Oggetto del Consiglio n. 71 del 3 agosto 1950 - Verbale
OGGETTO N. 71/50 - SUBCONCESSIONE, AD USO IDROELETTRICO, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA FORZA E LUCE, DI AOSTA, DI ACQUE PUBBLICHE DEL TORRENTE GRESSAN E ACQUE PUBBLICHE DEFLUENTI DALLA GALLERIA DEL DRINC.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Lavori Pubblici (Ufficio Acque) concernente la proposta di subconcessione ad uso idroelettrico, alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, di acque pubbliche del torrente Gressan e di acque pubbliche defluenti dalla galleria del Drinc, relazione che è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 30 gennaio 1948 la Società Cooperativa Forza e Luce, con sede in Aosta, ha chiesto all'Amministrazione della Regione la subconcessione dell'uso delle acque del torrente Gressan e di quelle sgorganti dalla Galleria del Drinc, della ferrovia di servizio della Soc. Cogne, nella misura di mod. massimi 1,10 e medi 0,909 dal torrente Gressan e mod. 0,9 dalla galleria, per utilizzarle sul salto di m. 316,50, in modo da produrre la potenza nominale media di KW 561,85.
Nel corso dell'istruttoria della domanda, che si è svolta regolarmente, sono state presentate due opposizioni:
- una dalla Società Cogne, la quale sostiene il carattere privato delle acque sgorganti dalla galleria del Drinc, il loro precario deflusso e la portata sensibilmente variabile in diminuzione, la facoltà della Società stessa di eseguire lavori nella galleria, che potrebbero alterare notevolmente l'attuale regime delle acque, ed infine, l'intendimento di essa Società di effettuare la diversione delle acque stesse nel versante opposto;
- l'altra dal Comune di Gressan, a tutela degli usi irrigui di terreni del suo circondario, ai quali sarebbero state riservate esclusivamente le acque rinvenute nello scavo della galleria.
L'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale, sentita la competente Sezione per il servizio idrografico, ha espresso il parere che, respinte le opposizioni, possa accogliersi la domanda di subconcessione limitatamente ad una portata di mod. 1,4 complessivi di cui mod. 0,5 di acque provenienti dal torrente Gressan e mod. 0,9 di acque provenienti dalla galleria.
Il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte ha condiviso il parere favorevole suindicato, proponendo di integrare il disciplinare di concessione con la prescrizione di misure periodiche della portata disponibile di fatto, agli effetti della definitiva determinazione delle caratteristiche della derivazione.
La Società, con domanda in data 14 maggio 1949 ha chiesto, altresì, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori.
CONSIDERAZIONI
L'utilizzazione di acque ad uso idroelettrico richiesta dalla Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta è compatibile col regime del corso d'acqua.
L'istruttoria della domanda di subconcessione è stata svolta regolarmente.
In ordine alle opposizioni presentate è da rilevare la infondatezza delle ragioni addotte dalla Società Cogne per sostenere la natura privata delle acque, essendo tali ragioni in contrasto con precise disposizioni di legge, che attribuiscono il carattere pubblico non soltanto alle acque naturalmente fluenti ma anche a quelle, come nel caso, artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate ed incrementate.
D'altra parte, si rileva che le acque in questione sono atte a soddisfare un pubblico interesse, quale è quello della irrigazione dei terreni del Comune di Gressan cui vengono destinate.
Pertanto, non vi è alcun dubbio che le acque sgorganti dalla galleria del Drinc abbiano i caratteri di pubblicità.
In rapporto a tale carattere ogni azione della Società Naz. Cogne, diretta a modificare come che sia il deflusso delle acque stesse, è, comunque, subordinata alla autorizzazione delle competenti autorità regionale e governativa e non è di libera facoltà della Società opponente.
L'opposizione del Comune di Gressan deriva, poi, da una inesatta valutazione delle conseguenze che la utilizzazione idroelettrica di cui ora si tratta può avere sulle utilizzazioni irrigue in atto, per quanto siano esse completamente abusive e, pertanto, non suscettibili, giuridicamente, di alcuna protezione.
Va rilevato, infatti, che la restituzione delle acque avviene a monte della località ove giacciono i terreni serviti e, pertanto, più che un danno, deriva a questo uso un vantaggio per la minore dispersione delle acque durante il loro corso nell'alveo naturale del torrente, giacché la conduzione in condotta artificiale, per lungo tratto, annulla, in caso, qualsiasi dispersione. Non essendo possibili invasi con le opere di derivazione progettate, non è da temersi neppure uno sfasamento od una alterazione dei deflussi del torrente.
Può, pertanto, concludersi che le opposizioni non hanno alcun fondamento e sono, quindi, da respingere.
In rapporto, poi, alle discrepanze fra la portata di acqua disponibile nel torrente considerata nel progetto e quella ritenuta attendibile dall'Ufficio Acque e dalla Sezione idrografica, assai opportuna appare la inserzione nel disciplinare di subconcessione della clausola già citata suggerita dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte.
PROPOSTE
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio deliberi di:
1) di subconcedere alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, per un periodo di anni sessanta successivi e continui, a decorrere dalla data del decreto presidenziale di subconcessione l'uso e la utilizzazione delle acque del torrente Gressan, e quelle defluenti dalla galleria del Drinc, nella misura complessiva di mod. 1,4, di cui moduli 0,5, da prelevarsi dal torrente Gressan e moduli 0,9 da prelevarsi dalla galleria del Drinc, per produrre sul salto utile di m. 316,50, la potenza nominale media di KW. 434,41, sulla base dello schema di disciplinare predisposto dall'Amministrazione regionale (Ufficio Acque), completato con la clausola suggerita dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte.
2) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione da parte della Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta.
3) di accertare e di depositare o introitare le somme seguenti:
a) Lire 142.486 (centoquarantaduemila quattrocentottantasei) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione da depositarsi presso il Cassiere-Tesoriere della Regione mediante stipulazione di apposita polizza di deposito intestata alla Società Cooperativa subconcessionaria e vincolata a favore dell'Amministrazione per il periodo di durata della subconcessione.
b) Lire 100.000 (centomila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dagli atti per la subconcessione, da introitarsi all'art. 6 del bilancio 1950 "Introiti e sovracanoni per nuove concessioni di derivazioni idroelettriche".
c) Lire 1.781 (millesettecentottantuno), pari ad un quarantesimo del canone annuo di subconcessione, e da introitarsi al succitato art. 6 di entrata del bilancio 1950 (stabilite in base al canone del 1948).
d) Lire 25.000 (venticinquemila) per spese di istruttoria già introitate in data 12-2-1948.
4) di accertare e di introitare il canone annuo di subconcessione di Lire 284.973 (duecentottantaquattromila novecentosettantatre) soggetto agli eventuali aumenti a' sensi delle eventuali disposizioni di legge sugli aumenti dei canoni di concessione di acque pubbliche e da introitarsi al seguente istituendo articolo di entrata dei bilanci di previsione futuri esercizi finanziari : "Art.... - Canoni per subconcessioni di acque pubbliche".
5) di incaricare la Divisione Finanze di provvedere agli introiti delle somme di cui ai precedenti numeri.
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Allegati:
Disciplinare di subconcessione delle acque del torrente Gressan e di quelle della galleria del Drinc.
Domanda 30-1-1948, della Soc. Coop. Forza e Luce, di Aosta
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Amministrazione della Regione Valle d'Aosta
Divisione Lavori Pubblici
Ufficio delle Acque
N..........di Rep.
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Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la subconcessione della derivazione d'acqua dal Torrente Gressan e dei deflussi provenienti dalla galleria del Drinc chiesta dalla Soc. Coop. Forza e Luce, di Aosta, con istanza 30 gennaio 1948.
Art. 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua da derivare dal Torrente Gressan e dai deflussi provenienti dalla galleria del Drinc in località Pendine de la Traverse in Comune di Gressan rimane fissata in misura non superiore a moduli 1,4 (litri secondi 140 di cui moduli 0,5 dal torrente Gressan e moduli 0,9 provenienti dalla galleria del Drinc). L'acqua sarà utilizzata per produzione di energia elettrica da immettere nell'attuale rete di distribuzione della Società Coop. Forza e Luce di Aosta.
Art. 2
Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione
Il dislivello costante del pelo d'acqua tra la presa e la restituzione, tenuto conto dell'innalzamento di m. 0,27 prodotto dalla diga sarà di m. 317,65.
Art. 3
Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone
Il dislivello fra i peli morti nei canali a monte ed a valle dei meccanismi motori sarà di metri 316,50.
In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a Kw. 434,41.
Art. 4
Luogo e modo di presa dell'acqua
Le opere di presa dell'acqua sul torrente Gressan in località Pendine de la Traverse consisteranno in una vasca di raccolta costruita nell'alveo ed emissione nell'edificio modulatore attraverso bocca a battente con paratoia e una presa d'acqua dalla galleria del Drinc consistente in un canale di calma ed edificio modulatore per riunire le acque delle due derivazioni ed immetterle nel canale principale previa decantazione e misura della portata.
Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto degli Ingg. Christillin e Binel in data 30 gennaio 1948 e che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che verranno proposte col progetto esecutivo da presentarsi a norma dell'art. 10 e che saranno riconosciute ammissibili.
Art. 5
Regolazione della portata
Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, l'Amministrazione della Valle si riserva la facoltà di imporre, ove del caso, nuove opere modulatrici oltre quelle previste nel progetto di cui al precedente n. 4.
Art. 6
Canale di carico
Il canale di carico della lunghezza di m. 460,017 sarà eseguito in conformità del progetto di cui al precedente art. 4, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, che saranno indicate eventualmente dall'Amministrazione della Valle per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.
Art. 7
Luogo e modalità del canale di scarico
Il canale di scarico dalla centrale si eseguirà in Comune di Gressan a monte di Vejon ed a quota utile per la restituzione integrale delle acque nella rete dei canali irrigui e secondo le modalità risultanti dal progetto di massima allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili, col progetto esecutivo.
Art. 8
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
Per assicurare le competenze delle antiche derivazioni ad uso irriguo, domestico, incendio, ecc. esistenti nel Comune di Gressan, la Società subconcessionaria dovrà restituire le acque a quota utile e che è quella prevista dal progetto di cui all'art. 4.
Art. 9
Garanzie da osservarsi
Saranno a carico della subconcessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà del buon regime della irrigazione in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
Per un periodo di anni quindici dall'inizio dell'esercizio l'Ufficio Acque della Valle d'Aosta, col concorso della competente Sezione Idrografica, avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico regolare dell'impianto, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.
Di conseguenza, la subconcessionaria sarà tenuta a presentarsi a sua cura e spese a eseguire le constatazioni e le variazioni che i predetti Uffici riterranno necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dagli Uffici medesimi saranno richiesti ed a permettere loro e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla subconcessione.
Art. 10
Termini per la presentazione del progetto esecutivo.
Inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
Sotto pena di decadenza la Ditta subconcessionaria dovrà:
a) presentare all'Ufficio Acque dell'Amministrazione della Valle il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro sei mesi dalla data di notificazione della avvenuta emissione e registrazione del decreto di concessione o del decreto di concessione di autorizzazione provvisoria ad iniziare i lavori.
b) iniziare e condurre a termine le espropriazioni nel termine di un anno a decorrere dalla data della notificazione di cui alla lettera a).
c) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro un anno dalla data di notifica di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio Acque dell'Amministrazione Valle del predetto giorno fissato per l'inizio.
d) Condurre a termine i lavori entro tre anni dalla data di notifica di cui alla lettera a).
L'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra prefissi non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata nel successivo art. 13 del presente disciplinare e cioè dal termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.
Ultimati i lavori la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Acque dell'Amministrazione Valle.
Art. 11
Collaudo e termine per la utilizzazione dell'acqua
Eseguita la visita di collaudo l'Amministrazione Valle, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio Acque riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifica a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.
Entro sei mesi dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.
Art. 12
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la subconcessione è accordata per un periodo di anni sessanta successivi e continui, decorrente dalla data del decreto di subconcessione.
Restano, inoltre, richiamate le disposizioni degli artt. 25 e 26 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 13
Canone
La Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione della Regione Autonoma di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato, col presente disciplinare per l'ultimazione dei lavori, l'annuo canone di lire duecento ottantaquattromila novecentosettantatre (284.973), in ragione di L. 656 per Kw. 434,41, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto od in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775. Il canone di subconcessione subirà gli eventuali aumenti che saranno stabiliti per i canoni delle concessioni statali.
Detto canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza motrice, sia risultanti dal progetto esecutivo, come da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo.
Art. 14
Autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori
Con la firma del presente disciplinare si intende accordata l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 13 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 15
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare la ditta subconcessionaria ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione della Regione Autonoma delle somme di lire centoquarantaduemila quattrocentottantuno e cent. 60 (L. 142.481,60) come da polizza n. 25592 in data 16-3-1950 pari a mezza annualità del canone di cui al precedente art. 13, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della subconcessione medesima.
b) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione della Regione Autonoma delle somme di lire centomila (100.000), come da quietanza n. 462 in data 8 maggio 1950 per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.
c) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione della Regione Autonoma della somma di lire millesettecento ottantuno (L. 1.781), come da quietanza n. 29 in data 12 febbraio 1948 pari ad un quarantesimo del canone annuo fissato al precedente art. 13 a termine del secondo comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 nonché della somma di lire venticinquemila per spese di istruttoria come da quietanza n. 30 in data 12 febbraio 1948.
Sono, inoltre, a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia dei disegni, atti, stampe, ecc. ecc.
Art. 16
Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi
Al Comune rivierasco nel tratto compreso fra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Ditta subconcessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente al trentesimo della potenza nominale media pari a Kw. 14,48 ed in base alle disposizioni dell'art. 52 del T.U. di leggi dell'11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 17
Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi
e della Regione
La Ditta subconcessionaria è tenuta a denunciare all'Amministrazione della Regione il quantitativo di energia trasportata oltre il raggio di 15 Km. dal territorio del Comune di Gressan, in base alle disposizioni dell'art. del T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 18
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 19
Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Gressan.
Aosta li .......
Soc. Coop. Forza e Luce di Aosta
IL PRESIDENTE
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Io sottoscritto .................. nella espressa qualità di Funzionario a ciò delegato dal Presidente della Giunta regionale, dichiaro che il Sig. ................... nato a ................ il ................. residente a .................., maggiorenne, da me conosciuto, ha firmato il sopra-esteso disciplinare in fine ed in ogni foglio per conto della Soc. Coop. Forza e Luce di Aosta, sedente in Aosta Via Ribitel 6, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, delegato dalla Società stessa, (verbale del Consiglio di Amministrazione della Soc. Coop. Forza e Luce di Aosta in data ..............) in presenza mia e dei testimoni aventi i requisiti dalla legge prescritti.
Aosta, lì ...............
I Testimoni
Il Funzionario Delegato
Visto: Il Presidente della Giunta regionale
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BOZZA DI DECRETO DI SUBCONCESSIONE
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente della Giunta regionale
Vista la istanza 30 gennaio 1948 della Società Cooperativa Forza e Luce, con sede in Aosta, corredata da progetto 12 gennaio 1948 a firma degli Ingg. Lino Binel e Luigi Christillin ed intesa ad ottenere la sub-concessione, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, di derivare moduli massimi 1,10 e medi 0,909 dalla sinistra del torrente Gressan e di captare la portata costante di mod. 0,9 che defluisce dalle opere di drenaggio e raccolta della galleria ferroviaria del Drinc, di proprietà della Soc. Naz. Cogne, in Comune di Gressan (Valle d'Aosta), per produrre con la complessiva portata di moduli massimi 2 e medi 1,809, sul salto di m. 316,50, la potenza nominale media di Kw. 561,85.
Visti gli atti dell'istruttoria esperiti a norma di legge, durante la quale furono prodotte le seguenti opposizioni:
1) con esposto 20 luglio e 25 ottobre 1948 ed all'atto della visita locale d'istruttoria della Società per azioni Nazionale Cogne, per far presente:
a) che le acque della galleria del Drinc non sono state finora dichiarate pubbliche e si devono tuttora ritenere di sua proprietà;
b) ch'essa Società non assume alcun impegno di lasciare sempre defluire l'acqua nella quantità e direzione attuali.
2) All'atto della visita locale e con esposto 16 ottobre 1948 dal Comune di Gressan e dal Consorzio irriguo di Gressan, per far presente:
a) che la Soc. Naz. Cogne ha l'obbligo di immettere le acque della galleria del Drinc nel territorio di Gressan, quale condizione essenziale della concessione, accordata dal Comune con deliberazione consiliare del 7 luglio 1916, di scaricare i materiali di perforazione, nel Comune stesso;
b) che, togliendo al Comune di Gressan l'acqua della cennata galleria, ne rimarrebbero prive le utenze irrigue.
Ritenuto in merito alle opposizioni:
1) che non v'è alcun dubbio sulla natura pubblica delle acque della galleria del Drinc, alimentate da sorgenti perenni, e che la loro deviazione non è possibile sia per l'impegno verso il Comune di Gressan, di cui sopra è cenno, sia per difficoltà tecniche ed economiche, per cui le opposizioni della Soc. Cogne risultano infondate;
2) che, parimenti, risultano infondate le opposizioni del Comune di Gressan e del Consorzio irriguo di Gressan in quanto le utenze irrigue sono a valle della progettata centrale.
Ritenuto che, in seguito agli accertamenti compiuti, la competenza della derivazione è stata determinata in una portata costante di mod. 1,4, di cui moduli 0,5 provenienti dal Torrente Gressan e mod. 0,9 provenienti dalla galleria del Drinc atti a produrre, sul salto di m. 316,50 la potenza nominale di Kw. 434,41.
Visto il disciplinare sottoscritto dal Sig. Camos Cesare, presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Coop. Forza e Luce di Aosta, in data ....... presso l'Amministrazione della Regione, Ufficio Acque, Rep. n. ....... Registrato ad Aosta in data ...............vol. n. ........ contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la subconcessione.
Visto il parere emesso dal Consiglio Superiore l'8 settembre 1949, n. 2658;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale del .........................
Visto il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni.
Visto lo Statuto regionale approvato e promulgato con la legge Costituzionale n. 4 del 26-2-1948.
DECRETA
Art. 1 - Salvi i diritti di terzi e respinta ogni opposizione, è subconcesso alla Soc. Coop. Forza e Luce, di Aosta, di derivare dal torrente Gressan mod. 0,5 e mod. 0,9 provenienti dalla galleria del Drinc e così complessivi mod. 1,4 per produrre sul salto di metri 316,50 la potenza nominale di Kw 434,41.
Art. 2 - La concessione è accordata per anni sessanta successivi e continui, decorrenti dalla data dell'autorizzazione provvisoria ad iniziare i lavori, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. ...... di rep. e verso il pagamento del canone annuo di L. 284.973, (lire duecento ottantaquattromila novecentosettantatre), soggetto agli aumenti di legge - a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per la ultimazione dei lavori.
L'Ufficio Acque della Regione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Aosta, lì ............
Il Presidente della Giunta regionale
Registrato il ...............
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L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. BIONAZ, illustra brevemente la relazione surriportata, facendo presente che l'istruttoria della pratica ha potuto essere svolta abbastanza celermente, in quanto non erano state presentate altre domande in concorrenza con quella della richiedente Società Coop. Forza e Luce per la subconcessione delle acque di cui si tratta.
Informa che le opposizioni alla subconcessione oggetto di esame fatta dalla Società Naz. "Cogne" e dal Comune di Gressan sono state superate e che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla subconcessione.
Propone, quindi, che il Consiglio approvi la proposta di subconcessione delle acque del torrente Gressan e di acque defluenti dalla Galleria del Drinc, alla Società Cooperativa "Forza e Luce", di Aosta, ad uso idroelettrico, alle condizioni di cui all'apposito disciplinare.
Il Consigliere Sig. MANGANONI chiede chiarimenti in merito alla deliberazione n. 588, adottata in via d'urgenza dalla Giunta in data 28 aprile 1950, con cui fu già autorizzata la Società stessa ad iniziare i lavori per la costruzione di una centrale elettrica per l'utilizzazione delle acque di cui si tratta, prima di sentire se il Consiglio approvava la subconcessione delle acque medesime.
Chiede, inoltre, perché si subconcedono acque pubbliche alla Società Coop. "Forza e Luce", di Aosta, ad uso idroelettrico e non si subconcedono contemporaneamente acque pubbliche a favore di Consorzi irrigui, quale, ad esempio, il Consorzio irriguo del Canale della Collina.
L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente che, non essendo state presentate altre domande in concorrenza con quella della Società "Forza e Luce", di Aosta, non sussistevano dubbi sul risultato favorevole dell'istruttoria stessa.
Aggiunge che, d'altra parte, la Giunta regionale - a' sensi di legge - ha autorizzato la Società Coop. "Forza e Luce", di Aosta, ad iniziare i lavori per la costruzione della centrale elettrica a tutto rischio e pericolo della Società stessa, analogamente a quanto già praticato dal Ministero dei LL.PP. in casi simili.
L'Assessore, Geom. ARBANEY, osserva che le istruttorie per le pratiche di subconcessione di acque ad uso idroelettrico richiede molto tempo e fa presente che la Società Coop. "Forza e Luce", di Aosta, aveva convenienza e necessità di acquistare e di installare tempestivamente gli impianti, per cui ha richiesto l'autorizzazione ad iniziare subito i lavori per la costruzione degli impianti elettrici quando la pratica era già stata inviata, per il prescritto parere, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dopo superate le opposizioni della Società Naz. "Cogne" e del Comune di Gressan.
Prendono, altresì, parte alla discussione i Consiglieri Sig. DAYNÉ, Sig.ra DESAYMONET-RONC, Geom. NICCO Giulio e Sig. MANGANONI, il quale chiede chiarimenti circa la deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Gressan, in relazione a trattative intercorse con la Società Cogne, deliberazione secondo la quale, fra l'altro, si era stabilito che "la Cogne cede acque al Comune o a privati del Comune di Gressan, a condizione che questi lascino scorrere le acque sulle loro proprietà".
L'Assessore Geom. BIONAZ dichiara che, a suo tempo, una deliberazione comunale è stata effettivamente adottata in tal senso, ma che tale deliberazione non ha avuto esecuzione in quanto non fu concluso alcun contratto con la Società Naz. "Cogne", né la Società stessa era nella possibilità di cedere acque di cui non aveva ottenuto la proprietà o il diritto di uso.
Il Consigliere Sig. MANGANONI, anche a nome dei Consiglieri del Gruppo social-comunista dichiara che egli è sempre favorevole alla concessione di acque ad uso idroelettrico, sempreché siano salvaguardati e tutelati i diritti dell'agricoltura.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà chiarimenti in merito alla interpretazione del paragrafo b) dell'articolo 10 del Disciplinare di subconcessione in esame ed invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione della proposta di subconcessione di acque in base alle condizioni di cui al disciplinare e al referto surriportati.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. Bionaz;
visti gli articoli 4, 7, 8, 9, e 10 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato e promulgato con Legge costituzionale n. 4 in data 26-2-1948;
ad unanimità di voti;
Delibera
1) di subconcedere alla Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, per un periodo di anni sessanta successivi e continui, a decorrere dalla data del decreto presidenziale di subconcessione, l'uso e l'utilizzazione delle acque del torrente Gressan, e quelle defluenti dalla galleria del Drinc, nella misura complessiva di mod. 1,4, di cui moduli 0,5, da prelevarsi dal torrente Gressan e moduli 0,9, da prelevarsi dalla galleria del Drinc, per produrre sul salto utile di m. 316,50, la potenza nominale media di KW. 434,41, sulla base dello schema di disciplinare predisposto dall'Amministrazione regionale (Ufficio Acque) completato con la clausola suggerita dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte.
2) di autorizzare l'emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, del decreto di subconcessione, previa sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione da parte della Società Cooperativa Forza e Luce di Aosta.
3) di accertare e di depositare o introitare le somme seguenti:
a) Lire 142.486 (centoquarantaduemila quattrocentottantasei), pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione da depositarsi presso il Cassiere-Tesoriere della Regione mediante stipulazione di apposita polizza di deposito intestata alla Società Cooperativa subconcessionaria e vincolata a favore della Amministrazione per il periodo di durata della subconcessione;
b) Lire 100.000 (centomila) per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dagli atti per la subconcessione, da introitarsi all'art. 6 del bilancio 1950: "Introiti e sovracanoni per nuove concessioni di derivazioni idroelettriche";
c) Lire 1.781 (millesettecentottantuno), pari ad un quarantesimo del canone annuo e da introitarsi al succitato art. 6 di entrata del bilancio 1950 (stabilite in base al canone del 1948);
d) Lire 25.000 (venticinquemila) per spese di istruttoria già introitate in data 12-2-1948.
4) di accertare e di introitare il canone annuo di subconcessione di Lire 284.973 (duecentottantaquattromila novecentosettantre) soggetto agli eventuali aumenti a' sensi delle eventuali disposizioni di legge sugli aumenti dei canoni di concessione di acque pubbliche e da introitarsi al seguente istituendo articolo di entrata dei bilanci di previsione futuri esercizi finanziari: "Canoni per subconcessioni di acque pubbliche".
5) di incaricare la Divisione Finanze di provvedere agli introiti delle somme di cui ai precedenti numeri.
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