Oggetto del Consiglio n. 138 del 10 novembre 1949 - Verbale
OGGETTO N. 138/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - (Dall'articolo 118 all'articolo 135).
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a riprendere ed a continuare l'esame e la discussione degli articoli successivi all'articolo 117 del Nuovo Regolamento organico per i Servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.
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Art. 118 (art. 123 della proposta)
(v. ex art. 102)
Punizioni disciplinari
"Le mancanze e le infrazioni agli obblighi e doveri di ufficio da parte del personale sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari, indipendentemente da eventuali azioni penali o civili:
a) censura;
b) riduzione temporanea dello stipendio o salario;
c) sospensione temporanea dal grado con privazione dello stipendio o del salario;
d) revoca (licenziamento);
e) destituzione."
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva l'opportunità che all'articolo in esame sia aggiunta una norma con cui si stabilisca che il personale provvisorio è sottoposto alle stesse norme disciplinari stabilite per gli impiegati e salariati stabili, in quanto applicabili.
Il Segretario Dr. BRERO osserva che la disposizione proposta dal Presidente è già riportata nella parte quarta - Personale avventizio - del Nuovo Regolamento organico (art. 141 della proposta).
Si dà atto che l'articolo 118 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione nel testo proposto.
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Art. 119 (art. 124 della proposta)
(v. ex art. 103)
Procedimento disciplinare - Contestazione addebiti
"Il procedimento disciplinare ha inizio con la comunicazione degli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle eventuali discolpe.
La contestazione degli addebiti è fatta con foglio in busta chiusa, raccomandata e recapitata a mano con ricevuta. La contestazione al personale fuori sede è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, dichiarandolo espressamente per iscritto.
L'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti relativi al procedimento disciplinare, dopo che siano terminati gli accertamenti."
Si dà atto che l'articolo 119 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazioni, nel testo proposto.
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Art. 120 (art. 125 della proposta)
Giudizio preliminare - Deferimento alla Commissione
"In merito agli addebiti, così come furono contestati, e alle eventuali discolpe, il Presidente, o la Giunta, pronuncia un preliminare giudizio e, qualora per la gravità dei fatti commessi possa essere applicata una punizione superiore alla censura, deve essere convocata la Commissione di disciplina prevista dal presente regolamento, per il voto consultivo."
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ritiene opportuna e propone la seguente modificazione all'articolo: "In merito agli addebiti così come furono contestati e delle eventuali discolpe, il Presidente della Giunta, o la Giunta, pronuncia, un preliminare giudizio e, qualora per la gravità dei fatti commessi ritenga possa essere applicata una punizione superiore alla censura, convoca la Commissione di disciplina, prevista dal presente regolamento, per il voto consultivo."
Si dà atto che l'articolo 120 (art. 125 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modificazione surriportata proposta dal Presidente.
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Art. 121 (art. 126 della proposta)
(v. ex art. 101)
Applicazione delle punizioni disciplinari - Competenze - Modalità
"Le punizioni disciplinari sono inflitte dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze di nomina, ad eccezione della sola censura, che è inflitta dal Presidente della Giunta regionale a tutti i dipendenti.
Le punizioni disciplinari sono iscritte sul foglio matricolare del punito e comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata recapitata a mano. Per il personale fuori sede la comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno."
Si dà atto che l'articolo 121 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la sostituzione delle parole finali del primo comma "...a tutti i dipendenti" con le parole "al personale dipendente di ogni grado".
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Art. 122 (art. 127 della proposta)
Denuncia delle mancanze disciplinari - Accertamento
"I Capi divisione ed i Capi servizio hanno l'obbligo di dare comunicazione delle infrazioni disciplinari del personale dipendente al Segretario generale, il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale e l' Assessore competente e procede, in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso ed ai conseguenti atti istruttori.
Le mancanze e le infrazioni indicate negli articoli 128 e seguenti, agli effetti dell'applicazione di sanzioni disciplinari, hanno carattere elencativo e non tassativo, essendo riservata all'Amministrazione la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione ai doveri di ufficio e di servizio da parte del personale dipendente."
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che, per il coordinamento agli articoli in precedenza approvati, il riferimento "articoli 128 e seguenti" di cui al secondo comma, deve essere rettificato come segue "articoli 123 e seguenti".
Il Consiglio prende atto.
Il Consigliere Col. FERREIN ritiene che i Capi Divisione ed i Capi di servizio debbano dare comunicazione dell'infrazione disciplinare del personale dipendente in primo luogo all'Assessore competente e propone che in tal senso sia completato il primo comma.
Il Consigliere Geom. G. NICCO propone la modifica: "...all'Assessore competente e al Segretario generale,".
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva l'opportunità, in relazione alle proposte formulate dal Consigliere Col. Ferrein e dal Consigliere Geom. Nicco, della cancellazione delle parole "e l'Assessore competente" nel terz'ultimo rigo del primo comma. Propone, quindi, l'approvazione del primo comma modificato nel testo seguente: "I Capi Divisione ed i Capi di servizio hanno l'obbligo di dare comunicazione delle infrazioni disciplinari del personale dipendente all'Assessore competente e al Segretario generale, il quale ne informa il Presidente della Giunta regionale e procede, in via riservata, in quanto occorra, agli accertamenti del caso ed ai conseguenti atti istruttori".
Si dà atto che l'articolo 122 (art. 127 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modificazioni surriportate.
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Art. 123 (art. 128 della proposta)
(v. ex art. 104)
Censura
"La censura è una dichiarazione scritta di biasimo ed è inflitta dal Presidente della Giunta regionale:
a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;
b) per brevi assenze dall'ufficio non giustificate o per inosservanza dell'orario di ufficio;
c) per raccomandazioni procurate."
Si dà atto che l'articolo 123 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione, nel testo proposto.
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Art. 124 (art. 129 della proposta)
(v. ex art. 105)
Riduzione temporanea dello stipendio o salario
"Le riduzioni temporanee dello stipendio o salario non possono superare il quinto dello stipendio o salario, non possono avere durata superiore a sei mesi, non esonerano dal servizio, e sono inflitte:
a) per recidiva dei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;
b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;
c) per lieve insubordinazione;
d) per l'esercizio di attività estranee all'ufficio, senza preventiva autorizzazione scritta del Presidente, salvo le eventuali maggiori sanzioni del caso;
e) per irregolare condotta anche privata;
f) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
g) per irregolarità o negligenza in servizio o per tolleranza di negligenze e di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale della Regione o dello Stato.
La riduzione temporanea dello stipendio o salario implica anche la riduzione proporzionale delle altre indennità accessorie, nonché il ritardo dell'aumento periodico degli assegni per il periodo di tempo corrispondente alla sua durata."
Il Consigliere Sig. MANGANONI chiede di essere informato, in relazione alla disposizione di cui alla lettera d), se i dipendenti dell'Amministrazione regionale incaricati delle funzioni di Segretario Comunale abbiano avuto la preventiva autorizzazione scritta del Presidente della Giunta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, informa che i Segretari Comunali sono nominati o incaricati con decreto del Presidente della Giunta.
Il Consigliere Sig. MANGANONI, richiama, quindi, l'attenzione del Consiglio sulla disposizione di cui alla lettera h) e propone la soppressione della parola "politica", ad evitare, che in avvenire, i dipendenti dell'Amministrazione regionale possano incorrere nei provvedimenti disciplinari di riduzione temporanea dello stipendio o salario per manifestazione di idee politiche contrarie alle idee politiche degli amministratori. Precisa che la sua proposta è fatta non già con allusione ai componenti dell'attuale Giunta e dell'attuale Consiglio, ma con generico riferimento alle future Amministrazioni.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, informa che la disposizione di cui alla lettera h) corrisponde all'articolo 58 della legge sul trattamento giuridico degli impiegati dello Stato.
Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che il Consiglio regionale può derogare nella materia in esame alle vigenti leggi degli impiegati dello Stato; ritiene che la disposizione di cui alla lettera h) possa dar luogo, in avvenire, ad interpretazioni pericolose e pertanto propone la soppressione del capoverso lettera h).
L'Assessore Geom. ARBANEY richiama l'attenzione del Consiglio sulle parole "per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa", e rileva l'opportunità del mantenimento della disposizione in discussione.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di insistere sulla sua proposta.
Il Consigliere Signora RONC-DESAYMONET dichiara di associarsi alla proposta formulata dal Consigliere Geom. Nicco.
Il Consigliere Signor PERRON propone la soppressione, alla lettera h), delle parole "o dello Stato", in relazione al fatto che gli impiegati dell'Amministrazione regionale non sono impiegati dello Stato.
L'Assessore Prof. DEFFEYES ritiene necessario il mantenimento della disposizione in discussione del nuovo Regolamento organico.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, data la divergenza di vedute dei Signori Consiglieri in ordine alla disposizione di cui al capoverso lettera h) propone che il Consiglio proceda alla votazione sul mantenimento o meno della disposizione succitata.
Il Consigliere Geom. G. NICCO a nome del Gruppo dei Consiglieri social-comunisti, a' sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno del Consiglio, chiede che la votazione sia fatta per appello nominale.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, accedendo alla richiesta formulata dal Consigliere Geom. Nicco, invita il Consiglio a procedere, per appello nominale, alla votazione per il mantenimento o meno della disposizione (capoverso) di cui alla lettera h).
Si dà atto che, procedutosi alla votazione per appello nominale, fatto dal Consigliere Segretario Geom. Valleise, si accerta il seguente risultato:
1) hanno risposto "sì" - e cioè favorevolmente al mantenimento del capoverso lettera h) - i Consiglieri: Geom. ARBANEY - Sig. BAREUX - Sig. BERTHOD - Geom. BIONAZ - Avv. Dr. BONDAZ - Sig. BOTTEL - Sig. BRÉAN - Avv. CAVERI - Sig. CHEILLON - Sig. CUAZ - Prof. DEFFEYES - Col. FERREIN - Per. Ind. FOSSON - Sig. MARCHESE - Dott. NORAT - Sig. PAGE - Sig. SAPEGNO - Geom. VALLEISE.
2) hanno risposto "no" - e cioè favorevolmente alla soppressione del capoverso lettera h) - i Consiglieri: Sig. ARMAND - Signora RONC-DESAYMONET - Signor MANGANONI - Geom. G. NICCO - Sig. NICCO Anselmo - Sig. NOUCHY Renato - Ing. PASQUALI e Sig. VACHER.
3) hanno dichiarato di astenersi dalla votazione i Consiglieri: Sig. DAYNÉ - Sig. DUJANY - Sig. MATHAMEL - Sig. PERRON (il quale motiva la sua astensione dal voto per la ragione che non sono state soppresse, alla disposizione di cui alla lettera h) le parole "o dello Stato") e Sig. VUILLERMOZ (il quale motiva la sua astensione dal voto per la ragione già addotta dal Consigliere Sig. PERRON).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica al Consiglio i risultati della votazione: Consiglieri favorevoli al mantenimento della disposizione di cui alla lettera h) n. 18 (diciotto); Consiglieri contrari al mantenimento della disposizione di cui alla lettera h) n. 8 (otto); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 5 (cinque).
Si dà atto che l'articolo 124 (art. 129 della proposta) viene approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti senza modificazioni, nel testo proposto.
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Art. 125 (art. 130 della proposta)
(v. ex art. 106)
Sospensione temporanea dal grado o dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario
"La sospensione temporanea dal grado o dalle funzioni, con privazione dello stipendio o salario, può durare da uno a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio. È inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle mancanze contemplate nel precedente articolo;
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori o per concorso in iscritti e pubblicazioni di critica sleale o acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, con pregiudizio per il prestigio dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi;
d) per grave insubordinazione;
e) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia cagionato conseguenze dannose;
f) per pregiudizio recato agli interessi dell'Amministrazione o a quelli di altri Enti o di privati nei loro rapporti con l' Amministrazione, derivato da negligenze nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
h) per uso dell'impiego a fini personali;
i) per qualsiasi manifestazione collettiva, non autorizzata dalle competenti organizzazioni sindacali, che miri ad esercitare pressioni sulle azioni dei superiori o a diminuirne l'autorità, salva l'applicazione delle leggi speciali in materia.
La sospensione dal grado o dalle funzioni con privazione dello stipendio o salario comporta il ritardo nell'aumento periodico degli assegni per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata, comporta; inoltre, la privazione di ogni altro assegno od indennità accessoria."
Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che tutti i cittadini hanno la libertà di critica ed esprime il timore che con la disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo in esame si possa vietare la libertà di critica ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, in quanto i termini della disposizione sono troppo vaghi e generici. Propone, pertanto, la soppressione della succitata disposizione.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la disposizione di cui alla lettera b) corrisponde ad analoga disposizione della legge sul trattamento giuridico degli impiegati dello Stato, rilevando che per l'applicazione del capoverso in esame deve trattarsi non di critica ma di vera e propria denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori o di concorso in scritti e pubblicazioni di critica sleale o acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, con pregiudizio per il prestigio dell'Amministrazione o dei superiori.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva la differenza sostanziale che distingue la critica dalla denigrazione; fa presente che la critica si svolge in regime democratico e consiste nell'illustrare le ragioni per le quali non si approvano determinati provvedimenti assunti o nel deplorare la non adozione di determinati provvedimenti, motivandone le ragioni. Rileva che la denigrazione, invece, ha luogo e si esplica in regime non democratico e consiste non già nel criticare - in modo leale ed aperto - ma nel calunniare, a scopo di denigrazione, l'Amministrazione o i superiori con scritti e pubblicazioni di critica sleale o acrimoniosa all'Amministrazione o ai superiori, con pregiudizio del prestigio dell'Amministrazione o dei superiori.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di concordare su quanto esposto dal Presidente della Giunta Avv. Caveri. Osserva che potrebbero esservi interpretazioni faziose. Fa presente che il gruppo dei Consiglieri social-comunista non insiste nella richiesta di soppressione della disposizione di cui alla lettera b), ma raccomanda che non venga data un'interpretazione faziosa alla succitata disposizione da parte degli organi competenti.
Si dà atto che l'articolo 125 (art. 130 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza modificazioni.
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Art. 126 (art. 131 della proposta)
(v. ex art. 107)
Revoca dell'impiego (licenziamento)
"Si fa luogo alla revoca dell'impiego ed al conseguente licenziamento, indipendentemente dall'eventuale azione penale:
a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente articolo o per recidiva delle infrazioni stesse;
b) per grave abuso di autorità o per grave abuso di fiducia;
c) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia cagionato grave pregiudizio all'Amministrazione, ad altri Enti pubblici o a privati;
d) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o infedeltà dolosa nell'adempimento delle proprie mansioni;
e) per mancata fede al giuramento, che si concreti in una o più gravi infrazioni disciplinari o in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso."
Si dà atto che l'articolo 126 (art. 131 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza discussione, nel testo proposto.
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Art. 127 (art. 132 della proposta)
(v. ex artt. 108 e 107)
Destituzione
"Si fa luogo alla destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:
a) per maggiore gravità delle infrazioni previste nell'articolo precedente;
b) per illecito uso o destinazione di somme amministrate o tenute in deposito o per tolleranza di grave abuso commesso dai propri dipendenti;
c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione ai benefici ottenuti o sperati da affari trattati per ragioni d'ufficio;
d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Amministrazione o di altri Enti o di privati, ovvero con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;
e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
f) per incitamento alle insubordinazioni collettive;
g) per oltraggio alla Patria, alla persona del Capo dello Stato ovvero per pubblica manifestazione di propositi ostili alle leggi costituzionali dello Stato."
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva, in ordine alla lettera g), che la dizione "ovvero per pubblica manifestazione di propositi ostili alle leggi costituzionali dello Stato" è troppo generica e può dare luogo all'adozione di provvedimenti ingiusti. Ritiene che in regime democratico un cittadino possa manifestare pubblicamente anche propositi o idee ostili alle leggi costituzionali dello Stato, ma non già usare violenza per sovvertire le leggi costituzionali dello Stato.
Il Consigliere Signor MANGANONI dichiara di concordare con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e ritiene che l'osservazione possa essere riferita anche alla disposizione di cui alla lettera h) dell'articolo 124.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il concetto della disposizione di cui alla lettera h) dell'articolo 124 è diverso dal concetto della disposizione in esame di cui alla proposta di lettera g) dell'articolo 127, che prevede l'adozione di provvedimento disciplinare per pubblica manifestazione di un'opinione ostile alle leggi costituzionali dello Stato, mentre ritiene che la manifestazione delle opinioni debba essere libera.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che l'articolo 124 prevede soltanto mancanze di non grave entità per le quali è prevista soltanto la riduzione temporanea dello stipendio o salario; fa presente che l'articolo 127 contempla più gravi infrazioni nonché gravi reati quali ad esempio, l'oltraggio alla Patria, alla persona del Capo dello Stato, ecc. per i quali, in relazione alla loro gravità, è prevista la destituzione dall'Ufficio, indipendentemente da ogni azione penale.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone, per le ragioni esposte in precedenza, che la disposizione di cui alla lettera g) dell'articolo 127 debba essere così modificata: "...ovvero per pubblica manifestazione di propositi violenti ed ostili alle leggi costituzionali dello Stato".
Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ed i Consiglieri Col. FERREIN, Sig. MANGANONI e Geom. G. NICCO, il quale dichiara di approvare la surriportata proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Si dà atto che l'articolo 127 (art. 132 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata della disposizione della lettera g) proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
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Art. 128 (art. 133 della proposta)
(v. ex. art. 108)
Destituzione di diritto
"Si applica senz'altro la destituzione di diritto con il conseguente licenziamento immediato di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitto contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;
b) per qualsiasi condanna o provvedimento che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale delle autorità di pubblica sicurezza."
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che, a' sensi della disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo in esame viene applicata la destituzione di diritto per qualsiasi condanna o provvedimento che comporti la interdizione perpetua (non temporanea) dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. Osserva in proposito che vi sono reati di una gravità eccezionale per i quali viene sancita soltanto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e chiede se sia o non opportuno, per tali ragioni, che la destituzione di diritto possa essere applicata anche nei confronti del dipendente che riporti una grave condanna che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Segue discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. ARBANEY ed i Consiglieri Geom. G. NICCO, Sig. NICCO Anselmo, Dr. NORAT e Sig. DUJANY.
L'Assessore Geom. BIONAZ ritiene che l'articolo in esame possa essere approvato senza modificazioni, nel testo proposto, in quanto il dipendente che per grave reato riporti una condanna con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, deve essere destituito di diritto a' sensi della disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo in esame.
Si dà atto che l'articolo 128 (art. 133 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza modificazioni.
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Art. 129 (art. 134 della proposta)
(v. ex art. 109)
Esclusione dai pubblici impieghi
"Il personale revocato o destituito non può essere riammesso in servizio né concorrere ad altri pubblici impieghi, salvo che siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.
Qualora siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che hanno determinato la revoca o la destituzione l'Amministrazione, vagliate le circostanze che hanno determinato il fatto, dispone la riammissione in servizio, decidendo anche sulla posizione di ruolo da conferire al dipendente, esclusa ogni concessione di assegni arretrati."
Il Consigliere Sig. MANGANONI ritiene che il personale revocato o destituito, qualora siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che hanno determinato la revoca o la destituzione, debba essere riammesso in servizio nel posto di ruolo che ricopriva in precedenza e debba essere reintegrato nei suoi diritti.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che l'Amministrazione regionale può ritenere necessario od opportuno di coprire il posto rimasto vacante per revoca o destituzione.
Il Consigliere Sig. MARCHESE rileva che, a' sensi del secondo comma, il dipendente che venisse in seguito riconosciuto innocente si vedrebbe esclusa ogni concessione di assegni arretrati, il che ritiene non giusto; osserva che il dipendente ingiustamente colpito dovrebbe essere reintegrato nei suoi diritti anche economici.
L'Assessore Geom. BIONAZ ritiene e propone che debba, essere lasciata facoltà all'Amministrazione di stabilire, vagliate le circostanze, se debbano essere concessi al dipendente, riconosciuto innocente e riammesso in servizio, gli assegni arretrati.
Il Consigliere Sig. MARCHESE fa presente che il dipendente riammesso in servizio dovrebbe aver diritto a percepire gli assegni arretrati e non concorda pertanto sulla proposta dell'Assessore Geom. Bionaz.
Il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, propone di sopprimere, al comma secondo, le parole "esclusa ogni concessione di assegni arretrati". Ritiene inoltre, necessario precisare meglio la dizione "decidendo anche sulla posizione di ruolo da conferire al dipendente".
Segue discussione alla quale prendono parte Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Per. Ind. FOSSON e Prof. DEFFEYES, nonché i Consiglieri Signori Geom. G. NICCO, Sig. MARCHESE e Sig. NOUCHY.
Il Consigliere Sig. NOUCHY insiste nella sua proposta in base alla quale il dipendente, qualora siano riconosciuti insussistenti gli addebiti, per i quali sia stato revocato o destituito, deve essere riassunto in servizio con diritto agli assegni arretrati.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cancellazione, dal secondo comma, delle parole "esclusa ogni concessione di assegni arretrati".
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio ha approvato, ad unanimità, la cancellazione delle parole surriportate, con l'astensione dal voto da parte del Consigliere Sig. Nouchy, il quale ha dichiarato di astenersi dal voto sulla proposta di cancellazione in quanto ritiene che debba essere espressamente stabilito nella disposizione in esame che il dipendente ha diritto agli assegni arretrati qualora siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che hanno determinato la revoca o la destituzione.
IL CONSIGLIO
prende atto.
L'Assessore Geom. ARBANEY, in ordine al primo comma, propone la soppressione delle parole "né concorrere ad altri pubblici impieghi", e ne motiva le ragioni.
Il Consiglio approva la proposta, ad unanimità di voti.
Si dà atto che l'articolo 129 (art. 134 della proposta) viene approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti (contrario il solo Consigliere Sig. Nouchy), con la soppressione delle parole "né concorrere ad altri pubblici impieghi" al primo comma e delle parole "esclusa ogni concessione di assegni arretrati" al secondo comma.
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Art. 130 (art. 135 della proposta)
(v. ex art. 110)
Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare o di inchiesta
"Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il personale sottoposto a procedimento disciplinare o a inchiesta amministrativa può essere, in via cautelativa, sospeso dal servizio, con la privazione degli assegni principali ed accessori.
Il provvedimento è adottato dal Consiglio o dalla Giunta secondo la rispettiva competenza di nomina e non può avere durata maggiore di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.
Alla moglie e ai figli minorenni del giudicabile può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli assegni.
Qualora il procedimento disciplinare non sia definito entro sei mesi dalla data della sospensione cautelativa, la proroga deve essere disposta con provvedimento deliberativo motivato.
In caso di gravi motivi, il Presidente della Giunta regionale può disporre in via d'urgenza la sospensione, in via cautelativa, del personale sottoposto a procedimento penale o sottoposto ad inchiesta amministrativa, riferendone alla prima adunanza della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza di nomina.
Se il procedimento disciplinare ha termine con il proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata con provvedimento deliberativo e il dipendente riacquista il diritto agli assegni non percepiti o alla differenza degli assegni ancora spettantigli, a' sensi delle disposizioni dell'articolo seguente."
Si dà atto che l'articolo 130 (art. 135 della proposta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza osservazioni.
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Art. 131 (art. 136 della proposta)
(v. ex art. 110)
Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale
"Qualora la gravità dei fatti lo esiga il personale può essere, in via cautelativa, sospeso dal servizio, fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza o ordinanza del rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta dal Pubblico Ministero, quando sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti come causa di incapacità e di incompatibilità all'assunzione dei pubblici impieghi.
Il personale che si trova nelle condizioni di cui al precedente comma deve essere immediatamente sospeso dal servizio dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio penale per qualsiasi delitto.
Il provvedimento di sospensione è adottato dal Presidente della Giunta, il quale ne riferisce al Consiglio o alla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, e comporta la temporanea sospensione dal servizio e dal grado e la privazione dei relativi emolumenti principali ed accessori.
Alla moglie e ai figli minorenni del giudicabile può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo degli emolumenti.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il dipendente vi abbia preso parte, ovvero escluda che il fatto costituisca, reato, la sospensione è revocata e il dipendente acquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto alla di lui famiglia a titolo di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare al dipendente l'anzianità già conseguita.
All'infuori dei casi di riassunzione di cui sopra, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal servizio con privazione degli assegni, deve essere computato il periodo di sospensione già inflitta."
Si dà atto che l'articolo 131 (art. 136 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza osservazioni.
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Art. 132 (art. 137 della proposta)
(v. ex art. 110)
Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale
"Il personale condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi il licenziamento, la revoca o la destituzione, è dispensato dal servizio, con privazione degli assegni, durante il periodo di espiazione della pena.
Alla moglie e ai figli minori del dipendente può, in tale caso, essere concesso un assegno alimentare in misura non inferiore ad un terzo degli emolumenti, salvo conguaglio, per trattenuta sulle mensilità di assegni, dopo la riammissione in servizio."
Si dà atto che l'articolo 132 (art. 137 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza osservazioni.
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Art. 133 (art. 138 della proposta)
(v. ex art. 115)
Commissioni di disciplina - Composizione
"Le Commissioni di disciplina sono così costituite:
a) per il Segretario generale: da un funzionario pubblico di grado non inferiore al quarto, designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento - il quale funge da Presidente; da due Consiglieri designati dal Consiglio; da un Segretario generale di Regione o di Provincia limitrofa, designato dal Consiglio e che funzioni anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, scelto in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali;
b) per il Vice Segretario generale e per i Capi servizio di grado III: da un funzionario pubblico di grado non inferiore al quarto, designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento - il quale funge da Presidente; da due Consiglieri designati dal Consiglio; dal Segretario generale, che funziona anche da Segretario della Commissione; da un funzionario pubblico di grado non inferiore a quello dell'incolpato, scelto in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali;
c) per gli altri impiegati: da un funzionario pubblico, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento - il quale funge da Presidente; da un Assessore designato dalla Giunta; dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da due funzionari pubblici, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, scelto in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali;
d) per i salariati: da un funzionario pubblico designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento, il quale funge da Presidente; dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale, che funge anche da Segretario della Commissione; da un salariato dell'Amministrazione avente grado non inferiore a quello dell'incolpato e designato dalla Giunta; da due salariati, dipendenti da altro Ente pubblico, di grado non inferiore a quello dell'incolpato, scelti in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali."
Capoverso lettera a): in merito alla composizione della Commissione di disciplina sorge ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice Presidente Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON e i Consiglieri: Sig. DAYNÉ, Sig. DUJANY, Col. FERREIN, Sig. MARCHESE, Geom. G. NICCO, Sig. NOUCHY.
Il Consigliere Sig. NOUCHY dichiara di non concordare sulla proposta della Giunta in merito alla composizione della Commissione di disciplina di cui alla lettera a) e cioè in ordine alla sostituzione della disposizione: "di un funzionario pubblico designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento " con la disposizione "...designato dalla Giunta".
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, la surriportata proposta della Giunta.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che la proposta risulta approvata a maggioranza di voti (Consiglieri favorevoli all'approvazione della proposta n. 24 (ventiquattro); Consiglieri contrari n. 6 (sei).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi il Consiglio a votare in merito alla proposta, formulata dall'Assessore Geom. ARBANEY e dal Consigliere Col. FERREIN, concernente la sostituzione, alla lettera a), della disposizione "da un funzionario..., scelto in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali" con la disposizione "di un funzionario pubblico..., designato dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti locali".
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio ha approvato, ad unanimità, la proposta surriportata.
Capoverso lettera b): il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva l'opportunità, in seguito alla modifica avvenuta della ripartizione del personale dell'Amministrazione regionale in otto gradi, in luogo di sei gradi, che, al capoverso lettera b), le parole: "per il Vice Segretario generale e per i Capi servizio di grado 3° ", siano sostituite con le parole: "per il personale di grado 2°, 3°, e 4°".
Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, la proposta.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva, quindi, l'opportunità e propone che siano apportate anche al capoverso lettera b) le modifiche già approvate dal Consiglio in ordine alla lettera a), e precisamente per quanto concerne la sostituzione delle parole "...designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento" con le parole "...designato dalla Giunta", e per quanto concerne la sostituzione delle parole "da un funzionario pubblico..., scelto in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali" con le parole "da un funzionario pubblico... designato dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali".
Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, la seconda proposta.
Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che i Consiglieri del suo gruppo approvano la seconda proposta mentre, invece mantengono il proprio punto di vista contrario, per questione di principio, per quanto concerne la prima proposta (sostituzione delle parole "designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento" con le parole "designato dalla Giunta").
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone, quindi, ai voti, per alzata di mano, la prima citata proposta, sulla quale non vi è unanimità.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che la proposta risulta approvata a maggioranza di voti (Consiglieri favorevoli all'approvazione della proposta n. 24; Consiglieri contrari n. 6).
Capoverso della lettera c): il Consigliere Sig. DAYNÉ, richiamandosi a quanto già riferito in precedenza, propone che a far parte della Commissione di disciplina di cui al capoverso lettera c), sia altresì chiamato un rappresentante del Consiglio regionale.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concorda con il Consigliere Sig. Dayné e propone, quindi, che "a far parte della Commissione sia altresì chiamato un Consigliere regionale designato dal Consiglio riducendo, conseguentemente, da due a uno i funzionari pubblici di grado non inferiore a quello dell'incolpato, da designarsi dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali".
Il Consigliere Sig. DUJANY, rileva che, in base alla proposta a stampa, farebbero parte della Commissione due rappresentanti designati dalla Giunta e, precisamente, il funzionario pubblico di grado non inferiore a quello dell'incolpato, il quale funge da Presidente, e l'Assessore designato dalla Giunta. Ritiene che la Giunta debba designare un solo rappresentante, affinché sia mantenuta la proporzione stabilita nelle lettere a) e b) e, pertanto, propone che la Commissione di disciplina di cui alla lettera c) sia così composta: un funzionario pubblico di grado non inferiore a quello dell'incolpato designato dalla Giunta, il quale funge da Presidente; due Consiglieri designati dal Consiglio; dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale e da un dipendente designato dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva l'opportunità che faccia, altresì, parte della Commissione un Assessore designato dalla Giunta e ritiene che, conseguentemente, il Consiglio dovrebbe designare un solo Consigliere quale suo rappresentante in seno alla Commissione.
Segue ampia discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI, l'Assessore Geom. ARBANEY ed i Consiglieri Geom. NICCO e Sig. DUJANY.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, constatato che vi è divergenza di vedute in merito alla composizione della Commissione di cui alla lettera c), pone ai voti, per alzata di mano, la proposta formulata dal Consigliere Sig. Dujany.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati: Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 1 (uno) (Sig. Nouchy); Consiglieri favorevoli all'approvazione della proposta: n. 6 (sei); Consiglieri contrari all'approvazione della proposta: n. 24 (ventiquattro).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara non approvata la proposta del Consigliere Sig. Dujany e fa dare atto a verbale che risultano, invece, approvate le surriportate proposte del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI e del Consigliere Sig. DAYNÉ in base alle quali a far parte della Commissione devono essere chiamati un Assessore designato dalla Giunta ed un Consigliere designato dal Consiglio, con la conseguente sostituzione della disposizione "da due funzionari pubblici... scelti in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali" con la disposizione "da un funzionario pubblico... designato dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti pubblici locali".
IL CONSIGLIO
prende atto.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che anche al capoverso lettera c) sia apportata la modifica, già apportata alle lettere a) e b), relativa alla sostituzione della disposizione "...designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento " con la disposizione "...designato dalla Giunta".
Si dà atto che il Consiglio approva la proposta con voti favorevoli n. 25 (venticinque) e voti contrari n. 6 (sei).
Capoverso lettera d): il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alla modifica già apportata alle lettere a), b e c), propone che il Consiglio proceda, per alzata di mano, alla votazione in ordine alla sostituzione della disposizione: "da un funzionario... designato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento " con la disposizione: "da un funzionario... designato dalla Giunta".
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica il seguente risultato: Consiglieri favorevoli all'approvazione della proposta: n. 25 (venticinque); Consiglieri contrari: n. 6 (sei); Consiglieri astenutisi: uno (Sig. Nouchy).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara, quindi, approvata la proposta.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, accerta e dichiara che il Consiglio approva, ad unanimità, la sostituzione della disposizione: "da due salariati... scelti in una terna proposta dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali" con la disposizione: "da due salariati... designati dall'Associazione regionale per i dipendenti degli Enti pubblici locali".
L'Assessore Per. Ind. FOSSON propone, in analogia a quanto già approvato alla lettera c), che i1 numero dei salariati da designarsi dall'Associazione dei dipendenti degli Enti pubblici locali sia ridotto da due ad uno e che a far parte della Commissione sia altresì chiamato un Consigliere designato dal Consiglio.
Segue breve discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Sig. MARCHESE e Sig. MANGANONI, il quale ultimo dichiara che i Consiglieri del suo gruppo sono contrari alla proposta.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone, quindi, ai voti, per alzata di mano, la succitata proposta formulata - anche a nome della Giunta - dall'Assessore Perito Ind. Fosson.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica il seguente risultato: Consiglieri favorevoli alla proposta: n. 24 (ventiquattro); Consiglieri (social-comunisti) contrari: n. 5 (cinque); astenutosi dalla votazione il Consigliere Sig. Nicco Anselmo.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara che risulta approvata la proposta.
Si dà atto che l'articolo 133 (art. 138 della proposta) risulta approvato dal Consiglio con le modifiche surriportate.
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Art. 134 (art. 139 della proposta)
(v. ex artt. 116, 117, 119)
Costituzione e funzionamento della Commissione di disciplina
"La Commissione di disciplina è costituita di volta in volta con deliberazione del Consiglio o della Giunta, dopo le designazioni dei membri da parte della Presidenza della Commissione di Coordinamento, dell'Associazione di categoria di cui all'articolo precedente e con la contemporanea nomina dei membri di designazione dell'Amministrazione.
Ai componenti delle Commissioni, che non siano dipendenti dell'Amministrazione, sono rimborsate le spese di viaggio e sono corrisposte indennità nella misura giornaliera stabilita nella deliberazione di costituzione delle Commissioni.
La Commissione di disciplina può sentire l'incolpato, testimoni e periti addotti in giudizio, e può ordinare le indagini, le inchieste e le verifiche che ritenga necessarie.
I verbali delle adunanze della Commissione di disciplina sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione di disciplina è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Le decisioni si adottano a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto: in caso di parità di voti, il giudizio è considerato favorevole all'incolpato."
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva l'opportunità e propone - per coordinamento con l'articolo precedente - che la disposizione "...della Presidenza della Commissione di Coordinamento", di cui al primo comma, sia sostituita con la disposizione " ...della Giunta".
Si dà atto che, dopo breve discussione, il Consiglio approva, nel nuovo testo seguente, il primo comma dell'articolo: "La Commissione di disciplina è costituita di volta in volta con deliberazione del Consiglio o della Giunta, dopo la designazione e le nomine dei membri di cui all'articolo precedente".
Il Consigliere Geom. G. NICCO ritiene opportuno e propone, in ordine al terzo comma, che la disposizione "può sentire" sia sostituita con la disposizione "deve sentire".
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ritiene opportuno e propone che sia aggiunto all'articolo in esame un comma col quale si stabilisca che, dopo due sedute infruttuose, la Commissione consultiva può deliberare purché siano presenti almeno tre dei suoi membri, in analogia e per coordinamento con l'art. 25, già approvato dal Consiglio.
Si dà atto che, dopo breve discussione, il Consiglio approva, ad unanimità, l'aggiunta del seguente penultimo comma all'articolo 134: "Dopo due sedute infruttuose la Commissione può deliberare purché siano presenti tre dei suoi membri".
Si dà atto che l'articolo 134 (art. 139 della proposta) risulta approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica e l'aggiunta surriportate.
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Art. 135 (art. 140 della proposta)
(v. ex art. 118)
Casi di incompatibilità a far parte della Commissione
"Non possono far parte della Commissione di disciplina coloro:
a) che si trovino in aspettativa o in disponibilità, o siano assenti per malattia, o impediti da riconosciuti motivi di servizio;
b) che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare;
c) che siano parenti od affini fino al quarto grado con alcuno dei giudicabili o con il giudicabile;
d) che da meno di cinque anni abbiano avuta inflitta la riduzione degli assegni ovvero la sospensione dal servizio con privazione degli assegni;
e) che direttamente o indirettamente abbiano partecipato ai fatti che formano oggetto del procedimento disciplinare, ovvero debbano essere sentiti come testi.
Il personale che faccia parte della Commissione di disciplina decade da tale incarico e deve essere sostituito qualora venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti."
Si dà atto che l'articolo 135 (art. 140 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, e senza osservazioni, nel testo proposto.
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, dato atto che il Consiglio ha già approvato i primi 135 articoli del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, propone al Consiglio di sospendere la seduta e di rinviare all'adunanza pomeridiana, alle ore 15, la continuazione della discussione dei successivi articoli del Regolamento stesso.
IL CONSIGLIO
approva, ad unanimità, la proposta del Presidente.
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