Oggetto del Consiglio n. 139 del 10 novembre 1949 - Verbale

OGGETTO N. 139/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - (Dall'articolo 136 all'articolo 155 compreso).

Si fa menzione che interviene all'adunanza il Consigliere Sig. BAREUX Edoardo (ore 15,50) durante la discussione sull'articolo 138.

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Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a riprendere e a continuare l'esame e la discussione degli articoli successivi all'art. 135 del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.

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Art. 136 (art. 141 della proposta)

(v. ex art. 137)

Richiamo alle disposizioni di regolamento e di legge

"Si applicano al personale avventizio le norme e le disposizioni previste dal presente regolamento organico per il personale di ruolo relativamente alle materie dei diritti, dei doveri, nonché dei provvedimenti disciplinari in quanto le norme stesse non contrastino con quelle degli articoli seguenti o con le disposizioni legislative vigenti in materia."

Si dà atto che l'articolo 136 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazioni, nel testo proposto.

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Art. 137 (art. 142 della proposta)

(v. ex artt. 120 e 121)

Assunzioni - Competenza - Requisiti - Titoli - Qualifiche

"Per le assunzioni del personale avventizio valgono le norme circa le competenze degli organi deliberanti stabilite dall'articolo 32 del presente regolamento.

Per le assunzioni di personale avventizio si applicano le norme legislative vigenti sull'assunzione obbligatoria di personale avente particolari benemerenze, nelle proporzioni fissate dalle leggi, nonché le disposizioni vigenti sui divieti e sulle limitazioni per l'assunzione ed il mantenimento in servizio del personale già provvisto di pensione.

Il personale avventizio deve essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti generali e specifici prescritti dal regolamento organico per il personale di ruolo addetto a corrispondenti mansioni, ovvero prescritti per il posto di organico da ricoprirsi interinalmente.

Per le assunzioni ed i licenziamenti del personale avventizio dovrà essere previamente sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Il personale chiamato a coprire interinalmente un posto di ruolo vacante ed il personale sussidiario a quello di ruolo destinato a coadiuvare questo ultimo in mansioni, servizi e lavori di cui non può prevedersi la durata, sono assunti con la qualifica di avventizio per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza.

Il personale da adibirsi a lavori del tutto precari e di carattere straordinario deve essere assunto con la qualifica di giornaliero o diurnista, anche se non possa determinarsi o non possa prevedersi la durata dei lavori.

Per i lavori di carattere straordinario e precario, che possano essere eseguiti a cottimo, viene assunto personale con la qualifica di cottimista, per il tempo strettamente necessario."

L'Assessore Perito Ind. FOSSON richiama l'attenzione dei Consiglieri sui commi 1 e 2 dell'articolo 29, già approvato e relativo al personale di ruolo, commi che stabiliscono: "La nomina dei funzionari appartenenti ai gradi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto è di competenza del Consiglio regionale. La nomina del rimanente personale impiegatizio e del personale salariato è di competenza della Giunta". Propone, quindi, a nome della Giunta, che, in armonia ai succitati commi, il 1° comma dell'articolo in esame sia modificato come segue: "Alle assunzioni del personale avventizio dei gradi primo, secondo, terzo, quarto, provvede il Consiglio. Alle assunzioni del personale avventizio di grado inferiore al quarto provvede la Giunta".

Segue discussione in proposito alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Perito Ind. FOSSON, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI ed i Consiglieri Col. FERREIN e Sig. DUJANY.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che il Consiglio dovrebbe provvedere alle assunzioni del personale avventizio dei gradi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, in quanto, nel grado quinto, vi sono funzionari che hanno mansioni direttive quali, ad esempio, i Vice Capi divisione ed i Capi ufficio di gruppo B.

Il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI, concordando sulla proposta del Presidente, ritiene opportuno e propone che sia aggiunto l'inciso "aventi funzioni direttive" al testo del primo comma proposto dalla Giunta, dopo le parole "dei gradi primo, secondo, terzo, quarto e quinto", e che sia aggiunto l'inciso "e non aventi funzioni direttive" al secondo periodo dello stesso comma tra la parola "quarto "e le parole "provvede la Giunta".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica che, in relazione alle succitate proposte, il testo del primo comma risulta modificato e formulato come segue: "Alle assunzioni del personale avventizio dei gradi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, aventi funzioni direttive, provvede il Consiglio. Alle assunzioni del personale avventizio di grado inferiore al quarto e non avente funzioni direttive provvede la Giunta".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la modificazione surriportata del primo comma.

L'Assessore Perito Ind. FOSSON, in ordine al 4° comma propone a nome della Giunta la soppressione delle parole "le assunzioni ed", in quanto il parere della Commissione consultiva, ai sensi dell'articolo 25 deve essere sentito non già per le assunzioni ma soltanto per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, per le conferme, le promozioni, i collocamenti in disponibilità, dispense e licenziamenti per motivi non disciplinari.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che, ai sensi del successivo articolo 146 (art. 151 della proposta) sono vietate nuove assunzioni di personale avventizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che l'Amministrazione può, peraltro, assumere personale avventizio interino per brevi periodi, non superiori a sei mesi, per riconosciute ed indilazionabili esigenze dei servizi.

Il Consigliere Sig. NOUCHY dichiara di non concordare sulla proposta formulata dall'Assessore Perito Ind. Fosson in quanto ritiene che il parere della Commissione consultiva debba essere sentito anche per le assunzioni di personale avventizio.

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, fa presente che, a' sensi dell'articolo 25, già approvato dal Consiglio, il parere della Commissione consultiva deve essere sentito non già per le assunzioni ma per i licenziamenti, le conferme, ecc.

Il Consigliere Sig. NOUCHY fa presente che l'art. 25 si riferisce alla Commissione consultiva prevista per il personale di ruolo.

Prendono, altresì, parte alla discussione l'Assessore Geom. BIONAZ ed il Consigliere Sig. DUJANY.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che, a' sensi del successivo articolo 157 della proposta (art. 152) il personale non di ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per determinati motivi, ad esempio, per scarso rendimento, per soppressione di ufficio, ecc., e propone che il Consiglio approvi l'aggiunta del seguente inciso finale al comma in esame: "salvo per i casi previsti dall'articolo 152".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

Il Consigliere Sig. NOUCHY insiste per l'approvazione del comma in esame senza la modifica iniziale proposta dall'Assessore perito Ind. Fosson e cioè senza la soppressione delle parole: "le assunzioni ed".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti la proposta di soppressione delle parole "le assunzioni ed" formulata dall'Assessore Perito Ind. Fosson a nome della Giunta.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato: Consiglieri favorevoli all'approvazione della proposta formulata dalla Giunta: n. 22 (ventidue); Consiglieri contrari all'approvazione della proposta: n. 7 (sette).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica al Consiglio l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta di cui sopra.

Si dà atto che l'articolo 137 risulta approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, con le due varianti surriportate e con la sostituzione, al quarto comma, del riferimento "all'articolo 27" con il riferimento "all'articolo 25".

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Art. 138 (art. 143 della proposta)

(v. ex art. 125 e 2° comma art. 121)

Modalità di assunzione in servizio

"Le assunzioni di personale avventizio, nei limiti e nei casi previsti dall'art. 151, hanno carattere del tutto precario e provvisorio.

All'assunzione in servizio negli uffici e negli istituti dipendenti dall'Amministrazione regionale del personale avventizio riconosciuto strettamente indispensabile per le esigenze dei servizi, nei limiti surrichiamati, si provvede con deliberazione motivata.

Il personale avventizio deve essere assunto per un breve periodo di esperimento di durata non superiore a due mesi, trascorso il quale l'assunzione può essere confermata per il periodo limitato alle esigenze e necessità di servizio.

Prima di procedere all'assunzione, in via interinale, di personale avventizio per posti vacanti, deve essere esaminata la possibilità di trasferire o di promuovere ai posti medesimi personale in servizio presso l'Amministrazione, che risulti idoneo ed in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, in conformità del regolamento."

L'Assessore Per. Ind. FOSSON informa il Consiglio che la Giunta, in ordine al comma terzo, propone che la durata del periodo di esperimento sia fissata in tre anziché in due mesi.

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta e che l'articolo 138 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata.

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Art. 139 (art. 144 della proposta)

(v. ex art. 128)

Deliberazione di assunzione - Trattamento economico - Trattamento economico al personale pensionato

"Nelle deliberazioni di assunzione in servizio di personale avventizio debbono essere determinate la durata dell'assunzione in servizio ed il trattamento economico mensile spettante.

Le retribuzioni sono determinate in misura mensile, quindicinale, giornaliera ed oraria, in relazione alla particolare natura delle mansioni e alla presunta durata del servizio.

La misura della retribuzione è stabilita tenendo conto della natura e dell'importanza delle mansioni: in ogni caso il trattamento economico del personale avventizio, giornaliero od incaricato, non può essere superiore a quello iniziale previsto per il personale dei corrispondenti posti di ruolo.

Per il personale avventizio od incaricato, chiamato a ricoprire in via interinale posti di ruolo vacanti, ovvero chiamato a ricoprire posti previsti fuori organico, si applicano gli assegni iniziali previsti dalla tabella organica per i rispettivi posti o per posti analoghi, oltre alle indennità ed agli assegni accessori, con le ritenute, riduzioni e variazioni di legge.

L'assunzione e il trattamento economico del personale religioso (incaricato) dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta sono regolati da apposite convenzioni speciali.

Per il personale giornaliero, la retribuzione è normalmente stabilita in ragione di 1/365° della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori.

Per le retribuzioni da corrispondersi ai pensionati, assunti in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione regionale, si applicano le disposizioni di legge vigenti per il personale statale pensionato, in quanto applicabili.

È vietato il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caroviveri, di importo superiore a Lire cinquantamila mensili, allorché i predetti trattamenti sono a carico: dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi fra Enti pubblici, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, degli Enti parastatali ed, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o della Regione o al cui funzionamento lo Stato o la Regione concorrano con contributi a carattere continuativo, nonché delle aziende annesse o direttamente dipendenti dallo Stato o dagli altri Enti ed Istituti pubblici suindicati.

A coloro che cumulano i trattamenti economici indicati nel precedente comma è corrisposto il trattamento economico più favorevole: a tal fine il personale deve optare, entro quindici giorni dall'assunzione, per il trattamento economico che intende avere.

Non sono corrisposte retribuzioni se il personale pensionato di cui ai precedenti due commi non abbia esercitato prima il diritto di opzione di cui al precedente comma."

L'Assessore Per. Ind. FOSSON informa il Consiglio che la Giunta propone di sopprimere gli ultimi tre commi, in quanto riportano integralmente le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 12 aprile 1949 n. 149.

Si dà atto che il Consiglio, dopo breve discussione, approva, unanime, la proposta formulata dalla Giunta regionale.

Il Consigliere Sig. VACHER ritiene opportuno e propone, in ordine al 6° comma, che per il personale giornaliero la retribuzione giornaliera sia normalmente stabilita, anziché in ragione di 1/365, in ragione di 1/300 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria e computati gli eventuali diritti accessori.

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Consigliere Sig. Vacher.

Il Consigliere Sig. MANGANONI chiede chiarimenti sulle convenzioni speciali che disciplinano l'assunzione e il trattamento economico del personale religioso dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Signori MANGANONI, Geom. G. NICCO, Sig. NOUCHY, e Signora DESAYMONET, il Consiglio approva, ad unanimità, l'aggiunta del seguente inciso finale al quinto comma: "da approvarsi dal Consiglio".

Su richiesta del Consigliere Sig. MANGANONI il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, illustra l'articolo 14 della Legge 12 aprile 1949 n. 149, di cui dà lettura, concernente le retribuzioni da corrispondersi ai pensionati assunti in servizio presso Enti pubblici.

Si dà atto che l'articolo 139 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la variante e l'aggiunta surriportate, nonché con la soppressione degli ultimi tre commi.

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Art. 140 (art. 145 della proposta)

(v. ex art. 123)

Prestatori d'opera (giornalieri) non aventi rapporto di impiego - Trattamento giuridico ed economico

"Per i prestatori d'opera (operai e manovali a paga oraria) assunti precariamente per prestazioni manuali, per lavori stradali e di manutenzione degli stabili, si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro in vigore per la categoria sindacale alla quale il personale stesso appartiene.

Per tale categoria di personale non sussiste alcun rapporto di pubblico impiego e sono applicabili le disposizioni tutte in vigore per il lavoro privato."

Si dà atto che l'articolo 140 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità e senza osservazioni, nel testo proposto.

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Art. 141 (art. 146 della proposta)

(v. ex art. 127)

Promessa solenne

"Il personale avventizio (avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od incaricato) deve prestare, entro i cinque giorni dalla data dell'assunzione in servizio, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà al proprio dovere, in conformità all'art. 54 del presente regolamento."

Si dà atto che l'articolo 141 viene approvato, dopo breve discussione, dal Consiglio ad unanimità, previa rettifica del riferimento "dell'articolo 54" che viene rettificato in "dell'articolo 51".

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Art. 142 (art. 147 della proposta)

Aumenti periodici di stipendio

"Al personale non di ruolo sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, ciascuno in ragione di 1/10 della retribuzione stessa, sempre che il personale abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio durante il quadriennio.

Agli effetti degli aumenti periodici degli assegni non è considerata interruzione di servizio l'assenza dal servizio dovuta a malattia, per il periodo durante il quale è mantenuto il rapporto d'impiego a norma del seguente articolo, o dovuta a servizio militare non di leva.

Non competono gli aumenti periodici di stipendio al personale non di ruolo provvisto di pensione ed al personale assunto in base a disposizioni speciali che stabiliscono un trattamento economico superiore a quello spettante agli impiegati di grado iniziale del corrispondente posto di ruolo.

Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio si applicano al personale avventizio le disposizioni di legge vigenti per il riconoscimento ed il computo del servizio militare a favore del personale avventizio alle dipendenze dello Stato, nei casi previsti dall'art. 2 del Decreto presidenziale 19 marzo 1948, n. 246."

L'Assessore Perito Ind. FOSSON rileva la necessità che la disposizione di cui al primo comma sia modificata e coordinata con il primo comma dell'art. 83, già approvato dal Consiglio. Propone, pertanto, che l'articolo in esame e tutti gli articoli concernenti il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, siano poi riesaminati in sede di approvazione della tabella organica degli assegni.

Il Consigliere Geom. G. NICCO concorda con la proposta anche in relazione al fatto che, ultimamente il Ministro dell'Interno, On. Scelba, ha diramato una circolare che contrasta con la circolare del Ministero delle Finanze e con la lettera a suo tempo inviata dall'On. Andreotti al Presidente della Giunta regionale concernente il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, richiama l'attenzione del Consiglio sull'art. 83, del quale viene data lettura, nonché sulla legge in data 4 luglio 1947, n. 207, concernente il trattamento economico del personale avventizio, al quale competono sei aumenti quadriennali del decimo dello stipendio o salario.

Il Consigliere Geom. G. NICCO rileva che il Consiglio regionale potrebbe derogare alle disposizioni di cui alla citata Legge n. 207.

Il Vice Presidente Ing. PASQUALI fa presente che il primo comma dell'articolo in esame potrebbe essere modificato ed approvato come segue: "Al personale non di ruolo sono concessi aumenti in conformità alla tabella organica annessa al presente regolamento".

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che la Commissione del personale ha chiesto che, nell'articolo in esame, in conformità a quanto approvato con deliberazione consiliare n. 102 in data 5 luglio 1948, siano previsti cinque aumenti biennali, ciascuno in ragione di 1/10 della retribuzione iniziale; fa presente che tale trattamento è attualmente già in vigore nei confronti non soltanto del personale di ruolo ma altresì del personale avventizio femminile.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la Commissione che ha proceduto all'elaborazione della proposta di Regolamento non ha potuto formulare l'articolo in discussione in armonia al deliberato del Consiglio regionale n. 102 in data 5 luglio 1948, in quanto la legge succitata del 4 luglio 1947 n. 207 stabilisce che al personale avventizio competono sei aumenti quadriennali del decimo.

Il Presidente, Avv. Dr. Bondaz, propone il seguente nuovo primo comma: "Al personale non di ruolo sono concessi aumenti periodici della retribuzione iniziale, come per il personale di ruolo, in conformità a quanto previsto per ciascun grado e posto dalla tabella organica allegata al presente regolamento".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta e il nuovo primo comma.

Il Consigliere Sig. NOUCHY, in ordine al terzo comma, fa riserva e ritiene che i pensionati assunti in servizio non debbano essere esclusi dal beneficio degli aumenti periodici. Dichiara che intende riprendere la discussione in merito al comma in esame in sede di discussione della tabella organica degli assegni.

Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Per. Ind. FOSSON, i Consiglieri Sig. NOUCHY e Geom. G. NICCO ed il Segretario Dr. BRERO.

Si dà atto che l'articolo 142 (salvo successivo eventuale riesame) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo testo integrale ad eccezione del primo comma, modificato ed approvato nel testo surriportato.

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Art. 143 (art. 148 della proposta)

(v. ex. art. 47 e 3° comma ex art. 125)

Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati

"Ai soli fini degli aumenti periodici della retribuzione, il servizio prestato senza soluzione di continuità dai dipendenti avventizi, presso l'Amministrazione regionale e presso gli Enti ed Uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale, è riconosciuto a loro favore per intero nell'ultimo quadriennio e per metà per il periodo precedente.

Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo, proveniente dall'Amministrazione regionale o dal ruolo statale, è riconosciuto valido nella misura e secondo le modalità previste dalle apposite norme speciali."

Si dà atto che l'articolo 143 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, dopo breve discussione sulla proposta formulata dalla Commissione del personale in ordine all'articolo in esame.

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Art. 144 (art. 149 della proposta)

Valutazione ed equiparazione dei servizi

"Agli effetti della valutazione dei servizi già prestati dai dipendenti avventizi presso questa Amministrazione o presso altri Enti od Uffici pubblici, si intendono equiparabili ai rispettivi posti di gruppo A), B), C), e subalterni, presso l'Amministrazione regionale (categorie: amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria, quali risultano dall'annessa tabella organica), i servizi già prestati in posti di analoga categoria e importanza, per l'assunzione ai quali era rispettivamente richiesto il possesso del diploma di laurea, del diploma di scuola media superiore, della licenza di scuola media inferiore o del certificato di proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare."

Si dà atto che l'articolo 144 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 145 (art. 150 della proposta)

(v. ex art. 129)

Pagamento assegni

"Gli assegni spettanti al personale avventizio sono pagati posticipatamente, in analogia a quanto stabilito per il personale di ruolo."

Si dà atto che l'articolo 145 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 146 (art. 151 della proposta)

Divieto di nuove assunzioni di personale avventizio

"Sono vietate nuove assunzioni di personale avventizio (non di ruolo) presso gli uffici ed i servizi dell'Amministrazione regionale o gli istituti e servizi amministrativi della Regione, per qualsiasi titolo, o sotto qualsiasi forma, e con l'assunzione di spese a carico di qualsiasi capitolo del bilancio dell'Amministrazione regionale.

È fatta eccezione:

a) per le assunzioni del personale avventizio in posti previsti fuori organico, e nei limiti di tali posti, dall'annessa tabella organica (infermiere, bambinaie, guardarobiere, ecc.);

b) per le assunzioni di personale avventizio giornaliero od a paga oraria addetto a lavori stradali od alla manutenzione di stabili o alla pulizia di locali;

c) per le assunzioni di personale avventizio interino per brevi periodi, comunque non superiori a sei mesi, eventualmente prorogabili sino ad un anno, per riconosciute eccezionali e indilazionabili esigenze, disposte in caso di aspettative concesse a personale di ruolo o in caso di vacanza di posti di organico allo scopo di consentire l'espletamento dei concorsi, e sempre quando non sia possibile provvedere temporaneamente con personale già in servizio;

d) per le assunzioni di carattere straordinario ed eccezionale di breve durata per lavori ed incarichi di natura straordinaria, particolarmente per quanto riguarda lavori stradali, edilizi e forestali.

Il personale avventizio assunto in via eccezionale, a' sensi del presente articolo, non può essere trasferito ad altro servizio dell'Amministrazione regionale o di istituto o servizio amministrato dalla Regione, quando sia ultimato il lavoro per il quale è stato assunto o quando, comunque, sia scaduto il periodo di durata dell'assunzione."

Si dà atto che l'articolo 146 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto.

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Art. 147 (art. 152 della proposta)

Differenza assegni "ad personam" riassorbibile

"Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio nel grado, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo sull'importo della retribuzione base (stipendio) iniziale in vigore per il grado conseguito."

Si dà atto che l'articolo 147 viene approvato dal Consiglio nel testo proposto, dopo breve discussione.

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Art. 148 (art. 153 della proposta)

(v. ex art. 132)

Congedi

"Al personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno un anno possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze del servizio, congedi (ferie annuali) che non eccedano la complessiva durata di trenta giorni per ciascun anno, durante i quali viene corrisposta la retribuzione intera.

Per causa di gravidanza o di puerperio, è concessa una proroga al congedo di un mese e mezzo."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica al Consiglio che la Commissione del personale ha chiesto che per il personale avventizio, in servizio ininterrotto da almeno un anno, siano approvate le stesse norme previste agli ex-articoli 99 e 100 (ora articoli 94 e 95) per il personale di ruolo.

Il Consigliere Sig. MARCHESE propone, in ordine al primo comma, che la disposizione "...possano essere concessi" sia modificata in "...sono concessi".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che, in accoglimento della richiesta formulata dalla Commissione del personale, l'articolo in esame potrebbe essere completato estendendo a favore del personale avventizio le disposizioni di cui agli articoli 94 e 95.

Segue breve discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Perito Ind. FOSSON ed i Consiglieri Sig. NOUCHY e Sig. MANGANONI.

Il Consigliere Sig. MANGANONI, in relazione alla proposta formulata dal Consigliere Sig. Marchese, insiste sulla necessità, in ordine al primo comma, che la disposizione "...possono essere concessi" sia sostituita con la disposizione "...sono concessi".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta di modificazione.

Il Consigliere Sig. MANGANONI propone, inoltre, di estendere a favore del personale femminile avventizio le disposizioni di cui ai tre ultimi commi dell'art. 95.

In merito alla proposta segue breve discussione alla quale prendono parte il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Dr. NORAT e Sig. BREAN.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alla proposta fatta dal Consigliere Sig. Manganoni, dà lettura della seguente nuova formulazione proposta del secondo comma dell'art. 148: "Per causa di gravidanza e di puerperio, è concessa una proroga al congedo nella stessa misura spettante al personale di ruolo".

Si dà atto che il Consiglio approva, unanime, la proposta.

Si dà atto che l'articolo 148 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modifiche e con l'aggiunta surriportate.

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Art. 149 (art. 154 della proposta)

(v. ex art. 132)

Assenze e congedi di malattia

"Nei casi di assenze brevi per indisposizioni o malattia, non superiori a venti giorni e sino a complessivi trenta giorni nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo per malattia.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, per la durata superiore a venti giorni o per un periodo eccedente i trenta giorni di brevi assenze di malattia nell'anno, il personale avventizio è collocato in congedo di malattia per un periodo massimo di mesi tre se abbia almeno un anno di effettivo servizio, e per un periodo massimo di mesi sei se abbia un'anzianità di servizio superiore ai cinque anni.

Durante i suddetti periodi di congedo di malattia è mantenuto il rapporto d'impiego e al personale avventizio è corrisposto un trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi.

La durata dell'assenza per malattia è calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima o dalla precedente assenza, per la quale sia stato disposto il collocamento in congedo, non ad un anno solare.

I periodi di assenza per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza.

Entro cinque giorni dall'assenza, l'Amministrazione deve accertarne le cause: se l'assenza non risulta giustificata l'impiegato è licenziato senza alcun preavviso.

Il personale avventizio assunto a giornata o ad ora, e il personale incaricato con diritto a un trattamento economico superiore a quello del personale di ruolo dei posti di analoga natura ed importanza, non hanno diritto al congedo né al trattamento di malattia, dovendo il personale stesso usufruire dell'assistenza di malattia spettante da parte dell'apposito Istituto nazionale per la previdenza sociale."

L'Assessore Perito Ind. FOSSON osserva, in ordine al secondo comma, ultima linea, che la Commissione del personale ha chiesto la riduzione del periodo di anzianità da cinque a tre anni; osserva, inoltre, che per quanto riguarda il terzo comma, la Commissione stessa, ha chiesto l'approvazione dello stesso trattamento previsto per il personale di ruolo. Comunica, quindi, che la Giunta è favorevole all'accoglimento della richiesta del personale per quanto concerne la riduzione dell'anzianità di servizio da cinque a tre anni (secondo comma). Per quanto concerne l'estensione a favore del personale avventizio del trattamento previsto per il personale di ruolo, comunica che la Giunta ritiene che la richiesta possa essere accolta quasi totalmente e propone, anche a nome della Giunta, che il terzo comma sia così modificato: "...al personale avventizio è corrisposto un trattamento economico normale per i primi tre mesi e ridotto alla metà per altri tre mesi".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in ordine alla prima proposta, fa presente il contrasto con l'art. 3 della legge 4 aprile 1947, n. 207.

Segue discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Per. Ind. FOSSON e Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Sig. DUJANY e Sig. NOUCHY.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva le surriportate proposte della Giunta in ordine alla modificazione dei commi secondo e terzo.

Il Consigliere Sig. NOUCHY, in ordine all'ultimo comma, rileva che il personale giornaliero avventizio dovrebbe usufruire dell'assistenza di malattia da parte dell'Istituto nazionale per la Previdenza sociale.

Il Segretario Dr. BRERO comunica che il personale avventizio assunto a giornata o ad ora, ecc. di cui all'ultimo comma, usufruisce dell'assistenza di malattia da parte degli Istituti mutualistici ed esprime parere che l'ultima parte del comma possa essere soppressa.

Il Consigliere Dr. NORAT eccepisce che il personale indicato all'ultimo comma deve essere assicurato presso le Casse Mutue.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che l'ultimo comma sia così rettificato: "i1 personale avventizio... e il personale incaricato con diritto... di malattia, qualora usufruiscano dell'assistenza di malattia da parte di Istituti mutualistici".

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta.

Si dà atto che l'art. 149 (ex 154) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con le modificazioni surriportate.

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Art. 150 (art. 155 della proposta)

(v. ultimo comma ex art. 132)

Congedo per servizio militare

"In caso di assenza per servizio militare, si applicano a favore del personale avventizio, ad eccezione del personale assunto a giornata o ad ora e ad eccezione del personale incaricato, le norme stabilite dal regolamento organico per il personale di ruolo."

Si dà atto che l'articolo 150 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio nel testo proposto e senza osservazioni.

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Art. 151 (art. 156 della proposta)

(v. ex art. 130)

Previdenza e assicurazioni

"Al personale avventizio sono estese, in quanto applicabili, le norme sulla previdenza e sulle assicurazioni previste per il personale di ruolo dagli articoli 94 e 95 del presente regolamento.

Il personale assunto a tempo determinato e per brevi periodi ed il personale assunto a giornata o ad ora, sono iscritti, agli effetti previdenziali, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale."

Il Consigliere Dr. NORAT rileva l'opportunità che, in analogia alla modificazione apportata all'art. 149, al secondo comma del presente articolo siano aggiunte le parole "...alle Casse Mutue".

Il Consigliere Geom. G. NICCO osserva che il personale deve altresì essere assicurato, presso gli Istituti di assicurazione, contro gli infortuni sul lavoro e propone che in tal senso sia completato il secondo comma dell'articolo in esame.

Il Presidente Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alle osservazioni formulate dai Consiglieri Dr. Norat e Geom. Nicco, propone che il secondo comma dell'art. 151 sia completato con la seguente aggiunta: "...alle Casse Mutue e agli Istituti di assicurazione contro gli infortuni".

Si dà atto che l'articolo 151 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta surriportata al secondo comma e previa rettifica, al primo comma, del riferimento "articoli 94 e 95" in "articoli 90 e 91", per coordinamento con i precedenti articoli già approvati dal Consiglio.

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Art. 137 e Art. 152 (art. 157 della proposta)

Licenziamento

"Il personale non di ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

a) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;

b) per soppressione di ufficio ovvero per riduzione di lavoro o di servizi nell'ufficio cui appartiene, salvo che il personale possa essere utilizzato presso altro posto od ufficio dell'Amministrazione per il quale sia riconosciuta l'effettiva necessità di personale;

c) per mancata assunzione o riassunzione di servizio nell'ufficio cui è destinato o trasferito.

Il rapporto d'impiego per il personale non di ruolo è risolto di diritto, esclusa qualsiasi procedura disciplinare, allorché il dipendente:

1) riporti una condanna, passata in giudicato: per atti contro la Patria, contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per il delitto di peculato, di concussione, di corruzione, di falso, di furto, di truffa, di appropriazione indebita;

2) riporti una condanna o provvedimento che comporti la pena restrittiva della libertà personale, ovvero l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

3) incorra nelle mancanze previste nell'articolo 132 del presente regolamento.

In tutti i casi di licenziamento previsti dal presente articolo, fatta sola eccezione per i casi di licenziamento previsti alla lettera b), al personale non compete alcuna indennità di licenziamento né di preavviso.

Il provvedimento di licenziamento deve essere deliberato e motivato.

Il licenziamento può, altresì, essere disposto per motivi disciplinari. Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione principale e dell'indennità di carovita nella misura di 1/5 per un periodo non superiore a tre mesi.

Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione degli addebiti, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni e comporta la perdita del diritto all'indennità di licenziamento e all'indennità di preavviso.

Il provvedimento di riduzione degli assegni ed il provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari devono essere motivati e costituiscono provvedimenti definitivi."

Il Consigliere Geom. G. NICCO fa presente che la Commissione del personale giustamente ritiene che la prima parte dell'articolo in esame contrasti con la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 137, già approvato dal Consiglio. Ritiene che il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 debba essere sentito dall'Amministrazione regionale nei casi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 152.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che il Consiglio ha approvato all'articolo 137 (quarto comma) l'aggiunta della disposizione: "salvo i casi previsti all'articolo (152) 157". Rileva che il Consiglio deve ora decidere, in relazione all'osservazione formulata dal Consigliere Geom. G. Nicco, se tale disposizione debba essere mantenuta o soppressa. Ritiene che il personale non di ruolo dovrebbe essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione nei casi di cui alle lettere a), b), e c), pur dovendosi sentire il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 25.

Segue discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI, il Consigliere Geom. G. NICCO e l'Assessore Geom. ARBANEY.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che il parere della Commissione consultiva dovrà comunque essere sentito dall'Amministrazione regionale, anche per i casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 152, sempre che il Consiglio approvi la soppressione al quarto comma dell'art. 137 della disposizione "salvo i casi previsti dall'art. 152".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la soppressione della disposizione surriportata all'art. 137.

Il Segretario Dr. BRERO rileva l'opportunità - per coordinamento - di spostare all'art. 152 - quint'ultimo comma - il quarto comma dell'art. 137, in quanto tale comma tratta esclusivamente la materia dei licenziamenti in seguito all'avvenuto stralcio delle assunzioni.

Si dà atto che l'articolo 152 (ex 157) viene approvato, all'unanimità, dal Consiglio nel suo testo integrale e con lo spostamento-inserzione - quale quint'ultimo comma - del quarto comma dell'art. 137.

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Art. 153 (art. 158 della proposta)

Sospensione cautelativa

"Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio in conformità alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del presente regolamento."

Si dà atto che l'articolo 153 viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio nel testo proposto previa rettifica del riferimento "articoli 135 e 136" in "articoli 130 e 131".

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Art. 154 (art. 159 della proposta)

(v. ex art. 134)

Preavviso - Indennità di preavviso

"Il licenziamento per motivi non disciplinari del personale avventizio, non assunto a tempo determinato, deve essere preceduto da un preavviso di un mese se il dipendente abbia compiuto almeno un anno di servizio continuativo e di due mesi se il dipendente abbia compiuto almeno cinque anni di servizio continuativo.

Il preavviso non spetta se il licenziamento è dovuto ad invalidità o malattia, ovvero a colpa del personale o a ragioni disciplinari.

In caso di mancato preavviso, è dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso."

L'Assessore Perito Ind. FOSSON comunica, in ordine al primo comma, che la Giunta è favorevole all'accoglimento della richiesta del personale, tendente ad ottenere la riduzione da cinque a tre anni del periodo minimo di servizio continuativo, agli effetti del diritto al preavviso di due mesi, in caso di licenziamento per motivi non disciplinari. Propone la conseguente modificazione.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta.

Il Consigliere Sig. NOUCHY propone la soppressione, al secondo comma, delle parole "ad invalidità o vecchiaia ovvero"; ritiene che debba concedersi il preavviso in caso di licenziamento per causa di invalidità o malattia.

Segue discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI, gli Assessori Perito Ind. FOSSON e Geom. ARBANEY ed i Consiglieri Sig. MANGANONI, Geom. G. NICCO e Sig. NOUCHY ed il Segretario Dr. BRERO.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concludendo la discussione, comunica al Consiglio che, secondo la proposta formulata dal Consigliere Sig. Nouchy, il secondo comma dell'art. 154 dovrebbe essere formulato come segue: "Il preavviso non spetta se il licenziamento è dovuto a colpa del personale o a ragioni disciplinari".

Pone, quindi, ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del comma secondo nel testo surriportato.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 31; Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 1 (Ing. Pasquali); Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 15; Consiglieri contrari all'approvazione n. 10.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara nulla la votazione in quanto il numero dei Consiglieri votanti sommato al numero dei Consiglieri astenuti non corrisponde al numero (31) dei Consiglieri presenti (votanti ed astenuti).

Segue discussione in merito.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che, approvando il secondo comma nel testo proposto dal Consigliere Sig. Nouchy si approverebbe - praticamente - l'aspettativa anche per gli avventizi, il che sarebbe contro legge.

Segue lunga discussione alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI, l'Assessore Per. Ind. FOSSON ed i Signori Consiglieri MANGANONI, Geom. G. NICCO, Signora RONC-DESAYMONET e Col. FERREIN.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone quindi nuovamente ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del secondo comma nella formulazione proposta dal Consigliere Sig. Nouchy anche a nome del gruppo dei Consiglieri social-comunisti.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 31; Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 2 (Avv. Bondaz e Ing. Pasquali); Consiglieri votanti n. 29; Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 18; Consiglieri contrari all'approvazione n. 10.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, constatato che il numero dei votanti sommato al numero degli astenuti non corrisponde al numero dei Consiglieri presenti, dichiara nuovamente nulla la votazione.

Invita quindi il Consiglio a ripetere la votazione. Fa, peraltro, presente che la votazione, anziché per alzata di mano, avrà luogo per appello nominale. Prima di procedere alla votazione, chiede se qualche Consigliere intenda fare dichiarazioni di voto.

Il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI dichiara che si asterrà dalla votazione in quanto ritiene che non debba essere dato alcun preavviso al personale avventizio in caso di licenziamento per causa di malattia, cioè in caso di non rientro in servizio alla scadenza del congedo di malattia. Aggiunge che al personale avventizio potrebbe essere corrisposta un'indennità di licenziamento, da non confondersi con l'indennità di preavviso.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara di astenersi dal voto per le ragioni esposte dal Vice Presidente Ing. Pasquali.

Procedutosi alla votazione, per appello nominale, fatto dal Segretario del Consiglio, si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 31; Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 2 (Avv. Bondaz e Ing. Pasquali); Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 19 (Armand, Bareux, Berthod, Bréan, Cheillon, Cuaz, Desaymonet, Ferrein, Manganoni, Marchese, Mathamel, Nicco Anselmo, Nicco Giulio, Nouchy, Perron, Sapegno, Vacher, Valleise, Vuillermoz); Consiglieri contrari all'approvazione n. 10 (Arbaney, Bionaz, Bottel, Caveri, Dayné, Deffeyes, Dujany, Fosson, Norat, Page).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica l'esito della votazione e dichiara approvato, nel testo che segue, il secondo comma dell'art. 154: "il preavviso non spetta se il licenziamento è dovuto a colpa del personale o a ragioni disciplinari".

IL CONSIGLIO

prende atto.

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Art. 155 (art. 160 della proposta)

(v. ex artt. 135 e 136)

Indennità per cessazione di servizio o per licenziamento

"In caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale avventizio, avente almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta un'indennità, una volta tanto, nella misura di una mensilità della sola retribuzione principale (stipendio) - escluso ogni altro assegno accessorio od indennità, anche di carovita -, in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

In caso di decesso, l'indennità è corrisposta al coniuge, ai figli minori e, se vivano a carico del dipendente, ai parenti entro il secondo grado.

Tale indennità non è dovuta al dipendente nel caso di licenziamento per colpa o per motivi disciplinari o nel caso di passaggio a ruolo presso amministrazioni pubbliche.

L'indennità di cui sopra non è dovuta inoltre:

a) al personale pensionato, titolare di pensione ordinaria e diretta;

b) al personale che cessi di prestare servizio a domanda o per dimissioni volontarie e che abbia meno di cinque anni di effettivo ininterrotto e lodevole servizio;

c) al personale incaricato giornaliero o a paga oraria, non avente con l'Amministrazione un vero e proprio rapporto d'impiego.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo, oltre ed in aggiunta all'anzianità di servizio utile è computato anche il servizio militare in qualità di combattente, in ragione di un anno intero per ogni campagna di guerra."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, comunica che, in ordine all'articolo in esame, il personale ha formulato le seguenti richieste:

"1° comma. - Con richiamo al precedente articolo 93, si richiede che al personale avventizio avente almeno un anno di servizio ininterrotto, venga corrisposta una mensilità di assegni completi (stipendio, carovita, ed ogni altro emolumento) per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi sei.

3° comma. - Si chiede che sia stralciata la seguente parte finale "o nel caso di passaggio a ruolo presso Amministrazioni pubbliche".

4° comma. - Si propone di stralciare la lettera a) e di sostituire alla lettera b), penultima linea, la dicitura "cinque anni" con la dicitura "tre anni".

L'Assessore Perito Ind. FOSSON comunica che la Giunta è favorevole all'accoglimento della richiesta fatta dal personale in ordine al quarto comma, per quanto concerne la riduzione a tre anni del periodo di cinque anni, di effettivo ininterrotto e lodevole servizio.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, accoglie la richiesta del personale.

In ordine al primo comma segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ed i Consiglieri Col. FERREIN, Geom. G. NICCO e Signora RONC-DESAYMONET.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la modificazione del primo comma come da richiesta del personale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà quindi lettura della seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 155: "In caso di cessazione di rapporto di impiego, al personale avventizio, avente almeno un anno di servizio continuativo, è corrisposta un'indennità, una volta tanto, nella misura di una mensilità di assegni completi (comprensiva di stipendio o salario, di indennità di carovita e di ogni altro assegno accessorio), in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi".

Segue breve discussione in ordine al terzo comma, per quanto riguarda la proposta di soppressione delle parole: "o nel caso di passaggio a ruolo presso Amministrazioni pubbliche".

Si dà atto che il Consiglio, uditi i chiarimenti forniti dal Presidente, Avv. Dr. BONDAZ e dai Consiglieri Sig. MARCHESE e Sig. DUJANY, approva, unanime, il terzo comma nel testo di cui alla bozza a stampa, senza modificazioni.

Il Segretario Dr. BRERO, in ordine al quarto comma e con riferimento a quanto già approvato alla lettera a) dell'articolo 89, propone che la disposizione di cui alla lettera a) ("Al personale pensionato, titolare di pensione ordinaria e diretta") sia completata con la seguente aggiunta: "e al personale che abbia maturato il diritto alla pensione".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

Si dà atto che l'articolo 155 è approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le modificazioni ed aggiunte surriportate.

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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, constatato che il Consiglio ha approvato i primi 155 articoli del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, propone di rinviare alla prossima adunanza l'esame degli articoli successivi.

IL CONSIGLIO

approva, ad unanimità, la proposta del Presidente.

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