Oggetto del Consiglio n. 313 del 15 gennaio 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 313/XIII - Disegno di legge: "Disposizioni per il trasferimento di personale regionale alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e altre disposizioni in materia di funzioni camerali".
Articolo 1
(Procedure di trasferimento del personale)
1. Il personale regionale, appartenente alle categorie di cui al sistema di classificazione introdotto dal contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000 o alla qualifica dirigenziale e in servizio alla data del 31 maggio 2005 presso gli uffici che svolgevano le funzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è trasferito, su domanda, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre, fino alla concorrenza della dotazione organica iniziale determinata dal Consiglio camerale, su proposta del Comitato paritetico di cui all'articolo 13 della l.r. 7/2002. La Giunta regionale procede alla revisione delle dotazioni di personale tenuto conto dei trasferimenti agli organici della Chambre.
2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), fatto salvo quanto segue:
a) le domande per il trasferimento alla Chambre devono essere inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di personale, di seguito denominata struttura competente; la mancata presentazione della domanda equivale, quanto agli effetti, alla manifestazione di volontà di permanenza nei ruoli della Regione;
b) qualora il numero delle domande risulti superiore ai posti disponibili nella dotazione organica provvisoria, la struttura competente predispone una graduatoria, sulla base dell'anzianità di servizio, utilizzabile fino alla concorrenza dei posti disponibili. Nella valutazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale, è assegnato un punteggio maggiore al periodo prestato nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1 della l.r. 7/2002, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato A alla presente legge.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento economico acquisito e l'anzianità di servizio maturata e aderisce al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA).
4. Il personale trasferito, sino alla data di inquadramento nei ruoli della Chambre, continua ad essere amministrato dalla Regione.
5. Qualora non siano presentate domande, o le stesse risultino in numero inferiore rispetto ai posti disponibili nella dotazione organica provvisoria, la Regione, su richiesta della Chambre, provvede ad assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni trasferite mediante comando di proprio personale, per il tempo necessario ad assicurare alla Chambre la copertura dei posti vacanti nella propria dotazione organica.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, con apposito accordo tra la Regione e la Chambre, sono stabiliti il numero dei dipendenti da comandare, la loro ripartizione in ragione della categoria di appartenenza e le modalità per la copertura degli oneri connessi al relativo trattamento economico.
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 7/2002)
1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre, nella misura massima del 40 per cento dell'ammontare del diritto annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell'esercizio precedente, e, comunque, comprensivo di somme pari agli stanziamenti previsti alla data di entrata in vigore della presente legge nel bilancio regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. Il finanziamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Chambre, e non può, in ogni caso, essere inferiore al 20 per cento del diritto annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell'esercizio precedente ed è destinato al perseguimento degli obiettivi indicati nella deliberazione di approvazione del finanziamento. Nelle more del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 1, il finanziamento di cui al presente comma è aumentato, fatto salvo il limite massimo del 40 per cento, in misura pari alle spese sostenute dalla Chambre per la locazione di una sede temporanea.".
Articolo 3
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 16 della l.r. 7/2002;
b) l'allegato A alla l.r. 7/2002.
Allegato
(Omissis)
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Crétaz.
Crétaz (UV) - Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, il disegno di legge che il Consiglio regionale è chiamato ad esaminare è semplice e conciso e si propone di disciplinare le procedure per il trasferimento del personale regionale che svolgeva le funzioni camerali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni ? Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.
La procedura per il trasferimento di detto personale era stata disciplinata dall'articolo 16 della legge regionale 7/2002 la cui applicazione, tuttavia, ha evidenziato significative criticità.
In particolare, era stato fissato un termine per l'adozione della deliberazione della Giunta regionale relativa alla fissazione dei criteri di priorità aggiuntivi. Tali criteri non erano stati fissati in conseguenza dei ritardi dovuti alla definizione, di una serie di problematiche che erano via via emerse. Il termine fissato dalla legge 7/2002 è cosi ampiamente trascorso, travolgendo i successivi termini previsti per il trasferimento.
La modificazione proposta, contenuta nell'articolo 1, si rende dunque necessaria al fine di individuare nuovi termini per il trasferimento del personale, attualmente in comando volontario presso la Chambre.
L'articolo in esame stabilisce che il trasferimento avvenga sempre su domanda, da presentarsi alla struttura regionale competente in materia di personale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge; le procedure di trasferimento riguardano tutto il personale che svolgeva le funzioni camerali ed in servizio alla data del 31 maggio 2005, data del trasferimento delle funzioni dalla Regione alla Chambre.
In caso di domande presentate in numero superiore rispetto ai posti di cui alla dotazione organica iniziale, determinata dal Consiglio camerale, è prevista la formazione di una graduatoria, sulla base dell'anzianità di servizio, dei criteri e dei punteggi fissati nell'allegato A al presente disegno di legge.
Le modalità di applicazione dell'articolo 1 debbono essere disciplinate con un sistema di punteggi da attribuire nella valutazione dell'anzianità di servizio. Ciò è previsto sempre all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente disegno di legge e dall'allegato A) che fa parte integrante del provvedimento in esame c che sostituisce il precedente allegato alla legge 7/2002.
L'articolo 2, comma 1, sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 7/2002 e riguarda l'erogazione da parte della Regione del finanziamento annuale alla Chambre. La modificazione è esclusivamente formale e si rende necessaria al fine di recepire le novità introdotte nella contabilità camerale dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Nuovo regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio).
Il nuovo articolo fa riferimento all'ammontare del diritto annuale iscritto tra i ricavi del conto economico dell'esercizio precedente anziché al diritto annuale accertato nell'esercizio precedente, prevedendo inoltre che le risorse destinate al finanziamento siano destinate al perseguimento degli obiettivi indicati nella deliberazione di approvazione del finanziamento di parte regionale.
L'articolo 2, al comma 2, inserisce, inoltre, il comma 3bis all'articolo 12 della legge regionale 7/2002, al fine di precisare che, fino al trasferimento alla Chambre del patrimonio acquisito dalla Regione, il finanziamento regionale è aumentato, sempre fatto salvo il limite massimo del 40 per cento, in misura pari alle spese relative alla locazione di una sede temporanea.
L'articolo 3 è conclusivo del disegno di legge e reca l'abrogazione dell'articolo 16 e dell'allegato A) alla legge regionale 7/2002, che disciplinavano le modalità di trasferimento del personale alla Chambre e che sono superati dalla nuova regolamentazione recata dal presente disegno di legge.
Con questa breve relazione termino il mio intervento illustrativo di introduzione e sono certo che se sarà necessario, l'Assessore competente potrà ulteriormente scendere nel dettaglio e darci altri elementi di valutazione. Grazie.
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Merci, M. le Président. Tout simplement pour quelques rajouts. Beaucoup de choses ont déjà été dites, le projet de loi n° 16 est simple et essentiel, on y prévoit la réglementation du transfert du personnel régional à la Chambre valdôtaine.
En effet les dispositions en matière de passage du personnel de l'administration régionale à la Chambre ainsi qu'il avait été prévu à l'article 16 de la loi 7/02 sont largement expirées. A l'époque on prévoyait que le personnel de l'administration régionale, je cite: "appartenant aux catégories visées au système de classification introduit par la convention collective de travail régionale du 12 juin 2000 ou bien appartenant aux emplois de direction et exerçant les fonctions énoncées au 1er article de la loi 7/2000 est transféré sur sa demande à la Chambre tant que tous les postes de l'organigramme initialement fixé par le conseil sur proposition du comité et dans les soixante jours suivant la nomination dudit conseil ne seront pas pourvus."
Toujours l'article 16 au 2e alinéa prévoyait que les demandes de transfert à la Chambre auraient dû être envoyées par lettre recommandée avec avis de réception dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'adoption de la délibération visée à la lettre c), adressée aux services régionaux compétents en matière de personnel.
Le défaut de présentation de la requête vaut pour le personnel visé au 1er alinéa qui demande à rester encadré dans l'administration régionale.
Afin donc que tout cela soit possible dans les quatre-vingt-dix jours suivant la nomination du conseil de la Chambre auraient dû être fixés des critères de priorité par délibération du gouvernement valdôtain et cela pour définir le passage du personnel à la Chambre.
Cette mesure n'ayant pas été prise, les termes ayant expirés, aucun passage n'a pu se faire selon les prévisions de la loi 7/2002.
Voilà pourquoi la présentation de ce projet de loi, qui reprend les modalités fixées déjà par la loi 7/2002, mais qui fixe aussi les nouveaux critères comme ils sont définis par l'annexe A) prévu à l'article 1er, alinéa 2, lettre b) du présent projet de loi.
L'approbation de ce projet de loi permettra au personnel qui le voudra, de faire option de passage à la Chambre et par conséquent d'avoir une définition exacte du personnel effectif de la Chambre. Cela permettra de mettre en route les procédures pour lancer successivement le concours pouvant définir la dotation finale du personnel et de donner une stabilité au personnel qu'actuellement a un rapport de travail précaire.
Afin que tout cela se situe dans un cadre cohérent, l'article 16 de la loi 7/02 est abrogé puisqu'il a été dépassé par le temps et par les faits qui ne se sont pas vérifiés à l'époque, ainsi que l'annexe A), de la loi 7/02, qui aussi est dépassée et qui sera substituée par la nouvelle annexe qui est partie intégrante de ce projet de loi.
Enfin dans ce même projet de loi on prévoit la substitution du 3e alinéa de l'article 12 de la loi 7/02, par le 1er alinéa, de l'article 2 du nouveau texte, la modification est de caractère formel et consiste en une prise d'acte d'une disposition de l'Etat, à savoir le DPR 254/05 portant nouvelle réglementation de la gestion du patrimoine et des finances des chambres, des entreprises et des professions libérales.
On fixe enfin dans ce projet de loi le droit de la Chambre à avoir reconnu un financement spécifique pour les dépenses soutenues pour le loyer des locaux des bureaux, cela en application du 3e alinéa, de l'article 11, de la loi 7/02.
Je veux conclure en remerciant le conseiller rapporteur, ainsi que les commissaires qui ont suivi le parcours de ce projet de loi en Commission et je suis disponible pour d'éventuelles et ultérieures précisions.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Non abbiamo motivi per suscitare attorno a questo provvedimento entusiasmi e passioni particolari, ci limitiamo solo ad osservarne la necessità, visto un iter alquanto travagliato nella vicenda di consolidamento del personale della Chambre.
Il collega Crétaz ha utilizzato i termini di criticità e ritardi e con molta leggerezza si è avventurato su questo terreno; le problematiche sono state complesse e il parto di separazione della Chambre dal corpo materno della Regione è stato piuttosto prolungato.
Ci auguriamo che la vicenda si concluda rapidamente. Osserviamo che avremo un altro organismo con una vocazione diversa e autonomia funzionale rispetto alla Regione, ma che avrà un organico abbastanza cospicuo di trentatré persone, che si trova alla Chambre soprattutto, questo ci sembra essere un punto delicato nella sua funzionalità, in una condizione precaria per quanto riguarda la sua logistica e la sua localizzazione. Le funzioni non sono ancora assestate su una sede definitiva e ho l'impressione che assisteremo di nuovo a una vicenda alquanto lunga e intricata.
Porteremo un voto favorevole per la natura eminentemente pratica del provvedimento, al quale diamo la nostra approvazione.
Président - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Grazie, Presidente. Noi a distanza di anni da quel giorno in cui fu approvato il provvedimento di nascita della Camera di commercio in Valle d'Aosta siamo ancora a chiederci a cosa serve, cosa può dare ai cittadini di più di quanto non facesse la regione prima, una sua divisione interna all'assessorato che svolgeva le sue funzioni, teneva il registro degli esercenti, esigeva l'esenzione del diritto annuale, ottimizzava i rapporti fra il commercio e il territorio.
Siamo ancora qui a chiederci, come lo chiedevamo nel giorno di approvazione della legge, su cui esprimevamo i dubbi della nascita di un nuovo carrozzone con più personale, più burocrazia, oggi con una sua autonomia funzionale, ma siamo ancora a chiederci quali sono i vantaggi per i cittadini, qual è il vantaggio per i cittadini.
Prendendo atto dei ritardi con i quali si è lavorato all'applicazione di quella legge, oggi senza essere particolarmente negativi, continuando a chiederci qual è il vantaggio per i cittadini, prendiamo atto di questa necessità di trasferire le risorse umane, di, speriamo al più presto, mettere in condizioni di avere una logistica accessibile da parte dei cittadini, che sia meno di immagine ma più operativa considerato il senso stesso del servizio che va offerto a chi, in questa Regione, si occupa di attività commerciali, aziendali e di imprese.
Non vogliamo tornare sui giudizi che ci portarono a un voto contrario alla nascita della Camera di commercio in Valle d'Aosta. Rimaniamo perplessi, fino a quando speriamo qualcuno non ci smentisce facendo funzionare bene quell'organo, e quindi prendiamo atto oggi di questo trasferimento di risorse e di persone auspicando che nel più breve tempo possibile i cittadini e chi fa attività imprenditoriale in questa Regione possa oggettivamente trarre un miglioramento da quello che già la Regione faceva negli anni passati e di cui ancora oggi speriamo di vedere concreti vantaggi per gli utenti stessi.
Ci asterremo su questo provvedimento in quanto, non avendo condiviso le ragioni della legge che danno origine a questo provvedimento, non possiamo che essere favorevoli al fatto che il provvedimento vada avanti e che ci siano le risorse umane funzionali e operative e aspettiamo di poter dire un giorno: ci eravamo sbagliati, era giusto fare la Camera di commercio. E saranno i dirigenti di quell'organismo che dovranno confermare che quella fu una scelta giusta e non, come sostenevamo, una scelta di dubbio in quanto le funzioni che oggi la Camera di commercio svolge a nostro avviso costavano meno e già funzionavano quando erano in seno alla Regione.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Diciamo che di fronte a leggi che rimangono un po' sospese è sempre difficile sapere se servono o non servono. È importante che si vada nella direzione di un'applicazione effettiva di questa norma, di mettere in funzione questo organo, poi valuteremo se questo organo ha dato un contributo in più o in meno.
Quello che mi interessa far rilevare rispetto al provvedimento oggi in aula e che motiva il nostro voto favorevole, è il fatto che ci sia stata una concertazione positiva con le organizzazioni sociali, che ha consentito di determinare questi criteri.
Lo sottolineo con forza perché ritengo un fatto importante questo modo di procedere e spero che in futuro anche su altri provvedimenti ci sia questo accordo con le organizzazioni sindacali, a dire come fenomeni come la concertazione non siano un limite o un ostacolo, ma siano strumenti per fare dei provvedimenti che siano migliori. Quindi da questo punto di vista c'è il sostegno a questa legge, del Partito Democratico.
Président - S'il n'y a plus d'interventions, je ferme la discussion générale. On passe à l'examen du projet de loi. A l'article 1er il y a un amendement du PD, qui introduit l'alinéa 3 bis.
La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Trattandosi di una norma che si riferisce al personale, a noi pareva molto coerente con questo tipo di provvedimento che vede un passaggio del personale dalla dipendenza dell'amministrazione regionale alla dipendenza diretta della Chambre, che si potesse riconoscere integralmente i diritti acquisiti dal personale tramite il contratto regionale collettivo di lavoro.
In questo senso le persone che hanno maturato un'anzianità di servizio, spostandosi alla Chambre, perderebbero un'anzianità di servizio maturata e la possibilità di avere il compenso corrispettivo e a noi sembrerebbe penalizzante rispetto a un provvedimento che è molto equo e rispettoso dei diritti acquisiti.
In questo senso riteniamo che questa cosa possa essere accolta e non stravolga il provvedimento, anzi vada a rafforzarne la natura che mira alla massima equità di trattamento.
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - L'emendamento che è presentato ricorda un tema che è stato oggetto di discussione e di analisi, quindi non era stato dimenticato. Ci si riferisce alla premialità per i dipendenti regionali che abbiano avuto venti o trenta anni di servizio.
La questione che ci fa ritenere di non dover accettare questo emendamento non è perché si voglia disconoscere questa possibilità dei dipendenti che transiteranno alla Chambre di accedere a questi benefici, ma è il fatto che per quanto riguarda i dipendenti regionali questo è previsto in una disposizione di carattere contrattuale attraverso intesa fra la parte trattante e l'amministrazione regionale.
Nello stesso modo vorremmo che questo fosse sviluppato per quanto riguarda il rapporto di lavoro con la Chambre. Sotto questo punto di vista abbiamo di nuovo sentito la Chambre, abbiamo avuto assicurazione che questo così era stato trattato. Inserirlo oggi in una norma di legge ci porterebbe a sfalsare i due livelli, rispetto ai quali questa cosa viene gestita per quanto riguarda il personale regionale e il personale della Chambre.
Quindi, tenuto conto che su questa questione ci sarà interesse e attenzione, che potrà essere applicata in ogni caso attraverso i rapporti formali con le delegazioni trattanti, senza far venir meno questo diritto per coloro che opzioneranno il passaggio alla Chambre, chiederei di ritirare l'emendamento, in caso contrario ci asterremmo su questo per le ragioni esposte.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Siccome in questa stessa aula abbiamo sostenuto e sosterremo anche le ragioni che privilegiano il rapporto privatistico del contratto e tutte le cose che possono essere risolte attraverso il contratto è meglio che siano risolte con il contratto piuttosto che con legge, in coerenza con lo spirito del Partito democratico, siamo dell'avviso che se c'è un reale impegno a portare al tavolo della trattativa con i sindacati questo argomento, volentieri lo ritiriamo.
Lo abbiamo segnalato come emendamento perché ci era parso ai termini di legge, una sorta di dimenticanza o di zona d'ombra, non chiarita ancora definitivamente in termini di contratto.
Ma se l'Amministrazione dice: ci sediamo a un tavolo con le parti sociali e lo vogliamo risolvere nel contratto, per noi la sede privilegiata di discussione di questi argomenti è la sede sindacale. Naturalmente quello che vorremmo - adesso l'ho sentito dire dall'Assessore - è che questo spirito sia uno spirito condiviso dall'amministrazione, cioè se le ragioni di riconoscere questa premialità anche per quei lavoratori sono condivise, il luogo privilegiato non è la legge ma è il contratto, quindi noi lo ritiriamo.
Président - L'amendement du PD est donc retiré, j'en donne lecture pour mémoire:
All'articolo 1 è aggiunto il comma 3 bis:
"3bis. Al personale trasferito è garantita la corresponsione dei premi straordinari di anzianità, tenuto conto degli anni complessivi di servizio maturati, con le stesse modalità e termini previsti dall'art. 49 ? commi 2 e 3 ? del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 12 giugno 2000. La corresponsione di quanto sopra previsto è a carico della Camera valdostana delle imprese e professioni.".
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'annexe A:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 34
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 4 (Benin, Lattanzi, Tibaldi, Zucchi)
Le Conseil approuve.