Oggetto del Consiglio n. 312 del 14 gennaio 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 312/XIII - Disegno di legge: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile".
Articolo 1
(Oggetto)
1. La Regione concorre alla promozione ed al sostegno dell'imprenditoria giovanile attraverso la concessione delle agevolazioni finanziarie disciplinate dalla presente legge.
Articolo 2
(Destinatari delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse per la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese industriali ed artigiane che rientrino nella vigente definizione comunitaria di piccola e media impresa, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.
2. Ai fini della presente legge, si definiscono costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra diciotto e trentacinque anni;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70 per cento in età compresa fra diciotto e trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da persone appartenenti alla predetta fascia d'età.
3. Ai fini della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Articolo 3
(Tipologia delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in contributi a fondo perduto per spese di investimento, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo pari ad euro 60.000.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari ad euro 15.000.
Articolo 4
(Spese ammissibili)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali, relative all'acquisto di beni materiali e immateriali. I beni devono essere direttamente collegati all'iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.
2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:
a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale dell'investimento;
b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5 per cento del costo totale dell'investimento;
c) all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi;
d) all'acquisto di brevetti e licenze;
e) all'acquisto di software;
f) all'analisi di mercato;
g) alle consulenze per l'organizzazione aziendale;
h) all'atto notarile di costituzione di società.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi secondo le condizioni degli aiuti de minimis, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.
Articolo 5
(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)
1. L'impresa beneficiaria dei contributi di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo ed a non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.
2. Qualora l'impresa beneficiaria dei contributi intenda alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente.
3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di contributo è concessa con deliberazione della Giunta regionale.
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo. L'autorizzazione può prevedere la restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene.
5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
Articolo 6
(Modalità di presentazione della domanda)
1. La domanda di contributo è presentata alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente. A tal fine, la Regione stipula con Finaosta S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.
2. Finaosta S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, verificandone la validità tecnica, economica e finanziaria, e ne comunica l'esito alla struttura competente.
Articolo 7
(Concessione, diniego o revoca)
1. La concessione, il diniego o la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale. L'erogazione è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di contributo.
Articolo 8
(Revoca)
1. I contributi sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:
a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1;
b) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
c) trasferisca l'impresa o ceda le quote sociali nei primi cinque anni di attività; i contributi non sono revocati se l'impresa o le quote sono cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che continuino l'esercizio dell'impresa;
d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo.
2. La revoca del contributo è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
3. La mancata restituzione entro il termine di cui al comma 2 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Articolo 9
(Sanzioni)
1. La revoca, anche parziale, del contributo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.
Articolo 10
(Ispezioni e controlli)
1. La struttura competente, anche avvalendosi di Finaosta S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione del contributo.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate e ad ogni documentazione necessaria.
Articolo 11
(Divieto di cumulo)
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.
Articolo 12
(Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego o alla revoca dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010:
a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1;
b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui all'articolo 3.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale 2008/2010 al punto B.1.1. (Interventi regionali a favore dell'imprenditoria giovanile).
4. Alla rideterminazione dell'onere annuo a carico della Regione si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
5. I proventi derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Bieler.
Bieler (UV) - Grazie, Presidente. Il disegno di legge regionale n. 8 riguardante "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile" intende rispondere all'esigenza di dotarsi di una disciplina specifica a supporto della creazione e dello sviluppo da parte di giovani di nuove imprese industriali ed artigiane, al fine di stimolare il radicamento di una solida e vivace cultura imprenditoriale giovanile. Allo stato attuale, infatti, in Valle d'Aosta la propensione ad intraprendere e ad elaborare e a porre in essere validi e sostenibili progetti imprenditoriali, in grado di andare oltre il mero autoimpiego, risulta tendenzialmente carente presso i giovani: la Regione intende affrontare tale punto di debolezza del sistema economico valdostano, attraverso uno strumento legislativo snello, flessibile e di semplice applicazione, volto a stimolare la cultura imprenditoriale in ambito giovanile. Tale provvedimento, peraltro, presenta significative sinergie con iniziative pubbliche già presenti nella nostra regione a supporto della giovane imprenditoria, gestite dall'Agenzia regionale del lavoro, e volte a supportare la creazione e lo sviluppo d'impresa, nonché la qualificazione dell'occupazione, attraverso interventi formativi e di tutoraggio, incentivi ed assistenza tecnica per l'elaborazione dei progetti di impresa.
Principio ispiratore della disciplina proposta è il sostegno finanziario a imprese costituite da non più di un anno dalla data di presentazione dell'istanza di agevolazione da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni: la Regione supporta finanziariamente tali iniziative, attraverso contributi a fondo perduto a copertura parziale delle spese di investimento sostenute per l'avvio dell'attività aziendale. In particolare, le iniziative ammissibili a tali agevolazioni finanziarie riguardano, tra l'altro, i beni strumentali all'attività d'impresa, materiali e immateriali, le spese di costituzione nel caso di società, l'acquisizione di consulenze connesse all'organizzazione aziendale e le analisi di mercato. I contributi a fondo perduto previsti dal disegno di legge in argomento possono arrivare al 40 per cento della spesa ammissibile e ad un importo massimo di 60.000 euro, fornendo un concreto supporto finanziario al giovane imprenditore alle prese con i tipici problemi di accesso al credito propri di un'impresa in fase di start up.
Il disegno di legge si presenta flessibile, offrendo un quadro di riferimento generale: è prevista l'adozione da parte della Giunta regionale di apposite disposizioni attuative, che andranno a disciplinare compiutamente le modalità, le condizioni e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni sopra citate. In particolare, il disegno di legge prevede, ai fini della concessione dei contributi, la selezione e la valutazione dei progetti presentati dai giovani imprenditori secondo criteri di validità tecnico?economica e di sostenibilità finanziaria, ed a tal fine la Regione si avvarrà della collaborazione della società finanziaria regionale. Le agevolazioni di cui al presente disegno di legge sono erogate in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente: per tale motivo non è stata necessaria la previa notifica del provvedimento legislativo alla Commissione Europea, ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato.
Président - La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Merci, M. le Président. Intanto vorrei ringraziare il collega relatore e i consiglieri che si sono occupati di questo disegno di legge nelle varie commissioni.
Il provvedimento che è sottoposto oggi all'esame del Consiglio prevede interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. Il disegno di legge è stato approvato dalla Giunta regionale il 20 ottobre 2008 e giunge in Consiglio in questo primo scorcio del nuovo anno. Ciò ha richiesto di produrre l'emendamento finanziario che vi è stato distribuito oggi: ne era già stato proposto uno in commissione, ma dobbiamo aggiornare la data delle disposizioni finanziarie all'anno solare 2009, rispetto a quello che era stato presentato precedentemente.
Un ringraziamento oltre al relatore e ai commissari va anche a tutti coloro che hanno presentato osservazioni e proposte di integrazione e di modifica del testo originario, che sono state riprese e accolte quasi totalmente negli emendamenti che sono stati presentati e che illustrerò brevemente, non prima di aver ricordato però alcuni elementi di questo disegno di legge.
In primo luogo va chiarito, come è stato detto in commissione, che si tratta di un provvedimento che non sostituisce e non rende inefficaci gli altri provvedimenti che già esistono e che prevedono l'erogazione di sostegni ed aiuti quali la legge regionale 6/2003, sulla quale è attualmente in corso un confronto con Confindustria Valle d'Aosta e le categorie artigiane, per prevedere alcune modifiche sia della legge sia delle sue disposizioni applicative sulla base dell'esperienza fin qui condotta in relazione al funzionamento della legge n. 6, negli ultimi anni. Il disegno di legge n. 8 si rivolge ai giovani fra i 18 e i 35 anni che intendono fare impresa e le sue misure si applicano quindi a questi soggetti e non ad altri, che non sono ricompresi in questa fascia di età. Le misure contenute nel progetto si rivolgono ad imprese costituite da non più di un anno e questo allo scopo di favorire la possibile nascita di nuovi soggetti imprenditoriali, e non quello di introdurre ulteriori finanziamenti, che sono ancora e sempre previsti da altre disposizioni di settore. Sono previsti contributi a fondo perduto, a copertura parziale delle spese di investimento per l'avvio delle attività. Anche qui va ricordato che è sempre possibile ricorrere a contributi in conto interessi, utilizzando altre norme a sostegno del settore imprenditoriale, che non vengono meno per il fatto di dover utilizzare disposizioni legate a questo disegno di legge.
Il disegno di legge riguarda le imprese industriali e artigiane, che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese. Ovviamente le misure di sostegno contenute in questo disegno di legge sono conformi alle disposizioni in materia di aiuti di Stato, quindi gli aiuti saranno erogati in regime di de minimis. In generale, va ricordato che questa misura è nata in tempi lontani dalla crisi che si è successivamente presentata al nostro orizzonte. Per affrontare la situazione particolare introdotta dalla crisi, sono state assunte - come abbiamo avuto modo di votare nella seduta di questo Consiglio - altre misure.
Riteniamo che questo disegno di legge debba mantenere il suo percorso e la sua dignità e pensiamo che, se il Consiglio provvederà ad approvare questa misura, la legge che ne conseguirà potrà dare risposte interessanti e positive ai giovani che vogliono iniziare una attività imprenditoriale, poiché (come da più parti annunciato in occasione della discussione sulla legge precedente) torneranno tempi normali. Speriamo che ciò accada in tempi rapidi e con la normalità torneranno anche le necessità normali e fra queste vi saranno quelle di chi intende avviare delle attività imprenditoriali.
Non vi rubo più tempo. Brevemente, se me lo consentite, illustrerò gli emendamenti che erano già stati annunciati in commissione, di modo che non ci sia bisogno di tornarvi sopra nel momento in cui si voterà l'articolato.
L'emendamento n. 1 modifica il comma 3 dell'articolo 4, che dice che non sono ammissibili a contributo spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. C'era una richiesta presentata da Confindustria, perché si facesse eccezione per le spese relative agli atti notarili di costituzione della società, richiesta che è stata accolta.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 2 si tratta dell'articolo 5, là dove si affronta la questione dell'alienazione dei beni: sia su richiesta dei commissari, sia su richiesta delle categorie imprenditoriali era stato chiesto di ridurre da cinque a tre il periodo di tempo di utilizzo dei beni prima della alienazione.
L'emendamento n. 3 modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 5, consentendo di definire eventuali condizioni di rateizzazione delle somme da restituire in un periodo non superiore a 12 mesi, nel caso in cui si decida di recedere dagli aiuti concessi.
L'emendamento n. 4 accetta al comma 2 dell'articolo 8 una richiesta avanzata dalle categorie imprenditoriali, fissando condizioni di rateizzazione della somma da restituire in un periodo non superiore a 12 mesi, in modo analogo a quanto era stato fatto per la modifica dei commi 3 e 4 dell'articolo 5.
Président - La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Grazie, Presidente. Non sono un tecnico e cercherò di fare alcune considerazioni su una materia che conosco poco, ma è sicuramente vitale per lo sviluppo di una società moderna e anche per le cose che abbiamo sentito poc'anzi.
Una premessa: certo, tutte le azioni e gli atti amministrativi, i provvedimenti, le proposte che la Giunta ha sottoposto alla nostra attenzione e che intendono promuovere una cultura e quindi un radicamento nel territorio di attività giovanili nel campo della imprenditoria sono senza dubbio le benvenute. Però questa proposta ci sembra una fotocopia sbiadita dell'attuale piano di politica del lavoro, ormai scaduto e ampiamente prorogato, quello del 2004-2006. Infatti uno dei macro obiettivi, in particolare il macro obiettivo 3, sviluppare la imprenditorialità e sostenere lo sviluppo locale, propone iniziative più avanzate ancora rispetto a quanto stiamo discutendo. Mi spiego meglio leggendo una frase del documento: "promuovere azioni di creazione di nuova occupazione, nascita o sviluppo di impresa attraverso l'attivazione di servizi reali e di incentivi economici - come nel nostro caso, - che favoriscano l'autoimpiego e/o occupazione qualificati e duraturi". Il macro obiettivo nelle sue quattro azioni indica già gli incentivi che vengono oggi proposti, ma in più prevede servizi che a noi sembrano invece il valore aggiunto, necessario per una nuova politica di innovazione, in particolare qui nella nostra regione, dove è difficile avere servizi specializzati per lo sviluppo delle microimprese.
Certo, mi si potrà obiettare che il disegno di legge in esame è direttamente legato allo sviluppo economico, mentre nel piano di politica del lavoro è strumento per lo sviluppo della occupazione e che - dice la relazione - ci sono sinergie addirittura con i servizi gestiti dalla impresa, e fa esempi precisi. Ma in un momento di grave crisi economica come l'attuale, anche se il provvedimento è del 20 ottobre, di crisi della occupazione e ultima (ma non secondaria) anche di crisi di fiducia e di speranza in questo momento particolare, non possiamo permetterci il lusso di intervenire in direzioni parallele ma non comunicanti, cioè uno fa una cosa e l'altro un'altra, specialmente là dove, come in questo caso, il target e i contenuti sono identici.
La proposta della Giunta è un importante aiuto in denaro, mentre autorevoli fonti economiche stanno affermando che prioritario è anche l'aiuto nell'avviare e nell'accompagnare (il tutoraggio, come si dice) i primi anni di vita e di attività delle imprese. Si tratta di sostenere le nuove imprese, come in questo caso, anche in particolari settori strategici regionali, e qui dovremmo avere la lungimiranza di indicarli: settori innovativi e dell'economia sostenibile, che possono rappresentare per i giovani e per la regione dei settori di successo imprenditoriale, nonché economico.
Oltre al sistema tradizionale di incentivazione alle imprese, credo che occorra utilizzare le risorse pubbliche verso strumenti che possano garantire riduzione dei costi amministrativi di gestione e un quadro di certezze e stabilità nel tempo per chi investe. Immagino l'erogazione di un sistema di contributi riferito anche a servizi acquistati da parte delle imprese a costi più bassi, in convenzione con strutture come la camera di commercio, oppure con un meccanismo di voucher, con un importo predefinito massimo e anche i termini entro cui utilizzare questi voucher, per l'acquisto di una serie di servizi fra cui la gestione finanziaria, la ricerca dei mercati di sbocco, il posizionamento all'interno della filiera produttiva se trattatasi di prodotti medi o beni intermedi, i costi di distribuzione, insomma servizi che servono all'impresa specialmente nei primi tre - quattro anni di attività.
Ho partecipato recentemente con altri colleghi ad un convegno promosso dalla Università e dalla Regione sui giovani in Valle d'Aosta; c'era anche l'Assessore Lanièce. Mi ha colpito la frase di un relatore, il prof. Cavalli: "Gli adulti non devono guardare i giovani dal buco della serratura, ma dare speranza e fiducia. I ragazzi hanno bisogno di buoni maestri". Allora mi è venuto in mente il percorso di accompagnamento promosso in Francia a Rhône-Alpes, un ritorno di quadri e dirigenti già in pensione per sostenere lo sviluppo della piccola impresa realizzata da giovani, e cosa che non si dice mai, anche di sostenere il passaggio delle piccole imprese artigiane quando l'imprenditore non ha figli o i figli non vogliono più occuparsi dell'azienda, perché sopravviva l'azienda e i dipendenti, e i clienti anche di quella impresa. Quindi l'esperienza che non va buttata via. Ecco i buoni maestri che possono essere utilizzati anche dalla giovane imprenditoria.
Poi manca un'analisi ex post, oppure non è presente in questo disegno, cioè l'efficacia degli interventi pubblici ha sempre più bisogno di essere misurata, allo scopo di permettere una selezione degli interventi finanziari che fa l'Amministrazione regionale in funzione anche dei risultati che sono stati in grado di ottenere, nonché degli obiettivi che ogni contributo agevolato punta a realizzare. In questa ottica diventa indispensabile una valutazione che poi riesca a quantificare l'impatto delle erogazioni concesse dalla pubblica amministrazione e tale misurazione diventa il fattore discriminante per la Regione, di programmare il futuro, non solo in termini economici. Quindi sarebbe opportuno prevedere un sistema di monitoraggio per valutare i risultati ottenuti.
Una curiosità riferita all'articolo 11, che dice: i contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici. Mi sembra un articolo troppo generico, che potrebbe confliggere con la legge regionale 9/2003, interventi a favore della imprenditoria femminile, potendo rappresentare una discriminazione generazionale. Mentre la Regione, al fine di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, come recita quella legge, concede contributi integrativi delle quote di risorse statali a favore della imprenditoria femminile, questo disegno potrebbe penalizzare le giovani donne che intendono costruire una nuova impresa e che, se accedono ai contributi nazionali, potrebbero non prendere i contributi regionali.
Per le ragioni sopra esposte il nostro apprezzamento al disegno di legge si sostanzia con un voto di astensione positiva.
Président - La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Colleghi, ho ascoltato con interesse il relatore, da una parte in quanto giovane e dall'altra chiedendomi che tipo di atout questo piccolo disegno di legge potrebbe rappresentare per l'imprenditoria giovanile. Un articolato molto semplice, è stato detto dal collega Rigo, io vorrei fare con voi qualche considerazione.
Nella relazione sono presenti degli aggettivi importanti e interessanti per i giovani: cultura imprenditoriale; ci sono dei verbi titolati: promuovere, sostenere, stimolare. E poi le cifre sono state dette bene dal relatore, da un massimo ad un minimo, le caratteristiche e le possibilità. È stato anche detto che è una piccola legge complementare a quella più datata, la n. 6/2003: interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigianali.
In IV commissione abbiamo richiesto e avuto (ringrazio per questo il presidente della IV commissione) l'onore di audire sia il presidente di Confindustria che i vari responsabili delle associazioni (artigiani, Confartigianato) che operano in valle e che hanno il polso della situazione oltre che delle difficoltà che un giovane incontra ad aprire o a continuare una attività imprenditoriale, grande o piccola che sia. Abbiamo sentito tanti spunti, tante riflessioni, tante idee, ma prima di tutto è stato necessario fare un po' di analisi (forse poca ne è stata fatta), una analisi che ancora oggi si rende necessaria.
Magari state pensando che stia parlando di cose scontate, secondo noi non è così. Pensare di fare l'imprenditore in questo momento è una cosa seria e difficile, di conseguenza le difficoltà che si presentano sono tante per tutti, ancora di più per un giovane. Il momento è difficile e forse ancora di più nell'aprire una nuova attività, quindi ci siamo chiesti cosa si poteva fare e cosa si è fatto. Abbiamo parlato tanto di formazione, di apprendistato, di fondo perso, di regime de minimis, di fidi, di difficoltà di apertura di credito; quindi non solo legato all'eventuale regime de minimis di massimo 60 mila euro, ma anche delle difficoltà di finanziare il piano industriale o artigianale che il giovane presenta a Finaosta, i tassi di garanzia, chi fa da garante per questi giovani o per questi non finti giovani. È stato chiesto dalla Confindustria e anche dalle associazioni di semplificare la presentazione degli atti, di semplificare ulteriormente la procedura amministrativa - ma realmente, per poter giocare le proprie carte - di autocertificazione.
Ho sentito prima termini importanti: la fiducia, ma soprattutto dare la possibilità ai giovani di mettersi in gioco, e penso che sia la parte più difficile, esulando un po' dal disegno di legge in esame. La difficoltà principale è soprattutto nel condurre e monitorare queste nuove imprese, perché forse aprire è la parte più semplice, ma monitorare, condurre, seguire - possiamo utilizzare il verbo seguire - queste aziende che nascono nella nostra regione è più complesso. Sicuramente si poteva osare un po' di più. Forse questa legge riprende in buona parte una legge di dieci anni fa della Regione Veneto: fa niente, è un piccolo tampone come è stato detto, un primo passo per creare le condizioni verso il mondo giovanile imprenditoriale. Cerchiamo di fare un piccolo passo indietro e chiediamoci se questo disegno di legge potrà muovere la classifica per i giovani imprenditori valdostani - è un punto interrogativo che mi pongo - oppure se serve solo al singolo. Sicuramente a lui può servire, ma abbiamo qualche dubbio sulla mancanza di servizi strutturali e infrastrutturali eccellenti e innovativi.
Ci facciamo altre domande sul livello del nostro "Sistema valdostano" e siamo certi che il sistema possa avere la capacità di condurre le aziende nuove, che entrano nel mercato a pieno titolo. Ci facciamo una ulteriore domanda, che forse è una piccola riflessione: questi nuovi imprenditori sono veramente supportati da una rete o da dei modelli? Cercheremo come Consiglio di creare queste condizioni, di riflettere sulla progettualità del domani dei tanti rischi, ma anche delle grandi potenzialità che il nostro sistema può avere, se questi futuri nuovi giovani imprenditori possono giocare al meglio le proprie chances, idee, soluzioni nei vari settori. Cerchiamo di pensare a un sistema che possa accoglierli, uscendo dal disegno di legge, ma che il nostro sistema sia pronto ad accoglierli proprio come sistema.
Volutamente non ci fermiamo solo all'impalcatura dell'articolato o delle cifre. Un piccolo disegno di legge, forse un po' sorpassato o vecchiotto, ma che può essere un inizio se come giovani riuscissimo ad essere più incisivi, più performanti nel proporre e attuare un modello che inviti e invogli le nuove generazioni a sollecitare da un lato e ad assumersi una o delle grandi responsabilità dall'altra.
Voteremo questo disegno di legge nel suo insieme come un punto di partenza, sapendo che ulteriori punti di arrivo potrebbero essere decisamente più performanti.
Président - S'il n'y pas d'autres qui veulent intervenir, je ferme la discussion générale.
On passe à l'examen des articles.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 4 il y a l'amendement n° 1 de la IVe Commission et l'amendement n° 1 de l'Assesseur Pastoret, qui récitent respectivement:
Emendamento
Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "all'acquisto" sono sostituite con le parole "alla dotazione e alla realizzazione".
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito nel modo seguente:
"3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società.".
Je soumets au vote l'article 4 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 4
(Spese ammissibili)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, sono ammissibili le spese, al netto degli oneri fiscali, relative alla dotazione e alla realizzazione di beni materiali e immateriali. I beni devono essere direttamente collegati all'iniziativa e non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.
2. Sono ammissibili a contributo le spese relative:
a) alla ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del 50 per cento del costo totale dell'investimento;
b) alla progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 5 per cento del costo totale dell'investimento;
c) all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi;
d) all'acquisto di brevetti e licenze;
e) all'acquisto di software;
f) all'analisi di mercato;
g) alle consulenze per l'organizzazione aziendale;
h) all'atto notarile di costituzione di società.
3. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società.
4. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi secondo le condizioni degli aiuti de minimis, in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia.
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 5 il y a les amendements n° 2 et n° 3 de l'Assesseur Pastoret, qui récitent respectivement:
Emendamento
All'articolo 5 la parola "cinque" è sostituita con la parola "tre".
Emendamento
I commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti nel modo seguente:
"3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. L'autorizzazione può prevedere la restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.".
Je soumets au vote l'article 5 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 5
(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)
1. L'impresa beneficiaria dei contributi di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo ed a non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa.
2. Qualora l'impresa beneficiaria dei contributi intenda alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente, individuata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), di seguito denominata struttura competente.
3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. L'autorizzazione può prevedere la restituzione parziale del contributo, purché proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene. L'autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 8 il y a l'amendement n° 4 de l'Assesseur Pastoret et l'amendement n° 2 de la IVe Commission, qui récitent respectivement:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito nel modo seguente:
"2. La revoca del contributo è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.".
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso.
Je soumets au vote l'article 8 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 8
(Revoca)
1. I contributi sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:
a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1;
b) non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
c) trasferisca l'impresa o ceda le quote sociali nei primi cinque anni di attività; i contributi non sono revocati se l'impresa o le quote sono cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che continuino l'esercizio dell'impresa;
d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo.
2. La revoca del contributo è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione del contributo medesimo. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 11 il y a l'amendement n° 3 de la IVe Commission, qui récite:
Emendamento
All'articolo 11 la parola "iniziative" è sostituita con la parola "spese".
Je soumets au vote l'article 11 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 11
(Divieto di cumulo)
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime spese.
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 13 il y a l'amendement de la IIe Commission qui est dépassé par l'amendement de l'Assesseur Pastoret, qui a été déjà illustré; je donne lecture pour mémoire de l'amendement de la IIe Commission:
Emendamento
L'articolo 13 è così sostituito:
"Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 sia per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011, negli obiettivi programmatici:
a) 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1;
b) 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui all'articolo 3.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
a) con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 dei bilanci per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B.1.1 dell'allegato n. 1 per annui euro 500.000;
b) con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011 dei bilanci per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa negli obiettivi programmatici:
1) 2.2.2.09 (Interventi promozionali per l'industria) al capitolo 35745 (Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 150.000;
2) 2.2.2.10 (Interventi promozionali per l'artigianato) al capitolo 47580 (Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi) per annui euro 350.000.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Président - Je soumets au vote l'amendement de l'Assesseur Pastoret, qui récite:
Emendamento
L'articolo 13 è così sostituito:
"Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011:
a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), per le finalità di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1;
b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui all'articolo 3.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici:
a) 2.2.2.09 al capitolo 35745 ("Contributi in conto capitale a favore di imprese industriali, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi") per annui euro 150.000;
2) 2.2.2.10 (Interventi promozionali per l'artigianato) al capitolo 47580 ("Contributi in conto capitale a favore di imprese artigiane, o loro consorzi, a sostegno di investimenti produttivi") per annui euro 350.000.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 34
Votants: 31
Pour: 31
Abstentions: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Chers collègues, nous terminons ici les travaux de cette séance.
La séance est levée.
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La séance se termine à 20 heures 4.