Oggetto del Consiglio n. 85 del 26 febbraio 1979 - Verbale

OGGETTO N. 85/79 - Disegno di legge concernente: "Modificazione di norme sullo stato giuridico del personale regionale".

Il paragrafo b) dell'articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, modificato dalla legge regionale 4 agosto 1975, n. 35, stabilisce che, per essere trasferito, il personale deve essere in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per il nuovo posto.

L'interpretazione letterale di tale norma impedirebbe qualsiasi trasferimento, anche a posti appartenenti alla stessa qualifica, di personale nominato in posti di ruolo ai sensi del secondo comma dell'articolo 79 della legge 28 luglio 1956, n. 3, concernente l'ammissione ai concorsi di personale privo del prescritto titolo di studio, rendendolo praticamente inamovibile.

L'articolo 1 del disegno di legge allegato modifica la norma di cui si tratta, consentendo il trasferimento, nell'ambito dello stesso ruolo, di personale nominato in applicazione del 2° comma dell'articolo 79. La norma in parola consente, altresì, i trasferimenti dal ruolo del personale amministrativo a quello del personale di ragioneria e viceversa, trattandosi di ruoli ai quali corrispondono funzioni molto simili.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, prevedendo che il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori possono delegare l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti ai funzionari regionali della carriera direttiva. Tale innovazione è resa necessaria dall'enorme mole di atti aventi spesso carattere meramente esecutivo e di routine che il Presidente o gli Assessori, attualmente, devono firmare.

La possibilità di delegare ai funzionari la firma di determinate categorie di atti esecutivi consentirà di sollevare gli Amministratori da un'attività puramente meccanica permettendo loro di dedicare maggiore attenzione agli atti più importanti.

L'articolo 3 del disegno di legge allegato concerne l'elevazione del limite massimo di età per accedere agli impieghi regionali. Attualmente l'articolo 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, fissa tale limite a 32 anni.

Con legge 3 giugno 1978, n. 288, il limite di cui trattasi è stato elevato a 35 anni per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali.

La Giunta regionale ravvisa l'opportunità che il limite massimo di età sia elevato a 35 anni anche per l'accesso agli impieghi regionali, considerato che tale età corrisponde, in genere, al massimo rendimento psico-fisico dell'individuo.

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Disegno di legge regionale n. 45

Legge regionale ____________________________ n.

"MODIFICAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Il secondo comma, paragrafo b), dell'articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è modificato come segue:

"b) che il personale sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per il nuovo posto, salvo nel caso di trasferimento nell'ambito dello stesso ruolo, ovvero dal ruolo del personale amministrativo a quello del personale di ragioneria e viceversa, di personale nominato in applicazione del secondo comma del successivo articolo 79".

ART. 2

L'articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio della Valle sono firmati dal Presidente del Consiglio o, per delega, da uno dei vicepresidenti. Gli atti e la corrispondenza delle unità organizzative dipendenti dalla Giunta sono firmati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori delegano un altro Assessore a rappresentarli ed a sostituirli per la firma degli atti di loro competenza e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.

Ai funzionari appartenenti alla carriera direttiva - in aggiunta ai poteri di firma loro già attribuiti dalle norme di legge - possono essere delegate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori, per le rispettive competenze, l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti. Sono in ogni caso emanati dal Presidente della Giunta regionale gli atti politici di competenza della Giunta stessa e gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 41 ed all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale per presa d'atto e divengono operanti dopo la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Le copie degli atti e della corrispondenza destinate alla conservazione negli archivi regionali sono siglate dai loro estensori nonché dai responsabili dei settori competenti".

ART. 3

Il secondo comma, paragrafo g) dell'articolo 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è modificato come segue:

"g) avere l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è

elevato a quarant'anni per i posti appartenenti ai primi due gruppi della carriera direttiva.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età".

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Si tratta di tre, chiamiamoli, concetti differenti. Il primo è su richiesta del personale ed è una norma giusta che prevede la possibilità di trasferimento all'interno delle fasce esistenti anche se il concorso è stato dato per un titolo leggermente differente. Quindi vi è la possibilità di trasferire personale che non abbia, per motivi suoi, i1 titolo di studi richiesto, ma che abbia la qualifica corrispondente al posto a cui richiede di essere trasferito.

Il secondo articolo prevede invece la possibilità di delegare la firma di certi atti a funzionari, sia per responsabilizzarli, sia per evitare che, come purtroppo avviene sovente, le firme degli amministratori siano messe semplicemente come spolverino, perché la massa degli atti da firmare è tale che evidentemente un controllo in questi casi non può più avere luogo, per lo meno ha luogo con una scarsa efficacia. Evidentemente il vantaggio maggiore è quello che il funzionario cui viene data questa delega specifica, ufficializzata nei dovuti modi, è completamente responsabile dell'atto e quindi anche se si tratta di pratiche relativamente di poca importanza, vi è la possibilità di un controllo più efficace.

Infine l'articolo 3 estende il limite di età conformemente, in modo che sia solo un atto di giustizia, conformemente a quella che è la nuova legislazione nazionale. Il limite era 32 anni, viene portato a 35 anni e di conseguenza potranno partecipare ai concorsi, salvo gli aumenti di legge, le persone che abbiano meno di quell'età.

Dolchi (P.C.I.) - Voglio ricordare ai colleghi Consiglieri che il disegno di legge che porta il n. 45 è stato iscritto all'ordine del giorno per decorrenza di termini, in quanto era stato presentato dalla Giunta il l° febbraio, però nel frattempo, anche se non è stato allegato all'ordine del giorno, la Commissione ha manifestato il suo parere.

La Commissione consiliare per gli Affari generali e Finanze, ha espresso parere favorevole a maggioranza (i Consiglieri MANGANONE, DE GRANDIS e NEBBIA) Il Consigliere TONINO esprime, in linea di massima, parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, con riserva di approfondire ulteriormente le osservazioni sull'articolo 1 eventualmente nel dibattito consiliare. L'argomento era iscritto in modo formalmente all'ordine del giorno; in più è avvenuto anche il dibattito in sede di commissione che ha espresso il parere che vi ho testé letto.

È aperta la discussione generale, c'è qualcuno che chiede la parola? La parola al Consigliere Nebbia.

Nebbia (P.S.I.) - Ma, nel sottolineare il fatto che sono, come già mi sono espresso in Commissione, d'accordo su questa legge, volevo però richiamare la Giunta su quanto è previsto all'articolo 2 e cioè la delega ad un funzionario da parte del singolo Assessore alla firma di determinati documenti.

Credo che questo sia un passo avanti per poter sveltire l'amministrazione e per poter responsabilizzare anche i funzionari, però proprio per questo motivo ritengo che corrispondentemente e, per avere una sempre maggiore responsabilizzazione, dovrebbe esserci anche un riesame, una revisione del trattamento economico del personale. Perché ritengo che se si vuole professionalizzare, se così si può dire, cioè fare in modo che i funzionari assumano le loro responsabilità, responsabilità professionale proprio, si deve anche corrispondentemente valutare il loro lavoro. Ricordo, a questo proposito, che ultimamente, mi pare sia stato siglato un accordo a livello nazionale tra Sindacati, gli enti pubblici: Comuni, Province e Regioni, c'è stata ultimamente una delibera della Giunta regionale del Piemonte che ha dichiarato di fare proprio questo accordo solo considerandolo come un minimo di base per poter discutere perché è intenzione della Regione, della Giunta regionale piemontese, valutare totalmente e pienamente la responsabilità e la professionalità dei propri dipendenti. Quindi, dichiarandomi ancora d'accordo su questo provvedimento, invito la Giunta ad esaminare a fondo questo problema.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Nella mia qualità di Presidente del Consiglio, in sede di discussione generale mi permetto di richiamare l'attenzione della Giunta sulla necessità, o per lo meno sulla eventualità dell'accoglimento della proposta di cancellare all'art. 2 le parole: "per delega" riguardanti la corrispondenza della Presidenza del Consiglio e la firma dei Vice Presidenti che lo sostituiscono. La ragione è una ragione che si riferisce ad una successione di atti avvenuti, si tratta di modificare la legge del 1956 nel frattempo il Regolamento adottato nel 1972 non solamente istituiva i Vice Presidenti che nel 1956 non c'erano, ma all'art.10 regolarizzava la funzione dei Vice Presidenti che sono chiamati a sostituire i1 Presidente in caso di assenza. Quindi per non avere disparità di norma sarebbe opportuno cancellare queste parole "per delega", mente per il resto come Presidenza va benissimo la delega ai funzionari per una serie di atti, anche se la legge si riferisce esclusivamente agli atti e il Regolamento si riferisce alla sostituzione, in base all'articolo 10, del Presidente e di tutte le sue funzioni.

La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Concordiamo sul cancellare "per delega" in quanto la Vice Presidenza è una carica politica e quindi è più normale che il fatto di poter firmare le convocazioni o altri atti del Consiglio siano stabiliti in maniera autonoma dal Regolamento del Consiglio e non da una delega del Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda quanto diceva Nebbia, volevo solo dirgli: "una foglia di carciofo alla volta!" Stiamo trattando con le 00.SS., un nuovo assetto economico e giuridico, il trasferimento nei livelli ecc. in base appunto all'accordo nazionale che in maniera autonoma siamo favorevoli ad accogliere, anche per avere un parametro a cui attaccarci, se no viene sempre fuori l'esempio straordinario che finiamo per applicare la clausola della nazione più favorita e quindi pagare di più. In seguito dovrà essere discussa, ma dal Consiglio, l'eventuale riparametrazione dei differenti livelli e quindi vedere se vogliamo stabilire un maggiore divario tra dirigenza e altri gradi.

Dolchi (P.C.I.) - Nessuno chiede la parola? Possiamo considerare chiusa la discussione generale e passare all'esame articolo per articolo.

Articolo l. C'è qualcuno che chiede la parola? Nessuno chiede la parola; metto in approvazione, per alzata di mano, 1'articolo 1 Contrari, astenuti?

Esito della votazione:

Consiglieri presenti: ventisette

Votanti: ventisette

Maggioranza: quattordici

Favorevoli: ventisette

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. La Presidenza ritiene, visto il parere favorevole della Presidenza della Giunta di mettere in approvazione, se il Consiglio non ha nulla in contrario, l'art. 2 già emendato, cioè con la cancellazione delle parole "per delega". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie chi non è d'accordo, chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: ventisei

Votanti: ventisei

Maggioranza quattordici

Favorevoli: ventisei

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 3. Stesso risultato.

Ci sono dichiarazioni di voto? Si passa alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Proclamo l'esito della votazione sul punto n. 15) approvazione del disegno di legge n. 45:

Presenti: ventisette

Votanti: ventisette

Maggioranza: quattordici

Favorevoli: ventisei

Contrari: uno

Il Consiglio approva.

Disegno di legge regionale n. 45

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ______________________________ n. _________

"MODIFICAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Il secondo comma, paragrafo b), dell'articolo 69 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è modificato come segue:

"b) che il personale sia in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per il nuovo posto, salvo nel caso di trasferimento nell'ambito dello stesso ruolo, ovvero dal ruolo del personale amministrativo a quello del personale di ragioneria e viceversa, di personale nominato in applicazione del secondo comma del successivo articolo 79".

ART. 2

L'articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio della Valle sono firmati dal Presidente del Consiglio o da uno dei vicepresidenti. Gli atti e la corrispondenza delle unità organizzative dipendenti dalla Giunta sono firmati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori delegano un altro Assessore a rappresentarli ed a sostituirli per la firma degli atti di loro competenza e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei servizi.

Ai funzionari appartenenti alla carriera direttiva - in aggiunta ai poteri di firma loro già attribuiti dalle norme di legge - possono essere delegate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori, per le rispettive competenze, l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti. Sono in ogni caso emanati dal Presidente della Giunta regionale gli atti politici di competenza della Giunta stessa e gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 41 ed all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale per presa d'atto e divengono operanti dopo la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Le copie degli atti e della corrispondenza destinate alla conservazione negli archivi regionali sono siglate dai loro estensori nonché dai responsabili dei settori competenti".

ART. 3

Il secondo comma, paragrafo g) dell'articolo 75 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è modificato come segue:

"g) avere l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è

elevato a quarant'anni per i posti appartenenti ai primi due gruppi della carriera direttiva.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età".

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.