Oggetto del Consiglio n. 132 del 27 ottobre 1949 - Verbale
OGGETTO N. 132/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (DALL'ART. 40 ALL'ART. 79).
Il Presidente ff. del Consiglio, Ing. PASQUALI, invita il Consiglio a riprendere ed a continuare la discussione degli articoli successivi all'art. 39 del nuovo Regolamento organico per i Servizi e per il Personale dell'Amministrazione regionale.
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Art. 40 (Art. 43 della proposta)
(v. ex art. 39)
Operazioni del concorso per esami e per titoli
"Se il concorso ha luogo per titoli ed esami, la Commissione deve prima stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, quindi esperire le prove di esame stabilite dal bando di concorso ed infine procedere alla valutazione dei titoli.
Gli esami si svolgono secondo le norme stabilite per gli esami di concorso pubblico per gli impieghi degli Enti locali e, in quanto occorra, per gli impieghi civili dello Stato, fatta eccezione dei concorsi per posti di insegnanti e di sanitari, per i quali si applicano le norme delle leggi speciali.
Nella deliberazione che indice il concorso per titoli ed esami devono essere indicate, secondo la natura e l'importanza del concorso, le materie di esame e i titoli speciali eventualmente necessari in aggiunta a quelli prescritti dal presente regolamento."
Si dà atto che l'Art. 40 (articolo 43 della proposta), viene approvato ad unanimità dal Consiglio nel suo testo integrale, senza discussione.
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Art. 41
(Art. 44 della proposta)
Criteri per la valutazione dei titoli - Punteggi massimi
"La valutazione dei titoli è fatta secondo le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali per i concorsi agli impieghi civili dello Stato.
Prima di procedere all'inizio dei suoi lavori e all'esame dei documenti, la Commissione Giudicatrice deve stabilire i criteri per la valutazione dei titoli, redigendo, come per ogni altra operazione, apposito verbale e precisando i punteggi massimi da attribuirsi, rispetto al punteggio totale, a ciascuna categoria di titoli, in modo che, per ogni aspirante e per ogni categoria di titoli, risulti dal verbale il rapporto esistente fra la valutazione dei singoli titoli o delle singole categorie di titoli e la ottenuta assegnazione complessiva di punti. In ogni caso alla categoria dei titoli di servizio prestato in posti analoghi o assimilabili a quelli messi a concorso, va riservato un punteggio non inferiore al 50% dei punti a disposizione di ciascun Commissario."
Si dà atto che l'Art. 41 (art. 44 della proposta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo testo integrale e senza discussione.
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Art. 42 (Art. 45 della proposta)
(v. ex artt. 38 e 39)
Lavori della Commissione Giudicatrice
"La Commissione Giudicatrice, stabiliti i criteri di massima per la valutazione dei titoli, esaminati gli atti relativi al concorso e alla pubblicazione del bando di concorso, procede all'esame delle domande degli aspiranti e dei documenti allegati, accertando se siano stati presentati nei termini prescritti e se siano conformi alle prescrizioni di legge e del bando di concorso.
La Commissione può concedere, ove possibile, un breve termine per la regolarizzazione, nella forma e nel bollo, di atti non regolari.
Accertata l'ammissibilità al concorso dei singoli aspiranti, la Commissione procede: alla determinazione dei limiti minimi di punteggio valevoli per la idoneità degli aspiranti: all'esperimento delle prove di esame con assegnazione dei voti per le singole prove; alla valutazione dei titoli dei concorrenti, in base ai criteri di massima preventivamente stabiliti.
A tal uopo la Commissione deve:
a) compilare l'elenco dei voti conseguiti nelle prove di esame da ciascun aspirante e l'elenco riassuntivo di tutti i titoli presentati da ciascun aspirante;
b) esprimere un giudizio singolo e comparativo sui titoli prodotti, nonché sull'idoneità e sul merito di ciascun aspirante, mediante l'assegnazione di punti per ciascuna categoria di titoli.
Ogni componente la Commissione dispone, all'uopo, di un prestabilito ed egual numero di punti;
c) formare l'elenco nominativo degli aspiranti e delle rispettive votazioni singole e complessive conseguite;
d) procedere alla formazione della graduatoria, in ordine di merito, degli aspiranti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima fissata per l'idoneità, tenendo presenti, a parità di merito, le preferenze di cui all'articolo 47.
Per i concorsi a posti dei servizi di segreteria e amministrativi, il possesso del titolo di Segretario comunale deve formare oggetto di speciale valutazione, come categoria particolare di titolo di studio, in base alle votazioni ottenute negli esami di abilitazione."
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Si fa menzione che durante la discussione del presente articolo interviene all'adunanza (ore 15,35) il Consigliere Geom Arbaney, Assessore all'Agricoltura e Foreste.
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Si dà atto che l'art. 42 (articolo 45 della proposta) viene approvato dal Consiglio ad unanimità, nel suo testo integrale, senza discussione.
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Art. 43 (Art. 46 della proposta)
Espletamento degli esami
"Per l'espletamento degli esami, la Commissione deve stabilire il luogo e l'orario delle prove, da comunicarsi almeno dieci giorni prima agli aspiranti ammessi. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, il Presidente della Commissione Giudicatrice imbussola, alla presenza degli aspiranti, i pieghi contenenti tre temi.
L'estrazione del tema da svolgere è fatta da uno degli aspiranti.
Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione assegna un termine da tre a otto ore, in relazione all'importanza del concorso ed alla natura delle prove.
Le prove orali possono durare, per ciascun aspirante, da un quarto d'ora a un'ora, in base ai criteri prestabiliti dalla Commissione, da valere per tutti gli aspiranti.
I candidati agli esami devono dimostrare la loro identità personale a mezzo di carta di identità o di altro equipollente documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità."
Il Consigliere dott. NORAT, in ordine al secondo comma, propone di stabilire che l'estrazione del tema debba essere fatta dall'aspirante più giovane di età.
Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, concordando con il Consigliere dott. Norat, propone che il comma secondo sia modificato come segue: "L'estrazione del tema da svolgere è fatta dall'aspirante più giovane di età ".
Si dà atto che l'art. 43 (ex articolo 46) viene approvato ad unanimità dal Consiglio con la modifica surriportata al comma secondo.
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Art. 44 (Art. 47 della proposta)
(v. ex art. 40)
Preferenze e precedenze
Agli effetti della formazione della graduatoria, sono preferiti, a parità di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
3) gli orfani di Caduti in guerra o per la lotta di liberazione;
4) i feriti in combattimento;
5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra o della lotta di liberazione;
6) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
7) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei Caduti in guerra o nella lotta di liberazione;
8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti in guerra o nella lotta di liberazione;
9) i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;
10) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
11) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;
12) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di due anni, nella Amministrazione regionale o nelle Amministrazioni di Enti od uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale;
13) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste nei riguardi di coloro che non abbiano potuto frequentare corsi allievi ufficiali perché non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il titolo di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;
14) i coniugati ed i vedovi, con riguardo al numero dei figli;
15) i nati nella Valle d'Aosta od i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni ed i figli degli oriundi valdostani, nonché coloro che abbiano combattuto in Valle d'Aosta quali partigiani combattenti.
Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie comprese nei numeri da uno a tredici, hanno la precedenza, nella categoria medesima, i coniugati e, fra questi, coloro che hanno maggior numero di figli.
Ai combattenti sono parificati i partigiani ed i reduci dalla prigionia di guerra.
In via subordinata, nelle categorie indicate nei numeri da 1 a 11 e da 13 a 15, hanno la preferenza coloro che prestano, comunque, lodevole servizio presso le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.
Quando la preferenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.
L'Amministrazione regionale stabilisce, prima della nomina, l'ordine di preferenza nei casi di parità di merito, qualora non vi provveda la Commissione Giudicatrice."
Si fa menzione che intervengono all'adunanza, durante la discussione del presente articolo, i Consiglieri Sig. BOTTEL Giovanni (alle ore 15,40) e Sig. ARMAND Beniamino (alle ore 15.50).
Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, rileva che il testo del capoverso n. 13 è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 604 in data 15 maggio 1946, e ne propone la soppressione.
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta di soppressione del capoverso n. 13.
Il Consigliere Sig. DAYNÉ propone che "i nati in Valle d'Aosta e gli originari della Valle d'Aosta" siano preferiti nella assunzione presso l'Amministrazione regionale con precedenza su tutte le altre categorie di aspiranti di cui all'articolo in esame e propone che il Consiglio approvi una disposizione che sancisca tale precedenza.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, fa presente che il caso prospettato dal Consigliere Sig. Dayné è già regolamentato dalla disposizione di cui al n. 15 dell'articolo in esame.
Il Consigliere Sig. PERRON insiste sulla necessità di prescrivere la conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti.
L'Assessore Prof. DEFFEYES osserva che il requisito della conoscenza della lingua francese è stato già prescritto, quale requisito generale, all'articolo 16, lett. c) ("avere buona conoscenza della lingua francese").
Per quanto concerne la proposta formulata dal Consigliere Sig. DAYNÉ fa presente che il Consiglio ha già approvato la seguente norma, inserita quale primo comma all'articolo 16: "L'Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente originario della Regione".
Segue discussione alla quale prendono parte il Presidente ff. del Consiglio, Ing. Dr. PASQUALI, gli Assessori dott. BERTHET, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON e Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Signori DAYNÉ, DESAYMONET-RONC, MANGANONI, MARCHESE e SAPEGNO.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, riassumendo la discussione propone, in ordine ai rilievi formulati dai Consiglieri, l'approvazione della seguente norma da aggiungersi quale numero 1) dell'articolo: "i nati nella Valle d'Aosta, gli oriundi valdostani ed i figli degli oriundi valdostani".
Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta del Presidente ff., Ing. Pasquali.
Il Presidente ff. Ing. PASQUALI rileva che, in seguito all'inserzione del testo del n. 1 surriportato, viene modificato l'ordine di precedenza delle categorie elencate nell'articolo in esame. Precisa che, pertanto, il già n. 1) (insigniti di medaglia al valor militare) diventa n. 2 e parimenti deve essere modificata la numerazione dei successivi capoversi.
Il Consiglio prende atto, approvando.
Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, dà, quindi, lettura del nuovo testo del capoverso n. 15, che risulta del seguente tenore: "i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni, nonché coloro che abbiano combattuto in Valle d'Aosta quali partigiani combattenti".
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, il nuovo testo del capoverso n. 15.
Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, rileva che in seguito alla variazione della numerazione dei capoversi per l'ordine delle preferenze, occorre apportare la modifica ai riferimenti dei capoversi stessi al terz'ultimo comma dell'articolo ("da 1 a 12 e da 14 a 15").
Il Consiglio prende atto, approvando.
Si dà atto che l'articolo 44 (articolo 47 della proposta) viene approvato ad unanimità dal Consiglio con le variazioni ed aggiunte surriportate.
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Art. 45 (Art. 48 della proposta)
(v. ex artt. 39 e 41)
Graduatoria - Efficacia
"La graduatoria definitiva è formata in base alle votazioni conseguite negli esami e alla valutazione complessiva riportata per i titoli dagli aspiranti, osservate, a parità di merito, le precedenze e le preferenze previste dall'articolo precedente e dalle leggi in vigore.
Terminati i lavori, la Commissione deve trasmettere la graduatoria e tutti gli atti del concorso, debitamente sottoscritti da ciascun componente la Commissione e dal segretario della Commissione [parole aggiunte a cura del Segretario generale Attilio Brero] stessa, alla Amministrazione regionale per l'approvazione, da parte del Consiglio o della Giunta, della graduatoria stessa e per la nomina dei vincitori o del vincitore del concorso.
L'efficacia della graduatoria si limita ai posti messi a concorso.
Quando la graduatoria comprende un numero di aspiranti superiore a quello dei posti messi a concorso, e taluno dei vincitori rinuncia o decade dalla nomina, l'Amministrazione potrà procedere, in sostituzione, alla nomina degli aspiranti dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori rinunciatari o decaduti.
L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione è limitata fino ad un anno dalla data di approvazione della graduatoria."
Il Consigliere Sig. NOUCHY propone la soppressione dell'ultimo comma, ritenendo che debba essere bandito altro concorso per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia dei vincitori del concorso o per decadenza della nomina.
Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente ff. del Consiglio, Ing. Dr. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Dott. BERTHET, Geom. BIONAZ, ed i Consiglieri Sig. NOUCHY, Geom. NICCO, Sig. PAGE e Sig. CUAZ, il Presidente ff., Ing. Pasquali, pone ai voti la approvazione o meno del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo in esame, in relazione alla proposta di soppressione formulata dal Consigliere Sig. Nouchy.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Consiglio, a maggioranza di voti, approva, il mantenimento, nel testo surriportato, del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo in esame e respinge la proposta del Consigliere Sig. Nouchy.
Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, dichiara respinta la proposta formulata dal Consigliere Sig. Nouchy.
Si dà atto che l'articolo 45 (art. 48 della proposta) viene approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, senza modificazioni.
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Art. 46 (Art. 49 della proposta)
(v. ex art. 41)
Nomina
"La nomina, deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, è fatta in base all'ordine della graduatoria, previa approvazione della graduatoria stessa.
Per le graduatorie, le nomine e le assunzioni a posti iniziali di carriera, si osservano le norme sulla assunzione obbligatoria, per diritto di precedenza, degli invalidi di guerra o di altre categorie di benemeriti aventi diritti di precedenza.
Della nomina deve essere data comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito di assumere servizio entro il termine di giorni venti".
Si dà atto che l'articolo 46 (art. 49 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.
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Art. 47 (Art. 50 della proposta)
(v. ex artt. 42 e 28)
Effetti della nomina - Anzianità di servizio
"La nomina ha effetto dalla data fissata nella deliberazione di nomina, o, in difetto, dalla data della deliberazione stessa.
L'anzianità di servizio e il pagamento degli assegni decorrono dalla data della effettiva assunzione di servizio.
Nel computo dell'anzianità di servizio devono essere dedotti i periodi durante i quali il personale sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o per mandato politico, nonché i periodi di sospensione dal grado con privazione degli assegni.
Il personale è assegnato ai rispettivi servizi, uffici e posti con deliberazione di nomina. È in facoltà dell'Amministrazione di trasferire il personale, in caso di necessità, a posti dello stesso grado e in servizi di analoga natura, senza pregiudizio del grado e [parole aggiunte a cura del Segretario generale Attilio Brero] degli assegni di carriera conseguiti e conseguibili dal personale".
Si dà atto che l'articolo 47 (art. 50 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.
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Art. 48 (art. 51 della proposta)
(v. ex art. 43)
Assunzione del servizio
"Il nominato deve assumere servizio entro venti giorni dalla notificazione della partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza dalla nomina stessa, a meno che comprovi un legittimo ed eccezionale impedimento riconosciuto valido, a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'Amministrazione, la quale, ove le esigenze del servizio lo consentano, fissa il termine definitivo per l'assunzione in servizio.
Qualora la nomina riguardi un aspirante che si sia classificato vincitore di concorsi per più posti, deve essere fatto invito al medesimo di dichiarare per iscritto, entro quindici giorni dalla notificazione della partecipazione, per quale posto intende optare".
Si dà atto che l'art. 48 (art. 51 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.
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Art. 49 (Art. 52 della proposta)
(v. ex artt. 44 e 45)
Periodo di esperimento
"La nomina del personale si intende sempre fatta in via di esperimento per il periodo di un biennio, trascorso il quale acquista carattere di stabilità. Nel periodo di esperimento non sono computabili i periodi trascorsi fuori servizio, fatta eccezione per i congedi ordinari annuali.
Nei casi di nomina per promozione o per concorso interno non è richiesto un nuovo periodo di esperimento se il personale ha già acquisito la stabilità in un posto di ruolo della stessa categoria di servizi; in caso negativo è computato utile, ai soli effetti del periodo di esperimento e della stabilità del nuovo posto, il servizio già prestato in un posto di ruolo della stessa categoria di servizi".
Il Consigliere Sig. NOUCHY, in ordine al primo comma, rileva l'opportunità che sia tenuto in considerazione e computato il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in qualità di avventizio. Fa, quindi, alcune considerazioni in ordine alla disposizione di cui al secondo comma.
Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente ff. del Consiglio, Ing. Dr. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. BIONAZ, Dott. BERTHET e Prof. DEFFEYES, i Consiglieri Signori NOUCHY, nonché il Segretario Dr. BRERO, il Consigliere Geom. NICCO propone, di ridurre dal biennio ad un anno il periodo di esperimento.
Si dà atto che, su invito del Presidente ff., Ing. PASQUALI, il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta formulata dal Consigliere Geom. NICCO.
Si dà atto che l'articolo 49 (ex 52) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio con la modifica surriportata al primo comma (un anno di esperimento anziché un biennio).
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Art. 50 (Art. 53 della proposta)
(v. ex Art. 44)
Licenziamento per fine periodo di esperimento - Conferma
"Il licenziamento per fine periodo di esperimento deve essere disposto non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio, con deliberazione del Consiglio o della Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina. In tale deliberazione, che è provvedimento definitivo, deve essere indicata la causa generica del licenziamento.
Contro il provvedimento di licenziamento per fine periodo di esperimento è ammesso ricorso per legittimità oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ove non si provveda al licenziamento nei modi e nei termini suindicati, il personale acquista "de jure" il diritto alla stabilità.
Alla conferma del personale, per compiuto periodo di esperimento, si provvede con deliberazione, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo ventisette".
Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, rileva che al primo comma la parola "biennio" deve essere sostituita dalla parola "annuo", in relazione alla modificazione del primo comma del precedente articolo testè approvato. Propone, quindi per la maggior chiarezza, che il secondo comma sia stilato ed approvato nel testo seguente: "contro il provvedimento di licenziamento per fine periodo di esperimento, che è definitivo, è ammesso ricorso per legittimità oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato".
Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, propone la seguente nuova formulazione del secondo comma, che è del tenore seguente: "Il licenziamento per fine periodo di esperimento è provvedimento definitivo e contro lo stesso sono ammessi i ricorsi di legge".
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.
Si dà atto che l'articolo 50 (art. 53 della proposta) viene approvato ad unanimità dal Consiglio, con le modifiche surriportate al primo ed al secondo comma.
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Art. 51 (Art. 54 della proposta)
(v. ex art. 46) Promessa e giuramento
"Il personale nominato in via di esperimento presta, innanzi al Presidente della Giunta regionale, o innanzi ad un Assessore suo delegato, la promessa solenne a' sensi di legge; il personale che abbia conseguito la stabilità presta, invece, il giuramento, ai sensi di legge.
La promessa solenne e il giuramento devono essere prestati sotto pena di decadenza dal posto.
Dell'atto di promessa solenne o di giuramento deve essere redatto verbale, da conservarsi nel fascicolo personale del dipendente e da annotarsi nel di lui foglio matricolare".
Si dà atto che l'articolo 51 (art. 54 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.
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Art. 52 (art. 55 della proposta)
(v. ex artt. 48 e 64)
Carriera del personale - Retrodatazioni anzianità
"La carriera e l'avanzamento del personale si svolgono secondo la tabella organica dei servizi e secondo le norme del presente regolamento e dei regolamenti speciali.
Ai soli effetti degli aumenti periodici di stipendio e delle eventuali preferenze a parità di merito, per le promozioni e per i concorsi interni, sono estese, in quanto applicabili, a favore del personale dell'Amministrazione regionale, le disposizioni di legge vigenti per le retrodatazioni dell'anzianità di servizio a favore [parole aggiunte a cura del Segretario generale Attilio Brero] dei dipendenti statali mutilati ed invalidi di guerra o per la causa della liberazione nazionale e degli ex-combattenti, nonché delle categorie assimilate".
Si dà atto che l'articolo 52 (art. 55 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, senza osservazioni.
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Art. 53 (Art. 56 della proposta)
(v. ex art. 47)
Riconoscimento dei servizi in precedenza prestati
"Ai soli fini degli aumenti periodici delle retribuzioni, il servizio prestato dal personale presso l'Amministrazione regionale e presso gli Enti ed uffici assorbiti dall'Amministrazione regionale è riconosciuto a loro favore nelle seguenti misure:
a) per intero: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado eguale o in un posto di grado inferiore;
b) per due terzi: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado immediatamente superiore;
c) per metà: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto superiore di due o più gradi.
Il servizio prestato in precedenza dal personale insegnante o militarizzato di ruolo proveniente dall'Amministrazione regionale o dai ruoli statali è riconosciuto valido nella misura e secondo le modalità previste dalle apposite norme speciali."
Il Consigliere Sig. DUJANY propone che la disposizione di cui al primo comma sia altresì estesa ai segretari comunali e al personale proveniente dai Comuni in caso di assunzione presso l'Amministrazione regionale, agli effetti del riconoscimento, ai soli fini degli aumenti periodici delle retribuzioni, del servizio in precedenza prestato presso le Amministrazioni comunali.
Segue discussione alla quale partecipano il Presidente ff. Ing. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ e Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Signori DUJANY e NOUCHY.
Il Consigliere Sig. NOUCHY rileva che il servizio prestato dai dipendenti e dai Segretari comunali presso le Amministrazioni comunali è già riconosciuto e conteggiato agli effetti della pensione e ritiene che non debba essere riconosciuto tale servizio ai fini degli aumenti periodici delle retribuzioni presso l'Amministrazione regionale.
Gli Assessori Geom. ARBANEY e Per. Ind. FOSSON concordano con il Consigliere Sig. NOUCHY.
Il Consigliere Sig. DUJANY, su richiesta del Presidente ff., Ing. Dr. Pasquali, dichiara di non insistere sulla sua proposta.
Il Presidente ff., Ing. Dr. PASQUALI, informa il Consiglio che la Commissione dei rappresentanti del personale ha chiesto che l'art. in discussione sia sostituito con l'art. 2 della deliberazione consiliare n. 102, in data 5-7-1948. Osserva, in proposito, che la deliberazione summenzionata non ha mai avuto esecuzione, in quanto la Commissione di Coordinamento non ha posto alla stessa il visto di legittimità.
Su richiesta del Consigliere Sig. MANGANONI, il Presidente ff., Ing. Dr. Pasquali, dà lettura dell'art. 2 di cui alla deliberazione consiliare n. 102, in data 7 luglio 1948 e rileva che l'articolo 2 della deliberazione consiliare n. 102 del 7 luglio 1948 corrispondeva in parte alla proposta già espressa del Consigliere Sig. Dujany.
Ritiene, quindi, chiusa la discussione sull'art. 53.
Si dà atto che l'articolo 53 (articolo 56 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni.
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Art. 54 (Art. 57 della proposta)
(v. ex art. 26)
Condizioni per le promozioni e i concorsi interni
"Per poter essere promosso e per poter essere ammesso a concorso interno il personale deve aver prestato lodevole servizio quale titolare da oltre un biennio in un posto di grado eguale o di grado immediatamente inferiore a quello da ricoprirsi ed essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per il nuovo posto.
È escluso dalla promozione e dalla ammissione ai concorsi interni il personale che, nell'ultimo quinquennio, abbia riportato una delle seguenti punizioni disciplinari:
a) riduzione temporanea dello stipendio o del salario;
b) sospensione temporanea dal grado con privazione dello stipendio."
Si dà atto che l'articolo 54 (art. 57 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 55 (Art. 58 della proposta)
Effetti del procedimento disciplinare sui concorsi interni e sulle promozioni
"Su parere favorevole della Commissione consultiva, il personale sottoposto a procedimento disciplinare può essere ammesso allo scrutinio o ai concorsi interni, agli effetti della promozione o dell'avanzamento, quando lo scrutinio o il concorso abbia luogo durante il procedimento disciplinare; la promozione o l'avanzamento resta, comunque, sospeso fino all'esito del procedimento disciplinare.
Se il procedimento disciplinare ha termine con la applicazione di una punizione superiore alla censura, il punito viene escluso dalla promozione o dall'avanzamento."
Si dà atto che l'articolo 55 (art. 58 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 56 (Art. 59 della proposta)
(v. ex artt. 26 e 29)
Promozioni - Condizioni
"La promozione consiste nell'avanzamento del personale di ruolo da un posto ad un altro posto vacante avente assegni di organico superiori, nello stesso grado o nel grado immediatamente superiore della stessa Divisione o Servizio o di altra Divisione o Servizio.
Per ottenere la promozione il personale deve:
a) avere acquisito la stabilità per compiuto biennio di effettivo servizio prescritto per l'esperimento;
b) avere prestato servizio in modo lodevole e non aver riportato, nell'ultimo triennio, note caratteristiche inferiori a "buono" o punizione disciplinare superiore alla censura;
c) essere in possesso dei titoli e requisiti prescritti per il posto vacante;
d) essere riconosciuto idoneo, a giudizio della Amministrazione, a disimpegnare le mansioni del posto vacante.
Non è consentita la promozione da un posto di salariato a un posto di impiegato.
Il personale può rinunziare alla promozione."
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Si fa menzione che il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ ed il Consigliere Col. FERREIN Giuseppe, intervengono all'adunanza durante la discussione dell'articolo 56 (art. 59 della proposta), alle ore 16,45.
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Il Consigliere Sig. DUJANY propone la soppressione del penultimo comma dell'articolo, ritenendo opportuno che possa essere promosso ad un posto superiore di impiegato anche il dipendente salariato che sia in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.
Il Presidente ff. Ing. Dr. PASQUALI, rileva che il salariato non dovrebbe essere chiamato ad un posto di impiegato per promozione, ma soltanto mediante concorso.
Il Consigliere Sig. NOUCHY concorda con il Presidente ff. Ing. Dr. Pasquali.
Il Presidente ff. Ing. Dr. PASQUALI, propone che il primo comma sia completato con l'aggiunta delle parole "e categoria" fra le parole "nello stesso grado" e "o nel grado immediatamente superiore".
Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che alla lettera b) del secondo comma sia aggiunta la parola "insindacabile" dopo le parole "a giudizio".
Il Consigliere Sig. NOUCHY dichiara di non concordare sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, in quanto ritiene che il dipendente debba avere facoltà di ricorrere contro l'operato dell'Amministrazione.
Il Presidente ff. Ing. Dr. PASQUALI, ritiene che, trattandosi di promozione, il giudizio dell'Amministrazione regionale sulla promuovibilità o meno debba essere insindacabile.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che in effetti il concetto della parola "insindacabile" sia già implicito nel testo della lettera d); ritiene, peraltro, opportuna l'aggiunta della parola "insindacabile", per maggior precisione.
I Consiglieri Sig. MANGANONI e Sig.ra DESAYMONET si dichiarano contrari all'accoglimento della proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
Il Presidente ff. Ing. PASQUALI, pone ai voti la proposta di approvazione del testo della lettera d) con l'aggiunta della parola "insindacabile" dopo le parole "a giudizio".
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica il seguente risultato:
Consiglieri presenti n 32 (trentadue); Consiglieri astenutisi dalla votazione n. 2 (due: Col. Ferrein e Sig. Perron); Consiglieri votanti n. 30 (trenta); Consiglieri favorevoli all'approvazione: 24 (ventiquattro); Consiglieri contrari all'approvazione: n. 6 (sei).
Si dà atto che l'articolo 56 (art. 59 della proposta) è approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, con le due aggiunte surriportate.
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Si dà atto che, su proposta del Presidente, l'adunanza viene sospesa per circa venti minuti alle ore 16 e minuti quarantacinque.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE ff.
(Ing. A. Pasquali)
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO ROGANTE
(Geom. Valleise) (Dott. A. Brero)
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Si dà atto che l'adunanza viene riaperta alle ore 17 e minuti cinque, sotto la Presidenza del Presidente Avv. Dott. Vittorino BONDAZ.
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Art. 57 (Art. 60 della proposta)
(v. ex art. 27)
Promozioni - Modalità
"Le proposte di nomina per promozione sono fatte dal Presidente della Giunta o dal Segretario generale e sono approvate, previo parere della Commissione consultiva, dal Consiglio o dalla Giunta.
Qualora vi siano più dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione a posti vacanti e non si proceda per concorso interno, le promozioni si effettuano per scrutinio degli interessati mediante valutazione comparativa: dell'anzianità di grado, del merito, dei titoli di studio e di servizio. A parità delle suddette condizioni si ha riguardo all'anzianità di servizio, salvi i diritti di precedenza e di preferenza spettanti, a parità di merito, ai dipendenti appartenenti a categorie aventi speciali benemerenze.
Le promozioni per merito comparativo hanno luogo su designazione della Commissione consultiva, che provvede scegliendo personale ritenuto, a suo giudizio, maggiormente meritevole e ne stabilisce la graduatoria in ordine di merito.
La Commissione consultiva deve valutare il merito e la capacità degli aspiranti in relazione allo stato di servizio e agli atti e ai documenti d'ufficio."
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, in ordine al terzo comma, propone che la parola "designazione" sia sostituita con la parola "parere".
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concorda con il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI.
Si dà atto che l'art. 57 (art. 60 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.
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Art. 58
(Art. 61 della proposta)
Concorsi interni - Modalità
"I concorsi interni sono indetti fra il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione, in servizio effettivo da almeno due anni ed in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per il posto o per i posti messi a concorso.
I concorsi interni si svolgono secondo le norme dei pubblici concorsi, previa comunicazione dei bandi ai singoli uffici dell'Amministrazione regionale e ai dipendenti interessati."
Si dà atto che l'articolo 58 (art. 61 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 59 (Art. 62 della proposta)
(v. ex art. 60)
Fogli matricolari
"Per ogni dipendente, è tenuto presso l'ufficio personale della Segreteria generale un fascicolo personale di carattere riservato, contenente gli atti relativi alla assunzione, alla nomina e alle successive variazioni (promozioni, congedi, aspettative, punizioni, ecc.), nonché il foglio matricolare, nel quale sono iscritti tutti i dati concernenti l'assunzione, la carriera, la condotta, l'attività in servizio, gli incarichi, i provvedimenti disciplinari ed ogni altra indicazione necessaria a rispecchiare e a valutare esattamente la carriera, il comportamento e il rendimento in servizio del dipendente.
Ogni dipendente deve comunicare all'ufficio personale della Segreteria generale ogni variazione che avvenga nel proprio stato di famiglia e, in genere, tutte le notizie occorrenti all'aggiornamento dei dati del foglio matricolare."
Si dà atto che l'articolo 59 (art. 62 della proposta) viene approvato dal Consiglio ad unanimità, senza discussione.
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Art. 60
(Art. 63 della proposta)
Note di qualifica
"Nel foglio matricolare di ciascun dipendente deve essere annotata, entro i primi due mesi di ogni anno, la qualifica attribuita al dipendente dal rispettivo Capo servizio per il decorso anno.
Le note di qualifica sono compilate dal Capo divisione o dal Capo servizio presso il quale i dipendenti prestano servizio al 31 dicembre, sentiti i Capi ufficio presso i quali abbiano prestato servizio nel corso dell'anno.
Peri i Capi divisione e Capi servizio le note di qualifica sono compilate dal Segretario generale, o per esso, dal Vice Segretario generale.
Il Segretario generale ha facoltà di proporre la revisione delle qualifiche date dai Capi servizio.
Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell'anno decorso (dal 1° gennaio al 31 dicembre): l'Amministrazione, in caso di necessità e per speciali effetti, può far compilare le note di qualifica per periodi più brevi.
Qualora per uno o più anni non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d'ufficio, a cura della Segreteria generale, sentiti i Capi divisione e i Capi servizio alle cui dipendenze ha prestato servizio il personale e tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso dell'Amministrazione."
Segue discussione in merito alla compilazione delle note di qualifica e sulla opportunità che le note di qualifica del Segretario generale, del Vice-Segretario generale, dell'Ispettore ai Comuni, del Medico e del Veterinario regionali siano compilate dal Presidente della Giunta e che le note di qualifica dei Capi divisioni e dei Capi di servizio siano compilate dagli Assessori competenti.
Prendono parte alla discussione il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio, Avv. BONDAZ e Ing. PASQUALI, gli Assessori Sigg. Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Sigg. DUJANY, Col. FERREIN, MARCHESE, NICCO Giulio, NORAT, NOUCHY e PAGE, nonché il Segretario Dott. BRERO.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concludendo la discussione, propone che il terzo comma sia modificato come segue: "Per il personale compreso nei gradi primo, secondo e terzo e per i Capi Divisione di gruppo B (diplomati) le note di qualifica sono compilate dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti."
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda sulla proposta del Presidente, Avv. Dott. BONDAZ; rileva, peraltro, la opportunità che siano aggiunte le parole "su proposta del Segretario generale e del Capo Divisione."
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone la soppressione della disposizione di cui al quarto comma.
L'Assessore Geom. BIONAZ insiste sulla opportunità che le note di qualifica siano compilate dai Capi Divisione e dai Capi Servizio e siano revisionate dall'Assessore competente.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concorda sulla proposta dell'Assessore Geom. BIONAZ; riassumendo quindi la discussione, dà lettura della seguente nuova formulazione dell'articolo 60 di cui propone l'approvazione:
"Nel foglio matricolare di ciascun dipendente deve essere annotata, entro i primi due mesi di ogni anno, la qualifica attribuita al dipendente dal rispettivo capo servizio per il decorso anno.
Le note di qualifica sono compilate dal Capo divisione o dal Capo del servizio presso il quale i dipendenti prestano servizio al 31 dicembre, sentiti i Capi ufficio presso i quali abbiano prestato servizio nel corso dell'anno e sono revisionate dall'Assessore competente.
Per il personale compreso nei gradi primo, secondo e terzo, per i Capi Divisione di gruppo B e per i Capi dei servizi le note di qualifica sono compilate dal Presidente della Giunta o dagli Assessori competenti.
Le note di qualifica si riferiscono al periodo dell'anno decorso (dal primo gennaio al 31 dicembre); l'Amministrazione, in caso di necessità e per speciali effetti, può far compilare le note di qualifica per periodi più brevi.
Qualora per uno o più anni non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica, può provvedersi alle note stesse d'ufficio, a cura della Segreteria generale, sentiti i Capi divisione e i Capi dei servizi alle cui dipendenze ha prestato servizio il personale e tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso dell'Amministrazione."
Si dà atto che l'articolo 60 (art. 63 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nella nuova formulazione surriportata.
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Art. 61
(Art. 64 della proposta)
Qualifiche - Comunicazioni - Ricorsi
"Le note di qualifica devono precisare il giudizio complessivo con la qualifica di ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.
Qualsiasi sanzione disciplinare applicata durante l'anno preclude la possibilità di avere le qualifiche di ottimo e di distinto.
Nelle note di qualifica dovrà anche farsi constare dei meriti, degli speciali disagi incontrati, per cause varie, nell'espletamento dei servizi, nonché dei lavori straordinari compiuti, compresi gli studi e le relazioni di particolare importanza e le eventuali pubblicazioni attinenti alle materie riferentisi ai servizi propri della Amministrazione.
Della qualifica annua deve essere data comunicazione ai dipendenti interessati, i quali possono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al Presidente della Giunta regionale, il quale, sentito il Segretario generale e la Commissione consultiva, giudicherà in via definitiva."
L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva che, all'ultimo comma, le parole "sentito il Segretario generale e la Commissione consultiva" dovrebbero essere sostituite dalle parole "sentiti i compilatori e la Commissione consultiva" in relazione alle modifiche apportate al precedente articolo 60.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dà atto che il Consiglio concorda sulla proposta dell'Assessore Prof. DEFFEYES.
Il Consigliere Sig. NOUCHY ritiene opportuno e propone in ordine al primo comma, che la qualifica di "cattivo" sia sostituita con la qualifica di "insufficiente".
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà atto che il Consiglio concorda sulla proposta di sostituire il termine "insufficiente" al termine "cattivo".
Si dà atto che l'articolo 61 (art. 64 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le due modifiche surriportate.
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Art. 62
(Art. 65 della proposta)
Qualifica di ottimo
"La qualifica di ottimo viene conferita al personale che, oltre a possedere in modo notevole i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza, buona condotta, zelo e rendimento in servizio, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi, dimostrando speciale rendimento e attitudine alle funzioni del grado superiore.
Viene tenuto conto, altresì, di speciali difficoltà e disagi dovuti superare, per cause ordinarie e straordinarie, nell'espletamento del servizio, dei lavori straordinari compiuti, compresi studi e relazioni di particolare importanza, specie quelli riferentisi ai servizi propri dell'Amministrazione regionale."
Si dà atto che l'articolo 62 (art. 65 della proposta) viene approvato dal Consiglio ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 63
(Art. 66 della proposta)
Qualifica di distinto e di buono
"La qualifica di distinto è attribuita al personale che, oltre a possedere, in modo notevole, i requisiti della capacità, cultura, operosità, diligenza e buona condotta, abbia in modo lodevole corrisposto in tutto alle esigenze dei servizi.
La qualifica di buono è attribuita al personale che abbia dato prova di idoneità, diligenza, buona volontà e buona condotta e non abbia, durante l'anno, subito sanzioni disciplinari superiori alla censura."
Si dà atto che l'articolo 63 (art. 66 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 64
(Art. 67 della proposta)
Qualifica di mediocre
"La qualifica di mediocre è attribuita al personale che, nel corso dell'anno, non abbia dimostrato scarsa diligenza, capacità e buona condotta; è qualificato, in ogni caso, mediocre il dipendente che abbia, durante l'anno, subito una punizione superiore alla censura.
Il personale che abbia avuto la qualifica di mediocre non può aspirare alla promozione né partecipare a concorsi interni se non trascorsi tre anni dall'ultimo cui si riferisce la suddetta qualifica."
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva la necessità della soppressione della parola "non" nella seconda riga del primo comma, parola che ritiene inserita per errore materiale di stampa.
Si dà atto che il Consiglio concorda e approva la proposta, ad unanimità.
Il Consigliere Geom. NICCO, in ordine al comma secondo, propone che il termine di "tre anni" sia ridotto a "due anni".
Si dà atto che il Consiglio concorda e approva la proposta, ad unanimità.
Si dà atto che l'articolo 64 (art. 67 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le due modifiche surriportate.
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Art. 65
(Art. 68 della proposta)
Qualifica di cattivo
"La qualifica di cattivo viene data al personale che abbia dato prova negativa di capacità, diligenza, attività, rendimento e buona condotta.
È sempre qualificato cattivo il dipendente cui, durante l'anno, sia stata inflitta la pena della sospensione temporanea dal grado con privazione degli assegni.
La qualifica di cattivo esclude, per anni dieci, dalla promozione e dai concorsi interni, a meno che la Commissione consultiva giudichi che, nel quinquennio successivo all'ultima qualifica di cattivo, il personale abbia dimostrato, nell'espletamento del servizio, capacità e sicuro e durevole ravvedimento, conseguendo qualifiche non inferiori a buono."
Il Consigliere Geom. NICCO, in analogia alla modifica apportata al comma secondo dell'articolo precedente, propone che al comma terzo il termine di anni "dieci" sia ridotto ad anni "cinque" e che, conseguentemente, la parola "quinquennio" sia sostituita dalla parola "triennio".
Si dà atto che il Consiglio concorda ed approva, ad unanimità, la proposta.
Si fa menzione che, in relazione alla discussione avvenuta in sede di approvazione dell'articolo 61, la qualifica "cattivo" viene sostituita con la qualifica "insufficiente".
Si dà atto che l'articolo 65 (art. 68 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le varianti surriportate.
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Art. 66 (Art. 69 della proposta)
(v. ex art. 13)
Responsabilità del personale
"Il personale è responsabile del regolare adempimento delle monsoni che gli sono affidate, nonché degli errori e delle omissioni in cui possa incorrere per sua colpa.
Il personale è responsabile delle carte e documenti d'ufficio, nonché degli strumenti, mobili, macchine ed oggetti di ufficio avuti in consegna: sono addebitati i guasti, le manomissioni e le mancanze non dipendenti dall'uso per servizio o da cause di forza maggiore.
Il personale risponde verso l'Amministrazione dei danni cagionati per colpa e per negligenza o per inosservanza degli obblighi e dei doveri delle proprie attribuzioni. Se il personale ha agito per ordine dato dal superiore, ordine che era tenuto ad eseguire a' sensi dell'articolo 81, dell'atto risponde il superiore che ha dato l'ordine.
In caso di accertata responsabilità per danni da parte del personale, l'Amministrazione può trattenere a carico del personale responsabile quote mensili sugli assegni, non superiori al limite massimo di 1/5 (un quinto), sino alla concorrenza della somma dovuta."
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, ritiene non sufficientemente chiara la espressione "le mancanze" al comma secondo e propone che tale espressione sia sostituita con le parole "il materiale mancante".
Si dà atto che il Consiglio concorda approvando, ad unanimità, la proposta.
Si dà atto che l'articolo 66 (art. 69 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata.
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Art. 67
(Art. 70 della proposta)
Responsabilità dei Capi servizio
"Il personale avente attribuzioni direttive, al quale sia affidata la direzione di servizi e di uffici, è responsabile delle inadempienze imputabili ai propri dipendenti e, in generale, dell'irregolare andamento degli uffici cui è preposto.
A tal uopo i funzionari capi servizio devono esercitare, personalmente e a mezzo degli altri dirigenti a loro subordinati, la sorveglianza necessaria, riferendo immediatamente al Segretario generale di qualsiasi infrazione o circostanza, che possa pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi, e facendo le proposte del caso."
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva l'opportunità che il secondo comma sia completato con l'inserzione od aggiunta delle parole "Capi divisione e" fra le parole "A tal uopo i funzionari" e le parole "Capi di servizio". Propone, inoltre, in ordine al secondo comma, la sostituzione delle parole "e facendo le proposte del caso" con le parole "con le proposte del caso."
Si dà atto che il Consiglio concorda, approvando, ad unanimità, la proposta.
Si dà atto che l'articolo 67 (art. 70 della proposta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, con l'aggiunta e le varianti surriportate.
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Art. 68 (Art. 71 della proposta)
(v. ex artt. 50 e 53)
Residenza del personale
"Il personale ha l'obbligo di risiedere nel territorio del Comune sede dell'ufficio o servizio cui è addetto e di dichiarare all'Amministrazione l'esatto indirizzo di abitazione.
Il personale in congedo ha l'obbligo di comunicare l'indirizzo al quale si possono far giungere, ove occorra, comunicazioni ed ordini urgenti.
Solo temporaneamente, e per motivi giustificati, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Segretario generale, può concedere autorizzazione a risiedere fuori del territorio del Comune, quando ciò sia compatibile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio; in tal caso sono a carico del personale tutte le spese derivanti dalla sua particolare eccezionale condizione."
In ordine al primo gomma il Consigliere Sig. MARCHESE propone di lasciare facoltà al personale di risiedere fuori dal capoluogo di Aosta.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ e l'Assessore Geom. BIONAZ rilevano l'opportunità del mantenimento della disposizione di cui al primo comma; osservano che, in casi particolari, il Presidente della Giunta, avvalendosi della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo, può autorizzare il personale dipendente che ne faccia motivata richiesta a stabilire temporaneamente la propria residenza in altro Comune.
L'Assessore Geom. ARBANEY, in ordine al terzo comma, rileva l'opportunità di aggiungere le parole "sentito l'Assessore addetto" dopo le parole "il Presidente della Giunta regionale".
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concordando con l'Assessore Geom. Arbaney, propone che le parole "sentito il Segretario generale" siano sostituite con le parole "sentito l'Assessore competente".
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente.
Si dà atto che l'articolo 68 (art. 71 della proposta) viene dal Consiglio approvato, ad unanimità, con la modifica surriportata.
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Art. 69 (Art. 72 della proposta)
(v. ex artt. 51 e 56)
Osservanza dell'orario d'ufficio
"Il personale deve osservare l'orario d'ufficio fissato dall'Amministrazione.
L'Orario d'ufficio, nei giorni feriali, è di ore sette e mezza per gli impiegati e di ore otto per i salariati; nei giorni semi festivi è di ore quattro per gli impiegati e di ore cinque per i salariati.
Il personale avente funzioni direttive deve rimanere in ufficio oltre l'orario normale non solo se richiesto, ma anche di iniziativa propria, ogni qualvolta ciò sia necessario per il miglior andamento del servizio a cui è preposto.
Durante le riunioni del Consiglio e della Giunta e durante le adunanze alle quali partecipano il Presidente, gli Assessori od i Consiglieri, uno dei Segretari addetti alla Segreteria, un addetto all'archivio, una dattilografa ed un usciere addetto ai servizi centrali, devono, se richiesti, fermarsi in ufficio ancorché in ore non di servizio e fino al termine della riunione o della adunanza, a meno che non ne siano specificamente dispensati; le prestazioni del personale comandato e trattenuto in servizio fuori orario d'ufficio sono considerate e retribuite come ore di lavoro straordinario".
Il Consigliere Geom. NICCO propone che l'orario di lavoro nei giorni semi festivi sia stabilito, anziché in cinque ore, in ore quattro e mezza per i salariati, in considerazione anche del fatto che gli uscieri e inservienti molto spesso sono comandati a prestare servizio oltre l'orario d'ufficio durante le adunanze di Consiglio o di Giunta.
Si dà atto che il Consiglio concorda, approvando, ad unanimità, l'articolo 69 (art. 72 della proposta) con la variante proposta dal Consigliere Geom. G. Nicco.
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Art. 70 (Art. 73 della proposta)
(v. ex art. 52)
Riposo festivo - Turni di servizio
"È concesso al personale il riposo nel pomeriggio del sabato, nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti civili.
Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato gli uffici sono chiusi; tuttavia il personale può essere chiamato, per necessità degli uffici, a prestare servizio ad orario ridotto nei giorni festivi mediante turni di servizio.
Il personale che, per l'adempimento di tale servizio particolare, non possa usufruire del riposo settimanale in giorno festivo farà riposo per turno in un altro giorno settimanale, secondo le disposizioni dei Capi servizio".
Si dà atto che l'articolo 70 (art. 73 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 71 (Art. 74 della proposta)
(v ex art. 55)
Obbligo della coadiuvazione e della supplenza reciproca
"Il personale ha l'obbligo di coadiuvarsi e di supplirsi vicendevolmente per il sollecito e regolare disbrigo del lavoro assegnato al proprio ufficio o servizio o di altro ufficio, o servizio, secondo gli ordini dei superiori, senza riguardo alla importanza e alla natura delle attribuzioni.
Tale obbligo è osservato anche nei casi di assenza del personale per congedo ordinario, straordinario e di malattia.
In quest'ultimo caso l'opera prestata, oltre il normale orario d'ufficio, è compensata nei modi e limiti stabiliti dalle disposizioni di carattere generale vigenti per i pubblici impiegati."
Si dà atto che l'articolo 71 (art. 74 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 72
(Art. 75 della proposta)
Lavoro arretrato
"Qualora si verifichi negli uffici lavoro arretrato per accertata negligenza, il personale ha l'obbligo di protrarre, senza alcun compenso, l'orario di lavoro nella misura stabilita dal Segretario generale o dal Capo servizio, fino alla eliminazione del lavoro arretrato.
In tal caso, a carico del personale negligente, deve accertarsi la responsabilità, agli effetti dei provvedimenti disciplinari".
L'Assessore Prof. DEFFEYES propone che il comma primo sia completato con l'aggiunta delle parole "dall'Assessore" dopo le parole "nella misura stabilita".
Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, propone che siano altresì, aggiunte le parole "o dal Capo divisione".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda con l'Assessore Prof. DEFFEYES.
L'Assessore Prof. DEFFEYES propone, dopo breve discussione, che le parole "nella misura stabilita dal Segretario generale o dal Capo servizio" siano sostituite con le parole "nella misura stabilita dall'Assessore o dal Segretario generale o dal Capo Divisione o dal Capo del Servizio".
Si dà atto che l'art. 72 (art. 75 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica surriportata.
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Art. 73 (Art. 76 della proposta)
(v. ex art. 70)
Lavoro straordinario
"Il personale è tenuto ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario, oltre l'orario normale d'ufficio, anche in servizio diverso da quello al quale è assegnato.
Il lavoro straordinario effettivamente prestato, oltre l'orario normale d'ufficio, deve essere, di volta in volta, preventivamente ordinato, oppure autorizzato su proposta del Segretario generale, ed è compensato secondo le norme e le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati dello Stato."
Il Consigliere Sig. NOUCHY propone che la disposizione di cui al secondo comma sia modificata come segue: "l'orario straordinario può essere autorizzato per un periodo sino a due mesi dalla Giunta ed oltre ai due mesi dal Consiglio e comunque per non più di due ore giornaliere."
Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara di concordare sulla proposta formulata dal Consigliere Sig. Nouchy.
Segue discussione in merito alla proposta e alla opportunità di assumere personale provvisorio limitatamente ai periodi di tempo in cui si verifichi necessità di espletare lavoro arretrato o straordinario e ciò in relazione anche alla lamentata disoccupazione locale.
In relazione a rilievi formulati dai Consiglieri Signori Manganoni, Nouchy, l'Assessore Prof. DEFFEYES fa presente che alcuni impiegati meritano un elogio ed un ringraziamento per la notevole mole di lavoro svolta - per necessità di servizio - oltre l'orario d'ufficio con spirito di sacrificio durante i primi anni di funzionamento dell'Amministrazione regionale.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di concordare pienamente su quanto esposto dall'Assessore Prof. Deffeyes. Rileva all'uopo che il numero degli impiegati è attualmente insufficiente in relazione alle esigenze di alcuni servizi.
Rispondendo al Consigliere Sig. Manganoni rileva che è giusto che le ore di lavoro straordinario siano retribuite e ritiene, peraltro, che debbano essere limitate le prestazioni di lavoro straordinario, nell'interesse stesso del personale.
Prendono pure parte alla discussione il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ e Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Col. FERREIN e Sig. MARCHESE.
Il Consigliere Sig. MARCHESE dichiara di concordare con il Consigliere NOUCHY sulla opportunità che le prestazioni di lavoro straordinario non superino le due ore al giorno; ritiene, peraltro, che non possa essere stabilita ed approvata una norma tassativa in tal senso, nell'interesse dei servizi.
II Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadisce che, nell'interesse dei servizi, non può essere approvata una disposizione tassativa nel senso sopra proposto per quanto concerne le prestazioni di lavoro straordinario.
L'Assessore Prof. DEFFEYES propone che il secondo comma sia modificato come segue: "Il lavoro straordinario effettivamente prestato, oltre l'orario normale d'ufficio, deve essere, di volta in volta, preventivamente ordinato, oppure autorizzato dalla Giunta su proposta dell'Assessore o del Segretario generale o del Capo Divisione o del Capo del Servizio, ed è compensato secondo le norme e le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati dello Stato."
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone che il Consiglio si pronunci anzitutto sulla proposta del Consigliere Sig. Nouchy.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che il Consiglio non può essere sempre a conoscenza delle contingenti necessità dei vari servizi e non è sempre in grado di giudicare se per determinati servizi occorrono prestazioni di lavoro straordinario. Aggiunge che soltanto la Giunta è in grado di decidere in merito con piena conoscenza di causa.
L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che la Giunta si troverebbe talora in difficoltà se non autorizzasse la prestazione di lavoro straordinario in determinati servizi - specie in Segreteria - data la impossibilità di trovare idoneo personale da assumere in servizio per brevi periodi di tempo.
II Consigliere Sig. NOUCHY insiste sulla sua proposta che completa nel senso che l'orario straordinario possa essere autorizzato per un periodo massimo di due mesi nell'anno; fa all'uopo riferimento al personale statale.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che al personale statale spesso sono corrisposte retribuzioni mensili per n. 60 ore di lavoro straordinario, anche se praticamente non sia effettuata alcuna prestazione oltre l'orario normale d'ufficio.
Il Consigliere Sig. NOUCHY osserva che il trattamento attualmente praticato al personale statale è dovuto ad una situazione contingente.
Su richiesta del Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, il Consigliere Sig. NOUCHY precisa, quindi, come segue la sua proposta: "l'orario straordinario può essere autorizzato dalla Giunta per un periodo non superiore a due mesi nell'anno; il lavoro straordinario per un maggior periodo di tempo deve essere autorizzato dal Consiglio e, comunque, per non più di due ore giornaliere".
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta surriportata del Consigliere Sig. Nouchy.
Si dà atto che, procedutosi a votazione, si accerta il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 32; Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 6 (sei); Consiglieri contrari all'approvazione n. 26 (ventisei).
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, constatato e comunicato l'esito della votazione, dichiara non approvata la proposta di emendamento formulata dal Consigliere Sig. NOUCHY in ordine al secondo comma dell'articolo in esame.
Si dà atto che, su proposta del Presidente, l'articolo 73 (art. 76 della proposta) viene approvato dal Consiglio a maggioranza di voti (voti favorevoli n. 26; voti contrari n. 6) con le surriportate aggiunte al secondo comma proposte dall'Assessore Prof. DEFFEYES.
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Art. 74 (Art. 77 della proposta)
(v. ex art. 57)
Supplenze e reggenze
"Il personale è tenuto ad adempiere temporaneamente le funzioni proprie di un posto o di un grado diverso, per mansioni di analoga categoria di servizio, quando ciò si renda necessario per esigenze di servizio: il personale conserva gli assegni del proprio posto.
Le supplenze del personale e le reggenze degli uffici, in caso di assenza dei titolari o di vacanza dei posti, spettano al personale che, nell'ambito di ciascun servizio od ufficio, eserciti funzioni dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore. Ove in tali condizioni si trovino più dipendenti, le supplenze o reggenze sono affidate su proposta del Segretario generale, tenuto conto delle attitudini, del merito e della anzianità.
Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi, al personale incaricato di mansioni di grado superiore è corrisposta una indennità mensile di incarico da determinarsi in misura corrispondente alla differenza tra gli assegni iniziali di organico del posto del quale è stato incaricato e quelli iniziali di organico del proprio posto, oltre ai compensi per le ore di servizio prestato oltre il normale orario di ufficio."
L'Assessore Prof. DEFFEYES propone, in ordine al secondo comma, la seguente modifica: "...le supplenze o reggenze sono affidate su proposta dell'Assessore o del Segretario generale o del Capo Divisione o del Capo del servizio...".
Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone, in ordine all'ultimo comma, la seguente modifica : "...al personale incaricato di mansioni di grado superiore potrà essere corrisposta una indennità mensile di incarico...".
Il Consigliere Col. FERREIN osserva che la indennità mensile viene corrisposta soltanto qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore a tre mesi e ritiene, pertanto, che possa essere approvata la disposizione di cui al terzo comma della proposta senza alcuna modificazione.
Il Consigliere Geom. NICCO rileva che trattasi, in effetti, soltanto di una indennità.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concorda sulla proposta del Consigliere Col. Ferrein.
Si dà atto che l'articolo 74 (art. 77 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la aggiunta surriportata formulata dall'Assessore Prof. Deffeyes.
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Art. 75 (Art. 78 della proposta)
(v. ex art. 49)
Condotta del personale
"Il personale è tenuto all'osservanza scrupolosa di tutti i doveri d'ufficio, al diligente disimpegno delle attribuzioni individualmente assegnate, ad obbedire in servizio ai superiori, a tener contegno corretto in ufficio e fuori ufficio, così verso i superiori e colleghi di servizio, come verso gli estranei e a serbare buona condotta morale in pubblico e in privato.
Il personale deve, inoltre, in particolare:
a) mantenere il segreto sugli affari dell'Amministrazione, non asportare carte od oggetti dall'ufficio, non dare visione o conoscenza ad estranei di atti e documenti senza espressa autorizzazione;
b) astenersi dal prendere parte, diretta o indiretta, ad appalti, forniture ed a ogni altro affare in cui sia interessata l'Amministrazione e ciò sino a sei mesi dopo la eventuale cessazione dal servizio;
c) astenersi dal compilare ricorsi, memorie, perizie, progetti o altri atti che devono servire a terzi nei loro rapporti con l'Amministrazione o che devono servire ad Enti soggetti alla vigilanza degli organi della Amministrazione regionale;
d) astenersi dall'attendere in ufficio a cose estranee alle proprie attribuzioni o mansioni come pure dall'intrattenersi con persone per affari non d'ufficio o che non abbiano a trattare affari di sua spettanza;
e) astenersi dal maneggio del denaro dell'Amministrazione senza debito incarico, nonché da qualsiasi atto vietato dalle leggi, in rapporto alle proprie mansioni;
f ) non accettare compensi o rimunerazioni in relazione ad atti d'ufficio;
g) astenersi dall'assumere qualsivoglia impiego od incarico da Enti pubblici o da privati, dall'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria, dall'assumere la carica di amministratore, di consigliere di amministrazione, di commissario di sorveglianza o altra consimile, di Società costituite a scopo di lucro;
h) astenersi da qualsiasi occupazione od attività che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia ritenuta compatibile con le funzioni e con il decoro del personale e dell'Amministrazione;
i) aver la maggior possibile cura dei mobili e degli altri oggetti dell'Amministrazione avuti in consegna e, comunque, esistenti nei locali ove presta servizio."
Si dà atto che l'articolo 75 (art. 78 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni, dopo breve discussione.
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Art. 76 (Art. 79 della proposta)
(v. ex art. 59)
Comunicazioni e istanze
"Qualsiasi comunicazione o istanza del personale deve essere inoltrata per via gerarchica.
Il personale può, peraltro, inoltrare, sempre per via gerarchica, pieghi suggellati diretti al Presidente della Giunta regionale."
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Si fa menzione che l'Assessore Dott. BERTHET Amato interviene all'adunanza durante la discussione del presente articolo (ore 18.45).
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Il Consigliere Sig. DUJANY propone di sopprimere, al secondo comma, la disposizione: "sempre per via gerarchica". A motivazione della sua proposta fa presente che il personale dipendente dal Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti può inoltrare direttamente qualsiasi comunicazione od istanza al Capo Compartimento, senza che occorra seguire la via gerarchica, dopo trascorso un mese dall'inoltro della prima comunicazione od istanza rimasta inevasa.
Il Segretario Dott. BRERO propone di completare il secondo comma con l'aggiunta delle parole "e agli Assessori".
Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta di aggiunta succitata.
In merito alla proposta formulata dal Consigliere Sig. DUJANY segue discussione, alla quale partecipano il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Prof. DEFFEYES, Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ ed i Consiglieri Signori DUJANY, G. NICCO, PERRON, NOUCHY, RONC-DESAYMONET.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che il personale dovrebbe poter comunicare direttamente con il Capo dell'Amministrazione regionale allorché si tratti di questioni di particolare delicatezza o di eccezionale gravità.
L'Assessore Geom. ARBANEY fa presente che, accettando la proposta del Consigliere Sig. Dujany, il Capo Ufficio verrebbe normalmente tenuto all'oscuro delle comunicazioni od istanze del dipendente.
L'Assessore Prof. DEFFEYES ritiene opportuno che le istanze o i ricorsi che i dipendenti inoltrano al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore debbano riportare il visto, con eventuali osservazioni del Capo ufficio o del Capo del personale.
L'Assessore Geom. BIONAZ propone l'aggiunta di un terzo comma del tenore seguente: "Nei casi di particolare gravità il personale può inoltrare pieghi direttamente al Presidente della Giunta o all'Assessore da cui dipende."
Si dà atto che l'articolo 76 (art. 79 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le aggiunte surriportate.
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Art. 77 (Art. 80 della proposta)
(v. ex art. 49)
Divisa e bicicletta
"Gli autisti, i custodi e i salariati addetti agli uffici centrali hanno l'obbligo di vestire, durante l'orario di servizio, la divisa loro prescritta e fornita dall'Amministrazione.
I salariati addetti agli uffici centrali, esclusi l'usciere capo e gli autisti, debbono provvedersi di bicicletta per le necessità di lavoro; la spesa per l'acquisto della prima bicicletta è anticipata dall'Amministrazione, salvo rivalsa della metà della spesa mediante trattenuta sui salari.
Gli agenti stradali hanno l'obbligo di portare lo speciale copricapo di prescrizione loro fornito dall'Amministrazione."
Si dà atto che l'articolo 77 (art. 80 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni, dopo breve discussione.
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Art. 78
(Art. 81 della proposta)
Esecuzione degli ordini
"Nell'adempimento delle proprie funzioni o mansioni il personale deve eseguire gli ordini del Capo servizio e dei superiori.
Il personale incaricato della direzione di un servizio ovvero della trattazione di determinate pratiche nell'ambito delle proprie mansioni non è tenuto ad eseguire gli ordini che siano palesemente contrari alla legge od ai regolamenti, tranne che questi gli siano rinnovati per iscritto; in tal caso la responsabilità dell'esecuzione ricade su chi ha dato ordine per iscritto."
Si dà atto che l'articolo 78 (art. 81 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza osservazioni.
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Art. 79 (Art. 82 della proposta)
(v. ex art. 49)
Occupazioni e incarichi extra ufficio - Autorizzazione
"Il personale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale ad assumere incarichi nelle amministrazioni di società cooperative costituite fra impiegati; per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati richiesti dall'autorità giudiziaria, l'autorizzazione è concessa caso per caso.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il Segretario generale ed il competente Assessore, può autorizzare il personale a prestare opera gratuita o retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti pubblici locali, sempre che non sia pregiudicato il regolare espletamento dei servizi ai quali il personale è addetto.
Al personale sanitario, esclusi il Medico regionale, il Veterinario regionale e le ostetriche dell'Istituto Materno, è concesso di prestare la propria attività privata fuori dell'orario d'ufficio e compatibilmente con le esigenze dei servizi."
L'Assessore Prof. DEFFEYES ritiene opportuno e propone, in ordine al secondo comma, che la disposizione "sentiti il Segretario generale ed il competente Assessore" sia modificata come segue: "sentiti il competente Assessore e il Segretario generale".
Si dà atto che l'articolo 79 (art. 82 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, dopo breve discussione con la modificazione surriportata.
Il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, preso atto che il Consiglio ha già approvato i primi 79 articoli del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, propone al Consiglio di sospendere la seduta e di rinviare all'adunanza del giorno successivo - alle ore nove - la continuazione della discussione degli articoli successivi del Regolamento stesso.
Il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta del Presidente.
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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore 18 e minuti cinquanta e rinviata alle ore nove del giorno successivo.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Avv. Dott. V. Bondaz)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL SEGRETARIO ROGANTE
(Geom. A. Valleise) (Dott. A. Brero)
