Oggetto del Consiglio n. 133 del 28 ottobre 1949 - Verbale

OGGETTO N. 133/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (Articoli dal n. 80 al n. 89 compreso, esclusi gli articoli n. 82 e n. 83).

Il Presidente. Avv. Dott. BONDAZ, invita il Consiglio a riprendere ed a continuare l'esame e la di­scussione degli articoli successivi all'articolo 79 del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il per­sonale dell'Amministrazione regionale.

---

Art. 80 (Art. 83 della proposta)

(v. ex art. 62)

Assegni iniziali di organico

"Gli assegni al personale debbono essere stabiliti, in equa proporzione con gli assegni del Segretario gene­rale, in relazione alla natura ed all'importanza dei sin­goli posti di organico.

Gli stipendi e i salari iniziali di organico, le inden­nità, gli assegni accessori ed i diritti vari del personale sono stabiliti nella tabella organica annessa al presente regolamento e in apposite norme del regolamento stesso e dei regolamenti speciali".

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone che il secondo comma sia completato con l'aggiunta, dopo le parole "Gli stipendi e i salari iniziali di organico" delle parole "gli aumenti periodici".

Si dà atto che l'articolo 80 (Art. 83 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, dopo breve discussione, con l'aggiunta surriportata pro­posta dal Presidente Avv. Dott. Bondaz.

---

Art. 81 (Art. 84 della proposta)

(v. ex art. 62)

Assegni effettivi

"Gli stipendi, i salari e le indennità varie sono sog­getti alle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali stabilite dalle norme legislative in vigore nonché soggetti ad ogni variazione in aumento o in diminuzione per effetto di disposizioni legislative e­manande relative all'aggiornamento del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.

Gli eventuali futuri miglioramenti economici deb­bono essere congruamente ridotti nei confronti del per­sonale tenuto a prestazioni che ne assorbano solo par­zialmente l'attività, del personale che fruisca di vitto gratuito presso Istituti regionali nonché del personale sanitario cui sia concesso l'esercizio della libera pro­fessione".

Si dà atto che l'articolo 81 (Art. 84 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto, senza osservazioni.

--­-

Art. 82 (Art. 85 della proposta)

(v. ex art. 62)

Indennità - Compartecipazioni - Diritti vari

Al personale sono dovute, nelle misure e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, l'indennità mensile di carovita e le eventuali quote complementari per le persone a carico, l'indennità di caropane, l'indennità di presenza e la tredicesima mensilità.

Le indennità di caropane e di carovita, comprese le quote complementari per le persone a carico, sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio o sa­lario nei casi di aspettativa, di disponibilità, di puni­zione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o del salario; sono sospese in tutti i casi di sospensione dello sti­pendio o del salario; sono, infine, ridotte del cinquan­ta per cento al personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività e al Primario dell'Istituto di Assistenza Materna ed In­fantile di Aosta.

La tredicesima mensilità, commisurata al tratta­mento economico complessivo spettante per stipendio o salario e per indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta al personale in servizio per l'intero anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in al­tra posizione di stato che comporti la sospensione o la privazione dello stipendio o salario e non è dovuta al personale che ha cessato di prestare servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie.

Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio o salario, il re­lativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o salario.

Ai Capi cantonieri che si servono di motocicletta propria per l'adempimento del loro servizio è corri­sposta una indennità annua, in misura da stabilirsi dalla Giunta regionale, pagabile in rate trimestrali po­sticipate.

Ai salariati addetti agli uffici centrali e agli autisti è gratuitamente fornita l'uniforme speciale prescrit­ta dall'Amministrazione.

Agli agenti stradali è fornito il copricapo speciale prescritto dall'Amministrazione.

Al Segretario generale competono i diritti di segre­teria e contrattuali e le compartecipazioni varie a tali diritti previste dalle leggi in vigore per i Segretari del­le Regioni o delle Provincie.

Hanno diritto all'alloggio, luce e riscaldamento gra­tuiti:

- l'usciere capo, custode del palazzo sede degli uf­fici dell'Amministrazione regionale;

- gli uscieri e gli inservienti incaricati della custo­dia di stabili;

- l'autista meccanico custode.

Il personale dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile, ad eccezione del Primario ostetrico, deve fruire dell'alloggio, con luce e riscaldamento, e del vitto nell'interno dell'Istituto: al personale stesso de­ve essere trattenuto sulle retribuzioni mensili e pen­sionabili l'importo corrispettivo per l'alloggio con luce e riscaldamento e per il vitto nelle misure seguenti, da aggiornarsi, in aumento o in diminuzione, con de­liberazione della Giunta regionale:

a) per alloggio, luce e riscaldamento: lire mille mensili;

b) per vitto (colazione, pranzo, cena): lire quat­tordicimila mensili.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi, al per­sonale di cui al precedente comma può essere con­cesso - con motivata deliberazione - di non fruire dell'alloggio e del vitto nell'Istituto, ad eccezione del­l'usciere custode il quale deve alloggiare nell'Istituto e non fruisce del vitto.

Al personale sanitario dell'Istituto regionale di As­sistenza Materna ed Infantile e del Laboratorio di Igiene e Profilassi competono le compartecipazioni ed i diritti vari sui proventi per analisi e sui proventi per prestazioni professionali, nelle misure seguenti e con le modalità stabilite negli appositi regolamenti spe­ciali:

1) - Compartecipazioni del personale sanitario del­l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infan­tile:

a) sui proventi per tasse e prestazioni mediche e per interventi chirurgici (escluso l'importo dei medici­nali, del materiale sanitario e di eventuali analisi, che spetta interamente all'Amministrazione regionale a titolo di rimborso):

- al Primario ostetrico: 30% (trenta per cento);

- al Medico assistente volontario: 10% (dieci per cento);

- alla prima ostetrica: 5% (cinque per cento);

- alla seconda ostetrica: 5% (cinque per cento);

b) sui proventi per compensi fissi a carico di Enti mutualistici:

- al Primario ostetrico: 65% (sessantacinque per cento);

- al Medico assistente volontario: 20% (venti per cento);

- alla prima ostetrica: 9% (nove per cento);

- alla seconda ostetrica: 6% (sei per cento);

c) sui proventi per compensi fissi (differenze) a carico di mutuati che intendono usufruire della secon­da categoria:

- al Primario ostetrico: 30% (trenta per cento);

- al Medico assistente volontario: 10% (dieci per cento);

- alla prima ostetrica: 5% (cinque per cento);

- alla seconda ostetrica: 5% (cinque per cento);

2) - Compartecipazioni del personale sanitario del Laboratorio d'Igiene sui proventi introitati per analisi di interesse privato:

Sezione Medico Micrografica:

a) al Direttore di Sezione: 27% (ventisette per cento);

b) al preparatore: 15% (quindici per cento);

c) alla applicata addetta al servizio: 3% (tre per cento);

d) all'inserviente: 5% (cinque per cento);

Sezione Chimica:

a) al Direttore di Sezione: 27% (ventisette per cento);

b) al preparatore: 15% (quindici per cento);

c) alla applicata addetta al servizio: 3% (tre per cento);

d) all'inserviente: 5% (cinque per cento).

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, propone che il primo comma sia completato, in fine, con l'aggiun­ta delle parole "nella stessa misura corrisposta al per­sonale statale e fino a quando a questo saranno conservate".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, riferisce che la Giunta, dopo ponderato esame della complessa questione del trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale agli effetti della parifi­cazione al personale statale, ritiene che il miglior mo­do per risolvere la complessa questione sia di conce­dere al personale regionale una indennità integrativa in aggiunta al trattamento economico che deve essere assimilato o parificato al trattamento economico del personale statale.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, osserva che il primo comma dell'articolo in esame non concerne lo stipendio o salario, ma l'idennità mensile di carovita e le eventuali quote complementari per le persone a carico, l'indennità di caropane, l'indennità di presen­za e la tredicesima mensilità che dovrebbero essere ap­provate nella misura che viene corrisposta al perso­nale statale. Aggiunge che l'indennità integrativa, cui ha accennato il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, non è compresa fra le succitate indennità e concerne la questione molto delicata dello stipendio o salario da assimilarsi allo stipendio o salario delle corrispon­denti categorie di personale statale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa pre­sente che la parificazione del personale regionale al personale statale non riesce facile, in quanto, fra l'al­tro, il personale statale fruisce di indennità e di bene­fici che non sono estesi al personale degli Enti locali. Precisa, quindi, che occorre studiare attentamente la questione ed esaminare se sia o non opportuno inse­rire nell'articolo 82 in discussione una disposizione ri­guardante la concessione di una indennità integrativa al personale regionale, in considerazione del fatto che il nuovo Regolamento organico sarà approvato e pro­mulgato con legge regionale.

L'Assessore Geom. BIONAZ rileva che è necessario procedere alla parificazione del trattamento economi­co del personale regionale al trattamento economico del personale statale e propone di corrispondere al personale regionale una indennità integrativa, affinché il personale stesso non abbia a subire una diminuzio­ne della retribuzione che attualmente percepisce. E­sprime parere che occorra inserire una apposita dispo­sizione nel nuovo Regolamento organico, come pro­posto dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

Il Consigliere Sig. MANGANONI riconosce la ne­cessità che sia inserita nel Regolamento organico una disposizione concernente la concessione di una inden­nità integrativa al personale regionale, indennità che dovrebbe essere comprensiva dei benefici di cui usu­fruisce il personale statale (riduzione sulle FF.SS., retribuzione per ore di lavoro straordinario, diritto al­le case I.N.C.I.S., ecc.).

---

Si dà atto che interviene all'adunanza - alle ore 9,50 - il Vice Presidente del Consiglio, Ing. Augusto PA­SQUALI.

---

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, ritiene oppor­tuno di affermare, con una disposizione da inserirsi nel nuovo Regolamento organico che sarà promulgato con legge regionale, il principio della concessione di una indennità integrativa al personale regionale; ag­giunge che, in sede di discussione e di approvazione della tabella organica, potrà essere stabilito l'ammon­tare dell'indennità integrativa.

L'Assessore Geom. BIONAZ ribadisce il proprio punto di vista ed insiste sulla necessità - derivante dalla legge vigente - della parificazione del trattamen­to economico del personale dell'Amministrazione regionale al trattamento economico del personale stata­le; aggiunge che, in tal modo, in avvenire, qualsiasi disposizione di legge concernente concessione di in­dennità o aumento di stipendi al personale statale po­trà essere estesa senz'altro al personale regionale. Ag­giunge che si rende necessaria, peraltro, la concessio­ne al personale regionale di una indennità integrativa.

L'Assessore Ing. FRESIA rileva che la questione della parificazione del trattamento economico è complessa per il fatto che il personale statale beneficia di aumenti periodici che nel loro complesso sono sensi­bilmente inferiori, come percentuale di aumento, agli aumenti periodici attualmente in vigore per il perso­nale dell'Amministrazione regionale e degli Enti lo­cali. Fa presente che, parificando il trattamento eco­nomico anche negli aumenti periodici, il personale regionale verrebbe a percepire una retribuzione infe­riore a quella attuale. Osserva che, d'altra parte, il personale statale percepisce, oltre al salario-stipendio, determinate indennità e può inoltre migliorare la pro­pria posizione conseguendo, con trasferimenti di sede e avanzamenti, i gradi superiori nella carriera.

Ritiene, pertanto, necessario di corrispondere al per­sonale dell'Amministrazione regionale una indennità, che può chiamarsi integrativa, la quale compendi e comprenda i benefici e le indennità che lo Stato con­cede al proprio personale. Riferisce, a questo propo­sito, che ultimamente la Giunta regionale non ha ap­provato, in sede di tutela, una deliberazione adotta­ta dal Consiglio comunale di Aosta, con la quale si concedevano aumenti di retribuzione al personale di­pendente, perché tali aumenti erano in contrasto con le disposizioni di legge in materia.

Informa che il Comune di Aosta fu invitato ad adottare altra deliberazione con la quale si concedessero gli stessi miglioramenti al personale dipendente sotto forma però di indennità speciale anziché median­te aumento percentuale degli stipendi e salari.

Precisa, su richiesta del Consigliere Sig.ra. Ronc-Désaymonet, che l'indennità concessa al personale di­pendente del Comune di Aosta fu denominata "indennità speciale".

Prendono, altresì, parte alla discussione i Consiglie­ri Col. FERREIN, Sig.ra RONC-DESAYMONET, Geom. G. NICCO, Sig. NOUCHY e l'Assessore Geom. ARBANEY.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richia­mandosi alla proposta formulata dal Presidente del Consiglio, Avv. Dott. Bondaz, propone di inserire al­l'articolo 82 in esame la seguente disposizione: "Al fine di assicurare al personale della Regione un trat­tamento parificato a quello del personale statale sarà corrisposta una indennità integrativa".

Il Consigliere Geom. NICCO osserva che la disposi­zione proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Ca­veri, non preclude la possibilità della concessione di eventuali miglioramenti economici al personale dipen­dente.

Il Consigliere Sig. MANGANONI fa presente che la difficoltà consiste nello stabilire e nel fare approvare la misura della indennità integrativa.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, richiama l'attenzione dei signori Consiglieri sulla disposizione sopra proposta ed aggiunge che è intendimento della Giunta regionale di assicurare al personale regionale un trattamento economico migliore di quello di cui fruisce il personale statale.

Il Consigliere Sig. NOUCHY dichiara di concordare con il Presidente alla Giunta Avv. Caveri.

Il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, propone che l'adunanza sia sospesa per qualche minu­to, affinché i signori Consiglieri possano consultarsi e discutere liberamente le proposte formulate in ordine all'articolo in esame.

Il Consiglio concorda, approvando la proposta di sospensione.

---

Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore die­ci e riaperta alle ore 10 e minuti cinquanta, con l'assenza momentanea, dovuta a ragioni di ufficio, del Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e dell'Asses­sore alle Finanze, Ing. FRESIA, i quali intervengono nuovamente all'adunanza dopo la discussione e l'ap­provazione degli articoli 84, 85, 86 e 87.

---

Si fa menzione che interviene all'adunanza l'Asses­sore alla Pubblica Istruzione Dott. BERTHET Amato (ore 10,50).

---

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, constatato che sono momentaneamente assenti il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e l'Assessore alle Finanze, Ing. Fresia, propone che il Consiglio soprassieda all'esame dell'approvazione degli articoli 82 e 83 (articoli 85 e 86 della proposta) e prosegua nell'esame e nella discus­sione dei successivi articoli.

Il Consiglio concorda, approvando la proposta.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dell'art. 84 (art. 87 della proposta).

---

Art. 84 (Art. 87 della proposta)

(v. ex artt. 65 e 66)

Pagamento degli assegni

"Il pagamento degli assegni principali e delle inden­nità accessorie ha inizio dalla data di assunzione del servizio o dell'incarico o dalla data fissata per la pro­mozione e cessa con la data di cessazione dal servizio o dall'incarico.

Quando però la cessazione dal servizio avvenga nel corso della seconda quindicina del mese gli assegni sono pagati sino a tutto il mese corrente, tranne il caso che la cessazione dal servizio sia avvenuta arbi­trariamente o a seguito di provvedimento disciplinare.

Nel caso di decesso dell'impiegato o salariato, gli assegni sono versati a favore dei congiunti che vivevano a suo carico o a favore dei successori a' sensi di legge.

Gli assegni sono corrisposti a rate mensili postici­pate, il 27 di ogni mese, previa detrazione dalle ritenute per tributi erariali e per contributi previdenziali di legge.

Gli assegni sono esenti dalle ritenute erariali sino alla concorrenza dei limiti minimi previsti dalle leggi; per le quote di imposte erariali eccedenti tali limiti l'Amministrazione regionale può assumere a suo cari­co l'onere relativo, a' sensi e secondo le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati statali e degli Enti pubblici locali".

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, esprime il ti­more che la disposizione di cui all'ultimo comma del­l'articolo in esame contrasti con la disposizione di cui all'ulimo comma dell'articolo 228 del testo unico della Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, il quale stabilisce: "Sono nulle le disposizioni contra­rie alla norma di cui al precedente comma, nonché quelle con le quali i Comuni, le Provincie ed i Con­sorzi assumano a loro carico il pagamento dell'impo­sta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contribui dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza per le pensioni e per altro obbli­go di legge".

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che la di­sposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo in e­same rinvia alle leggi speciali in vigore e cioè stabili­sce che, per le quote di imposte erariali eccedenti de­terminati limiti, l'Amministrazione regionale può as­sumere a suo carico l'onere relativo "a' sensi e secon­do le modalità delle leggi in vigore per gli impiegati statali e degli Enti pubblici locali".

Segue breve discussione alla quale prendono parte altresì il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUA­LI ed il Consigliere Geom. NICCO.

Si dà atto che l'articolo 84 (art. 87 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel testo proposto e senza modificazioni.

---

Art. 85 (Art. 88 della proposta)

(v. ex art. 64)

Differenza assegni ad personam riassorbibile

"Qualora abbia luogo la nomina o la promozione del personale ad un posto di grado eguale o superiore ed i nuovi assegni principali relativi al posto stesso, mag­giorati degli eventuali aumenti periodici riconosciuti, siano inferiori a quelli maturati nel posto precedente alla data dell'assunzione al nuovo posto, al personale è conservata la differenza degli assegni a titolo di as­segno personale, da ridursi e assorbirsi nei successivi aumenti periodici degli assegni del nuovo posto".

Il Consigliere Sig. MARCHESE ritiene e propone che il dipendente che, per meriti particolari, abbia conseguito la nomina o la promozione ad un posto di grado eguale o superiore, abbia diritto a conservare la differenza degli assegni "ad personam" e ritiene che, pertanto, la differenza degli assegni a titolo di assegno personale non debba essere riassorbita nei successivi aumenti degli assegni del nuovo posto.

Il Consigliere Sig. NOUCHY si dichiara di parere contrario al Consigliere Sig. Marchese e ne motiva le ragioni.

L'Assessore Geom. BIONAZ concorda sul punto di vista espresso dal Consigliere Sig. NOUCHY.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, rileva che la proposta sostenuta dal Consigliere Sig. Marchese mo­dificherebbe il principio generale vigente in materia di trattamento economico per i pubblici impiegati.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON osserva che l'artico­lo 85 fa riferimento agli aumenti periodici e non già agli aumenti "di merito", che le aziende industriali praticano nei confronti del proprio personale ed al qua­le ritiene che il Consigliere Sig. Marchese si sia richia­mato per analogia.

Il Consigliere Sig. MARCHESE insiste sul proprio punto di vista.

L'Assessore Geom. ARBANEY illustra il testo del­l'articolo 85 in esame, rilevando che gli assegni prin­cipali del personale dell'Amministrazione regionale e delle pubbliche Amministrazioni possono essere maggiorati soltanto per il conseguimento degli au­menti periodici e non già "per meriti speciali". Fa presente che il dipendente pubblico che consegua la no­mina o la promozione ad un posto di grado eguale o superiore non ha alcun titolo di merito che possa giu­stificare il mantenimento sino a fine carriera dell'as­segno "ad personam", che deve essere assorbito nei successivi aumenti periodici degli assegni del nuovo personale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che il Consiglio sta orientandosi verso la parificazione del trattamento economico del personale regionale al trattamento economico del personale statale per cui ritiene che l'articolo in esame possa essere abolito.

Fa presente che la questione potrà essere even­tualmente riesaminata dal Consiglio con maggior co­gnizione di causa in sede di approvazione della nuova tabella organica.

Si dà atto che l'articolo 85 (art. 88 della proposta) viene approvato dal Consiglio ad unanimità, nel te­sto proposto e senza modificazioni.

---

Art. 86 (Art. 89 della proposta)

(v. ex art. 63)

Trasferte e indennità di missione

"Al personale espressamente incaricato di servizi e missioni fuori della circoscrizione territoriale del Co­mune, oltre al rimborso delle spese di viaggio, è corrisposta una indennità giornaliera secondo le modalità e nelle misure di cui all'apposita tabella allegata al presente regolamento; tali indennità sono soggette a variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di disposizioni legislative che saranno emanate in mate­ria di aggiornamento delle indennità di trasferta per gli impiegati statali e degli Enti locali.

Non spetta indennità di missione ai salariati per la la notifica o consegna, anche fuori del capoluogo, della corrispondenza, degli avvisi e di altri atti d'uf­ficio.

Non spetta, altresì, l'indennità di missione al per­sonale per il quale il servizio fuori sede costituisce la normale esplicazione delle proprie mansioni o ne rap­presenta la maggior parte (agenti stradali, agenti forestali, ecc.) a meno che il personale stesso debba, per necessità di servizio, pernottare fuori sede.

Ai controllori zootecnici, ai vigili sanitari, ai capi cantonieri e agli autisti, qualora non pernottino fuori sede, compete il solo rimborso delle spese vive di viag­gio e di vitto, previa produzione di documenti giusti­ficativi delle spese sostenute, che non possono, in ogni caso, superare l'ammontare della diaria".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che, in ordine all'ultimo comma, i rappresentanti del personale chiedono che il normale trattamento di mis­sione previsto per il personale dell'Amministrazione regionale venga esteso anche a favore degli autisti, vigili sanitari, capi-cantonieri e controllori zootecni­ci. La richiesta è motivata dal fatto che il personale salariato suddetto presta normalmente la sua opera fuori sede ed é quindi soggetto a maggiori spese.

Il Presidente, Avv. Dr. Bondaz, osserva che, in proposito, potrebbero essere estese al personale del­l'Amministrazione regionale le norme in vigore per il trattamento di missione del personale statale.

Il Consigliere Geom. NICCO osserva che il persona­le elencato nell'ultimo comma presta normalmente la propria opera fuori sede; rileva che gli autisti, in modo particolare, hanno varie spese nell'espleta­mento del loro servizio, spese di cui non sempre pos­sono produrre i documenti giustificativi. Propone, pertanto, che il Consiglio approvi la soppressione dell'ultimo comma.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che fra il personale salariato elencato nell'ultimo comma vi è il personale - cita, ad esempio, i capi cantonieri, - sempre comandato normalmente in servizio fuori sede.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che, sop­primendo l'ultimo comma, tutto il personale, com­preso il personale salariato avrebbe diritto al tratta­mento di missione di cui al primo comma.

L'Assessore Geom. BIONAZ si dichiara contrario alla soppressione dell'ultimo comma, in quanto ver­rebbe a crearsi una sperequazione nei confronti del rimanente personale, poiché le categorie del persona­le elencate nell'ultimo comma verrebbero ad avere l'indennità di missione per l'espletamento delle loro mansioni che, in effetti, di norma debbono essere svolte fuori sede.

Prendono pure parte alla discussione il Vice Presi­dente del Consiglio Ing. PASQUALI, l'Assessore Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Col. FERREIN e Sig. NICCO Anselmo, il quale ultimo propone che il Consiglio approvi la concessione, a favore degli au­tisti di una speciale indennità mensile, in relazione alle loro particolari mansioni ed in considerazione della difficoltà, per gli stessi, di presentare all'Am­ministrazione i documenti giustificativi delle spese sostenute.

L'Assessore Geom. BIONAZ propone l'approvazio­ne dell'articolo in esame nel suo testo integrale, salvo riesame dello stesso in sede di approvazione della tabella organica.

Il Consigliere Geom. NICCO, pur concordando con l'Assessore Geom. Bionaz, propone che le parole "pre­via produzione di documenti giustificativi delle spese sostenute" siano modificate come segue: "previa pro­duzione di note giustificative delle spese sostenute".

L'Assessore Geom. BIONAZ concorda, rilevando che la giustificazione potrà essere fornita dall'Assesso­re competente.

Il Consigliere Col. FERREIN ritiene che l'ultimo comma debba essere modificato, in quanto va tenuto conto che i controllori zootecnici, i vigili sanitari ed i capi cantonieri svolgono prevalentemente le loro man­sioni fuori sede e ritiene che, quindi, l'indennità dí missione non competa loro o, quanto meno, soltanto in misura ridotta. Fa presente che, invece, gli autisti svolgono un servizio molto più gravoso in quanto deb­bono prestare la loro opera di autista in qualsiasi mo­mento vengano comandati e, cioè, di giorno e di not­te e vanno perciò incontro a maggiori spese nei con­fronti delle altre categorie.

Il Consigliere Sig. NICCO Anselmo dichiara di con­cordare con quanto esposto dal Consigliere Col. Ferrein.

L'Assessore Prof. DEFFEYES informa che in sede di Giunta è stata prospettata l'opportunità di retri­buire come ore di lavoro straordinario il servizio che viene prestato dagli autisti nel pomerigio del sabato e nei giorni festivi.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, concordando sulla proposta fatta in precedenza dal Consigliere Geom. Nicco, propone che le parole "previa produzione di documenti giustificativi delle spese sostenute", di cui all'ultimo comma, siano sostituite con le parole "previa produzione di note giustificative delle spese sostenute". Aggiunge che l'articolo 86 potrà even­tualmente essere riesaminato in sede di approvazione della tabella organica e della tabella degli assegni.

Il Consiglio concorda, approvando la proposta di cui sopra.

Il Consigliere Sig. NOUCHY, in ordine al secondo comma dell'articolo, propone l'aggiunta delle parole "nell'orario normale d'ufficio", dopo la parola "consegna ".

Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, l'Assessore Geom. ARBANEY, il Consigliere Sig. NOUCHY ed il Con­sigliere Geom. NICCO.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, riassumendo la discussione e concordando con la proposta del Consi­gliere Sig. Nouchy, propone al Consiglio di approvare l'aggiunta dell'inciso "nell'orario normale d'ufficio" fra le parole "per la notifica o consegna" e le parole "anche fuori del capoluogo".

Si dà atto che l'articolo 86 (art. 89 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modificazione e l'aggiunta surriportate.

---

Art. 87

(Art. 90 della proposta)

Trasferte per altri Enti o privati - Spese

"Le spese di missione al personale per trasferte com­piute su richiesta e nell'interesse di privati o di altri Enti sono poste a carico degli Enti o dei privati in­teressati".

L'Assessore Per. Ind. FOSSON propone, a nome della Giunta, che le parole "sono poste a carico degli Enti o dei privati" siano sostituite con le parole "pos­sono essere poste a carico degli Enti e dei privati".

L'Assessore Geom. ARBANEY premette che la Pre­fettura di Aosta ha sempre richiesto l'effettuazione del deposito preventivo di una determinata somma per l'esecuzione di visite sopralluogo richieste da Enti o da privati, mentre invece è intendimento della Giunta re­gionale, allo scopo di favorire l'esecuzione di migliora­menti nelle colture agricole, ad esempio nei pascoli montani, di assumere normalmente a carico dell'Am­ministrazione regionale la spesa occorrente per l'ef­fettuazione delle visite sopralluogo richieste da Enti o da privati.

Il Consigliere Geom. NICCO osserva che a tutt'oggi sono stati generalmente apportati miglioramenti sol­tanto nei pascoli montani dei privati abbienti e cioè di coloro che si trovavano in grado di pagare le spese delle visite sopralluogo. Ritiene, pertanto, che i pri­vati proprietari di pascoli non debbano essere esone­rati dal versamento del deposito prescritto.

Concorda, invece, sulla opportunità che non sia ri­chiesto il versamento del deposito ai privati che inol­trino domanda all'Amministrazione regionale per vi­sita alle sorgenti di acque potabili e per l'analisi delle acque stesse.

L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente che, qualo­ra il Consiglio non approvi la modifica proposta dalla Giunta, si dovrà richiedere il deposito preventivo di somme per rimborso spese per l'effettuazione di vi­site sopralluogo sia per l'analisi di acque di sorgenti, sia per le opere di pubblica utilità qualora i Comuni che hanno lavori in corso chiedano che l'Amministra­zione regionale invii in visita sui lavori un suo tecnico, sia per altre ragioni.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, ritiene che l'ar­ticolo 87 possa essere approvato dal Consiglio nella sua attuale formulazione, salvo aggiungere un inciso col quale si stabilisca che si può derogare alla norma in casi eccezionali.

Il Consigliere Sig. NOUCHY propone che sia sop­pressa la dizione "o dei privati interessati".

I Consiglieri Dott. NORAT e Geom. NICCO dichia­rano di non concordare sulla proposta formulata dal Consigliere Sig. Nouchy, in quanto potrebbe venire inoltrata domanda di visita sopralluogo da parte di privati che abbiano effettivamente necessità di un aiuto; ritengono che in tali casi le spese di visita so­pralluogo debbano essere assunte a carico della Re­gione.

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che i sussidi ed i contributi erogati a tutt'oggi dall'Amministrazio­ne regionale a favore di Comuni e di privati sono stati concessi su richiesta degli stessi e previe visite sopral­luogo e accertamenti vari.

Informa che alla Divisione Agricoltura e Foreste sono pervenute oltre trecento domande per migliora­menti a pascoli montani, di cui ben duecento sono state presentate da agricoltori di piccolo censo, ai qua­li non può essere richiesto il versamento di una somma per rimborso spese di visita sopralluogo. Aggiunge che gli agricoltori che intendono apportare migliora­menti ai pascoli montani non sono tutti abbienti o be­nestanti.

Il Consigliere Geom. NICCO precisa che egli ha in­teso riferirsi ai sussidi concessi sino ad oggi per l'ese­cuzione di miglioramenti nei pascoli montani e si au­gura che, in avvenire, possano beneficiare di tali sus­sidi anche gli agricoltori di piccolo censo. Aggiunge che egli accede, per quanto concerne la formulazione del­l'articolo in discussione, alla modifica proposta dal Presidente del Consiglio, Avv. Dr. Bondaz.

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, in ordine alla proposta formulata dal Presidente, Avv. Dott. Bondaz, propone che all'articolo 87 sia inserito l'inciso "salvo casi eccezionali".

Segue discussione alla quale prendono parte il Pre­sidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice Pre­sidente Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBA­NEY, Geom. BIONAZ, Prof. DEFFEYES e Dott. BERTHET ed i Consiglieri Signori Geom. G. NICCO, Sig. DUJANY, Sig. NOUCHY, Sig. VUILLERMOZ e Sig. VACHER.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riassumendo l'esauriente discussione, propone che il Consiglio ap­provi la proposta, formulata dalla Giunta, di sostitu­zione delle parole "sono poste a carico degli Enti e dei privati interessati" con le parole « possono essere poste a carico degli Enti e dei privati interessati ».

Il Vice Presidente, Ing. PASQUALI, propone la modi­ficazione con le parole "sono normalmente poste a carico...".

L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene preferibile la proposta fatta dalla Giunta.

Il Consigliere Geom. NICCO chiede che sia inserito a verbale che egli approva la formulazione proposta dalla Giunta, a condizione che le spese per l'effettua­zione di visite sopralluogo non siano assunte a carico della Regione allorché gli Enti o privati interessati siano in grado, disponendo di mezzi, di pagare le spese stesse.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, illustra al Consi­glio il concetto al quale si sono ispirati i formulatori dell'articolo in discussione, rilevando che gli stessi hanno inteso porre a carico del privato le spese di vi­sita sopralluogo allorché venga effettuata nel loro spe­cifico personale interesse.

L'Assessore Geom. BIONAZ ritiene che il Consiglio sia concorde nel riconoscere che l'Amministrazione re­gionale non debba assumersi alcuna spesa allorché la visita sopralluogo venga effettuata nell'interesse e­sclusivo di un privato che sia in grado di fare fronte alla spesa.

L'Assessore Dr. BERTHET ritiene preferibile la proposta del Vice Presidente Ing. Pasquali ("Sono normalmente poste a carico...").

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, constatato che vi sono divergenze in seno al Consiglio e ritenendo esau­rientemente discusso l'argomento, pone ai voti la pro­posta, formulata dalla Giunta, di sostituzione delle pa­role "sono poste a carico degli Enti e dei privati inte­ressati" con le parole "possono essere poste a carico degli Enti e dei privati interessati".

Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, la proposta formulata dalla Giunta risul­ta approvata, a maggioranza di voti, astenutisi dalla votazione il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. Bon­daz, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. Pasquali, ed Consiglieri Signori Dujany e Vacher.

Si dà atto che l'articolo 87 (art. 90 della proposta) viene approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, con la modificazione surriportata.

---

Art. 88

(Art. 91 della proposta)

Concessione speciale di alloggi

"La concessione di alloggio gratuito spetta al dipendente per le funzioni che esercita e non alla persona e decade ed è di diritto revocata in caso di cessazione del rapporto di impiego o di cambiamento del servizio.

La concessione gratuita di alloggio al personale di custodia comprende il diritto all'alloggio ed al riscal­damento, quale corrispettivo per il servizio di custo­dia e comporta l'obbligo, da parte del concessionario, della reperibilità nell'alloggio stesso e dell'adempimen­to dei doveri inerenti alla mansione di custode (pu­lizia locali, scale, ecc. ecc.)".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in ordine al pri­mo comma, propone la soppressione delle parole "e decade" che ritiene inserite per errore materiale.

Il Consiglio concorda, approvando la proposta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, sempre in ordine al primo comma, propone che la disposizione in esame faccia riferimento all'art. 82 e che, pertanto, sia modificata come segue: "la concessione di allog­gio gratuito di cui all'art. 82 spetta...".

Il Consiglio concorda, approvando la proposta.

Si dà atto che l'articolo 88 (art. 91 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con la modifica e l'aggiunta surriportate.

---

(Art. 92 della proposta)

Assegnazioni di alloggi al personale

"Le assegnazioni di alloggio a pagamento negli stabili di proprietà dell'Amministrazione regionale, adi­biti ad uso alloggi, sono deliberate dalla Giunta regio­nale, secondo le norme dell'apposito regolamento spe­ciale, e sono immediatamente revocate in caso di ces­sazione del rapporto di impiego del personale. I canoni di affitto sono stabiliti secondo le modalità e le misure in vigore per gli alloggi delle case dell'I.N.C.I.S.".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la di­sposizione dell'articolo in esame fa riferimento alle norme di apposito regolamento speciale e, pertanto, ne propo­ne la soppressione. Fa, quindi, presente che la Com­missione dei Dipendenti dell'Amministrazione regio­nale ha formulato, in ordine all'articolo 89, le seguen­ti richieste, di cui dà lettura: "Si rileva che l'impos­sibilità di assegnare alloggi a tutto il personale dipen­dente crea una evidente sperequazione tra il personale stesso. Si richiede che sia esaminata la possibilità di stabilire una indennità di alloggio a favore del per­sonale che non fruisce di alloggio alle condizioni di cui al presente articolo. Si richiede, inoltre, una opportu­na revisione del vigente regolamento speciale della Casa Impiegati dell'Amministrazione".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che l'indennità di alloggio richiesta dalla Commissio­ne del personale a favore del personale che non fruisce di alloggio alle condizioni di cui all'articolo in esame potrebbe essere compresa nell'indennità integrativa da concedersi al personale dell'Amministrazione regio­nale e di cui è stato discusso in precedenza.

Il Consigliere Geom. G. NICCO fa presente che il Consiglio ancora non si è pronunciato in merito all'in­dennità integrativa. Richiama, quindi, l'attenzione del Consiglio sulla disposizione: "Le assegnazioni di al­loggio... e sono imediatamente revocate in caso di cessazione del rapporto di impiego del personale", ri­levando l'opportunità dell'aggiunta dell'inciso "salvo ai pensionati della Regione".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichia­ra che la Giunta concorda con la proposta di soppres­sione dell'articolo in esame, formulata dal Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione al fat­to che dovranno essere elaborate ed approvate le nor­me dell'apposito regolamento per le assegnazioni di alloggi a pagamento negli stabili di proprietà dell'Am­ministrazione regionale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone, quindi, al Consiglio la soppressione dell'articolo 92 della pro­posta di regolamento per la ragione suesposta ed an­che per il fatto che la richiesta di concessione di una indennità di alloggio a favore del personale che non fruisce di alloggio negli stabili di proprietà dell'Amministrazione regionale potrà essere presa in considera­zione agli effetti dell'applicazione dell'indennità in­tegrativa.

Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara che il grup­po dei Consiglieri social-comunisti approva la soppres­sione dell'art. 92 in esame, a condizione e con la racco­mandazione che l'apposito regolamento speciale per le assegnazioni di alloggi sia sollecitamente elaborato.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la soppressione dell'articolo in esame (art. 92 della proposta).

---

Art. 89 (Art. 93 della proposta)

(v. ex artt. 67 e 68)

Indennità per cessazione del rapporto d'impiego

"In caso di cessazione del rapporto d'impiego, al per­sonale avente almeno un anno di servizio continuati­vo è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione principale (stipendio) in godimento all'atto del licenziamento (esclusa l'in­dennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio) per ciascun anno di servizio prestato o frazione di an­no superiore ai sei mesi, a meno che tale indennità sia concessa dagli Istituti di previdenza.

Tale indennità non è corrisposta:

a) al personale licenziato per colpa o per prov­vedimento disciplinare;

b) al personale incaricato non avente con l'Am­ministrazione un vero e proprio rapporto di pubbli co impiego;

c) al personale che cessi di prestare servizio in seguito a dimissioni volontarie ove non abbia pre­stato servizio per almeno cinque anni.

In caso di decesso del personale, l'indennità è cor­risposta al coniuge, ai figli minori o ai parenti entro il secondo grado, che vivevano a carico del personale.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del pre­sente articolo, oltre ed in aggiunta all'anzianità di servizio utile, è computato anche il servizio militare prestato in qualità di combattente, in ragione di un anno intero per ogni campagna di guerra."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che le disposizioni di cui all'articolo in esame sono discipli­nate dall'articolo 9 del Decreto Legge del Capo Provvi­sorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e sono applica­bili nei confronti del personale non di ruolo (avventizio). Aggiunge che le succitate disposizioni non sono, quindi, estensibili al personale di ruolo, il quale, al ter­mine della carriera, usufruisce della pensione.

Richiama, in ordine all'articolo in esame, l'atten­zione del Consiglio, sulle seguenti proposte e richieste della Commissione del personale dell'Amministrazione regionale: "Si richiede che l'indennità da corrispon­dersi al personale in caso di cessazione dal rapporto d'impiego dopo un anno di servizio continuativo sia commisurata ad una mensilità di assegni completi (sti­pendio, carovita ed ogni altro assegno accessorio) per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno su­periore ai sei mesi. Si propone, inoltre, che sia stralcia­ta, al comma primo la frase "a meno che tale inden­nità sia concessa dall'Istituto di Previdenza". Si ri­chiede, infine, che il periodo di anni cinque di cui al secondo comma, lettera c), sia ridotto ad anni due e che alla fine del terzo comma venga aggiunta la frase "indipendentemente dal periodo di servizio prestato".

Il Consigliere Signor MARCHESE dichiara di essere favorevole all'accoglimento della richiesta del persona­le tendente ad ottenere che l'indennità da corrispon­dersi, in caso di cessazione del rapporto di impiego, sia commisurata ad una mensilità comprensiva di tut­ti gli assegni (stipendio, carovita, ed ogni altro assegno accessorio).

Il Consigliere Signor NOUCHY fa presente che nor­malmente per il personale dell'Amministrazione re­gionale non viene versata alcuna quota di assicura­zione all'Istituto di Previdenza Sociale, col quale, quindi, il personale non ha alcun rapporto assicurati­vo; precisa che i versamenti sono fatti all'I.N.A.D.E.L. e chiede che il Segretario Dr. Brero riferisca al Consiglio sulla misura delle indennità liquidate dall'I.N.A.D.E.L. in caso di cessazione di servizio.

Il Segretario Dr. BRERO riferisce al Consiglio in merito a quanto sopra.

Il Consigliere Geom. G. NICCO propone che sia de­dotta, dall'indennità per cessazione del rapporto d'im­piego corrisposta dall'Amministrazione regionale, l'indennità liquidata una tantum dall'Istituto I.N.A.D.E.L.

Il Consigliere Signor MANGANONI concorda con la proposta del Consigliere Geom. G. Nicco.

Il Segretario Dr. BRERO, su richiesta del Presiden­te, Avv. Dr. Bondaz, riferisce che il personale statale, in caso di cessazione dal rapporto di impiego, ha diritto alla liquidazione di una mensilità di assegni per ogni anno di servizio prestato. Fa presente che per quanto concerne il personale statale non di ruolo oc­corre richiamarsi alla disposizione di cui all'art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207. Aggiunge che tutto il personale dipendente dall'Amministrazione regionale, - compreso anche il personale non di ruolo, - è iscritto alla Cassa di Previdenza.

Il Consigliere Geom. G. NICCO propone, pertanto, che le disposizioni di cui all'articolo in discussione sia­no applicabili anche al personale di ruolo.

II Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, si dichia­ra favorevole alla proposta dei rappresentanti del personale per quanto concerne la liquidazione di una in­dennità commisurata ad una mensilità comprensiva di tutti gli assegni per ogni anno di servizio prestato.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà quindi lettura della seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 89 e ne propone l'approvazione: "In caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale avente almeno un anno di servizio continuativo è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità di assegni completi in godimento all'atto del licenzia­mento (comprensiva di stipendio, di indennità di caro­vita e di ogni altro assegno accessorio) per ciascun an­no di servizio prestato o frazione di anno superiore ai sei mesi, a meno che tale indennità sia concessa dagli Istituti di Previdenza."

Il Consiglio concorda, approvando la proposta.

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che l'articolo 67 del vigente Regolamento organico per gli uffici e per il personale dell'Amministrazione regionale non prevede l'indennità di cui sopra per il personale che abbia maturato il diritto a pensione da parte della Cassa di Previdenza.

L'Assessore Geom. BIONAZ rileva l'opportunità che sia accolta dal Consiglio la proposta formulata in precedenza dal Consigliere Geom. G. Nicco.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concordando sul­la proposta, propone che dopo le parole "tale inden­nità non è corrisposta:" sia aggiunto il capoverso: a) "al personale che abbia maturato il diritto alla pen­sione".

Sorge, in merito, discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, gli As­sessori Geom. ARBANEY, Geom. BIONAZ, Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Signor ARMAND, Sig. MANGANONI, Sig. DUJANY, Sig. PAGE ed il Se­gretario Dr. BRERO.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone di inserire il seguente nuovo comma all'articolo 89, dopo il capoverso di cui alla lettera d): "Al personale collocato in pensione l'Amministrazione regionale può concedere una indennità". Aggiunge che sarà compito dell'Amministrazione di valutare le condizioni economiche ed i meriti di servizio del dipendente collocato in pensione e di stabilire la misura dell'indennità da concedersi.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti - per alzata di mano - l'approvazione del nuovo com­ma proposto dal Presidente della Giunta, Avv. CAVERI.

Si fa menzione che i Consiglieri Signori MANGANO­NI, NICCO Giulio, NICCO Anselmo, NOUCHY e VA­CHER dichiarano di astenersi dalla votazione.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alza­ta di mano, la proposta formulata dal Presidente del­la Giunta, Avv. Caveri, risulta approvata, a maggio­ranza di voti (contrario all'approvazione il Consiglie­re Signor Armand - favorevoli tutti gli altri, eccetto i sunnominati cinque Consiglieri astenutisi).

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, fa presente che i rappresentanti del personale hanno richiesto che il termine di anni "cinque" di cui al ca­poverso della lettera c) - (divenuto capoverso d) - sia ridotto ad anni "due".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, concorda appro­vando l'accoglimento della richiesta di cui si tratta.

L'Assessore Geom. ARBANEY osserva che i rap­presentanti del personale hanno, altresì, richiesto che all'ultimo comma sia aggiunta la dizione "indipen­dentemente dal periodo di servizio prestato".

Si dà atto che la richiesta di cui si tratta non viene accolta dal Consiglio.

Si dà atto che l'articolo 89 (art. 93 della proposta) viene approvato dal Consiglio, a maggioranza di voti, con le modificazioni e le aggiunte surriportate.

Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, pre­so atto che il Consiglio ha già approvato i primi ottan­tanove articoli (non compresi gli articoli 82 e 83, la cui discussione è rinviata all'adunanza pomeridiana) del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, propone al Consiglio di sospendere la seduta e di rinviare all'a­dunanza pomeridiana, alle ore 15, la continuazione della discussione dei successivi articoli del Regola­mento stesso.

IL CONSIGLIO

approva, ad unanimità di voti, la proposta del Pre­sidente Avv. Dr. BONDAZ.

______