Oggetto del Consiglio n. 131 del 27 ottobre 1949 - Verbale

OGGETTO N. 131/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE DEGLI ARTICOLI DAL N. 25 AL N. 39.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a riprendere e a continuare l'esame e la discussione degli articoli successivi all'articolo 24 del nuovo re­golamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale. Dichiara, quindi, a­perta la discussione sull'articolo 25 corrispondente al­l'articolo 27 della proposta della Commissione.

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Art. 25 (Art. 27 della proposta)

(vedi ex art. 21)

Commissione Consultiva

"Per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, le conferme, le promozioni, i collocamenti in disponi­bilità, le dispense e i licenziamenti per motivi non di­sciplinari del personale dell'Amministrazione, deve es­sere preventivamente sentito il parere della Commis­sione consultiva così composta:

1) Per il personale dei gradi 1° e 2°:

a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

b) da un Consigliere designato dal Consiglio re­gionale;

c) da un Assessore designato dalla Giunta;

d) da due Segretari generali o Vice Segretari ge­nerali di Regioni o di Provincie finitime.

2) Per il personale del grado 3°:

a) dal Presidente o, per sua delega, dall'Assessore competente per servizio, che la presiede;

b) da un Consigliere designato dal Consiglio re­gionale;

c) dal Segretario generale o dal Vice Segretario ge­nerale;

d) da due dipendenti di Amministrazioni regionali, provinciali o comunali, di grado non inferiore o equi­parabile a quello interessato, designati dall'Asso­ciazione regionale dei dipendenti degli Enti locali.

3) Per il personale dei gradi 4°, 5°, e 6°:

a) dal Presidente, o per sua delega, dall'Assessore competente per servizio, che la presiede;

b) da un Consigliere designato dal Consiglio regionale;

c) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;

d) dal Capo Divisione o Capo Servizio da cui dipen­de l'interessato;

e) da un dipendente di Amministrazione regionale, provinciale o comunale, di grado non inferiore [o equi­parabile] a quello dell'interessato, designato dall'As­sociazione regionale dei dipendenti degli Enti locali.

La Commissione consultiva delibera con l'interven­to di tutti i suoi membri, uno dei quali funziona an­che da Segretario.

Il parere viene espresso a maggioranza di voti: in caso di parità di voti il parere si intende favorevole all'interessato.

I verbali delle adunanze della Commissione devono essere sottoscritti da tutti i membri."

Il Consigliere Col. FERREIN osserva che la Com­missione del personale ha proposto di apportare alla lettera d) del n. 1 la seguente aggiunta: "designati dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali" e di elevare da uno a due il numero dei dipen­denti di cui alla lettera e) del n. 3. Richiamandosi quindi alle modifiche all'articolo 23, approvate nell'a­dunanza consiliare del 15 ottobre 1949 (aumento da sei a otto dei gradi nei quali è ripartito il personale), propone che siano apportate le conseguenti rettifiche ai n. 2 e n. 3, ritenendo necessario il coordinamento dei vari articoli successivi al n. 23 con le modifiche di cui sopra.

Il Consigliere Sig. MARCHESE dichiara di concor­dare sulla proposta formulata dalla Commissione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comuni­ca che la Giunta formula la seguente proposta in or­dine al n. 1: di elevare da uno a due, alla lettera b), il numero dei Consiglieri da designarsi dal Consiglio regionale; di ridurre, alla lettera d), da due a uno i Segretari generali o Vice-Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che le va­rianti proposte in ordine al n. 1 consistono:

1) nell'aggiungere alla lettera d) la dizione "desi­gnati dall'Associazione dei dipendenti degli Enti locali" (proposta della Commissione dei dipendenti);

2) nell'elevare, alla lettera b), da uno a due il nu­mero dei Consiglieri designati dal Consiglio regionale e nel ridurre, alla lettera d), da due a uno i Segretari generali o Vice Segretari generali di Regioni o di Pro­vincie finitime (proposta della Giunta).

Il Consigliere Geom. NICCO dichiara di non concor­dare sulla proposta della Giunta in quanto, mentre il Segretario generale o Vice-Segretario generale tutela indubbiamente gli interessi dei dipendenti, un Consi­gliere potrebbe, in determinati casi, giudicare in base ad altri principi.

Il Consigliere Col. FERREIN illustra le ragioni a sostegno della proposta della Commissione del perso­nale.

L'Assessore Prof. DEFFEYES fa presente che la questione non deve essere esaminata partendo dal pre­supposto che esista conflitto permanente fra la Giunta o il Consiglio e il personale, ed aggiunge che, d'altra parte, allorché un dipendente commetta mancanze, occorre che sia giudicato con obiettiva rigorosità. Ritiene, quindi, motivata la proposta della Giunta di ele­vare da uno a due il numero dei Consiglieri e di ridur­re da due a uno il numero dei Segretari generali o Vi­ce Segretari generali componenti la Commissione in quanto i Consiglieri possono avere maggior conoscen­za di causa che non elementi estranei, provenienti da altre regioni o provincie finitime. Rileva che, qualora il Consiglio acceda alla richiesta dei dipendenti e alla proposta del Consigliere Col. Ferrein, la tesi della Commissione e quella della Giunta potrebbero essere conciliate approvando la seguente modifica alla lette­ra d) "da due Segretari Generali o Vice Segretari ge­nerali di Regioni o di Provincie finitime, di cui uno nominato dall'Associazione regionale dei dipendenti Enti locali".

Il Consigliere Geom. NICCO propone che sia appro­vata la proposta formulata dal Consigliere Col. Fer­rein e dalla Commissione del personale.

Il Consigliere Sig. MANGANONI si associa al Con­sigliere Geom. Nicco e chiede che i due Segretari generali o Vice-Segretari generali di Regioni o di Pro­vincie finitime siano designati dall'Associazione regio­nale di dipendenti di Enti locali.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riepiloga le pro­poste formulate dal Consigliere Col. Ferrein e dall'As­sessore Prof. Deffeyes a nome della Giunta.

Sorge discussione sulle due proposte surriportate, alla quale prendono parte il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Col. FERREIN, Geom. NICCO, Sig. MANGANONI, Sig. MARCHESE, Sig. BREAN, Sig. PERRON e Sig. VUILLERMOZ.

Il Presidente, Avv. dr. BONDAZ, pone quindi ai voti in primo luogo, per alzata di mano, la proposta di modifica formulata dal Consigliere Col. Ferrein, del tenore seguente: "d) da due Segretari generali o Vice-Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime designati dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali".

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alza­ta di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri pre­senti e votanti n. 29 (ventinove); Consiglieri favorevo­li all'approvazione n. 12 (dodici); Consiglieri contrari all'approvazione n. 17 (diciassette).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, visto e comuni­cato l'esito della votazione, dichiara respinta la pro­posta formulata dal Consigliere Col. Ferrein; pone, quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta se­guente formulata dall'Assessore Prof. Deffeyes, a nome della Giunta: "n. 1 lettera d) da due Segretari ge­nerali o Vice Segretari generali di Regioni o di Provin­cie finitime di cui uno designato dall'Associazione re­gionale dei dipendenti degli Enti locali".

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per al­zata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 29 (ventinove); Consiglieri favo­revoli all'approvazione n. 17 (diciassette); Consiglieri contrari all'approvazione n. 12 (dodici).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, visto e comunica­to l'esito della votazione, dichiara approvata la pro­posta di cui sopra.

Si procede, quindi, all'esame della proposta formula­ta dal Consigliere Col. Ferrein di elevare da uno a due il numero dei dipendenti di cui alla lettera e) del n. 3.

Il Consigliere Col. FERREIN, in considerazione del fatto che per mantenere dispari il numero dei compo­nenti della Commissione occorrerebbe elevare, altresì, da uno a due il numero dei Consiglieri di cui alla let­tera b), dichiara di ritirare la sua proposta.

Il Consigliere Sig. MANGANONI propone che il numero dei componenti della Commissione sia aumen­tato a sette, portando a due il numero dei Consiglieri di cui alla lettera b) e a due il numero dei dipendenti di cui alla lettera e).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che nelle Commissioni per i posti di maggior importanza il nu­mero dei componenti risulta di cinque e ritiene, quindi, non opportuno aumentare a sette il numero dei com­ponenti della Commissione di cui ai capoversi in e­same.

Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, ap­prova senza modifiche la formulazione della lettera e) del n. 3.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che il Consigliere Col. Ferrein ha rilevato la necessità, in re­lazione alle modifiche apportate all'art. 23 (nuova ri­partizione in otto - anziché in sei - dei gradi in cui è ripartito il personale dell'Amministrazione re­gionale) di approvare le rettifiche del caso ai vari suc­cessivi articoli e ai numeri 2 e 3 dell'articolo in esame.

Propone, pertanto, che la Commissione consultiva per il personale di cui al n. 2 sia sentita per i prov­vedimenti da adottarsi nei confronti del personale dei gradi terzo e quarto e che la Commissione consultiva per il personale di cui al n. 3 sia sentita per il persona­le dei gradi quinto, sesto, settimo ed ottavo; propone che, in tal senso, siano rettificati i due capoversi.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

L'Assessore Geom. ARBANEY, in merito al n. 3, ultimo comma, osserva che, adottando la formulazione proposta ("La Commissione consultiva delibera con l'intervento di tutti i suoi membri, uno dei quali funziona anche da Segretario") potrebbe sorgere il dubbio che la Commissione non può deliberare se non con la presenza di tutti i suoi membri.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la norma di cui si tratta è stata appunto redatta tenendo conto della necessità che sia mantenuto costan­te il rapporto del numero dei rappresentanti delle ca­tegorie facenti parte della Commissione.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che potrebbe verificarsi il caso che un componente della Commissione non intervenga alla riunione per intralciare i lavori della Commissione.

Dopo breve discussione, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, per evitare il possibile verificarsi dell'in­conveniente segnalato dal Presidente della Giunta, propone l'aggiunta del seguente comma: "Dopo due sedute infruttuose la Commissione consultiva può de­liberare purché siano presenti [almeno tre dei suoi membri]".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la pro­posta.

Si dà atto che l'articolo 25 (ex 27) viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti, con le rettifiche ed aggiunte surriportate.

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Art. 28 della proposta

(v. ex art. 25)

Vacanza e copertura posti di organico

"Per i posti di organico che si rendono vacanti si de­ve provvedere alla nomina definitiva nel più breve tempo possibile, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'avvenuta vacanza, salvo che non sia ancora inter­venuta una decisione definitiva sui ricorsi eventual­mente interposti da impiegati licenziati o dispensati dal servizio, ovvero, salvo che non siano decorsi i ter­mini per la produzione di detti ricorsi."

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comuni­ca che la Giunta propone la soppressione dell'articolo.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone invece il mantenimento dell'articolo, previa soppressione del­l'inciso "e, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'av­venuta vacanza".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che in alcuni casi si è verificato - come ancora può verificarsi - che determinati servizi hanno per un certo periodo funzionato regolarmente pur non essendo stati subito ricoperti tutti i posti previsti in organico per i servizi stessi; d'altra parte, per ovvie ragioni, non sempre può essere opportuna la immediata sop­pressione di posti in organico. Insiste sulla sua proposta di soppressione dell'articolo in esame.

L'Assessore Geom. BIONAZ dichiara di concordare sulla proposta del Presidente della Giunta.

Il Consigliere Geom. NICCO dichiara che il gruppo di Consiglieri social-comunisti non si oppone all'acco­glimento della proposta della Giunta.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la soppressione dell'art. 28 della proposta.

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Art. 26 (Art. 29 della proposta)

(v. ex art. 22)

Nomine - Modalità

"La nomina a posti iniziali di carriera di ruolo deve essere effettuata mediante pubblico concorso per ti­toli ed esami per il personale dei gruppi A, B, e C e per titoli per il rimanente personale.

La nomina del personale ai successivi posti non ini­ziali di carriera viene fatta, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, nei seguenti modi:

a) per promozione interna dei dipendenti di ruo­lo dei posti immediatamente inferiori della stessa ca­tegoria (amministrativi, tecnici, sanitari, contabili).

Qualora vi siano più dipendenti promuovibili, si procede per concorso interno come alla successiva lettera b).

b) per concorso interno per titoli fra il personale in servizio da almeno due anni, avente i requisiti ed i titoli di studio prescritti per il posto vacante;

e) per concorso pubblico per titoli, ovvero per ti­toli ed esami."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che alla lettera b), dopo le parole "in servizio", sia inserita la dizione "di ruolo", ritenendo che al concorso inter­no debbano essere ammessi solo i dipendenti di ruolo già assunti in pianta stabile.

Il Consigliere Geom. NICCO ritiene, invece, che debbano poter adire ai concorsi interni tutti i dipen­denti, di ruolo o avventizi, in servizio da almeno due anni.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che oc­corre fare astrazione dalla situazione attuale del personale avventizio in maggior numero e tener presente quale sarà la situazione dopo avvenuto l'inquadra­mento del personale avventizio.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda con il Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

Il Consigliere Sig. DUJANY si associa alla proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara, invece, di concordare con il Consigliere Geom. Nicco.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che occor­re distinzione fra la nomina a posti iniziali di carriera di ruolo, da effettuarsi mediante pubblico concorso, e la nomina del personale a successivi posti non iniziali di carriera, da effettuarsi o per promozione interna o per concorso interno per titoli o per concorso pub­blico. Segue discussione al termine della quale il Con­siglio approva l'articolo in esame senza modificazioni.

Si dà atto che l'articolo 26 (art. 29 della proposta) viene approvato ad unanimità, senza modificazioni.

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Art. 27 (Art. 30 della proposta)

Norme per i concorsi del personale sanitario

"Per le nomine e i concorsi del personale sanitario insegnante e forestali, si applicano le norme delle leg­gi generali e speciali in vigore. In particolare:

- i concorsi per la nomina ai posti di Medico regionale e di Veterinario regionale sono espletati se­condo le norme in vigore per l'assunzione in carriera dei Medici provinciali e dei Veterinari provinciali;

- i concorsi per la nomina ai posti di Medico Primario ostetrico, di ostetriche e di Direttori delle Sezioni del Laboratorio regionale d'igiene e profilas­si sono espletati secondo le norme in vigore per l'as­sunzione in ruolo dei sanitari addetti agli analoghi posti presso le Provincie (T.U. Leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265, R.D. 30-9-1938, n. 1631, e successive norme modificative)."

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che il pri­mo comma fa riferimento alla nomina e ai concorsi del personale sanitario, insegnante e forestale e, pertanto, propone che l'intestazione dell'articolo "Norme per i concorsi del personale sanitario" sia completata con l'aggiunta delle parole "insegnante e forestale".

Si dà atto che l'articolo 27 (art. 30 della proposta) viene approvato, ad unanimità, con l'aggiunta al ti­tolo proposta dal Presidente Avv. Dr. Bondaz.

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Art. 28 (Art. 31 della proposta)

Personale incaricato o distaccato in servizio

"Per particolari necessità l'Amministrazione regio­nale può assumere in servizio, in via provvisoria, qua­le comandato, a posti vacanti della tabella organica, personale di ruolo ed in servizio effettivo presso altre pubbliche Amministrazioni statali o di Enti locali, che abbia disimpegnato lodevolmente mansioni ana­loghe a quelle che gli si intende affidare e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per i posti.

Qualora non sia possibile il distacco del personale di cui si tratta presso l'Amministrazione regionale, ai personale stesso possono essere affidati, in via ecce­zionale, speciali incarichi temporanei per servizi saltuari e ad orario ridotto.

L'incarico del servizio saltuario e ad orario ridotto, nonché il distacco temporaneo in servizio presso l'Am­ministrazione regionale del personale di ruolo di cui si tratta, sono disposti, di volta in volta, secondo le modalità e le intese da stabilirsi con l'Amministrazio­ne statale o dell'Ente locale interessato."

Il Consigliere Col. FERREIN rileva che potrebbe rendersi necessaria l'assunzione o comando provviso­rio di personale di altri Enti per posti non previsti in organico, cioè per determinate nuove o provvisorie e­sigenze di servizio. Propone, pertanto, che sia altresì prevista tale possibilità, oppure che siano soppresse, al primo comma, le parole "a posti vacanti della ta­bella organica".

I Consiglieri Sig. MARCHESE e Sig. CUAZ concor­dano sulla proposta del Consigliere Col. Ferrein.

Partecipano altresì alla discussione il Vice Presiden­te del Consiglio Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. BIONAZ, Geom. ARBANEY e Perito Ind. FOSSON.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone, quindi, di aggiungere, al primo comma, le parole "o per ne­cessità contingenti", dopo le parole "a posti vacanti della tabella organica".

Si dà atto che l'articolo 28 (art. 31 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'ag­giunta proposta dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

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Art. 29 (Art. 32 della proposta)

(v. ex art. 23)

Nomine - Competenze del Consiglio e della Giunta

"La nomina dei funzionari appartenenti ai gradi pri­mo, secondo, terzo e quarto è di competenza del Con­siglio regionale.

La nomina del rimanente personale impiegatizio e del personale salariato è di competenza della Giunta regionale.

Secondo la rispettiva competenza di nomina, il Con­siglio e la Giunta provvedono anche circa le promo­zioni, le aspettative, i collocamenti a riposo ed in di­sponibilità, la cessazione del rapporto d'impiego per dispensa, licenziamento o dimissione, nonché circa la materia disciplinare, salva la competenza del Presiden­te della Giunta regionale per quanto riguarda la cen­sura".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alle modifiche apportate al precedente articolo 23, concer­nente la ripartizione del personale non in sei, bensì in otto gradi, propone che il primo comma dell'articolo in esame sia completato con l'aggiunta dei gradi "quinto e sesto" dopo il grado "quarto".

Si dà atto che l'articolo 29 (art. 32 della proposta) viene approvato ad unanimità dal Consiglio con l'ag­giunta proposta dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz.

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Si fa menzione che il Presidente, Avv. Dr. BON­DAZ ed i Consigliere Col. FERREIN lasciano la sala dell'adunanza (ore 11,20) e che la presidenza dell'a­dunanza viene assunta dal Vice-Presidente Ing. PA­SQUALI.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO ROGANTE

(Geom. Valleise) (Avv. Dr. V. Bondaz) (Dr. A. Brero)

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Art. 30 (Art. 33 della proposta)

Pubblici concorsi - Modalità

"Nell'indire il pubblico concorso, l'Amministrazione regionale deve determinare e rendere noto se il con­corso debba svolgersi per titoli o per titoli ed esami; in quest'ultimo caso, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, deve fissare an­che il programma degli esami, scritti ed orali.

È esclusa in merito qualsiasi competenza della Commissione Giudicatrice."

Il Consigliere Geom. NICCO osserva che nell'adu­nanza in data 15 ottobre 1949, nell'esaminare il testo dell'art. 19 (art. 20 della proposta), il Consiglio aveva fatto riserva di riesaminare la questione relativa alla ammissibilità ai concorsi in sede di discussione del suc­cessivo articolo 33 della proposta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che la riserva si riferiva alla proposta secondo la quale la eventuale non ammissione di un candidato al con­corso dovesse essere deliberata dal Consiglio regionale.

Il Presidente ff. Ing. PASQUALI, ritiene che l'ar­ticolo in esame possa essere approvato nel suo testo integrale.

Si dà atto che l'articolo 30 (art. 33 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni.

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Art. 31 (Art. 34 della proposta)

(vedi ex art. 24)

Commissione consultiva per la nomina di alcune categorie di salariati

"Per la nomina degli agenti stradali, dell'operaio specializzato, degli operai permanenti addetti alla ma­nutenzione degli stabili, degli autisti e meccanici, de­ve essere, previamente, sentito il parere di una appo­sita Commissione composta:

a) dall'Assessore addetto ai Lavori Pubblici, che la presiede;

b) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;

c) dall'Ingegnere Capo Divisione ai Lavori Pub­blici;

d) da un tecnico estraneo all'Amministrazione, particolarmente competente in materia.

La Commissione giudica sulla specifica capacità degli aspiranti, avendo riguardo ai servizi prestati non­ché all'esito di una prova di esperimento pratico."

Si dà atto che l'articolo 31 (art. 34 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza di­scussione.

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Art. 32 (Art. 35 della proposta)

(v. ex art. 31)

Commissione Giudicatrice dei concorsi

"Per ogni concorso pubblico od interno a posti di ruolo, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, nomina la Commissione Giudicatrice, co­sì composta:

1) dal Presidente o da un Assessore, suo delegato, che la presiede;

2) da un Consigliere designato dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina;

3) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale, ovvero, in caso di incompatibilità, dal Se­gretario generale di Provincia o di Regione finitima;

4) da un dipendente dell'Amministrazione regio­nale, di grado non inferiore al nominando, designato dalla Associazione o Sindacato regionale dei dipen­denti dagli Enti pubblici locali;

5) da un rappresentante dell'Associazione o Sin­dacato regionale dei dipendenti da Enti pubblici lo­cali, possibilmente di grado superiore a quello del po­sto messo a concorso.

Per i concorsi indetti per titoli o per titoli ed esami, la Commissione Giudicatrice deve essere integrata con la nomina, da parte del Consiglio o della Giunta, di due membri esperti, particolarmente competenti nelle materie attinenti al concorso ed alle attribuzioni del posto messo a concorso.

Funziona da Segretario della Commissione Giudi­catrice il Segretario incaricato del servizio del perso-nale.

Ai componenti della Commissione Giudicatrice viene corrisposta una congrua indennità di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Può essere nominata una sola Commissione Giudi­catrice per la nomina del personale a più posti vacanti dello stesso servizio o di servizio di analoga natura".

Si dà atto che l'articolo 32 (art. 35 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, dopo breve discussione.

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Art. 33 (Art. 36 della proposta)

(v. ex art. 36)

Norme speciali per i concorsi ai posti di sanitari e di insegnanti

"Per i concorsi ai posti di sanitari e di insegnanti, le Commissioni Giudicatrici sono costituite e procedono ai lavori ai sensi delle leggi e dei regolamenti generali e speciali in vigore."

Il Consigliere Geom. NICCO rileva l'opportunità che, nell'articolo in esame, sia stabilito il requisito della conoscenza della lingua francese.

Il Consigliere Sig. PERRON concorda.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, osserva che tale requisito è già specificato fra i requisiti generali.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che l'articolo in esame si riferisce solo alle Commissioni Giudicatrici da costituirsi per i concorsi delle succitate categorie di personale.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, in riferimento al testo dell'art. 27, precedentemente approvato, pro­pone che siano aggiunte le parole "e di forestali", nel testo e nel titolo dell'articolo, dopo la parola "inse­gnanti".

Si dà atto che l'articolo 33 (art. 36 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'ag­giunta proposta dal Presidente ff., Ing. PASQUALI.

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Art. 34 (Art. 37 della proposta)

(v. ex artt. 33 e 35)

Bandi di concorso

"I bandi di concorso debbono essere integralmente inseriti nella deliberazione che bandisce il concorso e precisare il numero, la natura e la qualifica dei posti messi a concorso, i requisiti e i documenti prescritti per le ammissioni, le retribuzioni e il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti allegati.

Nel bando di concorso per la nomina a più posti i­niziali di ruolo (posti iniziali di carriera) deve essere: precisato il numero dei posti riservati, entro il limite massimo previsto dalle leggi, ai concorrenti invalidi di guerra, orfani di guerra, orfani di caduti per la cau­sa della liberazione, ex-combattenti, reduci, partigiani e capi di famiglia numerosa ed altre categorie di concorrenti aventi diritto a riserve di posti".

Si dà atto che l'articolo 34 (art. 37 della proposta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, dopo precisazioni fatte dal Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e dal Presidente ff., Ing. PASQUALI, su richiesta del Consigliere Dr. NORAT, in merito alle categorie aventi diritto a riserve di posti.

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Art. 35 (Art. 38 della proposta)

(v. ex. art. 32)

Pubblicità dei bandi di concorso

"I bandi di concorso debbono avere una sufficiente pubblicità, in relazione alla importanza dei posti mes­si a concorso, e debbono essere pubblicati all'albo pre­torio dell'Amministrazione regionale e dei Comuni del­la Regione, nonché nel Bollettino ufficiale dell'Ammi­nistrazione regionale.

Copie dei bandi di concorso debbono essere tra­smesse:

a) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell'Ope­ra Nazionale degli Invalidi di guerra, dell'Associazio­ne Nazionale dei combattenti e delle Associazioni Na­zionali dei partigiani, dei reduci e degli internati;

b) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell'Ope­ra Nazionale per orfani di guerra e dell'Associazione dei dipendenti da Enti pubblici;

c) agli Ordini od Associazioni professionali di ca­tegoria locali e delle Province finitime, per i concorsi a posti di tecnici e di sanitari.

La pubblicazione del bando all'albo pretorio del­l'Amministrazione regionale deve essere contemporanea alla data del bando di cui copia deve rimanere esposta fino alla scadenza.

È in facoltà dell'Amministrazione regionale di dare più ampia pubblicità ai bandi di concorso mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di cate­goria o su giornali locali e sul Bollettino nazionale dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi pretori di Re­gioni, di Provincie e di Comuni.

Dei bandi di concorso interno viene dato avviso al personale dell'Amministrazione regionale mediante ordine di servizio da sottoscriversi, per presa visione, dal personale interessato e da pubblicarsi all'albo pre­torio".

Si dà atto che l'articolo 35 (art. 38 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza di­scussione.

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Art. 36 (Art. 39 della proposta)

(v. ex art. 34)

Termine e proroga del termine

"Il periodo tra la pubblicazione del bando di concor­so e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni sessanta, salvo eventuale abbreviazione da stabilirsi nella deliberazione che bandisce il concorso. Il perio­do non può essere, comunque, inferiore a giorni qua­rantacinque dalla data di pubblicazione del bando.

L'Amministrazione può deliberare la proroga della data di chiusura del concorso qualora, alla scadenza del termine fissato nell'avviso per la presentazione del­le domande, il numero delle domande presentate ap­paia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per garantire il soddisfacente esito del concorso, in relazione alla natura ed all'importanza dei posti messi a concorso."

Si dà atto che l'articolo 36 (art. 39 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.

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Art. 37 (Art. 40 della proposta)

(v. ex art. 37)

Ammissione al concorso - Domande - Documenti

"Per essere ammessi ai concorsi, gli aspiranti debbo­no dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti generali e speciali richiesti, producendo, allegati alla domanda di ammissione al concorso, i re­lativi titoli, documenti e certificati, redatti in confor­mità alle leggi sul bollo e, in quanto occorra, debita­mente vidimati e legalizzati.

Nella domanda di ammissione, redatta su carta bol­lata del valore prescritto dalla legge sul bollo e fir­mata dall'aspirante, debbono essere precisati il domi­cilio ed il recapito del candidato, nonché i documenti allegati.

I documenti da prodursi a corredo della domanda sono:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato o certificati di buona condotta morale civile o politica, da rilasciarsi dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni di residenza dell'ultimo trien­nio;

c) certificato di cittadinanza italiana o di ap­partenenza a Provincie geograficamente italiane o di riconoscimento di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato dall'Ufficiale sa­nitario del Comune di residenza o dal Medico regiona­le, da cui risulti la sana costituzione fisica e l'esenzione da difetti che possano, comunque, meno­mare il prestigio o l'attitudine fisica ai servizi del po­sto messo al concorso.

Qualora l'aspirante abbia qualche imperfezione fi­sica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione da cui risulti se l'imperfezione me­nomi o non l'attitudine fisica del candidato al servizio nel posto messo a concorso;

f) certificato di adempiuti obblighi di leva: co­pia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) situazione di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

h) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vi­genti, ne impediscano il possesso;

i) titolo di studio, in originale o in copia auten­tica notarile;

l) dichiarazione del candidato e atto di notorie­tà, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante non ha prestato servizio in reparti militari e militarizzati al servizio della ex repubblica fascista o, comunque, non si è trovato nel­le condizioni previste nelle lettere a), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.L. 9 novembre 1945, n. 702, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione coi tedeschi;

m) vaglia intestato al Tesoriere dell'Ammini­strazione regionale di Lire 1.000 (mille) per i concorsi a posti di gruppo A e di Lire 600 (seicento) per i con­corsi a posti di gruppo B e C;

n) eventuali altri titoli o certificati di studio, di servizio e di benemerenza.

I certificati di cittadinanza, di buona condotta, pena­le, medico e la situazione di famiglia debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti in stato di povertà possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del presente articolo, in carta libera, purché in ciascuno dei documenti si faccia constare la povertà del ri­chiedente.

Gli aspiranti che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio effettivo presso Amministrazioni pubbliche, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente artico­lo; a tal fine debbono presentare i rimanenti documen­ti unitamente a copia dello stato di servizio autenti­cato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipen­dono.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presen­tati per partecipare a concorsi indetti da altre pubbli­che Amministrazioni."

Il Consigliere Dr. NORAT, in ordine ai documenti richiesti alla lettera e), osserva che prima dell'av­vento del fascismo, i certificati medici attestanti la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da di­fetti fisici del candidato potevano venire rilasciati non solo dall'ufficiale sanitario, ma da qualsiasi medi­co libero professionista, pertanto, trattandosi di limi­tazione posta dal regime fascista, propone che siano soppresse le parole: "rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza o dal Medico regionale".

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, dopo aver fatto alcuni rilievi, esprime parere che la proposta del Con­sigliere Dr. Norat possa essere accolta, in quanto, a' sensi dell'art. 18, approvato in precedente adunanza, l'Amministrazione regionale ha facoltà di procedere all'accertamento del possesso da parte dell'aspirante del requisito della sana e robusta costituzione fisica, mediante visita sanitaria di controllo da effettuarsi da parte di un medico di fiducia dell'Amministrazione, nonché mediante esame radiografico.

Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Consigliere Dr. Norat.

Il Consigliere Geom. NICCO, in ordine al terzulti­mo comma, ritiene che gli aspiranti in stato di po­vertà , che, per tale ragione, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere a), b), c) d) e), g), dell'articolo in esame, debbano altresì essere esentati dal pagamento della tassa di concorso di cui alla lette­ra m).

Il Consigliere Dr. NORAT concorda sulla proposta del Consigliere Geom. Nicco.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, ritiene che la pro­posta del Consigliere Geom. Nicco possa essere accol­ta; rileva, peraltro, l'opportunità che sia aggiunta la parola "comprovata" dopo le parole "gli aspiranti in stato di".

Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Consigliere Geom. Nicco e del Presidente ff. Ing. Pa­squali.

Il Consigliere Sig. MANGANONI fa presente che, prescrivendo la produzione del certificato di adem­piuti obblighi di leva di cui alla lettera f), molte per­sone, che durante l'occupazione nazifascista hanno di­sertato dall'esercito e la cui posizione militare ancora non è stata definita, non potrebbero adire ai concorsi, non essendo in possesso di alcun certificato dell'auto­rità militare. Ritiene, pertanto, che non dovrebbe es­sere richiesta la produzione del certificato di cui alla lettera f).

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, ritiene che il ca­so prospettato dal Consigliere Sig. Manganoni potrà formare oggetto di una disposizione transitoria; ritie­ne però che non possa prescindersi dalla prescrizione dell'obbligo della produzione del certificato di adem­piuti obblighi di leva.

Il Consiglio concorda.

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva, in ordine al­la lettera l), che non è prevista la esclusione dal con­corso degli elementi già iscritti all'ex partito repubbli­cano fascista e propone che sia sancita tale esclusione anche in relazione al fatto che all'art. 17 lettera m), del regolamento organico per gli uffici e per il persona­le approvato dal Consiglio nel mese di marzo 1946 e tuttora in vigore, è stabilito che, per poter adire ai concorsi, occorre che il candidato comprovi di non essere stato iscritto all'ex partito repubblicano fascista.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, osserva che, suc­cessivamente all'approvazione del regolamento organi­co del 1946, furono emanate leggi che abrogano le disposizioni relative alla incompatibilità alla perma­nenza in servizio di elementi aderenti all'ex p.r.f. (decreto legge 7-2-1948, n. 48).

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che il Con­siglio regionale ha la facoltà di approvare una disposi­zione che sancisca la esclusione dai concorsi di coloro che hanno aderito all'ex p.r.f.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che l'accerta­mento di coloro che hanno appartenuto all'ex p.r.f. è cosa molto problematica o quanto meno è possibile soltanto nei confronti di coloro che erano - nel 1944-1945 - dipendenti di Enti pubblici, in quanto la loro iscrizione può essere desunta dagli atti esistenti pres­so le Amministrazioni alle cui dipendenze prestavano servizio, mentre non altrettanto può essere fatto per concorrenti che nel succitato periodo non erano in ser­vizio presso Enti pubblici.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, riconosce l'esat­tezza dell'osservazione fatta dall'Assessore Geom. Ar­baney. Ribadisce che attualmente l'appartenenza al­l'ex p.r.f. non costituisce più ragione di esclusione dal pubblico concorso in quanto la disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 2 del DL.L. 9-11-1945, n. 702, è stata abolita con successive disposizioni legislative (De­creto legge 7-2-1948, n. 48).

L'Assessore Geom. BIONAZ esprime il timore che approvando la proposta formulata dal Consigliere Sig. Manganoni possano venire esclusi dal concorso elemen­ti che per contingenze particolari derivanti dal loro impiego hanno aderito al p.r.f., mentre potreb­bero invece venire assunti in servizio elementi che hanno a­derito al p.r.f., ma di cui nulla risulta agli atti.

L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva che l'esclu­sione dal concorso di elementi di cui non sia possibile accertare la posizione personale potrebbe essere delibe­rata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento organico.

Il Consigliere Sig. BREAN rileva che nella disposi­zione di cui al capoverso 1) è, altresì, prevista l'esclu­sione dal concorso di coloro che hanno prestato servizio in reparti militari o militarizzati al servizio della ex-repubblica fascista, mentre alla lett. c) dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, è prevista l'esclusione soltanto per coloro che abbiano "prestato servizio volontario nelle formazioni militari del Governo della sedicente repubblica sociale italiana, ecc.".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadisce il punto di vista dell'Assessore Geom. Arbaney, rile­vando il pericolo della esclusione dai concorsi dei residenti in Valle d'Aosta, già appartenenti all'ex p.r.f. e della ammissione ai concorsi di elementi di cui non è possibile accertare il passato perché provenienti da altre Regioni o Provincie.

Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che a ta­le pericolo potrà ovviarsi facendo sottoscrivere dall'a­spirante una dichiarazione dalla quale risulti che non ha mai appartenuto all'ex partito r.f.. Aggiunge che, qualora, successivamente venisse provato il contrario, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di procedere al licenziamento dell'impiegato. Prega, quindi, il Pre­sidente, ff., Ing. Pasquali di porre ai voti l'emenda­mento da lui proposto.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, aderendo alla richiesta del Consigliere Sig. Manganoni pone ai voti la proposta di aggiunta alla lettera 1) delle parole: "che hanno aderito al p.f.r.".

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per al­zata di mano, la proposta del Consigliere Sig. Manga­noni risulta respinta a maggioranza di voti.

Segue discussione al termine della quale il Presiden­te ff., Ing. PASQUALI, pone ai voti, per alzata di mano, la nuova analoga proposta fatta dal Consiglie­re Signor Manganoni di inserimento della lettera b) dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, fra la lettera a) e la lettera c) del paragrafo l) dell'art. 37.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per al­zata di mano, la proposta viene approvata a maggio­ranza di voti.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, dichiara, quindi, aperta la discussione sul rilievo formulato dal Consi­gliere Sig. Bréan, relativo all'aggiunta della parola "volontario" nella frase "non ha prestato servizio (volontario) in reparti militari e militarizzati a servi­zio della ex-repubblica fascista", e chiede se il Con­siglio concordi sulla proposta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, si asso­cia alla proposta formulata dal Consigliere Sig. Bréan.

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, propone di sop­primere la frase in esame, in quanto la disposizione relativa è già compresa nella lettera c), riportata nel testo del capoverso in esame.

Pone quindi ai voti la formulazione definitiva del testo della lettera l), che è del tenore seguente:

"1) dichiarazione del candidato e atto di notorietà, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante non si è trovato nelle condizioni previste nelle lettere a), b), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702 limitatamente per quanto concerne la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva il citato nuovo testo del capoverso in esame con riser­va espressa del Consigliere Sig. Marchese per quanto riguarda la inserzione della citata lettera b).

Si dà atto, altresì, che l'articolo 37 (art. 40 della pro­posta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le rettifiche ed aggiunte surriportate.

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Art. 16 - lettera l)

(Art. 17 della proposta)

"l) non avere prestato servizio in reparti militari o militarizzati al servizio della repubblica fascista o, co­munque, non essersi trovati nelle condizioni previste nelle lettere a), c), d), e), g) dell'art. 2 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 702, limitatamente, per quanto ri­guarda la lettera g), all'opera specifica di collabora­zione con i tedeschi."

Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, rileva l'oppor­tunità che, in analogia al disposto della lettera l) del­l'art. 37, come sopra approvata, siano stralciate le parole "non abbia prestato servizio in reparti milita­ri o militarizzati al servizio della repubblica fascista o, comunque" alla lettera l) dell'art. 16, già appro­vato in precedente adunanza. Propone, inoltre, l'in­serimento della lettera b), di cui all'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, nel testo definitivo della lettera l) del citato articolo - fra le lettere a) e c).

Si dà atto che a maggioranza di voti, espressi per al­zata di mano, la lettera l) dell'art. 16, viene modificata ed approvata nel testo seguente, come da propo­sta del Presidente ff. Ing. Pasquali: "Non essersi tro­vati nelle condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, limita­tamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi".

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Art. 38

(Art. 41 della proposta)

Attestazioni di benemerenza

"Gli aspiranti ex combattenti debbono presentare, ol­tre alla copia dello stato di servizio o del foglio matri­colare, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi prestati in zona di operazioni.

Gli aspiranti invalidi di guerra debbono, agli effet­ti della legge 21 settembre 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, con indicazione della causa e dei documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli dell'Opera.

Gli aspiranti orfani dei Caduti in guerra e dei Cadu­ti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione debbono dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazio­nale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guer­ra; gli altri mediante dichiarazione e certificato del Sindaco del Comune di residenza, ovvero della rappre­sentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e di stato civile.

Gli aspiranti appartenenti a categorie benemerite della lotta di liberazione (partigiani - combattenti, mutilati e invalidi per la lotta di liberazione ed i re­duci dalla prigionia) debbono comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di riconoscimento, rilasciata dalla Commissione di cui al D.L.L. 21 ago­sto 1945, n. 518, da cui risulti il formale riconosci­mento della rispettiva qualifica.

Gli aspiranti reduci dalla deportazione debbono di­mostrare tale loro qualità mediante attestazione del Prefetto della Provincia di residenza, a' sensi dell'art. 8 del D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27."

Il Consigliere Sig. VUILLERMOZ osserva, in ordi­ne al comma secondo, che l'attestazione di invalidità, anziché dalla Sede Centrale dell'Opera Nazionale In­validi di Guerra, potrebbe essere vidimata dall'Asso­ciazione locale.

Sorge discussione alla quale partecipano il Presi­dente ff., Ing. PASQUALI, il Presidente della Giun­ta, Avv. CAVERI, l'Assessore Dr. BERTHET ed i Consiglieri Sig. MANGANONI e Geom. NICCO, il quale propone che la frase "mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra e vidimata dalla Sede Centrale dell'Opera stessa", sia sostituita dalla seguente frase: "attestazione di invalidità rila­sciata dalla Sede regionale o provinciale competente dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra".

Si dà atto che l'art. 38 (art. 41 della proposta) vie­ne approvato ad unanimità dal Consiglio con la modi­fica surriportata.

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Art. 39

(Art. 42 della proposta)

Titoli di studio

"L'esibizione di un titolo di studio superiore a quel­lo prescritto non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo richiesto e il certificato comprovante i voti ri­portati.

Oltre a documenti di obbligo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso pubbliche Amministrazioni, nonché certificati e attestati di ser­vizio prestato presso Enti pubblici."

Si dà atto che l'art. 39 (art. 42 della proposta) vie­ne approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo te­sto integrale, dopo breve discussione.

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Il Presidente ff. del Consiglio, Ing. PASQUALI, preso atto che il Consiglio ha già approvato i primi trentanove articoli del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, propone al Consiglio di sospendere la seduta e di rinviare all'adunanza pomeridiana, alle ore 15, la continuazione della discussione dei successivi arti­coli del regolamento stesso.

IL CONSIGLIO

approva, ad unanimità di voti, la proposta del Pre­sidente ff., Ing. PASQUALI.

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