Oggetto del Consiglio n. 131 del 27 ottobre 1949 - Verbale
OGGETTO N. 131/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE DEGLI ARTICOLI DAL N. 25 AL N. 39.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a riprendere e a continuare l'esame e la discussione degli articoli successivi all'articolo 24 del nuovo regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale. Dichiara, quindi, aperta la discussione sull'articolo 25 corrispondente all'articolo 27 della proposta della Commissione.
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Art. 25 (Art. 27 della proposta)
(vedi ex art. 21)
Commissione Consultiva
"Per i licenziamenti per fine periodo di esperimento, le conferme, le promozioni, i collocamenti in disponibilità, le dispense e i licenziamenti per motivi non disciplinari del personale dell'Amministrazione, deve essere preventivamente sentito il parere della Commissione consultiva così composta:
1) Per il personale dei gradi 1° e 2°:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
b) da un Consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) da un Assessore designato dalla Giunta;
d) da due Segretari generali o Vice Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime.
2) Per il personale del grado 3°:
a) dal Presidente o, per sua delega, dall'Assessore competente per servizio, che la presiede;
b) da un Consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;
d) da due dipendenti di Amministrazioni regionali, provinciali o comunali, di grado non inferiore o equiparabile a quello interessato, designati dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali.
3) Per il personale dei gradi 4°, 5°, e 6°:
a) dal Presidente, o per sua delega, dall'Assessore competente per servizio, che la presiede;
b) da un Consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;
d) dal Capo Divisione o Capo Servizio da cui dipende l'interessato;
e) da un dipendente di Amministrazione regionale, provinciale o comunale, di grado non inferiore [o equiparabile] a quello dell'interessato, designato dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali.
La Commissione consultiva delibera con l'intervento di tutti i suoi membri, uno dei quali funziona anche da Segretario.
Il parere viene espresso a maggioranza di voti: in caso di parità di voti il parere si intende favorevole all'interessato.
I verbali delle adunanze della Commissione devono essere sottoscritti da tutti i membri."
Il Consigliere Col. FERREIN osserva che la Commissione del personale ha proposto di apportare alla lettera d) del n. 1 la seguente aggiunta: "designati dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali" e di elevare da uno a due il numero dei dipendenti di cui alla lettera e) del n. 3. Richiamandosi quindi alle modifiche all'articolo 23, approvate nell'adunanza consiliare del 15 ottobre 1949 (aumento da sei a otto dei gradi nei quali è ripartito il personale), propone che siano apportate le conseguenti rettifiche ai n. 2 e n. 3, ritenendo necessario il coordinamento dei vari articoli successivi al n. 23 con le modifiche di cui sopra.
Il Consigliere Sig. MARCHESE dichiara di concordare sulla proposta formulata dalla Commissione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che la Giunta formula la seguente proposta in ordine al n. 1: di elevare da uno a due, alla lettera b), il numero dei Consiglieri da designarsi dal Consiglio regionale; di ridurre, alla lettera d), da due a uno i Segretari generali o Vice-Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che le varianti proposte in ordine al n. 1 consistono:
1) nell'aggiungere alla lettera d) la dizione "designati dall'Associazione dei dipendenti degli Enti locali" (proposta della Commissione dei dipendenti);
2) nell'elevare, alla lettera b), da uno a due il numero dei Consiglieri designati dal Consiglio regionale e nel ridurre, alla lettera d), da due a uno i Segretari generali o Vice Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime (proposta della Giunta).
Il Consigliere Geom. NICCO dichiara di non concordare sulla proposta della Giunta in quanto, mentre il Segretario generale o Vice-Segretario generale tutela indubbiamente gli interessi dei dipendenti, un Consigliere potrebbe, in determinati casi, giudicare in base ad altri principi.
Il Consigliere Col. FERREIN illustra le ragioni a sostegno della proposta della Commissione del personale.
L'Assessore Prof. DEFFEYES fa presente che la questione non deve essere esaminata partendo dal presupposto che esista conflitto permanente fra la Giunta o il Consiglio e il personale, ed aggiunge che, d'altra parte, allorché un dipendente commetta mancanze, occorre che sia giudicato con obiettiva rigorosità. Ritiene, quindi, motivata la proposta della Giunta di elevare da uno a due il numero dei Consiglieri e di ridurre da due a uno il numero dei Segretari generali o Vice Segretari generali componenti la Commissione in quanto i Consiglieri possono avere maggior conoscenza di causa che non elementi estranei, provenienti da altre regioni o provincie finitime. Rileva che, qualora il Consiglio acceda alla richiesta dei dipendenti e alla proposta del Consigliere Col. Ferrein, la tesi della Commissione e quella della Giunta potrebbero essere conciliate approvando la seguente modifica alla lettera d) "da due Segretari Generali o Vice Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime, di cui uno nominato dall'Associazione regionale dei dipendenti Enti locali".
Il Consigliere Geom. NICCO propone che sia approvata la proposta formulata dal Consigliere Col. Ferrein e dalla Commissione del personale.
Il Consigliere Sig. MANGANONI si associa al Consigliere Geom. Nicco e chiede che i due Segretari generali o Vice-Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime siano designati dall'Associazione regionale di dipendenti di Enti locali.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riepiloga le proposte formulate dal Consigliere Col. Ferrein e dall'Assessore Prof. Deffeyes a nome della Giunta.
Sorge discussione sulle due proposte surriportate, alla quale prendono parte il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Prof. DEFFEYES ed i Consiglieri Col. FERREIN, Geom. NICCO, Sig. MANGANONI, Sig. MARCHESE, Sig. BREAN, Sig. PERRON e Sig. VUILLERMOZ.
Il Presidente, Avv. dr. BONDAZ, pone quindi ai voti in primo luogo, per alzata di mano, la proposta di modifica formulata dal Consigliere Col. Ferrein, del tenore seguente: "d) da due Segretari generali o Vice-Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime designati dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali".
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 29 (ventinove); Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 12 (dodici); Consiglieri contrari all'approvazione n. 17 (diciassette).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, visto e comunicato l'esito della votazione, dichiara respinta la proposta formulata dal Consigliere Col. Ferrein; pone, quindi ai voti, per alzata di mano, la proposta seguente formulata dall'Assessore Prof. Deffeyes, a nome della Giunta: "n. 1 lettera d) da due Segretari generali o Vice Segretari generali di Regioni o di Provincie finitime di cui uno designato dall'Associazione regionale dei dipendenti degli Enti locali".
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 29 (ventinove); Consiglieri favorevoli all'approvazione n. 17 (diciassette); Consiglieri contrari all'approvazione n. 12 (dodici).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, visto e comunicato l'esito della votazione, dichiara approvata la proposta di cui sopra.
Si procede, quindi, all'esame della proposta formulata dal Consigliere Col. Ferrein di elevare da uno a due il numero dei dipendenti di cui alla lettera e) del n. 3.
Il Consigliere Col. FERREIN, in considerazione del fatto che per mantenere dispari il numero dei componenti della Commissione occorrerebbe elevare, altresì, da uno a due il numero dei Consiglieri di cui alla lettera b), dichiara di ritirare la sua proposta.
Il Consigliere Sig. MANGANONI propone che il numero dei componenti della Commissione sia aumentato a sette, portando a due il numero dei Consiglieri di cui alla lettera b) e a due il numero dei dipendenti di cui alla lettera e).
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che nelle Commissioni per i posti di maggior importanza il numero dei componenti risulta di cinque e ritiene, quindi, non opportuno aumentare a sette il numero dei componenti della Commissione di cui ai capoversi in esame.
Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, approva senza modifiche la formulazione della lettera e) del n. 3.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che il Consigliere Col. Ferrein ha rilevato la necessità, in relazione alle modifiche apportate all'art. 23 (nuova ripartizione in otto - anziché in sei - dei gradi in cui è ripartito il personale dell'Amministrazione regionale) di approvare le rettifiche del caso ai vari successivi articoli e ai numeri 2 e 3 dell'articolo in esame.
Propone, pertanto, che la Commissione consultiva per il personale di cui al n. 2 sia sentita per i provvedimenti da adottarsi nei confronti del personale dei gradi terzo e quarto e che la Commissione consultiva per il personale di cui al n. 3 sia sentita per il personale dei gradi quinto, sesto, settimo ed ottavo; propone che, in tal senso, siano rettificati i due capoversi.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
L'Assessore Geom. ARBANEY, in merito al n. 3, ultimo comma, osserva che, adottando la formulazione proposta ("La Commissione consultiva delibera con l'intervento di tutti i suoi membri, uno dei quali funziona anche da Segretario") potrebbe sorgere il dubbio che la Commissione non può deliberare se non con la presenza di tutti i suoi membri.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la norma di cui si tratta è stata appunto redatta tenendo conto della necessità che sia mantenuto costante il rapporto del numero dei rappresentanti delle categorie facenti parte della Commissione.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che potrebbe verificarsi il caso che un componente della Commissione non intervenga alla riunione per intralciare i lavori della Commissione.
Dopo breve discussione, il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, per evitare il possibile verificarsi dell'inconveniente segnalato dal Presidente della Giunta, propone l'aggiunta del seguente comma: "Dopo due sedute infruttuose la Commissione consultiva può deliberare purché siano presenti [almeno tre dei suoi membri]".
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.
Si dà atto che l'articolo 25 (ex 27) viene approvato dal Consiglio ad unanimità di voti, con le rettifiche ed aggiunte surriportate.
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Art. 28 della proposta
(v. ex art. 25)
Vacanza e copertura posti di organico
"Per i posti di organico che si rendono vacanti si deve provvedere alla nomina definitiva nel più breve tempo possibile, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'avvenuta vacanza, salvo che non sia ancora intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi eventualmente interposti da impiegati licenziati o dispensati dal servizio, ovvero, salvo che non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi."
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, comunica che la Giunta propone la soppressione dell'articolo.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone invece il mantenimento dell'articolo, previa soppressione dell'inciso "e, in ogni caso, non oltre sei mesi dall'avvenuta vacanza".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che in alcuni casi si è verificato - come ancora può verificarsi - che determinati servizi hanno per un certo periodo funzionato regolarmente pur non essendo stati subito ricoperti tutti i posti previsti in organico per i servizi stessi; d'altra parte, per ovvie ragioni, non sempre può essere opportuna la immediata soppressione di posti in organico. Insiste sulla sua proposta di soppressione dell'articolo in esame.
L'Assessore Geom. BIONAZ dichiara di concordare sulla proposta del Presidente della Giunta.
Il Consigliere Geom. NICCO dichiara che il gruppo di Consiglieri social-comunisti non si oppone all'accoglimento della proposta della Giunta.
Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la soppressione dell'art. 28 della proposta.
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Art. 26 (Art. 29 della proposta)
(v. ex art. 22)
Nomine - Modalità
"La nomina a posti iniziali di carriera di ruolo deve essere effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami per il personale dei gruppi A, B, e C e per titoli per il rimanente personale.
La nomina del personale ai successivi posti non iniziali di carriera viene fatta, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, nei seguenti modi:
a) per promozione interna dei dipendenti di ruolo dei posti immediatamente inferiori della stessa categoria (amministrativi, tecnici, sanitari, contabili).
Qualora vi siano più dipendenti promuovibili, si procede per concorso interno come alla successiva lettera b).
b) per concorso interno per titoli fra il personale in servizio da almeno due anni, avente i requisiti ed i titoli di studio prescritti per il posto vacante;
e) per concorso pubblico per titoli, ovvero per titoli ed esami."
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che alla lettera b), dopo le parole "in servizio", sia inserita la dizione "di ruolo", ritenendo che al concorso interno debbano essere ammessi solo i dipendenti di ruolo già assunti in pianta stabile.
Il Consigliere Geom. NICCO ritiene, invece, che debbano poter adire ai concorsi interni tutti i dipendenti, di ruolo o avventizi, in servizio da almeno due anni.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che occorre fare astrazione dalla situazione attuale del personale avventizio in maggior numero e tener presente quale sarà la situazione dopo avvenuto l'inquadramento del personale avventizio.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda con il Presidente, Avv. Dr. Bondaz.
Il Consigliere Sig. DUJANY si associa alla proposta del Presidente, Avv. Dr. Bondaz.
Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara, invece, di concordare con il Consigliere Geom. Nicco.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che occorre distinzione fra la nomina a posti iniziali di carriera di ruolo, da effettuarsi mediante pubblico concorso, e la nomina del personale a successivi posti non iniziali di carriera, da effettuarsi o per promozione interna o per concorso interno per titoli o per concorso pubblico. Segue discussione al termine della quale il Consiglio approva l'articolo in esame senza modificazioni.
Si dà atto che l'articolo 26 (art. 29 della proposta) viene approvato ad unanimità, senza modificazioni.
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Art. 27 (Art. 30 della proposta)
Norme per i concorsi del personale sanitario
"Per le nomine e i concorsi del personale sanitario insegnante e forestali, si applicano le norme delle leggi generali e speciali in vigore. In particolare:
- i concorsi per la nomina ai posti di Medico regionale e di Veterinario regionale sono espletati secondo le norme in vigore per l'assunzione in carriera dei Medici provinciali e dei Veterinari provinciali;
- i concorsi per la nomina ai posti di Medico Primario ostetrico, di ostetriche e di Direttori delle Sezioni del Laboratorio regionale d'igiene e profilassi sono espletati secondo le norme in vigore per l'assunzione in ruolo dei sanitari addetti agli analoghi posti presso le Provincie (T.U. Leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265, R.D. 30-9-1938, n. 1631, e successive norme modificative)."
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che il primo comma fa riferimento alla nomina e ai concorsi del personale sanitario, insegnante e forestale e, pertanto, propone che l'intestazione dell'articolo "Norme per i concorsi del personale sanitario" sia completata con l'aggiunta delle parole "insegnante e forestale".
Si dà atto che l'articolo 27 (art. 30 della proposta) viene approvato, ad unanimità, con l'aggiunta al titolo proposta dal Presidente Avv. Dr. Bondaz.
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Art. 28 (Art. 31 della proposta)
Personale incaricato o distaccato in servizio
"Per particolari necessità l'Amministrazione regionale può assumere in servizio, in via provvisoria, quale comandato, a posti vacanti della tabella organica, personale di ruolo ed in servizio effettivo presso altre pubbliche Amministrazioni statali o di Enti locali, che abbia disimpegnato lodevolmente mansioni analoghe a quelle che gli si intende affidare e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per i posti.
Qualora non sia possibile il distacco del personale di cui si tratta presso l'Amministrazione regionale, ai personale stesso possono essere affidati, in via eccezionale, speciali incarichi temporanei per servizi saltuari e ad orario ridotto.
L'incarico del servizio saltuario e ad orario ridotto, nonché il distacco temporaneo in servizio presso l'Amministrazione regionale del personale di ruolo di cui si tratta, sono disposti, di volta in volta, secondo le modalità e le intese da stabilirsi con l'Amministrazione statale o dell'Ente locale interessato."
Il Consigliere Col. FERREIN rileva che potrebbe rendersi necessaria l'assunzione o comando provvisorio di personale di altri Enti per posti non previsti in organico, cioè per determinate nuove o provvisorie esigenze di servizio. Propone, pertanto, che sia altresì prevista tale possibilità, oppure che siano soppresse, al primo comma, le parole "a posti vacanti della tabella organica".
I Consiglieri Sig. MARCHESE e Sig. CUAZ concordano sulla proposta del Consigliere Col. Ferrein.
Partecipano altresì alla discussione il Vice Presidente del Consiglio Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. BIONAZ, Geom. ARBANEY e Perito Ind. FOSSON.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone, quindi, di aggiungere, al primo comma, le parole "o per necessità contingenti", dopo le parole "a posti vacanti della tabella organica".
Si dà atto che l'articolo 28 (art. 31 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta proposta dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz.
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Art. 29 (Art. 32 della proposta)
(v. ex art. 23)
Nomine - Competenze del Consiglio e della Giunta
"La nomina dei funzionari appartenenti ai gradi primo, secondo, terzo e quarto è di competenza del Consiglio regionale.
La nomina del rimanente personale impiegatizio e del personale salariato è di competenza della Giunta regionale.
Secondo la rispettiva competenza di nomina, il Consiglio e la Giunta provvedono anche circa le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo ed in disponibilità, la cessazione del rapporto d'impiego per dispensa, licenziamento o dimissione, nonché circa la materia disciplinare, salva la competenza del Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda la censura".
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alle modifiche apportate al precedente articolo 23, concernente la ripartizione del personale non in sei, bensì in otto gradi, propone che il primo comma dell'articolo in esame sia completato con l'aggiunta dei gradi "quinto e sesto" dopo il grado "quarto".
Si dà atto che l'articolo 29 (art. 32 della proposta) viene approvato ad unanimità dal Consiglio con l'aggiunta proposta dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz.
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Si fa menzione che il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ ed i Consigliere Col. FERREIN lasciano la sala dell'adunanza (ore 11,20) e che la presidenza dell'adunanza viene assunta dal Vice-Presidente Ing. PASQUALI.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO ROGANTE
(Geom. Valleise) (Avv. Dr. V. Bondaz) (Dr. A. Brero)
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Art. 30 (Art. 33 della proposta)
Pubblici concorsi - Modalità
"Nell'indire il pubblico concorso, l'Amministrazione regionale deve determinare e rendere noto se il concorso debba svolgersi per titoli o per titoli ed esami; in quest'ultimo caso, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina, deve fissare anche il programma degli esami, scritti ed orali.
È esclusa in merito qualsiasi competenza della Commissione Giudicatrice."
Il Consigliere Geom. NICCO osserva che nell'adunanza in data 15 ottobre 1949, nell'esaminare il testo dell'art. 19 (art. 20 della proposta), il Consiglio aveva fatto riserva di riesaminare la questione relativa alla ammissibilità ai concorsi in sede di discussione del successivo articolo 33 della proposta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva che la riserva si riferiva alla proposta secondo la quale la eventuale non ammissione di un candidato al concorso dovesse essere deliberata dal Consiglio regionale.
Il Presidente ff. Ing. PASQUALI, ritiene che l'articolo in esame possa essere approvato nel suo testo integrale.
Si dà atto che l'articolo 30 (art. 33 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza modificazioni.
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Art. 31 (Art. 34 della proposta)
(vedi ex art. 24)
Commissione consultiva per la nomina di alcune categorie di salariati
"Per la nomina degli agenti stradali, dell'operaio specializzato, degli operai permanenti addetti alla manutenzione degli stabili, degli autisti e meccanici, deve essere, previamente, sentito il parere di una apposita Commissione composta:
a) dall'Assessore addetto ai Lavori Pubblici, che la presiede;
b) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale;
c) dall'Ingegnere Capo Divisione ai Lavori Pubblici;
d) da un tecnico estraneo all'Amministrazione, particolarmente competente in materia.
La Commissione giudica sulla specifica capacità degli aspiranti, avendo riguardo ai servizi prestati nonché all'esito di una prova di esperimento pratico."
Si dà atto che l'articolo 31 (art. 34 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 32 (Art. 35 della proposta)
(v. ex art. 31)
Commissione Giudicatrice dei concorsi
"Per ogni concorso pubblico od interno a posti di ruolo, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, nomina la Commissione Giudicatrice, così composta:
1) dal Presidente o da un Assessore, suo delegato, che la presiede;
2) da un Consigliere designato dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza di nomina;
3) dal Segretario generale o dal Vice Segretario generale, ovvero, in caso di incompatibilità, dal Segretario generale di Provincia o di Regione finitima;
4) da un dipendente dell'Amministrazione regionale, di grado non inferiore al nominando, designato dalla Associazione o Sindacato regionale dei dipendenti dagli Enti pubblici locali;
5) da un rappresentante dell'Associazione o Sindacato regionale dei dipendenti da Enti pubblici locali, possibilmente di grado superiore a quello del posto messo a concorso.
Per i concorsi indetti per titoli o per titoli ed esami, la Commissione Giudicatrice deve essere integrata con la nomina, da parte del Consiglio o della Giunta, di due membri esperti, particolarmente competenti nelle materie attinenti al concorso ed alle attribuzioni del posto messo a concorso.
Funziona da Segretario della Commissione Giudicatrice il Segretario incaricato del servizio del perso-nale.
Ai componenti della Commissione Giudicatrice viene corrisposta una congrua indennità di presenza per ogni seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.
Può essere nominata una sola Commissione Giudicatrice per la nomina del personale a più posti vacanti dello stesso servizio o di servizio di analoga natura".
Si dà atto che l'articolo 32 (art. 35 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, dopo breve discussione.
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Art. 33 (Art. 36 della proposta)
(v. ex art. 36)
Norme speciali per i concorsi ai posti di sanitari e di insegnanti
"Per i concorsi ai posti di sanitari e di insegnanti, le Commissioni Giudicatrici sono costituite e procedono ai lavori ai sensi delle leggi e dei regolamenti generali e speciali in vigore."
Il Consigliere Geom. NICCO rileva l'opportunità che, nell'articolo in esame, sia stabilito il requisito della conoscenza della lingua francese.
Il Consigliere Sig. PERRON concorda.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, osserva che tale requisito è già specificato fra i requisiti generali.
L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che l'articolo in esame si riferisce solo alle Commissioni Giudicatrici da costituirsi per i concorsi delle succitate categorie di personale.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, in riferimento al testo dell'art. 27, precedentemente approvato, propone che siano aggiunte le parole "e di forestali", nel testo e nel titolo dell'articolo, dopo la parola "insegnanti".
Si dà atto che l'articolo 33 (art. 36 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con l'aggiunta proposta dal Presidente ff., Ing. PASQUALI.
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Art. 34 (Art. 37 della proposta)
(v. ex artt. 33 e 35)
Bandi di concorso
"I bandi di concorso debbono essere integralmente inseriti nella deliberazione che bandisce il concorso e precisare il numero, la natura e la qualifica dei posti messi a concorso, i requisiti e i documenti prescritti per le ammissioni, le retribuzioni e il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti allegati.
Nel bando di concorso per la nomina a più posti iniziali di ruolo (posti iniziali di carriera) deve essere: precisato il numero dei posti riservati, entro il limite massimo previsto dalle leggi, ai concorrenti invalidi di guerra, orfani di guerra, orfani di caduti per la causa della liberazione, ex-combattenti, reduci, partigiani e capi di famiglia numerosa ed altre categorie di concorrenti aventi diritto a riserve di posti".
Si dà atto che l'articolo 34 (art. 37 della proposta), viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, dopo precisazioni fatte dal Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, e dal Presidente ff., Ing. PASQUALI, su richiesta del Consigliere Dr. NORAT, in merito alle categorie aventi diritto a riserve di posti.
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Art. 35 (Art. 38 della proposta)
(v. ex. art. 32)
Pubblicità dei bandi di concorso
"I bandi di concorso debbono avere una sufficiente pubblicità, in relazione alla importanza dei posti messi a concorso, e debbono essere pubblicati all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale e dei Comuni della Regione, nonché nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
Copie dei bandi di concorso debbono essere trasmesse:
a) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell'Opera Nazionale degli Invalidi di guerra, dell'Associazione Nazionale dei combattenti e delle Associazioni Nazionali dei partigiani, dei reduci e degli internati;
b) alle Segreterie delle Sezioni regionali dell'Opera Nazionale per orfani di guerra e dell'Associazione dei dipendenti da Enti pubblici;
c) agli Ordini od Associazioni professionali di categoria locali e delle Province finitime, per i concorsi a posti di tecnici e di sanitari.
La pubblicazione del bando all'albo pretorio dell'Amministrazione regionale deve essere contemporanea alla data del bando di cui copia deve rimanere esposta fino alla scadenza.
È in facoltà dell'Amministrazione regionale di dare più ampia pubblicità ai bandi di concorso mediante avvisi da inserirsi su pubblicazioni periodiche di categoria o su giornali locali e sul Bollettino nazionale dei concorsi, ovvero da pubblicarsi agli albi pretori di Regioni, di Provincie e di Comuni.
Dei bandi di concorso interno viene dato avviso al personale dell'Amministrazione regionale mediante ordine di servizio da sottoscriversi, per presa visione, dal personale interessato e da pubblicarsi all'albo pretorio".
Si dà atto che l'articolo 35 (art. 38 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 36 (Art. 39 della proposta)
(v. ex art. 34)
Termine e proroga del termine
"Il periodo tra la pubblicazione del bando di concorso e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande deve essere, normalmente, di giorni sessanta, salvo eventuale abbreviazione da stabilirsi nella deliberazione che bandisce il concorso. Il periodo non può essere, comunque, inferiore a giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del bando.
L'Amministrazione può deliberare la proroga della data di chiusura del concorso qualora, alla scadenza del termine fissato nell'avviso per la presentazione delle domande, il numero delle domande presentate appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per garantire il soddisfacente esito del concorso, in relazione alla natura ed all'importanza dei posti messi a concorso."
Si dà atto che l'articolo 36 (art. 39 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, senza discussione.
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Art. 37 (Art. 40 della proposta)
(v. ex art. 37)
Ammissione al concorso - Domande - Documenti
"Per essere ammessi ai concorsi, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti generali e speciali richiesti, producendo, allegati alla domanda di ammissione al concorso, i relativi titoli, documenti e certificati, redatti in conformità alle leggi sul bollo e, in quanto occorra, debitamente vidimati e legalizzati.
Nella domanda di ammissione, redatta su carta bollata del valore prescritto dalla legge sul bollo e firmata dall'aspirante, debbono essere precisati il domicilio ed il recapito del candidato, nonché i documenti allegati.
I documenti da prodursi a corredo della domanda sono:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato o certificati di buona condotta morale civile o politica, da rilasciarsi dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni di residenza dell'ultimo triennio;
c) certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza a Provincie geograficamente italiane o di riconoscimento di cittadinanza italiana;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato medico, rilasciato dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal Medico regionale, da cui risulti la sana costituzione fisica e l'esenzione da difetti che possano, comunque, menomare il prestigio o l'attitudine fisica ai servizi del posto messo al concorso.
Qualora l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione da cui risulti se l'imperfezione menomi o non l'attitudine fisica del candidato al servizio nel posto messo a concorso;
f) certificato di adempiuti obblighi di leva: copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, su carta da bollo, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
g) situazione di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
h) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
i) titolo di studio, in originale o in copia autentica notarile;
l) dichiarazione del candidato e atto di notorietà, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante non ha prestato servizio in reparti militari e militarizzati al servizio della ex repubblica fascista o, comunque, non si è trovato nelle condizioni previste nelle lettere a), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.L. 9 novembre 1945, n. 702, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione coi tedeschi;
m) vaglia intestato al Tesoriere dell'Amministrazione regionale di Lire 1.000 (mille) per i concorsi a posti di gruppo A e di Lire 600 (seicento) per i concorsi a posti di gruppo B e C;
n) eventuali altri titoli o certificati di studio, di servizio e di benemerenza.
I certificati di cittadinanza, di buona condotta, penale, medico e la situazione di famiglia debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data del bando di concorso.
Gli aspiranti in stato di povertà possono produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del presente articolo, in carta libera, purché in ciascuno dei documenti si faccia constare la povertà del richiedente.
Gli aspiranti che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio effettivo presso Amministrazioni pubbliche, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo; a tal fine debbono presentare i rimanenti documenti unitamente a copia dello stato di servizio autenticato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre pubbliche Amministrazioni."
Il Consigliere Dr. NORAT, in ordine ai documenti richiesti alla lettera e), osserva che prima dell'avvento del fascismo, i certificati medici attestanti la sana e robusta costituzione fisica e l'esenzione da difetti fisici del candidato potevano venire rilasciati non solo dall'ufficiale sanitario, ma da qualsiasi medico libero professionista, pertanto, trattandosi di limitazione posta dal regime fascista, propone che siano soppresse le parole: "rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza o dal Medico regionale".
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, dopo aver fatto alcuni rilievi, esprime parere che la proposta del Consigliere Dr. Norat possa essere accolta, in quanto, a' sensi dell'art. 18, approvato in precedente adunanza, l'Amministrazione regionale ha facoltà di procedere all'accertamento del possesso da parte dell'aspirante del requisito della sana e robusta costituzione fisica, mediante visita sanitaria di controllo da effettuarsi da parte di un medico di fiducia dell'Amministrazione, nonché mediante esame radiografico.
Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Consigliere Dr. Norat.
Il Consigliere Geom. NICCO, in ordine al terzultimo comma, ritiene che gli aspiranti in stato di povertà , che, per tale ragione, possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere a), b), c) d) e), g), dell'articolo in esame, debbano altresì essere esentati dal pagamento della tassa di concorso di cui alla lettera m).
Il Consigliere Dr. NORAT concorda sulla proposta del Consigliere Geom. Nicco.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, ritiene che la proposta del Consigliere Geom. Nicco possa essere accolta; rileva, peraltro, l'opportunità che sia aggiunta la parola "comprovata" dopo le parole "gli aspiranti in stato di".
Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta del Consigliere Geom. Nicco e del Presidente ff. Ing. Pasquali.
Il Consigliere Sig. MANGANONI fa presente che, prescrivendo la produzione del certificato di adempiuti obblighi di leva di cui alla lettera f), molte persone, che durante l'occupazione nazifascista hanno disertato dall'esercito e la cui posizione militare ancora non è stata definita, non potrebbero adire ai concorsi, non essendo in possesso di alcun certificato dell'autorità militare. Ritiene, pertanto, che non dovrebbe essere richiesta la produzione del certificato di cui alla lettera f).
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, ritiene che il caso prospettato dal Consigliere Sig. Manganoni potrà formare oggetto di una disposizione transitoria; ritiene però che non possa prescindersi dalla prescrizione dell'obbligo della produzione del certificato di adempiuti obblighi di leva.
Il Consiglio concorda.
Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva, in ordine alla lettera l), che non è prevista la esclusione dal concorso degli elementi già iscritti all'ex partito repubblicano fascista e propone che sia sancita tale esclusione anche in relazione al fatto che all'art. 17 lettera m), del regolamento organico per gli uffici e per il personale approvato dal Consiglio nel mese di marzo 1946 e tuttora in vigore, è stabilito che, per poter adire ai concorsi, occorre che il candidato comprovi di non essere stato iscritto all'ex partito repubblicano fascista.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, osserva che, successivamente all'approvazione del regolamento organico del 1946, furono emanate leggi che abrogano le disposizioni relative alla incompatibilità alla permanenza in servizio di elementi aderenti all'ex p.r.f. (decreto legge 7-2-1948, n. 48).
Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che il Consiglio regionale ha la facoltà di approvare una disposizione che sancisca la esclusione dai concorsi di coloro che hanno aderito all'ex p.r.f.
L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che l'accertamento di coloro che hanno appartenuto all'ex p.r.f. è cosa molto problematica o quanto meno è possibile soltanto nei confronti di coloro che erano - nel 1944-1945 - dipendenti di Enti pubblici, in quanto la loro iscrizione può essere desunta dagli atti esistenti presso le Amministrazioni alle cui dipendenze prestavano servizio, mentre non altrettanto può essere fatto per concorrenti che nel succitato periodo non erano in servizio presso Enti pubblici.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, riconosce l'esattezza dell'osservazione fatta dall'Assessore Geom. Arbaney. Ribadisce che attualmente l'appartenenza all'ex p.r.f. non costituisce più ragione di esclusione dal pubblico concorso in quanto la disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 2 del DL.L. 9-11-1945, n. 702, è stata abolita con successive disposizioni legislative (Decreto legge 7-2-1948, n. 48).
L'Assessore Geom. BIONAZ esprime il timore che approvando la proposta formulata dal Consigliere Sig. Manganoni possano venire esclusi dal concorso elementi che per contingenze particolari derivanti dal loro impiego hanno aderito al p.r.f., mentre potrebbero invece venire assunti in servizio elementi che hanno aderito al p.r.f., ma di cui nulla risulta agli atti.
L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva che l'esclusione dal concorso di elementi di cui non sia possibile accertare la posizione personale potrebbe essere deliberata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento organico.
Il Consigliere Sig. BREAN rileva che nella disposizione di cui al capoverso 1) è, altresì, prevista l'esclusione dal concorso di coloro che hanno prestato servizio in reparti militari o militarizzati al servizio della ex-repubblica fascista, mentre alla lett. c) dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, è prevista l'esclusione soltanto per coloro che abbiano "prestato servizio volontario nelle formazioni militari del Governo della sedicente repubblica sociale italiana, ecc.".
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ribadisce il punto di vista dell'Assessore Geom. Arbaney, rilevando il pericolo della esclusione dai concorsi dei residenti in Valle d'Aosta, già appartenenti all'ex p.r.f. e della ammissione ai concorsi di elementi di cui non è possibile accertare il passato perché provenienti da altre Regioni o Provincie.
Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che a tale pericolo potrà ovviarsi facendo sottoscrivere dall'aspirante una dichiarazione dalla quale risulti che non ha mai appartenuto all'ex partito r.f.. Aggiunge che, qualora, successivamente venisse provato il contrario, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di procedere al licenziamento dell'impiegato. Prega, quindi, il Presidente, ff., Ing. Pasquali di porre ai voti l'emendamento da lui proposto.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, aderendo alla richiesta del Consigliere Sig. Manganoni pone ai voti la proposta di aggiunta alla lettera 1) delle parole: "che hanno aderito al p.f.r.".
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, la proposta del Consigliere Sig. Manganoni risulta respinta a maggioranza di voti.
Segue discussione al termine della quale il Presidente ff., Ing. PASQUALI, pone ai voti, per alzata di mano, la nuova analoga proposta fatta dal Consigliere Signor Manganoni di inserimento della lettera b) dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, fra la lettera a) e la lettera c) del paragrafo l) dell'art. 37.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, la proposta viene approvata a maggioranza di voti.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, dichiara, quindi, aperta la discussione sul rilievo formulato dal Consigliere Sig. Bréan, relativo all'aggiunta della parola "volontario" nella frase "non ha prestato servizio (volontario) in reparti militari e militarizzati a servizio della ex-repubblica fascista", e chiede se il Consiglio concordi sulla proposta.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, si associa alla proposta formulata dal Consigliere Sig. Bréan.
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, propone di sopprimere la frase in esame, in quanto la disposizione relativa è già compresa nella lettera c), riportata nel testo del capoverso in esame.
Pone quindi ai voti la formulazione definitiva del testo della lettera l), che è del tenore seguente:
"1) dichiarazione del candidato e atto di notorietà, da rilasciarsi dal Sindaco del Comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante non si è trovato nelle condizioni previste nelle lettere a), b), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702 limitatamente per quanto concerne la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi".
Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva il citato nuovo testo del capoverso in esame con riserva espressa del Consigliere Sig. Marchese per quanto riguarda la inserzione della citata lettera b).
Si dà atto, altresì, che l'articolo 37 (art. 40 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le rettifiche ed aggiunte surriportate.
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Art. 16 - lettera l)
(Art. 17 della proposta)
"l) non avere prestato servizio in reparti militari o militarizzati al servizio della repubblica fascista o, comunque, non essersi trovati nelle condizioni previste nelle lettere a), c), d), e), g) dell'art. 2 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 702, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi."
Il Presidente ff., Ing. PASQUALI, rileva l'opportunità che, in analogia al disposto della lettera l) dell'art. 37, come sopra approvata, siano stralciate le parole "non abbia prestato servizio in reparti militari o militarizzati al servizio della repubblica fascista o, comunque" alla lettera l) dell'art. 16, già approvato in precedente adunanza. Propone, inoltre, l'inserimento della lettera b), di cui all'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, nel testo definitivo della lettera l) del citato articolo - fra le lettere a) e c).
Si dà atto che a maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, la lettera l) dell'art. 16, viene modificata ed approvata nel testo seguente, come da proposta del Presidente ff. Ing. Pasquali: "Non essersi trovati nelle condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e), g), dell'art. 2 del D.L.L. 9-11-1945, n. 702, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi".
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Art. 38
(Art. 41 della proposta)
Attestazioni di benemerenza
"Gli aspiranti ex combattenti debbono presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi prestati in zona di operazioni.
Gli aspiranti invalidi di guerra debbono, agli effetti della legge 21 settembre 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, con indicazione della causa e dei documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli dell'Opera.
Gli aspiranti orfani dei Caduti in guerra e dei Caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione debbono dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra; gli altri mediante dichiarazione e certificato del Sindaco del Comune di residenza, ovvero della rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e di stato civile.
Gli aspiranti appartenenti a categorie benemerite della lotta di liberazione (partigiani - combattenti, mutilati e invalidi per la lotta di liberazione ed i reduci dalla prigionia) debbono comprovare tale loro qualità mediante una dichiarazione di riconoscimento, rilasciata dalla Commissione di cui al D.L.L. 21 agosto 1945, n. 518, da cui risulti il formale riconoscimento della rispettiva qualifica.
Gli aspiranti reduci dalla deportazione debbono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione del Prefetto della Provincia di residenza, a' sensi dell'art. 8 del D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27."
Il Consigliere Sig. VUILLERMOZ osserva, in ordine al comma secondo, che l'attestazione di invalidità, anziché dalla Sede Centrale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, potrebbe essere vidimata dall'Associazione locale.
Sorge discussione alla quale partecipano il Presidente ff., Ing. PASQUALI, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Dr. BERTHET ed i Consiglieri Sig. MANGANONI e Geom. NICCO, il quale propone che la frase "mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra e vidimata dalla Sede Centrale dell'Opera stessa", sia sostituita dalla seguente frase: "attestazione di invalidità rilasciata dalla Sede regionale o provinciale competente dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra".
Si dà atto che l'art. 38 (art. 41 della proposta) viene approvato ad unanimità dal Consiglio con la modifica surriportata.
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Art. 39
(Art. 42 della proposta)
Titoli di studio
"L'esibizione di un titolo di studio superiore a quello prescritto non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo richiesto e il certificato comprovante i voti riportati.
Oltre a documenti di obbligo, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso pubbliche Amministrazioni, nonché certificati e attestati di servizio prestato presso Enti pubblici."
Si dà atto che l'art. 39 (art. 42 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo testo integrale, dopo breve discussione.
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Il Presidente ff. del Consiglio, Ing. PASQUALI, preso atto che il Consiglio ha già approvato i primi trentanove articoli del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale, propone al Consiglio di sospendere la seduta e di rinviare all'adunanza pomeridiana, alle ore 15, la continuazione della discussione dei successivi articoli del regolamento stesso.
IL CONSIGLIO
approva, ad unanimità di voti, la proposta del Presidente ff., Ing. PASQUALI.
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