Oggetto del Consiglio n. 176 del 30 dicembre 1948 - Verbale
OGGETTO N. 176/48 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - RILIEVI DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO DI LEGGE REGIONALE CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI.
(Si fa menzione che, su invito del Presidente Avv. Caveri, interviene alla adunanza, durante e limitatamente alla discussione del presente oggetto, l'Ing. Annibale TORRIONE, Consulente tecnico dirigente dell'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale, il quale lascia la sala delle adunanze dopo la decisione adottata dal Consiglio in ordine al presente oggetto).
Il Presidente, Avv. CAVERI, richiama la deliberazione consiliare n. 140, in data 10 novembre 1948, con la quale il Consiglio ha approvato l'emanazione della legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e riferisce che la deliberazione stessa ed il realtivo progetto di legge sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 31 e 33 dello Statuto regionale, al Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera di accompagnamento n. 8328/4 di Prot., in data 17 novembre 1948, di cui copia è stata distribuita ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna (v. allegato A).
Il Presidente, Avv. Caveri, informa che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha trasmesso la nota n. 4955, in data 17 dicembre 1948, di cui copia è stata distribuita ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna (v. allegato B), e richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sui rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento e sulle osservazioni dei competenti uffici regionali risultanti dalla relazione distribuita ai Signori Consiglieri unitamente a copia dello schema di legge regionale (v. allegato C). Rileva che il Presidente della Commissione di Coordinamento, dopo aver fatto rilievi in ordine ad alcuni articoli, si è opposto all'esecutorietà della deliberazione n. 140 in data 10 novembre 1948 e del progetto di legge regionale di cui si tratta ed ha rinviato gli atti al Consiglio regionale per il riesame delle norme del progetto di legge.
Il Presidente, Avv. Caveri, invita il Consulente, Ing. A.Torrione, a riferire in merito, passando all'esame dei singoli articoli del progetto di legge regionale, in modo che i Consiglieri possano in seguito prendere la parola, per la discussione.
Il Consulente tecnico, Ing. Annibale TORRIONE, procede ad un dettagliato esame dei singoli articoli del progetto di legge regionale e dei rilievi fatti dal Presidente della Commissione di Coordinamento e, richiamandosi alle osservazioni riportate nella relazione (allegato C) controdeduce ai rilievi fatti dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera n. 4955 del 17 dicembre 1948 e propone alcune modificazioni non sostanziali alle norme del progetto di legge regionale: il CONSIGLIO, ad unanimità di voti, approva le proposte. Il Consulente Ing. A. TORRIONE rileva, in particolare, che nessun articolo del progetto di legge regionale risulta in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato, con gli interessi nazionali o con gli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale; contesta il rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento in base al quale l'articolo 5 del progetto di legge sarebbe in netto contrasto con il primo comma dell'articolo 8 dello Statuto, secondo l'interpretazione suggerita dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentita in proposito la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Precisa che è da ritenersi fuori dubbio che: "la derivazione e l'utilizzazione delle acque sono il contenuto tecnico-idraulico o l'oggetto della utenza e che la utenza è l'esercizio in atto della derivazione ed utilizzazione, oggetto della concessione". Aggiunge che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha riportato, fra l'altro, nella sua lettera la seguente parte della nota 28 agosto 1948, n. 20636/3709017/1.6.1. del Ministero dei Lavori pubblici: "E' da ritenere che "l'utilizzazione" prevista dall'articolo 8 sia una utilizzazione in senso giuridico e non rigidamente economico: che essa, cioè, designi compimento da parte del concessionario degli atti dovuti come concessionario".
Il Consulente tecnico Ing. Torrione osserva, in proposito, che è fuori luogo parlare di utilizzazione in senso giuridico, in quanto utilizzazione significa "trasformare l'energia idrica in energia elettrica" ed in quanto fra gli atti dovuti dai concessionari ai sensi dei disciplinari o capitolati di concessione è appunto prevista anche la esecuzione e la costruzione entro determinati periodi di tempo degli impianti e delle opere occorrenti per la trasformazione e la utilizzazione dell'energia.
Il Presidente, Avv. CAVERI, osserva che il primo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale (secondo cui: "le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione") è stato a suo tempo inserito nello Statuto regionale in seguito alle ripetute richieste dei rappresentanti dell'Amministrazione regionale presso l'On. Lussu e presso gli altri membri della Commissione parlamentare incaricata della redazione dei progetti degli Statuti regionali.
Il Consigliere Avv. BONDAZ rileva che l'interpretazione data dal Presidente della Commissione di Coordinamento relativamente all'articolo 5 del progetto di legge in esame contrasta con le disposizioni dell'articolo 7 dello Statuto regionale ("le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate all'articolo 5, sono date in concessione gratuita per 99 anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata") nonché con il primo comma del successivo articolo 8 dello Statuto regionale ("le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione"). Osserva che in materia di concessioni di acque ad uso di sfruttamento idroelettrico non si può interpretare la parola "utilizzazione" in senso giuridico in quanto "l'utilizzazione" in materia è sempre economica e ritiene che la questione sia facilmente superabile dal lato giuridico.
Il Presidente, Avv. CAVERI, concorda con il Consigliere Avv. Bondaz, dà atto delle decisioni approvate dal Consiglio in merito ai singoli articoli del progetto e fa presente l'opportunità che il Consiglio dia mandato alla Giunta, integrata da alcuni Consiglieri, di apportare ai singoli articoli del progetto di legge altre eventuali lievi modificazioni di forma ritenute necessarie per il miglior coordinamento delle norme modificate, ferme restando le norme stabilite negli articoli 4 e 5 del progetto di legge. Invita i Signori Consiglieri a fare osservazioni e ad esprimere il loro parere in merito al progetto di legge regionale.
Il Consigliere Avv. TORRIONE fa presente che sono state apportate modificazioni di un certo rilievo al progetto di legge regionale approvato nell'adunanza del 10 novembre 1948, progetto che contempla norme di primaria importanza per la Valle d'Aosta. Rileva che l'autonomia concessa alla Valle d'Aosta è basata essenzialmente su quattro punti: bilinguismo, zona franca, acque ed autonomia finanziaria, punti dai quali non è possibile derogare. Osserva che contro l'emanazione di tale legge che determina le norme di regolamento e procedurali per le subconcessioni di acque e che sancisce i diritti della Regione in materia di acque sono state fatte opposizioni non già da parte del Governo ma da parte di organi che subiscono pressioni da determinati Enti o Società, che cercano di impedire l'emanazione di un provvedimento per la regolamentazione della materia relativa alle subconcessioni di acque pubbliche in Valle d'Aosta. Dichiara che il Consiglio regionale non deve cedere, ma deve affrontare, con piena coscienza e responsabilità, le difficoltà che si frappongono alla soluzione del problema concernente la regolamentazione delle subconcessioni di acque pubbliche come pure altre eventuali difficoltà per la giusta soluzione di altri importanti problemi che interessano la Regione; e ciò anche ad evitare che, cedendo su questa prima grave questione, possano essere pregiudicate le giuste soluzioni di altri importanti problemi, ad esempio la questione della zona franca, la questione dell'autonomia finanziaria, ecc. Insiste sul fatto che il Consiglio regionale non deve retrocedere dalla posizione assunta con l'approvazione della legge regionale in materia di regolamentazione delle subconcessioni di acque pubbliche in quanto trattasi di difendere e di mantenere i diritti che sono stati riconosciuti dallo Statuto alla Regione della Valle d'Aosta.
Informa che analogamente in Sicilia furono fatte opposizioni allorché fu approvata la legge sulla abolizione della nominatività dei titoli azionari per le nuove Società che si stavano creando nella Regione; fa presente che la Regione siciliana ribadì e sostenne il suo provvedimento e i suoi diritti e portò la questione innanzi alla Corte costituzionale la quale confermò la legalità e la costituzionalità della legge emanata dal Consiglio regionale della Sicilia. Afferma che quando un regolamento approvato dal Consiglio regionale non contrasta con le leggi dello Stato ma disciplina unicamente una determinata materia, nell'ambito territoriale, senza esorbitare dai poteri concessi alla Regione, deve pertanto essere approvato. Insiste sulla necessità che il Consiglio regionale deliberi di confermare l'emanazione della legge approvata nell'adunanza del 10 novembre 1948, anche per il fatto che, cedendo su questo punto, potrebbero essere pregiudicati tutti gli altri problemi. Aggiunge che la Corte costituzionale non potrà che confermare la legittimità del provvedimento del Consiglio. Conclude, invitando il Consiglio a deliberare, all'unanimità, l'approvazione della legge regionale in esame, confermando nella sostanza il deliberato assunto nella riunione del 10 novembre 1948 trattandosi di provvedimento regionale di interesse primario per la Valle d'Aosta.
Presidente, Avv. CAVERI, rileva che il Governo della Repubblica potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto regionale e cioè promuovere la questione di legittimità avanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. Richiamandosi, quindi, alla proposta, già fatta, di dare mandato alla Giunta di apportare eventuali modificazioni di forma per il migliore coordinamento dei singoli articoli della legge in esame, fa presente che la sua proposta è determinata dal fatto che, essendovi probabilità che la presente legge sia sottoposta all'esame della Corte costituzionale, è di sommo interesse che i singoli articoli siano ben stilati nella forma. Rileva che, all'uopo, la Giunta potrebbe essere integrata da alcuni Consiglieri regionali, fra i quali segnala l'Avv. Torrione, l'Avv. Chanu, l'Avv. Bondaz ed il Geom. Vesan.
Comunica di aver richiesto in merito il parere di un Consigliere di Stato. Insiste sulla opportunità che il Consiglio confermi in linea di principio quanto approvato nell'adunanza del 10 novembre 1948 in materia di norme regionali per le subconcessioni di acque pubbliche.
Il Consigliere Col. FERREIN dichiara di concordare su quanto esposto dal Consulente tecnico Ing. Torrione, dal Consigliere Avv. Torrione e dal Presidente e rileva l'opportunità che il Consiglio regionale approvi le loro proposte e confermi il provvedimento adottato nella adunanza del 10 novembre 1948; dichiara, altresì, di concordare sulla proposta, fatta dal Presidente Avv. Caveri, di dare mandato alla Giunta, integrata da alcuni Consiglieri, di apportare eventuali modificazioni di forma ai singoli articoli della legge regionale di cui trattasi, allo scopo di avere un testo di legge non impugnabile nella forma dal punto di vista legale.
Il Consigliere Ing. BINEL dichiara di concordare su quanto esposto dal Consulente alle acque, Ing. Torrione, nonché sulla proposta fatta dal Presidente, Avv. Caveri, e dal Consigliere Avv. Torrione, rilevando che gli stessi hanno espresso il pensiero di tutti i componenti il Consiglio.
Il Consulente Ing. A. TORRIONE rileva la urgenza della emanazione della legge regionale di cui trattasi.
Il Consigliere Avv. BONDAZ fa presente l'opportunità che la Giunta, integrata dai Signori Consiglieri, oltre ad apportare ai singoli articoli eventuali lievi modificazioni di forma, formuli in quanto occorra, motivate osservazioni di carattere tecnico-giuridico in merito ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento.
IL CONSIGLIO
Richiamata la propria deliberazione n. 140, in data 10 novembre 1948, con la quale è stata approvata la emanazione della legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni delle acque pubbliche da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
Viste le osservazioni fatte in ordine ai singoli articoli del progetto di legge dal Presidente della Commissione di Coordinamento con lettera n. 4955 in data 17 dicembre 1948;
Viste le osservazioni e le controdeduzioni fatte dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale;
Sentito il parere del Consulente tecnico dirigente dell'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale, Ing. Annibale Torrione e le osservazioni fatte in merito ai singoli articoli dai Consiglieri;
Ritenuto che le disposizioni di cui ai singoli articoli del progetto di legge, approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 10 novembre 1948 in relazione agli articoli 2 (lettera d), 7,8,9 e 10 dello Statuto regionale, non eccedono la competenza della Regione e non contrastano con l'ordinamento giuridico dello Stato né con gli interessi nazionali;
Ritenuto, peraltro, la opportunità di abolire l'articolo 7e di apportare alcune lievi modificazioni non sostanziali ai vari articoli (articoli: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13) del progetto di legge regionale, in relazione ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento;
Visti gli articoli 3 (lett. d), 7, 8, 9, 10, 31 e 34 dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
Ad unanimità di voti;
Delibera
1) di confermare l'emanazione, con abolizione dell'articolo 7 e con approvazione di lievi varianti non sostanziali ad alcuni articoli, della legge regionale, - già approvata nell'adunanza del 10 novembre 1948, - recante norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2) di approvare, come approva, nel sottoriportato testo, composto di dodici articoli, il progetto di legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e di autorizzare la Presidenza e la Giunta regionale, integrata dai Signori Consiglieri Avv. Chanu Aureliano, Avv. Torrione Carlo, Avv. Bondaz Vittorino e Geom. Vesan Luigi, ad apportare ai singoli articoli le eventuali modificazioni di forma necessarie per il miglior coordinamento delle norme modificate, nonché di formulare le eventuali motivate osservazioni di carattere tecnico-giuridico in merito ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento.
SCHEMA DI LEGGE REGIONALE (Omissis: data, numero)
NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Visti gli articoli 117, 121 e 127 della Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947;
Visti gli articoli 31 e 34 dello Statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgata con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Visti gli articoli 3 lett. d), 7, 8, 9 e 10 dello Statuto succitato;
PROMULGA
la seguente legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con deliberazione delli 30 dicembre 1948.
Art. 1
Le subconcessioni di acque pubbliche, di cui la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è concessionaria a' sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, sono disciplinate dalle norme del T.U. di leggi sulle Acque e sugli impianti idroelettrici 11 dicembre 1933 n. 1775, dalle norme legislative di integrazione e modifica e dai regolamenti già vigenti nel territorio dello Stato in materia di acque pubbliche, nonché dalle norme di cui alla presente legge regionale.
Art. 2
Spettano all'Amministrazione della Regione " Valle d'Aosta", in materia di subconcessioni di acque pubbliche, le competenze attribuite, in materia di concessioni di acque pubbliche, al Ministero dei Lavori Pubblici ed agli Uffici del Genio Civile.
Le domande di subconcessione e di utilizzazione di acque pubbliche devono essere dirette all'Amministrazione della Regione e presentate alla Divisione dei Lavori Pubblici - Ufficio delle Acque.
Le domande di subconcessione per grandi derivazioni sono istruite se ritenute conformi al piano generale stabilito dal Comitato Misto di cui al 3° comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.
Il versamento delle somme di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, dovrà essere effettuato per tutte le domande di subconcessione al Tesoriere dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
Il Comitato Misto ha sede ad Aosta, presso l'Amministrazione della Regione, ed è convocato dal Presidente della Giunta regionale o dal Ministero dei Lavori Pubblici.
La convocazione può avvenire su richiesta di almeno tre membri del Comitato al Presidente della Giunta regionale. Le riunioni del Comitato Misto possono avvenire anche fuori sede.
Art. 4
Le domande di concessione per derivazioni di acque non assentite prima del 7 settembre 1945 sono decadute.
Le domande relative a varianti sostanziali, riflettenti concessioni assentite prima del 7 settembre 1945, sono istruite dall'Amministrazione regionale se ritenute conformi al piano generale di utilizzazione stabilito dal Comitato Misto.
Art. 5
Agli effetti dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 8 dello Statuto regionale, si intendono concessioni assentite prima del 7 settembre 1945 e non utilizzate quelle le cui opere di derivazione non fossero a tale data costruite.
Per le concessioni già assentite e comprendenti diverse utilizzazioni, con più salti, del medesimo corso d'acqua, ed affluenti, le utilizzazioni non avvenute alla data succitata rientrano nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.
Art. 6
Le subconcessioni possono essere subordinate anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti ed a prezzi ridotti per usi domestici, agricoli e per l'artigianato locale. Tali quantitativi saranno fissati nei disciplinari.
Art. 7
Alle subconcessioni, alle reiezioni di domande di subconcessioni, alle declaratorie di decadenza delle subconcessioni, alla rinnovazione delle concessioni che alla loro scadenza o alla cessazione dell'uso delle acque passano alla Regione, a' sensi del 3° comma dell'art. 7 dello Statuto regionale, ed alle subconcessioni di varianti sostanziali si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni del Consiglio regionale.
Art. 8
Le utenze idroelettriche di piccole e grandi derivazioni, anche se assentite prima del 7 settembre 1945, non possono essere cedute o trasferite, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.
Art. 9
Nei casi di cui all'art. 10 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni del Consiglio regionale, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Art. 10
I canoni relativi alle subconcessioni accordate dalla Regione sono versati al Tesoriere dell'Amministrazione regionale.
Art. 11
I subingressi nelle domande di subconcessione sono ammessi soltanto in via di eccezione e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale.
Art. 12
Il collaudo delle opere per le grandi derivazioni sarà eseguito dall'Ufficio regionale delle Acque, salvo la competenza del Servizio Dighe per i casi previsti dal Regolamento approvato con R.D. 1° ottobre 1931 n. 1370.
Art. 13
La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 15
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Aosta, addì............
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
F.to ______________
ALLEGATO A
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ADUNANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLI 30 DICEMBRE 1948
COPIA
Prot. n. 8328/4 Aosta, addì 17 novembre 1948
OGGETTO: Schema di legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione.
Allegati 2
Al PRESIDENTE del COMITATO di COORDINAMENTO
AOSTA
In relazione agli accordi di massima intercorsi fra i rappresentanti di questa Amministrazione ed i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Acque e degli impianti idroelettrici (Div. X^) - in merito alla sollecita emanazione di una apposita legge regionale recante norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte di questa Regione, il Consiglio regionale, nell'adunanza delli 10 novembre 1948, ha approvato l'emanazione della legge regionale recante le norme di cui all'allegato schema di legge regionale. In esecuzione della decisione consiliare e a' sensi e per gli effetti di cui agli articoli 31 e 33 dello Statuto regionale si inoltra, in duplice copia, l'allegato schema di legge regionale da emanarsi, a' sensi e per gli effetti degli articoli 3, lett. d), 7, 8, 9, e 10 dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.
L'emanazione della legge regionale di cui si tratta ha carattere di particolare urgenza ed è stata sollecitata anche dai competenti organi del Ministero. L'ulteriore ritardo nella procedura e nelle decisioni relative a domande inoltrate da parecchie Ditte tendenti ad ottenere subconcessioni di acque pubbliche da parte di questa Regione, può danneggiare seriamente le Società richiedenti e pregiudicare la possibilità di finanziamento e di attuazione dei lavori di costruzione dei progettati impianti idroelettrici, con conseguente grave danno per l'economia locale e nazionale.
Si fa riferimento alla deliberazione consiliare in data 10 novembre 1948, relativa all'oggetto, già trasmessa in copia a codesto Comitato e si prega di voler benevolmente esaminare la possibilità di munire del prescritto visto di codesto Comitato il disegno di legge regionale di cui si tratta.
Si allega estratto di articoli di legge riguardanti la materia di concessioni di acque ad uso idroelettrico e si fa presente che il Consulente tecnico incaricato della direzione dell'Ufficio Acque (Ing. A. Torrione) ed il Segretario Dr. Brero sono a disposizione di codesto Comitato per ogni e qualsiasi chiarimento in merito alla materia di cui si tratta.
Con distinta considerazione. IL PRESIDENTE
F.to Caveri
ALLEGATO B VALLE D'AOSTA
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
IL PRESIDENTE
Prot. n. 4955 Aosta, 17 dicembre 1948
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OGGETTO: Acque pubbliche in Valle d'Aosta Schema di legge regionale contenente norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica - Deliberazione 10 no vembre 1948 del Consiglio Valle. |
Al Sig. PRESIDENTE del Consiglio Valle AOSTA e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ROMA Al Ministero dell'Interno (Direz. Gen.le Amm.ne Civile) ROMA Al Ministero dei Lavori Pubblici (Direz. Gen.le Acque ed Impianti Elettrici) ROMA Al Ministero delle Finanze (Direz. Gen.le del Demanio) ROMA |
Con le due note 17 novembre 1948 n. 8333 e n. 8328 pervenute la prima il 18 novembre e la seconda solo il 7 dicembre corrente, codesta Amministrazione ha trasmesso cogli atti relativi e per i provvedimenti di competenza dello scrivente la deliberazione 10 novembre 1948 n. 140, con la quale il Consiglio Valle ha approvato uno schema di legge regionale in tredici articoli contenenti norme di integrazione e attuazione delle leggi della Repubblica in materia di acque pubbliche.
Facendo proprio anche il parere in merito emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici lo scrivente deve anzitutto osservare in linea generale che di tali norme di attuazione e integrazione alcune appaiono errate o poco opportune, e altre poi eccedenti la competenza della Regione ai sensi del 4° comma dell'art. 31 dello Statuto, perché contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato.
Passando all'esame dei singoli articoli:
Art. 1
E' da osservare che il testo unico di legge 11-12-1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici contiene una parte soltanto delle norme attualmente vigenti nel territorio dello Stato in materia di acque pubbliche; opportuno sarebbe quindi, nei riguardi formali, inserire fra il numero del testo unico n. 1775 e le parole "delle norme di integrazione".....ecc., la frase "e successive integrazioni e modifiche e relative norme regolamentari"; ovvero specificare senza altro: "del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 14 agosto 1920 n. 1285, delle norme sui progetti di cui al D.M. 18 dicembre 1923, del regolamento sulle dighe 1 ottobre 1931 n. 1370, del R.D.L. 5 novembre 1937 n. 2101 (convertito nella legge 7 aprile 1938 n. 707), della legge 18 ottobre 1942 n. 1434, della legge 18 ottobre 1942 n. 1460 (modificata col decreto legislativo 17 aprile 1948 n. 777), della legge 7 dicembre 1942 n. 1745, dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.L. Luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 16 (sostituito dal 5°comma dell'art. 7 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946 n. 37), dell'art. 1 del D.L.L. 12 marzo 1946 n. 211, del decreto legislativo 7 gennaio 1947 n. 24".
Art. 2-3
Nulla da obiettare. Rientra comunque nella sfera di attribuzioni del Ministero delle Finanze l'ultimo comma dell'art. 2, che suona: "Il versamento delle somme di cui al 2° comma dell'art. 7 del Testo Unico 12 dicembre 1933 n. 1775 dovrà essere effettuato, per tutte le domande di subconcessione, al tesoriere dell'Amministrazione regionale".
Art. 4
Non si può accettare il primo comma dell'art. 4 il quale dovrebbe essere così sostituito: "Le istruttorie delle domande di derivazione di acque che siano in corso o non siano state ancora avviate vengono proseguite e avviate dall'Ufficio Tecnico della Valle ai sensi del Testo Unico 11-12-1933 n. 1775.
Art. 5
Tale articolo è in netto contrasto col significato del primo comma dell'art. 8 dello Statuto, secondo l'interpretazione adottata dal Ministero dei LL.PP. dopo interpellata in proposito la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale con l'ultima parte della sua nota 28 agosto 1948, n. 20636/3709017/1.6.1 aveva fatto presente a detto Ministero:
"E' da ritenere che l'"utilizzazione" richiesta dall'articolo 8 sia una utilizzazione in senso giuridico e non rigidamente economico: che essa, cioè, designi il compimento da parte del concessionario degli atti dovuti come concessionario.
Quindi, laddove, nel termine originario, o prorogato prima del 7 settembre 1945, le opere siano state eseguite, non può fondatamente farsi questione.
Dubbi possono sorgere circa la possibilità di prorogare dopo il 7 settembre 1945 e dopo l'entrata in vigore dello Statuto. Nell'incertezza codesto Ministero potrà considerare anche in tal caso come "utilizzata" la concessione, salvo a valutare le eventuali ragioni che la Valle potrà dedurre contro tale atteggiamento".
Art. 6
Nulla da obiettare.
Art. 7
Nulla da obiettare per quanto appaia inutile perché contiene disposizioni obbligatorie per legge.
Art. 8
E' da rilevare un errore materiale: laddove si legge "rinnovazione di concessioni" deve invece scriversi: "rinnovazioni di subconcessioni". Infatti le utenze già concesse dallo Stato o riconosciute o riconoscibili, vengono rinnovate dallo Stato in quanto trattasi di acque escluse dalla concessione assentita alla Valle.
Art. 9
Tale articolo non solo stabilisce, in correlazione all'art. 20 del Testo Unico 11-12-1933, n. 1775, che le utenze di acqua pubblica, subconcesse dalla Valle non potranno essere cedute, né in tutto, né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale, ma prescrive altresì che tale nulla osta dell'Amministrazione regionale sarà richiesto (in aggiunta, come è ovvio, a quello del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito quello delle Finanze, prescritto dall'art. 20 citato) anche per le utenze di acque pubbliche già concesse dallo Stato anteriormente al 7 settembre 1945.
Ora l'emanazione di tale norma, relativa al nulla osta della Valle per le cessioni delle utenze concesse dallo Stato, potrebbe essere ammessa, in base alla lettera d) dell'art. 3 dello Statuto, per le utenze idroelettriche: non però per le altre utenze, perché con ciò la Valle esorbita dai limiti della potestà legislativa attribuitale dal cennato articolo 3.
Art. 10
Nulla da obiettare.
Art. 11
Nulla da obiettare: trattasi comunque di materia che rientra nella sfera delle attribuzioni del Ministero delle Finanze (tale articolo suona infatti: "i canoni relativi alle subconcessioni accordate dalla Regione sono versati al Tesoriere dell'Amministrazione regionale").
Art. 12
Nulla da obiettare: sembrerebbe tuttavia opportuno che tale articolo fosse coordinato con il secondo comma dell'art. 9 del vigente regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche 14 agosto 1920, n. 1285.
Art. 13
Nulla da obiettare, ma non può tuttavia omettersi di osservare che non si comprende la necessità di affidare il collaudo delle opere delle grandi derivazioni subconcesse dalla Valle ad una Commissione di ben quattro membri, anziché all'Ufficio regionale delle Acque come avverrebbe in relazione all'art. 24 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 e all'articolo 2 delle norme in esame, qualora l'art. 13 in parola non esistesse.
E' ovvio inoltre che per il collaudo delle dighe, ricadenti sotto la disciplina del regolamento 1° ottobre 1931, n. 1370, permangono in vigore le norme in detto regolamento contenute.
Infine si osserva che in vari punti si fa intervenire il Comitato misto di cui al 3° comma dell'art. 8 della legge: non sembra che si interpreti bene la sua funzione, mentre il suo intervento rappresenta un ulteriore ostacolo in tutte le procedure.
Una volta che il Comitato abbia definito il piano di utilizzazione che gli è demandato studiare, spetterà agli uffici competenti farlo osservare senza ulteriori interventi del Comitato.
Ciò premesso
lo scrivente, nella sua qualità di rappresentante del Ministero dell'Interno, Presidente della Commissione di Coordinamento, preveduta dall'art. 45 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvata con legge costituzionale 26-2-1948, n. 4;
Accertato - come dalle osservazioni sopra trascritte - che alcune disposizioni del progetto di legge regionale deliberato dal Consiglio Valle nella seduta del 10 novembre scorso, n. 140, e particolarmente quelle contenute nell'art. 5 del progetto stesso nonché quelle di cui agli articoli 8 e 9 sono eccedenti la competenza della Regione, e contrastano con gli interessi nazionali e con l'art. 8 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
Visto l'art. 31 dello Statuto stesso;
Si oppone alla esecutorietà della deliberazione più volte citata del Consiglio Valle 10 novembre 1948, n. 140, concernente progetto di legge regionale di integrazione ed attuazione delle leggi della repubblica in materia di subconcessione di acque pubbliche da parte della Regione Valle d'Aosta.
Rinvia gli atti al Consiglio Valle per il riesame della legge stessa.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
F.to Alliaudi
ALLEGATO C -
OSSERVAZIONI ALLA LETTERA N. 4955 DEL 17 DICEMBRE 1948 DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO SUL REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE ED ATTUAZIONE PER LE SUBCONCESSIONI DI ACQUA.
Non si ritiene che alcun articolo della proposta di legge regionale sia in contrasto allo "ordinamento giuridico dello Stato" né agli interessi nazionali né all'articolo 8 dello Statuto regionale.
Sull'osservazione all'articolo 1 si propone di inserire fra il numero del T.U. n. 1175 e le parole "delle norme di integrazione.... ecc." la frase "dalle successive norme legislative di integrazione e modifica, dalle norme dei regolamenti generali e speciali vigenti in materia nonché......"
Art. 2
L'ultimo comma dell'articolo 2 del regolamento è stato riportato integralmente (senza fare alcuna variazione) dall'ultimo comma dell'art. 2 della bozza di regolamento del Ministero dei Lavori Pubblici in data 11 giugno 1948 n. 1141/1680.
Art. 3
Nulla da obiettare.
Art. 4
Non si può accettare il suggerimento proposto: il primo comma dell'art. 4 del regolamento è indispensabile e giuridicamente fondato.
Per intendere la terminologia della legge vigente occorre precisare che la voce "concessione" indica il provvedimento amministrativo col quale lo Stato dispone delle acque in via definitiva e con potere discrezionale insindacabile giurisdizionalmente. Così pure deve intendersi per quanto concerne il provvedimento di subconcessione.
Data la natura giuridica della concessione di derivare acqua pubblica, il semplice fatto di aver presentato la domanda e di vederla ammessa all'istruttoria non pone in atto una concessione né può far sorgere nel richiedente il diritto ad ottenere la concessione, costituendo questa un atto discrezionale della pubblica Amministrazione. Nel caso di più domande presentate ed ammesse in concorrenza all'istruttoria, la pubblica Amministrazione può sempre negare la concessione a tutti i concorrenti, ove ciò ritenga opportuno nell'interesse generale.
Nel caso in esame, occorre precisare che, nel settembre 1945, vi erano cinque sole domande di concessione di grandi derivazioni in corso di istruttoria. Lo Stato ha concesso alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta tutte le acque che non facevano ancora parte di concessioni assentite (non "di cui fossero presentate o in corso di istruttoria le domande di concessione") e pertanto nessuna sottigliezza giuridica può snaturare la volontà chiaramente espressa dal legislatore di rendere unica concessionaria la Valle d'Aosta, concedendo però a questa la facoltà di subconcedere a sua volta le acque di sua pertinenza (non ancora concesse alla data del 7 settembre 1945).
È perciò più che certo che tutte le domande in corso di istruttoria al 7 settembre 1945 siano decadute "ope legis", come è avvenuto per le acque della Regione Autonoma Siciliana.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha sempre confortato questa tesi come risulta dalla seguente documentazione, tratta dalle note del Ministero dei Lavori Pubblici - Divisione Generale Acque ed Impianti elettrici:
Nota 5 maggio 1947 n. 370-442-1355
"omissis...... Poiché occorre dare applicazione al D.L.P. 23 dicembre 1946 n. 532 si dispone che l'Ufficio del Genio Civile provveda alla consegna, all'Amministrazione della Valle, degli atti relativi alle pratiche di derivazione d'acqua, che rientrano nella competenza dell'Amministrazione stessa a' sensi del D.L. 7 settembre 1945 n. 546".
Nota 30 giugno 1946 n. 1464/1695
"omissis...... La parte d'istruttoria già compiute sulle domande da parte del Genio Civile potrà essere ritenuta valida ai fini delle eventuali subconcessioni nel caso di riproduzione delle domande stesse".
Nota del 28 ottobre 1947 n. 3405
"omissis...... In seguito alla concessione novantanovennale di tutte le acque tuttora disponibili nella Valle d'Aosta, assentita alla Valle d'Aosta medesima con l'art. 1 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 546, le domande sopraelencate risultano decadute".
Nota del 25 marzo 1948 n. 1002
"omissis...... Si rammenta con l'occasione che, nell'attesa dell'elaborazione del piano generale di cui al citato terzo comma dell'art. 8 dello Statuto speciale di codesta Regione, potrà essere avviata l'istruttoria delle domande di subconcessione delle acque concesse a codesta Regione medesima, secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato".
Nota del 25 giugno 1948 n. 2449-3062-672-1072-1880-2008 indirizzata al Genio Civile di Aosta in merito all'istruttoria del Buthier
"omissis...... La domanda (Cogne) risulta essere stata presentata in sostituzione delle precedenti domande 22 maggio 1920 e 23 dicembre 1940 e del progetto 15 luglio 1942 presentate anteriormente alla concessione novantanovennale di cui all'art. 7 del citato Statuto".
È pertanto certo ed indubitato che le domande di concessione presentate prima del 7 settembre 1945 e non assentite con atto di concessione regolare siano decadute "ope legis".
Tutte le Società, nessuna esclusa, hanno presentato all'Amministrazione regionale le loro domande di subconcessione, domande che sono state pubblicate sui fogli annunzi legali ed istruite secondo le norme tecniche e procedurali dello Stato; ad ogni istruttoria fu presente un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici e precisamente il 28 luglio 1948, per le acque del Buthier, il Dr. MARINI Luigi; il 26 agosto 1948, per le acque dell'Ayasse, il Dr. LUPO Michele; il 28 ottobre 1948, per le acque dell'alta Dora Baltea ed affluenti, il Dr. D'ELIA Amedeo, oltre ai rappresentanti dell'Ufficio Geologico di Stato e dell'Ufficio Idrografico.
Una sola domanda è stata respinta, perché contraria agli interessi regionali, e perché contemplava la diversione di ingenti masse idriche dal naturale bacino idrografico della Dora Baltea e della Valle d'Aosta.
La tesi ora sostenuta dalla Commissione di Coordinamento, se può piacere ad alcune Società, urta contro una chiara ed onesta interpretazione giuridica e contro gli interessi della Regione ed annullerebbe la procedura e gli atti in corso espletati secondo le intese e con l'assentimento del Ministero dei Lavori Pubblici.
Si nota che tutte le Società hanno versato le somme previste dalla legge per i depositi di istruttoria e di garanzia che ammontano attualmente a circa 4 milioni e mezzo di lire.
Si insiste pertanto affinché sia mantenuta la dicitura: "Le domande di concessione per derivazioni di acque non assentite prima del 7 settembre 1945 sono decadute", trattandosi di dizione pienamente concordata a Roma con l'ufficio legale del Ministero dei Lavori Pubblici, presenti l'Ing. Luigi Fresia e l'Ing. Annibale Torrione.
Art. 5
La Commissione di Coordinamento osserva che questo articolo è in netto contrasto col significato del primo comma dell'art. 8 dello Statuto. Innanzitutto anche qui, per intendere la terminologia della legge vigente, occorre precisare: "che la derivazione e l'utilizzazione delle acque sono il contenuto tecnico-idraulico o l'oggetto della utenza e che l'utenza è l'esercizio in atto della derivazione ed utilizzazione che sono oggetto della concessione.
Indipendentemente da quanto è stato già osservato nella relazione dell'Ufficio Acque, inserita nella deliberazione consiliare n. 140 delli 10 novembre 1948, circa i concetti di derivazione e di utilizzazione espressi nell'art. 55 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, si può porre il preciso quesito in merito a quanto ha inteso stabilire il legislatore quando, al comma 2° dell'art. 7 dello Statuto regionale, precisò "sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione", e quando ha aggiunto, in modo chiaro ed inequivocabile, al primo comma dell'art. 8: "Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione".
Si ritiene che chiunque, anche non dotato di grande senso giuridico, ma solamente di buon senso, possa capire che tutte le concessioni di acque assentite prima del 7 settembre 1945 e a quella data non utilizzate debbano passare alla Regione. Il sofisticare sulla parola utilizzazione, in questo caso, è ignorare completamente che dell'atto di concessione fa parte integrante il disciplinare di concessione, che fissa i tempi (termini di scadenza o di decadenza) e le modalità per la esecuzione di quei lavori ed impianti che rendono possibile l'utilizzazione.
Pertanto, l'interpretazione giuridica del primo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale non può prestarsi ad una tesi a suo tempo da taluno già prospettata come favorevole al soddisfacimento di interessi particolaristici di Società; tale comma non può non essere interpretato nella sua dizione giuridico-tecnica letterale, che è chiara ed inequivocabile.
Pertanto, si insiste affinché sia mantenuto invariato l'art. 5 anche perché, nel superiore interesse della Nazione e della Regione, si possa finalmente sgombrare il terreno dagli accaparramenti parassitari e si possa permettere che solo chi ha i mezzi sufficienti possa procedere alla costruzione di quegli impianti idroelettrici di cui siamo così gravemente deficitari.
La Presidenza della Giunta regionale ha già ripetutamente richiesto, a' sensi del secondo comma dell'art. dello Statuto regionale, la decadenza di tutte le concessioni non utilizzate nei termini prescritti dai disciplinari.
Art. 6
Nulla da obiettare.
Art. 7
La Commissione di Coordinamento trova inutile l'articolo, che era stato incluso tale e quale suggerito nella bozza ministeriale dell'11 giugno 1948; comunque tale articolo può essere abolito.
Art. 8
L'osservazione della Commissione di Coordinamento sulla "rinnovazione delle concessioni" non è giusta né accettabile in quanto, allo scadere delle concessioni, (comma 3° dell'art. 7 dello Statuto regionale) queste passano "ope legis" alla Regione, la quale, ove lo ritenga, potrà rinnovarle a titolo di subconcessione.
Art. 9
L'osservazione della Commissione di Coordinamento è giusta solo in parte, poiché trattasi, in modo particolare, di alcune concessioni mai utilizzate e di cui alcune Società trattano attualmente la cessione. Si propone di iniziare l'articolo con le seguenti parole: "Le utenze idroelettriche....".
Art. 10
Nulla da obiettare.
Art. 11
Nulla da obiettare.
Art. 12
La disposizione dell'articolo non è in contrasto con il secondo comma dell'art. 9 del vigente regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, e serve ad evitare per l'avvenire quelle speculazioni private che, in materia di concessioni idroelettriche, sono sempre state deleterie all'economia nazionale e regionale.
Art. 13
Nell'articolo era stata prevista una Commissione tecnica (di collaudo) mista per deferenza verso il Ministero dei Lavori Pubblici: si può, peraltro, applicare testualmente una norma analoga, all'art. 24 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285, ben intendendosi che il collaudo delle dighe spetta sempre al Servizio Dighe, in base al regolamento 1-10-1931 n. 1370. L'articolo 13 potrebbe essere così modificato: "Il collaudo delle opere per le grandi derivazioni sarà eseguito dall'Ufficio Regionale delle Acque".
Per quanto riguarda le osservazioni circa le funzioni del Comitato misto si ritiene che detto Comitato sia una garanzia tecnica e non possa recare intralcio alle istruttorie.
Riassumendo, si ritiene pertanto che le norme di legge regionale approvate dal Consiglio il 10 novembre 1948 in materia di subconcessioni di acque non siano affatto contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato e agli interessi nazionali ma interpretino giustamente gli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale.
Si fa presente la speciale urgenza della emanazione delle norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque, al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle istruttorie in corso ed agli effetti della reiezione di quelle domande che sono contrarie al buon regime delle acque ed agli interessi generali della Regione.
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