Oggetto del Consiglio n. 141 del 10 novembre 1948 - Verbale
OGGETTO N. 141/48 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PARTICOLARI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NELLA CATEGORIA "STRADE REGIONALI" NELLA VALLE D'AOSTA.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. NICCO, riferisce che nell'adunanza del Consiglio regionale in data 24 maggio 1948 (oggetto n. 90) è già stata esaminata dal Consiglio una proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade di interesse regionale. Fa presente che il Consiglio regionale in tale adunanza, dopo ampia discussione, ha deliberato di rinviare ad una successiva riunione del Consiglio ogni decisione in merito alla suddetta proposta di legge, incaricando dell'esame particolareggiato della questione una apposita Commissione tecnica. Informa che la Commissione, riunitasi il 15 giugno 1948, ha proceduto allo studio del problema stradale valdostano, all'esame della proposta di nuova classificazione delle strade della Valle d'Aosta e, dopo ampia discussione, ha concordato sulla necessità di adottare in merito all'oggetto i seguenti provvedimenti:
1) di sottoporre nuovamente al Consiglio della Regione la proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade di interesse regionale, già presentata nell'adunanza consiliare del 24 maggio 1948 (oggetto n. 90), con proposta di stralciare l'art. 4 del progetto spesso, relativo all'eventuale riparto di spese con i Comuni e di includere fra le disposizioni transitorie un articolo relativo all'approvazione del primo elenco delle strade da classificarsi regionali.
2) di proporre successivamente al Consiglio della Regione l'approvazione di norme per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade stesse, corredate da una relazione illustrativa in cui siano proposti i mezzi con i quali provvedere al finanziamento delle spese relative ai lavori stradali occorrenti.
L'Assessore Geom. Nicco, richiamando le discussioni avvenute nella precedente adunanza del Consiglio regionale in data 24 maggio 1948 rileva che, per ragioni di giustizia e di equità è opportuno che il Consiglio regionale approvi la classificazione fra le strade regionali delle importanti rotabili "Châtillon-Valtournenche-Breuil e Verrès-Brusson-Champoluc", le quali rivestono un'importanza non inferiore, se non superiore, alle strade Pont St. Martin-Gressoney, Prè St. Didier-Courmayeur ed Aosta-Valpelline, già classificate strade provinciali. Informa che, la Giunta ha stabilito, unanime, di proporre al Consiglio l'approvazione di una legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade nella categoria "strade regionali per la Regione autonoma della Valle d'Aosta", allo scopo di poter procedere, successivamente, alla classificazione nella categoria "strade regionali" delle tre strade già provinciali nonché delle due strade Châtillon - Valtournenche-Breuil e Verrès-Brusson-Champoluc. Invita, quindi, il Consiglio ad esaminare la proposta di legge regionale di cui all'allegato distribuito ai Sigg. Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza odierna.
Il Presidente, Avv. CAVERI, propone che il Consiglio proceda in primo luogo all'esame ed alla approvazione dei primi quattro articoli della bozza proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade nella categoria "strade regionali"; il testo di tale legge dovrebbe costituire la base procedurale per la successiva classificazione delle strade. Aggiunge che, dopo approvato il testo di legge, il Consiglio potrà adottare una deliberazione per stabilire quali siano le strade che debbono essere classificate nella categoria "strade regionali". Invita, quindi, il Segretario Dr. Brero a dare lettura della proposta di legge, per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio.
Il Segretario Dr. Brero, procede alla lettura dei singoli articoli della bozza di legge regionale in merito alla quale viene aperta la discussione.
In ordine all'articolo 1, il Consigliere Geom. ARBANEY osserva che ritiene superflua la dizione "e a un ex capoluogo della Provincia" riportata alla linea 6^ e ne propone la soppressione.
Il CONSIGLIO unanime, approva la proposta. In merito all'articolo 2, non viene fatta osservazione alcuna: così pure dicasi per l'articolo 3.
In ordine all'articolo 4, il Consigliere Avv. TORRIONE ritiene opportuno di cointeressare i Comuni alla manutenzione delle strade classificate regionali e di stabilire il principio che il Consiglio regionale abbia la facoltà di chiedere ai Comuni interessati un contributo a titolo di concorso nelle spese di manutenzione delle strade classificate regionali.
Il Presidente, Avv. CAVERI, dichiara di concordare con il Consigliere Avv. Torrione per quanto riguarda l'imposizione eventuale a carico dei Comuni interessati, di un contributo sia pure in misura ridotta, allo scopo anche di cointeressarli nella sorveglianza ed alla buona manutenzione delle strade; ritiene opportuno che sia altresì richiesto un contributo alle Società ed alle industrie che, per la loro attività, hanno un particolare e diretto interesse alla buona manutenzione delle strade.
Segue lunga discussione.
L'Assessore Geom. NICCO propone che il testo dell'articolo 4 sia formulato in base al seguente principio: "E' in facoltà dell'Amministrazione regionale di applicare speciali contributi a carico dei Comuni e di Società".
L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente di avere sempre sostenuto il punto di vista espresso dal Consigliere Avv. Torrione; rileva che la questione della nuova classificazione delle strade regionali è sorta appunto per la necessità di ovviare a palesi sperequazioni di oneri per manutenzione stradale e di mettere sullo stesso piano e di classificare in egual modo alcune strade che hanno i requisiti voluti per essere classificate provinciali. Fa presente che le spese per le tre strade attualmente classificate provinciali fanno carico totale alla Regione ed esprime il dubbio sulla opportunità e sulla possibilità di poter accollare oneri ai Comuni interessati alle suddette tre strade, in quanto trattasi di Comuni che da molti anni non sostengono alcuna spesa per le tre strade provinciali.
Il Consigliere Avv. TORRIONE rileva che il contributo potrebbe essere imposto a carico dei soli Comuni interessati alla manutenzione delle strade comunali da classificarsi regionali.
L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che tale proposta contrasta con quanto il Consiglio ha avuto in animo sino ad oggi di fare e cioè di eliminare la sperequazione esistente fra i Comuni interessati a strade che hanno uguale importanza.
Il Presidente Avv. CAVERI ribadisce la proposta di porre unicamente in discussione una questione di opportunità e di principio, cioè la possibilità ed opportunità da parte della Regione di imporre a carico dei Comuni e delle Società e delle Industrie un contributo per cointeressarli nella sorveglianza e nella buona manutenzione delle strade. Fa presente che, in sede di applicazione pratica della legge, l'Amministrazione regionale potrebbe considerare le condizioni finanziarie dei singoli Comuni interessati alla manutenzione delle strade regionali agli effetti dell'imposizione eventuale dei contributi e che, all'atto pratico, l'Amministrazione regionale potrebbe, però, trovarsi in una situazione di disagio nell'imporre contributi a carico dei Comuni interessati alla manutenzione di alcune strade regionali e nell'esonerare invece del contributi i Comuni interessati alla manutenzione di altre strade; cita il caso della strada provinciale Pont St. Martin-Gressoney, danneggiata in seguito all'alluvione verificatasi nello scorso mese di settembre. Ritiene che la questione possa essere risolta mediante l'accettazione della proposta formulata dall'Assessore Geom. Nicco per l'articolo 4, salvo vagliare caso per caso in sede di applicazione della legge.
L'Assessore Geom. BIONAZ concorda sulla opportunità della inserzione di un articolo che stabilisca il principio della facoltà per l'Amministrazione regionale di imporre contributi a carico di Comuni, di Società e di Industrie particolarmente interessati alla manutenzione delle strade, rilevando che, in caso contrario, l'Amministrazione regionale non potrebbe richiedere in seguito alcun contributo per la manutenzione delle strade.
Il Consigliere Geom. VESAN fa presente che, per l'applicazione pratica dell'art. 4, dovrà essere predisposto un regolamento dettagliato per l'imposizione di eventuali contributi di utenza stradale, come già si praticava nei passati anni.
Il Consigliere Not. THIEBAT suggerisce l'opportunità che il Consiglio determini sin da oggi la misura percentuale massima dei contributi che potranno essere posti a carico dei Comuni.
Il Consigliere Sig. VACHER si dichiara contrario all'imposizione di contributi a carico dei Comuni della Valle del Lys, in quanto tali Comuni non hanno sostenuto sino ad oggi alcuna spesa per la strada provinciale, che l'anno scorso si trovava in cattive condizioni di manutenzione.
Il Presidente Avv. CAVERI fa presente che attualmente la strada della Valle del Lys si trova in buone condizioni di manutenzione. Rileva, in proposito, la necessità che l'esecuzione di lavori stradali e l'incarico della manutenzione straordinaria delle strade siano affidati a Ditte che dispongano dell'attrezzatura necessaria per la buona esecuzione dei lavori.
Il Consigliere Not. THIEBAT, richiamandosi alla proposta già fatta in altra adunanza di Consiglio dal Consigliere Geom. Vesan, fa presente l'opportunità che per la esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade sia costituita un'azienda apposita convenientemente attrezzata.
Il Presidente Avv. CAVERI, a conclusione della discussione, invita il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione della proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade nella categoria "strade regionali".
IL CONSIGLIO
Visto l'art. 2 lettera f) dello Statuto regionale;
ritenuta la necessità dell'approvazione di una legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade di interesse regionale nella categoria delle strade regionali;
ad unanimità di voti;
Delibera
di approvare nel testo seguente la proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione, nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, delle strade di interesse regionale:
Art. 1
Agli effetti della classificazione e degli oneri di manutenzione delle strade correnti in Valle d'Aosta, alla categoria e denominazione "strade provinciali", previste dalla legislazione generale vigente, sono sostituite - come corrispondenti - la categoria e la denominazione "strade regionali".
Appartengono alla categoria delle "strade regionali" le rotabili correnti in territorio della Valle d'Aosta riconosciute di particolare importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purché facciano capo a strade nazionali, a ferrovie, nonché le strade che collegano centri di riconosciuta importanza turistica a strade classificate nazionali e regionali.
Art. 2
L'elenco delle strade classificate regionali nella Valle d'Aosta e le variazioni relative da apportarsi a tale elenco sono deliberate dal Consiglio regionale.
Le deliberazioni del Consiglio regionale relative alla classificazione di strade nella categoria delle "strade regionali" sono pubblicate in tutti i Comuni della Valle per giorni quindici.
Entro trenta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione i Comuni hanno facoltà di inoltrare all'Amministrazione regionale eventuali opposizioni o ricorsi motivati.
Il Consiglio regionale decide in merito alle opposizioni o ai ricorsi con provvedimento di carattere definitivo.
Art. 3
Qualora non vi siano opposizioni, ovvero ad avvenuta decisione in merito alle opposizioni, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, approva, in via definitiva e ad ogni effetto legale, l'elenco delle strade classificate regionali e le successive variazioni, mediante decreto, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione regionale.
Art. 4
Con provvedimento del Consiglio regionale possono essere posti a carico dei Comuni, degli Enti e delle maggiori Ditte e Società, aventi particolare interesse alla buona manutenzione delle strade, contributi speciali per le spese annue di miglioria e di manutenzione delle strade regionali.
Art. 5
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere all'aggiornamento degli inventari tecnici delle strade già provinciali ed alla compilazione degli inventari tecnici delle strade già comunali classificate regionali correnti nel territorio della Valle d'Aosta.
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