Oggetto del Consiglio n. 140 del 10 novembre 1948 - Verbale

OGGETTO N. 140/48 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME DI INTEGRAZIONE E DI ATTUAZIONE PER LE SUBCONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.

(Si fa menzione che il Consigliere Geom. Vesan interviene all'adunanza alle ore 15,20, all'inizio della discussione del seguente oggetto, e che, su invito del Presidente Avv. Caveri, interviene pure alla adunanza durante la discussione del presente oggetto l'Ing. Annibale Torrione, Consulente tecnico dirigente dell'Ufficio Acque dell'Amministrazione regionale, il quale lascia la sala delle adunanze dopo la decisione adottata dal Consiglio in ordine al presente oggetto).

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L'Assessore ai Lavori Pubblici, Geom. NICCO, riferisce brevemente in merito ai precedenti della pratica relativa alla proposta di emanazione di una legge regionale recante norme particolari di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta; riferisce sugli accordi di massima recentemente intercorsi fra i rappresentanti dell'Amministrazione regionale ed i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici, in merito alla emanazione delle norme integrative e di attuazione di cui si tratta. Fa richiamo alla relazione trasmessa ai Sigg. Consiglieri, in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza odierna, relazione nella quale, tra l'altro, risulta quanto appresso:

"In esecuzione della deliberazione di Giunta n. 1600 in data 5 dicembre 1947, relativa all'oggetto (vedi allegato A) sono state trasmesse al competente Ministero dei Lavori Pubblici (Div. X^) e ad altre autorità governative, con nota 1/4/1948 n. 2795/4 (vedi allegato B), copie della proposta, approvata dalla Giunta regionale, di norme particolari di integrazione e di attuazione da emanarsi per disciplinare la materia e la procedura delle subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione (vedi allegato B).

Il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Acque e degli Impianti elettrici, Div. X^ - con nota n. 1191 - 1680 dellì 11 giugno 1948, ha trasmesso una contro- proposta (vedi allegato C), che presentava pericolose lacune. Tale contro-proposta è stata, pertanto, a cura dell'Ufficio Acque e della Segreteria Generale, opportunamente rielaborata e completata in un nuovo testo (vedi allegato D), che ha formato oggetto di esame in una riunione avvenuta a Roma (in via privata e riservata) fra i Signori:

a) Ing. Secondo Alfieri, Ingegnere Capo presso l'Ufficio tecnico della Divisione X^ del Ministero dei Lavori Pubblici;

b) Dr. Marino, dell'Ufficio Legale della Div. X^ del Ministero dei Lavori Pubblici;

c) Assessore alle Finanze della Regione, Ing. Luigi Fresia;

d) Ing. Annibale Torrione, Consulente Tecnico della Regione;

In merito agli accordi di massima intercorsi in forma privata, in sede di esame del testo di cui si tratta nella riunione di cui sopra, il Consulente tecnico Ing. Annibale Torrione ha riferito quanto segue:

"L'esame di detta bozza ha portato ai seguenti risultati:

Art. 1 - Nessuna modifica;

Art. 2 - Nessuna modifica;

Art. 3 - Nessuna modifica;

Art. 4 - Nessuna modifica (molto importante al fine della prosecuzione delle istruttorie);

Art. 5 - Si è concordato che sarebbe preferibile sopprimerlo poiché l'istruttoria per le subconcessioni fatte dalla Amministrazione della Regione debbono essere uniformi per tutte le domande;

Art. 6 - Il Ministero dei Lavori Pubblici interpreta le parole "concessioni utilizzate" unicamente come concessioni assentite ed in regola con il pagamento dei canoni. Con questa interpretazione capziosa i primi due comma dell'art. 8 dello Statuto regionale avrebbero un valore nullo.

A questo proposito si osserva:

1) E' evidentissimo che il legislatore avendo richiamato nel primo comma dell'art. 8 le disposizioni del secondo comma dell'art. 7 abbia voluto nettamente differenziare le concessioni assentite prima del 7 settembre 1945 ed utilizzate da quelle che a quell'epoca non furono utilizzate.

2) E' bensì vero che la legge e la giurisprudenza non sono sempre eccessivamente chiare sulla differenza che intercede fra concessione ed utenza ma è nella normale prassi in materia di acque pubbliche che la concessione assentita crea l'utenza che è composta di due elementi essenziali richiamati appunto nel primo comma dell'art. 55 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775:

a) la derivazione, che è la facoltà concessa all'utente di sottrarre da un corso d'acqua demaniale quelle quantità di moduli previsti nell'atto di concessione per l'uso richiesto.

b) la utilizzazione (in questo caso idroelettrica), che è la trasformazione della quantità di acqua concessa in energia elettrica, mediante le opere previste nei progetti e nei disciplinari di concessione.

Secondo il parere dell'Ufficio Acque le concessioni assentite prima del 7/9/1945 e non utilizzate passano alla Regione e pertanto da concessioni statali dovrebbero diventare subconcessioni della Regione e gli incarti relativi a dette concessioni dovrebbero essere trasferiti dall'Ufficio del Genio Civile all'Amministrazione regionale.

Siccome però i decreti di tali concessioni vennero emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici, il Presidente della Giunta regionale, qualora ne ravvisi i fondati motivi, ha facoltà di provocare la decadenza di tali concessioni richiedendo l'emissione del relativo decreto al Ministero dei Lavori Pubblici.

L'inserimento nel Regolamento dell'art. 6 può bensì presentare il pericolo di far sorgere una opposizione all'approvazione del regolamento, ma il suo inserimento, ha, d'altra parte, il vantaggio di non lasciare equivocare sul significato dei due primi comma dell'articolo 8 dello Statuto Regionale.

L'articolo 6 dovrebbe essere così concepito:

"Agli effetti dell'applicazione dei primi due comma dell'art. 8 dello Statuto regionale, si intendono concessioni assentite prima del 7/9/1945 e non utilizzate quelle i cui impianti non fossero a tale data in avanzato stato di costruzione.

Per le concessioni già assentite e comprendenti diverse utilizzazioni nel medesimo corso d'acqua od affluenti, le utilizzazioni non avvenute nei termini stabiliti nei disciplinari di concessione rientrano nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale".

Art. 7 - Si è convenuto di sopprimerlo perché già compreso nel comma settimo del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775.

Art. 8 - Si è convenuto di sopprimerlo perché dette disposizioni sono già inserite nei disciplinari di concessione.

Art. 9 - Si è proposta la seguente dicitura: "Le subconcessioni possono essere subordinate anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per i servizi pubblici nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti ed a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale.

Tali quantitativi saranno fissati nei vari disciplinari su proposta del Comitato Misto sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".

Tra l'art. 9 e l'art. 10 si è convenuto di inserire l'art. 3 della bozza ministeriale che richiama una procedura obbligatoria per legge.

Art. 10 - Si è convenuto di ridurlo come segue: "Alle subconcessioni, alle reiezioni di domande di subconcessione, alle declaratorie di decadenza delle subconcessioni, alle rinnovazioni delle subconcessioni ed alle subconcessioni di varianti sostanziali si provvede con decreti del Presidente della Giunta regionale".

Art. 11 - Nessuna modifica salvo l'aggiunta delle parole: "giusta l'art. 20 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775".

Art. 12 - Si è convenuto di stilarlo come segue: "Nei casi di cui all'art. 10 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale sentiti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Comitato Misto".

Art. 13 - Dovrebbe essere ridotto come segue onde evitare le osservazioni da parte del Ministero delle Finanze e per non essere in contrasto col 4° comma dell'art. 12 dello Statuto regionale: "I canoni relativi alle subconcessioni accordate dalla Regione sono versati al Tesoriere dell'Amministrazione regionale".

In relazione ai lavori preparatori di cui sopra ed alla necessità di una sollecita approvazione di norme regionali in materia di subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione, si inoltra, per l'esame, le modifiche ed i provvedimenti di competenza della Giunta e del Consiglio, la seguente proposta di norme, da approvarsi con legge regionale. (omissis)."

L'Assessore Ing. FRESIA riferisce sui colloqui avuti a Roma con i funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici in merito alla questione della emanazione di norme per le subconcessioni di acque pubbliche ed all'approvazione di un piano tecnico generale e di massima per il razionale sfruttamento ad uso idroelettrico ed agricolo delle acque pubbliche della Valle d'Aosta.

Il Consulente Ing. Annibale TORRIONE fa una breve relazione e dà alcuni chiarimenti circa i precedenti della questione, nonché circa gli accordi di massima intercorsi a Roma con i funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici. Fa presente che il provvedimento di emanazione delle norme, sottoposte all'esame del Consiglio, ha carattere di particolare urgenza, data la necessità di non sospendere gli atti procedurali relativi a domande e a pratiche in corso di istruttoria per importanti subconcessioni di acque pubbliche.

Il Presidente Avv. CAVERI prende atto che, in sostanza, trattasi di norme necessarie ed urgenti, elaborate dal Consulente tecnico Ing. Annibale Torrione unitamente al Segretario Dr. Brero in relazione alle osservazioni del Ministero dei Lavori Pubblici nonché sulla base delle norme del T.U. 11/12/1933 n. 1775 delle Leggi sulle acque pubbliche, con opportuni adattamenti alle norme dello Statuto regionale ed alle necessità procedurali per l'istruttoria e l'approvazione delle subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione. Invita, quindi, il Segretario Dr. Brero a dare lettura degli articoli della proposta di legge, sui quali viene aperta la discussione. I singoli articoli risultano, di volta in volta, approvati all'unanimità dal Consiglio.

Si dà atto che, durante la lettura e la discussione di ogni singolo articolo, il Consulente Ing. Torrione ed il Segretario Dr. Brero hanno dato chiarimenti in risposta a domande varie di alcuni Consiglieri.

Il Presidente Avv. CAVERI propone al Consiglio di procedere alla votazione per l'approvazione del complesso dei tredici articoli da inserirsi nella legge regionale di cui all'oggetto e di autorizzare la Giunta ad apportare gli eventuali ritocchi di sola forma, che si rendessero necessari agli effetti del coordinamento e dell'inserimento degli articoli stessi nella legge regionale emananda.

IL CONSIGLIO

ritenuta la necessità e l'urgenza dell'emanazione della legge regionale recante le norme di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione, in relazione agli articoli 3 lettera d), 7, 8, 9, 10, 31 e 33 dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

Delibera

1°) di approvare, come approva, i sottoriportati tredici articoli recanti norme regionali di integrazione e di attuazione per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione, autorizzando la Giunta regionale ad apportare le eventuali modificazioni di sola forma che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento e dell'inserimento degli articoli stessi nella emananda legge regionale:

Art. 1

Le subconcessioni di acque pubbliche, di cui la Regione autonoma della Valle d'Aosta è concessionaria a' sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto regionale, promulgato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, sono disciplinate dalla norme del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti idroelettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e dalle norme di integrazione e di attuazione di cui alla presente legge regionale.

Art. 2

Spettano all'Amministrazione della Regione "Valle d'Aosta", in materia di subconcessioni di acque pubbliche, le competenze attribuite in materia di concessioni di acque pubbliche al Ministero dei lavori Pubblici ed agli Uffici del Genio Civile.

Le domande di subconcessione e di utilizzazione di acque pubbliche devono essere dirette all'Amministrazione della Regione e presentate alla Divisione dei Lavori Pubblici, Ufficio delle Acque.

Le istruttorie delle domande di subconcessione per grandi derivazioni sono iniziate previo parere tecnico del Comitato Misto di cui al 3° comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.

Il versamento delle somme di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, dovrà essere effettuato per tutte le domande di subconcessione al Tesoriere dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Il Comitato Misto ha sede ad Aosta, presso l'Amministrazione della Regione, ed è convocato dal Presidente della Giunta regionale o dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'esame delle domande di subconcessione.

La convocazione avviene anche se richiesta da tre membri del comitato al Presidente della Giunta regionale. Le riunioni del Comitato Misto possono avvenire anche fuori sede.

Art. 4

Le domande di concessione per derivazioni di acque non assentite prima del 7 settembre 1945 sono decadute.

Per l'ammissione ad istruttoria delle domande relative a varianti sostanziali, riflettenti concessioni assentite prima del 7 settembre 1945, è richiesto il parere del Comitato misto; l'istruttoria di tali domande viene espletata dall'Amministrazione regionale.

Art. 5

Agli effetti dell'applicazione dei primi due comma dell'art. 8 dello Statuto regionale, si intendono concessioni assentite prima del 7 settembre 1945 e non utilizzate quelle i cui impianti non fossero a tale data in avanzato stato di costruzione.

Per le concessioni già assentite e comprendenti diverse utilizzazioni, con più salti, del medesimo corso d'acqua ed affluenti, le utilizzazioni non avvenute nei termini stabiliti nei disciplinari di concessione rientrano nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 8 dello Statuto regionale.

Art. 6

Le subconcessioni possono essere subordinate anche all'impegno di fornire gratuitamente energia elettrica per servizi pubblici nei limiti di quantità previsti dalle leggi vigenti ed a prezzi ridotti per usi domestici o per l'artigianato locale. Tali quantitativi saranno fissati nei disciplinari su proposta del Comitato Misto, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Art. 7

Nei casi in cui sia prescritto il parere del provveditorato regionale alle Opere Pubbliche di Torino, a' sensi della lettera g) dell'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942 n. 1460, l'Amministrazione regionale invia gli atti al cennato Provveditorato, che li restituisce con il suo parere.

Nei casi in cui si debba sentire il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche di Torino debba esprimere parere, a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946 n. 37, l'Amministrazione regionale invia gli atti al Ministero dei lavori pubblici per tramite del suddetto Provveditorato regionale.

Nei casi in cui sia prescritto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'Amministrazione regionale invia gli atti al Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici (Div. X^), che promuove il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e lo comunica all'Amministrazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 8

Alle subconcessioni, alle reiezioni di domande di subconcessioni, alle declaratorie di decadenza delle subconcessioni, alla rinnovazione delle concessioni ed alle subconcessioni di varianti sostanziali si provvede con decreti del Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni del Consiglio regionale.

Art. 9

Le utenze di piccole e grandi derivazioni, anche se assentite prima del 7 settembre 1945, non possono essere cedute o trasferite, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione regionale.

Art. 10

Nei casi di cui all'articolo 10 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in esecuzione di conformi deliberazioni del Consiglio regionale, sentiti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Comitato Misto.

Art. 11

I canoni relativi alle subconcessioni accordate dalla Regione sono versati al Tesoriere dell'Amministrazione regionale.

Art. 12

I subingressi nelle domande di subconcessione sono ammessi soltanto in via di eccezione ed a insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

Il collaudo delle opere per le grandi derivazioni sarà eseguito da una Commissione tecnica mista formata da due delegati del Ministero dei Lavori Pubblici e da due delegati dell'Amministrazione regionale.

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