Oggetto del Consiglio n. 102 del 5 luglio 1948 - Verbale

OGGETTO N. 102/48 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE AVVENTIZIO (NON DI RUOLO) DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE DI NORME PARTICOLARI DA INSERIRSI E DA COORDINARSI CON LE DISPOSIZIONI DEL RGOLAMENTO ORGANICO VIGENTE, IN CORSO DI RIELABORAZIONE.

Il Presidente Avv. Caveri invita il Consiglio a riesaminare il testo dell'articolo 15, approvato dal Consiglio nell'adunanza del mattino, facendo presente che a' sensi dell'art. 135 lettera c) del vigente regolamento organico i licenziati in seguito a domanda (dimissionari) che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio, hanno diritto, oltre alla eventuale indennità di mancato preavviso, ad una indennità di licenziamento nella misura stabilita dall'art. 67 del vigente regolamento organico (una mensilità per ogni anno di servizio prestato). Il Presidente Avv. Caveri osserva che, con l'approvazione dell'art. 15 nel testo redatto dalla Commissione tecnica, il Consiglio ha involontariamente tolto al personale avventizio un diritto già stabilito dal vigente regolamento organico; propone, pertanto, che il Consiglio, aderendo alla richiesta dei rappresentanti del personale, approvi lo stralcio delle parole che seguono la parola "disciplinari" del 2° comma, lo stralcio della disposizione di cui al 3° comma ed approvi, infine, l'inserzione di un comma con cui, a parziale modificazione del 2° comma dell'art. 15 proposto, si preveda la concessione della indennità di licenziamento al personale che dia le dimissioni dopo aver prestato almeno cinque anni di ininterrotto e lodevole servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con delega alla Giunta di apportare eventuali modificazioni di forma e di coordinamento delle norme dell'art. 15. Il Consiglio approva la proposta del Presidente del Presidente Avv. Caveri.

Sistemazione del personale avventizio - Ruoli speciali transitori - Il Presidente Avv. Caveri dà lettura al Consiglio dell'art. 17 proposto dalla Commissione tecnica, con il quale si stabilisce che la decorrenza di applicazione degli aumenti periodici degli emolumenti per anzianità di servizio previsti dall'art. 1 per il personale avventizio è stabilita agli effetti economici, al 26 febbraio 1948, data di entrata in vigore del D.L. 5-2-1948 n. 61. Il Presidente Avv. Caveri rileva che la disposizione di cui all'art. 17 è collegata con le disposizioni di cui l successivo art. 18 (di cui dà pure lettura) con cui, fra l'altro, si stabilisce che i posti di ruolo che, dopo l'approvazione della nuova tabella organica e l'inquadramento del personale di ruolo, risulteranno e si renderanno disponibili entro il 26 febbraio 1949, saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli, con l'esenzione del limite massimo di età, al personale non di ruolo che, alla data del 26 febbraio 1948, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e che sia in possesso dei requisiti e dei titoli di studio e di servizio prescritti per il conseguimento della nomina ai posti stessi. L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex-combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, sempre che essi abbiano i suddetti requisiti e titoli. Il comma 2° di tale articolo prevede la possibilità della chiamata qualora vi sia un solo dipendente in possesso dei requisiti e titoli richiesti. Il Consigliere Avv. Torrione, richiamandosi a quanto già esposto in proposito nell'adunanza del mattino, richiede che sia stralciato il riferimento al D.L. 5-2-1948 n. 61. Il Consiglio concorda, approvando.

In ordine all'articolo 18 il Presidente Avv. Caveri rileva che i rappresentanti degli impiegati chiedono che il periodo di anzianità di servizio sia ridotto da quattro anni a due anni per coloro che non abbiano benemerenze, e da un anno a sei mesi per i reduci, ex combattenti, partigiani, ecc.; inoltre che l'applicazione delle norme in oggetto entri in vigore dalla data di approvazione delle norme stesse da parte del Consiglio regionale (anziché dalla data del 26 febbraio 1948, come proposto dalla Commissione tecnica). Rileva a questo proposito che, a parer suo, è opportuno che le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale avventizio e della loro sistemazione in ruolo, siano, per ora, approvate con deliberazione consiliare, rinviando ad un secondo tempo l'emanazione di apposita legge regionale che approvi tutto il testo del nuovo regolamento organico dell'Amministrazione regionale e l'annessa tabella, per 'eventualità che, in sede di revisione del regolamento organico, attualmente in corso, si debba procedere ad alcune modifiche per l'aggiornamento ed il coordinamento degli articoli concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale avventizio. Il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta del Presidente Avv. Caveri. Il Consigliere Avv. Torrione, concordando con il Presidente Avv. Caveri, rileva l'opportunità che sia fissato un termine entro cui si debba proceder all'emanazione della legge regionale approvante il nuovo testo di regolamento organico e la annessa tabella dei servizi e del personale della Regione; si dichiara, pertanto, favorevole all'approvazione dell'art. 18 nel testo proposto dalla Commissione tecnica, può verificarsi il caso che non possano essere sistemati a ruolo ottimi elementi che abbiano oltrepassato i limiti di età o non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di servizio e si dichiara, pertanto, non alieno all'accoglimento della proposta formulata dai rappresentanti dei dipendenti; richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sulla garanzia derivante dal fatto che la sistemazione a ruolo del personale avventizio dovrebbe avvenire in base ai titoli richiesti della nuova tabella organica. Il Consigliere Avv. Torrione osserva che nell'adunanza del mattino il Consiglio regionale ha accolto favorevolmente le richieste del personale, ciò che non era avvenuto nell'adunanza del 24 maggio in quanto il Consiglio si preoccupava di avere alle proprie dipendenze un corpo impiegatizio che rispondesse pienamente alle esigenze dei servizi. Aggiunge che, pur riconoscendo che vi sono degli ottimi elementi fra il personale avventizio, qualora si accedesse alla città richiesta dei rappresentanti del personale, tutti gli avventizi verrebbero sistemati a ruolo.

Il Consigliere Sig. Manganoni propone che il Consiglio deliberi la riduzione da un anno a sei mesi del periodo di servizio prestato richiesto per la sistemazione a ruolo del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 (reduci, partigiani, ecc.), in considerazione del fatto che il personale stesso, essendo stato assunto da poco in servizio a causa dei noti eventi bellici, non ha potuto maturare il periodo di tempo prescritto. Il Presidente Avv. Caveri rileva che, in effetti, qualora venisse mantenuto il limite di quattro anni proposto dalla Commissione, molti ottimi elementi, non potrebbero essere sistemati a ruolo. Il Consigliere Avv. Torrione rileva di non essere, come pure gli altri Consiglieri, in grado di esprimere un giudizio sulla capacità e sul rendimento degli impiegati dell'Amministrazione regionale ed aggiunge che soltanto la Presidenza e la Giunta possono esprimere parere in merito. Rileva, inoltre, che i dipendenti avventizi, allorché sono stati assunti erano perfettamente a conoscenza che avrebbero dovuto partecipare ai concorsi per la loro sistemazione a ruolo e ricorda che anche il Presidente Avv. Caveri, in alcune adunanze presiedute dall'ex-Presidente Prof. Chabod, chiede ripetutamente che si bandissero i concorsi.

Il Consigliere Avv. Torrione riconosce che con la emanazione delle norme dei decreti del 4-4-1947 n. 207 e 5-2-1948 n. 61 è stata prevista a favore degli avventizi statali e di enti pubblici locali, aventi determinati requisiti, la sistemazione a ruolo; ritiene però e precisa che le disposizioni di cui ai citati decreti legislativi non sono, di diritto, applicabili a favore del personale dell'Amministrazione regionale. Si dichiara, comunque, favorevole all'estensione dei benefici e delle norme di cui si tratta al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione regionale, a condizione però che sia stabilita una certa garanzia per i servizi fissando ad es. un sufficiente periodo di servizio prestato. L'Assessore Geom. Bionaz propone che sia mantenuto il limite di anni quattro, proposto dalla Commissione, riservando la facoltà alla Amministrazione regionale di derogare a tale limite per alcuni casi particolari. Il Presidente Avv. Caveri rileva che la soluzione proposta dall'Assessore Geom. Bionaz potrebbe lasciare possibilità di favoritismi, per cui non sarebbe consigliabile e che, d'altra parte, si rende necessario trovare una soluzione che consenta di sistemare in servizio alcuni ottimi elementi; riconosce, comunque, che il termine di sei mesi proposto dai rappresentanti degli impiegati, è troppo breve per consentire all'Amministrazione di esprimere un giudizio sul rendimento e sulla capacità del personale avventizio. Propone quindi che si acceda parzialmente alle richieste dei rappresentanti degli impiegati, riducendo da quattro a due anni il periodo di servizio prestato richiesto per il personale che non abbia benemerenze e fissando ad un anno il periodo di sevizio prestato richiesto per il personale in possesso di benemerenze (partigiani, reduci, ecc.).

Il Consigliere Geom. Arbaney ritiene che un particolare beneficio per il personale da sistemare possa considerarsi l'adesione alla richiesta fatta dai rappresentanti del personale di fissare alla data odierna la decorrenza per la maturazione e il calcolo del periodo di servizio prescritto per la sistemazione a ruolo. Il Consigliere Avv. Torrione osserva che stabilito in modo ridotto e computabile alla data odierna il periodo di servizio prescritto per l'assunzione a ruolo degli avventizi, tutti gli aventi diritto potranno pretendere la sistemazione a ruolo, anche coloro che non siano buoi elementi in servizio. L'Assessore Sig. Nouchy obietta che come previsto dal D.L. 5-2-1948 n. 61 occorre che l'Amministrazione regionale vagli la capacità ed il rendimento di ogni dipendente e che si prescriva, inoltre, che il dipendente abbia prestato lodevole servizio; propone che sia inserita nell'articolo 18 una disposizione in tal senso. Il Consigliere Avv. Torrione concorda con l'Assessore Sig. Nouchy per l'inserimento della citata disposizione nell'art. 18 e, tenuto conto che in sede di sistemazione a ruolo del personale avventizio il Consiglio procederà al vaglio di ogni dipendente, si dichiara favorevole alla riduzione da quattro a due anni, fermo restando il requisito del lodevole servizio prestato da parte del dipendente avventizio. Il Presidente avv. Caveri chiede se il Consiglio concordi per l'approvazione del primo e dell'ultimo comma dell'articolo 18 nel testo predisposto dalla Commissione tecnica, con la riduzione da quattro a due anni del periodo di servizio prestato per la sistemazione a ruolo (1° comma). Il Consigliere Sig. Manganoni insiste perché sia ridotto da un anno a sei mesi il periodo di servizio per la categoria degli ex-combattenti, partigiani, reduci, ecc. Il Consigliere Avv. Torrione obietta che il D.L. 5-2-1948 n. 61 è stato emanato previ accordi con tutte le Associazioni interessate, e quindi anche con l'A.N.P.I., le quali hanno già vagliato gli argomenti rilevati dal Consigliere Sig. Manganoni ottenendo la riduzione da quattro anni ad un anno. Il Presidente Avv. Caveri osserva che nei successivi articoli, che saranno emanati dal Consiglio, è prevista l'istituzione di ruoli transitori nei quali saranno inquadrati i dipendenti avventizi che non abbiano i requisiti per beneficiare dei provvedimenti in oggetto ed a favore dei quali sarà riservata una aliquota dei posti di ruolo che risulteranno vacanti dopo la sistemazione a ruolo del personale avventizio a' sensi dell'art. 18. Il Presidente Avv. Caveri precisa al Consiglio che, analogamente a quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto L. 5-2-1948 n. 61, con l'art. 18 si derogherebbe alle disposizioni dell'art. 223 del T.U. della Legge C.P. per cui possono beneficiare delle disposizioni in oggetto soltanto agli impiegati amministrativi, contabili e tecnici e ne rimangono esclusi i sanitari per la nomina dei quali debbono applicarsi le speciali disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie. Richiama in proposito gli articoli 20 e 21 del testo predisposto dalla Commissione tecnica e rileva che, nell'articolo 20, si precisa appunto che le disposizioni degli articoli 18,19 e 21 del testo in esame no sono applicabili al personale insegnante, al personale militarizzato addetto al sevizio forestale nonché, infine, al personale sanitario avventizio dipendente dall'Amministrazione o dagli istituti amministrati dalla Regione e ricoprente posti di gruppo A o di gruppo B i cui concorsi siano disciplinati da particolari norme delle leggi sanitarie. Rileva inoltre che il successivo articolo 21, comma 1° stabilisce che al personale avventizio, non appartenente alle categorie citate all'ultimo comma del precedente articolo 18, che non risulti sistemato a ruolo entro il 26 febbraio 1949, a norma dei precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24, 26 e 27 del testo predisposto dalla Commissione tecnica. Dà quindi lettura dei commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 21 i quali stabiliscono le norme per l'inquadramento nei ruoli transitori e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale avventizio di cui al 1° comma dell'art. 21. Il Presidente Avv. Caveri osserva che le disposizioni di cui all'art. 20 sono già indirettamente previste all'inizio dell'articolo 18 (deroga all'art. 223 del T.U. Legge comunale e provinciale; non deroga al T.U. Leggi sanitarie) per cui si potrebbe anche stralciare integralmente l'art. 20. Fa però presente che l'art. 20 è stato inserito dalla Commissione e dalla Giunta allo scopo di chiarire e di ribadire il principio già stabilito da disposizioni legislative dello Stato (art. 3 del D.L. 5-2-1948 n. 61) e per escludere dall'applicazione delle norme in esame speciali categorie di personale (insegnanti, personale militarizzato addetto ai servizi forestali, sanitari dei gruppi A e B). Il Consigliere Sig. Savioz concorda sull'opportunità che sia precisato con una norma che il Consiglio, nel procedere al vaglio di ogni dipendente avventizio, dovrà subordinare la sistemazione a ruolo dei dipendenti alla condizione che gli stessi abbiano disimpegnato lodevole servizio per i prescritti periodi di tempo. Il Presidente Avv. Caveri propone di aggiungere un quarto (ultimo) comma all'articolo 18 allo scopo di stabilire . come da proposta all'Assessore Sig. Nouchy e del Consigliere Sig. Savioz - che le disposizioni previste nei precedenti commi dell'art. 18 saranno applicate a favore del personale avventizio che abbia disimpegnato lodevole servizio per i prescritti periodi di tempo. Il Consigliere Sig. Manganoni propone che sia posticipata la data di riferimento (scadenza) agli effetti della maturazione dei periodi di servizio in applicazione delle norme in esame, per dare maggior possibilità ai dipendenti di maturare il periodo di servizio richiesto. Il Consigliere Geom. Arbaney rileva che la posticipazione della data potrebbe recare danno, anche agli effetti economici, ad una parte dei dipendenti avventizi. Il Consigliere Ing. Binel osserva che molti dipendenti avventizi non hanno ancora compiuto un anno di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale. L'Assessore Geom. Bionaz fa presente che è prevista la possibilità di inquadrare nei ruoli transitori i dipendenti che non abbiano maturato il periodo di servizio richiesto. Il Presidente Avv. Caveri, aderendo a nuova richiesta del Consigliere Sig. Manganoni propone di approvare la riduzione del periodo di servizio prescritto da quattro a due anni e di lasciare invariato il periodo di un anno per la categoria dei dipendenti partigiani, reduci, ecc., non ché di posticipare ad oggi la data di riferimento agli effetti della maturazione dei periodi di servizio e di applicazione delle norme. L'Assessore Nouchy concorda e osserva che, fissando al 26 febbraio 1948 la data di cui si tratta, praticamente, potranno essere sistemati a ruolo unicamente gli impiegati provenienti dall'ex-Amministrazione Provinciale e dagli altri Enti ed Uffici assorbiti ma non già gli impiegati assunti dall'Amministrazione regionale. Sorta discussione in ordine alla proposta, il Presidente Avv. Caveri propone, a titolo conciliativo, che il Consiglio approvi l'art. 18 nel testo redatto dalla Commissione tecnica con riduzione dal periodo di servizio di un anno per i dipendenti aventi le note benemerenze, periodo quest'ultimo da computarsi però dalla data odierna. Il Consigliere Avv. Torrione rileva che le disposizioni in esame sono molto più favorevoli ai dipendenti avventizi di quelle già sottoposte all'esame del Consiglio nell'adunanza del 24 maggio 1948. Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente Avv. Caveri, l'Assessore Nouchy ed il Consigliere Manganoni, il Consigliere Avv. Torrione propone, a conclusione della discussione, che sia fissata al 1° luglio 1948 la data di decorrenza dell'applicazione delle norme concernenti il personale avventizio, sia agli effetti economici degli aumenti periodici degli assegni. Il Consigliere Geom. Arbaney ritiene che la fissazione alla data odierna di tale termine anche agli effetti economici possa sollevare malcontento ne personale avventizio che alla data del 26-2-1948 abbia già maturato il periodo di servizio prescritto per la sistemazione a ruolo. Il Presidente Avv. Caveri ribadisce che i dipendenti avventizi che non potranno essere sistemati a ruolo a' sensi delle norme dell'art. 18 potranno essere inquadrati nei ruoli transitori e, riassumendo la discussione sull'articolo 18, propone che il Consiglio approvi il testo dell'art. 18 proposto dalla Commissione tecnica con le seguenti varianti:

1) riduzione da quattro anni a due anni del periodo di servizio prescritto con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe;

2) mantenimento del periodo di un anno di anzianità di servizio per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati, ex-combattenti, ecc. ecc.;

3) fissazione al 1° luglio 1948 della data di decorrenza agli effetti del calcolo e della maturazione dei periodi di servizio prescritti per la sistemazione a ruolo a' sensi delle norme dell'art. 18 e agli effetti della data di decorrenza di applicazione degli aumenti biennali di cui all'art. 17;

4) aggiunta di un ultimo comma (quarto) in fine dell'art. 18, comma con il quale si stabilisca che le norme sulla sistemazione a ruolo previste dai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 18 saranno applicate a favore del personale avventizio che abbia prestato lodevole servizio per i prescritti periodi di tempo;

5) delega alla Giunta per eventuali modificazioni formali e di coordinamento delle norme dell'art. 18.

Il Consiglio, all'unanimità, approva le proposte di cui sopra del Presidente Avv. Caveri.

In ordine all'articolo 19, di cui il Presidente Avv. Caveri dà lettura, il Consiglio, dopo breve discussione, approva, all'unanimità, la sostituzione delle parole "con deliberazione della Giunta" con le parole "con deliberazione del Consiglio".

In ordine all'articolo 20, di cui il Presidente Avv. Caveri dà lettura, il Consigliere Sig. Savioz osserva che i rappresentanti degli impiegati chiedono l'estensione delle norme di cui all'art. 18 a tutto il personale dipendente, e cioè anche al personale sanitario. Sorge discussione sull'applicabilità o meno dell'art. 3 del Decreto L. 5-2-1948 n. 61 al personale sanitario. Su richiesta dell'Assessore Geom. Nicco, il Segretario Dr. Brero precisa che l'art. 3 del D.L. 5-2-1948 n. 61 non si applica ai sanitari (medici, ecc.) ma solo agli impiegati amministrativi e tecnici. Il Presidente Avv. Caveri ribadisce che attualmente i sanitari non beneficiano delle agevolazioni in oggetto in quanto l'art. 3 del citato decreto apporta deroga solo all'art. 223 del T.U. Legge comunale e provinciale 3-3-1934 n. 383 e non anche alle disposizioni speciali vigenti sulla assunzione e sui concorsi del personale sanitario previste nel T.U. delle Leggi sanitarie. Il Consigliere Avv. Torrione rileva che la questione relativa ai sanitari dipendenti dall'Amministrazione regionale potrà essere oggetto di esame in altra adunanza del Consiglio qualora venisse emanata dallo Stato qualche nuova disposizione in merito. L'Assessore Sig. Nouchy concorda con il Consigliere Avv. Torrione. Il Presidente Avv. Caveri, ribadendo quando detto in precedenza, rileva che la norma di esclusione dei sanitari potrebbe anche essere stralciata dall'art. 20, essendo implicitamente già contemplata all'inizio dell'art. 18 ove si precisa che si deroga all'articolo 223 del T.U. legge comunale e provinciale. Fa però presente la necessità che sia mantenuto l'art. 20 specie per quanto riflette il personale insegnante ed il personale militarizzato addetto ai servizi forestali. Il Consigliere Avv. Torrione propone che l'art. 20 sia approvato dal Consiglio nel testo redattto dalla Commissione tecnica, salvo eventuale riesame dello stesso da parte del Consiglio. Il Presidente Avv. Caveri, concordando con il Consigliere Avv. Torrione, rileva l'opportunità che le norme concernenti il trattamento economico e giuridico e la sistemazione a ruolo del personale avventizio siano, per ora, approvate solo con deliberazione consiliare, sia rinviata l'emanazione di apposita legge regionale ad avvenuta rielaborazione e revisione del testo di regolamento organico dei servizi e del personale e della tabella allegata, testo nel quale debbono essere inserite le norme in oggetto, approvate in data odierna, salvo eventuali modificazioni di forma, di aggiornamento e di coordinamento che si rendessero necessarie in sede di revisione delle norme del regolamento organico. Il Consigliere Avv. Torrione dichiara di concordare con il Presidente Avv. Caveri e rileva l'opportunità che, prima della emanazione della legge regionale, sia affidato l'incarico alla Commissione tecnica di esaminare le vigenti disposizioni di legge concernenti le nomine dei sanitari e di riferire in merito al Consiglio. Il Segretario Dr. Brero, su richiesta del Consigliere Avv. Torrione, precisa che attualmente i sanitari avventizi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge già citate, non beneficiano delle agevolazioni concesse ai dipendenti amministrativi e tecnici relative alla sistemazione a ruolo, come ripetutamente comunicato dal competente Ministero; informa, inoltre, che recentemente si è tenuto a Roma un convegno dei rappresentanti dei sanitari non di ruolo allo scopo di chiedere l'estensione dei benefici succitati a favore dei sanitari appartenenti a talune categorie. Il Presidente Avv. Caveri, concordando con il Consigliere Avv. Torrione e con il Consigliere Sig. Savioz dichiara che la questione relativa ai sanitari dipendenti avventizi potrà essere oggetto di riesame da parte del Consiglio, fermo restando che le disposizioni concernenti il personale avventizio amministrativo e tecnico, approvate nell'adunanza odierna, saranno inserite integralmente nel testo del nuovo regolamento organico in corso di rielaborazione e che sarà approvato con legge regionale. Il Consiglio concorda approvando all'unanimità.

Su richiesta del Presidente, il Segretario Dr. Brero dà quindi lettura del testo dell'art. 21, rilevando la necessità che la data 26 febbraio 1949, citata nel comma 1° dell'art. 21, sia sostituita - per coordinamento di norme - dalla data 1° luglio 1949, (data entro cui deve essere sistemato a ruolo il personale avventizio in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti) e che conseguentemente, sia sostituita dalla data 2 luglio 1949, nel comma 2° e nel comma 4°, la data 27 febbraio 1949. Il Consiglio approva la proposta del Segretario Dr. Brero.

Il Consigliere Sig. Savioz ed il Consigliere Sig. Manganoni osservano che i rappresentanti degli impiegati chiedono che sia aggiunto all'art. 21 un sesto comma per stabilire, agli effetti del collocamento nei ruoli speciali di gruppo C, l'esenzione dal possesso del titolo di studio richiesto dalla tabella organica, analogamente a quanto stabilito dalla legge (ultimo comma dell'art. 2 del Decreto L. 7-4-1949 n. 262) per i dipendenti statali, sempre che a giudizio della Amministrazione si tratti di elementi considerati idonei e di sicuro rendimento. Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità, approva il testo dell'art. 21 come da proposta della Commissione, con variazione delle date come da premessa (in luogo di 26-2-1948 approvato il 1-7-1948; in luogo del 27-2-1948 approvato il 2-7-1948).

Nessuna obiezione viene sollevata dai Signori Consiglieri in ordine al testo dell'art. 22, che viene approvato all'unanimità previa sostituzione della data 2 luglio 1949 alla data 27 febbraio 1949 per le ragioni di coordinamento esposte in precedenza.

Anche l'art. 23 viene pure approvato all'unanimità con la sostituzione della data 2 luglio 1949 alla data 27 febbraio 1949.

Si fa menzione che, a questo punto, il Consigliere Sig. Manganoni chiede che sia dato atto a verbale che egli chiede e propone che l'Amministrazione regionale usi nei confronti del personale avventizio dipendente un trattamento no meno favorevole di quello usato dallo Stato nei confronti del personale avventizio statale e che, conseguentemente, chiede che, in analogia a quanto praticato dallo Stato (art. 2, ultimo comma, del Decreto L. 7-4-1949 n. 262) il Consiglio stabilisca l'esenzione del titolo di studio per la iscrizione nei ruoli transitori degli impiegati avventizi appartenenti al gruppo C. Il Presidente Avv. Caveri fa presente che il testo dell'articolo 22 è stato già approvato all'unanimità dal Consiglio ed invita il Segretario a prendere atto a verbale della dichiarazione del Consigliere Sig. Manganoni.

Su invito del Presidente Avv. Caveri il Segretario Dr. Brero dà quindi lettura dell'art. 24 del test predisposto dalla Commissione tecnica, il quale, fra l'altro, dispone che un quarto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nei gradi iniziali di carriera dei gruppi A e B, entro quattro anni dal 27 febbraio 1949, sarà riservato al personale avventizio, iscritto nei ruoli speciali transitori, che sia in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti e che per i concorsi a posti di gruppo C e di subalterni la percentuale dei posti riservati a favore degli avventizi, iscritti nei ruoli speciali transitori, è elevata al terzo. In ordine a tale articolo il Presidente Avv. Caveri rileva che i rappresentanti degli impiegati chiedono: che il numero dei posti riservati agli avventizi in servizio presso l'Amministrazione e iscritti nei ruoli speciali, in caso di pubblico concorso, per le categorie A e B, sia elevato da un quarto ad un terzo; che il periodo di tempo utile per l'applicazione dell'art. 24, comma I, sia aumentato da 4 a 10 anni; che il numero dei posti riservati agli avventizi di gruppo C sia elevato da un terzo ad una metà. Il Consigliere Sig. Manganoni si dichiara favorevole all'accoglimento delle proposte dei rappresentanti del personale anche per il fatto che gli impiegati dell'Amministrazione regionale hanno la loro carriera limitata dal ruolo chiuso locale e cioè, a differenza degli impiegati dipendenti dallo Stato, non possono migliorare la loro posizione mediante trasferimenti a sedi diverse per posti di grado superiore; i dipendenti degli Enti locali e della Amministrazione regionale non possono, infatti essere trasferiti presso altre Amministrazioni né essere promossi a posti di grado superiore se i posti stessi si rendono vacanti per dimissioni o per decesso dei titolari. Il Presidente Avv. Caveri rileva che, avendo il Consiglio fissato al 1° luglio 1948 la data di applicazione delle norme concernenti il personale avventizio dipendente dall'Amministrazione regionale, praticamente il periodo utile per l'applicazione dell'art. 24 è non già di quattro anni ma bensì di cinque anni rispetto alla data odierna, e cioè è di quattro anni dal 1-7-1949. Il Consigliere Sig. Manganoni ritiene che ben pochi saranno i posti della nuova tabella organica che rimarranno a disposizione del personale avventizio inquadrato nei ruoli transitori. Il Presidente Avv. Caveri osserva che gli impiegati avventizi che non rientrano nelle categorie contemplate dall'art. 18 saranno inquadrati nei ruoli transitori e che, comunque, gli stessi avranno sempre, anche dopo la scadenza dei quattro anni, la possibilità di adire ai concorsi che saranno banditi dall'Amministrazione regionale. Il Consigliere Sig. Savioz dichiara di concordare con il Presidente Avv. Caveri a condizione però che i dipendenti avventizi dell'Amministrazione abbiano sempre la possibilità di adire ai pubblici concorsi che saranno banditi dall'Amministrazione regionale. Il Consigliere Geom. Vesan esprime il dubbio che l'attuale Consiglio regionale, non di nomina elettiva, possa assumersi la responsabilità di deliberare e di approvare le norme ed il Regolamento organico in oggetto, che impegnano il futuro Consiglio e l'Amministrazione regionale; dichiara che, a suo parere, sarebbe più opportuno che ogni decisione in merito all'oggetto venisse rinviata al nuovo Consiglio di nomina elettiva; propone di non discutere su norme di regolamento e di esaminare senz'altro, caso per caso quali siano i dipendenti che il Consiglio intenda o meno sistemare. Il Presidente Avv. Caveri obietta che è necessario avere un Regolamento organico aggiornato e che l'attuale Consiglio è competente a decidere e deve, quanto meno, deliberare l'approvazione del regolamento organico dei servizi e del personale della Regione; il Consigliere Avv. Torrione eccepisce che il nuovo Consiglio potrà sempre eventualmente apportare al regolamento organico le modifiche che riterrà del caso. Riprendendo l'esame dell'art, 24 i Consiglieri Sig. Savioz e Sig. Manganoni propongono che siano elevati da un quarto ad un terzo i posti di ruolo da riservarsi al personale avventizio di gruppo A e B. Il Consigliere Avv. Torrione propone che sia mantenuta la aliquota di un quarto, come proposto dalla Commissione tecnica. Il Presidente Avv. Caveri rileva che l'articolo 8 del D.L. 4-4-1947 n. 207 riserva a favore dei dipendenti statali soltanto un sesto dei posti e che quindi l'Amministrazione regionale, stabilendo la aliquota di un quarto usa già nei confronti del personale dipendente un trattamento migliore. Dopo breve discussione, l'art. 24 viene dal Consiglio approvato nel testo predisposto dalla Commissione tecnica, con la sostituzione dalla data 27 febbraio 1949 alla data 2 luglio 1949; si dà atto che i Consiglieri Sig. Savioz, Sig. Manganoni e Sig. Chabloz si sono dichiarati contrari all'approvazione dell'art. 24 per quanto riguarda la aliquota dei posti riservata al personale avventizio di gruppo A e B.

Il Segretario Dr. Brero dà quindi lettura degli articoli 25, 26 e 27, che sono approvati senza osservazione alcuna ed all'unanimità dai Signori Consiglieri.

IL CONSIGLIO

Udita la lettura del testo degli articoli predisposto dalla Commissione tecnica concernente le norme relative al trattamento giuridico ed economico ed alla sistemazione del personale avventizio;

esaminate le richieste dei rappresentanti del personale in ordine al testo delle norme suddette;

dopo esame ed ampia discussione dei singoli articoli e delle varianti ed aggiunte proposte dalla Presidenza, dai Signori Consiglieri e dai rappresentanti del personale;

ad unanimità di voti, salve le parziali riserve su singoli articoli inserite a verbale, di cui alle premesse, formulate da alcuni Consiglieri;

Delibera

di approvare, nel seguente testo, le norme relative al trattamento giuridico ed economico ed alla sistemazione del personale avventizio (non di ruolo) dipendente dall'Amministrazione regionale, norme da inserirsi, mediante opportune modificazioni di forma e di coordinamento, nella parte finale del nuovo testo di Regolamento organico dei servizi e del personale, in corso di rielaborazione e da approvarsi con legge regionale:

Art. 1 (in seguito, quale 1° comma, dell'art. 129 del Regolamento)

Gli stipendi e i salari iniziali di tabella organica del personale avventizio sono aumentati di un decimo per ogni biennio e per cinque bienni consecutivi, sempreché, durante il biennio, il personale abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio nel posto o in posti analoghi.

Non è considerata interruzione di servizio l'assenza dal servizio dovuta a malattia, per il periodo durante il quale è mantenuto il rapporto di impiego a norma del seguente articolo 9, o dovuta a servizio militare di leva o a richiamo alle armi. In caso di assenza dovuta a congedo straordinario per motivi di famiglia, concesso a norma del seguente articolo 10, si cumula il servizio prestato anteriormente all'assenza con il servizio prestato dopo la ripresa del servizio, agli effetti della determinazione della data di decorrenza degli aumenti periodici.

Art. 2

"Agli effetti della precedenze e preferenze di legge, nonché agli effetti bei benefici di carriera e degli aumenti periodici di stipendio al personale avventizio sono applicabili le norme vigenti leggi relative al riconoscimento del servizio militare prestato nei reparti combattenti, come previsto per il personale di ruolo" (art. 48 del Regolamento).

Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti periodici delle retribuzioni di cui all'articolo 1, il servizio prestato dai dipendenti avventizi presso altri Enti pubblici è riconosciuto a loro favore nella misura di una metà del periodo di effettivo servizio prestato.

Il servizio prestato di dipendenti avventizi presso questa Amministrazione e presso gli Enti ed Uffici assorbiti da questa Amministrazione è riconosciuto a loro favore nelle seguenti misure:

a) per intero: qualora al periodo di servizio n precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado eguale o in un posto di grado inferiore;

b) per due terzi: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado immediatamente superiore;

c) per metà: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto superiore di due o più gradi.

Art. 3

Agli effetti della valutazione dei servizi già prestati dai dipendenti presso questa Amministrazione o presso altri Enti ed Uffici pubblici, si intendono equiparabili ai rispettivi posti di gruppo A, B e C della Amministrazione della Regione (categorie: amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria, quali risulteranno dalla nuova tabella organica in corso di rielaborazione) i posti già ricoperti, di analoga categoria e importanza, per l'assunzione ai quali era rispettivamente richiesto il possesso di laurea, di diploma di scuola media superiore o diploma di scuola media inferiore. (1)

Art. 4 (sostituisce l'art. 120 del Regolamento)

Il personale avventizio deve essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti generali e specifici prescritti dal Regolamento organico per il personale di ruolo addetto a corrispondenti mansioni ovvero prescritti per il posto di organico da ricoprirsi interinalmente.

Per le assunzioni e per i licenziamenti del personale avventizio dovrà essere previamente sentito il parere della Commissione interna di cui all'art. 21 del Regolamento organico.

Art. 5

Sono vietate nuove assunzioni di personale avventizio ad eccezione:

a) delle assunzioni di personale avventizio in posti previsti fuori organico, per personale non di ruolo, in sostituzione di personale licenziato d'ufficio o a domanda, nonché delle assunzioni di personale giornaliero o a paga oraria (operai giornalieri addetti alla manutenzione degli stabili e delle strade; dattilografe; infermiere; bambinaie, guardarobiere e cuoche dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile, ecc.).

b) delle assunzioni di personale avventizio interino per brevi periodi, comunque non superiori a sei mesi, disposte in caso di vacanza di posti di organico allo scopo di consentire l'espletamento dei concorsi.

Art. 6 (sostituisce l'art. 121 del Regolamento)

Le assunzioni di nuovo personale avventizio hanno carattere del tutto precario e provvisorio.

All'Assunzione in servizio negli Uffici e negli Istituti dipendenti dall'Amministrazione regionale del personale avventizio, riconosciuto strettamente indispensabile per le esigenze dei servizi, nei limiti di cui al precedente articolo, si provvede con deliberazione motivata.

L'assunzione del personale avventizio è subordinata ad un breve periodo di esperimento di durata non superiore a due mesi.

Prima di procedere all'assunzione in via interinale, di personale avventizio per posti vacanti, deve essere esaminata la possibilità di trasferire o di promuovere ai posti medesimi personale in servizio presso l'Amministrazione che risulti idoneo ed in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, in conformità del Regolamento.

Art. 7 (sostituisce l'art. 128 del Regolamento)

Nelle deliberazioni di assunzione in servizio di personale avventizio devono essere determinate, di volta in volta, le retribuzioni da corrispondersi.

Le retribuzioni sono fissate in misura mensile, quindicinale, giornaliera od oraria, in relazione alla particolare natura delle mansioni ed alla presunta durata dell'assunzione in servizio.

La misura delle retribuzioni è fissata tenendo conto della natura e dell'importanza delle mansioni da affidarsi al dipendente avventizio e in proporzione al trattamento iniziale stabilito per i posti analoghi di ruolo; dev'essere, inoltre, tenuto conto dello stato di famiglia e del carico familiare del dipendente agli effetti della corresponsione dell'indennità di carovita e delle quote complementari per carichi di famiglia previste dalle leggi.

Per il personale avventizio chiamato a ricoprire in via interinale e a tempo determinato posti di ruolo vacanti, ovvero chiamato a ricoprir posti previsti fuori organico, si applicano gli assegni previsti dalla tabella allegata al Regolamento organico per i rispettivi posti, oltre alle indennità ed agli assegni accessori, con le ritenute, riduzioni e variazioni di legge.

Per il personale giornaliero e diurnista, la retribuzione giornaliera od oraria è normalmente stabilita in ragione di 1/300 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori.

Art. 8

In caso di nomina a posti di organico, il personale avventizio conserva, a titolo di assegno personale non utile a pensione da riassorbire con i successivi aumenti periodici di stipendio, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione goduta nell'impiego non di ruolo sull'importo dello stipendio iniziale di tabella in vigore per il posto conseguito.

Art. 9

Al personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno un anno può essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo annuale di congedo (ferie), con diritto alla retribuzione intera, per una durata eguale a quella stabilita per il personale di ruolo (computabili i giorni festivi).

Nei casi di assenze brevi di malattia non superiori ai 20 giorni e sino a trenta giorni complessivi nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo di malattia.

Nei casi di interruzione di servizio per malattia di durata superiore ai venti giorni e per il periodo eccedente i trenta giorni di brevi assenze di malattia nell'anno, il personale avventizio è collocato in congedo di malattia per un periodo massimo di mesi tre, se abbia almeno un anno di effettivo servizio, e per un periodo massimo di mesi sei, se abbia più di cinque anni di effettivo servizio.

Durante i suddetti periodi di congedo di malattia, al personale avventizio è corrisposto il trattamento economico completo di stipendio o salario e di indennità accessorie per i primi tre mesi e lo stipendio o salario interi e le indennità accessorie ridotte alla metà per i mesi successivi.

Al personale avventizio assunto a giornata o ad ore di lavoro non compete congedo né trattamento di malattia da parte dell'Amministrazione regionale, dovendo il personale stesso usufruire dell'assistenza di malattia da parte degli appositi istituti di previdenza sociale.

Nel caso di richiamo alle armi si applicano a favore del personale avventizio, non assunto a giornata o ad ore, le norme stabilite dal Regolamento organico per il personale di ruolo.

Art. 10

Per motivi di famiglia, debitamente comprovati, può essere concesso al personale non di ruolo un congedo straordinario, senza retribuzione, per un periodo massimo di un mese, se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo massimo di tre mesi se abbia anzianità di servizio superiore ai cinque anni.

Il dipendente non di ruolo che, trascorsi detti termini, non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario d'ufficio senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 11

Il personale non di ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

a) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;

b) per soppressione di ufficio ovvero per riduzione di lavoro o di servizio nell'ufficio cui appartiene, salvo che il dipendente possa essere utilizzato presso altro posto od ufficio della Amministrazione, per il quale sia riconosciuta una effettiva necessità di personale;

c) per mancata assunzione di servizio, entro il termine assegnato, nell'ufficio cui è destinato o trasferito; in tal caso il personale non ha diritto ad alcune indennità di licenziamento;

d) per riportata condanna penale per la quale sia stata comminata una pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento di licenziamento deve essere deliberato e motivato, con l'indicazione della causa del licenziamento

Art. 12

Il licenziamento può, altresì, essere disposto per motivi disciplinari.

Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione (assegni principali, indennità di carovita e relative quote complementari) nella misura di un quinto, per un periodo non superiore a tre mesi.

Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione degli addebiti, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni. Esso comporta la perdita del diritto all'indennità di licenziamento.

Tanto il provvedimento di riduzione degli assegni quanto quello di licenziamento per motivi disciplinari debbono essere motivati.

Art. 13

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere sospeso cautelarmene dal servizio con privazione della retribuzione (assegni principali, indennità di carovita e relative quote complementari), a tempo indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti.

Il dipendente non di ruolo, sottoposto a procedimento penale per delitto, può essere sospeso dall'ufficio e deve essere immediatamente sospeso quando sia emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata, ed il dipendente non di ruolo riacquisa il diritto agli assegni non percepiti.

Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano il dipendente passibile di licenziamento o di altra punizione disciplinare, può provvedere ai sensi del precedente articolo.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di on procedibilità per mancanza o irregolarità della querela o di amnistia.

Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente non di ruolo sospeso può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola retribuzione.

Se al dipendente non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione della retribuzione debbono essergli corrisposti gli assegni non percepiti, dedotta la somma corrispondente alla riduzione stessa o quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata e il dipendente riacquista il diritto agli assegni non percepiti. Se, invece, sia inflitta all'incolpato la punizione della riduzione della retribuzione, è applicabile la disposizione di cui al precedente comma.

Art. 14 (sostituisce l'art. 134 del Regolamento)

Al personale impiegato avventizio assunto a tempo indeterminato deve essere dato un preavviso di licenziamento di mesi due, salvo che il licenziamento sia dovuto a invalidità o malattia e salvo il caso di licenziamento in tronco per colpa del personale stesso.

Al personale salariato avventizio assunto a tempo indeterminato deve essere dato un preavviso di licenziamento di un mese, salvo che il licenziamento sia dovuto a invalidità o malattia e salvo il caso di licenziamento in tronco per colpa del personale stesso.

In caso di mancato preavviso è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso.

Al personale avventizio assunto a tempo determinato per un periodo inferiore ad un anno non deve essere dato il preavviso di licenziamento e non compete alcuna indennità di mancato preavviso di licenziamento; al personale avventizio assunto a tempo determinato per un periodo superiore ad un anno compete l'indennità di licenziamento nella misura di cui all'articolo seguente.

Art. 15

Al personale avventizio licenziato che abbia almeno un anno di effettivo servizio è corrisposta una indennità una volta tanto nella misura di una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto del licenziamento, per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore ai sei mesi.

Tale indennità non è corrisposta ai dipendenti licenziati per colpa o per provvedimenti disciplinari.

Al personale avventizio che cessi di prestare servizio a domanda per dimissioni volontarie e che abbia almeno cinque anni di effettivo, ininterrotto e lodevole servizio, è corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo, viene corrisposta una indennità straordinaria, nella stessa misura dell'indennità di licenziamento, a favore del coniuge o dei figli minorenni oppure, se vivevano a carico del dipendente stesso, dei partenti entro il 2° grado.

L'indennità di licenziamento non è dovuta al personale pensionato, comunque assunto in servizio on di ruolo né al personale incaricato non avente con l'Amministrazione un vero e proprio rapporto di pubblico impiego.

Art. 16 (sostituisce l'art. 137 del Regolamento con soppressione del relativo titolo)

Per quanto attiene agli obblighi, ai doveri e alla materia disciplinare, per il personale non di ruolo si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dal Regolamento organico per il personale di ruolo.

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

VARIE - Sistemazione del personale avventizio - Ruoli speciali transitori.

Art. 17

La decorrenza di applicazione degli aumenti biennali degli emolumenti per anzianità di servizio previsti all'art. 1 per il personale avventizio è stabilita, agli effetti economici, al 1° luglio 1948.

Art. 18

In deroga al disposto di cui all'articolo 223 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, - ferme restando le norme del presente Regolamento relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, - i posti di ruolo che, dopo l'approvazione della nuova tabella organica e l'inquadramento e l'avanzamento del personale di ruolo, risulteranno o si renderanno disponibili entro il 1° luglio 1949 saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli, con esenzione dal limite massimo di età, al personale non di ruolo che, alla data del 1° luglio 1948 abbia compiuto almeno due anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e che sia in possesso dei requisiti e dei titoli di studio e di servizio prescritti per il conseguimento della nomina ai posti stessi.

Qualora fra il personale in servizio non di ruolo vi sia un solo dipendente in possesso dei suddetti requisiti e titoli, la nomina sarà effettuata per chiamata, purché detto dipendente abbia lodevolmente disimpegnato in servizio durante il prescritto periodo.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti no di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex-combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, sempreché essi abbiano i suddetti requisiti e titoli.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sulla sistemazione a ruolo del personale avventizio sono applicabili a favore del personale che abbia disimpegnato lodevole servizio per i prescritti periodi di tempo.

Art. 19

I concorsi interni fra il personale non di ruolo di cui al precedente articolo saranno espletati in base all'anzianità ed al merito dei candidati, secondo norme da stabilirsi con deliberazione del Consiglio, applicate, a parità di merito, le preferenze previste dalla legge.

Art. 20

Le disposizioni del precedente articolo 18, del presente articolo e del seguente articolo 21 non sono applicabili al personale insegnante, al personale militarizzato addetto ai servizi forestali ed al personale sanitario avventizio dipendente dall'Amministrazione e dagli Istituti amministrati dalla Regione, ricoprente posti di gruppo A o di gruppo B i cui concorsi siano disciplinati da particolari norme delle leggi sanitarie.

Art. 21

Al personale avventizio, non appartenente alle categorie citate all'ultimo comma del precedente articolo 18 (insegnanti; militarizzati; sanitari dei posti del gruppo A e del gruppo B) che non risulti sistemato a ruolo entro il 1° luglio 1949 a norma dei precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni del presente e dei seguenti articoli 22, 23, 24, 26 e 27.

Il personale non di ruolo in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione alla data del 2 luglio 1949, il quale abbia un rapporto di pubblico impiego e abbia compiuto o compia entro tale data un periodo di lodevole e ininterrotto servizio di anni due, con mansioni proprie della categoria (amministrativi, contabili, tecnici, sanitari) del gruppo C) e del grado cui è assegnato alla data predetta, sarà collocato in ruoli speciali transitori distinti per personale di gruppi A, B, C e subalterni, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo.

Per il collocamento nei quattro ruoli speciali predetti è necessario il possesso dei titoli di studio e dei requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti dal nuovo regolamento organico per la nomina nei corrispondenti posti di ruolo.

Per il personale non di ruolo in servizio alla data dl 2 luglio 1949, il periodo di servizio prestato in categoria o grado diversi da quelli cui esso appartiene alla stessa data è computato per metà, ai fini del compimento del biennio di servizio di cui al secondo comma del presente articolo.

Il periodo di anzianità di servizio indicato nel secondo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti e per coloro che appartengono a categorie a cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex-combattenti agli effetti delle assunzioni nei pubblici impieghi.

Art. 22

I dipendenti avventizi, i quali alla data del 2 luglio 1949 non siano in possesso dei titoli e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nei ruoli speciali transitori per il posto e per la categoria di impiego cui appartengono, possono ottenere il collocamento nei ruoli speciali stessi per altro posto e per altra categoria dello stesso gruppo o di gruppo inferiore qualora posseggano i requisiti ed i titoli prescritti per il posto in cui chiedono di essere inquadrati.

Art. 23

Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto nell'ordine risultante dalla data della assunzione alla categoria e al grado di impiego cui il personale appartiene alla data del 2 luglio 1949. A parità di anzianità di servizio nella categoria e nel grado, si fa riferimento alla anzianità di servizio presso l'Amministrazione regionale, fermi restando sempre il computo dei periodi di servizio in precedenza prestati, nonché i diritti di precedenza e di preferenza spettanti a' sensi di legge ai dipendenti che abbiano particolari benemerenze.

Art. 24

Salva l'osservanza delle norme per le assunzioni degli invalidi di guerra e degli appartenenti a categorie assimilate agli effetti delle assunzioni obbligatorie nei pubblici impieghi, un quarto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nei gradi iniziali di carriera dei gruppi A e B (posti di laureati e diplomati), entro quattro anni dal 2 luglio 1949 sarà riservato al personale avventizio, iscritto nei ruoli speciali transitori, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del posto o dei posti per i quali è bandito il concorso, ovvero analoghe o assimilabili e che sia munito dei requisiti e dei titoli prescritti.

Per i concorsi a posti di gruppo C e di subalterni la percentuale dei posti riservati a favore degli avventizi, iscritti nei ruoli speciali transitori, è elevata al terzo.

Per la ammissione del personale non di ruolo ai concorsi di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 25

Le disposizioni dei precedenti articoli relative alla sistemazione a ruolo organico ed alla iscrizione in ruoli speciali provvisori del personale avventizio, non si applicano a coloro i quali sono stati assunti e prestano servizio per incarichi o per prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, nonché a personale avventizio provvisto di pensione ordinaria diretta. Le disposizioni di cui si tratta non sono, inoltre, applicabili al personale sanitario avventizio n servizio nei posti di tabella di gruppo A e di gruppo B per la nomina ai quali siano in vigore particolari norme delle leggi sanitarie; non sono, infine, applicabili al personale insegnante ed al personale militarizzato addetto ai servizi forestali.

Art. 26

Al personale collocato nei ruoli speciali transitori sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico del personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale medesimo.

Al collocamento nei ruoli speciali transitori si provvede con motivata deliberazione della Giunta regionale.

Art. 27

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori dal personale avventizio dell'Amministrazione è computato, agli effetti degli aumenti periodici delle retribuzioni, in aggiunta al servizio non di ruolo utile allo stesso fine prestato anteriormente.

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NOTA: (1) Fare norma transitoria in regolamento per eventuali deroghe ai titoli di studio per la prima sistemazione del personale ai posti della nuova tabella agli effetti dell'art. 3).

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Si fa menzione che il Consigliere Sig. Dujany lascia la sala dell'adunanza durante la discussione del seguente oggetto: