Oggetto del Consiglio n. 103 del 5 luglio 1948 - Verbale

OGGETTO N. 103/48 - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE - ADATTAMENTO DEL PROGETTO DI LEGGE ELETTORALE ALLO STATUTO REGIONALE.

Il Presidente Avv. Caveri riferisce al Consiglio in merito alla corrispondenza intercorsa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all'emanazione della legge per la prima elezione dei Consiglieri della Regione della Valle d'Aosta ed informa che con sua lettera in data 6 maggio 1948, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha insistito sulla opportunità che le elezioni per la nomina del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avvengano entro il mese di ottobre del corrente anno. Aggiunge che ritiene di dover fare tale precisazione per smentire alcune voci che circolano in merito al ritardo delle elezioni; informa che essendo stato richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di trasmettere il progetto di legge elettorale aggiornato dal Consiglio regionale, in relazione allo Statuto, ha ritenuto opportuno di far procedere all'adattamento e all'aggiornamento del progetto di decreto già approvato dal Consiglio nell'adunanza straordinaria dell'8 dicembre 1947; l'adattamento è stato fatto in base ed in applicazione delle norme sancite nello Statuto della Regione della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. Il Presidente Avv. Caveri informa il Consiglio che lo schema di progetto di decreto, distribuito ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna, non è pertanto un nuovo testo di progetto che viene sottoposto all'esame ed alla decisione del Consiglio regionale, ma è il vecchio progetto approvato dal Consiglio, adottato e aggiornato in base alle norme dello Statuto regionale e, cioè, sfrondato delle disposizioni e dei principi non approvati dall'Assemblea Costituente, come, ad esempio, delle norme concernenti l'elettorato attivo degli emigrati, del requisito della residenza decennale per l'elettorato passivo e quinquennale per l'elettorato attivo. Richiama la relazione in proposito trasmessa ai Signori Consiglieri, che è del tenore seguente:

"ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE - ADATTAMENTO DEL PROGETTO DI LEGGE ELETTORALE, A SUO TEMPO APPROVATO DAL CONSIGLIO, CON LO STATUTO DELLA REGIONE.

Il Consiglio regionale, nell'adunanza dell'8 dicembre 1947, ha approvato ad unanimità di voti il seguente ordine del giorno, a suo tempo trasmesso alle competenti Autorità governative:

"IL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

nella seduta straordinaria dell'8 dicembre 1947

preso in esame il progetto ministeriale per la elezione dei Consiglieri della Valle

Chiede

che - come si addice ad un regime democratico:

1° - il progetto redatto ed approvato dal Consiglio della Valle sia preso in considerazione e serva di base alla discussione.

2° - le eventuali obiezioni tecniche e giuridiche alle disposizioni del progetto stesso siano comunicate al Consiglio della Valle.

3° - la Commissione degli undici sia investita dell'esame del progetto di cui sopra, da effettuarsi contemporaneamente all'esame dello Statuto regionale (dato il rapporto di interdipendenza e di stretta connessione tra i medesimi).

Domanda

Che, quanto meno, si prenda come base per l'elaborazione del nuovo progetto il D.L. Lt. 7 gennaio 1946 n. 1, con le modifiche inserite nel progetto di legge elettorale redatto dal Consiglio della Valle,

e cioè:

a) motivi di incapacità (art. 8 progetto C.V.), di ineleggibilità (art. 10), di incompatibilità (art. 11).

b) libertà di scelta dell'elettore (art. 20), abbinata al sistema proporzionale di cui all'articolo 22.

c) limitazione dell'elettorato e dell'eleggibilità, secondo un minimo di residenza da stabilirsi (art. 1 e 9 del progetto Consiglio Valle).

d) numero di trentun Consiglieri.

e) mantenimento dei termini di cui alle leggi generali in materia elettorale.

f) attribuzione a nuovi Consiglieri dei posti che si rendono vacanti nei primi tre anni, fino ad un terzo del numero complessivo dei posti stessi"

Lo Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, reca disposizioni particolari relative alla elezione del Consiglio regionale. Si citano i seguenti articoli:

Art. 16 - "Il Consiglio della Valle è composto di 35 Consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore ad un anno, e per l'eleggibilità quello della nascita e della residenza per un periodo non superiore a tre anni".

Art. 17 - "L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di altro Consiglio regionale.

I casi di ineleggibilità e gli altri di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato".

Art. 18 - "Il Consiglio della Valle è eletto per quattro anni. Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno"

Art. 49 - "La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo , in conformità dell'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentito il Consiglio della Valle.

Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Poiché lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta è entrato in vigore il giorno 11 marzo 1948, le elezioni dovrebbero essere indette entro l'11 gennaio 1949.

Allo scopo di promuovere la sollecita emanazione del decreto legislativo di cui all'art. 49 dello Statuto recante norme per la prima elezione del Consiglio regionale, si propone che il Consiglio adatti le proposte di norme elettorali, a suo tempo già approvate, con le disposizioni dello Statuto regionale.

Si sottopone all'esame del Consiglio il testo delle norme elettorali già approvato nell'adunanza del Consiglio del 7 febbraio 1947, testo nel quale sono proposte modificazioni per l'adattamento delle norme stesse con quelle dello Statuto regionale.

Si allega, inoltre, copia delle nuove norme quali risulteranno dalle proposte di modificazione del testo di cui sopra".

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MODIFICAZIONI PROPOSTE AL PROGETTO DI DECRETO RECANTE NORME PARTICOLARI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE "VALLE D'AOSTA" APPROVATO IL 7 FEBBRAIO 1947 (DISCUSSE E MODIFICATE DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA NELLA ADUNANZA DEL 5 LUGLIO 1948).

Omissis

Visto l'art. 3 del Decreto L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545;

Visto il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, nonché il T.U. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383;

Visto il Decreto L.Lt 25 giugno 1944 n. 151;

Visti gli articoli 16 e 49 dello Statuto della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto il Decreto L.Lt. 7 gennaio 1946, n. 1;

Visto il Decreto L.Lt. 10 marzo 1946, n. 74;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministero per l'Interno;

Omissis

Art. 1

Per essere elettori è necessario avere compiuto gli anni ventuno, essere cittadini dello Stato e godere dei diritti civili e politici. Occorre inoltre essere residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno.

Art. 3

Sono elettori nel Comune dove trovansi compresi nei registri della popolazione stabile coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che hanno i requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8

Non sono elettori coloro che sono esclusi dall'elettorato ai sensi delle disposizioni della vigente legge elettorale politica. (1)

Non sono eleggibili coloro che sono esclusi dall'eleggibilità, ai sensi delle disposizioni della citata legge elettorale politica.

Art. 9

Sono eleggibili a Consiglieri della Regione tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali amministrative regionali purché sappiano leggere e scrivere, abbiano compiuto gli anni venticinque e risiedano in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

Art. 10

Non sono eleggibili:

a) il Deputato ed il Senatore della Regione alle Assemblee legislative;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate;

c) gli stipendiati, salariati e contabili dei Comuni, ad eccezione degli insegnanti, dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

d) i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) i magistrati di carriera con funzioni in Valle;

f) gli impiegati e salariati degli istituti di beneficenza della Valle;

g) coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Amministrazione della Regione o dalle istituzioni che la stessa Amministrazione sussidia ad eccezione degli insegnanti;

h) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e che non ne hanno reso conto;

i) coloro che hanno liti o vertenze con la Regione;

l) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Regione autonoma, od in Società od Imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla Amministrazione della Regione:

m) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

n) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso le Amministrazione della Regione, sono stati legalmente messi in mora.

Art. 11

Si verifica incompatibilità con la carica di Consigliere della Regione nei seguenti casi:

1) permanere nei consigli di amministrazione e nei collegi di Sindaci, di Società commerciali ed industriali aventi sedi, impianti e, a giudizio del Consiglio, rilevanti interessi nella Regione, che siano entrati in conflitto aperto di interessi con la Regione;

2) mantenere o assumere la rappresentanza o il patrocinio legale di parte avversa in cause in cui sia interessata l'Amministrazione della Regione.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale ed i membri della Giunta regionale non possono far parte dei Consigli comunali.

Art. 13

Le liste elettorali amministrative regionali devono essere compilate in doppio esemplare da ciascun Comune della Regione, e contenere, in ordine alfabetico, cognome, nome e paternità, luogo e data di nascita degli elettori e la loro abitazione.

Art. 14

Le liste elettorali amministrative regionali sono permanenti e non possono essere modificate se non in forza delle revisioni annuali alle quali si procede in conformità alle disposizioni della legge elettorale politica.

Art. 15

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative regionali, quando abbiano compiuto, o compiano il 21° anno di età, entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che siano riconosciuti n possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle lise elettorali politiche e dei requisiti di cui all'art. 1; siano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune, quando e non siano colpiti dalla perdita o dalla sospensione del diritto elettorale. Vi sono anche iscritti coloro che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione delle liste elettorali e provino il possesso dei prescritti requisiti.

Art.16

La Valle d'Aosta costituisce una sola circoscrizione elettorale.

Art. 17

I Consiglieri della Valle sono eletti a suffragio diretto e segreto in numero di trentacinque.

Art. 18

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a trentacinque, devono essere presentate con dichiarazione sottoscritta ed autenticata da un Notaio, da un Sindaco o da una autorità giudiziaria, anche in atti separati, da non meno di cento elettori del collegio elettorale.

Art. 19

La scheda elettorale è quella adottata per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti (2) munita di apposito tagliano esterno da staccarsi a cura del Presidente degli Uffici elettorali all'atto dell'esercizio del voto.

Art. 20

Ciascun elettore ha diritto di votare per un massimo di trentacinque candidati.

Il voto si esprime tracciando un segno a matita (croce o lineetta) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. E' consentita la espressione del voto tracciando il prescritto segno a matita nella apposita casella a fianco del contrassegno di lista; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista salvo quelli cancellati dall'elettore.

L'elettore che ha contrassegnato una lista, può votare anche per singoli candidati compresi in altre liste, apponendo il prescritto segno a matita nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, purché il numero dei voti complessivamente attribuiti non ecceda quello di trentacinque.

A tal fine:

a) se la lista prescelta non è completa, l'elettore potrà ripartire fra le altre liste i voti che ancora rimangono disponibili;

b) se la lista prescelta ha il massimo numero di candidati, o se pur essendo la lista incompleta, il numero dei candidati in essa compresi ecceda, con l'aggiunta dei voti attribuiti individualmente a candidati di altre liste, il limite massimo per il quale l'elettore può votare, questi dovrà procedere alla cancellazione di tanti nomi (mediante un tratto di matita) quanti ne occorrano per contenere nel limite di trentacinque il numero dei voti attribuiti.

Art. 21

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte o non portino il bollo o le firme richieste a norma delle vigenti leggi;

2) nelle quali l'elettore si sia fatto riconoscere od abbia scritto altre indicazioni oltre a quelle di cui all'articolo precedente;

3) che portino o contengano segni che possano intendersi destinati a far riconoscere il votante;

4) nelle quali l'elettore abbia espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

Art. 22

Agli effetti degli scrutinii si procede nel modo seguente:

1) I seggi elettorali dei Comuni calcolano il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato nonché il numero dei voti conseguiti da ogni lista, desunti dalla somma dei voti attribuiti ai rispettivi candidati.

Il voto di lista è considerato come voto attribuito ad ogni singolo componente della lista che non sia stato cancellato.

2) L'ufficio elettorale centrale di Aosta:

a) calcola il numero dei voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista nell'ambito dell'intero collegio elettorale;

b) somma i voti ottenuti da tutte le liste e divide il totale complessivo per trentacinque (numero dei seggi), ottenendo un primo rapporto-quoziente;

c) divide il numero dei voti complessivamente conseguiti da ogni singola lista per il rapporto-quoziente di cui alla lettera b), ottenendo nuovi rapporti-quozienti che rappresentano il numero dei seggi spettanti ad ogni singola lista. Qualora tutti o parte di tali nuovi rapporti quozienti abbiano frazioni decimali, e la somma dei rispettivi numeri sia inferiore a trentacinque (numero dei seggi), i seggi residui saranno assegnati in ragione di uno per ogni lista avente rapporto-quoziente con parte decimale più alta; (3) d) proclama eletti i candidati che, nell'ambito di ogni lista, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti spetta la preferenza al maggiore di età.

Art. 23

Le elezioni del Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla scadenza del precedente Consiglio ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

Art. 24

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

Si procede alle rinnovazioni parziali dei Consiglieri che scadono entro i primi tre anni per morte, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità o decadenza per qualsiasi causa; in tal caso, agli effetti delle rinnovazioni i seggi vacanti sono assegnati ai candidati che li avrebbero occupati qualora i Consiglieri morti, dimissionari o decaduti fossero stati dichiarati in eleggibili.

Art. 25

Il Tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale: Ad esso vanno pertanto presentate le liste di candidatura corredate dalle dichiarazioni di accettazione da parte dei singoli candidati autenticate da un Notaio.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Le presentazioni di candidatura devono essere fatte all'Ufficio centrale elettorale entro le ore dodici del trentunesimo giorno precedente le elezioni. Ciascuna lista deve essere corredata da un contrassegno di lista, anche figurato.

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme stabilite dalla legge elettorale politica (4) e dalla legge comunale e provinciale, sempreché non contrastino con le disposizioni del presente decreto dello Statuto regionale.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica.

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(1) Artt. 5 e 6 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74.

(2) N. 1 del D.L.Lt. 7 gennaio 1946.

(3) Vedi esempi illustrativi riportati in calce.

(4) N. 1 D.L.Lt. 7 gennaio 1946.

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NOTA:

ESEMPI ILLUSTRATIVI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 22

1) Si suppongano cinque liste, di cui:

la prima lista (A) ha ottenuto 80.000 voti

la seconda lista (B) ha ottenuto 70.000 voti

la terza lista (C) ha ottenuto 50.000 voti

la quarta lista (D) ha ottenuto 90.000 voti

la quinta lista (E) ha ottenuto 10.000 voti

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Totale dei voti 300.000 voti

Dividendo il totale di 300.000 per il numero dei Consiglieri (35) si ha un primo rapporto-quoziente di 8.571,43.

Si divide quindi il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per il rapporto-quoziente di 8.571,43 e si ottengono i seguenti nuovi quozienti, che danno, nel loro interno, il numero dei seggi a cui ogni lista ha diritto:

Lista A - voti 80.000: 8.571,43 = 9,33

Lista B - voti 70.000: 8.571,43 = 8,16

Lista C - voti 50.000: 8.571,43 = 5,83

Lista D - voti 90.000: 8.571,43 = 10,49

Lista E - voti 10.000: 8.571,43 = 1,16

La lista (A) ha diritto a numero di seggi 9

La lista (B) ha diritto a numero di seggi 8

La lista (C) ha diritto a numero di seggi 5 + 1

La lista (D) ha diritto a numero di seggi 10 + 1

La lista (E) ha diritto a numero di seggi 1

Totale seggi 33 + 2 = 35

I due ultimi seggi sono assegnati alle liste (C e D) in quanto hanno come quozienti i numeri decimali con frazione più alta.

2) Si suppongano sette liste di cui:

la prima lista (A) ha ottenuto 10.950 voti

a seconda lista (B) ha ottenuto 7.371 voti

la terza lista (C) ha ottenuto 8.509 voti

la quarta lista (D) ha ottenuto 2.707 voti

la quinta lista (E) ha ottenuto 5.385 voti

la sesta lista (F) ha ottenuto 6.716 voti

la settima lista (G) ha ottenuto 3.002 voti

Totale dei voti 44.640 voti

Il totale di 44.640 si divide per il numero dei Consiglieri (35) e dà un primo rapporto-quoziente di 1.275,42.

Si divide quindi il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per il rapporto-quoziente di 1.275,42 e si ottengono i seguenti nuovi rapporto-quozienti:

Lista A - voti 10.950: 1.275,42 = 8,58

Lista B - voti 7.371: 1.275,42 = 4,77

Lista C - voti 8.509: 1.275,42 = 7,67

Lista D - voti 2.707: 1.275,42 = 2,12

Lista E - voti 5.385: 1.275,42 = 4,22

Lista F - voti 6.716: 1.275,42 = 5,26

Lista G - voti 3.002: 1.275,42 = 2,35

Il numero intero dei suddetti rapporti-quozienti rappresenta il numero dei seggi a cui ogni lista ha diritto.

La lista (A) ha diritto a numero seggi 8 + 1

La lista (B) ha diritto a numero seggi 4 + 1

La lista (C) ha diritto a numero seggi 6 + 1

La lista (D) ha diritto a numero seggi 2

La lista (E) ha diritto a numero seggi 4

La lista (F) ha diritto a numero seggi 5

La lista (G) ha diritto a numero seggi 2 + 1

Totale seggi 31 + 4 = 35

Dato che i seggi da assegnare sono in numero di trentacinque, i rimanenti quattro seggi (residui) sono assegnati rispettivamente alla lista (A), alla lista (B), alla lista (C) e alla lista (G) che hanno la parte di frazione decimale più alta.

I seggi sono pertanto ripartiti come segue:

Lista (A) seggi 9

Lista (B) seggi 5

Lista (C) seggi 7

Lista (D) seggi 2

Lista (E) seggi 4

Lista (F) seggi 5

Lista (G) seggi 3

Totale seggi 35

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Il Presidente Avv. Caveri fa presente l'opportunità che il Consiglio proceda all'esame dei singoli articoli e delle modificazioni relative ai suddetti tre punti, che costituiscono le varianti più importanti apportate al progetto di decreto. Invita, quindi, il Segretario Dr. Brero a procedere alla lettura dei singoli articoli del progetto di decreto.

Il Consigliere Sig. Chabloz, chiesta ed ottenuta la parola, richiama l'attenzione della Presidenza sull'articolo 49 (norme transitorie finali) dello Statuto della Regione, che sancisce quanto segue: "La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità dell'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentito il Consiglio della Valle. Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge". Il Consigliere Sig. Chabloz rileva ancora che l'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana dispone: "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella 2^ votazione, ecc.". Il Consigliere Sig. Chabloz fa presente che parecchi mesi sono ormai trascorsi dalla data della promulgazione (26 febbraio 1948) dello Statuto regionale, per cui, pur procedendo il Consiglio regionale all'approvazione del progetto di decreto sottoposto al suo esame, non si ha più la certezza che il decreto recante norme particolari per la elezione dei Consiglieri della Regione "Valle d'Aosta" possa essere approvato dalle Camere e promulgato con decreto del Presidente della Repubblica entro i termini stabiliti dallo Statuto, in quanto il progetto di decreto dovrà essere approvato dalle due Camere a maggioranza assoluta di componenti nella seconda votazione, a' sensi dell'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Presidente Avv. Caveri fa osservare al Consigliere Sig. Chabloz che la procedura a cui egli ha accennato è quella stabilita dalla Costituzione della Repubblica Italiana per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali per le quali è richiesta una speciale procedura lenta e complicata. Rileva che il decreto legislativo che stabilirà le norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta non sarà una legge costituzionale, ma una legge normale, per la quale non è richiesta la lunga procedura a cui ha accennato il Consigliere Sig. Chabloz. Il Consigliere Sig. Chabloz esprime il dubbio che il progetto di legge per la prima elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta possa essere preso in esame ed approvato dalle due Camere prima che le stesse vadano in vacanza od immediatamente dopo la riapertura delle Camere; manca quindi la certezza, egli dichiara che le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio possano avvenire entro il termine di dieci mesi stabilito dalla Assemblea Costituente con lo Statuto promulgato il 26 febbraio 1948; si verrebbe a violare in tal caso la Costituzione della Repubblica Italiana, il che costituirebbe una grave colpa, tanto più che l'attuale consiglio non è stato costituito su base elettiva. Rileva che il progetto di decreto recante norme particolari per l'elezione dei Consiglieri della Regione, debitamente aggiornato e adattato alle norme dello Statuto, avrebbe dovuto essere sottoposto tempestivamente all'esame ed all'approvazione del Consiglio, cioè non appena è stata approvata e promulgata la legge costituzionale sullo Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Rileva, infine, che in Valle d'Aosta le elezioni possono avvenire, per ragioni climatiche e per altre ragioni di minore importanza, soltanto nella stagione primaverile o nella stagione autunnale. Aggiunge che qualora le elezioni venissero indette per il mese di dicembre mancherebbe ai candidati il tempo materiale e la possibilità di effettuare la necessaria propaganda. Il Presidente Avv. Caveri ribadisce di avere più volte scritto e di avere fatto più volte presente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la necessità che le elezioni avvenissero, al più tardi, entro il mese di ottobre del corrente anno; riferisce che, in base ad informazioni pervenutegli, sembrava fosse imminente la discussione in Parlamento delle leggi per le elezioni regionali. In ordine all'appunto fatto dal Consigliere Sig. Chabloz relativamente alla violazione della legge costituzionale. Il Presidente Avv. Caveri invita il Consigliere Sig. Chabloz ad esaminare attentamente l'ultimo comma dell'art. 49 dello Statuto della Regione, il quale stabilisce che le prime elezioni del Consiglio della Valle saranno indette - e non già svolte - con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. Rileva, in proposito, che lo Statuto della Regione è entrato in vigore l'11 marzo 1948 e che quindi, a'sensi dell'ultimo comma dell'articolo 49, i comizi elettorali per la prima elezione del Consiglio regionale devono essere indetti (non svolti) entro dieci mesi da tale data, e cioè entro l'11 gennaio 1949 e cioè durante la stagione invernale, non potrebbe aver luogo la necessaria propaganda elettorale. Il Presidente Avv. Caveri osserva che le elezioni possono venire indette tanto per il mese di novembre quanto per il mese di aprile e che, ad ogni modo, tutto il Consiglio è concorde ed unanime sulla necessità che le elezioni siano indette ed avvengano al più presto. Su rilievo del Consigliere Sig. Chabloz il quale osserva che di tutte le Regioni d'Italia la Valle d'Aosta è l'unica Regine in cui ancora non si siano svolte le elezioni, il Presidente Avv. Caveri risponde confutando l'asserzione del Sig. Chabloz ed informando che a tutt'oggi le elezioni sono avvenute nella sola Regione Siciliana. Il Consigliere Sig. Chabloz esprime nuovamente il timore che le elezioni in Valle d'Aosta non possano avvenire entro il termine prescritto dalla legge costituzionale. Il Presidente Avv. Caveri obietta che la colpa della non ancora avvenuta elezione del nuovo Consiglio regionale in Valle d'Aosta non può essere imputabile né alla Presidenza, né alla Giunta, né al Consiglio, ma solo al Governo di Roma. Il Consigliere Sig. Savioz fa presente la opportunità, per ovviare al ritardi, che, non appena il Consiglio avrà approvato il progetto di decreto sottoposto al suo esame, apposita delegazione si rechi subito a Roma per ottenere dagli organi competenti che il progetto di legge elettorale sia subito preso in esame ed approvato dalle due Camere. Il Presidente Avv. Caveri concorda con il Consigliere Sig. Savioz, rilevando che tutti i Consiglieri; nessuno escluso, riconoscano l'opportunità che siano indette con ogni urgenza le elezioni. Ricorda di avere di sua iniziativa disposto per l'adattamento e l'aggiornamento del progetto di legge elettorale in applicazione delle norme sancite dallo Statuto ed aggiunge che qualsiasi Consigliere avrebbe potuto farsi parte attiva e diligente nel predisporre l'aggiornamento del progetto per l'esame da parte del Consiglio. Il Consigliere Sig. Chabloz obietta che gli ha più volte richiesto, in precedenti adunanze, che la legge elettorale venisse inserita nell'ordine del giorno allo scopo di affrettare per quanto possibile le elezioni, anche in quanto il Consiglio attuale, non essendo di nomina elettiva, non sarebbe il legale democratico rappresentante del popolo valdostano.

Il Presidente Avv. Caveri fa presente l'urgenza che il Consiglio proceda all'approvazione del nuovo progetto aggiornato di legge elettorale e a prendere in esame le proposte di modificazione al progetto di decreto trasmesse ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna ed invita il Segretario Dr. Brero a dare lettura del testo dei singoli articoli del progetto quali risultano dalle proposte di modificazione. Fa presente, in via preliminare, che dal progetto di legge elettorale approvato dal Consiglio il 7-2-1947, dovrebbero essere stralciati i seguenti articoli: 2; 4; 5; 6; 7; 26 e modificati i rimanenti articoli.

Il Segretario Dr. Brero dà lettura delle singole proposte di modificazione degli articoli del progetto di legge elettorale in esame, sui quali si svolge discussione.

Elettorato attivo - Gli articoli 1 e 3 sono approvati nel nuovo loro testo proposto senza discussione alcuna. Si approva lo stralcio degli articoli 2; 4; 5; 6 e 7 del progetto approvato il 7-2-1947. Il Consigliere Avv. Torrione propone che all'art. 8 - comma primo - delle proposte, in luogo di fare riferimento alla vigente legge elettorale politica (articoli 5 e 6 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74), si citi la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che è più completo.

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Si dà atto che, su proposta del Presidente Avv. Caveri, approvata dal Consiglio alla unanimità di voti, l'adunanza viene sospesa alle ore 16,55 e riaperta alle ore 17.

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Il Presidente Avv. Caveri, richiamandosi alla proposta del Consigliere Avv. Torrione, riconosce che la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è più completa del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74, e propone che dopo la parole "requisiti" dell'articolo 3 sia aggiunta la frase: "di cui alla legge 7 ottobre 1947 n. 1058". Il Segretario Dr. Brero propone che siano stralciate le parole: "elettorale politica" alla fine del secondo comma dell'articolo 8. Il Consiglio concorda sulle proposte del Consigliere Avv. Torrione, del Presidente Avv. Caveri e del Segretario Dr. Brero.

Nessuna obiezione viene sollevata in ordine all'articolo 9 che è approvato all'unanimità. Elettorato passivo - In ordine all'articolo 10, lettera 1), secondo il quale non sono eleggibili coloro che direttamente od indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Regione autonoma, od in Società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dall'Amministrazione della Regione, il Consigliere Avv. Torrione suggerisce l'opportunità che sia prevista l'incompatibilità per gli azionisti della Casa da Gioco di St. Vincent. Il Presidente Avv. Caveri, concordando con il Consigliere Avv. Torrione, propone l'inserzione alla fine dell'articolo dieci, lettera 1), della seguente aggiunta: "Società o Imprese che...(omissis)..."o che abbiano rapporti contrattuali a carattere permanente con l'Amministrazione della Regione". Il Presidente Avv. Caveri obietta che non dovrebbe essere fatto alcun accenno particolare e specifico alla Casa da Gioco di St. Vincent in quanto la sua apertura non è stata superiormente autorizzata. Aggiunge che occorre, comunque, studiare la forma di una norma generica da cui risulti l'ineleggibilità oppure l'incompatibilità dei dirigenti e dei dipendenti della suddetta Casa da Gioco. Il Consigliere Avv. Torrione suggerisce di fare riferimento alla disposizione legislativa (art. 2 n. 10 e art. 5 della Legge 7-10-1947 n. 1058) che dichiara non elettori e, pertanto, non eleggibili i concessionari ed il personale delle Case da Gioco. Il Presidente Avv. Caveri ritiene non opportuno il semplice riferimento a tale disposizione legislativa; fa presente che l'esclusione dall'elettorato passivo dei dirigenti e del personale della Casa da Gioco di St. Vincent potrebbe eventualmente essere prevista, con norma generica, fra i casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 11. Il Consiglio concorda. In ordine alla lettera c), che contempla la non eleggibilità degli stipendiati, dei salariati e dei contabili dei Comuni, ad eccezione degli insegnanti, dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti, il Consigliere Sig. Chabloz chiede se un Segretario Comunale od un impiegato comunale, che sia collocato in aspettativa, possa essere eletto Consigliere della Regione. Il Consigliere Avv. Torrione rileva che, durante l'aspettativa, perdura il rapporto d'impiego e che pertanto il Segretario comunale e l'impiegato comunale non sono eleggibili a Consiglieri della Regione finché dura tale rapporto. Segue breve discussione con l'intervento dei Consiglieri Sig. Savioz, Sig. Manganoni, Col. Ferrein, dell'Assessore Sig. Nouchy e del Presidente Avv. Caveri, il quale fa presente che i Segretari comunali ed i dipendenti comunali no sono eleggibili a' sensi delle attuali tassative disposizioni generali di legge. Il Consigliere Avv. Torrione, concordando con il Presidente Avv. Caveri, rileva che i casi di ineleggibilità sono tassativamente stabiliti dalla legge elettorale politica. Si dà atto che la proposta dell'art. 10 viene approvata dal Consiglio senza modificazioni.

In ordine all'art. 11, che contempla i casi di incompatibilità con la carica di Consigliere della Regione, il Presidente Avv. Caveri propone che sia aggiunto un numero 3°) in cui, in via generica ed indiretta, si preveda l'incompatibilità per gli azionisti, i soci e gli impiegati della Casa da Gioco di St. Vincent, senza citare però espressamente tale Casa da Gioco. L'Assessore Geom. Nicco si dichiara contrario all'inclusione degli impiegati in tale disposizione. Il Consiglio, eccettuato l'Assessore Geom. Nicco, concorda sulla proposta del Presidente Avv. Caveri e approva la inserzione nell'art. 11 di un terzo comma nel quale sia prevista in via indiretta la incompatibilità degli azionisti, dei soci e degli impiegati della Casa da Gioco di St. Vincent, senza che sia fatto alcun accenno alla Casa da Gioco stessa.

In ordine all'articolo 12, da cui risulta che il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale ed i membri della Giunta regionale non possono far parte dei Consigli comunali, il Consigliere Avv. Torrione rileva che non dovrebbe esservi incompatibilità per il Presidente del Consiglio regionale, il cui compito consiste essenzialmente nel presiedere le adunanze del Consiglio; fa presente, in proposito, che non esiste incompatibilità per i Presidenti dei Consigli provinciali. Il Presidente Avv. Caveri ritiene che ragioni di opportunità e di ordine politico consigliano l'approvazione dell'art. 12 senza modificazioni. L'Assessore Geom. Bionaz, concordando con il Presidente Avv. Caveri, rileva che il Consiglio regionale ha poteri normativi, poteri che non competono ai Consigli provinciali. L'Assessore Sig. Nouchy ritiene che debba esservi incompatibilità anche per il Presidente del Consiglio regionale. Si dà atto che la proposta di articolo 12 viene approvata dal Consiglio, dissenziente solo il Consigliere Avv. Torrione per quanto concerne l'incompatibilità tra le cariche di Presidente del Consiglio regionale e di membro di Consigli comunali.

Liste elettorali amministrative regionali - La proposta di articolo 13, che contempla le modalità per la compilazione delle liste elettorali amministrative regionali, viene approvata all'unanimità dal Consiglio.;

La proposta di articolo 14, che contempla le modalità di aggiornamento delle liste elettorali amministrative regionali, viene dal Consiglio approvata all'unanimità, con la sostituzione alle parole "elettorale politica" delle parole "7 ottobre 1947 n. 1058".

La proposta di articolo 15, che contempla le modalità per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative regionali, viene approvata all'unanimità, senza modificazioni.

La proposta di articolo 16 stabilisce che la Valle d'Aosta costituisce una sola circoscrizione elettorale. Il Consigliere Geom. Vesan rileva che, già nell'adunanza in cui fu discusso ed approvato il primo progetto di legge per la prima elezione del Consiglio regionale, egli aveva prospettato l'opportunità che venissero istituite diverse circoscrizioni elettorali, in base al numero degli ex-mandamenti. Dichiara di insistere oggi nuovamente sulla opportunità della adozione di tale sistema, rilevando che, essendo di 35 il numero dei Consiglieri da eleggere, dovrebbe essere preso come base, per la determinazione del numero di Consiglieri da eleggere da ogni circoscrizione elettorale, il numero degli elettori compresi in ogni circoscrizione allo scopo di stabilire il numero dei seggi spettanti ad ogni circoscrizione. Aggiunge che potrebbe essere eventualmente riservato alla circoscrizione del capoluogo di Aosta un numero maggiore di seggi in rapporto ai seggi riservati alle altre circoscrizioni. Il Consigliere Geom.Vesan dichiara di ritenere suo dovere il richiamare l'attenzione del Consiglio su quanto sopra esposto sia per mandato ricevuto da molti Sindaci della bassa Valle e sia per convinzione sua personale; ritiene, infatti, che il sistema della suddivisione della Regione in varie circoscrizioni elettorali dia maggior garanzia e permetta una più equa distribuzione dei seggi. Sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno:

"Ritenuto che nella elaborazione delle nuove norme elettorali è doveroso tener conto che non è possibile costituire un Collegio elettorale unico comprendente tutta la Regione, e ciò per ovvie ragioni dovute alla particolare conformazione topografica della Valle, allo stato di dislocazione e di isolamento di vari Comuni, alle difficoltà di comunicazione in queste zone alpestri, alla notoria impossibilità di avere facili rapporti e diretta conoscenza fra gli elettori delle varie zone;

Nell'intento di assicurare una adeguata rappresentanza in seno al Consiglio regionale di tutte le zone della Valle, in proporzione alla popolazione, ed allo scopo di dare agli elettori la massima libertà di scelta dei candidati fra gli uomini migliori di loro diretta e personale conoscenza ed a conoscenza dei vari problemi locali, indipendentemente da ogni e qualsiasi vincolo di lista e di tendenza politica

Si propone

Che, per la elezione dei Consiglieri della Regione, vengano istituite diverse circoscrizioni elettorali, in proporzione al numero degli elettori, tenendo essenzialmente per base le circoscrizioni degli ex-mandamenti e cioè:

Aosta, con numero______seggi

Morgex, con numero______seggi

Châtillon, con numero______seggi

Verrès, con numero______seggi

Donnas, con numero______seggi

Gignod, con numero______seggi

I Consiglieri Sig. David e Avv. Torrione si associano alla proposta del Consigliere Geom. Vesan. Il Consigliere Col. Ferrein esprime il dubbio che il Consiglio non possa modificare sostanzialmente il progetto di legge elettorale già trasmesso a suo tempo a Roma. Il Presidente Avv. Caveri ritiene che l'adozione del sistema delle elezioni per circoscrizioni elettorali mandamentali comporti l'inconveniente che le elezioni verrebbero effettuate con carattere municipalistico, carattere che finirebbe per avere i suo riflessi negativi in seno al Consiglio regionale, ritiene che, per ragioni di opportunità, non sia conveniente la suddivisione del corpo elettorale in circoscrizioni elettorali mandamentali anche perché il Consiglio regionale deve essere il naturale depositario e difensore del patriottismo valdostano, il che non potrebbe avvenire con il sistema delle elezioni per mandamento. Osserva che nel periodo sarà compito e interesse dei partiti e dei gruppi da includere nelle loro liste i rappresentanti di tutte le zone della Valle. Aggiunge ancora che non va dimenticato che il nuovo Consiglio regionale sarà composto di ben 35 Consiglieri e che, quindi, vi è ampia possibilità che siano rappresentante tutte le zone della Valle. Conclude affermando che, per le ragioni suesposte, ritiene inopportuno scindere la Regione in circoscrizioni elettorali mandamentali. Su richiesta del Consigliere Not. Thiébat, l'Assessore Geom. Bionaz rileva che nel caso che si adottasse il sistema delle circoscrizioni mandamentali non avrebbe più ragion d'essere il sistema proporzionale in sede di scrutinio. Il Presidente Avv. Caveri invita il Consiglio a riflettere attentamente sugli inconvenienti e sui pericoli che deriverbero dalla adozione del sistema delle elezioni per circoscrizioni mandamentali e particolarmente sul carattere troppo municipalistico che avrebbero le elezioni, carattere che si rifletterebbe sui Consiglieri e in seno al Consiglio regionale. Fa presente la necessità che il nuovo Consiglio abbia una visione generale e superiore dei problemi valdostani. L'Assessore Geom. Bionaz, pur rilevando l'opportunità che tutte le zone della Regione siano rappresentate nel Consiglio regionale, ritiene sconsigliabile che un Consigliere debba la sua elezione unicamente agli elettori del suo mandamento o del suo Comune, perché, in tal caso, l'interesse locale prevarrebbe sull'interesse generale della Regione. Il Consigliere Ing. Binel propone l'adozione di un sistema di circoscrizioni elettorali a carattere mandamentale semichiuso o semiaperto, sistema che, a suo parere, darebbe maggior garanzia. Il Presidente Avv. Caveri ribadisce che sarà compito e preoccupazione dei gruppi e dei partiti di includere nelle loro liste candidati di provata capacità e che rappresentino tute le zone della Valle. Il Consigliere Geom. Vesan ribadisce di essere il portavoce di un gruppo di Sindaci della bassa Valle e fa presente l'opportunità che la Presidenza interpelli i Sindaci in merito alla sua proposta, che merita di essere attentamente esaminata e studiata per la importanza che riveste; rispondendo ad obiezioni del Presidente Avv. Caveri rileva che le amministrazioni provinciali, e cita ad esempio quella di Torino erano costituitre da un certo numero di Deputati provinciali per ciascun mandamento. Il Presidente Avv. Caveri dichiara di ritenere che l'adozione del sistema delle elezioni per mandamento nuocerebbe al Consiglio e all'autonomia regionale. Il Consigliere Geom. Vesan, pur ammettendo quanto sostenuto dal Presidente Avv. Caveri e cioè che le elezioni per mandamento comporterebbero la nomina di Consiglieri i quali si interesserebbero soltanto dei problemi della loro zona, ritiene che abbia anche il suo lato buono e ritiene che dovrebbe competere alla Giunta regionale di rappresentare la Regione e gli interessi generali. Il Presidente Avv. Caveri rileva che il nuovo Consiglio regionale, essendo composto di ben 35 membri potrà avere rappresentanti di tutte le zone della Regione; a questo proposito fa presente che, in base all'esperienza di questi ultimi due anni, la bassa Valle, pur avendo un numero limitato di rappresentanti nell'attuale Consiglio regionale, ha avuto, in confronto della media e dell'alta Valle, maggiori sussidi e contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse generale. Il Consigliere Geo. Vesan insiste nuovamente sulla opportunità dell'adozione delle circoscrizioni elettorali mandamentali, adducendo che gli elettori potrebbero in tal modo dare il loro voto a rappresentanti da essi per conosciuti personalmente e ritenuti di provata capacità, il che non potrebbe avvenire col sistema del collegio elettorale unico. Il Presidente Avv. Caveri eccepisce che, data la configurazione e la estensione limitata della Regione, una persona capace, che eccella anche minimamente, è conosciuta in tutti i Comuni della Regione. L'Assessore Geom. Bionaz riferisce di essere a conoscenza che nella bassa Valle si mormora che gli interessi della bassa Valle sono trascurati dal Consiglio regionale ed aggiunge che tali mormorii hanno origine dal fatto che gli abitanti della bassa Valle non sono edotti dell'ammontare dei contributi erogati ai vari Comuni della Regione per l'esecuzione di opere pubbliche; rileva che l'obiezione sollevata dal Consigliere Geom. Vesan in merito alla assicurata conoscenza personale dei candidati da parte degli elettori nel solo caso delle circoscrizioni elettorali mandamentali non è fondata. Il Consigliere Geom. Vesan chiede che sull'ordine del giorno da lui proposto e letto il Consiglio sia chiamato a decidere e che sia messa ai voti la scelta sul sistema del Collegio elettorale unico o sul sistema dei Collegi elettorali mandamentali. Il Presidente Avv. Caveri, aderendo alla richiesta del Consigliere Geom. Vesan, mette ai voti la proposta e formula il quesito: E' favorevole il Consiglio alla adozione del sistema del Collegio unico elettorale?"; invita, quindi, i Consiglieri a procedere alla votazione. Precedutosi alla votazione, per chiamata, la votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 19 (diciannove).

Hanno risposto favorevolmente al quesito n. 13 (tredici) Consiglieri e precisamente i Consiglieri seguenti: Sig. Armand Beniamino, Sig. Savioz Fabiano, Sig. Vacher Candido, Sig. Chabloz Giovanni, Sig. Manganoni Claudio, Geom. Arbaney Flaviano, Col. Ferrein Giuseppe, Assessori Geom. Nicco Giulio, Geom. Pareyson Enrico, Ing. Fresia Luigi, il Presidente Avv. Caveri Severino e gli Assessori Geom. Bionaz Ferdinando e il Sig. Nouchy Renato.

Si sono dichiarati contrari n. 5 (cinque) Consiglieri e precisamente i Consiglieri seguenti: Geom. Vesan Luigi, Avv. Torrione Carlo, Sig. Thomasset Ezechiele, Sig. David Francesco e Not. Thiébat Giuseppe.

Si è astenuto dalla votazione il Consigliere Ing. Lino Binel.

Il Presidente Avv. Caveri, proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta di articolo 16 con voti favorevoli n. 13, contrari n. 5 e uno astenuto.

Il Segretario Dr. Brero dà lettura del testo delle proposte degli articoli 17, 18 e 19, che sono dal Consiglio approvati all'unanimità e senza discussione.

Modalità di votazione - In ordine alla proposta di articolo 20, del cui teso il Segretario Dr. Brero dà lettura, il Presidente Avv. Caveri fa presente la opportunità che il Consiglio deliberi in merito al sistema da adottarsi per le votazioni. Gli Assessori Geom. Bionaz e Sig. Nouchy rilevano che nell'adunanza dal 7 febbraio 1947 il Consiglio aveva deliberato l'adozione del sistema misto Thomasset. Il Presidente Avv. Caveri interpella il Consiglio se intenda mantenere, nell'attuale progetto in esame, il sistema misto Thomasset. Il Consiglio risulta concorde sul sistema misto Thomasset all'unanimità. L'Assessore Geom. Bionaz riferisce in merito agli inconvenienti verificatisi nelle ultime elezioni, rilevando che alcuni elettori, intendendo votare tutta la lista prescelta, anziché apporre il segno sul contrassegno di lista, hanno apposto il segno sul nome del candidato capolista; ad evitare tale inconveniente per l'avvenire, propone che il Consiglio approvi, a parziale modificazione di quanto stabilito nell'articolo in esame, che il segno apposto da un elettore sul nome del candidato capolista, sia interpretato nel senso che l'elettore ha inteso votare tutta la lista. L'Assessore Geom. Nicco rileva che nelle passate elezioni si verificava spesso l'inconveniente segnalato dall'Assessore Geom. Bionaz. Il Consigliere Sig. Chabloz segnala altro inconveniente che potrebbe verificarsi; accenna al caso che un elettore voti 38 candidati e che, intendendo togliere il voto ad alcuni candidati, anziché cancellarne i nomi annoti altri segni su quelli già fatti. Il Presidente Avv. Caveri obietta che la proposta fatta dall'Assessore Geom. Bionaz può creare incertezze e confusioni e fa presente che le elezioni amministrative, svoltesi con il sistema maggioritario nei Comuni con meno di 30 mila abitanti, hanno dato ottimi risultati. Il Consigliere Sig. Chabloz concorda con il Presidente Avv. Caveri, rilevando che gli elettori hanno oggi la capacità di votare e sono o vengono a conoscenza delle modalità per la votazione.

Si dà atto che la proposta di art. 20 viene approvata all0unanimità dal Consiglio.

Cause di annullamento delle schede - Il Segretario dà lettura della proposta di articolo 21 che contempla le cause di annullamento delle schede; la proposta viene approvata all'unanimità e senza discussione dal Consiglio.

Modalità per gli scrutinii e proclamazione dei candidati eletti - Il Segretario dà lettura della proposta di articolo 22, che contempla le modalità per l'effettuazione degli scrutinii e per la proclamazione dell'elezione dei candidati eletti; la proposta viene approvata all'unanimità e senza discussione dal Consiglio.

Indizione delle elezioni - Rinnovazioni parziali dei Consiglieri - La proposta di articolo 23, di cui il Segretario dà lettura, viene approvata all'unanimità dal Consiglio.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di articolo 24, da cui risulta: a) che i Consiglieri durano in carica quattro anni e che si procede alle rinnovazioni parziali dei Consiglieri che scadono entro i primi tre anni per morte, dimissione, sopravvenuta incompatibilità o decadenza per qualsiasi causa; b) che in tal caso, agli effetti delle rinnovazioni, i seggi vacanti sono assegnati ai candidati che li avrebbero occupati qualora i Consiglieri morti, dimissionari o decaduti, fossero stati dichiarati ineleggibili. L'Assessore Geom. Bionaz rileva che, dalla data di inizio del funzionamento dell'Amministrazione regionale, si è reso necessario procedere alla sostituzione di parecchi Consiglieri dimissionari. Fa presente che, in base alle norme del primo progetto di legge elettorale, le rinnovazioni parziali dei Consiglieri potevano avvenire solo nel caso che entro i primi tre anni venisse a mancare un terzo dei Consiglieri. Il Presidente Avv. Caveri propone che sia fissato il principio che le elezioni parziali possano avvenire in ogni momento, anche dopo il terzo anno, per la sostituzione di non oltre un terzo dei Consiglieri dimissionari o scaduti, fermo restando che, come al Parlamento, i seggi vacanti siano assegnati ai candidati che li avrebbero occupati qualora i Consiglieri dimissionari fossero stati dichiarati in eleggibili. Il Consigliere Sig. Chabloz osserva che, qualora non si adottasse il principio della sostituzione dei Consiglieri fino al limite massimo di un terzo, raggiunto tale limite di dimissionati o di decaduti, occorrerebbe procedere a nuove elezioni per la nomina del Consiglio; ciò invece non avverrebbe qualora i Consiglieri dimissionari fossero sostituiti automaticamente ogni volta che venga a mancare un Consigliere. Segue breve discussione, fra vari Consiglieri, circa la opportunità o meno di fissare ad un terzo dei Consiglieri, od al numero di 10-11 Consiglieri, il limite massimo entro il quale possano avvenire le rinnovazioni parziali dei Consiglieri che scadono entro i tre primi anni dalla nomina del Consiglio. A conclusione della discussione il Presidente Avv. Caveri propone che sia approvata la proposta di articolo 24 con stralcio delle parole "entro i primi tre anni"; dichiara, infatti, di non ritenere opportuno di stabilire un termine entro cui possa procedersi alle sostituzioni parziali. Il Consiglio, concordando con il Presidente Avv. Caveri, approva all'unanimità il testo della proposta di articolo 24, con stralcio delle parole "entro i tre primi anni".

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di articolo 25, che viene approvata all'unanimità.

Si approva lo stralcio dell'articolo 26 del progetto approvato il 7 febbraio 1947.

Il Consigliere Avv. Torrione propone che all'articolo 27 sia aggiunto un comma, che faccia riferimento agli articoli 69 e seguenti della legge elettorale amministrativa 5 febbraio 1947 n. 26, relativi alle modalità e alla procedura da seguirsi per la presentazione di reclami. La proposta di articolo 27 viene approvata all'unanimità dal Consiglio con l'inserzione di un comma di riferimento ai citati articoli della legge del 5-2-1947 n. 26 concernenti le modalità e la procedura da seguirsi per la presentazione dei reclami, come da proposta del Consigliere Avv. Torrione.

A conclusione dell'esame delle proposte di articoli,

IL CONSIGLIO

Ad unanimità di voti;

Delibera

1°) di approvare, nel testo seguente, la proposta di decreto recante norme per le elezioni dei Consiglieri della Regione "Valle d'Aosta", composto di n. 21 (ventun) articoli, dando mandato alla Giunta di apportare le eventuali necessarie modifiche di forma e di coordinamento.

2°) di inoltrare alle competenti autorità governative la proposta di decreto di norme elettorali di cui si tratta ai fini della sollecita emanazione del provvedimento legislativo e della sollecita convocazione dei comizi elettorali.

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PROPOSTA DI DECRETO RECANTE NORME PARTICOLARI PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DELLA REGIONE

"VALLE D'AOSTA"

(Testo approvato dal Consiglio della Regione "Valle d'Aosta" nell'adunanza delli 5 luglio 1948).

O m i s s i s

Visto l'art. 3 del decreto L.Lt. 7 settembre 1945 n. 545;

Visto il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, nonché il T.U. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il Decreto L.Lt. 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 16 e 49 dello Statuto della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto il Decreto L.Lt. 7 gennaio 1946, n. 1;

Visto il Decreto L.Lt.10 marzo 1946, n. 74;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno;

O m i s s i s

Art. 1

Per essere elettore è necessario avere compiuto gli anni 21, essere cittadini dello Stato e godere dei diritti civili e politici. Occorre inoltre essere residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno.

Art. 2

Sono elettori nel Comune dove trovansi compresi nei registri della popolazione stabile coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che hanno i requisiti di cui all'articolo 1.

Art. 3

Non sono elettori coloro che sono esclusi dall'elettorato ai sensi delle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Non sono eleggibili coloro che sono esclusi dall'eleggibilità, ai sensi delle disposizioni della citata legge.

Art. 4

Sono eleggibili a Consiglieri della Regione tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali amministrative regionali purché sappiano leggere e scrivere, abbiano compiuto gli anni 25 e risiedano in Valle d'Aosta da almeno tre anni.

Art. 5

Non sono eleggibili:

a) il Deputato ed il Senatore della Regione alle Assemblee Legislative;

b) gi ecclesiastici ed i Ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate;

c) gli stipendiati, salariati o contabili dei Comuni, ad eccezione degli insegnanti, dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

d) funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) i magistrati di carriera con funzioni in Valle;

f) gli impiegati e salariati degli Istituti di beneficenza della Valle;

g) coloro che ricevono lo stipendio o salario dall'Amministrazione della Regione o dalle istituzioni che la stessa Amministrazione sussidia, ad eccezione degli insegnanti;

h) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e che non ne hanno reso conto;

i) coloro che hanno liti o vertenze con la Regione;

l) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Regione autonoma, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionati in qualsiasi modo dall'Amministrazione della Regione;

m) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

n) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Amministrazione della Regione, sono stati legalmente messi in mora.

Art. 6

Si verifica incompatibilità con la carica di Consigliere della Regione nei seguenti casi:

1) permanere nei Consigli di amministrazione e nei collegi di Sindaci di Società commerciali ed industriali aventi sedi, impianti e, a giudizio del Consiglio, rilevanti interessi nella Regione, che siano entrati in conflitto aperto di interessi con la Regione;

2) mantenere o assumere la rappresentanza o il patrocinio legale di parte avversa in cause in cui sia interessata l'Amministrazione della Regione;

3) essere amministratori, soci, azionisti o impiegati di Case da Gioco.

Art. 7

Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale ed i membri della Giunta regionale on possono far parte dei Consigli comunali.

Art. 8

Le liste elettorali amministrative regionali devono essere compilate in doppio esemplare da ciascun Comune della Regione, e contenere, in ordine alfabetico, cognome, nome e paternità, luogo e data di nascita degli elettori e la loro abitazione.

Art. 9

Le liste elettorali amministrative regionali sono permanenti e non possono essere modificate se non in forza delle revisioni annuali alle quali si procede in conformità alle disposizioni della legge elettorale politica e della legge 7 ottobre 1947 n. 1058.

Art. 10

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative regionali, quando abbiano compiuto e compiano il ventunesimo anno di età, entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche e dei requisiti di cui all'articolo 1; siano compresi nei registri della popolazione stabile del Comune, quando non siano colpiti dalla perdita o dalla sospensione del diritto elettorale. Vi sono anche iscritti coloro che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione delle liste elettorali e provino il possesso dei prescritti requisiti.

Art. 11

La Valle d'Aosta, costituisce una sola circoscrizione elettorale.

Art. 12

I Consiglieri della Valle sono eletti a suffragio diretto e segreto in numero di trentacinque.

Art. 13

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a dieci e non superiore a trentacinque, devono essere rappresentate con dichiarazione sottoscritta ed autenticata da un notaio, da un Sindaco o da una autorità giudiziaria, anche in atti separati, da non meno di cento elettori del collegio elettorale.

Art. 14

La scheda elettorale è quella adottata per le elezioni amministrative nei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti (1) munita di apposito tagliando eterno da staccarsi a cura dei Presidenti degli uffici elettorali all'atto dell'esercizio del voto.

Art. 15

Ciascun elettore ha diritto di votare per un massimo di trentacinque candidati. Il voto si esprime tracciando un segno a matita (croce o lineetta) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. E' consentita la espressione del voto tracciando il prescritto segno a matita nell'apposita casella a fianco del contrassegno di lista; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista salvo quelli cancellati dall'elettore.

L'elettore che ha contrassegnato una lista, può votare anche per i singoli candidati compresi in altre liste, apponendo il prescritto segno a matita nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, purché il numero dei voti complessivamente attribuiti non ecceda quello di trentacinque.

A tal fine:

a) se la lista prescelta non è completa l'elettore potrà ripartire tra le altre liste i voti che ancora rimangono disponibili;

b) se la lista prescelta ha il massimo numero di candidati, o se, pur essendo la lista incompleta, il numero dei candidati in essa compresi ecceda, con l'aggiunta dei voti attribuiti individualmente a candidati di altre liste, il limite massimo per il quale l'elettore può votare, questi dovrà procedere alla cancellazione di tanti nomi (mediante tratti di matita) quanti ne occorrano pe contenere nel limite di trentacinque il numero dei voti attribuiti.

Art. 16

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte e non portino il bollo o le firme richieste a norma delle vigenti leggi;

2) nelle quali l'elettore si sia fatto riconoscere od abbia scritto altre indicazioni oltre a quelle di cui all'articolo precedente;

3) che portino o contengano segni che possano intendersi destinati a far riconoscere il votante;

4) nelle quali l'elettore abbia espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

Art. 17

Agli effetti degli scrutinii si procede nel modo seguente:

1) i seggi elettorali dei Comuni calcolano il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato nonché il numero dei voti conseguiti da ogni lista, desunti dalla somma dei voti attribuiti ai rispettivi candidati.

Il voto di lista è considerato come voto attribuito ad ogni singolo componente della lista che non sia stato cancellato.

2) l'Ufficio elettorale centrale di Aosta:

a) calcola il numero dei voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista nell'ambito dell'intero collegio elettorale;

b) somma i voti ottenuti da tutte le liste e divide il totale complessivo per trentacinque (numeri dei seggi), ottenendo un primo rapporto-quoziente;

c) divide il numero dei voti complessivamente conseguiti da ogni singola lista per il rapporto-quoziente di cui alla lettera b), ottenendo nuovi rapporti-quozienti, che rappresentano il numero dei seggi spettanti ad ogni singola lista. Qualora tutti o parte di tali nuovi rapporti-quozienti abbiano frazioni decimali, e la somma dei rispettivi numeri interi sia inferiore a trentacinque (numero dei seggi), i seggi residui saranno assegnati in ragione di uno per ogni lista avente rapporto-quoziente con parte decimale più alta; (2)

d) proclama eletti i candidati che, nell'ambito di ogni lista, abbiano ottenuto il maggior numero dei voti; a parità di voti spetta la preferenza al maggior di età.

Art. 19

I Consiglieri durano in carica quattro anni.

Si procede alle rinnovazioni parziali dei Consiglieri che scadono per morte, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità o decadenza per qualsiasi causa; in tal caso, agli effetti delle rinnovazioni, i seggi vacanti sono assegnati ai candidati che li avrebbero occupati qualora i Consiglieri morti, dimissionari o decaduti fossero stati dichiarati in eleggibili.

Art. 20

Il Tribunale di Aosta, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. Ad esso vanno pertanto presentato le liste di candidatura corredate dalle dichiarazioni di accettazione da parte dei singoli candidati autenticate da un notaio.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Le presentazioni di candidatura devono essere fatte all'Ufficio centrale elettorale entro le ore dodici del trentunesimo giorno precedente le elezioni. Ciascuna lista deve essere corredata da un contrassegno di lista, anche figurato.

Art. 21

Per i reclami contro le operazioni elettorali si applicano le norme della vigente legge elettorale amministrativa. Per le penalità in materia di operazioni elettorali si applicano le disposizioni previste negli articoli 69 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948 n. 26.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, si applicano le norme stabilite dalla legge elettorale politica (3) e dalla legge comunale e provinciale, sempreché non contrastino con le disposizioni del presente decreto e dello Statuto regionale.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(1) Allegato A del D.L.Lt. 7 gennaio 1946 n. 1.

(2) Vedi esempi illustrativi riportati in calce.

(3) D.L.Lt. 7 gennaio 1946 n.

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NOTA:

ESEMPI ILLUSTRATIVI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 22

1) Si suppongano 5 liste, di cui:

la prima lista (A) ha ottenuto 80.000 voti

la seconda lista (B) ha ottenuto 70.000 voti

la terza lista (C) ha ottenuto 50.000 voti

la quarta lista (D) ha ottenuto 90.000 voti

la quinta lista (E) ha ottenuto 10.000 voti

Totale dei voti 300.000 voti

Dividendo il totale di 300.000 per il numero dei Consiglieri (35) si ha un primo rapporto-quoziente di 8.571,43.

Si divide quindi il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per il rapporto-quoziente di 8.571,43 e si ottengono i seguenti nuovi quozienti, che danno, nel loro interno, il numero dei seggi a cui ogni lista ha diritto:

Lista A - voti 80.000: 8.571,43 = 9,33

Lista B - voti 70.000: 8.571,43 = 8,16

Lista C - voti 50.000: 8.571,43 = 5,83

Lista D - voti 90.000: 8.571,43 = 10,49

Lista E - voti 10.000: 8.571,43 = 1,16

La lista (A) ha diritto a n. seggi 9

La lista (B) ha diritto a n. seggi 8

La lista (C) ha diritto a n. seggi 5 + 1

La lista (D) ha diritto a n.seggi 10 + 1

La lista (E) ha diritto a n. seggi 1

TOTALE seggi 33 + 2 = 35

I due ultimi seggi sono assegnati alle liste (C e D) in quanto hanno come quozienti i numeri decimali con frazione più alta.

2) Si suppongano 7 liste di cui:

la prima lista (A) ha ottenuto 10.950 voti

a seconda lista (B) ha ottenuto 7.371 voti

la terza lista (C) ha ottenuto 8.509 voti

la quarta lista (D) ha ottenuto 2.707 voti

la quinta lista (E) ha ottenuto 5.385 voti

la sesta lista (F) ha ottenuto 6.716 voti

la settima lista (G) ha ottenuto 3.002 voti

Totale dei voti 44.640 voti

Il totale di 44.640 si divide per il numero dei Consiglieri (35) e dà un primo rapporto-quoziente di 1.275,42.

Si divide quindi il numero dei voti conseguiti da ciascuna lista per il rapporto-quoziente di 1.275,42 e si ottengono i seguenti nuovi rapporto-quozienti:

Lista A - voti 10.950: 1.275,42 = 8,58

Lista B - voti 7.371: 1.275,42 = 4,77

Lista C - voti 8.509: 1.275,42 = 7,67

Lista D - voti 2.707: 1.275,42 = 2,12

Lista E - voti 5.385: 1.275,42 = 4,22

Lista F - voti 6.716: 1.275,42 = 5,26

Lista G - voti 3.002: 1.275,42 = 2,35

Il numero intero dei suddetti rapporti-quozienti rappresenta il numero dei seggi a cui ogni lista ha diritto.

La lista (A) ha diritto a numero seggi 8 + 1

La lista (B) ha diritto a numero seggi 4 + 1

La lista (C) ha diritto a numero seggi 6 + 1

La lista (D) ha diritto a numero seggi 2

La lista (E) ha diritto a numero seggi 4

La lista (F) ha diritto a numero seggi 5

La lista (G) ha diritto a numero seggi 2 + 1

Totale seggi 31 + 4 = 35

Dato che i seggi da assegnare sono in numero di trentacinque, i rimanenti quattro seggi (residui) sono assegnati rispettivamente alla lista (A), alla lista (B), alla lista (C) e alla lista (G) che hanno la parte di frazione decimale più alta.

I seggi sono pertanto ripartiti come segue:

Lista (A) seggi 9

Lista (B) seggi 5

Lista (C) seggi 7

Lista (D) seggi 2

Lista (E) seggi 4

Lista (F) seggi 5

Lista (G) seggi 3

Totale seggi 35

Si fa menzione che lascia dell'adunanza il Consigliere Sig. Thomasset Ezechiele.

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Si fa, altresì, menzione che il Consigliere Geom. Arbaney lascia la sala dell'adunanza durante la discussione del seguente oggetto: