Oggetto del Consiglio n. 101 del 5 luglio 1948 - Verbale
OGGETTO N. 101/48 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE AVVENTIZIO (NON DI RUOLO) DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE DI NORME PARTICOLARI DA INSERIRSI E DA COORDINARSI CON LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ORGANICO VIGENTE, IN CORSO DI ELABORAZIONE.
Il Presidente Avv. Caveri, richiamandosi alla precedente deliberazione consiliare n. 66 in data 24 maggio 1948, con la quale è stato rinviato ad altra adunanza del Consiglio ogni provvedimento in merito all'oggetto, invita il Consiglio ad esaminare le proposte di norme relative al trattamento giuridico ed economico ed alla sistemazione del personale avventizio (non di ruolo) della Amministrazione regionale, in aggiornamento, in aggiunta ed a modifica parziale delle disposizioni di regolamento vigenti sul trattamento del personale avventizio. Fa presente che le proposte di norme che vengono sottoposte all'esame del Consiglio constano di n. 27 articoli suddivisi in due parti. La prima parte, la quale comprende gli articoli dall'1 al 16, concerne la questione del trattamento giuridico ed economico del personale avventizio dell'Amministrazione regionale (aumenti biennali periodici di stipendio, riconoscimento dei servizi già prestati, titoli di studio e requisiti richiesti, divieto di assunzione di nuovo personale avventizio, congedi per ferie e congedi per malattia, provvedimenti disciplinari e procedura relativa, indennità di licenziamento, di preavviso, ecc.); la seconda parte prevede la istituzione di ruoli speciali transitori per la successiva sistemazione de personale avventizio che non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio richiesta per il passaggio a ruolo. Il Presidente Avv. Caveri informa che le proposte di norme sono state elaborate dall'apposita Commissione tecnica, nominata dalla Giunta per delega del Consiglio regionale, costituita dal Comm. Aliaudi, Presidente, e dai membri Avv. Vittorino Bondaz e Dott. Attilio Brero. Rileva che la Commissione tecnica nella elaborazione degli articoli in esame si è attenuta alle disposizioni emanate con D.L. 4-4-1947 N. 207 E 5-2-1948 n. 61, migliorandole a favore del personale in alcuni punti. Informa, inoltre, che i rappresentanti degli impiegati, presa visione del testo degli articoli predisposi dalla Commissione tecnica, hanno proposto alcune modificazioni quali risultano dal seguente testo di proposte distribuito ai Signori Consiglieri unitamente alla seguente relazione del competente ufficio al Consiglio ed all'allegata proposta del testo degli articoli predisposto dalla Commissione tecnica.
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TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE AVVENTIZIO (NON DI RUOLO) - PROPOSTE DI NORME PARTICOLARI IN AGGIUNTA ED A MODIFICA PARZIALE DELLE DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTO VIGENTI SUL TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVVENTIZIO.
Il Consiglio regionale, nell'adunanza del 24 maggio u.sc., ha preso atto della necessità dell'aggiornamento delle norme e della tabella del vigente Regolamento organico dei servizi e del personale, in seguito all'avvenuto assorbimento di servizi vari di Enti e di Uffici soppressi, nonché della necessità di approvare norme di integrazione degli articoli del vigente Regolamento organico relativi al personale non di ruolo (articoli da 120 a 137) allo scopo di estendere e di applicare a tale categoria di personale le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico degli avventizi previste dai decreti legislativi 4 aprile 1947 n. 207 e 5 febbraio 1948 n. 61.
Nella stessa data il Consiglio regionale ha rinviato ad altra adunanza ogni decisione in merito alle proposte di norme di cui si tratta, incaricando la Giunta di procedere entro il 30 giugno c.a. al riesame ed allo studio approfondito delle proposte di norme stesse, avvalendosi della collaborazione di tecnici competenti in materia.
La Giunta regionale, per lo studio e la rielaborazione del vigente regolamento organico e delle proposte di norme sugli avventizi, ha stabiliti di aggregarsi i seguenti tecnici competenti, estranei all'Amministrazione:
a) Comm. Dr. Alliaudi, Presidente del Comitato di Coordinamento, particolarmente competente in materia quale Prefetto di carriera.
b) Avv. Vittorino Bondaz, di Aosta, competente in materia in quanto si è già occupato della rielaborazione del Regolamento organico dei servizi e del personale della Città di Aosta.
I suddetti due tecnici competenti hanno già iniziato - con la collaborazione del Segretario Generale incaricato Dr. A. Brero - il riesame delle norme di Regolamento organico, riesame che sarà quanto prima effettuato in riunioni in sede di Giunta; è stata, invece, già completata, con la collaborazione dei due suddetti tecnici, la rielaborazione delle proposte di norme relative al trattamento giuridico ed economico ed alla sistemazione del personale avventizio. Poichè per il riesame particolareggiato delle norme del Regolamento organico è necessario ancora un certo periodo di tempo, dovendosi procedere allo studio ed alla discussione minuta ed esauriente dei numerosi articoli del Regolamento stesso, su conforme parere e proposta degli stessi consulenti tecnici si propone di approvare, frattanto, nella adunanza del Consiglio del 5 luglio 1948, le poche e semplici proposte di norme di aggiornamento e di completamento degli articoli del Regolamento organico relative al trattamento giuridico ed economico ed alla sistemazione del personale avventizio, in relazione alle disposizioni dei decreti legislativi 4 aprile 1947 n. 207, 5 febbraio 1948 n. 61 (entrate in vigore il 26-2-1948) e 7 aprile 1948 n, 262.
Le nuove proposte di norme, che modificano parzialmente e completano quelle del vigente Regolamento organico in materia di trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo, dovranno essere inserite nell'ultima parte del nuovo Regolamento in corso di elaborazione e sono state elaborate mediante il coordinamento delle disposizioni dei tre decreti legislativi succitati con le disposizioni contemplate nel vigente Regolamento organico (articoli da 120 a 137); le proposte contemplano le seguenti materie:
a) modifica ed aggiornamento delle norme sul trattamento giuridico ed economico de personale avventizio (proposte di articoli da 1 a 16);
b) sistemazione a ruolo del personale avventizio in possesso dei requisiti o dei titoli di studio e di servizio richiesti (proposte di articoli da 16 a 20; norme transitorie);
c) istituzione di tre ruoli speciali transitori di personale avventizio corrispondenti ai tre distinti gruppi A) laureati, B) diplomati e C) personale di ordine e salariati; detti ruoli dovrebbero inquadrare il personale avventizio distinto nelle quattro categorie seguenti: personale addetto ai servizi amministrativi; personale addetto ai servizi di ragioneria (contabili); personale addetto ai servizi tecnici; personale addetto ai servizi sanitari.). Proposte di articoli da 21 a 27; norme transitorie).
Ai fini della approvazione delle norme di cui si tratta, occorre tenere presente la non opportunità di modificare in senso sfavorevole per gli impiegati avventizi le norme del vigente Regolamento organico relativo al trattamento giuridico ed economico degli avventizi, anche in considerazione del fatto che l'articolo 2 dello Statuto regionale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ha riconosciuto alla Regione la potestà legislativa esclusiva (primaria) in materia, per cui può derogarsi, in quanto sia ritenuto opportuno e conveniente, alle norme della legislazione generale vigente in materia.
Per quanto riguarda le principali norme dei decreti legislativi 4-4-1947 n. 207 e 5-2-1948 n. 61, si fa presente che, in analogia a quanto già praticato a favore del personale avventizio dipendente dalle Amministrazioni statali, l'art. 1 del citato decreto n. 61 ha stabilito quanto segue:
""I Comuni, le Province, i Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché gli istituti e le aziende in gestione diretta dipendenti dagli Enti suddetti, DEVONO ENTRO TRE MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO (E CIOE' ENTRO IL 26 MAGGIO 1948) INTRODURRE NEI PROPRI REGOLAMENTI ORGANICI DEL PERSONALE norme intese a stabilire il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso le rispettive Amministrazioni, in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in quanto applicabili, e con l'osservanza delle norme del presente decreto"".
In base agli articoli 3 e seguenti del succitato decreto n. 61, i citati Enti pubblici locali debbono, altresì, disporre entro un anno ("cioè entro il 26 febbraio 1949") la sistemazione a ruolo, nei posti vacanti, del personale avventizio in servizio che sia in possesso dei requisiti e dei titoli prescritti e con esenzione dai limiti di età, e ciò analogamente a quanto già stabilito a favore degli avventizi dipendenti dallo Stato.
Le proposte di norme relative alla materia sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio sono le seguenti:
Art. 1
(sostituisce l'articolo 129 del Regolamento)
Gli stipendi e i salari iniziali di tabella organica del personale avventizio sono aumentati di un decimo per ogni triennio e per cinque trienni consecutivi, sempreché, durante il triennio, il personale abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio nel posto o in posti analoghi.
Non è considerata interruzione di servizio l'assenza dal servizio dovuta a malattia, per il periodo durante il quale è mantenuto il rapporto di impiego a norma del seguente articolo 9, o dovuta a servizio militare di leva o a richiamo alle armi. In caso di assenza dovuta a congedo straordinario per motivi di famiglia, concesso a norma del seguente articolo 10, si cumula il servizio prestato anteriormente all'assenza con il servizio prestato dopo la ripresa del servizio agli effetti della determinazione della data di decorrenza degli aumenti periodici.
Art. 2
Ai fini degli aumenti periodici delle retribuzioni di cui all'art. 1, il servizio prestato dai dipendenti avventizi presso altri Enti pubblici è riconosciuto a loro favore nella misura di un terzo del periodo i effettivo servizio prestato.
Il servizio prestato anteriormente al 26 febbraio 1948 dai dipendenti avventizi presso questa Amministrazione e presso gli Enti ed Uffici assorbiti da questa Amministrazione è riconosciuto e computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente. Il servizio prestato in categoria inferiore è computato per la metà della sua durata anche se prestato nel quadriennio anteriore al 26 febbraio 1948.
Art. 3
Agli effetti della valutazione dei servizi già prestati dai dipendenti presso questa Amministrazione o presso altri Enti ed Uffici pubblici, si intendono equiparabili ai rispettivi posti di gruppo A), B) e C) dell'Amministrazione della Regione (categorie: amministrativi, tecnici, sanitari, di ragioneria), i posti già ricoperti, di analoga categoria ed importanza, per l'assunzione ai quali era rispettivamente richiesto il possesso di laurea, di diploma di scuola media superiore o di diploma di scuola media inferiore.
Art. 4
(sostituisce l'articolo 120 del Regolamento)
Il personale avventizio deve essere in possesso dei medesimi titoli e requisiti generali e specifici prescritti dal Regolamento organico per il personale di ruolo addetto a corrispondenti mansioni ovvero prescritti per il posto di organico da ricoprirsi interinalmente.
Per le assunzioni e per i licenziamenti del personale avventizio dovrà essere previamente sentito il parere della Commissione interna di cui all'art. 21 del Regolamento organico.
Art. 5
Sono vietate nuove assunzioni di personale avventizio ad eccezione:
a) delle assunzioni di personale avventizio in posti previsti fuori organico, per personale non di ruolo, in sostituzione di personale licenziato d'ufficio o a domanda, nonché delle assunzioni di personale giornaliero o a paga oraria (operai giornalieri addetti alla manutenzione degli stabili e delle strade; dattilografe; infermiere; bambinaie; guardarobiere e cuoche dell'Istituto di Assistenza ed Infantile, ecc.).
b) assunzioni di personale avventizio interino per brevi periodi, comunque non superiori a sei mesi, disposte in caso di vacanza di posti di organico allo scopo di consentire l'espletamento dei concorsi
Art. 6
(sostituisce l'articolo 121 del Regolamento)
Le assunzioni di nuovo personale avventizio hanno carattere del tutto precario e provvisorio.
All'assunzione in servizio negli uffici e negli istituti dipendenti dall'Amministrazione regionale del personale avventizio, riconosciuto strettamente indispensabile per le esigenze dei servizi, nei limiti di cui al precedente articolo, si provvede con deliberazione motivata.
L'assunzione del personale avventizio è subordinata ad un breve periodo di esperimento di durata non superiore ad un mese.
Prima di procedere all'assunzione, in via interinale, di personale avventizio per posti vacanti, deve essere esaminata la possibilità di trasferire o di promuovere ai posti medesimi personale in servizio presso l'Amministrazione che risulti idoneo ed in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.
Art. 7
(sostituisce l'articolo 128 del Regolamento)
Nelle deliberazioni di assunzione in servizio di personale avventizio devono essere determinate, di volta in volta , le retribuzioni da corrispondersi.
Le retribuzioni sono fissate in misura mensile, quindicinale, giornaliera od oraria, in relazione alla particolare natura delle mansioni ed alla presunta durata dell'assunzione in servizio.
La misura delle retribuzioni è fissata tenendo conto della natura e dell'importanza delle mansioni da affidarsi al dipendente avventizio ed in proporzione al trattamento iniziale stabilito per i posti analoghi di ruolo; inoltre, tenuto conto dello stato di famiglia e del carico familiare del dipendente agli effetti della corresponsione dell'indennità di carovita e delle quote complementari per carichi di famiglia previste dalle leggi.
Per il personale avventizio chiamato a ricoprire in via interinale ed a tempo determinato posti di ruolo vacanti, ovvero chiamato a ricoprire posti previsti fuori organico, si applicano gli assegni previsti dalla tabella allegata al Regolamento organico per i rispettivi posti, oltre alle indennità ed agli assegni accessori, con le ritenute, riduzioni e variazioni di legge.
Per il personale giornaliero e diurnista, la retribuzione giornaliera ed oraria è normalmente stabilita in ragione di 1/365 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori.
Art. 8
In caso di nomina a posti i organico, il personale avventizio conserva, a titolo di assegno personale non utili a pensione, d riassorbire con i successivi aumenti periodici di stipendio l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione goduta nell'impiego non di ruolo sull'importo dello stipendio iniziale di tabella in vigore per il posto conseguito.
Art. 9
(sostituisce l'articolo 132 del Regolamento)
Al personale avventizio in servizio ininterrotto da almeno un anno può essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo annuale di congedo (ferie), con diritto alla retribuzione intera, per una durata eguale a quella stabilità per il personale di ruolo (computabili i giorni festivi).
Nei casi di assenze brevi di malattia, non superiori ai 20 giorni e sino a trenta giorni complessivi nell'anno, non si fa luogo al collocamento in congedo di malattia.
Nei casi di interruzione di servizio per malattia di durata superiore ai venti giorni e per il periodo eccedente i trenta giorni di breve assenze di malattia nell'anno. Il personale avventizio è collocato in congedo di malattia per un periodo massimo di mesi tre, se abbia almeno un anno di effettivo servizio, e per un periodo massimo di mesi sei, se abbia più di cinque anni di effettivo servizio.
Durante i suddetti periodi di congedo di malattia, al personale avventizio è corrisposto il trattamento economico normale per i primi tre mesi e il trattamento economico ridotto alla metà per i mesi successivi.
Al personale avventizio assunto a giornata o ad ore il lavoro non compete congedo né trattamento di malattia da parte dell'Amministrazione regionale, dovendo il personale stesso usufruire dell'assistenza di malattia da parte degli appositi Istituti di previdenza sociale.
Nel caso di richiamo alle armi si applicano a favore del personale avventizio, non assunto a giornata o ad ore, le norme stabilite dal Regolamento organico per il personale di ruolo.
Art. 10
Per motivi di famiglia, debitamente comprovati, può essere concesso al personale non di ruolo un congedo straordinario, senza retribuzione, per un periodo massimo di un mese, se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo massimo di tre mesi se abbia anzianità di servizio superiore ai cinque anni.
Il dipendente non di ruolo che, trascorsi detti termini, non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario d'ufficio senza diritto ad alcuna indennità.
Art. 11
Il personale non di ruolo può essere licenziato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
a) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;
b) per soppressione di ufficio ovvero per riduzione di lavoro o di servizio nell'ufficio cui appartiene, salvo che il dipendente possa essere utilizzato presso altro posto od ufficio dell'Amministrazione, per il quale sia riconosciuta una effettiva necessità di personale;
c) per mancata assunzione di servizio, entro il termine assegnato, nell'ufficio cui è destinato o trasferito; in tal caso il personale non ha diritto ad alcuna indennità di licenziamento;
d) per riportata condanna penale per la quale sia stata comminata una pena restrittiva della libertà personale: in tal caso il rapporto di impiego è risolto di diritto e il personale non ha diritto ad alcuna indennità di licenziamento.
Il provvedimento di licenziamento deve essere deliberato e motivato, con l'indicazione della causa del licenziamento.
Art. 12
Il licenziamento può, altresì, essere disposto per motivi disciplinari.
Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione, nella misura di un quinto, per un periodo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione dell'art. 7 lett. b) del D.L.L. 21 novembre 1945 n. 722.
Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione degli addebiti, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni. Esso comporta la perdita del diritto all'indennità di licenziamento.
Tanto il provvedimento di riduzione degli assegni quanto quello di licenziamento per motivi disciplinari debbono essere motivati.
Art. 13
Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione, a tempo indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti.
Il dipendente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto, può essere sospeso dall'ufficio e deve essere immediatamente sospeso quando sia emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata, ed il dipendente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni no percepiti.
Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano il dipendente passibile di licenziamento o di altra punizione disciplinare, può provvedere ai sensi del precedente articolo.
La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità della querela.
Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente non di ruolo sospeso può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola retribuzione.
Se al dipendente non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione della retribuzione debbono essergli corrisposti gli assegni non percepiti, dedotti la somma corrispondente alla riduzione stessa e quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli assegni no percepiti. Se, invece, sia inflitta all'incolpato la punizione della riduzione della retribuzione, è applicabile la disposizione di cui al precedente comma.
Art. 14
(sostituisce l'articolo 134 del Regolamento)
Al personale impiegato avventizio assunto a tempo indeterminato deve essere dato un preavviso di licenziamento di mesi uno, salvo che il licenziamento sia dovuto a invalidità o malattia e salo il caso di licenziamento in tronco per colpa del personale stesso.
Al personale salariato avventizio assunto a tempo indeterminato deve essere dato un preavviso di licenziamento di giorni venti, slavo che il licenziamento sia dovuto a invalidità o malattia e salvo il caso di licenziamento n tronco per colpa del personale stesso.
In caso di mancato preavviso è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al mancato periodo di preavviso.
Al personale avventizio assunto a tempo determinato per un periodo inferiore ad un anno non deve essere dato preavviso di licenziamento e non compete alcuna indennità di mancato preavviso né di licenziamento; al personale avventizio assunto a tempo determinato per un periodo superiore d un anno compete l'indennità di licenziamento nella misura di cui all'articolo seguente.
Art. 15
Al personale avventizio che cessa di prestare servizio e che abbia almeno un anno di effettivo servizio è corrisposta una indennità una volta tanto nella misura di una mensilità della retribuzione, in godimento all'atto del licenziamento, per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore ai sei mesi.
Tale indennità non è corrisposta ai dipendenti licenziati per colpa o per provvedimenti disciplinari, né ai dipendenti che cessano servizio a domanda e che siano assunti in servizio presso altri uffici o altre pubbliche amministrazioni.
In caso di dimissioni volontarie, non seguite da assunzione in servizio presso altri uffici o altre Amministrazioni, tale indennità è ridotta alla metà.
Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo, viene corrisposta una indennità straordinaria, nella stessa misura dell'indennità di licenziamento, a favore del coniuge o dei figli minorenni, oppure, se vivevano a carico del dipendente stesso, dei parenti entro il 2° grado.
L'indennità di licenziamento no è dovuta al personale pensionato, comunque assunto in servizio non di ruolo né al personale incaricato non avente con l'Amministrazione un vero e proprio rapporto di pubblico impiego.
Art. 16
(sostituisce l'art. 137 del Regolamento con soppressione del relativo titolo)
Per quanto attiene agli obblighi, ai doveri e alla materia disciplinare, per il personale non di ruolo, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dal Regolamento organico per il personale di ruolo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
VARIE - Sistemazione del personale avventizio - Ruoli speciali transitori.
Art. 17
La decorrenza di applicazione degli aumenti triennali degli emolumenti per anzianità di servizio previsti all'art. 1 per il personale avventizio è stabilita, agli effetti economici, al 26 febbraio 1948, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 febbraio 1948 n. 61.
Art. 18
In applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948 n. 61, in deroga al disposto di cui all'articolo 223 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 , - ferme restando le norme del presente Regolamento relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, - i posti di ruolo che, dopo l'approvazione della nuova tabella organica e l'inquadramento e l'avanzamento del personale di ruolo, risulteranno e si renderanno disponibili entro il 26 febbraio 1949, saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli, con esenzione del limite massimo di età, al personale non di ruolo che, alla data del 26 febbraio 1948, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe e che sia in possesso dei requisiti e dei titoli di studio e di servizio prescritti per il conseguimento della nomina ai posti stessi.
Qualora fra il personale in servizio non di ruolo vi sia un solo dipendente in possesso dei suddetti requisiti e titoli, la nomina sarà effettuata per chiamata, purché detto dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo.
L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati od invalidi di guerra, ex-combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, sempreché essi abbiano i suddetti requisiti e titoli.
Art. 19
I concorsi interni fra il personale non di ruolo di cui al precedente articolo saranno espletati in base all'anzianità ed al merito dei candidati, secondo norme da stabilirsi con deliberazione della Giunta, applicate, a parità di merito, le preferenze previste dalla legge.
Art. 20
Le disposizioni del precedente articolo 18, del presente articolo e del seguente articolo 21 non sono applicabili al personale insegnante, al personale militarizzato addetto ai servizi forestali e al personale sanitario avventizio dipendente dall'Amministrazione o dagli Istituti amministrati dalla Regione, ricoprente posti di gruppo A di gruppo B i cui concorsi siano disciplinati da particolar norme delle leggi sanitarie.
Art. 21
Al personale avventizio, non appartenente alle categorie citate all'ultimo comma del precedente articolo 18 (insegnanti; militarizzati; sanitari dei posti del gruppo A e del gruppo B) che non risulti sistelato a ruolo entro il 26 febbraio 1949 a norma dei precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni del presente e dei seguenti articoli 22, 23, 24 26 e 27.
Il personale non di ruolo in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione alla data del 27 febbraio 1949, il quale abbia un rapporto di pubblico impiego e abbia compiuto o compia entro tale data un periodo di lodevole ed ininterrotto servizio di anni due, con mansioni proprie della categoria (amministrativi, contabili, tecnici, sanitari) e del grado cui è assegnato alla data predetta, sarà collocato in ruoli speciali transitori distinti per personale di gruppo A, B, C e subalterni, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo.
Per il collocamento nei quattro ruoli speciali predetti è necessario il possesso dei titoli di studio e dei requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti dal nuovo Regolamento organico per la nomina nei corrispondenti posti di ruolo.
Per il personale non di ruolo in servizio alla data del 27 febbraio 1949, il periodo di servizio prestato in categoria e grado diversi da quelli cui esso appartiene alla stessa data è computato per metà, ai fini del compimento del biennio di servizio di cui al secondo comma del presente articolo.
Il periodo di anzianità di servizio indicato nel secondo comma per il collocamento nei ruoli speciali transitori è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti agli effetti delle assunzioni nei pubblici impieghi.
Art. 22
I dipendenti avventizi, i quali alla data del 27 febbraio 1949 non siano in possesso dei titoli e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nei ruoli speciali transitori per il posto e per la categoria di impiego cui appartengono, possono ottenere il collocamento nei ruoli speciali stessi per altro posto o per altra categoria dello stesso gruppo o di gruppo inferiore qualora posseggano i requisiti ed i titoli prescritti per il posto n cui chiedono di essere inquadrati.
Art. 23
Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto nell'ordine risultante dalla data della assunzione alla categoria e al grado di impiego cui il personale appartiene alla data del 27 febbraio 1949. A parità di anzianità di servizio nella categoria e nel grado, si fa riferimento alla anzianità di servizio presso l'Amministrazione regionale, fermi restando sempre il computo dei periodi di servizio in precedenza prestati, nonché i diritti di precedenza e di preferenza spettanti a' sensi di legge ai dipendenti che abbiano particolari benemerenze.
Art. 24
Salva l'osservanza delle norme per le assunzioni degli invalidi di guerra e degli appartenenti a categorie assimilate agli effetti delle assunzioni obbligatorie nei pubblici impieghi, un quarto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nei gradi iniziali di carriera dei gruppi A e B (posti di laureati e diplomati), entro quattro anni dal 27 febbraio 1949, sarà riservato al personale avventizio, iscritto nei ruoli speciali transitori, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del posto o dei posti per i quali è bandito il concorso, ovvero analoghe o assimilabili e che sia munito dei requisiti e dei titoli prescritti.
Per i concorsi a posti di gruppo C e di subalterni la percentuale dei posti riservati a favore degli avventizi, iscritti nei ruoli speciali transitori, è elevata al terzo.
Per la ammissione del personale non di ruolo ai concorsi di cui ai precedenti comma si prescinde dl limite massimo di età.
Art. 25
Le disposizioni dei precedenti articoli relative alla sistemazione a ruolo organico ed alla iscrizione in ruoli speciali provvisori del personale avventizio, non si applicano a coloro i quali sono stati assunti e prestano servizio per incarichi o per prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, nonché al personale avventizio provvisto di pensione ordinaria diretta. Le disposizioni di cui si tratta non sono, inoltre, applicabili al personale sanitario avventizio in servizio nei posti di tabella di gruppo A e di gruppo B per la nomina ai quali siano in vigore particolari norme delle leggi sanitarie; non sono, infine, applicabili al personale insegnante ed al personale militarizzato addetto ai servizi forestali.
Art. 26
Al personale collocato nei ruoli speciali transitori sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico del personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale medesimo.
Al collocamento nei ruoli speciali transitori si provvede con motivata deliberazione della Giunta regionale
Art. 27
Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori dal personale avventizio dell'Amministrazione è computato, agli effetti degli aumenti periodici delle retribuzioni, in aggiunta al servizio non di ruolo utile allo stesso fine prestato anteriormente.
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Dopo l'approvazione, con eventuali modifiche di competenza del Consiglio, delle surriportate proposte di norme regolamentari relative al trattamento giuridico ed economico ed alla sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione regionale e presso gli Istituti amministrati dalla Regione, saranno sollecitamente rielaborate le norme del regolamento organico dei servizi e del personale nella cui parte finale saranno inserite le norme relative al personale avventizio.
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TESTO DELLE MODIFICAZIONI PROPOSTE DAI RAPPRESENTATI DEGLI IMPIEGATI:
Il personale avventizio, dipendente di questa Amministrazione Regionale, esaminate le proposte di norme particolari, in aggiunta ed a parziale modifica delle disposizioni del Regolamento vigente sul trattamento de personale avventizio, predisposto dalla Commissione di tecnici incaricata e da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale, ha concordato di chiedere che la Giunta ed il Consiglio regionale esaminino benevolmente la possibilità di apportare le seguenti varianti ed aggiunte ai singoli articoli delle proposte stesse:
Art. 1
1°) Gli aumenti di stipendi e salari iniziali di tabella organica siano aumentati, anziché per triennio, di un decimo per ogni "biennio e per cinque bienni consecutivi", come da vigente Regolamento organico e come già praticato per altri Enti pubblici fra i quali il Comune di Aosta.
2°) Aggiungere l'articolo 1 bis, seguente:
"Agli effetti delle precedenze e preferenze di legge, nonché agli effetti di benefici di carriera e degli aumenti periodici di stipendio al personale avventizio sono applicabili le norme delle vigenti leggi relative al riconoscimento del servizio militare prestato in reparti combattenti, come per il personale di ruolo (art. n. 48 del vigente Regolamento organico)".
Art. 2
1°) Al primo comma modificare la misura di "un terzo" del periodo di servizio prestato, nella misura di "una metà".
2°) Sostituire il secondo comma con il seguente:
Il servizio prestato dai dipendenti avventizi presso questa Amministrazione e presso gli Enti ed uffici assorbiti da questa Amministrazione è riconosciuta a loro favore nelle seguenti misure:
a) per intero: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado eguale o in un posto di grado inferiore.
b) Per due terzi: qualora al periodo d servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto di grado immediatamente superiore.
c) Per metà: qualora al periodo di servizio in precedenza prestato segua l'assunzione in un posto superiore di due o più gradi.
Art. 9
Al 4° comma apportare la seguente variante:
"Durante i suddetti periodi di congedo di malattia, al personale avventizio è corrisposto il trattamento economico completo di stipendio e di indennità accessorie per i primi tre mesi e stipendio intero e indennità accessorie ridotte a metà per i mesi successivi".
Art. 14
Comma 1° - Portare da un mese a due mesi il periodo di preavviso in caso di licenziamento per utto il personale dipendente.
Art. 15
1°) - Al secondo comma. Stralciare da "disciplinari" escluso ad "Amministrazioni" incluso.
2°) - Stralciare tutto il terzo comma.
Art. 17
Variare il periodo di scatto, computabile agli effetti degli aumenti di stipendio, da "triennale" a "biennale", come da vigente Regolamento organico.
Art. 18
Comma 1° - Modificare il periodo di anzianità di servizio da "quattro anni" a "due anni", alla data dell'applicazione delle norme di cui in oggetto da parte del Consiglio regionale, (anziché alla data del 26 febbraio 1948).
Comma 3° - Modificare da "un anno" a "sei mesi" per reduci, partigiani, ex-combattenti, ecc. alla data dell'applicazione delle norme in oggetto da parte del Consiglio regionale, (anziché alla data del 26 febbraio 1948).
Art. 20
Estendere l'applicazione dell'art. 18 al personale sanitario.
Art. 21
1° comma - Stralciare: "sanitari del gruppo A e del gruppo B"
5° comma - Riduzione da "un anno" a "sei mesi" del periodo di anzianità di servizio per le categorie benemerite.
Aggiungere come 6° comma: "Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio analogamente a quanto praticato per i dipendenti statali, (art. 2, comma 2°, D.L. n. 262, del 7-4-1948, G.U. 16-4-1948 n. 90), sempreché a giudizio della Amministrazione gli elementi siano considerati idonei e di sicuro rendimento.
Art. 24
1°) Modificare da "un quarto" ad "un terzo" i posti riservati per gli avventizi in servizio presso l'Amministrazione, in caso di pubblico concorso, per le categorie A e B.
2°) Portare il periodo utile per l'applicazione dell'art. 24, comma I, da quattro a dieci anni.
3°) Al comma 3° - Modificare da "un terzo" ad "una metà" i posti riservati per gli avventizi di categoria C in servizio presso l'Amministrazione in caso di pubblico concorso.
Art. 25
Stralciare da "inoltre" escluso ad "infine" incluso.
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Il Presidente Avv. Caveri invita quindi il Consiglio a procedere all'esame dei singoli articoli proposti. Dà quindi lettura dell'art. 1 illustrandolo; rileva che il 1° comma di tale articolo nel testo redatto dalla Commissione tecnica stabilisce che gli aumenti di stipendio e salari iniziali di tabella organica del personale avventizio sono aumentati di un decimo per ogni triennio e per cinque trienni consecutivi sempre che, durante il triennio, il personale abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio nel posto o in posti analoghi, mentre invece i rappresentanti degli impiegati chiedono che gli stipendi e salari iniziali di tabella organica siano aumentati, anziché per triennio, per ogni biennio e per cinque bienni consecutivi.
Il Consigliere Avv. Torrione rileva, in via pregiudiziale, che l'art. 2 dello Statuto della Regione alla lettera a) riconosce la potestà legislativa primaria (esclusiva) alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale per cui ritiene opportuno che negli articoli in esame non si faccia alcun riferimento alle vigenti disposizioni legislative dello Stato in tale materia per non menomare l'autonomia concessa alla Regione.
Il Presidente Avv. Caveri concorda con il Consigliere Avv. Torrione, rilevando l'opportunità di fare soltanto in sede di discussione (non negli articoli) richiamo e raffronto fra le disposizioni legislative dello Stato vigenti in materia e le disposizioni degli articoli elaborati e proposti dalla Commissione tecnica.
Il Consigliere Sig. Vacher, concordando con la proposta del Consigliere Avv. Torrione, afferma la necessità che siano dettate norme a' sensi dello Statuto della Regione e non con richiamo alle leggi statali, fermo restando il principio che nei confronti del personale dipendente dalla Regione non sia usato un trattamento inferiore a quello previsto dai decreti legislativi succitati per il personale dipendente dallo Stato.
Il Presidente Avv. Caveri assicura che gli articoli proposti al Consiglio contemplano disposizioni più favorevoli al personale di quelle stabilite dallo Stato con i due decreti succitati.
Il Consigliere Col. Ferrein in ordine all'articolo 1 esprime parere favorevole per l'accoglimento della modifica proposta di rappresentanti degli impiegati, in considerazione del fatto che per il personale di ruolo il regolamento organico attuale prevede gli aumenti biennali, per cinque bienni consecutivi; aggiunge che l'accoglimento della proposta inoltrata dagli stessi risponde ad un senso di eguaglianza di trattamento fra gli impiegati. I Consiglieri Sig. Savioz e Sig. Manganoni concordano con il Consigliere Col. Ferrein. Su invito del Presidente il Segretario Dr. Brero dà lettura al Consiglio del 2° comma dell'art. 1 nonché della seguente proposta del personale "Agli effetti delle precedenze e preferenze di legge, nonché agli effetti di benefici di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, al personale avventizio sono applicabili le norme delle vigenti leggi relative al riconoscimento del servizio militare prestato in reparti combattenti, come per il personale di ruolo"; l'aggiunta viene approvata dal Consiglio.
In ordine al 1° comma dell'articolo 2, il Consigliere Col. Ferrein propone che sia pure contemplato anche agli effetti del riconoscimento dell'anzianità il servizio in precedenza prestato dai dipendenti avventizi. Il Presidente Avv. Caveri propone che il 2° comma del succitato articolo sia sostituito dal testo dell'art. 47 delle proposte presentate al Consiglio nell'adunanza del 24 maggio 1948, come proposto dai rappresentanti degli impiegati.
Il Consigliere Sig. Savioz propone che siano accolte integralmente le modifiche richieste dai rappresentanti degli impiegati sia per quanto concerne la sostituzione delle parole "una metà" alle parole "un terzo" al quarto rigo del 1° comma dell'articolo 2, sia per quanto concerne la sostituzione integrale del 2° comma. Il Consigliere Sig. Savioz rileva l'opportunità che, per un senso di giustizia, sia tenuto debito conto del servizio prestato dai dipendenti avventizi presso altri Enti.
Il Presidente Avv. Caveri si dichiara favorevole all'accoglimento delle modifiche formulate dai rappresentanti degli impiegati come proposto dal Consigliere Sig. Savioz: il Consiglio concorda ed approva.
Si passa all'esame dell'articolo 3, che contempla l'equiparazione fra i posti ricoperti da personale avventizio presso altri enti pubblici e presso questa amministrazione. In ordine a tale articolo il Presidente Avv. Caveri fa presente che è opportuno che nella nuova tabella organica, nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione, siano richiesti titoli di studio di grado superiore per alcuni posti più importanti e che la sistemazione a ruolo degli impiegati sia subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio della nuova tabella organica. Il Consigliere Avv. Torrione rileva che, agli effetti della valutazione dei servizi già prestati dai dipendenti presso questa Amministrazione o presso altri Enti od uffici pubblici, ad evitare che i dipendenti possano vantare diritti acquisiti, riferiti a data anteriore alla modifica della tabella organica, propone che sia specificato nell'articolo che l'equiparazione deve avvenire con i posti che risulteranno dalla nuova tabella organica in corso di elaborazione. Il Consigliere Sig. Savioz si dichiara contrario alla proposta del Consigliere Avv. Torrione, adducendo che in tal modo verrebbe pregiudicato nei suoi diritti un dipendente avventizio che abbia prestato servizio per lungo periodo di tempo presso l'Amministrazione e che non sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla nuova tabella organica. Il Consigliere Sig. Manganoni concorda con il Consigliere Sig. Savioz. Il Presidente Avv. Caveri, in accoglimento della proposta del Consigliere Avv. Torrione, propone che al sesto rigo dell'articolo 3, dopo le parole "di ragioneria", sia inserita la frase "quali risulteranno dalla nuova tabella organica in corso di rielaborazione": il Consiglio concorda ed approva.
Il Presidente Avv. Caveri propone che il Consiglio deleghi alla Giunta la facoltà di apportare eventuali modifiche di forma e di coordinamento nella formulazione definitiva degli articoli qualora sia necessaria una maggior chiarezza di forma. Il Consiglio unanime accoglie la proposta del Presidente.
Il Consigliere Sig. Savioz, ribadendo quanto già prima proposto, ad evitare che i dipendenti avventizi che abbiano prestato lodevolmente servizio presso l'Amministrazione per un lungo periodo di tempo possano venire pregiudicati, propone che per la sistemazione in ruolo degli stessi siano istituiti posti "ad personam" o previste sistemazioni in deroga al possesso dei titoli di studio. Il Consigliere Avv. Torrione rileva che per i casi ai quali accenna il Consigliere Sig. Savioz potrebbe essere stabilita una norma che preveda la possibilità di provvedere a casi particolari e a speciali incarichi. Il Presidente Avv. Caveri, in accoglimento della proposta del Consigliere Sig. Savioz, propone l'inserzione in regolamento di una norma transitoria che consenta, in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame, sistemazioni "ad personam" per quei dipendenti i quali, pur non essendo in possesso del titolo richiesto dalla nuova tabella organica, abbiano lodevolmente prestato servizio per un lungo periodo di tempo nel posto occupato, e ciò anche allo scopo di tutelare diritti acquisiti. Il Consigliere Avv. Torrione fa presente l'opportunità che la sistemazione a ruolo nei posti "ad personam" avvenga dopo sentito il parere di una apposita Commissione. Il Presidente Avv. Caveri comunica che, in sede di riunione di Giunta, è stata anche esaminata la posizione dei Capi divisione ed è stata prospettata l'opportunità di fare eccezione al titolo di studio nella prima applicazione per i Capi divisione sprovvisti di laurea nei posti per i quali sia richiesta la laurea dalla nuova tabella organica. L'Assessore Geom. Bionaz fa presente che il Consiglio è venuto nella determinazione di richiedere titolo di studio di grado superiore per alcuni posti avendo constatato che i titoli di studio richiesti per tali posti dalla vigente tabella organica non sono sufficienti; per tale ragione esprime parere che debba essere lasciata facoltà al Consiglio di deliberare volta per volta sui singoli casi speciali che si presenteranno. Il Consigliere Sig. Manganoni rileva che vi sono nell'Amministrazione regionale dipendenti che prestano servizio da molti anni e che hanno dimostrato di essere in grado di disimpegnare lodevolmente il servizio loro affidato. L'Assessore Geom. Bionaz rileva che alcuni impiegati possono disimpegnare ottimamente un determinato servizio e non essere in grado di disimpegnare altro servizio; ritiene quindi sufficientemente salvaguardati i diritti dei dipendenti avventizi lasciando la facoltà al Consiglio regionale di esaminare caso per caso la posizione di taluni impiegati e di procedere alla loro sistemazione "ad personam" in deroga alle norme del nuovo Regolamento organico. Il Consiglio concorda ed approva.
Gli articoli 4 e 5 sono approvati dal Consiglio nel testo formulato dalla Commissione tecnica, senza discussione alcuna.
In ordine all'articolo 6, che stabilisce le modalità per le assunzioni di nuovo personale avventizio, il Consigliere Avv. Torrione rileva che il periodo di esperimento di durata non superiore ad un mese, come stabilito dalla Commissione tecnica, è troppo breve e propone che il periodo di esperimento sia elevato a tre mesi. L'Assessore Sig. Nouchy osserva che il periodo di esperimento richiesto per i dipendenti avventizi dello Stato è limitato ad un mese. Il Consigliere Sig. Savioz esprime parere che sia sufficiente il periodo di prova di un mese, anche per la ragione che le leggi in materia sindacale prevedono il periodo di prova della durata di un solo mese. Il Consigliere Avv. Torrione rileva che le leggi sindacali non sono applicabili alle pubbliche Amministrazioni e che, d'altra parte, la durata dell'esperimento per il periodo di un mese è troppo breve. Il Presidente Avv. Caveri, concordando con il Consigliere Avv. Torrione, afferma che il periodo di esperimento limitato ad un mese è troppo breve in quanto non dà la possibilità all'Amministrazione di poter giudicare la capacità dell'impiegato. Rileva, d'altra parte, che gli avventizi vengono quasi sempre assunti per un periodo limitato di tempo. Dopo breve discussione l'Assessore Geom. Nicco propone che l'assunzione del personale avventizio sia subordinata ad un periodo di esperimento di durata non superiore a due mesi: il Consiglio, unanime, approva la proposta.
In ordine all'articolo 7, il quale contempla le modalità e le misure delle retribuzioni da corrispondersi al personale avventizio, nessuna osservazione viene fatta per i primi quattro commi. Per quanto concerne l'ultimo capoverso, in cui si stabilisce che per il personale giornaliero e diurnista la retribuzione giornaliera od oraria è normalmente stabilita in ragione di 1/365 della retribuzione annua iniziale di organico fissata per il personale della stessa categoria, computati gli eventuali diritti accessori, il Consigliere Geom. Arbaney propone che la misura della retribuzione giornaliera sia stabilita in ragione di 1/300 della retribuzione annua, in considerazione che i salari non sono corrisposti nei giorni festivi. L'Assessore Sig. Nouchy concorda con il Consigliere Geom. Arbaney e il Consiglio approva la proposta.
L'articolo 8 viene approvato senza discussione.
In ordine all'articolo 9, che disciplina le norme per la concessione di congedi al personale avventizio, il Presidente Avv. Caveri osserva che i rappresentanti del personale hanno richiesto che il 4° comma sia sostituito dal seguente: "Durante i suddetti periodi di congedo di malattia, al personale avventizio è corrisposto il trattamento economico completo di stipendio e di indennità accessorie per i primi tre mesi e lo stipendio intero e le indennità accessorie ridotte a metà per i mesi successivi". Dopo breve discussione l'articolo 9 viene approvato all'unanimità con la sostituzione del comma 4° con l testo formulato come dalla proposta di cui sopra.
L'articolo 10 viene approvato dopo breve discussione.
In ordine all'articolo 11, che disciplina le norme relative al licenziamento del personale avventizio per varie cause, il Presidente Avv. Caveri osserva che la Giunta propone che alla lettera d), dopo le parole "per riportata condanna penale per la quale sia stata comminata una pena restrittiva della libertà personale" sia stralciata la frase "in tal caso il rapporto d'impiego è risolto di diritto e il personale non ha diritto ad alcuna indennità di licenziamento" Rileva che la proposta della Giunta è motivata dal fatto che è opportuno lasciare la facoltà all'Amministrazione di esaminare caso per caso se la condanna penale riportata dal dipendente sia o non infamante, con possibilità di trattenere il dipendente in servizio qualora risulti che il reato non sia infamante, esempio: condanna per contrabbando, per contravvenzione, per ingiurie, ecc. Dopo breve discussione il Consiglio approva l'articolo 11, con stralcio della frase soprariportata, come proposto dal Presidente Avv. Caveri.
In ordine all'articolo 12, che disciplina le norme relative al licenziamento del personale avventizio per motivi disciplinari, il Consigliere Avv. Torrione propone che al 2° comma, anziché citare e fare riferimento alla lettera b) dell'art. 7 del D.L.L. 21-11-1945 n. 722, sia riportata la disposizione della lettera b), per le ragioni già esposte nelle premesse e per evitare citazioni di norme da consultarsi in altre leggi. Il Presidente Avv. Caveri concorda con il Consigliere Avv. Torrione. Il Consiglio, unanime, approva il testo dell'articolo 12, con la modifica proposta dal Consigliere Avv. Torrione.
L'articolo 13 viene approvato integralmente dal Consiglio con l'aggiunta della parole 2° di amnistia" al termine del 5° comma.
In ordine all'articolo 14, commi 1° e 2°, relativi ai periodi di preavviso di licenziamento, il Presidente Avv. Caveri osserva che i rappresentanti degli impiegati chiedono che il periodo di preavviso per tutto il personale avventizio (impiegati e salariati) sia elevato a due mesi e propone che il Consiglio aderisca alla richiesta. Dopo breve discussione, alla quale partecipano i Signori Consiglieri Avv. Torrione, Col.Ferrein, Sig. Savioz e l'Assessore Sig. Nouchy, il Consiglio, ad unanimità, approva l'art. 14 con le modifiche proposte dai rappresentanti degli impiegati e dal Presidente Avv. Caveri e cioè con il periodo di preavviso stabilito in due mesi per il personale impiegatizio e in un mese per il personale salariato.
In ordine ai comma 2° e 3° dell'articolo 15, dai quali risulta che l'indennità di licenziamento non dovrebbe essere corrisposta ai licenziati per colpa o per provvedimenti disciplinari, né ai dipendenti che cessino servizio a domanda e che siano assunti in servizio presso altri uffici o altre pubbliche Amministrazioni e che non dovrebbe, altresì, essere ridotta a metà in caso di dimissioni volontarie non seguire da assunzione in servizio presso altri uffici o altre amministrazioni, il Consigliere Sig. Savioz ed il Segretario Dr. Brero rilevano che i rappresentanti degli impiegati hanno chiesto che il Consiglio approvi lo stralcio delle parole che seguono la parola "disciplinare" del secondo comma e lo stralcio integrale del 3° comma. L'Assessore Sig. Nouchy dichiara che, a parere suo, è giusto che sia corrisposta una indennità anche ai dipendenti che cessano servizio a domanda e che siano assunti in servizio presso altri uffici o altre pubbliche Amministrazioni. Il Presidente Avv. Caveri propone che il Consiglio stabilisca una norma con la quale sia riconosciuta la facoltà dell'Amministrazione di corrispondere indennità di buona uscita, nel caso di cui sopra, allorché si tratti di elementi che abbiano prestato servizio lodevole. Il Consigliere Geom. Arbaney si dichiara d'accordo col Presidente, rilevando però che, stabilita tale norma, i dipendenti dimissionari pretenderanno dall'Amministrazione regionale la corresponsione dell'indennità. Il Consigliere Avv. Torrione osserva che l'impiegato dimissionario venendo assunto presso altra amministrazione o ente pubblico potrebbe richiedere che gli sia riconosciuta l'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione regionale. L'Assessore Sig. Nouchy si dichiara contrario all'approvazione senza modifiche del comma 2°, insistendo che, per ragioni di giustizia, debba pure essere corrisposta una indennità al dipendente avventizio dimissionario su domanda anche se sia assunto alle dipendenze di una altra Amministrazione. Nessuna obiezione viene sollevata dai Signori Consiglieri in ordine ai commi 4° e 5° dell'art. 15, che viene approvato integralmente dal Consiglio nel testo redatto dalla Commissione tecnica; si dà atto dell'opposizione dell'Assessore Sig. Nouchy per quanto concerne l'approvazione della disposizione sancita nel comma 2°.
L'articolo 16 viene approvato all'unanimità dal Consiglio senza osservazioni.
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Si dà atto che, su proposta del Presidente Avv. Caveri, approvata dal Consiglio, l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti venti e rinviata alle ore quattordici e minuti trenta del pomeriggio.
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Si dà atto che l'adunanza viene riaperta alle ore quindici e minuti dieci, con l'intervento del Consigliere Geom. Vesan e di tutti i Consiglieri presenti nell'adunanza del mattino, ad eccezione dei Signori Consiglieri David Francesco e Chabloz Giovanni, i quali intervengono alla adunanza alle ore 15,15, al termine della discussione relativa al riesame dell'art. 15, concernente le norme che disciplinano la concessione di indennità di licenziamento al personale avventizio che cessa di prestare servizio.
Funge da Segretario il Dr. Attilio Brero, Viice-Segretario Generale con funzioni di Segretario Generale dell'Amministrazione regionale.
Assiste il Segretario Dr. Brunod Enrico.
Il Presidente Avv. Caveri, riconosciuta la validità dell'adunanza, essendo presenti i 4/5 dei Consiglieri, dichiara aperta l'adunanza per la continuazione della discussione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Si fa menzione che i Consiglieri Sig. David Francesco e Sig. Chabloz Giovanni intervengono all'adunanza durante la discussione del seguente oggetto:
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