Oggetto del Consiglio n. 33 del 26 gennaio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 33/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica".
Ai sensi della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, l'unito disegno di legge individua i comuni obbligati ad attuare le previsioni del piano regolatore generale attraverso programmi pluriennali di attuazione; disciplina il contenuto ed il procedimento di formazione degli stessi; prevede le modalità di utilizzazione delle aree incluse nei programmi e non utilizzate nei termini; individua le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla legge predetta.
Il disegno di legge, tenuto conto delle particolari condizioni della Regione, delimita il campo di applicazione del convenzionamento dell'edilizia abitativa e stabilisce agevolazioni a favore degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e degli edifici destinati alle attività agricole, ivi comprese le residenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale; definisce altresì, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, i criteri secondo i quali devono essere impostati i piani urbanistici di dettaglio, sia di iniziativa pubblica, sia di iniziativa privata, nonché i relativi contenuti e le procedure di formazione e di approvazione.
Il titolo II contiene, infine, modificazioni e integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14.
ART. 1
Per l'individuazione dei comuni obbligati ad attuare il piano regolatore generale mediante programmi pluriennali, sono state utilizzate le classi di comuni in ordine all'effetto urbano e in ordine all'effetto turistico approvate, rispettivamente dal Consiglio, con deliberazione n. 203 del 19 maggio 1977, e dalla Giunta con deliberazione n. 3705 del 22 luglio 1977, successivamente ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977.
Detto obbligo è previsto per i comuni a effetto urbano forte e medio e per quelli a effetto turistico forte, e precisamente per: Aosta, Courmayeur, Morgex, Nus, Châtillon, St-Vincent, Valtournenche, Ayas, Verrès, Pont-St-Martin, La Thuile, Cogne, Pré-St-Didier, Gressan (nella parte di territorio situata a quota superiore a 800 mt. sul livello del mare), Brusson, Gressoney-St-Jean, Gressoney-La-Trinité.
I programmi hanno durata di tre anni e sono approvabili in presenza di piano regolatore generale vigente. L'obbligo di formazione e di approvazione del programma trova, pertanto, immediata applicazione nei comuni di Aosta, St-Vincent, Courmayeur, Pré-St-Didier e Pont-St-Martin i quali sono provvisti di piano regolatore generale.
ARTT. 2-3
Sono qui definiti i contenuti del programma e gli elaborati che lo costituiscono. È forse il caso di sottolineare che il programma, per sua stessa definizione, ha contenuto squisitamente programmatorio e non pianificatorio, esso, pertanto, è formato e approvato nel rispetto delle previsioni e delle norme definite dal piano regolatore generale. Ciò comporta, in particolare, l'osservanza degli equilibri funzionali così come normati dallo strumento urbanistico, redatto in armonia con le disposizioni dell'art. 12 della legge regionale n. 14 del 15 giugno 1978. Fatta eccezione per il periodo di prima applicazione, come previsto dal 4° comma del successivo articolo 4, il programma pluriennale attua, nel proprio periodo di validità, le previsioni del piano regolatore nel rispetto degli equilibri specifici fra insediamenti e servizi, nonché fra diverse destinazioni d'uso degli insediamenti, che trovano il loro quadro normativo all'interno stesso dello strumento urbanistico generale.
ART. 4
Al fine di mettere in grado l'Amministrazione di conoscere preventivamente anche l'entità delle risorse private che, nel periodo di validità del programma, si renderebbero disponibili per l'attuazione delle previsioni del piano, si istituzionalizza, con apposita procedura, la partecipazione dei cittadini alla formazione del programma mediante la presentazione di istanze provvisorie da parte dei soggetti che intendono dare esecuzione a programmi costruttivi nel periodo considerato.
È previsto che l'approvazione del programma pluriennale avvenga nell'ambito dell'ente locale che lo forma, in quanto l'obbligo di rispettare le previsioni del piano - oltreché nei suoi vincoli spaziali, anche e soprattutto nelle norme che fissano quali debbano essere gli equilibri funzionali da rispettare o da raggiungere, via via che si realizzi lo sviluppo degli insediamenti - è sufficiente garanzia che permette di evitare defatiganti procedure di approvazione da parte di organi superiori.
ART. 5
Come si è già messo in evidenza il programma è formato con la partecipazione dei cittadini, ma le aree di cui è programmata l'utilizzazione nel triennio possono, ovviamente, risultare in proprietà anche di soggetti che non hanno presentato istanze provvisorie; infatti è ipotizzabile che le istanze provvisorie siano riferite a terreni dislocati nell'ambito delle varie zone in ordine sparso, per cui la loro esclusiva utilizzazione nel triennio non consentirebbe al comune, ad esempio, di coordinare gli insediamenti proposti con le necessarie opere di urbanizzazione da realizzare nello stesso periodo. Il comune, pertanto, in sede di approvazione del programma dovrà necessariamente procedere a una scelta che comporterà l'utilizzazione di una parte dei terreni oggetto delle istanze provvisorie (demandando, ad esempio, al successivo programma l'utilizzazione di quelle non prese in considerazione nel precedente) ai quali ne aggiungerà altri al fine di ottenere un ambito unitario e omogeneo che consenta la realizzazione concreta delle relative opere di urbanizzazione. Tale scelta determinerà in capo a soggetti impreparati, anche dal lato economico, l'obbligo di utilizzare ai fini edificatori le loro aree in un tempo ristretto pena l'esproprio delle aree stesse da parte del comune.
Per ovviare a tali inconvenienti, è prevista la possibilità di attuare gli interventi oltre i termini stabiliti dal programma, comunque non oltre quelli stabiliti dal successivo, previa corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione.
Tramite la riscossione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione, il comune è in grado di dare inizio all'esecuzione delle opere di urbanizzazione e, quindi, di servire gli interventi per i quali l'avvio è avvenuto nei termini.
Anche per i lavori non iniziati, ovvero non ultimati nei termini fissati dalla concessione, è prevista la possibilità di iniziare, ovvero di ultimare i lavori stessi, entro i termini all'uopo previsti dal successivo programma; sia nel primo caso (mancata richiesta della concessione), sia nel secondo (mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori), il comune inizia la procedura di esproprio delle aree ove si verifichi il mancato rispetto dei termini previsti dal successivo programma.
ART. 6
Ai sensi del penultimo comma dell'art. 13 della legge n. 10/1977 sono definite con questo articolo le modalità di utilizzazione delle aree espropriate. Esse vengono concesse in diritto di superficie ai soggetti indicati e secondo la prevista graduatoria. La graduatoria in questione tende a soddisfare preliminarmente le esigenze abitative della comunità locale.
ARTT. 7-8
Gli artt. 7-8 definiscono gli interventi ammessi, rispettivamente, al di fuori degli immobili inclusi nel programma e in attesa che il programma sia approvato.
Tenuto conto delle particolari condizioni della Regione (limitata dimensione demografica dei comuni, notevole dimensione del patrimonio edilizio antico che necessita di adeguamenti per il riutilizzo, generalizzata esistenza di immobili destinati ad attività agricole nell'ambito degli antichi insediamenti, ecc.) si è ritenuto opportuno ampliare la gamma degli interventi previsti dalla legge 10/1977, sia al di fuori degli immobili inclusi nel programma, sia in attesa della formazione del programma. In ogni caso, è previsto un attento ed esauriente controllo sull'utilizzazione di detti interventi a mezzo di apposite convenzioni che, a seconda dei casi, stabiliscono prezzi di vendita e di locazione e vincolo di destinazione d'uso.
Per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 8 (interventi ammessi nei comuni obbligati fino all'approvazione del programma), occorre ancora considerare che la maggior parte dei comuni obbligati sono ancora sprovvisti di piano regolatore.
Di conseguenza gli interventi ammessi dall'art. 8 saranno concretamente realizzabili ove non risultino in contrasto con la normativa applicabile nei singoli comuni obbligati che può essere così riassunta:
- applicazione delle disposizioni del capo II della legge regionale 15 giugno 1978 n. 14, fino alla data di adozione del piano;
- applicazione delle disposizioni del capo II della legge regionale sopra citata e salvaguardia obbligatoria del piano dalla data di adozione del piano e fino a che sia trascorso un anno dalla data di presentazione del piano alla Regione per l'approvazione;
- applicazione delle misure di salvaguardia nei casi in cui siano trascorsi i termini di cui al punto precedente.
ART. 9
Ai sensi degli articoli 4, settimo comma, e 13, terzo comma, della legge 10/1977, sono stabilite le competenze nonché le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, rispettivamente, nei casi di mancato rilascio della concessione e nei casi di mancata approvazione del programma pluriennale, nei termini.
Nel caso in cui il comune non abbia approvato il programma nei termini, è previsto, altresì, il divieto di proporre varianti al piano regolatore vigente per la durata di tre anni a decorrere dal 90° giorno della ricezione dell'invito dell'Assessore a provvedere. Tale disposizione è volta a impedire che, in caso di inadempienza, il comune possa porre nel nulla l'azione sostitutiva della Regione, adottando eventuali varianti al piano regolatore.
ART. 10
Tenuto conto delle particolari condizioni della Regione, si ritiene indispensabile limitare la possibilità di convenzionare gli interventi di edilizia abitativa ai soli comuni nei quali la richiesta di abitazioni "aggiuntive" sia collegata a fatti insediativi ad uso non stagionale.
A tale scopo, l'articolo che si commenta prevede il convenzionamento nei soli comuni che si siano dotati di piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica ad esclusione, comunque, dei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta n. 3705 del 22 luglio 1977, sono stati classificati a effetto turistico forte e medio, e precisamente: Courmayeur, La Thuile, Pré-St-Didier, Cogne, Gressan nella parte di territorio situato a quota superiore a 800 metri s.l.m., St-Vincent, Valtournenche, Ayas, Brusson, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-St-Jean, Morgex, Rhêmes-Notre-Dame, Valgrisenche, Valsavarenche, Etroubles, Ollomont, St-Oyen, St-Rhémy, Antey-St-André, Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Challand-St-Anselme, Champorcher, Gaby, Issime e Lillianes.
ARTT. 11-12
Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e in relazione al nuovo regime per l'edificabilità dei suoli di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e alle disposizioni di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, gli articoli che si commentano definiscono i contenuti e la procedura di formazione e di approvazione dei piani urbanistici di dettaglio, sia di iniziativa pubblica, sia di iniziativa privata.
La nuova normativa si applica anche nei comuni provvisti di piano regolatore generale; infatti nei casi in cui detti strumenti prevedano che il rilascio delle concessioni debba essere preceduto dalla approvazione di piani esecutivi, o, più specificatamente, di piani di lottizzazione di cui all'art. 8 della legge 765/1967, il rispetto della previsione stessa avviene tramite l'approvazione dei piani urbanistici di dettaglio.
ART. 13
È previsto il rilascio della concessione gratuita per edifici agricoli che, sulla base dei criteri già utilizzati dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste per la concessione dei benefici economici previsti dalle leggi di settore, siano funzionali alla conduzione di un Fondo, nonché per le residenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, come definito dall'art. 4, lettera f, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, di attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975, del Consiglio delle Comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate.
La dimensione delle residenze deve essere proporzionata alla dimensione del nucleo familiare: si prevede, infatti, che il numero dei vani non superi quello di componenti la famiglia, ma la norma prevede anche il caso di edifici aventi un numero di stanze che superi detto numero, sempreché ciò sia ammesso alla normativa urbanistico-edilizia dei singoli comuni, sia per far fronte ad eventuali maggiori esigenze del nucleo familiare prevedibili per il futuro, sia per realizzare una seppure limitata ricettività per l'agro-turismo; in questi casi, però, il contributo di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977 è dovuto per la parte di edificio eccedente le strette necessità del nucleo familiare secondo quanto definito dalla norma. L'articolo si conclude prevedendo una sanzione amministrativa, volta ad evitare eventuali speculazioni.
ART. 14
Il Consiglio regionale, sia con l'approvazione delle tabelle parametriche (delib. n. 203/1977), sia con l'approvazione delle percentuali del costo di costruzione (delib. n. 344/1977), di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 della legge 10/1977, ha inteso incentivare gli interventi di recupero degli edifici esistenti avendo fissato per detti interventi parametri e percentuali per la determinazione, rispettivamente, della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, e della quota di contributo relativa al costo di costruzione molto inferiori a quelli concernenti le nuove costruzioni.
Detta incentivazione è, purtroppo, in parte vanificata dalla norma della legge 10/77 che ha stabilito un costo convenzionale per le nuove costruzioni e un costo reale per gli interventi di recupero cui applicare le percentuali di cui si è detto.
Tenuto conto che il costo reale è in costante aumento mentre il costo convenzionale è rimasto, anche per il 1978-79, pari all'85% di quello stabilito nel 1975 per l'edilizia agevolata, ne deriva che la quota di contributo relativa al costo di costruzione è venuta ad assumere la stessa incidenza unitaria sia per il recupero, sia per il nuovo e tende a diventare agevolante per il nuovo.
Al fine, pertanto, di dare concreta applicazione agli indirizzi dettati dal Consiglio con le deliberazioni di cui si è detto, l'articolo in questione stabilisce un costo convenzionale e gli interventi di recupero.
ARTT. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Le modificazioni alla legge regionale 14/1978, si rendono necessarie per:
- estendere il campo di applicazione delle disposizioni dell'art. 4, al fine di consentire, in particolare, il raggiungimento di maggiori altezze di quelle previste per i fabbricati ad uso abitativo anche per i fabbricati di interesse generale, tenuto conto che anche per questa categoria di fabbricati può manifestarsi, come già è avvenuto, la necessità di raggiungere determinate altezze per oggettive ragioni di funzionalità interna;
- definire compiutamente le modalità di computo del volume abitabile;
- estendere l'applicazione delle distanze minime dalle strade regionali e comunali, dettate per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale, anche nei comuni provvisti di tale strumento al fine di rendere applicabili su tutto il territorio della Regione le disposizioni dell'art. 8;
- rendere operativa la disposizione contenuta nella seconda parte del penultimo comma dell'art. 14;
- eliminare i limiti posti, implicitamente, dagli articoli 15 e 17, mediante il richiamo di specifiche leggi, agli interventi di controllo e repressivi di competenza dell'autorità comunale e di quella regionale;
- stabilire la possibilità, definendone le modalità, di derogare al divieto di edificare a meno di 10 metri dalle rive dei corsi d'acqua pubblici, di cui al primo comma dell'art. 1, per l'esecuzione di opere di interesse generale che per ragioni oggettive non possono essere collocate altrove e sempreché la geografia dei luoghi dia assicurazione che l'opera, ivi collocata, non costituisca impedimento al regolare deflusso delle acque;
- consentire l'approvazione, dei piani regolatori generali presentati alla Regione prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 14/1978 anche se non conformi alle disposizioni del capo III della legge medesima, al fine di assicurare una organica disciplina, seppure imperfetta ai sensi di legge, per l'esecuzione delle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia dei territori comunali interessati da tali piani e tenuto conto che l'iter formativo a livello locale dei piani stessi si è concluso prima che i comuni potessero prendere conoscenza delle nuove disposizioni legislative in materia;
- spostare il termine entro il quale i comuni dovevano presentare alla Regione il piano regolatore generale per l'approvazione che, a causa delle vicissitudini del disegno di legge, è scaduto prima della data di entrata in vigore della legge.
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Disegno di legge n. 31
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................... n. ..... : "DISCIPLINA CONCERNENTE L'EDIFICABILITA' DEI SUOLI IN VALLE D'AOSTA E ULTERIORI NORME IN MATERIA URBANISTICA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI PIANI PLURIENNALI, DI CONVENZIONI-TIPO, DI POTERI SOSTITUTIVI E DI AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO CONCERNENTI L'EDIFICABILITA' DEI SUOLI E IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI DI DETTAGLIO.
ART. 1
(Comuni obbligati ad attuare il piano regolatore generale mediante programmi pluriennali)
Sono obbligati ad attuare il piano regolatore generale mediante i programmi pluriennali di cui all'art. 2 della presente legge, i comuni che, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 203 del 19 maggio 1977, sono stati classificati a effetto urbano FORTE e MEDIO, e i comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3705 del 22 luglio 1977 ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977, sono stati classificati a effetto turistico FORTE.
I programmi hanno durata triennale e sono approvabili solo in presenza di piano regolatore generale vigente.
ART. 2
(Contenuto del programma pluriennale)
I comuni obbligati formano e approvano il programma pluriennale di attuazione delle previsioni del piano regolatore generale nel rispetto delle norme definite dal piano stesso secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14.
Il programma, in base alla valutazione:
a) della realtà demografica e socio-economica locale e delle prevedibili evoluzioni nel periodo considerato;
b) delle dotazioni insediative e infrastrutturali in atto;
c) delle risorse pubbliche e private presumibilmente disponibili nel periodo considerato;
d) delle indicazioni emergenti dalle istanze provvisorie di cui all'art. 4 della presente legge;
A) individua:
1°) gli ambiti del tessuto esistente e, eventualmente, quelli di prevista espansione degli insediamenti, nei quali l'Amministrazione intende adottare piani urbanistici di dettaglio di cui all'art. 11 della presente legge, di iniziativa pubblica;
2°) gli ambiti nei quali l'Amministrazione invita i proprietari a presentare piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata;
3°) le infrastrutture di carattere generale connesse alle esigenze globali del territorio e le singole opere locali di urbanizzazione primaria e secondaria con il corredo della stima dei costi per l'acquisizione o la disponibilità delle aree e degli edifici e per l'esecuzione delle opere;
B) delimita, all'interno o fuori di piani urbanistici di dettaglio già in atto, le aree e gli edifici - dando priorità a quelli situati in ambiti nei quali sia già stato avviato il processo di urbanizzazione - su cui sono assentite le concessioni e precisa i termini entro i quali devono essere presentare le relative istanze.
Il programma determina, altresì, l'indice fondiario minimo delle nuove costruzioni, nonché la consistenza minima degli interventi sugli edifici esistenti, che devono essere rispettati dalle concessioni. L'indice fondiario minimo non può essere inferiore all'85% di quello massimo stabilito dal piano regolatore generale o dal piano urbanistico di dettaglio eventualmente in atto.
Il programma è soggetto a revisione annuale, la quale ha luogo in concomitanza con l'approvazione del bilancio comunale, tenendo conto sia dei generici sviluppi delle prospettive di riassetto della realtà locale sia, in particolare, dell'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, e di fatti innovativi in ordine alle possibilità di realizzare interventi nel campo delle infrastrutture.
Anche in sede di revisione annuale, la congruità del programma deve essere verificata attraverso l'applicazione della normativa già richiamata al primo comma.
Sono tenuti all'osservanza del disposto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 13, secondo comma, comuni obbligati a dotarsi di piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli altri comuni che, pur non obbligati, si siano dotati di tale strumento.
Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3705 del 22 luglio 1977, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione numero 344 del 5 ottobre 1977, sono stati classificati a effetto turistico FORTE, il programma deve rispettare un rapporto compreso fra 0,30 e 1,00, calcolato in volume in base agli indici di piano, fra insediamenti alberghieri e insediamenti abitativi generici, sia per quelli nuovi, sia per gli interventi di recupero.
ART. 3
(Elaborati del programma pluriennale)
Gli elaborati costitutivi del programma sono:
1°) relazione articolata nei seguenti punti:
- raccolta di dati riferentisi al quinquennio precedente;
- sulla dinamica edilizia, tenuto conto della relativa destinazione d'uso, evidenziando gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- sulla dinamica demografica, sia sociale sia naturale;
- sulla dinamica occupazionale;
- censimento delle opere di urbanizzazione esistenti e verifica del loro grado di funzionalità;
- individuazione delle capacità residuali insediative residenziali e produttive del piano regolatore generale, ivi comprese quelle derivanti dal recupero del patrimonio edilizio esistente;
- elencazione delle eventuali istanze provvisorie presentate ai sensi del successivo articolo 4, anche in forma di piani urbanistici di dettaglio, da soggetti singoli o associati, aventi titolo per richiedere la concessione;
- indicazione quantitativa dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente programmati nel periodo considerato;
- descrizione delle opere di urbanizzazione da eseguire, potenziare o ristrutturare nel periodo considerato e individuazione dei relativi immobili da acquisire;
- computo di massima delle spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per l'acquisizione degli immobili relativi e indicazione delle fonti per il loro finanziamento;
- elenco delle ditte da espropriare per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
2°) Estratto delle tavole del piano generale in cui sono indicati gli insediamenti nuovi, gli interventi di recupero, la localizzazione delle opere di urbanizzazione puntuali e il tracciato di quelle a rete.
3°) Cartografia catastale recante l'indicazione delle opere da eseguire e degli immobili da espropriare.
ART. 4
(Procedure per la formazione e l'approvazione del programma pluriennale)
I comuni obbligati, con apposito avviso affisso all'albo pretorio e inserito nel Foglio annunzi legali della Regione, rendono noto al pubblico che, trascorsi 90 giorni dalla data di affissione dell'avviso o, se successiva, dalla data della sua inserzione nel F.A.L., i rispettivi consigli comunali approvano il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale. Detto avviso conterrà, altresì, l'invito ai soggetti che hanno titolo per ottenere la concessione a presentare istanze provvisorie, sia singolarmente sia in forma associata, ove intendano dare esecuzione a programmi costruttivi durante il periodo di tempo di validità del programma. In sede di prima applicazione i comuni pubblicano detto avviso entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le istanze provvisorie, prodotte in carta semplice con l'indicazione del soggetto, del tipo e dimensione dell'intervento e della sua localizzazione, ovvero prodotte in forma di piano urbanistico di dettaglio, devono pervenire alla Segreteria comunale entro 45 giorni dalla data di affissione dell'avviso di cui al primo comma all'albo pretorio o, se successiva, dalla data della sua inserzione nel F.A.L.. Le istanze provvisorie sono registrate nel protocollo comunale e della loro presentazione è dato riscontro mediante rilascio di apposita ricevuta.
Scaduti i termini di cui al primo comma, i comuni approvano, con deliberazione consiliare, il programma tenuto anche conto delle indicazioni derivanti dalle istanze provvisorie. Detta deliberazione non è soggetta a speciale approvazione; la sua esecutività è disciplinata dall'art. 3 della legge statale 9 giugno 1947, n. 530.
In sede di prima applicazione, i comuni obbligati approvano il programma entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche prescindendo da quanto disposto dal primo comma dell'art. 2, ferma però restando l'osservanza della procedura e dei termini di cui ai commi precedenti del presente articolo.
Copia del programma approvato e copia della relativa deliberazione consiliare, munite del visto di conformità all'originale, sono depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del programma. L'avvenuto deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e inserito nel Foglio annunzi legali della Regione.
Entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il sindaco notifica la deliberazione di approvazione a ciascun proprietario degli immobili compresi nel programma.
La procedura per la formazione dei programmi successivi ha inizio a far data dal 90° giorno precedente la scadenza del programma in atto.
ART. 5
(Aree comprese nel programma pluriennale e non utilizzate nei termini)
Qualora gli aventi titolo a richiedere la concessione per aree comprese nel programma pluriennale non presentino l'istanza nei termini fissati dal programma medesimo, il comune inizia immediatamente la procedura d'esproprio delle aree stesse in base alle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.
Il comune non procede all'esproprio delle aree nel caso in cui l'avente titolo presenti, nei termini richiamati al primo comma, istanza per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione accompagnata dalla descrizione della dimensione e del tipo degli interventi teorici eseguibili sulle aree stesse.
Il volume dell'intervento, tenuto conto della superficie dell'area, deve essere compreso fra quello massimo e quello minimo determinabili, rispettivamente, applicando l'indice massimo di densità fondiaria stabilito dal piano regolatore o dall'eventuale piano urbanistico di dettaglio e l'indice minimo di densità fondiaria stabilito dal programma pluriennale.
Il tipo dell'intervento deve rientrare tra quelli ammessi dal piano regolatore generale nella zona in cui l'area è situata e corrispondere a quello specificamente indicato per l'area in questione dall'eventuale piano urbanistico di dettaglio.
La quota di contributo è determinata dal comune entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, in base alla dimensione e al tipo degli interventi teorici, ed è versata dagli aventi titolo entro 15 giorni dalla ricezione dell'apposito avviso del sindaco. Trascorso inutilmente detto termine, il comune deve iniziare immediatamente la procedura di esproprio delle aree.
Col versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione gli aventi titolo acquisiscono il diritto a richiedere la concessione oltre i termini previsti dal programma pluriennale; tale diritto deve essere comunque esercitato entro i termini all'uopo previsti dal successivo programma. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il comune inizia immediatamente la procedura di esproprio delle aree.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, se dovuta, è corrisposta a seguito del rilascio della concessione.
Nei casi in cui il concessionario non inizi o non ultimi i lavori nei termini fissati dalla concessione può richiedere, per la parte non ultimata, nuova concessione nei termini all'uopo previsti dal successivo programma; in questi casi non è dovuta la quota di contributo, afferente alla nuova concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.
Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il comune inizia immediatamente la procedura d'esproprio delle aree.
Per gli interventi previsti dai piani di recupero compresi nel programma, e non attuati nei termini previsti dal programma stesso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6°, 7° e 8° dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Gli adempimenti previsti dal presente articolo a carico del comune costituiscono obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 del codice penale.
ART. 6
(Utilizzazione delle aree espropriate)
Le aree espropriate ai sensi dell'art. 5 della presente legge conservano la destinazione prevista dal piano regolatore o dal piano urbanistico di dettaglio e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune.
Il comune concede tali aree in diritto di superficie, da 60 a 99 anni, ai soggetti in appresso indicati e nella graduatoria seguente:
1°) Istituto autonomo case popolari della Valle di Aosta;
2°) persone fisiche la cui istanza provvisoria, presentata ai sensi dell'art. 4, non sia stata accolta in sede di approvazione del programma;
3°) persone fisiche residenti nel comune;
4°) persone fisiche residenti in altro comune della Regione;
5°) persone giuridiche con sede legale nella Regione;
6°) altre persone fisiche e giuridiche.
Il prezzo di concessione del diritto è pari al costo di esproprio delle singole aree.
Per la concessione del diritto di superficie, il comune, entro 60 giorni dall'avvenuta espropriazione delle aree, con apposito avviso affisso all'albo pretorio e inserito nel F.A.L. della Regione, rende note la dimensione e la localizzazione delle aree in base ai dati catastali, la loro destinazione e la quantità massima e minima di edificazione in esse annessa, il prezzo per la concessione e la durata del diritto, nonché i termini e il luogo per la presentazione delle istanze.
Le istanze sono registrate nel protocollo comunale e della loro presentazione è dato riscontro mediante rilascio di apposita ricevuta.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il comune concede il diritto di superficie per le singole aree, in base alla graduatoria dei soggetti di cui al secondo comma e tenuto conto dell'ordine di pervenimento delle istanze, previa corresponsione del prezzo dovuto.
ART. 7
(Interventi ammessi, nei comuni obbligati, al di fuori degli immobili inclusi nei programmi pluriennali)
Nei comuni obbligati, la concessione, oltreché per gli immobili inclusi nei programmi, è assentita per:
1°) opere di cui all'art. 9, lettere b), c), d), e), f), g), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
2°) opere di cui all'art. 13 della presente legge;
3°) opere di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione, comportanti aumento della superficie utile di calpestio e mutamento della destinazione d'uso di singoli edifici, purché volte al recupero funzionale degli antichi insediamenti, o di parte di essi, nel rispetto della normativa di piano conforme al disposto dell'art. 12, secondo comma, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14;
4°) ampliamento, una tantum, della superficie utile abitabile, come definita dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 10 maggio 1977, o agibile, in misura non superiore al 25% della consistenza in atto e comunque non superiore, in valore assoluto, a:
a) - 75 mq. per edifici con destinazione abitativa, plurifamiliare;
b) - 150 mq. per edifici ad uso di albergo, locanda o pensione;
c) - 200 mq. per edifici o impianti destinati ad attività artigiane;
d) - 300 mq. per edifici o impianti destinati ad attività industriali.
Le concessioni sono assentite, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni di piano, previa stipulazione di una convenzione che stabilisca:
- vincolo di destinazione d'uso ventennale per gli interventi di cui ai punti 2°), e 4°), lettere b), c), d);
- prezzi di vendita e di locazione e vincolo ventennale di destinazione d'uso per gli interventi di cui al punto 3°);
- prezzi di vendita e di locazione per gli interventi di cui al punto 4°), lettera a).
I prezzi di vendita e di locazione di cui al comma precedente sono stabiliti nell'ambito dei limiti, minimo e massimo, determinati secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 8, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 8
(Interventi ammessi nei comuni obbligati, fino all'approvazione del programma pluriennale)
Nei comuni obbligati, fino all'approvazione del programma pluriennale, possono essere assentite concessioni per l'esecuzione di:
- opere di interesse generale realizzate anche da privati;
- opere di cui ai punti 1°), 2°), 3°), 4°), del primo comma del precedente art. 7;
- nuovi edifici appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), del punto 4°) del primo comma del precedente art. 7 aventi consistenza non superiore a quella ivi, rispettivamente, indicata sempreché il concessionario sia proprietario dell'area interessata dall'intervento da oltre 10 anni dalla data di richiesta della concessione. Ai fini del computo dell'anzidetto periodo di 10 anni e 1 giorno, i seguenti eventi non costituiscono elemento interruttivo:
a) la successione mortis causa a favore dei soggetti di cui all'art. 565 del codice civile;
b) l'acquisto della proprietà per atto inter vivos fra ascendenti e discendenti in linea retta;
c) l'acquisto della proprietà di parte dell'area edificatoria per atto fra collaterali fino al terzo grado, quando da tale acquisto derivi l'accentramento della proprietà dell'area edificatoria in uniche mani.
Le concessioni sono assentite, sempreché non siano in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia operante nel comune, previa stipulazione di una convenzione avente i contenuti previsti, per i vari casi, nel penultimo comma del precedente articolo 7.
ART. 9
(Poteri sostitutivi)
A) Mancata adozione del programma pluriennale.
- Nel caso in cui il comune non provveda nei termini di cui all'art. 4 della presente legge, ad approvare il programma pluriennale, l'Assessore regionale competente in materia urbanistica invita il sindaco a provvedervi entro 90 giorni dalla ricezione dell'invito anzidetto.
- Trascorso inutilmente detto termine il presidente della Giunta, su proposta dell'assessore competente in materia urbanistica e previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario ad acta per la formazione e l'approvazione del programma pluriennale.
- Per la durata di 3 anni, a decorrere dal 90° giorno dalla ricezione dell'invito a provvedere formulato dall'assessore regionale al sindaco, è fatto divieto di proporre varianti al piano regolatore generale.
B) Mancata determinazione sull'istanza di concessione.
- Nel caso in cui il Sindaco, trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o degli impegni da assumere da parte dell'interessato, non abbia espresso le proprie determinazioni, l'istante, nei successivi 30 giorni, può avanzare formale esposto all'assessore regionale competente in materia urbanistica.
- Nei 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'esposto, l'assessore regionale competente in materia urbanistica invita il sindaco a pronunciarsi sull'istanza di concessione nei 20 giorni successivi alla data di ricezione di detto invito, sentita la commissione edilizia.
- Trascorso inutilmente detto termine, l'assessore regionale trasmette gli atti al presidente della Giunta, il quale nomina un commissario ad acta, che deve pronunciarsi sull'istanza di concessione entro 20 giorni dalla data dell'incarico ricevuto, acquisendo il parere della commissione edilizia. Ove la commissione edilizia non si sia già pronunciata, si prescinde da detto parere se non espresso entro 10 giorni dalla richiesta del commissario ad acta.
ART. 10
(Convenzione tipo)
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la convenzione tipo e i parametri per la determinazione del costo delle aree, di cui agli artt. 7 e 8 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.
Il convenzionamento degli interventi di edilizia abitativa, comportante la riduzione del contributo afferente alle concessioni alla sola quota di cui all'art. 5 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ammesso esclusivamente nei comuni obbligati a dotarsi di piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri comuni che, pur non obbligati, si siano dotati di tale strumento. Il convenzionamento non è, comunque, ammesso nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3705 del 22 luglio 1977, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977, sono stati classificati a effetto turistico forte e medio.
ART. 11
(Piani urbanistici di dettaglio)
Le disposizioni dell'art. 28 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni non si applicano nella Regione.
I piani urbanistici di dettaglio che il piano regolatore generale riserva all'iniziativa pubblica sono i seguenti:
- piano particolareggiato di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 14 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;
- piano di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
- piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
- Nei casi in cui il piano regolatore generale preveda che nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o in altri determinati ambiti, la concessione edilizia debba essere preceduta dall'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, di iniziativa dei privati, comunque denominati, gli aventi titolo possono promuovere la formazione dei piani stessi ai sensi del successivo art. 12.
ART. 12
(Piano urbanistico di dettaglio di iniziativa di privati)
Il piano urbanistico di dettaglio (P.U.D.) di iniziativa privata, ha la funzione di esplicitare, negli ambiti da esso considerati, le indicazioni del piano regolatore generale ed, eventualmente proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.
Il P.U.D. è costituito dai seguenti elaborati:
1°) relazione illustrativa concernente:
- la descrizione dei luoghi, tenendo conto dei divieti imposti dall'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;
- la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;
- la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;
- il computo di massima dei contributi da versare al comune, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio.
2°) Elenchi catastali degli immobili compresi nel P.U.D. e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi.
3°) Elaborati in numero e scala adeguati contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:
- alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;
- alla configurazione spaziale degli insediamenti;
- alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi.
Inoltre, i proponenti, nel caso in cui intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 11, primo comma, seconda parte della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, devono presentare anche una bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi - o loro successori o aventi causa - e il comune in ordine alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.
Il P.U.D. viene sottoposto all'esame del consiglio comunale: ove questo si esprima favorevolmente, il piano medesimo è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, ad iniziativa dell'assessore regionale competente in materia urbanistica. La Giunta decide, sentito il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale.
Nei comuni di cui all'art. 1 della presente legge, il programma pluriennale delimita all'interno dei P.U.D. le aree e gli edifici, per i quali sono assentite le concessioni nel periodo considerato. Negli altri comuni le concessioni sono assentite nel rispetto delle norme del piano regolatore generale definite secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14.
ART. 13
(Concessione gratuita)
Oltreché nei casi previsti dall'art. 9, lettere b, c, d, e, f, g, della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di cui all'art. 3 della legge medesima non è dovuto:
1°) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo.
Gli edifici rustici sono considerati funzionali alla conduzione di un fondo solo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto della estensione del Fondo e del tipo di coltura in esso praticata.
Il fondo deve essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale;
2°) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 4, lettera f, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49.
Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale solo in quanto diretti ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare. Qualora le previsioni progettuali superino questo limite il contributo di cui all'art. 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto per la parte eccedente.
La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate - a richiesta dell'interessato e tenuto conto della documentazione da lui prodotta - dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
La vendita degli edifici, di cui al punto 2 del primo comma, realizzati con concessione gratuita ai sensi del presente articolo a soggetti privi dei reali siti di cui all'art. 4, lettera f, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, costituisce modificazione della destinazione di uso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 14
(Costo convenzionale di costruzione per interventi su edifici esistenti)
Ai fini della determinazione del contributo per il rilascio della concessione nei casi di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo unitario di costruzione degli interventi di recupero di edifici esistenti, come individuato dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione, è ridotto del 50%; l'importo così determinato non può, comunque, superare il 75% di quello delle nuove costruzioni stabilito annualmente dal Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, numero 10.
TITOLO II
(MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1978, N. 14)
ART. 15
Le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, si applicano anche ai fabbricati di interesse generale.
ART. 16
Il primo comma, lettera a, dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con le seguenti parole: "è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso abitativo;"
ART. 17
Le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), e commi seguenti dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, sono osservate anche nella edificazione fuori dagli insediamenti previsti dai piani regolatori comunali.
ART. 18
L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi o non sia stata approvata l'apposita normativa di attuazione di cui al precedente terzo comma, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 2."
ART. 19
Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Il sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari e agenti comunali, nonché di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.".
ART. 20
Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e gli altri provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il C.R.P.T.".
ART. 21
Alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente articolo 20bis:
"(Poteri di deroga a favore di opere e impianti di interesse generale previsti a distanza inferiore di 10 metri dalle rive dei corsi d'acqua pubblici)
In caso di motivata necessità, sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici è ammessa, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 1, l'esecuzione di opere e impianti di interesse generale, sempreché dette opere e impianti non possano costituire impedimento al regolare deflusso delle acque.
Per l'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la domanda di deroga all'Assessore regionale ai lavori pubblici. La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del C.R.P.T.. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:
- interesse generale dell'opera;
- necessità di realizzazione della medesima;
- prevedibili effetti dell'opera sul deflusso delle acque."
ART. 22
All'articolo 23 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:
"L'approvazione dei piani regolatori generali presentati alla Regione entro il 7 luglio 1978 prescinde delle norme di pianificazione di cui al Capo III. Detti piani devono essere uniformati alle norme del Capo III e, quindi, presentati alla Regione per l'approvazione entro 18 mesi dalla data della deliberazione di Giunta regionale colla quale sono stati approvati nella stesura primitiva; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni richiamate nel comma precedente."
ART. 23
Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, e dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Tutti i comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 31 dicembre 1979."
TITOLO III
(DISPOSIZIONI FINALI)
ART. 24
(Norme applicabili all'atto del rilascio della concessione)
Le richieste di licenza edilizia prodotte prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ma che non abbiano ottenuto la relativa licenza edilizia entro detto termine, sono considerate domande di concessione, la quale potrà essere assentita soltanto nel rispetto delle disposizioni poste in essere dalla legge stessa e dai relativi provvedimenti regionali.
Le richieste di concessione prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non siano state assentite entro detto termine, sono soggette alle disposizioni poste in essere dalla legge stessa.
ART. 25
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Relatore del disegno di legge è l'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, Ramera, al quale darei la parola.
Ramera (D.C.) - Affrontando, sia pure in modo sintetico, il disegno di legge in esame che ha subito una disarticolazione nel senso che il testo vive a partire dall'articolo 9, 4° comma, ove si regola il potere sostitutivo degli organi esecutivi regionali, in particolare del Presidente della Giunta, vorrei riferire brevemente sulla normativa urbanistico-edilizia vigente in Valle d'Aosta dopo la "legge Bucalossi" sull'edificabilità dei suoli (legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Alla data odierna - e qui ci riferiamo ai Comuni obbligati ad attuare il piano regolatore generale tramite programmi pluriennali secondo l'impostazione della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977, della deliberazione di Giunta n. 3705 del 22 luglio dello stesso anno, ratificata dal Consiglio in attuazione dell'articolo 5 della "Bucalossi" - la maggior parte dei Comuni obbligati è sprovvista di piano regolatore. Conseguentemente, la normativa applicabile per questa classe di Comuni è riferita agli interventi che soddisfino le disposizioni della legge regionale n. 14 fino alla data di adozione del piano, con la salvaguardia obbligatoria del piano per un anno dalla stessa data di adozione e con l'applicazione delle misure di salvaguardia, ove siano trascorsi i termini suddetti. Mentre stiamo affrontando il problema, i Comuni che hanno un piano regolatore e che potrebbero materialmente e legittimamente approvare anche i programmi pluriennali sono: Aosta, Saint-Vincent, Courmayeur, Pré-Saint-Didier e Pont-Saint-Martin; quindi, per riassumere: Morgex, Nus, Châtillon, Valtournenche, Ayas, Verrès, La Thuile, Cogne e Gressan per la parte oltre gli 800 metri, Brusson e i due Gressoney, rientrano tra i Comuni cui verrà fatto obbligo di attuare il piano regolatore generale mediante programmi pluriennali, anche se in questa fase la normativa applicabile è quella prodottasi con la legge n. 14 e con le note misure di salvaguardia che ho citato.
Ecco già spiegato, in parte, il motivo per cui la Giunta regionale presenta il disegno di legge con una lettura che prescinde dai primi 8 articoli e dalla prima parte dell'articolo 9. Non si tratta, naturalmente, di mettere in frigorifero gli aspetti innovativi della prima parte, anche se molte perplessità ci sono e si sono manifestate anche da parte del Governo nazionale che ha rivisto o almeno ha manifestato l'intenzione di rivedere la materia, di cui vi è stato un primo abbozzo nella riunione avuta alcuni giorni or sono a Roma tra tutti i tecnici urbanistici delle venti Regioni.
In sede di Commissione non abbiamo voluto far niente di particolare, ma i Commissari hanno ritenuto, anche in attesa di quanto verrà deciso in campo nazionale, di effettuare questo stralcio e unanimemente hanno concordato una serie di emendamenti o di modifiche che naturalmente rendono più agile la legge e la possibilità di manifestare la nostra volontà e di risolvere taluni problemi, sia rispetto ai poteri sostitutivi, sia per facilitare l'avvio e l'approvazione di tutti quei piani regolatori che si trovano giacenti presso il nostro Assessorato e che, naturalmente, dovranno essere approvati entro l'anno in corso.
Non ritengo di dover dire altre cose, ma vorrei aggiungere almeno un consiglio: data la complessa materia che è suddivisa ormai già in diverse leggine, riterrei necessario - quando sarà completato l'iter anche dei primi nove articoli che riguardano i programmi pluriennali sui quali avremo modo naturalmente di confrontare le nostre diverse tesi sia in Commissione che in aula, sperando appunto di raggiungere anche qui un accordo direi unanime - sarà necessario riunire in un unico testo di legge tutta la materia che fino ad oggi è stata votata e che interessa questo particolare settore dell'urbanistica regionale.
Dolchi (P.C.I.) - Allora, dopo l'illustrazione da parte dell'Assessore Ramera, è aperta la discussione generale. La parola al Vice Presidente Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - Prima di esaminare il progetto di legge n. 31, io vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale, visto che stiamo riesaminando il problema urbanistico e su quelli che sono i contenuti della legge n. 10 approvata dal Parlamento nazionale, cioè sulla "legge Gullotti". Vorrei anche esaminare e fare alcune considerazioni sul problema dell'applicazione della "legge Bucalossi" in Valle d'Aosta e alcune considerazioni sulla legge n. 14, la legge regionale che dovrebbe essere poi modificata ed integrata con il disegno di legge n. 31, di cui oggi dovremo discutere.
Alberto Predieri, Professore di Diritto Pubblico all'Università di Firenze ed esperto in urbanistica, nel libro intitolato: "La legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli", afferma: "la legge n. 10 sulla trasformazione dell'assetto del territorio contiene importanti norme che costituiscono il principio fondamentale della materia e la cui rilevanza può farla considerare come una riforma economico sociale che pone principi non superabili dalle leggi regionali." Nella sostanza, l'ossatura della legge è costituita, a nostro avviso, da un gruppo di norme che debbono essere considerate come norme di principio alle quali le Regioni debbono attenersi nella loro attività legislativa.
In questo caso è ravvisabile una specifica competenza da parte delle Regioni. Nasce qui, quindi, il problema di definire i poteri della Regione alla quale lo Statuto, legge costituzionale, attribuisce competenze primarie in materia urbanistica, pur nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.
Esistono poi altre norme che riguardano materie estranee alla competenza delle Regioni, e sono le norme sullo statuto della proprietà che possono essere considerate integrative o sostitutive dal Codice Civile. L'insieme di queste norme e il conseguente rapporto tra disciplina della proprietà privata e regolamentazione urbanistica creano una serie di problemi.
Primo problema: se è vero che la legge n. 10 costituisce per certi aspetti una riforma economico-sociale, in quale misura questa riforma risponde alle esigenze culturali, sociali ed economiche della Valle d'Aosta?
Secondo problema: la determinazione della sfera di competenza dello Stato e della Regione, in rapporto allo specifico potere legislativo primario della Valle d'Aosta nel campo della pianificazione territoriale.
Terzo problema: l'applicazione dei principi contenuti nella legge n. 10, alla luce di quelle che possono essere le esigenze della popolazione valdostana.
Ora, a nostro avviso, una soluzione a questi problemi non può essere data senza aver prima stabilito le linee programmatiche che debbono ispirare lo sviluppo della società valdostana. Infatti non si può parlare di pianificazione territoriale e di trasformazione dell'assetto del territorio se non sono stati fissati e chiariti gli indirizzi che devono dirigere lo sviluppo socio-economico della Valle d'Aosta. Nella sostanza si tratta di definire il ruolo dei vari settori produttivi, dall'industria all'artigianato, al turismo all'agricoltura e quindi i ruoli in questi settori nell'ambito dell'economia valdostana.
Attualmente non esiste, mi pare, a livello regionale lo studio approfondito, seguito da una precisa volontà politica che definisca in modo chiaro ed omogeneo i rapporti tra pianificazione e trasformazione del territorio e il tipo di sviluppo economico, sociale che si vuole raggiungere. Facciamo alcuni esempi: nei prossimi dieci anni quale sarà l'aumento della popolazione residente e fluttuante? E come sarà distribuita questa popolazione sul territorio della Valle d'Aosta? Quali saranno, ad esempio, le attività economiche che dovranno essere incentivate per garantire uno sviluppo che miri soprattutto, da una parte, alla difesa dell'etnia locale e, dall'altra parte, miri alla tutela e alla valorizzazione delle classi più disagiate? Si dovrà continuare a sostenere un'industria assistita, destinata in partenza al completo fallimento? Non è possibile forse iniziare un discorso per mantenere gli attuali livelli di occupazione e di valorizzazione degli altri settori dell'economia tenendo conto, se possibile, della produttività degli impianti e della redditività degli investimenti? La mancanza di un progetto di sviluppo socio-economico rende difficile, a nostro avviso, il compito di valutare a fondo e con cognizione di causa, da una parte, la "legge Gullotti" e la sua applicazione in Valle d'Aosta e, dall'altra, la legge regionale n. 14 che poi dovrà essere modificata, oggi, col progetto di legge n. 31.
Ci sembra comunque possibile affermare che l'applicazione in Valle d'Aosta della "legge Gullotti" così com'è stata fatta e l'approvazione della legge regionale n. 14 appaiono provvedimenti...oserei dire "tampone", un po' improvvisati e direi burocratici, e non certamente rispondenti alle esigenze della popolazione valdostana; in particolare, i Comuni si trovano nella condizione di non più operare e in grandissime difficoltà. Teniamo conto che sono i Comuni che poi debbono applicare le leggi che vengono approvate in Consiglio regionale e i Comuni, io ve lo posso dire per esperienza, si trovano veramente in grandissime difficoltà.
Facciamo un esempio: la legge n. 14, articolo 12, obbliga i Comuni a fare i piani regolatori, questi, devono poi imporre i vincoli spaziali sulla destinazione del territorio, il rispetto degli equilibri funzionali via via che si realizza lo sviluppo degli insediamenti, prefigurando quindi le linee programmatiche dell'aspetto territoriale locale. I Comuni dovrebbero cioè programmare lo sviluppo economico nell'ambito del proprio territorio. Ma come possono i Comuni programmare a livello comunale quando manca una programmazione regionale? Come faranno i Comuni a programmare e, nel contempo, adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della "legge Gullotti" quando gli uffici tecnici comunali sono del tutto inadeguati e, nella maggior parte dei casi, sono privi di personale qualificato?
Esaminando poi il modo con cui la "legge Gullotti" è stata applicata in Valle d'Aosta, le cose a nostro avviso non migliorano. Non è possibile in questa sede valutare a fondo il contenuto e la portata della "legge Gullotti", intesa come riforma socio-economica, e le conseguenze della sua applicazione in Valle d'Aosta, anche, come ho accennato, per la mancanza a livello regionale di un progetto socio-economico di sviluppo. Ci sembrano però possibili alcune considerazioni. La legge ha modificato, credo, il regime della proprietà dei beni immobili, in essa si sancisce lo scorporo del cosiddetto ius aedificandi dalla proprietà stessa, riservando al potere pubblico che lo deve dare in concessione dietro corrispettivo, tipo gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione. Cioè, nella sostanza, prima c'era la proprietà, era del privato, adesso lo ius aedificandi legato alla proprietà passa in mano all'Ente pubblico e poi l'Ente pubblico lo concede ai privati dietro corrispettivo.
Questo principio, che per certi aspetti può essere considerato valido, è stato applicato, a nostro avviso, a livello regionale in modo un po' affrettato, e soprattutto in modo indiscriminato e non risultano chiari i criteri che la Regione ha seguito per applicare questo principio. Per quale motivo, ad esempio, l'incidenza degli oneri appare, come emerso in Commissione nell'ultima riunione, fra i più alti di Italia? Per quale motivo, ad esempio, gli oneri di cui all'articolo 3 della legge vengono pagati in egual misura sia da chi costruisce la propria casa per abitarvi, che da coloro che costruiscono alloggi per vendere?
Una più adeguata applicazione della legge avrebbe potuto frenare la speculazione edilizia e tutelare maggiormente il cittadino che costruisce la casa per abitarvi o tutt'al più ne ricava, oserei, un equo reddito, affittando, magari, due o tre alloggi. A questo proposito, occorre ricordare che in Valle d'Aosta l'esigenza abitativa viene soddisfatta il più delle volte in modo autonomo dai privati con la costruzione di case destinate ad ospitare al massimo due o tre famiglie. Nello stesso modo, l'istituto della convenzione previsto dagli articoli 7 e 8 potrebbe, tenendo conto delle realtà e delle esigenze sopra illustrate, prevedere l'esenzione dei costi di costruzione per chi costruisce la casa.
A proposito del 1° comma dell'articolo 5, ci sembra poter rilevare che le tabelle parametriche, così come sono state articolate, risultano del tutto inadeguate, lasciando pochissimo potere discrezionale ai Comuni nell'applicazione degli oneri di urbanizzazione. Una maggior autonomia ai Comuni permetterebbe agli stessi di valutare, in modo più aderente alla realtà, l'incidenza degli oneri in rapporto soprattutto alle caratteristiche geografiche del territorio, all'ampiezza e all'andamento demografico, e alla previsione in genere degli strumenti urbanistici. Lo stesso dicasi per gli oneri di costruzione. In rapporto al costo di costruzione occorre valutare, a nostro avviso, la possibilità di suddividere il territorio come si è fatto per il Comune di Gressan. Infatti, in molti Comuni lo sviluppo edilizio interessa principalmente una parte del territorio comunale senza coinvolgere tutta l'economia locale ed è il caso, per esempio, di Valtournenche, di Torgnon, di Brusson, di Saint-Vincent e altri Comuni ancora che in questo momento non sto a citarvi.
Dopo questa considerazione e breve analisi, ci sembra possibile richiedere alla Giunta, e in questo senso saremo disponibili anche a collaborare in modo attivo e fattivo, di operare tenendo conto di alcuni principi. Innanzitutto la necessità di elaborare un progetto che disciplini e indirizzi lo sviluppo socio-economico regionale e questo è un compito del potere politico che deve dare ai tecnici gli indirizzi per poter pilotare questo sviluppo socio-economico in Valle d'Aosta.
Seconda cosa: adeguamento delle leggi urbanistiche nella misura del possibile, con particolare riferimento all'applicazione della "legge Gullotti" in Valle d'Aosta a questo progetto politico, a questo progetto socio-economico.
Terza cosa: un intervento immediato ed urgente della Giunta presso il Governo italiano per ottenere che le modifiche in corso alla "legge Gullotti" tengano conto, nei limiti del possibile, delle realtà e della particolarità valdostana.
E permettetemi ancora, infine, di fare alcune considerazioni sul progetto di legge n. 31, anche se, come l'Assessore ha detto, una parte di questa legge è stata stralciata, l'articolo 1 e l'articolo 9 mi pare, e quindi se ne parlerà in prossimi Consigli. Comunque il progetto di legge n. 31, com'era stato elaborato inizialmente - vi dico questo anche per esprimere quella che può essere la nostra impostazione sul problema dei piani pluriennali e sul problema dell'esproprio, e via dicendo - ci sembra contenga numerose disposizioni gravemente restrittive dal contenuto già pesantemente limitato dalla legislazione statale, del diritto di proprietà. In una Regione ad economia prevalentemente fondiaria come la Valle d'Aosta gli impulsi verso una riforma economico-sociale del diritto di proprietà, quali sono indubbiamente quelli contenuti nella legge n. 10, vanno attentamente controllati e verificati non soltanto perché contrari al tipo di economia locale, ma soprattutto - ed è questo il punto più delicato - perché ad ogni apertura da parte della Regione a tali principi corrisponde, a nostro avviso, una limitazione della potestà legislativa della Valle d'Aosta in materia urbanistica, con il conseguente svuotamento di uno dei più qualificanti aspetti dell'autonomia regionale.
Invero la legge n. 10, ad onta dell'ampia discrezionalità affidata al sistema regionale locale col rilascio della concessione, determinazione di contributi, e via dicendo, pone principi fondamentali di assetto economico-sociale che non sono superabili dalle leggi regionali. Ciò dunque significa che con la mano destra ci viene offerta ampia discrezionalità, ma con la mano sinistra ci viene imposta una gravissima limitazione alla nostra autonomia in materia di assetto e di gestione del territorio. A questo punto, quindi, a nostro avviso, è doveroso tenere gli occhi ben aperti e intervenire tempestivamente per evitare...l'irreparabile.
Il disegno di legge n. 31, come è stato presentato inizialmente, è un esempio di questi accadimenti poiché, così com'è congegnato, si pone esattamente nel quadro molto pericoloso di quei principi di riforma economico-sociale non superabile, lo ripeto, con leggi regionali. Costituisce quindi un laccio che noi stessi ci mettiamo al collo strangolando un primario potere di autonomia legato alla tradizionale economia della Valle d'Aosta.
Il congegno della programmazione pluriennale, la sanzione dell'esproprio, la dilatazione dell'apparato attuativo dei piani esecutivi e molte altre disposizioni contenute nel disegno di legge n. 31 rivelano chiaramente il contrasto con la naturale economia della Valle d'Aosta ed un passivo adattamento alle direttive dello Stato.
Il disegno di legge n. 31, poi, deve essere, a nostro avviso, rimeditato alla luce di queste considerazioni, non solo, sarebbe auspicabile che esso aprisse finalmente la strada ad un riesame approfondito di tutta la materia urbanistica sia per dare ad essa un assetto organico ed aggiornato, non più reperibile, sia soprattutto per salvaguardare un'area legislativa di così alta importanza della nostra Regione, dalle multiformi ingerenze dello Stato.
Io avrei finito, vorrei soltanto ancora fare una considerazione sulla delibera la cui approvazione è stata rinviata. Ecco, ricollegandomi al discorso generale, io mi chiedo, in base a quale criterio si è scelto di dimezzare il valore degli oneri di urbanizzazione nella misura del 50 percento delle attività legate all'industria, all'artigianato e al commercio; noi siamo d'accordo perché, chiaramente, si tratta di incentivare l'industria, l'artigianato e l'agricoltura, però ci chiediamo in base a quale criterio gli oneri si sono dimezzati e non ad esempio ridotti nella misura del 30 o del 70 percento.
Secondo problema: per quale motivo lo stesso discorso non si è fatto, per esempio, nei confronti delle attività destinate alle attività turistiche. Il problema degli alberghi per esempio non è stato affrontato, sappiamo benissimo che l'industria alberghiera, tranne in alcune zone della Valle tipo Courmayeur, tipo Valtournenche, il Breuil, è in estrema difficoltà; penso che l'Assessore al Turismo sappia perché molti alberghi stanno chiudendo e vengono trasformati in condominio. Quindi, direi che, pur essendo d'accordo sul principio di agevolare questa attività, si debba avere un disegno generale in base al quale stabilire dei criteri per l'applicazione o la riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.
Ecco, un'altra osservazione che poi dovrebbe essere meglio valutata in Commissione è il problema dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione per l'attività legata all'agricoltura. Ora, da una parte nel progetto di legge n. 31 si dice che le costruzioni destinate alle attività agricole sono esenti, mentre nella delibera si dice che, invece, in alcuni casi, non si capisce bene quali, alcune costruzioni destinate alle attività agricole dovrebbero pagare gli oneri di urbanizzazione. Quindi, da una parte, c'è questo contrasto tra la delibera e il progetto di legge n. 31; dall'altra parte, secondo me, c'è anche un contrasto con l'articolo 9 della "legge Bucalossi" che, chiaramente, dice che le costruzioni destinate alle attività agricole sono esenti da oneri di urbanizzazione.
Ecco, per quanto riguarda il progetto di legge n. 31 che oggi dovremmo approvare mi riservo successivamente di fare alcune considerazioni.
Vorrei soltanto ancora chiedere di invitare, e in questo senso noi ci rendiamo disponibili ad una fattiva collaborazione, la Giunta a valutare la possibilità di nominare una Commissione tecnica, formata da ingegneri, da esperti anche sul piano giuridico ed eventualmente integrata con una delegazione e una rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci che conoscono molto bene questi problemi che, affiancate alla Commissione Turismo e alla Commissione Affari Generali...per rivedere il problema, se è possibile, alla luce di quei principi che precedentemente ho illustrato.
Ho fatto alcune considerazioni forse un po' imprecise, alcune non esatte, però a noi interessa sancire il principio che a nostro avviso il problema della pianificazione territoriale in Valle d'Aosta deve essere affrontato in modo globale, soprattutto stabilendo il ruolo che i vari settori dell'economia debbono svolgere in Valle d'Aosta. Ecco, in questo senso noi siamo disponibili alla collaborazione e disponibili veramente ad una fattiva collaborazione.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Tonino in sede di discussione generale.
Tonino (P.C.I.) - Credo anch'io che la vicenda di questa legge meriti alcune brevissime considerazioni sulla materia, in generale.
Io credo che in pochi settori dell'Amministrazione regionale ci sia, oggi, una confusione come in questo campo. Noi ci troviamo spesso in quest'aula a criticare facilmente lo Stato che va avanti con "leggi tampone", con "leggi stralcio", con leggi che aggiustano, e in questo settore in Valle d'Aosta stiamo dando una dimostrazione ancora peggiore di provvisorietà, di incapacità di gestire il problema nel suo complesso.
I ritardi della Regione in questo campo sono clamorosi direi, oltre ad essere estremamente gravi, perché non si tratta solo di applicare delle leggi dello Stato, ma si tratta ormai di avere una linea, una politica regionale e di trasformare questa politica regionale in atti concreti, semplici e chiari.
Partiamo dal dopo legge n. 10. C'era stata una certa sollecitudine della nostra Regione nella definizione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Qualcuno ha anche detto che più che sollecitudine era stata una improvvisazione approssimata della Regione. Io ho riguardato le dichiarazioni di voto che avevamo fatto a suo tempo in quella occasione e mi ricordo, e ricordo al Consiglio, che allora noi approvammo queste delibere evidenziando che il problema grosso era poi di far seguire, immediatamente a queste, tutti gli altri adempimenti e, naturalmente, una gestione regionale del problema seria, tempestiva, e via dicendo.
Avevamo anche chiesto, alla fine dell'intervento in sede di dichiarazione di voto, che, passato un certo lasso di tempo...un anno si era detto...di effettuare una verifica complessiva sugli effetti di questa legge n. 10 in Valle d'Aosta e osservato che un dibattito in Consiglio sarebbe stato utile.
Sono passati due anni, di questi problemi ne parlano in modo disperato i Sindaci e nessun altro in Valle d'Aosta; i Comuni sono in difficoltà, ma nessun altro discute. Gli adempimenti di completamento che la Regione doveva fare, le delibere sugli oneri si sono fatti attendere e ancora oggi non ci sono. Parlo soprattutto dei piani pluriennali che la Regione doveva predisporre entro 180 giorni, cioè entro il 30 luglio del 1978, cioè dello scorso anno e, invece, ancora oggi non ci sono (parlo della convenzione tipo). E come si fa a discutere anche sugli oneri quando non si hanno gli elementi sulla possibilità di convenzionare e di far pagare perciò meno oneri a chi costruisce la casa per sé e chi non vuole fare dell'edilizia speculativa?
Mi fermo un attimo su questo punto perché mi sembra rilevante. Pochi giorni fa una persona mi ha detto che è una cosa vergognosa che a Gressan gli chiedano oltre cinque milioni per costruirsi una casa, una casetta. Ho risposto che era impossibile pagare cinque milioni per costruirsi la casa per abitarci non avendo nessuna intenzione di venderla e che con la convenzione col Comune si paga solo il costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione, e non la parte afferente al costo di costruzione, e che quindi con due milioni se la sarebbe cavata. Io sono dell'avviso che due milioni, due milioni e mezzo per una casa sia giusto pagarli...adesso non voglio introdurre qui il dibattito sugli oneri perché è un giusto risparmio e, dall'altra, bisogna andare a vedere anche cosa ha significato per i Comuni questa legge, in termini di fondi che arrivano tempestivamente e che i Comuni hanno saputo anche tempestivamente impegnare e localizzare. Ritornando all'aneddoto, io sostenevo che era impossibile...invece è vero, ed è vero perché sono pochissimi i Comuni che si sono sostituiti alla Regione nel fare la convenzione tipo. Ora la legge n. 10 non dava in questo senso scadenza alla Regione, però la seconda tassa, chiamiamola così, quella sul posto di costruzione non si paga se c'è il convenzionamento, l'adempimento della Regione in tale senso era, anche se non fissato in termine di legge e in termine di mesi, era urgentissimo ed è urgentissimo. Dicevo, solo pochi Comuni lo hanno fatto e in quei Comuni è largamente applicato il metodo del convenzionamento, per cui ci troviamo in questa disparità (dati che tutti voi potete verificare). A Pont-Saint-Martin un alloggio di 100 metri quadri utili paga, oggi, due milioni e cento di oneri di urbanizzazione, non paga il costo di costruzione attraverso la convenzione, che è molto semplice e che è largamente applicata; la stessa casa a Gressan pagherebbe cinque milioni, forse qualcosa in più. Questa è la situazione in cui si trovano i nostri Comuni che è, io non ho dubbi su questo, il prodotto di ritardi clamorosi della Regione e della sua assenza su questi temi.
Ecco, su questo aspetto che riguarda i Comuni credo che vada fatta, anche qui, una considerazione, perché in effetti i Comuni sono stati lasciati soli, c'è stata una sola circolare di carattere tecnico, nessun orientamento di carattere politico. Ecco, il problema che citavo prima del convenzionamento, secondo me è un problema di carattere politico, perché proprio è un metodo, un mezzo per favorire coloro che si costruiscono una casa per sé. Comunque credo che non facciamo oggi il dibattito su tutta questa materia che, si è detto già in Commissione, va vista complessivamente; io sono molto contento che l'Assessore abbia rinviato quell'altra deliberazione della riduzione degli oneri per alcune categorie quali l'artigianato e l'industria, senza alcuna motivazione plausibile, ma che si faccia una revisione complessiva.
Ritorno alla legislazione regionale. Una volta in quest'aula, credo il collega Dujany, ha detto che questa è una Giunta che agisce soprattutto dietro la spinta...diciamo dei burocrati che tendono naturalmente per loro mestiere e dovere ad applicare le leggi dello Stato e poi le altre leggi che sono fuori escono dietro la spinta e l'azione delle corporazioni...oppure di interessi economici precostituiti e che manca una mediazione, manca un filtro politico che deve esercitare il Governo regionale, la Giunta regionale.
Io credo che in questa materia sia proprio calzante l'esempio che aveva fatto allora il collega Dujany e lo si è visto in Commissione: quando abbiamo affrontato questo problema si è discusso abbastanza bene, io credo che sia un fatto positivo che va sottolineato. Quello che rimane del progetto di legge all'esame oggi, direi che è irrilevante nel senso che si tratta di un provvedimento che chiamarlo "legge" fa anche un po' impressione, perché è soltanto un provvedimento che copre dei buchi, degli errori grossi, clamorosi fatti precedentemente, che dà aggiustamenti a una materia che oggi è, ripeto, allo sbando, e ciò dimostra tuttavia il fatto che la Commissione ha discusso, approfondito, ed ha deciso di non portare in aula una parte del provvedimento, e che le Commissioni possono lavorare bene (e qui mi riallaccio all'esigenza di dare sempre di più alle Commissioni mezzi e strumenti perché, effettivamente, possano fare un lavoro approfondito). So che ci sono iniziative in questo senso e da noi saranno sicuramente appoggiate. Ma che cosa è mancato in Commissione?
Qui bisogna essere molto chiari: è mancato un indirizzo da parte della Giunta, è mancato quel momento di governo che pure ci deve essere anche in Commissione, non dimentichiamo che Esecutivo, governo della Regione e Consiglieri hanno compiti diversi. Ci siamo trovati a discutere senza avere nessuna indicazione di carattere politico da parte della Regione, soprattutto senza avere poi nessuna informazione che dimostrasse che la Giunta segue in Valle d'Aosta il fenomeno nei suoi aspetti più semplici ma più evidenti. Faccio due piccoli esempi: quanti Comuni hanno finora adottato questa convenzioni tipo? Io non credo che sia un problema saperlo, credo che basti salire agli Uffici del Controllo Comuni o fare un giro di telefonate ai Segretari Comunali, così come altro elemento che si può sapere prestissimo, molto facilmente, è quanto i Comuni hanno incassato nel 1976, anno che si è chiuso, con quali oneri, quanti sono stati, come li hanno spesi...non credo che sia una cosa impossibile, questi oneri arrivano dall'edilizia abitativa o arrivano dall'industria, questi dati si possono avere col telefono, senza bisogno di centri di raccolta dati particolari.
Ecco, questi dati mancano, sono mancati in Commissione e abbiamo tutti avvertito che è mancato l'orientamento, il peso di un Governo regionale. Addirittura, quando qualcuno delle forze di minoranza ha chiesto in Commissione che su questi temi sarebbe perlomeno indispensabile sentire i Comuni, c'è stata anche qualche insofferenza, quasi che sentire i Comuni su questi problemi fosse una perdita di tempo! Ecco, noi non siamo d'accordo su questo aspetto e diciamo che qui ci sono e vanno denunciate delle gravissime carenze a livello di Giunta.
Questa è - e lo ripetiamo - una materia estremamente delicata, noi non vogliamo come Gruppo comunista abbandonarci ad azioni propagandistiche perché non l'abbiamo mai fatto su altri temi e tanto meno lo vogliamo fare su un tema così delicato come il problema della gestione del territorio, degli oneri, perché è un problema serio. In Commissione ci siamo battuti molto contro la logica, che invece sembrava più degli sconti, che veniva avanti nel caso degli oneri di urbanizzazione e siamo disponibili per ricercare un'unità effettiva. In Commissione saremo presenti e lavoreremo concretamente su questo terreno, però abbiamo anche bisogno - e lo diciamo - che la Giunta faccia discorsi seri, presenti dei progetti seri, e io credo vada lanciato l'appello che perlomeno in Giunta si discuta di queste cose (se non si è fatto), in modo da avere l'orientamento del Governo.
Fatto questo, ribadisco il nostro impegno affinché si arrivi ad applicare complessivamente la legge n. 10 in Valle d'Aosta in un modo che sia più aderente alla nostra realtà, obiettivo che anche noi perseguiamo e per cui daremo il nostro contributo.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Sono già state fatte in quest'aula molte considerazioni che non starò a ripetere se non per sottolineare solo alcuni aspetti fondamentali, cioè che è opportuno (e forse ora) che la Regione assuma in prima persona tutte le responsabilità che in questo settore le sono attribuite dallo Statuto.
Purtroppo possiamo vedere che l'unico provvedimento veramente fondamentale assunto dalla Regione risale al 1960 con la legge n. 3, che in parte era stata poi emendata per sentenza della Corte Costituzionale. Dopodiché l'iniziativa della modifica della legislazione urbanistica è passata allo Stato fino alla legge n. 14 dell'anno scorso, quando, finalmente, forse la Regione ha potuto recuperare parte del tempo perduto. Nel frattempo possiamo dire e valutare che le modifiche e gli avvenimenti e i condizionamenti di tipo urbanistico che sono avvenuti sono stati sempre determinati dalla legislazione nazionale.
Nel 1973 era stato fatto uno studio generale globale dell'assetto territoriale della Valle d'Aosta, lo schema di piano urbanistico regionale, però, se ricordo bene, pur essendo stato oggetto in questo Consiglio di ampia discussione, quel progetto non ha trovato nessuna concretizzazione in atti legislativi o normativi.
Quindi è vero quello che è stato detto: che la politica urbanistica è allo sbando, che i Comuni sono in grosse difficoltà e lo possiamo valutare dal fatto che, sino ad oggi, su 74 Comuni della Valle d'Aosta, solo 8 sono dotati di strumento urbanistico, cioè del piano regolatore, quando la legge statale del 1967 prescriveva che nell'arco di un anno praticamente tutti i Comuni ne fossero dotati...siamo a 12 anni di distanza, sono solo 8 Comuni su 74! E questo è dovuto in parte - non nascondiamocelo - a deficienza dei Comuni, ma forse ancor più a carenze politiche e amministrative della Regione, perché sappiamo che ci sono strumenti urbanistici giacenti da anni, che non hanno avuto ancora da parte della Regione nessun parere, nessuna indicazione, e questo probabilmente perché mancano gli indirizzi generali, gli indirizzi globali, mancano le linee programmatiche, non solo dell'aspetto territoriale, ma direi della politica in diversi settori da quello abitativo a quello produttivo, industriale, artigianale, agricolo, di quei settori che hanno una qualche attinenza con il territorio. Quindi credo che dobbiamo approfittare degli obblighi che la legge n. 10 ha imposto alla Regione per poter fare, finalmente, un passo dopo l'altro, e il provvedimento di oggi non è che un piccolissimo passo, per affrontare globalmente e risolvere il problema dell'assetto territoriale. E non direi solo dell'assetto territoriale, ma della programmazione territoriale generale che discende dalla programmazione di tipo economico che, oggi come oggi, sono assolutamente assenti. Quindi è forse un recupero di tipo non solo politico, ma forse anche culturale che il Consiglio regionale deve fare, e dico "anche culturale" perché in Commissione è stato abbastanza chiaro che i problemi non sono ancora totalmente conosciuti a fondo, forse per carenza di informazione come diceva il Consigliere Tonino e forse anche per la difficoltà di inquadrare, da parte di tutti, un problema che è in continua evoluzione.
E qui occorre ricordare come in sede governativa si stia pensando a una ristrutturazione della legge n. 10, se non altro ad una revisione di alcune sue parti, come ci sia anche in altre Regioni un ripensamento su certi aspetti della politica urbanistica, siamo in un settore che purtroppo è ancora in continua evoluzione. Dico "purtroppo" perché sarebbe opportuno poter mettere un punto fermo e poter dire e sapere da dove si parte per poter fare una pianificazione, una programmazione valida. Qui, proprio per questo motivo, è opportuno che la Regione sia sempre presente, che la Regione segua continuamente l'evoluzione di questo settore; però, per fare questo, deve organizzarsi, deve organizzarsi a livello politico, a livello di Giunta e deve organizzarsi anche a livello burocratico e amministrativo, perché è stato detto in Commissione - e qui forse giova ripeterlo - che è necessario ristrutturare o rafforzare gli uffici che si occupano di questo settore perché oggi come oggi non sono adeguati alla mole di lavoro che è loro affidata. Perché, abbiamo sentito, ci sono moltissimi problemi: c'è il problema degli oneri di urbanizzazione, degli oneri relativi al costo di costruzione, ci sono gli altri provvedimenti che sono stati rinviati, la prima parte di questo progetto di legge, c'è la convenzione tipo che deve essere studiata globalmente, e penso che solamente inquadrando tutti questi aspetti, tutti questi problemi in una politica generale, territoriale della Regione che consideri nel suo giusto valore il problema e la risoluzione del "problema casa" per chi ne ha necessità, il problema delle aree industriali.
Ritengo che non sia sufficiente diminuire gli oneri e non preoccuparsi assolutamente di dove queste aree industriali sono localizzate, se è possibile per i Comuni o per la Regione realizzare direttamente le infrastrutture per poter facilitare gli insediamenti delle industrie o se non è possibile e anche porre in atto diverse soluzioni. Lo stesso si può dire per la casa: non è sufficiente, secondo me, diminuire gli oneri o convenzionare chi costruisce. Sarebbe forse opportuno, anche per i Comuni, dotarsi di un demanio comunale di aree da poter concedere, a chi lo richiede, a chi ne ha necessità, per le aree agricole che devono e che possono avere una possibilità di migliore e maggiore sfruttamento, e così per tutti gli altri aspetti che sono moltissimi, da quello dei parchi naturali a quello delle sistemazioni idrauliche, eccetera.
Per concludere, e per esprimere già in questa sede il parere favorevole a questo disegno di legge che è stato unitariamente, diciamo, emendato dalle Commissioni, e considerando questo disegno di legge semplicemente come un passo, ritengo necessario però sollecitare la Giunta e le altre forze politiche ad affrontare in termini rapidi e concreti, e globalmente, tutto il problema prevedendo e preparando questo piano di assetto territoriale con le linee programmatiche per i Comuni e le linee programmatiche per tutti gli altri provvedimenti connessi al settore urbanistico.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Fosson.
Fosson (D.C.) - È indubbio che la materia urbanistica, come d'altra parte ogni altra materia, è in continua evoluzione e come continuamente vi siano dei nuovi concetti che subentrano nella nostra mentalità e come così la nostra mentalità si modifichi. In effetti, parlare di urbanistica, parlare di piani regolatori regionali, di piani di sviluppo è sempre molto complesso e non sempre vi sono delle idee chiare, direi addirittura, non sempre le forze politiche si confrontano come mi pare si siano confrontate o abbiano iniziato a confrontarsi in sede di Commissione Affari Generali e Commissione Turismo e in sede di Consiglio regionale. L'occasione è stata offerta dalla presentazione, da parte della Giunta, del disegno di legge n. 31 che così com'è formulato appariva per certi versi discutibile per i concetti che apportava. In effetti è un disegno di legge, così com'è stato detto dai componenti stessi della Giunta, fatto preparare da tecnici. I tecnici, quindi, hanno recepito i principi insiti nella legge n. 10 del 1977 dello Stato e li hanno esposti e adottati nella legge regionale.
Ora, il fatto che delle leggi vengano preparate da tecnici implica che siano evidentemente leggi perfette, indiscutibili forse dal punto di vista tecnico-giuridico, però possono essere e sono da discutere in sede politica. Non sempre i concetti che vi sono in queste leggi possono essere accettabili da parte dei politici. Intendo dire che deve esserci una preparazione, un chiarimento dei concetti, dopodiché dovrà esserci l'opera dei tecnici. Non deve essere al contrario così com'è stato fatto.
Diciamo però che l'elemento positivo di questa legge è stato proprio quello di suscitare una discussione e di permettere la messa a fuoco di alcuni concetti. È stato detto da alcuni che la discussione è stata molto interessante e io spero che continuerà in Commissione, perché è necessario che siano chiariti dei concetti. Dobbiamo chiarire quali sono le linee programmatiche lungo le quali far camminare lo sviluppo territoriale, lo sviluppo quindi anche socio-economico della nostra Regione.
Direi che il concetto nuovo introdotto dalla legge n. 10 è stato quello di modificare completamente il concetto di proprietà. Fino all'entrata in vigore della legge n. 10, il diritto a costruire era un diritto insito nella proprietà: io, proprietario di un terreno chiedevo al Sindaco e il Sindaco mi dava una licenza di costruzione che era nel mio diritto ottenere. Ora è cambiato il concetto, è una concessione che il Sindaco mi dà dietro un pagamento, cioè io sono, sì, proprietario del terreno, ma questo non implica necessariamente che io abbia il diritto a costruire. Questo è un concetto che ci trova consenzienti, nel senso che noi sosteniamo che la proprietà è un diritto, ma è un diritto con delle implicazioni sociali.
La proprietà deve avere una funzione sociale. D'altra parte, però, non accettiamo e non possiamo accettare l'estrema conseguenza della funzione sociale della proprietà che arriva a dire che la proprietà non esiste più, che è della collettività. E in effetti questo concetto era implicito in alcuni articoli di questa proposta di legge n. 31, soprattutto quelli a riguardo dei programmi pluriennali.
In effetti noi ci siamo trovati per larga parte concordi, nella Commissione, a sostenere che il principio dell'esproprio insito nel concetto di programma pluriennale, di applicazione del piano regolatore, non è consono, sia alla nostra gente, sia ai nostri principi, ed è per questo che dopo lunga ed ampia discussione tutti i primi nove o dieci articoli di questa legge sono stati cancellati per essere poi riproposti in discussione, anche perché a livello nazionale ci sono delle prove, pare, che tutti questi concetti siano messi in discussione, cioè in effetti ci si accorge che la legge, così com'è stata impostata, può essere troppo restrittiva per la proprietà privata.
E quindi la legge, così com'è rimasta...che ci trova consenzienti, anticipiamo subito il nostro voto favorevole...la parte che è rimasta, dicevo, dà soltanto delle definizioni, dà dei chiarimenti, corregge alcune sviste, alcuni errori che erano insiti nella legge n. 14.
Quanto poi agli oneri di urbanizzazione, di cui non discutiamo oggi, ma che sono stati discussi ampiamente in sede di Commissione e che verranno ripresi nelle prossime discussioni per essere poi riproposti in Consiglio regionale, noi diciamo che siamo favorevoli a una loro riduzione generalizzata, a una riduzione per quello che riguarda i complessi produttivi ed eventualmente anche i complessi alberghieri che, in definitiva, nella nostra realtà sono dei complessi produttivi.
Noi riteniamo che è preferibile far pagare al cittadino meno tasse, dargli più possibilità di iniziativa, che non piuttosto far pagare al cittadino delle tasse da redistribuire poi in contributi, fatto salvo però il principio che gli oneri vanno pagati ai Comuni, perché chiunque costruisca genera per il Comune degli oneri che deve soddisfare.
Per quello che riguarda poi la casa, il problema è già stato sollevato prima dal Consigliere Maquignaz. In Commissione avevamo proposto uno schema di discussione, cioè una proposta nella quale si favoriva una suddivisione degli oneri, una proposta di pagamento degli oneri tesa a favorire chi si costruiva la prima casa e cioè la casa in cui dovesse poi abitare e a penalizzare il costruttore o il fruitore della seconda casa. Ci siamo trovati però così a discutere, in linea di principio direi, non siamo riusciti ad arrivare a delle soluzioni anche per una mancanza di dati, dati che purtroppo i nostri uffici, ci pare, non sono in grado di fornirci compiutamente.
Da parte nostra, quindi, c'è una richiesta di maggiori dati per avere una maggiore capacità conoscitiva della realtà e quindi una maggior capacità di trarre delle conclusioni, ed eventualmente una maggior collaborazione con gli Enti locali, con i Comuni, che sono poi quelli che hanno applicato, fino ad oggi, con la legge n. 10, gli oneri di urbanizzazione e quindi possono conoscere meglio gli aspetti positivi e negativi.
Noi siamo favorevoli alla parte del disegno di legge n. 31 che è rimasta, oggi l'approviamo e siamo favorevoli a continuare la discussione sul tema urbanistico, sul tema dell'assetto del territorio nella Valle d'Aosta, tenendo come criterio di fondo quello del significato del diritto della proprietà come diritto del singolo, ma contemporaneamente della sua funzione sociale e, in più, del non penalizzare con gli oneri chi ha delle attività economiche.
Dolchi (P.C.I.) - Ha chiesto la parola il Vice Presidente Faval.
Faval (U.V.) - Il progetto di legge in discussione è certamente un invito a prendere in considerazione ed affrontare tutta l'ampia tematica della legge n. 10 e forse anche, più in generale, le implicazioni che conseguono all'applicazione della legge n. 10, e ancora tutto l'ampissimo discorso e problema dell'urbanistica e della gestione del territorio; cosa che, d'altra parte, alcuni dei Consiglieri che sono intervenuti in precedenza hanno fatto. A questo proposito, mi pare vada con soddisfazione rilevato che il tono della discussione che fin qui abbiamo avuto è stato particolarmente positivo, nel senso che a me è parso di poter rilevare che da parte di tutti gli oratori che mi hanno preceduto ci sia stato soprattutto l'intento di costruire e di collaborare, fornendo l'interpretazione e l'applicazione migliore possibile di questa legge, in funzione degli interessi della popolazione locale. È un dato d'altra parte che avevamo, come qualcuno ha anche già detto, rilevato e constatato in Commissione e su queste basi è certamente possibile fare un buon lavoro.
Io mi limiterò ad esprimere alcuni concetti che, per quanto ci riguarda, riteniamo fondamentali. Innanzitutto è indispensabile tenere conto del rapporto mutato che la legge n. 10 introduce, cioè il rapporto tra proprietario e Ente pubblico, così come diceva il Consigliere Maquignaz; lo ius aedificandi, è stato, con la "legge Gullotti", modificato integralmente, ha delle implicazioni diverse in Valle d'Aosta rispetto ad altri Paesi. Se si tiene conto per esempio di questo dato fondamentale, cioè che in numerose altre Regioni d'Italia siamo di fronte al latifondo, mentre invece in Valle d'Aosta sappiamo tutti benissimo che la proprietà è parcellizzata, la proprietà è frantumata, l'applicazione della "legge Gullotti" in Valle d'Aosta deve tener conto anche di questa cosa. Soprattutto, senza entrare nel dettaglio dei vari articoli della "legge Gullotti" e di quella che stiamo esaminando oggi, direi che l'esigenza del Consiglio regionale è soprattutto quella di accentuare l'autonomia dell'interpretazione e dell'applicazione delle varie leggi dello Stato; non mi riferisco unicamente alla "legge Gullotti", ma alle varie leggi dello Stato in funzione, appunto, della particolare realtà nella quale noi ci troviamo ad agire, senza dimenticare nessuna delle possibilità legislative che lo Statuto ci dà.
È vero, qualcuno ha rilevato che forse in questa materia a livello regionale c'è un po' di confusione, ma non dimentichiamo (nessuno di coloro che sono intervenuti ha fatto osservazioni di questo genere) che l'urbanistica è in continua evoluzione, e non soltanto dal punto di vista legislativo. Qui le cause molto probabilmente sono dovute alla confusione a monte di tutta una serie di leggi e leggine che si contraddicono le une con le altre e che impongono a noi uno sforzo notevole per riuscire a mettere un pochino di ordine e qualche volta, forse, non ci si riesce...di questo dato dobbiamo pur tenere conto! Mi pare che l'Assessore ricordasse appunto che in Commissione abbiamo manifestato la necessità di arrivare ad un testo unico, ma quando si constatano cose di questo genere è proprio perché siamo di fronte ad una grossissima confusione e, ripeto, forse non è tutta colpa nostra, cioè non è tutta colpa della Regione.
Abbiamo leggi di carattere urbanistico che si susseguono, modifiche che si susseguono ed è abbastanza difficile tener...
(interruzione di alcuni Consiglieri, fuori microfono)
...dicevo, l'evoluzione non è soltanto per quanto riguarda il problema urbanistico, non è soltanto in termini legislativi, ma è anche, soprattutto, in termini concettuali; è mutato il concetto di piano regolatore che si aveva dieci anni fa rispetto a quello che ha adesso, è mutato il rapporto che si intende dare per il tramite di determinati strumenti alla gestione del territorio.
Chiaramente tener dietro a tutta questa evoluzione, non è certamente facile, però noi abbiamo come compito specifico di fare lo sforzo di seguire nel modo più attento possibile queste fasi estremamente importanti della gestione del territorio e della politica che si deve fare nei confronti del territorio in Valle d'Aosta.
Un'occasione è certamente quella del momento che stiamo vivendo, e cioè lo Stato si prepara a modificare la "legge Gullotti" chiedendo...e questo è estremamente importante, io lo sottolineo...chiedendo la collaborazione delle Regioni. È questa un'occasione che non possiamo assolutamente perdere e che dobbiamo sfruttare, e uso ad hoc questo verbo, dobbiamo sfruttare nei termini più concreti possibili, dobbiamo riuscire a far sentire la nostra voce a far capire chiaramente che ciò che va bene a Palermo non può andare bene ad Aosta, per motivi evidentissimi. È un'occasione appunto di riuscire ad ottenere quel minimo di elasticità nella legislazione nazionale che ci deve essere e questo senza rinunciare a nessuna delle prerogative di autonomia legislativa che il Consiglio regionale ha in funzione dello Statuto Speciale. Direi che in questo senso, cioè nell'utilizzare l'occasione che ci viene data dallo Stato, sarebbe importante che il Consiglio regionale utilizzasse al massimo il lavoro delle Commissioni perché, come abbiamo constatato, anche se è iniziato da poco, abbiamo potuto verificare che è stato un lavoro proficuo e un lavoro è proficuo nella misura in cui riesce - e in parte ci siamo riusciti - ad approfondire le analisi per arrivare a delle scelte più concrete. Direi appunto che la Giunta, presentandosi al tavolo delle trattative con il Ministro competente, dovrebbe poter avere a monte il lavoro, dovrebbe potersi giovare del lavoro di analisi politica che le Commissioni possono fare e hanno dimostrato di essere in grado di fare. Quindi una strettissima collaborazione tra l'Esecutivo e il Consiglio regionale per il tramite degli organi preposti a questo tipo di lavoro. E certamente se questa collaborazione avverrà - e non abbiamo motivi per ritenere che non ci sia - riusciremo a fare dell'ottimo lavoro, perché io vi cito soltanto uno dei casi dove a nostro parere è indispensabile intervenire, anche se, come tutti sappiamo, è vero che le leggi dello Stato vanno applicate, ma in base alle possibilità di intervento che noi abbiamo le possiamo e le dobbiamo soprattutto adattare alla nostra realtà locale. Vi cito uno dei casi più recenti: la legge n. 665 è stata modificata a livello regionale con la legge n. 44 che integra il discorso imposto dallo Stato relativamente agli espropri...quindi una stretta collaborazione tra Giunta e Commissioni, e quindi presenza attiva e tempestiva nelle riunioni con i Ministri.
Un'ultima osservazione è questa, appunto tenuto conto della mole notevole di leggi che si susseguono, di modifiche che si susseguono, di circolari sulla materia che arrivano da parte dello Stato e che noi continuamente siamo costretti ad apportare alle norme e alle leggi, da una parte, e tenuto conto, dall'altra, della continua evoluzione come accennavo prima, anche proprio al concetto urbanistico che si sta modificando continuamente nel tempo: è indispensabile, come qualcuno ha già detto, che l'Ufficio Urbanistica della Regione sia potenziato per i motivi che vi ho detto prima e anche per essere uno strumento di consultazione più agile e più efficace da parte di tutti coloro che devono interpretare, che devono applicare la legge; mi riferisco in particolare ai Sindaci che qualcuno dice che sono stati abbandonati. Non è vero che siano stati abbandonati, è però vero che dobbiamo senz'altro dar loro maggiori strumenti per poter agire con l'autonomia che tutti riconosciamo loro, perché devono saper agire nell'interno della loro realtà comunale con l'autonomia che noi rivendichiamo nei confronti dello Stato.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, non c'è più nessuno iscritto a parlare in sede di discussione generale. Possiamo considerare chiusa la discussione generale? Ci sono obiezioni? Considerando chiusa la discussione generale, io vorrei chiedere ai colleghi dell'Union Valdôtaine, Voyat e Faval, se intendono presentare l'emendamento annunciato. No? Allora l'emendamento che era stato annunciato alla Presidenza non viene presentato e io considero chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, Ramera.
Ramera (D.C.) - Dirò subito che ringrazio i vari Consiglieri intervenuti, non solo per la pacatezza del linguaggio, ma soprattutto per i vari suggerimenti che, nella mia modestia, ho raccolto e terrò ben cari, perché non ritenevo almeno di essere responsabile, in questi cinque mesi di gestione dell'Assessorato, di quelle varie carenze che si addebitano alla Giunta, alla Regione in genere, in questa materia così difficile e complessa.
Dirò però - e vorrei sottolinearlo - che se vi è carenza e ancora poca chiarezza di idee da parte degli organismi regionali, altrettanto vediamo da parte dello Stato, perché se ha ritenuto necessario rivedere, a un anno e poco più di distanza, la legge n. 10, molto probabilmente su pressioni delle Regioni, dei Comuni, delle forze politiche, sindacali, io ritengo che voglia dire che lo stesso Stato che aveva varato la legge n. 10, ritenendo di aver forse creato un qualche cosa di nuovo e di valido per molti anni, ritiene che deve essere rivista proprio alla luce di quelle che sono state le ripercussioni di questa legge.
Io ringrazio quindi che non ci sia stata polemica, ma ci sia stata invece un'estrema pacatezza, e direi anche un concreto contributo da parte dei vari rappresentanti delle forze politiche, soprattutto quando, riprendendo alcuni temi, soprattutto uno portato avanti, tra gli altri, dal Consigliere Nebbia, mi si dice che in dodici anni - e questo l'ho appreso anch'io arrivando all'Assessorato del Turismo - soltanto otto piani sono stati approvati e quindi mi sembra un po' poco. Dirò però che ce ne sono 36-37 giacenti e abbiamo avuto modo di constatare in sede di queste numerose riunioni delle due Commissioni che le strutture del settore urbanistico sono oltremodo carenti, per cui, con tutte le responsabilità che gli competono, io ho visto, almeno negli ultimi mesi, che gli uffici sono stati impegnati per la perimetrazione in tutti quei Comuni che non erano stati in grado di farlo per mancanza di strutture tecniche; anche ai Comuni riesce oltremodo difficile avere tutti quei dati e fornire ai Consiglieri elementi conoscitivi e indispensabili per una discussione concreta. Quindi anche questo è un problema che abbiamo esaminato, e che andrà rivisto in tempi molto stretti, perché trattasi di materia in continua evoluzione, ma di materia altresì importantissima ai fini degli interessi regionali, se si vuol veramente arrivare alla programmazione del territorio per giungere poi a una programmazione vera e propria nel campo socio-economico regionale.
Sarà quindi mia cura non solo tener conto di tutti quei suggerimenti che sono venuti fuori nel corso della discussione...e qui accetto volentieri il suggerimento che è venuto da varie parti, di tenere costantemente informate le due Commissioni Affari Generali e Turismo su quanto viene delineandosi sulla materia in sede nazionale nel rivedere la legge n. 10...per poter quindi proporre in campo nazionale quelle nostre istanze a salvaguardia dei nostri interessi che sono ben diversi da quelli del resto del territorio nazionale.
Io ritengo di aver concluso questa mia breve replica e, nel manifestare l'impegno a continuare il lavoro in Commissione costantemente uniti, vedremo anche, come Giunta, di tener conto di quanto è emerso nel corso della discussione e di proporre anche la modifica o, diciamo, il rafforzamento delle strutture che interessano particolarmente il settore urbanistico da parte di tecnici validi, così come sarà senz'altro accolta tutta quella serie di proposte anche suggerite dal Consigliere Maquignaz, in modo che tutte le forze amministrative e politiche della Regione vengano investite di questo problema così delicato e si vada quindi verso una normalizzazione in maniera concreta e valida nei nostri interessi.
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri, passiamo ora all'esame della legge, articolo per articolo. È già stato annunciato e rilevato in sede di discussione generale come la Commissione abbia concordato una serie di emendamenti che modificano il testo che è stato trasmesso come allegato all'oggetto che stiamo discutendo e cioè il disegno di legge n. 31.
Per la regolarità, io chiederò quindi che il Consiglio si pronunci per quelli che sono i provvedimenti, le proposte soppressive e che poi si dia inizio alla discussione di quello che possiamo chiamare il nuovo testo concordato dalla Commissione, ovviamente previe votazioni degli emendamenti.
Ci sono obiezioni a questo modo di procedere? Allora, colleghi Consiglieri, siccome l'articolo 9 diventerebbe l'articolo 1, io propongo di pronunciarvi con un'unica votazione sulla soppressione degli articoli dall'1 all'8 e sulla lettera A) dell'articolo 9, se non avete niente in contrario. Essendoci stato questo accordo in Commissione, credo si manifesterà anche in Consiglio. Siamo d'accordo, allora, colleghi Consiglieri? Do lettura dei rispettivi emendamenti:
Emendamento
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.
Emendamento
L'articolo 9 è soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 9 (ora art. 1)
(Poteri sostitutivi)
Nel caso in cui il Sindaco, trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o degli impegni da assumere da parte dell'interessato, non abbia espresso le proprie determinazioni, l'istante, nei successivi 30 giorni, può avanzare formale esposto all'assessore regionale competente in materia urbanistica.
Nei 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'esposto, l'assessore regionale competente in materia urbanistica invita il sindaco a pronunciarsi sull'istanza di concessione nei 20 giorni successivi alla data di ricezione di detto invito, sentita la commissione edilizia.
Trascorso inutilmente detto termine, l'assessore regionale trasmette gli atti al presidente della Giunta, il quale nomina un commissario ad acta, che deve pronunciarsi sull'istanza di concessione entro 20 giorni dalla data dell'incarico ricevuto, acquisendo il parere della commissione edilizia. Ove la commissione edilizia non si sia già pronunciata, si prescinde da detto parere se non espresso entro 10 giorni dalla richiesta del commissario ad acta.".
Chi è d'accordo per la soppressione degli articoli dall'1 all'8 più il 1° comma dell'articolo 9 della vecchia numerazione, cioè la lettera A) relativamente al testo originale che vi è stato trasmesso come allegato?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
Abbiamo quindi, a questo punto, la proposta delle Commissioni Affari Generali e Turismo in seduta congiunta di cui noi seguiremo il testo, rilevando subito che l'articolo 9 del vecchio testo diventa articolo 1 e che il comma B), che era rimasto successivamente alla votazione che avete testé effettuato, viene sostituito e si propone di sostituirlo con un nuovo testo che io metterei in approvazione con un'unica votazione, se non avete obiezioni, visto che c'è l'unanimità del Consiglio, chiamando articolo 1 il nuovo testo proposto dalla Commissione che automaticamente sostituisce anche il comma B) della pagina 11 del vecchio testo. Ci sono obiezioni su questo modo di procedere?
Allora metto in approvazione il nuovo testo dell'articolo che diventa "Articolo 1", composto dalla Commissione e nello stesso tempo la soppressione del vecchio comma B).
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si passa ora alla votazione degli emendamenti che riguardano il vecchio articolo 10 che assume la numerazione "Articolo 2".
Metterei in un'unica votazione se siete d'accordo gli emendamenti che propone la Commissione, cioè la sostituzione al 1° comma della parola "Giunta" con "Consiglio regionale" e la soppressione tout court di tutto il 2° comma, cioè dalla parola "Il convenzionamento" fino alla parola "forte e medio".
Emendamento
Articolo 10 (ora art. 2)
Al 1° comma le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale".
Il secondo comma è soppresso.
Il Consiglio è d'accordo su questo modo di procedere? Allora metto in approvazione, per alzata di mano, gli emendamenti proposti dalla Commissione testé annunciati.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione degli emendamenti:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto quindi in approvazione l'articolo 2, così emendato, ex articolo 10.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
All'articolo 3, ex articolo 11, c'è un emendamento che, direi, possiamo considerare una logica correzione di carattere tecnico, in quanto, essendo cambiata la numerazione, l'articolo 12 che trovate in fondo alla pagina diventa articolo 4, proprio perché viene cambiata la numerazione. Io quindi non metto in approvazione l'emendamento, rilevo questa variazione del numero dell'articolo dovuto alla diversa numerazione.
Emendamento
Articolo 11 (ora art. 3)
L'articolo citato in fine del 3° comma è "art. 4".
Metto in approvazione l'articolo che assume la numerazione "Articolo 3" come proposto, e che sostituisce l'articolo 11. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità l'articolo che prende il numero di 3.
Articolo 4, ex articolo 12. C'è la proposta di soppressione dell'ultimo comma che se non vado errato...mi seguano per favore i Presidenti di Commissione...è il comma: "Nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge"? È questo? Non ci sono dubbi?
Emendamento
Articolo 12 (ora art. 4)
L'ultimo comma è soppresso.
La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (D.P.) - Solo un'osservazione di dettaglio, che però è indice di una caratteristica costante di tutte queste disposizioni legislative di cui abbiamo già accennato in Commissione: burocratizzazione e centralizzazione del potere sono le costanti di queste leggi e per di più, mentre i Comuni sono costretti a termini di decadenza di 30-60 giorni, eccetera, la Giunta regionale è libera di tenere i piani regolatori anche 4-5 anni senza aver nessun termine per la loro approvazione. Brevemente questa osservazione, perché in questo articolo si dice, nella chiusura, che "la Giunta decide, sentito il parere...per la pianificazione"...entro quanto tempo? Non ci sono i termini, questo era già un po' il problema sollevato in sede di Commissione. Ora, dico, capisco che ci sono determinate situazioni di opportunità, ma quando poi assistiamo al fatto che presso l'Assessorato ci sono piani regolatori che sono giacenti da tre, quattro, cinque, sei, sette anni senza aver avuto l'approvazione, mi pare che questo sia veramente macroscopico rispetto alle scadenze previste per i Comuni!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che prendono la parola? Allora metto in approvazione la soppressione dell'ultimo comma dell'ex articolo 12 che diventa ora "Articolo 4", è un emendamento soppressivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto quindi in approvazione l'articolo 4, già articolo 12, così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene? Il Consiglio approva all'unanimità con lo stesso risultato (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28).
Al nuovo "Articolo 5", già articolo 13, non ci sono emendamenti. Metto quindi in approvazione l'articolo 5. Chi è d'accordo? La parola al Consigliere Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - Volevo solo una precisione da parte della Giunta. Le costruzioni destinate all'attività agricola, in base all'articolo 13 debbono essere esenti dai costi, dagli oneri di urbanizzazione. Come già ho detto nel primo intervento, nella delibera che poi oggi è stata rinviata si prevede invece il pagamento degli oneri di urbanizzazione per delle costruzioni destinate alle attività agricole. Non mi spiego questa contraddizione...non vorrei che, approvando questo articolo, si possa poi interpretare che, in alcuni casi (e non so quali) le case destinate alle attività agricole debbono pagare gli oneri di urbanizzazione.
Poi un'altra piccola osservazione su questo articolo...purtroppo io non ero in commissione e mi è sfuggito, farei solo la raccomandazione di tenerne conto...dunque, alla pagina 16, n. 1, 3° comma, dove si dice, nella seconda parte...
(interruzione di alcuni Consiglieri, fuori microfono)
..."La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate...dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste", io chiederei che questa condizione venisse accertata dal Comune di residenza, possibilmente, altrimenti da una parte diciamo che dobbiamo dare autonomia ai Comuni, dall'altra parte poi diamo un sacco di lavoro alla Regione. Molte volte la Regione, che ha molto lavoro, fatica a rispondere, quindi sarebbe opportuno dare la possibilità al Comune di residenza, anche perché diciamo che il Comune conosce meglio la situazione per l'accertamento di questo requisito.
Ramera (D.C.) - ...almeno così, non vorrei sbagliarmi...l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste accerterà appunto la qualifica proprio attraverso il Comune, non ha altro mezzo per accertare la qualifica se non rivolgersi al Comune, quindi a un certo momento è implicito, direi, mentre quando vedremo poi nuovamente quella delibera che deve essere però globale, vedremo di contemperare l'esigenza anche al testo di legge.
Maquignaz (D.P.) - Qui intendiamo le case destinate alle attività agricole; queste case, queste costruzioni sono esenti da oneri di urbanizzazione, ecco, solo questo...
Dolchi (P.C.I.) - Qual è la proposta concreta?
Dujany (D.P.) - Non faccio alcuna proposta concreta, ma credo che questa osservazione combaci con l'osservazione più generale che facevo poco fa. La caratterizzazione della burocratizzazione della centralizzazione di questa legge, per cui, in questo caso specifico, il Sindaco non può decidere niente per dichiarare che un soggetto fa l'agricoltore, deve dire all'agricoltore o deve chiedere all'Assessorato, al funzionario addetto che dichiari che quel soggetto è agricoltore. Questo mi pare abbastanza strano! Io capisco che qualche volta ci vuole della prudenza, è successo a me personalmente di avere un mio parente che voleva fare una stalla e un fienile, il Comune gli ha detto: "tu ti devi far dichiarare che sei agricoltore dall'Assessorato"...e questo era naturalmente a termini di legge, però questo era chiaramente visibile, tutti sapevano che questo non faceva altro che l'agricoltore...e accanto a questi fatti ci sono poi altre situazioni. Questa è l'impostazione della legge, che è così, naturalmente tutto viene rinviato ad una dichiarazione così, burocratica, rilasciata ad Aosta; quindi tempi lunghi e quindi, naturalmente, anche il mettere l'Amministrazione comunale in posizione di subordine...comunque credo che l'impostazione generale è questa, in questo momento lasciamo pure così.
Dolchi (P.C.I.) - Allora mi sembra che non ci sono varianti. Metto in approvazione l'articolo 5 così come redatto, ex articolo 13, alle pagine 15 e 16 dell'allegato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione sempre per alzata di mano l'articolo 6. Non ci sono richieste di intervento? L'articolo 6 non ha emendamenti proposti dalla Commissione...la parola al Vice Presidente Maquignaz che l'ha chiesta sull'articolo 6, che è il vecchio articolo 14.
Maquignaz (D.P.) - Nella sostanza qui vengono dimezzati, se non vado errato, del 50 percento gli oneri per gli interventi di recupero, no? Ora il meccanismo qual è? Il privato che deve operare un intervento di recupero presenta un computo metrico alla Regione, al Comune, poi il Comune deve valutare e, in base a questo computo metrico, applicare l'onere di urbanizzazione. È un meccanismo estremamente complicato, poiché dà un sacco di lavoro ai Comuni che devono ogni volta controllare la veridicità o meno di questi computi metrici e, purtroppo, anch'io in questo caso non ho potuto intervenire in Commissione.
A mio avviso sarebbe opportuno, pur essendo d'accordo sul fatto di dimezzare del 50 percento questi oneri per interventi di recupero, ricercare poi con calma, eventualmente studiando come fare in Commissione, la possibilità di stabilire un costo unitario medio di costruzione predeterminato per gli interventi di recupero per singole zone e in rapporto eventualmente alla tipologia, cioè fissare un costo predeterminato per gli interventi di recupero di modo che ogni volta gli uffici tecnici comunali non siano obbligati a dover valutare se il computo metrico presentato dal geometra di parte risponde a verità o meno. In questi casi avviene che il geometra di parte fa un certo computo metrico, mentre poi l'ufficio tale ne fa un altro e nascono sempre delle discussioni, quindi la cosa diventa un po' difficile e onerosa. Se fosse possibile studiare una possibilità per stabilire un costo predeterminato, la cosa sarebbe più semplice, ecco. Comunque, a parte questo, noi siamo d'accordo sulla riduzione del 50 percento degli oneri per gli interventi di recupero.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'articolo 6 già 14? La parola all'Assessore ai Lavori Pubblici, Borbey.
Borbey (D.C.) - Riguardo ai discorsi che facevano i Consiglieri Dujany e Maquignaz e anche dell'autonomia che i diversi Comuni devono avere per quello che è di loro spettanza per stabilire alcuni parametri e per stabilire alcuni costi, so che, ad esempio, a livello di Collegio dei Geometri, dato che ogni geometra fa parte, sia come consulenza o per altro, di varie Commissioni edilizie dei Comuni, era stata presa l'iniziativa di individuare alcuni parametri riguardanti la ristrutturazione di fabbricati tipo nei vari Comuni, il costo del tetto, il costo delle strutture portanti e poi via via nelle rifiniture. Queste cose le abbiamo proposte a diversi Comuni e alcuni le hanno recepite, altri no. Quindi proprio nell'autonomia dei Comuni, che sempre ripetiamo, nella loro competenza potrebbero, tramite la loro Associazione Sindaci e tramite anche il Collegio dei Geometri che è presieduto dal Geometra Nicco (che già si era reso disponibile) dare un consiglio tecnico ai Comuni e sensibilizzarli su questo. Ma è una cosa molto difficile, molto delicata, perché ogni Comune ha un costo diverso; costruire, ristrutturare un edificio a Charvensod costa meno che ristrutturare un edificio a Valtournenche. Questo è indubbio, quindi è il Comune stesso che dovrebbe stabilire questi indici e questi parametri, secondo il mio punto di vista.
Maquignaz (D.P.) - Per i computi metrici presentati dai consulenti di parte, invece dicevo che, a mio avviso, ci sarebbe la possibilità di stabilire un costo unitario e determinato, cioè nel caso di ristrutturazione di una casa vecchia si dice che si paga tot al metro, si fissa una cifra al metro in base alla tipologia e in base alle zone...ecco, non so se ho reso l'idea.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Dujany.
Dujany (D.P.) - Parliamo dei linguaggi incomprensibili. Mi pare che il contenuto di questo articolo nella sua essenza sia positivo, perché afferma il principio che il recupero non debba comportare oneri di urbanizzazione più alti di una costruzione nuova. Questo è l'aspetto positivo. Nel metodo, il Consigliere Maquignaz fa presente che forse era meglio stabilire una cifra di valutazione fissa anziché stabilire il meccanismo che è stato trovato qui, cioè che si paga il 50 percento della valutazione che comunque non può superare il 75 percento delle nuove costruzioni, perché le nuove costruzioni pagano gli oneri di urbanizzazione in rapporto ad un costo, mi pare di 250 mila lire al metro quadrato fissato da un decreto del Ministro dei Lavori Pubblici. Ora, mi dicevano parecchi Sindaci che tante volte i costi di recupero superano quelle 250 mila lire al metro quadrato. Lo scopo di questo articolo, che mi pare positivo a parte diciamo nel metodo, è di rendere il recupero meno costoso sul piano degli oneri di urbanizzazione rispetto alle costruzioni nuove.
Il Consigliere Maquignaz, per quanto riguarda il metodo, dice che siccome per le costruzioni nuove è stato stabilito un parametro di "X" al metro quadrato, si potrebbe stabilire anche noi una cifra per semplificare il lavoro dei Comuni, mi pare questo il problema. In Commissione non abbiamo pensato naturalmente a questo tipo di metodo nuovo, ci eravamo soprattutto fermati sul problema di fondo che era il problema di abbattere gli oneri di urbanizzazione in modo da rendere più vantaggioso il recupero che non le costruzioni nuove. Non so, certo questo metodo è abbastanza macchinoso sul piano dell'applicazione. Siccome questa è una "legge tampone", direi che, nonostante i molti difetti, però ha due pregi sostanziali mi pare, e sono due gli articoli sostanzialmente validi: questo, che avvantaggia i recuperi delle costruzioni sul piano degli oneri di urbanizzazione e l'articolo precedente, che esonera le costruzioni agricole. Ecco, credo siano questi i due problemi sostanziali, a parte alcune varianti e correzioni della legge regionale che non abbiamo ancora esaminato.
Dolchi (P.C.I.) - Ci sono altri che chiedono la parola? Allora metto in approvazione l'articolo 6, già articolo 14, sul quale non ci sono emendamenti. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si passa al Titolo II "Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14". A questo proposito c'è la proposta della Commissione dell'inserimento, prima dell'articolo 15 che diventa articolo 8, di un nuovo articolo 7 che, nelle proposte di emendamento che vi sono state distribuite, figura a pagina 2 sotto la voce 14bis e che prende appunto, il numero 7. Nella proposta di questo articolo c'è anche una correzione da fare, dove si fa riferimento alla legge regionale 15 giugno "1974, n. 14", va letto "1978, n. 14".
Emendamento
Articolo 14bis (ora art. 7)
L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è così modificato: in luogo di "in scala 1:2000" sostituire "su base catastale".
Ci sono delle richieste di chiarimento, qualcuno chiede la parola? Allora con questa variazione, cioè con questa correzione dell'anno "1974" in "1978" metto in approvazione il nuovo articolo che prende il numero di 7.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si passa alla votazione dell'articolo 8, ex articolo 15, che rimane invariato. C'è qualcuno che chiede la parola? Stesso risultato.
L'articolo 9, ex articolo 16, viene soppresso e sostituito dal testo che è a pagina 2 e 3 degli emendamenti che sono stati distribuiti.
Emendamento
Articolo 16 (ora art. 9)
Il primo comma, lettera a, dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con le seguenti parole:
"è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenze, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici".
La parola al Consigliere Manganone.
Manganone (D.C.) - Solo un'osservazione sulla giusta interpretazione della parola "ad uso residenze" che significa ad uso abitativo e non locali ad uso della residenza che verrebbero poi computati; quindi si intende abitativa, è l'abitazione, e non locali ad uso.
Dolchi (P.C.I.) - Se il Consiglio non si esprime in senso diverso, mettiamo in approvazione con un'unica votazione la soppressione dell'ex articolo 16 e l'approvazione del nuovo articolo 9 che viene proposto dalla Commissione.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Siamo all'articolo 10, già articolo 17. La Commissione propone di aggiungere una nuova frase.
Emendamento
Articolo 17 (ora art. 10)
In fine dell'art. 17 è aggiunta la seguente nuova frase "Detta disposizione prevale sulle analoghe disposizioni contenute nei piani regolatori generali e nei regolamenti edilizi".
C'è qualcuno che chiede la parola su questo emendamento aggiuntivo? Lo metto in approvazione. Ci sono contrari? Ci sono astenuti?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10.
Metto in approvazione l'articolo 10 così emendato.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si passa all'esame dell'articolo 11...
(interruzione di alcuni Consiglieri, fuori microfono)
...no, pardon. Si propone l'inserimento di un articolo che prende il numero 11 e che a pagina 3 degli emendamenti distribuiti è indicato come articolo 17bis che si inserisce tra il vecchio articolo 17 e il vecchio articolo 18.
Emendamento
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente nuovo articolo:
Articolo 17bis (ora art. 11)
All'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Qualora il piano regolatore generale sia restituito al Comune, per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, le norme medesime si applicano dalla data di ricezione degli atti restituiti fino ad un anno dalla data di nuova presentazione del piano alla Regione per l'approvazione".
Metto in approvazione l'articolo 11.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità il nuovo articolo 11.
Articolo 12, già articolo 18. Non ci sono proposte di variazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 14, non ci sono variazioni...articolo 14, già articolo 20...pardon, chiedo scusa... Articolo 13, l'avevamo saltato, articolo 13 già 19: non ci sono variazioni. Il Consiglio è chiamato ad esprimersi per alzata di mano.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 14, già 20 nella vecchia numerazione.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
All'articolo 15, già articolo 21, ci sono degli emendamenti proposti dalla Commissione; se siete d'accordo, io li metto in votazione in blocco. Sarebbero un nuovo comma alla fine dell'articolo e l'inserimento della rubrica alla fine del 1° comma.
Emendamento
Articolo 21 (ora art. 15)
La rubrica dell'articolo 20bis aggiunto alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è modificata come segue:
(Poteri di deroga in favore di opere e di impianti di interesse generale e sociale).
Emendamento
In fine dell'articolo 21 (ora art. 15) è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Ove motivazioni di interesse generale o sociale lo giustifichino, nelle zone agricole dei piani regolatori generali i fabbricati agricoli o di interesse generale possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista nel punto a) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, a seguito di concessione in deroga rilasciata dal Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio Comunale e previo nulla osta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, su parere del C.R.P.T.. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:
- interesse generale o sociale dell'opera;
- necessità di realizzazione della medesima.".
Allora, ci sono richieste di intervento su questi emendamenti? La parola al Vice Presidente Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - Sull'articolo 21. Io credo proprio che qui nessuno abbia fiducia nei Comuni. Si dice che per poter derogare alla distanza inferiore ai dieci metri dalle rive dei corsi d'acqua pubblici bisogna presentare la domanda, poi il Sindaco la passa in Consiglio comunale, dopodiché la domanda viene trasmessa alla Regione e si deve esprimere l'Assessorato dei Lavori Pubblici, il quale deve chiedere il parere alla Commissione regionale per la pianificazione territoriale.
Ora, a mio avviso, se abbiamo un po' di fiducia nei Consigli comunali e visto che consideriamo necessario il fatto di aumentare l'autonomia dei Comuni, mi sembrerebbe sufficiente dire che, per quanto riguarda la valutazione dell'interesse generale dell'opera e per quanto riguarda la necessità di realizzare la stessa, sia sufficiente il parere del Consiglio comunale, senza necessariamente passare all'Assessorato dei Lavori Pubblici, e poi sentendo il parere del Comitato per la pianificazione territoriale, altrimenti aumentiamo la burocrazia e complichiamo sempre di più le cose. Invece per quanto riguarda eventualmente i prevedibili effetti dell'opera sull'afflusso delle acque allora forse in effetti conviene sentire anche l'Assessorato dei Lavori Pubblici, ma solo per questo, non per tutto il resto.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Fosson.
Fosson (D.C.) - In effetti questo tema era già stato discusso in Commissione...
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
...ecco, c'è già la deroga in più rispetto a prima, e questo sia per quello che riguarda il problema posto dal Consigliere Maquignaz, sia per la variazione che è stata fatta anche per gli edifici agricoli proposta dal Consigliere Dujany. In effetti la deroga, a nostro avviso, può prestarsi anche a degli abusi, quindi anche se c'è un controllo in più non guasta, a nostro avviso. C'è un altro discorso ancora da fare: per i corsi d'acqua e per le strade ci può essere un interesse regionale che va salvaguardato, in questo senso è positivo avere anche un parere in più; certo, è sempre burocrazia, sono sempre tempi lunghi, questo è ovvio, però forse, per evitare degli abusi, può essere un fatto positivo...
(interruzione di alcuni Consiglieri, fuori microfono)
Dolchi (P.C.I.) - Allora, colleghi Consiglieri, penso che il testo della Commissione sia stato faticosamente concordato, quindi io metterei in approvazione il testo proposto dalla Commissione per quanto riguarda i due emendamenti.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto quindi in approvazione l'articolo 15 così emendato, già articolo 21.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 16, già articolo 22. C'è un emendamento soppressivo delle prime tre righe del comma 2.
Emendamento
Articolo 22 (ora art. 16)
La prima frase del nuovo comma aggiunto all'art. 23 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituita dalla seguente:
"L'approvazione dei piani regolatori generali adottati entro il 7 luglio 1978 e presentati alla Regione per l'approvazione entro il 7 gennaio 1979, prescinde dalle norme di pianificazione di cui al capo III.".
Se nessuno chiede la parola, metto in approvazione l'emendamento soppressivo proposto dalla Commissione all'articolo 22 che prende poi il numero 16.
Esito della votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Metto in approvazione l'articolo 16 così emendato. Stesso risultato.
Articolo 17, già articolo 23. Non ci sono emendamenti. Se non c'è nessuno che chiede la parola, lo pongo in votazione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 18, già articolo 24. Non ci sono modificazioni. Il Consiglio è quindi chiamato ad esprimersi.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
La Commissione propone poi l'inserimento di un nuovo articolo, definito articolo 24bis, che prenderebbe il numero di 19, l'articolo è a pagina 4 e 5 degli emendamenti distribuiti ai Consiglieri.
Emendamento
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente nuovo articolo:
Articolo 24bis (ora art. 19)
"(Norme di salvaguardia)
A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati e fino alla data di approvazione dei detti strumenti urbanistici il Sindaco, previo parere della commissione edilizia comunale, è tenuto, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione nei casi in cui risultino in contrasto con le prescrizioni e le previsioni del piano adottato.
A richiesta del Sindaco, e per il periodo suddetto, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano restituiti al comune per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.
Nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano approvati con modificazioni, le disposizioni di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti delle modificazioni stesse dalla data di ricezione della richiesta di parere, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici.
Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
C'è qualcuno che intende prendere la parola su questo nuovo articolo? Allora il Consiglio è chiamato a votare l'inserimento del nuovo articolo che prende il numero di 19 come proposto dalla Commissione.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 20, ex articolo 25. Non ci sono proposte di variazione. È la dichiarazione di urgenza. Il Consiglio è chiamato ad esprimersi, grazie.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Se non ci sono dichiarazioni di voto, il Consiglio è chiamato al voto complessivo della legge mediante votazione segreta. Non ci cono dichiarazioni di voto? No. Il Consiglio passa alla votazione segreta del disegno di legge iscritto al punto n. 13 dell'ordine del giorno.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: 32
Votanti: 32
Maggioranza: 17
Favorevoli: 29
Contrari: 3
Il Consiglio approva.
Disegno di legge n. 31
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................... n. ..... : "DISCIPLINA CONCERNENTE L'EDIFICABILITA' DEI SUOLI IN VALLE D'AOSTA E ULTERIORI NORME IN MATERIA URBANISTICA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI-TIPO, DI POTERI SOSTITUTIVI E DI AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO CONCERNENTI L'EDIFICABILITA' DEI SUOLI E IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI DI DETTAGLIO.
ART. 1
(Poteri sostitutivi)
Nel caso in cui il Sindaco, trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o degli impegni da assumere da parte dell'interessato, non abbia espresso le proprie determinazioni, l'istante, nei successivi 30 giorni, può avanzare formale esposto all'assessore regionale competente in materia urbanistica.
Nei 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'esposto, l'assessore regionale competente in materia urbanistica invita il sindaco a pronunciarsi sull'istanza di concessione nei 20 giorni successivi alla data di ricezione di detto invito, sentita la commissione edilizia.
Trascorso inutilmente detto termine, l'assessore regionale trasmette gli atti al presidente della Giunta, il quale nomina un commissario ad acta, che deve pronunciarsi sull'istanza di concessione entro 20 giorni dalla data dell'incarico ricevuto, acquisendo il parere della Commissione edilizia. Ove la commissione edilizia non si sia già pronunciata, si prescinde da detto parere se non espresso entro 10 giorni dalla richiesta del commissario ad acta.
ART. 2
(Convenzione tipo)
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva la convenzione tipo e i parametri per la determinazione del costo delle aree, di cui agli artt. 7 e 8 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 3
(Piani urbanistici di dettaglio)
Le disposizioni dell'art. 28 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni non si applicano nella Regione.
I piani urbanistici di dettaglio che il piano regolatore generale riserva all'iniziativa pubblica sono i seguenti:
- piano particolareggiato di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 14 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;
- piano di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
- piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Nei casi in cui il piano regolatore generale preveda che nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o in altri determinati ambiti, la concessione edilizia debba essere preceduta dall'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, di iniziativa dei privati, comunque denominati, gli aventi titolo possono promuovere la formazione dei piani stessi ai sensi del successivo art. 4.
ART. 4
(Piano urbanistico di dettaglio di iniziativa di privati)
Il piano urbanistico di dettaglio (P.U.D.) di iniziativa privata, ha la funzione di esplicitare, negli ambiti da esso considerati, le indicazioni del piano regolatore generale ed, eventualmente, proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.
Il P.U.D. è costituito dai seguenti elaborati:
1°) Relazione illustrativa concernente:
- la descrizione dei luoghi, tenendo conto dei divieti imposti dall'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;
- la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;
- la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;
- il computo di massima dei contributi da versare al comune, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio.
2°) Elenchi catastali degli immobili compresi nel P.U.D. e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi.
3°) Elaborati in numero e scala adeguati contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:
- alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;
- alla configurazione spaziale degli insediamenti;
- alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi.
Inoltre, i proponenti, nel caso in cui intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 11, primo comma, seconda parte, della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, devono presentare anche una bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi - o loro successori o aventi causa - e il comune in ordine alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.
Il P.U.D. viene sottoposto all'esame del consiglio comunale: ove questo si esprima favorevolmente, il Piano medesimo è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, ad iniziativa dell'assessore regionale competente in materia urbanistica. La Giunta decide, sentito il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale.
ART. 5
(Concessione gratuita)
Oltreché nei casi previsti dall'art. 9, lettere b, c, d, e, f, g, della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di cui all'art. 3 della legge medesima non è dovuto:
1°) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo.
Gli edifici rustici sono considerati funzionali alla conduzione di un fondo solo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto della estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata.
Il fondo deve essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale;
2°) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 4, lettera f, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49.
Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale solo in quanto diretti ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare. Qualora le previsioni progettuali superino questo limite il contributo di cui all'art. 3 della legge 7 statale 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto per la parte eccedente.
La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate - a richiesta dell'interessato e tenuto conto della documentazione da lui prodotta - dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
La vendita degli edifici, di cui al punto 2 del primo comma, realizzati con concessione gratuita ai sensi del presente articolo a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4, lettera f, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, ovvero indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, costituisce modificazione della destinazione di uso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 6
(Costo convenzionale di costruzione per interventi su edifici esistenti)
Ai fini della determinazione del contributo per il rilascio della concessione nei casi di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo unitario di costruzione degli interventi di recupero di edifici esistenti, come individuato dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione, è ridotto del 50%; l'importo così determinato non può, comunque, superare il 75% di quello delle nuove costruzioni stabilito annualmente dal Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, numero 10.
TITOLO II
(MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1978, N. 14)
ART. 7
L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è così modificato:
In luogo di "in scala 1:2000" sostituire "su base catastale".
ART. 8
Le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, si applicano anche ai fabbricati di interesse generale.
ART. 9
Il primo comma, lettera a, dell'art. 7 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con le seguenti parole:
"è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenze, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici".
ART. 10
Le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), e commi seguenti dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, sono osservate anche nella edificazione fuori dagli insediamenti previsti dai piani regolatori comunali. Detta disposizione prevale sulle analoghe disposizioni contenute nei piani regolatori generali e nei regolamenti edilizi.
ART. 11
All'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente nuovo comma:
"Qualora il piano regolatore generale sia restituito al Comune, per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, le norme medesime si applicano dalla data di ricezione degli atti restituiti fino ad un anno dalla data di nuova presentazione del piano alla Regione per l'approvazione".
ART. 12
L'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi o non sia stata approvata l'apposita normativa di attuazione di cui al precedente terzo comma, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 2".
ART. 13
Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Il sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari e agenti comunali, nonché di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare."
ART. 14
Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e gli altri provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il C.R.P.T."
ART. 15
Alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente articolo 20bis
"(Poteri di deroga a favore di opere e impianti di interesse generale o sociale)"
"In caso di motivata necessità, sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici è ammessa, in deroga alle disposizioni dal primo comma dell'art. 1, l'esecuzione di opere e impianti di interesse generale, sempreché dette opere e impianti non possano costituire impedimento al regolare deflusso delle acque.
Per l'esercizio dei poteri di cui al precedente comma, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la domanda di deroga all'Assessore regionale ai lavori pubblici. La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del C.R.P.T.. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:
- interesse generale dell'opera;
- necessità di realizzazione della medesima;
- prevedibili effetti dell'opera sul deflusso delle acque.
Ove motivazioni di interesse generale o sociale lo giustifichino, nelle zone agricole dei piani regolatori generali i fabbricati agricoli o di interesse generale possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista nel punto a) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, a seguito di concessione in deroga rilasciata dal sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale e previo nulla osta dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste, su parere del C.R.P.T.. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:
- interesse generale o sociale dell'opera;
- necessità di realizzazione della medesima.
ART. 16
All'articolo 23 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:
"L'approvazione dei piani regolatori generali adottati entro il 7 luglio 1978 e presentati alla Regione per l'approvazione entro il 7 gennaio 1979, prescinde dalle norme di pianificazione di cui al capo III. Detti piani devono essere uniformati alle norme del capo III e, quindi, presentati alla Regione per l'approvazione entro 18 mesi dalla data della deliberazione di Giunta regionale colla quale sono stati approvati nella stesura primitiva; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni richiamate nel comma precedente".
ART. 17
Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, e dall'art. 23, secondo comma, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Tutti i comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 31 dicembre 1979."
TITOLO III
(DISPOSIZIONI FINALI)
ART. 18
(Norme applicabili all'atto del rilascio della concessione)
Le richieste di licenza edilizia prodotte prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ma che non abbiano ottenuto la relativa licenza edilizia entro detto termine, sono considerate domande di concessione, la quale potrà essere assentita soltanto nel rispetto delle disposizioni poste in essere dalla legge stessa e dai relativi provvedimenti regionali.
Le richieste di concessione prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non siano state assentite entro detto termine, sono soggette alle disposizioni poste in essere dalla legge stessa.
ART. 19
(Norme di salvaguardia)
A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati e fino alla data di approvazione dei detti strumenti urbanistici il sindaco, previo parere della commissione edilizia comunale, è tenuto, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione nei casi in cui risultino in contrasto con le prescrizioni e le previsioni del piano adottato.
A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano restituiti al comune per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.
Nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano approvati con modificazioni, le disposizioni di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti delle modificazioni stesse dalla data di ricezione della richiesta di parere, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici.
Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 20
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d' Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Si passa, perché penso che ne abbiamo il tempo prima della chiusura dei lavori della seduta antimeridiana, al punto n. 17, essendo stati tutti gli altri punti successivi al 13 o rinviati o già discussi nella seduta di ieri.
