Oggetto del Consiglio n. 32 del 25 gennaio 1979 - Verbale

OGGETTO N. 32/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 concernente: "Fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche, e successive modificazioni e integrazioni".

La legge regionale dell'8 ottobre 1973 concernente "Fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche e successive modificazioni e integrazioni" ha presentato in sede di applicazione alcune incertezze. In particolare il 1° comma dell'articolo 1, in sede di applicazione la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 18 della legge stessa, in assenza di normative, ha stabilito che la qualifica di "villaggio" si desume dall'entità degli abitanti, stabilendo che se una località supera il limite massimo di 1200 abitanti non può più essere considerato "villaggio". Nella Regione resterebbero quindi esclusi da tale qualifica i capoluoghi di Aosta, Châtillon, Courmayeur, Donnas, Pont-Saint-Martin, Verrès, Saint-Vincent.

Poiché tutti concordano sulla necessità di stimolare il recupero delle costruzioni di interesse storico-culturale-artistico-ambientale, patrimonio importante e rilevante in Valle d'Aosta, si ritiene opportuno precisare meglio le finalità e l'equità della legge per quanto attiene alle provvidenze per la sistemazione dei centri abitati, includendo le zone sopracitate escluse.

Il Consiglio propone le seguenti modifiche.

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Proposta di legge regionale n. 33

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ....... : "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33, CONCERNENTE: FONDI DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE D'INIZIATIVE ECONOMICHE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1

Alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le ulteriori modifiche comprese negli articoli seguenti.

ART. 2

L'intitolazione del Capo I è cosi sostituito: "Provvidenze per la sistemazione di centri abitati".

ART. 3

Il primo comma dell'articolo 2 è così modificato: "Sono concessi mutui agevolati per il restauro e il risanamento conservativo, anche parziale, dei centri abitati aventi popolazione residente inferiore a 4000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento generale della popolazione, limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle Comunità Montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza, nonché gli agglomerati deliberati a norma di legge, a fini urbanistico-edilizi, ad opera dei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale".

ART. 4

L'ultimo comma dell'art. 4 è così modificato:

"La sistemazione parziale o totale dei centri di cui al primo comma del precedente articolo 2 è effettuata per ricavare strutture abitative o turistico ricettive".

Dolchi (P.C.I.) - Prima di aprire la discussione generale, richiamo l'attenzione del Consiglio sul parere delle Commissioni Affari Generali e Turismo, in seduta congiunta, in cui è stato precisato che "avendo preso in esame la proposta di legge, approvano le finalità in essa contenute e convenendo sull'opportunità che tali finalità potrebbero essere recepite dalla Giunta regionale in sede interpretativa ed applicativa della legge 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni".

Chiedo ai proponenti, che sono i colleghi dei Democratici Popolari, chi intende illustrare l'iniziativa. La parola al Consigliere Dujany.

Dujany (D.P.) - Questa proposta di legge tende a chiarire il contenuto, soprattutto dell'articolo 2 della legge 1973 relativa alla gestione, alla costituzione dei fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche del territorio della Regione. Il primo comma, cioè il primo comma dell'articolo 2, stabilisce che sono concessi mutui agevolati per la sistemazione parziale o totale dei villaggi rurali compresi nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali o compresi in zone...eccetera, eccetera. Il titolo di questo capitolo primo che precede l'articolo 2 parla di provvidenze per la valorizzazione dei villaggi rurali a scopo turistico-ricettivo. In sede di applicazione questa legge ha trovato alcune difficoltà sia sul piano del Titolo del Capo II, sia sul piano dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 2 per quanto riguarda la definizione di "villaggio rurale". In sede di applicazione, la Commissione consultiva, prevista dalla legge stessa, ha cercato di dare un'interpretazione al termine "villaggio rurale" stabilendo che rientrano in queste provvidenze tutti i villaggi trovantisi in una località che non supera il limite massimo di 1.200 abitanti e quindi rimarrebbero esclusi i Comuni di Châtillon, Courmayeur, Donnas, Pont-Saint-Martin, Verrès e Saint-Vincent.

Ci è parso opportuno portare questa proposta all'attenzione del Consiglio prima di tutto perché sia il Consiglio a stabilire questa interpretazione del termine "villaggio" che è stato considerato, in sede di applicazione, un'entità di 1.200 abitanti, che avrebbe però potuto essere 500, 300 oppure 1.500. In assenza, naturalmente, del potere decisionale, questa Commissione ha ritenuto di dare quella interpretazione con le conseguenze che ho detto, per cui si propone questa dizione in sostituzione del primo comma dell'articolo 2: "Sono concessi mutui agevolati per il restauro e il risanamento conservativo anche parziale dei centri abitati aventi popolazione residente inferiore a 4.000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento generale della popolazione, limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale", eccetera.

C'è un altro aspetto del problema che ha incontrato difficoltà, a detta degli uffici, sul piano applicativo, ed è il titolo "Provvidenze per la valorizzazione di villaggi rurali a scopo turistico-ricettivo". Da parte degli uffici vi è la difficoltà di accettare le domande che tendono alla ristrutturazione delle vecchie case a scopo abitativo, cioè nel caso in cui si voglia ristrutturare una vecchia casa per abitarla ad uso proprio, anziché destinarla a scopo turistico-ricettivo. Attraverso un'interpretazione letterale e rigida della legge, naturalmente a stretto rigore in questi casi non si potrebbero utilizzare questi contributi.

Ecco, in sede di Commissione, questa è la sostanza naturalmente del provvedimento: era nata la considerazione di valutare sul piano formale, se necessario, e per evitare questa miriade di moltiplicazioni di leggi, leggi interpretative, eccetera, eccetera, se la Giunta riteneva opportuno di raccogliere questo concetto attraverso un atto amministrativo anziché un atto legislativo.

Mi pare che l'interpretazione del termine "villaggio" come entità di abitanti, questo, possa essere accolto, mentre sul piano della destinazione delle provvidenze potrebbe essere un po' più difficile l'accoglimento, poiché si tratta veramente di una modifica sostanziale della destinazione di questi contributi, in quanto, oltre a ammettere ai contributi le case che sono recuperate a scopo turistico-ricettivo, si ammetterebbe anche il ricupero a scopo abitativo. Ecco, mi pare che al di là della forma, nella sostanza il problema esiste, c'è, e tanto vale trovarne una soluzione.

La Commissione è stata unanimemente d'accordo sulla sostanza, ha espresso e propone alla Giunta se ritiene opportuno riunire questi concetti in un formale provvedimento amministrativo oppure accogliendo materialmente questa correzione della legge che comporterebbe l'inconveniente della moltiplicazione di miriadi di leggi e leggine, eccetera, che stanno troppe volte a complicare la vita del nostro Consesso.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Concordiamo, direi anzi che Dujany mi ha preceduto dicendo alcune cose. Mentre è possibile con una presa d'atto di Giunta trasformare il concetto di "villaggio" fino a portarlo grosso modo a coprire i 73 Comuni della Valle, salvo Aosta, mi sembra effettivamente più difficile quello di dare un'interpretazione dell'articolo 4 che, in realtà, è una mutata esigenza del fondo di rotazione perché non a caso era stato detto "turistico-ricettivo", in quanto proprio il fondo di rotazione si proponeva in quel momento di agire per il recupero e per una trasformazione economica dei vecchi villaggi; comunque io farei una proposta perché concordo sul fatto che si fanno troppe leggi, e la proposta è molto semplice: noi prendiamo l'impegno di fare la presa d'atto, qualora vi fossero difficoltà interpretative permanenti, ma in questo brevissimo tempo pregherei il Consigliere Dujany di ripresentare magari soltanto l'articolo 4, e lo voteremo. Questa è un'alternativa.

L'altra, a mio avviso, e lo dico così perché dovrei consultarmi prima di dare una risposta definitiva, se i Consiglieri ritengono, come noi riteniamo che le proposte siano valide, tanto vale votare subito, e sarei piuttosto di questo avviso, perché è vero ed è giusto che si legifera troppo, però nel nostro Paese ormai - lo abbiamo lamentato diverse volte - le leggi e le leggine hanno sostituito quelle che altre volte erano le delibere, e d'altra parte nel nostro sistema, quello che per prassi si è instaurato nel Consiglio regionale, le delibere sono state mantenute ad un livello minimo, proprio per poter continuare come Consiglio un certo tipo di intervento nella vita amministrativa, non delegando all'Esecutivo certe altre o perlomeno delle possibilità maggiori. Il limite di L. 1.500.000 è stato fissato nel 1946, evidentemente allora con 1.500.000 si facevano ben altre cose rispetto ad ora, e quindi se il Consiglio, come noi pensiamo, è d'accordo su questa legge, io proporrei di votarla.

Nella peggiore delle ipotesi, dato che si dovranno portare anche altre trasformazioni nella legge dei fondi di rotazione, cercheremo di arrivare ad un testo unico, cioè a fare una legge tale che raccolga tutte queste che sono poi delle esigenze che emergono dalla realtà e dalla mutata situazione economica.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Tonino.

Tonino (P.C.I.) - Solo per una brevissima considerazione e per capire meglio. Mi sembra che il provvedimento è teso a passare dal concetto di "villaggio" all'intervento, invece, sul cosiddetto "centro storico" delimitato dai piani regolatori. C'è evidentemente un problema, a questo punto, di risorse, che credo non sia trascurabile, perché apriamo la possibilità di intervento in molti altri centri storici, e da questo punto di vista non sarebbe male che in Commissione o in Consiglio si faccia poi una verifica sulla fattibilità di questo tipo di intervento. L'osservazione però che mi veniva in mente è questa: a questo punto non so se ha ancora senso fare riferimento ai villaggi con centri abitati con popolazione residente inferiore a 4.000 abitanti, sarei più propenso ad estendere il concetto a tutti i centri storici. Non mi riesce di capire perché ad esempio il privato che intenda ristrutturare una parte nel centro storico di Aosta debba essere tagliato fuori da questi finanziamenti, tenendo sempre conto che, mettiamola come vogliamo, la più grossa richiesta di abitazione viene purtroppo oggi ancora dal centro, e dico "purtroppo" perché sarebbe augurabile invece l'insediamento di abitanti in altre zone.

Chiederei al Presidente della Giunta se non è il caso, nel momento in cui si tratta di interpretare la legge, se non è il caso di interpretare appunto il provvedimento in tal senso.

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Nebbia.

Nebbia (P.S.I.) - Premetto che voterò a favore di questa legge, però vorrei esprimere alcune considerazioni, perché mi pare di aver capito dalle parole del Presidente della Giunta che è in fase di riesame tutto il problema dei fondi di rotazione e del relativo finanziamento.

Questa legge all'origine voleva finanziare un particolare settore specifico dell'edilizia, ed era il recupero dei centri storici dei villaggi a fini turistici, ed era una legge destinata a incentivare l'attività turistica minore, cioè permettere a delle famiglie di poter abbinare il reddito agricolo con un reddito proveniente dall'affitto di questi immobili. Ora, l'esperienza ha dimostrato che moltissime domande sono state fatte in questo senso, moltissime altre sono state fatte per poter utilizzare questi fondi per la costruzione di abitazione ad uso personale.

Ora, votando a favore della legge, solleciterei però la Giunta a rivedere la parte normativa di tutti i fondi di rotazione da un lato e, dall'altro, di aumentare i finanziamenti relativi all'edilizia, perché mi pare che già oggi ci siano richieste di mutuo per somme superiori a un miliardo e che l'ampliamento di questa legge, l'ampliamento delle aree per le quali si può richiedere finanziamenti, certamente aumenterà la richiesta di detti fondi: quindi avremo probabilmente richieste dell'ordine di due, tre, quattro miliardi senza che la Regione abbia i fondi disponibili.

Sarà quindi necessario rivedere sia la parte normativa sia la parte finanziaria di tutta la legge sui fondi di rotazione.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che prendono la parola prima di dare la parola al Presidente della Giunta? Allora la parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Per rispondere a Tonino, parallelamente a questa iniziativa di legge noi avevamo pensato ad una legge speciale che appunto considerasse i centri storici di Aosta, Châtillon, Donnas, Pont-Saint-Martin, Verrès e Saint-Vincent, ma centro storico però inteso in senso differente da quello che emerge, nel nostro spirito riguardava piuttosto quelli che chiamiamo "vecchi borghi", e sarebbe rimasto escluso, ma scientemente, il Comune di Courmayeur, perché in realtà ormai l'appetibilità di certi tipi di strutture si è spostata sull'antico, visto che non esiste più tanto spazio libero per il nuovo.

Ci siamo fermati per due motivi: il primo, quello a cui faceva cenno Tonino, e cioè un problema di finanziamento che è proporzionato ai bisogni effettivi, e l'altro quello che avevo già illustrato come impellente al momento della discussione del bilancio, e cioè di vedere quali sono le possibilità che abbiamo di utilizzare il finanziamento previsto dalla legge 457/78 sui centri storici, ed evitare doppioni in cui magari l'intervento statale è meno favorevole o più favorevole, con seguenti passaggi tra una categoria e l'altra non sempre idonei. Qui, invece, si tratta di un'impostazione differente che però, proprio perché esclude il Comune di Aosta, permette in linea di massima il recupero di un enorme patrimonio abitativo che, proprio per questioni finanziarie, è sovente lasciato in stato di abbandono dagli attuali proprietari. Le ragioni finanziarie non sono le uniche, sia ben chiaro, perché purtroppo la nostra abitudine di dividere e di continuare a dividere sovente impedisce la ristrutturazione forse più della ragione finanziaria, ma fatta in questa maniera ha ancora una congruenza finanziaria, perché abbiamo in parte rifinanziato anche se forse in maniera non del tutto sufficiente il fondo di rotazione.

Per quanto riguarda quello che diceva il Consigliere Nebbia, non si tratterebbe tanto di un cambiamento della normativa, perlomeno non dello spirito della normativa, si tratterebbe di un adattamento alle condizioni attuali che non sono quelle di allora, e quindi da una fase dove si poteva ancora parlare di espansione, e quindi di una certa visione ottimistica della realtà a uno strumento di fondo di rotazione il più elastico possibile per far fronte a una crisi che si aggrava, invece di diminuire.

Nel campo specifico delle abitazioni proprio la struttura dei Comuni valdostani è tale che non ha senso: per esempio, nel caso di Châtillon, non mettere Promiod tra i villaggi che devono essere aiutati perché Promiod è in condizioni di montagna esattamente come qualsiasi altra frazione di Verrayes o altro Comune...quindi il fatto che il borgo di Châtillon abbia un numero di abitanti superiore non dovrebbe comportare però l'esclusione di questi villaggi.

Quindi, io direi di fare un passo alla volta e incominciare con questa legge, e poi se sono rose fioriranno, anche se ho i miei dubbi, magari attraverso qualcosa di regionale, complementare alla legge 457/78, che non sia però un aggancio ad una legge che, essendo nata prima, sposterebbe in un certo senso il problema e rischierebbe di renderlo ancora più difficile.

Dolchi (P.C.I.) - Con l'intervento del Presidente della Giunta regionale si è chiusa la discussione generale. Ci sono altri Consiglieri che intendono intervenire per dichiarazione di voto?

Allora passiamo all'esame della legge articolo per articolo.

Articolo 1. Se nessuno chiede la parola metto in approvazione l'articolo l.

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Metto in approvazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Dando atto che si aggiunge la formula: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare...", eccetera, eccetera, l'articolo 4 è approvato all'unanimità con il seguente risultato: Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30.

Si passa alla votazione segreta, se non ci sono dichiarazioni di voto.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Proclamo l'esito della votazione della proposta di legge regionale n. 33:

Presenti: 31

Votanti: 31

Maggioranza: 16

Voti favorevoli: 30

Voti contrari: 1

Il Consiglio approva.

Proposta di legge regionale n. 33

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ....... : "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33, CONCERNENTE: FONDI DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE D'INIZIATIVE ECONOMICHE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1

Alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le ulteriori modifiche comprese negli articoli seguenti.

ART. 2

L'intitolazione del Capo I è cosi sostituito: "Provvidenze per la sistemazione di centri abitati".

ART. 3

Il primo comma dell'articolo 2 è così modificato: "Sono concessi mutui agevolati per il restauro e il risanamento conservativo, anche parziale, dei centri abitati aventi popolazione residente inferiore a 4000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento generale della popolazione, limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle Comunità Montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza, nonché gli agglomerati deliberati a norma di legge, a fini urbanistico-edilizi, ad opera dei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale".

ART. 4

L'ultimo comma dell'art. 4 è così modificato:

"La sistemazione parziale o totale dei centri di cui al primo comma del precedente articolo 2 è effettuata per ricavare strutture abitative o turistico ricettive".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Colleghi Consiglieri, da più parti mi è stato fatto presente che sarebbe bene che i lavori fossero sospesi e riprendessero domani; pertanto il Consiglio sospende i suoi lavori e li riprenderà domani mattina alle ore 9,30.

La seduta è tolta.

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La seduta termina alle ore 19,19.