Oggetto del Consiglio n. 255 del 5 dicembre 1946 - Verbale

OGGETTO N. 255/46 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA ZONA FRANCA NELLA VALLE D'AOSTA.

Su invito del Presidente, l'Assessore Geom. Pareyson, riferisce in merito alla questione della zona franca in Valle d'Aosta osservando che non ne sono ancora state definite le modalità di attuazione, in quanto è tuttora da stabilire se si debba adottare il criterio della linea doganale, fin qui propugnata dal Consiglio della Valle, oppure il criterio del contingentamento, suggerito dal Ministero delle Finanze. L'Assessore Geom. Pareyson fa rilevare che, ad illustrare meglio la questione di cui si tratta, sono stati raccolti gli atti relativi in unico fascicolo, distribuito in copia ai Signori Consiglieri e da cui risulta, fra l'altro, quanto segue:

L'Amministrazione Valle ha inviato al Ministero delle Finanze, in data 3 aprile 1946, una prima relazione in cui, fra l'altro, si chiedeva che, a modifica dell'art. 4 del D.L.Lt. 7 settembre 1945, n. 546, il beneficio della zona franca comprendesse l'esenzione, oltre che dai dazi doganali, anche dalle imposte di fabbricazione e di consumo.

Successivamente è stata inoltrata al Ministero una proposta di schema di decreto per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta (approvata dal Consiglio nell'adunanza del 21 giugno 1946) con annessa relazione illustrativa. Dopo che lo schema di decreto e la relazione furono presi in esame dagli organi ministeriali competenti, il Ministero delle Finanze comunicò un pro memoria riguardante il problema della zona franca per la Valle d'Aosta e le possibili modalità di attuazione.

Il Dicastero dell'Industria e Commercio dell'Amministrazione della Valle, esaminato il pro memoria, ha fermato essenzialmente la sua attenzione sui due punti seguenti: l'adozione, quale criterio definitivo per l'attuazione pratica della zona franca, del contingentamento per tutte le merci da introdurre dall'estero in esenzione da dazi doganali e la rinuncia da parte della Valle alla esenzione dal dazio doganale per gli autoveicoli, le biciclette e loro parti. Alla prima proposta il Dicastero dell'Industria e Commercio della Valle oppone le seguenti obiezioni, che sostanzialmente richiamano le conclusioni delle numerose discussioni già avvenute in seno al Consiglio in materia di zona franca:

a) gli abitanti della Valle hanno interesse ad importare dall'estero, in esenzione da dazi doganali, ogni genere di merci, quando siano a prezzi inferiori a quelli del mercato nazionale: generi alimentari, di abbigliamento, di arredamento, profumerie, macchine, materie prime, ecc. ecc. - Come sarà possibile fissarne il fabbisogno e quindi stabilirne "a priori" il contingentamento?

b) Ammesso, per ipotesi che sia adottato il criterio del contingentamento generale, rimarrebbe da risolvere un problema estremamente complicato in sé e fonte di inconvenienti per l'Ente Valle, al quale infatti, incomberebbe l'onere di provvedere alla ripartizione e alla distribuzione delle merci importate, per cui sarebbe indispensabile ricorrere al sistema del tesseramento, solo mezzo atto ad impedire l'accaparramento da parte degli speculatori. Orbene, se è relativamente facile tesserare il pane, i grassi, il riso o la pasta ed altri pochi generi di prima necessità, il cui consumo è pressoché eguale per tutti ed il prezzo unico, come sarebbe possibile il tesseramento di un numero elevato di generi voluttuari, il cui consumo varia da persona a persona, da ceto a ceto? Quale criterio potrà essere seguito per la ripartizione delle merci fra i vari commercianti incaricati della vendita? È vero che l'istituzione della barriera doganale a Pont St. Martin potrà presentare taluni inconvenienti, in conseguenza degli inevitabili controlli e formalità, ma non conviene tuttavia esagerare la gravità di tali inconvenienti. Se tali formalità e controlli potranno, in un primo tempo, sembrare gravosi a causa della loro novità, diventeranno presto consuetudine e comunque, i lievi inconvenienti che ne potranno derivare saranno pur sempre largamente compensati dai molti vantaggi reali d'ordine economico che il nuovo regime non può mancare di apportare. Da parte di taluni industriali si è obiettato che il nuovo regime può creare gravi ostacoli all'attività delle industrie e stabilimenti della Valle, che debbono mantenere con il territorio doganale italiano continui scambi di materie prime, di merci semilavorate e di prodotti finiti. La preoccupazione non ha però ragione di esistere poiché alle industrie dovrebbe essere riservata la facoltà di opzione, in qualsiasi momento, fra il regime di zona franca e il regime doganale nazionale. Concludendo, l'Assessore Geom. Pareyson dichiara che il contingentamento non sembra facilmente attuabile in pratica e che la sua eventuale adozione apporterebbe scarsi vantaggi economici alla Valle, per cui ritiene più opportuna l'attuazione del regime di zona franca, con la prevista linea doganale, salvo a rinunciarvi in seguito nel caso si constati non dia buoni risultati.

Precisa che non esistono esempi di regioni o paesi soggetti ad un regime di contingentamento in tempi che non siano di emergenza, mentre nei molti paesi in cui vige il regime della zona franca regnano la prosperità ed il benessere.

Per quanto riguarda la rinuncia da parte della Valle alla franchigia doganale per gli autoveicoli, le biciclette e loro parti, fa presente che il Ministero la ritiene poco vantaggiosa per la Valle e per contro suscettibile di portare grave danno all'Erario per le possibilità di contrabbando e di speculazione privata; dichiara che il Dicastero dell'Industria e Commercio ritiene opportuno di accettare la rinuncia di cui alla proposta del Ministero, anche per la considerazione che le formalità di controllo sugli autoveicoli alla barriera doganale sarebbero tanto minuziose da intralciare la libera circolazione, con sfavorevoli ripercussioni per gli interessi turistici della Valle.

Per le ragioni sueposte, e in seguito alle trattative intercorse fra il Ministero e l'Ente Valle, il Dicastero dell'Industria e Commercio ha ritenuto opportuno di sottoporre all'esame del Consiglio un nuovo schema di decreto, ispirato in parte al decreto di attuazione della zona franca di Fiume, in sostituzione allo schema approvato dal Consiglio in data 21 giugno 1946.

L'Assessore Geom. Pareyson dà quindi lettura del nuovo schema di decreto per l'istituzione della zona franca nella Valle d'Aosta.

Ultimata la lettura l'Assessore Geom. Pareyson fa ancora osservare che, dalle discussioni avute con i rappresentanti del Ministero, si è potuto constatare che il Governo si preoccupa delle possibilità del contrabbando e delle speculazioni, non solo per quanto riguarda gli autoveicoli, biciclette e loro parti, ma anche e soprattutto per quanto riguarda determinati prodotti chimici, quali ad esempio gli alcaloidi (digitalina, morfina, cocaina, ecc. ecc.). Dichiara quindi di ritenere opportuno che la Valle rinunci alla franchigia doganale anche per questi prodotti, l'importazione dei quali non riveste alcun interesse particolare per le popolazioni della Valle. Sarà così più facile ottenere da parte del Governo le agevolazioni che si desiderano per tutti gli altri prodotti, che interessano la generalità.

Il Presidente Avv. Caveri invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito a quanto riferito dall'Assessore Geom. Pareyson.

L'Assessore Ing. Fresia accenna brevemente al problema della valuta estera, senza la quale non vi è possibilità di trarre notevoli vantaggi dalla zona franca, e fa osservare che, a rendere realmente vantaggiosa la zona franca della Valle d'Aosta sarebbe molto interessante che esistesse, un sistema di reciprocità di zona franca con la Francia e con la Svizzera agli effetti degli scambi.

Il Consigliere Avv. Torrione propone che, per quanto si riferisce alle industrie, sia inserito nello schema di decreto un apposito articolo, in cui sia precisato che ogni industria della Valle è libera di scegliere inizialmente fra il regime di zona franca e il mantenimento del sistema doganale nazionale, ed è altresì libera di passare in seguito dall'uno all'altro regime, a seconda della propria convenienza economica.

Per quanto riguarda il sistema di attuazione della zona franca, tutti i Consiglieri si dichiarano favorevoli all'adozione della barriera doganale e contrari al sistema del contingentamento.

Dopo breve discussione;

IL CONSIGLIO

Udita la esauriente relazione dell'Assessore Geom. Pareyson;

Preso atto che tutti i Consiglieri sono concordi, in linea di massima, sulla scelta del sistema della zona franca con linea doganale e contrari al sistema del contingentamento come criterio generale di attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, nonché sull'opportunità di rinunciare alla franchigia doganale per gli autoveicoli e loro parti e per determinati prodotti chimici, facilmente suscettibili di formare oggetto di contrabbando e di speculazione;

all'unanimità;

Delibera

di approvare, in linea di massima, il seguente schema di decreto per l'attuazione della zona franca nella Valle d'Aosta, in sostituzione dello schema di decreto analogo approvato in data 21 giugno 1946, dando mandato all'Assessore all'Industria e Commercio di inserire nel testo del suddetto schema di decreto un nuovo articolo concernente la facoltà alle singole Industrie della Valle di optare, inizialmente per il regime di zona franca o per il mantenimento del regime doganale nazionale, nonché di passare in seguito da un sistema all'altro, a seconda della loro convenienza.

SCHEMA DI DECRETO CHE ISTITUISCE LA ZONA FRANCA DELLA VALLE DI AOSTA

Art. 1

Il territorio compreso nella circoscrizione della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale o costituisce Zona Franca.

Il beneficio della Zona Franca si estende anche alle merci e prodotti che provengono dagli Stati non limitrofi alla Valle.

Art. 2

Il beneficio della Zona Franca si estende alla esenzione delle imposte interne di fabbricazione e di consumo, alla esenzione dell'imposta generale sull'entrata e del diritto di licenza.

Sono applicabili le disposizioni nazionali relative al contingentamento delle importazioni e delle esportazioni e le disposizioni valutarie.

Art. 3

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate.

Esse possono però essere rispedite in franchigia nel territorio doganale, a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a ciò espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali.

Le spese per la vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 4

Sono esclusi dal beneficio della franchigia doganale i prodotti della industria automobilistica o restano del pari esclusi i motocicli, velocipedi, e loro parti comprese le pneumatiche e camere d'aria per ruote dei veicoli.

Art. 5

Alle industrie esistenti o che sorgeranno nella zona franca potrà essere accordato:

a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

b) di corrispondere, ai prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere incorporate, e, nei casi contemplati dalla tariffa doganale, comunque impiegato nella loro fabbricazione (esempio cloruri, bromuri, lattati, ossalati).

c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali o nazionalizzate per essere ivi lavorate, e ciò ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle Finanze, il quale, nei casi di cui ai precedenti commi b) e c), stabilirà, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

Art. 6

Il Ministero per le Finanze ha facoltà di determinare in quali località della zona franca o per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, di designare i varchi per i quali sarà permesso il passaggio delle merci e le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, nonché di delimitare la zona esterna di vigilanza, che ai sensi dell'art. 92 della legge doganale dovrà essere istituita lungo la nuova linea.

Art. 7

Sono applicabili nella zona franca le disposizioni della legge e del regolamento doganale intese alla repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate in materia doganale che non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Saranno particolarmente considerate in contrabbando, ai sensi dell'art. 97 della legge doganale, le merci estere:

a) immesse nei magazzini della zona franca che sono riservati al deposito delle merci nazionali;

b) estratte dalla zona franca senza essere presentate alla dogana o levate dalla dogana prima che sia rilasciata la bolletta;

c) nascoste sulle persone, nei bagagli, nei veicoli, nei colli, nelle suppellettili o in mezzo ad altri generi destinati al territorio doganale, in modo di far presumere il proposito di sottrarle alla visita della dogana;

d) trasportate nella zona franca, per strade non permesse, allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle successivamente in frode nel territorio doganale;

e) depositate nella zona franca, in località e in quantità non permesse. Agli effetti del presente articolo, sono considerate come merci estere tutti i prodotti anche di origine nazionale, che siano soggetti ai diritti di confine per l'introduzione in territorio doganale.

Art. 8

Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di entrare negli stabilimenti magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca, ed ispezionare i libri ed altri registri o documenti commerciali.

Art. 9

Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sarà provveduto con apposito stanziamento, da iscriversi, con decreto del Ministro per le Finanze, nello stato di previsione del Ministero stesso.

Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità.

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