Oggetto del Consiglio n. 11 del 11 gennaio 1979 - Verbale

OGGETTO N. 11/79 - Disegno di legge concernente: "Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai Comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni".

L'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 stabilisce, per quanto riguarda gli enti comunali di assistenza, che le Regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei medesimi ai rispettivi Comuni, entro e non oltre il 30 giugno 1978.

L'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47 (Promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili) prevede che entro 120 giorni dall'estensione alla Valle d'Aosta degli articoli 1 e 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la Regione determini con propria legge il trasferimento ai rispettivi Comuni delle attribuzioni, nonché dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza.

Sebbene il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non sia per ora operante nei confronti della Regione Valle d'Aosta e, di conseguenza, non si sia verificato l'inizio del termine di cui all'art. 20 della legge regionale 47/1978, la Giunta ritiene opportuno proporre ugualmente lo scioglimento degli EE.CC.AA. della Regione sia per l'anacronismo e l'"inutilità" di tale ente sia per far coincidere il passaggio delle funzioni ai Comuni con gli inizi dell'anno 1979.

Il disegno di legge allegato prevede il trasferimento e le relative modalità ai Comuni delle funzioni, dei beni e del personale degli enti comunali di assistenza a decorrere dal 45° giorno dall'entrata in vigore della normativa; tale lasso di tempo è necessario per svolgere le procedure preparatorie e cioè:

- entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il comitato amministrativo di ciascun ECA deve effettuare una rilevazione dei beni, dei rapporti giuridici pendenti e del personale;

- entro i successivi sette giorni il presidente dell'ECA deve effettuare la consegna dei beni al sindaco del Comune.

Nei restanti otto giorni potranno essere adottati i necessari provvedimenti surrogatori in caso di inadempienze degli EE.CC.AA..

Per ciò che concerne la parte finanziaria, il presente disegno di legge si limita ad attribuire ai Comuni i contributi, già destinati agli EE.CC.AA,. previsti nei futuri bilanci di previsione della Regione e ciò sino all'applicazione della legge regionale sull'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Per il riparto dei fondi da attribuire ai Comuni si fissano i seguenti criteri:

a) il 70% del fondo viene suddiviso tra tutti i Comuni in base alla loro popolazione residente;

b) il 20% del fondo viene suddiviso tra i Comuni in condizioni socio-ambientali svantaggiate. Tali Comuni sono stati individuati in un recente studio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Aosta attraverso l'analisi congiunta di vari parametri, quali:

- la dinamica dell'andamento demografico;

- l'incidenza della popolazione presente su quella presente;

- i tassi di attività in generale e in agricoltura;

- l'incidenza delle classi di età "marginali" rispetto a quelle "produttive";

- la durata media di permanenza nelle liste di collocamento;

- l'incidenza dell'attività turistica;

- l'incidenza dei pensionati sulla popolazione.

c) infine il 10% del fondo viene attribuito al Comune di Aosta, l'unico che deve assorbire personale del disciolto ente comunale di assistenza.

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Disegno di legge regionale n. 37

Legge regionale ____________________________ n.

"Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai Comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Gli enti comunali di assistenza della Regione, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli stessi enti, sono soppressi e le relative attribuzioni, il personale e i beni sono trasferiti ai rispettivi Comuni, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Dalla suindicata data il comitato amministrativo di ciascun E.C.A. è sciolto.

Articolo 2

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato amministrativo di ciascun ente comunale di assistenza procede:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., all'elencazione e alla ricognizione dei beni mobili ed immobili;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e loro elencazione e descrizione separatamente per rapporti attivi, passivi o processuali;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni, trattamento economico in atto.

Analogamente e distintamente dovrà procedersi per quanto attiene a ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, concentrata o amministrata dall'E.C.A..

Il presidente di ciascun E.C.A. provvede, nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al sindaco del Comune competente per territorio e al Presidente della Giunta regionale gli atti delle operazioni di cui ai punti a), b) e c).

Articolo 3

I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli stessi enti, sono trasferiti ai rispettivi Comuni competenti per territorio nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Il presidente di ciascun E.C.A., entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2, effettua la consegna dei beni da attribuire al Comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contradditorio, del sindaco del Comune interessato.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini di legge.

Articolo 4

Il personale dipendente dagli enti comunali di assistenza e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate e o amministrate dagli EE.CC.AA. stessi, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è trasferito al rispettivo Comune, nel rispetto dei diritti acquisiti e nella posizione giuridica ed economica in cui si trova al momento del trasferimento.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato in ruolo speciale transitorio sino all'applicazione della legge regionale di organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Tale personale, a decorrere dalla data di inquadramento, sarà iscritto, ai Fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L..

Articolo 5

Qualora i comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza e i rispettivi presidenti non procedano agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, alle operazioni provvede un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Articolo 6

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ente comunale di assistenza, è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 7

Sino a quando la Regione non avrà emanato norme finanziarie ai fini dell'applicazione della legge regionale sull'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, i contributi regionali a favore degli enti comunali di assistenza sono attribuiti dal 1° gennaio 1979 ai Comuni competenti per territorio.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere i contributi ai Comuni secondo i seguenti criteri di riparto:

a) il 70% del fondo in base alla popolazione effettivamente residente in ciascun Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi;

b) il 20% del fondo ai Comuni in condizioni socio-ambientali svantaggiate ed indicati nella tabella allegata alla presente legge proporzionalmente alla popolazione come al punto a);

c) il 10% del fondo al Comune di Aosta che deve assorbire personale del disciolto ente comunale di assistenza.

L'importo di cui al punto c) non può essere superiore ai costi annui del personale assorbito.

Articolo 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore i1 giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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TABELLA allegata al disegno di legge regionale n° 37

COMUNI IN CONDIZIONI SOCIO-AMBIENTALI SVANTAGGIATE

ALLEIN

ARVIER

AVISE

BARD

BRISSOGNE

CHALLAND-SAINT-ANSELME

CHALLAND-SAINT-VICTOR

CHAMOIS

EMARESE

FONTAINEMORE

GABY

GIGNOD

INTROD

ISSIME

LA MAGDLEINE

LILLIANES

MONTJOVET

OLLOMONT

OYACE

PERLOZ

PONTBOSET

RHEMES-SAINT-GEORGES

ROISAN

SAINT-MARCEL

SAINT-RHEMY

TORGNON

VALGRISENCHE

VERRAYES

Rollandin (U.V.) - Penso che la relazione che è allegata sia già sufficientemente esplicativa. Vorrei solo aggiungere che, per quanto riguarda la nota che è fatta rilevare, in anticipazione a quanto previsto, cioè come tempi naturalmente legati alla funzionalità delle operazioni quindi del passaggio dei beni, legati anche a quanto si porta avanti con la riforma sanitaria ai fini delle impostazioni, come qui è richiamato, le leggi vigenti dovrebbero essere operanti, in particolare la legge 47 sugli anziani, e quindi la possibilità di usufruire dei beni che attualmente sono degli ECA; e che dovranno essere trasferiti ai Comuni, secondo quanto previsto da questa legge. Quindi l'anticipazione che con questa legge si vuole fare è legata a quanto sarà poi naturalmente visto dal DPR 616, quindi non penso che ci siano difficoltà per i compiti che spettano ai Comuni, attualmente c'è la necessità di fare un rilievo dei beni che insistono nei vari Comuni per procedere ai passaggi, al trasferimento dei beni stessi ai singoli Comuni.

Per quanto riguarda quanto è previsto all'articolo 1 dove si dice: "Gli enti comunali di assistenza della Regione, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate - da notare - o amministrate dagli stessi enti", questo per precisare che non sono tutti i cosiddetti IPAB, cioè tutti gli Istituti di pubblica assistenza che sono nella Regione e che non vengono compresi in questa classifica, perché lo Stato a questo proposito ha già emanato delle direttive, ha già fatto un proprio elenco di questi Istituti e continua ancora ogni giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ci sono gli elenchi di quelli che naturalmente vengono esclusi dallo scioglimento, quindi vorrei precisare che sono solo due o tre quegli enti, quegli IPAB che invece hanno una funzione legata, concentrata, amministrata dagli enti, cioè amministrati dagli ECA. Se ci sono esigenze di chiarimenti sono a disposizione.

Dolchi (P.C.I.) - Prima di aprire la discussione generale ricordo che allegato al disegno di legge regionale n. 37 c'è il parere favorevole espresso dalla Commissione Sanità in data 20.12.1978.

E' aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - Soltanto per annunciare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Mi pare che su quanto previsto dall'articolo 25 del DPR 616 non sono sorte particolari questioni politiche, non sono sorte sicuramente quelle questioni in merito allo scioglimento delle IPAB. Mi pare che parecchie Regioni che avevano il compito, in attuazione del DPR 616, di promulgare le loro leggi di scioglimento, come ad esempio la Lombardia, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, abbiano adottato un sistema come quello che oggi ci viene proposto, ossia che gli enti di amministrazione rilevino direttamente quello che è il patrimonio e lo passino ai Comuni; ecco non c'è altro da dire, siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge anche perché è necessario, anche se i tempi per noi potrebbero ancora protrarsi, è necessario farlo per uniformare l'azione di tutti i Comuni che oggi hanno i compiti in materia di assistenza. Pertanto il nostro voto sarà favorevole.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola in sede di discussione generale? La parola al Consigliere Bajocco.

Bajocco (P.C.I.) - Il fatto che la legge preveda che una sola persona del personale ECA venga pagata dall'Amministrazione comunale e nel Comune di Aosta ce ne sono tre le altre due da chi vengono pagate?

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Siamo sempre in sede di discussione generale, anche se ci sono state delle anticipazioni di dichiarazione di voto. Nessuno più chiede la parola? Nessuno è iscritto, la discussione generale è chiusa. La parola per le conclusioni all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Per quanto riguarda il Comune di Aosta non sono tre ma due i dipendenti e sono già stati sentiti, ci siamo già messi in contatto telefonico con i dipendenti e, tra l'altro, l'articolo 4 della presente legge dice: "L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato in ruolo speciale transitorio..."; quindi questo personale, come per il personale degli Enti sciolti, naturalmente aspettiamo ancora la legge quadro che ci dica che è previsto il mantenimento di tutti i diritti acquisiti di tutti quanti, quindi corresponsione di stipendio e tutto, però naturalmente non possiamo ancora dire dove andrà questo personale, ecco non abbiamo ancora le possibilità di dire come è prevista nella legge la distribuzione. Abbiamo previsto quel dieci per cento in più a favore del Comune di Aosta proprio in seguito alla necessità di inquadrare questo personale.

Dolchi (P.C.I.) - Iniziamo la votazione, articolo per articolo.

Articolo 1. C'è qualcuno che prende la parola? Nessuno chiede la parola, metto in approvazione, per alzata di mano, l'articolo 1. Chi è d'accordo è pregato alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?

Esito della votazione:

I Consiglieri presenti sono 26; i voti favorevoli sono 26.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 2. Stesso risultato.

Articolo 3. Stesso risultato.

Articolo 4. Stesso risultato.

Articolo 5. Stesso risultato.

Articolo 6. Stesso risultato.

Articolo 7. Stesso risultato.

Articolo 8. Stesso risultato.

La tabella allegata al disegno di legge concernente i Comuni in condizioni socio-ambientali svantaggiate. La parola al Consigliere Dujany.

Dujany (D.P.) - Una rapida domanda: quali sono stati i criteri che hanno suggerito l'elenco dei Comuni in condizioni socio-ambientali svantaggiate, io non so quali siano stati i criteri adottati, però mi pare che ne mancherebbero alcuni, così a naso, e a giudicare dalle condizioni socio-ambientali che ognuno di noi conosce; cito un esempio: perché non vedo Saint-Denis, perché non vedo Rhêmes-Notre-Dame, non so se il mio criterio intuitivo risponde alle sante regole che hanno guidato la elencazione allegata.

Dolchi (P.C.I.) - Altri Consiglieri che intendono prendere la parola? La parola al Consigliere Nebbia.

Nebbia (P.S.I.) - La domanda che volevo fare è praticamente la stessa di Dujany, perché il Consiglio ha deliberato circa un anno fa, e lo abbiamo riesaminato in Commissione, l'elenco dei Comuni a effetto urbano alto, medio, basso, ecc. ai fini dell'applicazione della legge n. 10.

Chiedo, in base ai criteri che possono essere stati adottati, se non è possibile unificare queste classificazioni per evitare solamente delle confusioni; non so se sia possibile, è una domanda.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'allegato? La risposta all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Solo per dire che le regole che hanno ispirato questa classifica non sono per nulla sante, né immutabili; nessuno vuole dire questo, sono le regole che hanno, che noi abbiamo ritenuto di avallare e che sono quelle che seguono lo studio che è stato fatto per stabilire i parametri che sono previsti nell'articolo 7, cioè dall'indagine a livello socio-ambientale, socio-economico, in particolare sul tipo di assistenza, si è ottenuta questa classifica. Sono i parametri che sono riportati in queste indagini che sono state fatte; sul fatto poi di uniformare quei parametri che vengono presi, si citava prima quella legge, cioè stabilire determinati criteri di alta affluenza o meno, ecco questo senz'altro potrebbe un domani essere preso in considerazione, per adesso i criteri che hanno portato a questa classifica, a questa elencazione di Comuni, ripeto, non ha tenuto presente tutta una serie di criteri che magari per altre indagini potrebbe portare ad un mutamento, ad una classifica completamente diversa.

Dolchi (P.C.I.) - Dopo di che, non essendoci stati emendamenti sull'allegato...la parola al Consigliere Dujany.

Dujany (D.P.) - Anche le mie proposte rischiano di essere delle proposte settoriali se non sono viste in un insieme; cito naturalmente l'esempio di Saint-Denis e di Rhêmes-Notre-Dame che, mi pare, siano palesemente dei Comuni soggetti a spopolamento, soggetti a gravi traumi di carattere sociale e di carattere economico, così a naso. E' inutile che io adesso presenti un emendamento per includere quei due Comuni perché potrebbe essere una inclusione parziale perché sono i due Comuni che mi vengono in mente in questo momento ma non ho, naturalmente, la visione globale. Quindi una raccomandazione che potrei fare alla Giunta è che questo sia un elenco provvisorio da perfezionare ulteriormente, da approfondire utilizzando forse dei parametri meno sentiti, ma forse un po' più pratici o un po' più concreti.

Rollandin (U.V.) - Vorrei fare presente che questo elenco è legato alla legge che stiamo trattando cioè all'esistenza di beni nei Comuni, in questi Comuni ci sono dei beni appartenenti agli ECA per cui questi Comuni elencati dovranno fare quelle operazioni che sono richiamate nella legge, vale a dire vagliare la consistenza di questi beni e fare tutte le pratiche per il trapasso dei beni stessi. L'elenco che è allegato è assoggettato a queste due norme.

Dujany (D.P.) - Una norma mi pare sia quella dei beni, siccome però in Valle d'Aosta gli ECA sono abbastanza poveri, a parte pochissime eccezioni, l'articolo 7 prevede un intervento regionale integrativo a favore dei Comuni elencati che si ritengono in condizione svantaggiata, ecco questo è il problema; quindi io credo che ci sono alcuni Comuni che sono veramente svantaggiati che non possono fruire di questo aumento del 20% stabilito nel punto b) dell'articolo 7, mentre il criterio di valutazione probabilmente viene fuori dagli uffici, e naturalmente in base a certi parametri, vengono fatti questi elenchi che mi pare non rispondano alla realtà, comunque una raccomandazione è quella di rivedere con un po' più di attenzione questa legge.

Dolchi (P.C.I.) - Allora con questa raccomandazione non mi resta altro che mettere in approvazione, per alzata di mano, l'allegato al disegno di legge regionale n. 37. Chi è d'accordo, contrario, astenuto?

Esito della votazione:

I Consiglieri presenti sono 27, i voti favorevoli sono 27.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Ci sono dichiarazioni di voto? Il Consiglio passa alla votazione segreta del disegno di legge.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Maggioranza: 14

Voti favorevoli: 26

Voti contrari: 1

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 37.