Oggetto del Consiglio n. 51 del 2 maggio 1946 - Verbale
OGGETTO N. 51/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AOSTA
Su invito del ff. Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione dell'Ente Provinciale per il Turismo di Aosta.
Ultimata la lettura il ff. Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo disamina e discussione alla quale partecipano il Presidente Avv. Page, i Signori Consiglieri Nouchy, Ing. Binel, Geom. Cuaz, Avv. Caveri, Geom. Pareyson, Sig. Manganoni, Geom. Bionaz, Geom. Nicco, ed il Segretario Dr. Brero, l'approvazione del suddetto schema di decreto viene rinviata alla successiva adunanza per variazioni da apportarsi al secondo comma dell'art. 3 (attribuzioni del Comitato consultivo alle dipendenze dell'Assessore) ed all'art. 6 (trasferimento del Direttore alle dipendenze della "Valle d'Aosta" quale Capo Ufficio per il Turismo).
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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AOSTA - (rinviato per varianti alla successiva adunanza del Consiglio) -
Omissis
Visto il Regio Decreto Legge 20 giugno 1935 n. 1425, convertito in Legge 3 febbraio 1936 n. 413;
Visto il Regio Decreto Legge 14 luglio 1937 n. 1647, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2578;
Visto il Regio Decreto Legge 23 novembre 1936 n. 2522, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2562;
Veduti gli articoli 12 (n. 9) e 13 del D.L.L. 7 settembre 1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Con l'entrata in vigore del D.L.L. 7 settembre 1945 n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta", l'Ente Provinciale per il Turismo di Aosta è soppresso.
Art. 2
Le attribuzioni, i beni, i diritti, le obbligazioni e i rapporti dell'Ente Provinciale per il Turismo di Aosta sono trasferiti alla "Valle d'Aosta", che provvede, con apposito "ufficio per il turismo della Valle d'Aosta" o con proprio personale, all'espletamento dei servizi per legge demandati agli Enti Provinciali per il Turismo.
Art. 3
L'Ufficio per il Turismo e la Giunta della Valle d'Aosta si avvarranno della collaborazione di apposito "Comitato Valdostano per il Turismo" composte di rappresentanti designati dalle varie categorie interessate.
La composizione e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabilite dal Consiglio della Valle.
Art. 4
Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti gli Enti Provinciali per il Turismo, comprese quelle relative all'imposizione di tasse e di tributi ai medesimi spettanti.
Art. 5
Il Consiglio della "Valle d'Aosta" può disciplinare, anche in deroga alle leggi vigenti, con norme giuridiche proprie, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, le materie riguardanti il turismo, la vigilanza alberghiera e la tutela del paesaggio.
Art. 6
Il Direttore del soppresso Ente Provinciale per il Turismo di Aosta, iscritti nel ruolo Ministeriale di cui al R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1647, convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2578 nonché il rimanente personale di ruolo dell'Ente stesso è trasferito alle dipendenze della "Valle d'Aosta", e destinato ai servizi dell'apposito Ufficio per il Turismo, conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.
Art. 7
Al personale dell'Ente Provinciale per il Turismo di Aosta eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923 n. 1177.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1946
Omissis
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