Oggetto del Consiglio n. 52 del 2 maggio 1946 - Verbale
OGGETTO N. 52/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DI AOSTA
Su invito del ff. Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Aosta.
Ultimata la lettura il ff. Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo esame e breve discussione, alla quale partecipano il ff. Presidente Avv. Page, i Signori Consiglieri Geom. Arbaney, Avv. Caveri, ed il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto viene approvato integralmente dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.
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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DI AOSTA - (approvato dal Consiglio) -
Omissis
Vista la legge 23 giugno 1927 n. 1276;
Visto il T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 (art. 268 e segg.);
Veduti gli articoli 12 (n. 1) e 13 del D.L.L. 7 settembre 1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Con l'entrata in vigore del D.L.L. 7 settembre 1945 n. 545, recante provvedimenti sull'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta", il Consorzio Provinciale Antitubercolare di Aosta è soppresso.
Art. 2
Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere, a' sensi delle leggi vigenti, ai servizi di assistenza antitubercolare, in quanto non vi provvedano i Comuni o altre pubbliche istituzioni locali.
Art. 3
Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti l'assistenza antitubercolare.
Il Consiglio della "Valle d'Aosta" può disciplinare, anche in deroga alle leggi vigenti, con regolamento proprio, i servizi riguardanti l'assistenza antitubercolare nella propria circoscrizione territoriale.
Art. 4
I beni, i diritti, le obbligazioni e i rapporti del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Aosta sono trasferiti alla "Valle d'Aosta", dedotte le attività e passività che si riferiscono alla zona territoriale del Canavese passata di competenza del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Torino.
Art. 5
Con decreto legislativo luogotenenziale, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto ad approvare gli accordi tra la "Valle d'Aosta" ed il Consorzio Provinciale Antitubercolare di Torino, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività anche di carattere continuativo, fra i suddetti due Enti in esecuzione del presente decreto.
Contro il decreto luogotenenziale di cui al precedente comma non è ammesso ricorso in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.
Art. 6
Il personale del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Aosta passa alle dipendenze della "Valle d'Aosta" e del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Torino.
La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra i due Enti in relazione alle esigenze dei servizi antitubercolari delle rispettive zone territoriali.
In caso di contestazione decide il Ministro per l'Interno con proprio decreto.
Art. 7
Al personale del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Aosta eventualmente dispensato dal servizio per riduzione o soppressione di posti in applicazione del presente decreto è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923 n. 1177.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addì 1946
Omissis
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