Oggetto del Consiglio n. 50 del 2 maggio 1946 - Verbale
OGGETTO N. 50/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE AGRARIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Su invito del ff. Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione dell'Ispettorato Provinciale Agrario della Valle d'Aosta.
Ultimata la lettura il ff. Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo esame e discussione nella quale interferiscono il ff. Presidente Avv. Page, i Signori Consiglieri Geom. Bionaz, Sig. Nouchy, Geom. Cuaz, Geom. Arbaney, Sig. Manganoni ed il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto viene (con l'aggiunta nella seconda linea dell'art. 4 dopo la parola "Provinciale" di "che, a richiesta dell'Ente Valle d'Aosta, potrà essere comandato a prestare servizio, in via provvisoria, presso l'Ufficio Agricoltura della Valle d'Aosta") approvato ad unanimità dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.
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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELL'ISPETTORATO PROVINCIALE AGRARIO DELLA VALLE D'AOSTA - (approvato dal Consiglio) -
Omissis
Vista la legge 13 giugno 1935 n. 1220 relativa alla soppressione delle Cattedre ambulanti di agricoltura e all'istituzione degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura;
Visti gli articoli 12 (n. 6) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, relativo all'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
Art. 1
L'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Aosta è soppresso.
Art. 2
Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere mediante apposito ufficio e proprio personale, a' sensi delle leggi vigenti, ai servizi dalle leggi demandati agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.
Art. 3
Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina della materie relative all'agricoltura.
Il Consiglio della "Valle d'Aosta" può disciplinare, anche in deroga alle vigenti leggi, con norme giuridiche regolamentari proprie, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, le materie di cui al precedente comma.
Art. 4
Il personale dipendente dall'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Aosta (ad eccezione dell'Ispettore Provinciale che, a richiesta dell'Ente Valle d'Aosta, potrà essere comandato a prestare servizio, in via provvisoria, presso l'Ufficio Agricoltura della Valle d'Aosta) è trasferito all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Torino ed alla "Valle d'Aosta", conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico e l'anzianità di servizio acquisiti.
La ripartizione del personale sarà fatta in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi di Ispettorato Agrario; in caso di contestazione decide il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste con proprio decreto.
Art. 5
Al personale di cui all'articolo precedente eventualmente dispensato dal servizio per riduzione o soppressione di posti in applicazione del presente decreto è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923 n. 1177.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale della Leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addì 1946
Omissis
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