Oggetto del Consiglio n. 49 del 2 maggio 1946 - Verbale

OGGETTO N. 49/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA DI AOSTA (U.P.I.C.).

Su invito del ff. Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione dell'Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria di Aosta (U.P.I.C.).

Ultimata la lettura il ff. Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.

Dopo esame e breve discussione alla quale partecipano il ff. Presidente Avv. Page, l'Assessore Geom. Pareyson ed il Geom. Nicco, il suddetto schema di decreto viene integralmente approvato dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.

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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA DI AOSTA - (U.P.I.C.) - (approvato dal Consiglio) -

Omissis

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315 relativo alla soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e alla istituzione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, nonché degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria;

Visti gli articoli 12 (n. 7) e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 relativo all'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L'Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria di Aosta è soppresso.

Art. 2

Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere mediante apposito ufficio e proprio personale, a' sensi delle leggi vigenti, ai servizi dalle leggi demandati agli uffici provinciali del Commercio e dell'Industria.

Art. 3

Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina del commercio e dell'industria.

Il Consiglio della "Valle d'Aosta" può disciplinare, anche in deroga alle leggi vigenti, con regolamento proprio i servizi di cui al precedente comma.

Art. 4

Il personale dell'Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria di Aosta è trasferito all'Ufficio Provinciale Commercio e Industria di Torino ed alla "Valle d'Aosta" conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive. La ripartizione del personale sarà fatta in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi del Commercio e dell'Industria; in caso di contestazione decide il Ministro per l'Industria, il Commercio e il Lavoro con proprio decreto.

Art. 5

Al personale di cui all'articolo precedente eventualmente dispensato dal servizio per riduzione o soppressione di posti in applicazione del presente decreto è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923 n. 1177.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 1946

Omissis

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