Oggetto del Consiglio n. 48 del 2 maggio 1946 - Verbale
OGGETTO N. 48/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA NELLA VALLE DI AOSTA.
Su invito del ff. Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura nell'ex Provincia di Aosta.
Ultimata la lettura il ff. Presidente invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo esame e discussione alla quale partecipano il ff. Presidente Avv. Page, i Consiglieri Signori Avv. Caveri, Geom. Pareyson, Geom. Arbaney, Geom. Cuaz, Sig. Manganoni, Sig. Nouchy, Geom. Bionaz, Geom. Nicco, Ing. Fresia ed il Segretario Dr. Brero, il suddetto schema di decreto viene, con l'aggiunta "e della Camera del Lavoro" alla fine del primo capoverso dell'art. 6, approvato all'unanimità dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.
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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA NELLA VALLE D'AOSTA - (approvato dal Consiglio) -
Omissis
Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315 relativo alla soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e alla istituzione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, nonché degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria;
Veduti gli articoli 12 (n. 7) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, relativo all'ordinamento amministrativo della "Valle d'Aosta";
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Aosta è soppressa.
Art. 2
I beni, i diritti, le obbligazioni e i rapporti della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Aosta (ex Consiglio Provinciale dell'Economia di Aosta) sono trasferiti alla "Valle d'Aosta", dedotte le attività e passività che si riferiscono alla zona territoriale passata di competenza della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino.
Con decreto legislativo luogotenenziale, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto ad approvare gli accordi fra la "Valle d'Aosta" e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, o in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, fra i suddetti due Enti in esecuzione del presente decreto.
Art. 3
La "Valle d'Aosta" percepisce, con le forme e i privilegi di legge, i diritti e i tributi dalle leggi attribuiti alle Camere di commercio, industria e agricoltura.
Art. 4
Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere mediante ufficio o personale proprio, a' sensi delle leggi vigenti, ai servizi dalle leggi demandati alle Camere di commercio, industria e agricoltura.
Art. 5
Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina dei servizi e delle materie dalle leggi demandate alle Camere di commercio, industria e agricoltura.
Il Consiglio della "Valle d'Aosta" può disciplinare, anche in deroga alle leggi vigenti, con regolamento proprio, i servizi di cui al precedente comma.
Art. 6
Gli Uffici per il commercio, l'industria e l'agricoltura della "Valle d'Aosta" provvederanno all'espletamento dei servizi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 avvalendosi della collaborazione di apposita Commissione Consultiva composta di rappresentanti designati dalle Associazioni dei Commercianti, Industriali e Agricoltori e della Camera del Lavoro.
La composizione e le attribuzioni della Commissione di cui al precedente comma sono stabilite del Consiglio della Valle, sentita la Giunta e le suindicate Associazioni.
Art. 7
Il personale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta è trasferito alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino e alla "Valle d'Aosta", conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive. La ripartizione del personale sarà fatta in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con proprio decreto.
Art. 8
Al personale di cui all'articolo precedente eventualmente dispensato dal servizio per riduzione o soppressione di posti in applicazione del presente decreto è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R.D. 27 maggio 1923 n. 1177.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addì 1946
Omissis
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