Oggetto del Consiglio n. 47 del 2 maggio 1946 - Verbale
OGGETTO N. 47/46 - SCHEMA DI DECRETO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL R. CORPO DELLE FORESTE DI AOSTA.
Su invito del ff. Presidente il Segretario dà lettura dello schema di decreto per la soppressione dell'Ufficio Provinciale del R. Corpo delle Foreste di Aosta.
Ultimata la lettura il ff. Presidente apre la discussione sui vari articoli ed invita i Signori Consiglieri a formulare eventuali osservazioni in merito.
Dopo esame e discussione alla quale partecipano il ff. Presidente Avv. Page ed i Signori Consiglieri Avv. Caveri, Sig. Manganoni, Geom. Nicco, Sig. Nouchy, Sig. Thomasset, il suddetto schema di decreto viene approvato integralmente dal Consiglio nel testo riportato in calce al presente verbale.
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DECRETO PER LA SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL R. CORPO DELLE FORESTE DI AOSTA - (approvato dal Consiglio) -
Omissis
Visto il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modificazioni, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
Vista la legge 13 dicembre 1928 n. 3141 sull'Amministrazione Forestale;
Visti gli articoli 12 (n. 6) e 13 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, relativo all'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
L'Ufficio Provinciale del R. Corpo delle Foreste (Comando Gruppo) di Aosta è soppresso.
Art. 2
Spetta alla "Valle d'Aosta" di provvedere a' sensi delle leggi vigenti, mediante appositi uffici e proprio personale, ai servizi dalle leggi demandati agli uffici e di Comandi provinciali del R. Corpo delle Foreste.
Art. 3
Sono estese, in quanto applicabili, alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la disciplina delle materie relative ai boschi e ai terreni montani.
Il Consiglio della Valle d'Aosta può disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con norme giuridiche proprie da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, le materie di cui al precedente comma.
Art. 4
Su richiesta della "Valle d'Aosta" il personale dipendente dal R. Corpo delle Foreste e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste potrà essere comandato, in via provvisoria e temporanea, a prestare servizio presso l'Amministrazione della "Valle d'Aosta", conservando, salvo migliori condizioni, il trattamento economico e l'anzianità di servizio acquisiti.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma addì 1946
Omissis
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