Oggetto del Consiglio n. 96 del 15 marzo 1977 - Verbale

OGGETTO N. 96/77 - APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 31 OTTOBRE 1975, N. 861".

Il Vice Presidente CHABOD, richiamandosi al precedente oggetto n. 95, riguardante l'inizio della discussione generale sul disegno di legge regionale n. 282, concernente: "Norme di attuazione del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861", invita il Consiglio a proseguire la discussione sul disegno di legge stesso.

Il Consigliere MONAMI vuole innanzi tutto criticare l'intervento del Consigliere Bondaz che si è limitato ad attribuire responsabilità alla precedente maggioranza consiliare e a dichiarare cieca fiducia nell'operato dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, senza punto entrare nel merito dello spinoso argomento.

Ribadisce quindi che il Partito Comunista valdostano è per il rispetto assoluto delle minoranze etniche e linguistiche, purché la difesa del bilinguismo non si tramuti in strumento di discriminazione e di oppressione.

Ricorda poi ai rappresentanti dei movimenti regionalisti che la difesa del bilinguismo non si attua con la pretesa del superamento di prove di conoscenza della lingua francese, bensì con la concretizzazione di una politica atta a divulgare il francese in tutti gli strati della popolazione, sia con una diversa impostazione dei programmi scolastici, sia con appositi corsi aperti a tutta la popolazione.

Quindi, dopo aver giudicato l'emendamento all'articolo 6, proposto dalla Giunta regionale, insufficiente per far fronte alle giuste aspettative della classe insegnante che opera in Valle d'Aosta e non deve essere costretta a recarsi in altre Regioni per superare gli esami di abilitazione, si sofferma ad illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista sui quali già si sono favorevolmente pronunciate tutte le Organizzazioni sindacali ad eccezione del S.A.V.T.

Conclude rivolgendo appello al Consiglio affinché prima del voto conclusivo siano attentamente vagliate tutte le posizioni ed eventualmente siano sentite ancora una volta le Organizzazioni sindacali.

Il Consigliere PARISI ritiene che, pur nel rispetto degli eventuali diritti acquisiti dagli insegnanti, debba giustamente essere sancito l'obbligo della conoscenza della lingua francese, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto.

Quindi, dopo essersi dichiarato favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal Consigliere Pedrini, auspica che il disegno di legge in argomento, dopo attento esame degli emendamenti presentati, possa riportare l'unanime approvazione del Consiglio.

Le Conseiller TAMONE, au début de son intervention, veut faire un aperçu historique de la Vallée d'Aoste qui, pendant des siècles, a joui de la plus ample autonomie et où la langue française a toujours été langue courante grâce aussi à l'école valdôtaine. Il fait remarquer que, si on excepte la période du fascisme dans laquelle le gouvernement a cherché d'italianiser la Vallée d'Aoste, dans les temps passés la langue française a toujours été présente en Vallée d'Aoste, même dans la période de la libération et de la lutte pour l'autonomie.

Il rappelle que l'école valdôtaine appartient au peuple et que le peuple s'est exprimé, avec de nombreux télégrammes et des affiches, à faveur des propositions avancées par la Junte régionale.

Il souhaite donc l'approbation du projet de loi dont il s'agit, afin qu'on puisse espérer dans une prochaine transformation de l'école valdôtaine pour l'intégrale application de l'article 39 du Statut spécial.

Il Consigliere MANGANONI dichiara di essere sostenitore del bilinguismo e di essere d'accordo sulla necessità di esami preliminari per la dimostrazione della conoscenza della lingua francese. Si augura peraltro che la lingua francese, che da secoli è radicata nelle tradizioni valdostane, non possa essere considerata come uno strumento di discriminazione.

Il Consigliere CLUSAZ, dopo essersi rivolto al Consigliere Chincheré accusandolo di chiamare in causa le Organizzazioni sindacali soltanto quando gli fa comodo, auspica che il disegno di legge in esame sia approvato nel testo presentato.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ, ricordando ai presenti la dura oppressione perpetrata nel ventennio fascista nei confronti dell'insegnamento del francese, invita il Consiglio a difendere la prerogativa del bilinguismo, simbolo di libertà e di autonomia.

Il Consigliere CHANU richiama i colleghi ad una maggiore concretezza.

Le Président de la Junte Monsieur ANDRIONE souligne les scandaleuses affirmations de quelques Conseillers régionaux qui voudraient admettre à l'enseignement des personnes qui ne connaissent pas la langue française.

Il soutient que le projet de loi dont il s'agit a le seul défaut d'arriver 30 ans en retard, de façon que l'école valdôtaine aurait pu contribuer à défendre la langue française qui a été, pendant des siècles, la seule langue du Val d'Aoste.

Par conséquent il affirme que l'examen préliminaire de langue française pour l'admission aux concours ne peut pas être mis en discussion, donc l'article 5 du projet de loi doit demeurer tel qu'il a été formulé.

Il se déclare, enfin, non favorable à l'approbation de l'ordre du jour présenté par Monsieur le Conseiller Pedrini, parce que l'indemnité de langue française aux enseignants de l'école primaire est reconnue pour une prolongation d'horaire, mais il s'engage, au nom du Gouvernement régional, à reconnaître graduellement aux enseignants de l'école secondaire, une indemnité spécifique pour le fait qu'on leur demande la connaissance de la langue française.

Il Consigliere DOLCHI vuole ricordare al Consiglio che, in campo nazionale, tra le quattro proposte per la riforma della scuola, l'unica che abbia tenuto conto delle esigenze delle minoranze linguistiche è quella presentata dal Partito Comunista.

Quindi, a nome del Gruppo comunista, presenta il seguente ordine del giorno che vuole essere di integrazione e di completamento di quello presentato in precedenza dal Consigliere Pedrini:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale, in occasione della discussione del disegno di legge n. 282 "Norme di attuazione del D.P.R. 31.10.75 n. 861",

Preso atto

della diversità di trattamento economico e giuridico esistente fra gli insegnanti della scuola secondaria e quelli della scuola elementare e materna in relazione alla qualità, alla quantità del servizio richiesto ed al relativo trattamento economico, e col fine di arrivare ad una progressiva parità di trattamento economico e giuridico fra gli insegnanti delle scuole sopra accennate.

Dà mandato

alla Giunta regionale di affrontare il problema di intesa ed in stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali della scuola e di predisporre gli strumenti legislativi atti ad eliminare in modo graduale tale diversità di trattamento economico e giuridico in concomitanza con l'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO, in relazione al nuovo ordine del giorno, propone una breve sospensione dei lavori del Consiglio in modo da consentire una riunione dei Capi Gruppo consiliari, sia per discutere in merito agli ordini del giorno presentati, sia per esaminare attentamente le varie proposte di emendamento.

Il Consigliere LANIVI dichiara, in relazione alla proposta testé avanzata, che il Gruppo demopopolare non intende partecipare ad una eventuale riunione per l'esame degli ordini del giorno, ritenendo inopportuna in questo momento la discussione di un argomento così delicato quale quello dell'indennità di lingua francese agli insegnanti delle scuole secondarie.

Il Vice Presidente CHABOD invita il Consiglio a decidere sulla proposta di sospensione avanzata dall'Assessore Milanesio.

Il Consigliere CHANU ribadisce la posizione del Gruppo demopopolare annunciata dal Consigliere Lanivi, insistendo sulla opportunità di risolvere il problema delle norme di attuazione del D.P.R. n. 861, prima di esaminare la questione delle indennità di lingua francese.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO precisa che la sua richiesta di sospensione ha lo scopo principale di consentire un attento esame degli emendamenti al disegno di legge in discussione.

Il Vice Presidente CHABOD, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola in sede di discussione generale, prima di dichiarare chiusa la discussione stessa, invita i Consiglieri che ne abbiano interesse a presentare gli emendamenti al testo del disegno di legge in argomento.

Il Consigliere LANIVI, a nome del Gruppo demopopolare, presenta ed illustra brevemente i seguenti emendamenti:

emendamento aggiuntivo all'articolo 1: al secondo comma, dopo le parole ... alla Pubblica Istruzione, aggiungere. "sentita la Commissione consiliare permanente alla Pubblica Istruzione...";

emendamento aggiuntivo all'articolo 5: dopo il secondo comma aggiungere il seguente nuovo comma: "Qualora i concorsi siano anche abilitanti, il candidato potrà continuare la prova nel caso che non superi quella preliminare di lingua francese. In questa ipotesi l'abilitazione conseguita non sarà riconosciuta come titolo valido per l'insegnamento nella Regione Autonoma Valle d'Aosta";

emendamenti aggiuntivi all'articolo 6: al secondo comma, dopo le parole ...Consiglio scolastico regionale..., aggiungere "e la Commissione consiliare permanente alla Pubblica Istruzione";

dopo il quarto comma, aggiungere il seguente nuovo comma: "Sono esonerati dall'accertamento previsto dall'articolo 5 del D.P.R, 31 ottobre 1975 n 861 coloro che, già in possesso del requisito richiesto della piena conoscenza della lingua francese, intendano accedere ad altro ruolo previsto all'articolo 1 del citato D.P.R a mezzo di concorso per soli titoli. È fatta esclusione per il passaggio dai ruoli della scuola secondaria a quelli della scuola primaria";

alla fine dell'ultimo comma, aggiungere: "in accordo con le Organizzazioni sindacali".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara pertanto chiusa la discussione generale e sospende, per alcuni minuti, la seduta.

---

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,20 fino alle ore 20,00.

---

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO, riferendosi agli ordini del giorno presentati rispettivamente dal Consigliere Pedrini e, a nome del Gruppo comunista, dal Consigliere Dolchi, dichiara che, nel corso della sospensione, con l'accordo dei proponenti, si è ritenuto opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti della questione, per cui gli stessi si intendono ritirati.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, considera ritirati i soprariportati ordini del giorno ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato, da parte del Gruppo dei Democratici Popolari, il seguente emendamento:

al secondo comma, dopo le parole "...alla Pubblica Istruzione", aggiungere... "sentita la Commissione consiliare permanente alla Pubblica Istruzione".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 1 così emendato sono approvati dal Consiglio, con separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta),

Articoli 2, 3 e 4

Si dà atto che gli articoli da 2 a 4 sono approvati dal Consiglio, con separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Articolo 5

Si dà atto che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

a) da parte del Gruppo comunista:

"Art. 5: Dopo il primo comma aggiungere:

"Sono esonerati dal suddetto accertamento coloro che, avendo già ottenuto un attestato di conoscenza della lingua francese secondo le disposizioni regionali, entrino in ruolo tramite concorsi per soli titoli od in virtù di leggi speciali".

"I candidati che, in sede di concorso, non abbiano superato la prova di francese sono ammessi alla continuazione delle prove al solo fine dell'eventuale conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità".

"Sono esonerati dal suddetto accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che, appartenendo ad uno dei ruoli di cui all'articolo 1, intendono concorrere ad altro ruolo contemplato nell'articolo 1, con esclusione dei passaggi dai ruoli della scuola secondaria ai ruoli della scuola primaria".

(Riprende con il secondo comma del testo presentato);"

b) da parte del Gruppo dei Democratici Popolari:

Emendamento aggiuntivo all'articolo 5: dopo il secondo comma aggiungere il seguente nuovo comma: "Qualora i concorsi siano anche abilitanti, il candidato potrà continuare la prova nel caso che non superi quella preliminare di lingua francese. In questa ipotesi l'abilitazione conseguita non sarà riconosciuta come titolo valido per l'insegnamento nella Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Il Consigliere MANGANONI ritiene che il terzo comma dell'emendamento proposto dal Gruppo comunista possa considerarsi superato dall'emendamento proposto dalla Giunta regionale al successivo articolo 6.

Il Consigliere CHINCHERE' illustra l'emendamento presentato dal Gruppo comunista e, con l'occasione, vuole sottolineare la posizione del Gruppo stesso riguardo al problema della lingua francese, sul quale, evidentemente, è stato frainteso. Precisa infatti che nel suo precedente intervento non si era dichiarato contrario all'esame preliminare per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, ma, semplicemente, aveva sostenuto la necessità di limitare ad una sola volta, nella carriera di ogni insegnante, la necessità di superare tale prova.

Il Consigliere MANGANONI sostiene la necessità dell'esame di lingua francese, in analogia a quanto avviene nei concorsi per l'assunzione di personale alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Il Consigliere MONAMI, in relazione alla complessità degli argomenti contenuti nell'emendamento comunista, chiede che i singoli commi della proposta siano posti in votazione separatamente.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO, constatato che il terzo comma dell'emendamento proposto dal Gruppo comunista è sostanzialmente analogo all'emendamento proposto all'articolo 6 dalla Giunta regionale, annuncia che il Gruppo socialista si asterrà da tale votazione.

Si dà atto che il primo comma dell'emendamento all'articolo 5, presentato dal Gruppo comunista, non è stato approvato dal Consiglio con voti contrati diciotto e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Si dà atto che il secondo comma dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista non è stato approvato dal Consiglio con voti contrari diciotto e voti favorevoli cinque, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Manganoni, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Si dà atto che il terzo comma dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista non è stato approvato dal Consiglio con voti contrari quindici e voti favorevoli sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Di Stasi, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Milanesio, Pollicini, Quey e Tripodi).

Si dà altresì atto che l'emendamento all'articolo 5 presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari non è stato approvato dal Consiglio con voti contrari diciotto e voti favorevoli sette, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).

Si dà quindi atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio, nel testo originario, con voti favorevoli diciotto e voti contrari tredici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Articolo 6

Si dà atto che all'articolo 6 sono stati presentati diversi emendamenti:

a) emendamento del Gruppo dei Democratici Popolari:

al secondo comma, dopo le parole ...Consiglio scolastico regionale... aggiungere "e 1a Commissione consiliare permanente alla Pubblica Istruzione".

Si dà atto che l'emendamento è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno);

b) emendamento della Giunta regionale:

articolo 6, dopo il terzo comma aggiungere: "Le operazioni relative all'accertamento di cui al primo comma del precedente articolo 5 devono concludersi prima dell'inizio delle prove d'esame dei corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale".

Il Consigliere MONAMI esprime, a nome del Gruppo comunista, parere contrario all'approvazione dell'emendamento.

Si dà atto che l'emendamento è approvato dal Consiglio con voti favorevoli diciotto e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey);

c) emendamento del Gruppo dei Democratici Popolari:

dopo il quarto comma, aggiungere il seguente nuovo comma: "Sono esonerati dall'accertamento previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, coloro che già in possesso del requisito richiesto della piena conoscenza della lingua francese, intendano accedere ad altro ruolo previsto all'articolo 1 del citato D.P.R. a mezzo di concorso per soli titoli. È fatta esclusione per il passaggio dai ruoli della scuola secondaria a quelli della scuola primaria".

Il Consigliere LANIVI, a nome dei presentatori, dichiara di mantenere l'emendamento con esclusione dell'ultima frase, che inizia con le parole "È fatta eccezione...".

Si dà atto che l'emendamento non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciotto e voti favorevoli sette espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami e Siggia).

d) emendamento del Gruppo comunista:

dall'ultimo comma eliminazione della data "1 ottobre 1976".

Il Consigliere CHINCHERE' illustra brevemente l'emendamento che vuole difendere i diritti acquisiti dei lavoratori della scuola.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE replica che il disegno di legge in esame non lede affatto eventuali diritti acquisiti, ma semplicemente tende a regolamentare l'immissione in ruolo degli insegnanti.

Il Consigliere CHANU propone invece che la data 31 ottobre 1976 sia sostituita con le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge".

Si dà atto che l'emendamento proposto dal Consigliere Chanu è approvato dal Consiglio con voti favorevoli venticinque e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Si dà altresì atto che l'emendamento del Gruppo comunista non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciotto e voti favorevoli sei espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey);

e) emendamenti, identici, del Gruppo comunista e del Gruppo dei Democratici Popolari:

aggiungere all'ultimo comma, dopo la parola "regionale", "in accordo con le Organizzazioni sindacali".

Si dà atto che l'emendamento soprariportato non è approvato dal Consiglio con voti contrari diciotto e voti favorevoli tredici espressi per alzata di mano (Consiglieri presentì e votanti: trentuno).

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO, in relazione all'emendamento testé votato dal Consiglio, propone che l'emendamento stesso sia formulato nel testo a suo tempo concordato in Commissione, cioè: in fine dell'ultimo comma aggiungere: "sentite le Organizzazioni sindacali".

Si dà atto che l'emendamento, nella formulazione proposta dall'Assessore Milanesio, è approvato dal Consiglio con voti favorevoli diciotto e voti contrari sei espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey);

f) emendamento del Gruppo socialista:

"aggiunta del seguente nuovo comma: "È esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, il personale insegnante già appartenente ad un ruolo regionale che intenda concorrere per un posto d'altro ruolo regionale".

Il Consigliere CHINCHERE' annuncia, a nome del Gruppo comunista, voto favorevole all'emendamento che apporta un lieve miglioramento al disegno di legge, pur essendo ben lungi dal soddisfare le aspettative del suo Gruppo.

Il Consigliere PEDRINI si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento.

Il Consigliere LANIVI, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari, annuncia la disponibilità ad approvare la proposta di emendamento a condizione che la stessa sia completata con le seguenti parole finali: "... subordinatamente alla frequenza di corsi di aggiornamento appositamente indetti dall'Amministrazione regionale".

Il Consigliere DOLCHI si felicita per il contenuto dell'emendamento, presentato dal Gruppo socialista, che ricalca il contenuto dì una sua precedente interpellanza nei confronti della quale, alcuni mesi or sono, furono indirizzate diverse critiche.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO accoglie favorevolmente la proposta avanzata dal Consigliere Lanivi.

Il Consigliere TAMONE dichiara che il Gruppo dell'Union Valdôtaine è contrario, per ragioni di principio, all'approvazione dell'emendamento socialista. Quindi critica aspramente la proposta dei Democratici Popolari che sembra fatta apposta per intorbidire le acque e far accogliere la tesi socialista.

Si dà atto che l'emendamento aggiuntivo, proposto dai Democratici popolari, è approvato dal Consiglio con voti favorevoli sedici e voti contrari quattordici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: trenta; astenutosi dalla votazione il Consigliere Pedrini).

Si dà altresì atto che l'emendamento presentato dal Gruppo socialista con l'aggiunta testé approvata, è approvato dal Consiglio con voti favorevoli diciassette e voti contrari quattordici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Si dà infine atto che l'articolo 6, nel testo emendato, è approvato dal Consiglio con voti favorevoli diciotto e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Articoli 7, 8, 9 e 10

Si dà atto che gli articoli da 7 a 10 sono approvati dal Consiglio, con separate votazioni, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).

Il Consigliere DOLCHI prende la parola per dichiarazione di voto, annunciando il voto contrario del Gruppo comunista, in relazione al mancato accoglimento degli emendamenti presentati dal Gruppo stesso.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i dieci articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

Voti favorevoli: diciotto;

Voti contrari: tredici.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di attuazione del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861".

---

Disegno di legge n. 282

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................... n. ........: NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 31 OTTOBRE 1975, N. 861.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1976 sono istituiti distinti ruoli regionali del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta, la cui consistenza organica iniziale è determinata dalle tabelle annesse al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861.

Le successive variazioni delle suddette tabelle organiche saranno disposte in attuazione dei criteri previsti dalle leggi dello Stato e da leggi integrative della Regione, con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la Commissione consiliare permanente alla Pubblica Istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 1977.

Art. 2

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge.

Al personale direttivo e docente della scuola elementare è corrisposta per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese, una indennità mensile secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 3

L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, con propria ordinanza da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità e i tempi per l'assegnazione della sede al personale direttivo e docente delle scuole secondarie, indicato nell'articolo 7 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, che nei termini in precedenza comunicati avrà presentato domanda di inquadramento nei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Con la stessa ordinanza saranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di inquadramento nel ruolo regionale del personale direttivo e docente di ruolo in servizio nelle scuole elementari della Regione al 1 ottobre 1976. Il personale direttivo e docente del ruolo normale delle scuole elementari sarà inquadrato nella sede di cui risulterà essere titolare alla data dell'inquadramento.

L'inquadramento nei ruoli regionali per tutti gli aventi titolo decorrerà dal 1 ottobre 1977.

Art. 4

Ai fini dell'assegnazione della sede al personale docente delle scuole secondarie saranno formate due distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso previste dal D.M. 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima graduatoria saranno collocati, a domanda, i docenti di cui al primo comma dell'articolo 7 del D P.R. 31 ottobre 1975, n. 861. Per il personale già in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, l'ordine di collocamento in graduatoria sarà determinato con riferimento alla data di detta nomina e, subordinatamente, al punteggio conseguito nella graduatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Per il personale non ancora in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, si terrà conto, in primo luogo, della data del primo distacco in Valle d'Aosta e secondariamente, nell'ordine, della data di nomina in ruolo e del punteggio conseguito nella graduatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Qualora la decorrenza della nomina in ruolo o del primo distacco in Valle d'Aosta, secondo che si tratti di personale in servizio o non ancora in servizio nella Regione all'atto della nomina in ruolo, sia la stessa per più docenti, i vincitori di concorsi a cattedra per titoli ed esami precederanno in graduatoria il personale immesso in ruolo per effetto delle leggi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del D.P R. 31 ottobre 1975, n. 861.

Gli insegnanti in servizio nella Regione al 1 ottobre 1976, che hanno titolo alla nomina in ruolo per effetto delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, 2 aprile 1968, n. 468, 7 ottobre 1969, n. 748 e 6 dicembre 1971, n. 174 e sono inclusi nelle corrispondenti graduatorie nazionali, saranno collocati, a domanda, nella graduatoria prevista dal comma precedente dopo l'ultimo degli altri aspiranti. Essi saranno nominati nel ruolo regionale secondo l'ordine delle relative graduatorie nazionali e le aliquote riservate all'assorbimento in ruolo delle predette leggi, nel limite dei posti vacanti al 1 ottobre 1977. Per effetto della nomina nel ruolo regionale gli insegnanti saranno depennati dalle graduatorie nazionali compilate ai sensi delle predette leggi.

Nella seconda graduatoria, da utilizzare dopo l'inquadramento e l'assegnazione della sede ai docenti inclusi nella graduatoria precedente che ne abbiano titolo, saranno collocati gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e della legge 14 agosto 1974, n. 391, che ne abbiano fatto domanda al Sovraintendente agli Studi nel termine del 13 marzo 1976. L'ordine di assegnazione della sede ai predetti docenti è determinato secondo le modalità stabilite dal. Ministero della Pubblica Istruzione.

L'assegnazione della sede al personale direttivo delle scuole secondarie sarà disposta con lo stesso ordine indicato nel precedente secondo comma.

Nei posti ancora disponibili dopo l'inquadramento del personale indicato nei commi precedenti, potranno essere disposti, nel limite di un quinto dei posti medesimi, i passaggi di cattedra e di presidenza a norma dell'articolo 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e, successivamente, nel limite di un decimo dei posti disponibili, i passaggi di ruolo previsti dall'articolo 77 del D.P.R. predetto.

Art. 5

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dimostrino, attraverso apposito accertamento, piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le Commissioni di concorso saranno formate, di norma, dal personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.

I concorsi per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica sono indetti dal Presidente della Giunta regionale di intesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale quando si sia reso disponibile anche un solo posto.

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole.

Per il personale docente i concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione.

In analogia a quanto disposto dall'articolo 133 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio peri posti vacanti e disponibili determinati secondo le modalità di cui all'articolo 30 del predetto D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo delle predette scuole della Regione incaricato per almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Art. 6

L'accertamento linguistico di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambienti bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.

Detto accertamento si effettua secondo i programmi d'esame stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale e la Commissione consiliare permanente alla Pubblica Istruzione. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.

L'accertamento consiste in una prova scritta e una prova orale nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, non senza riguardo ai programmi di insegnamento vigenti nelle relative scuole.

Le operazioni relative all'accertamento di cui al primo comma del precedente articolo 5 devono concludersi prima dell'inizio delle prove d'esame dei corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.

L'accertamento previsto nei casi di trasferimento e di assegnazione provvisoria potrà essere sostenuto una sola volta nell'anno scolastico. Esso sarà effettuato da apposite Commissioni, nominate dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, e composte ciascuna di tre membri esperti di lingua francese, scelti tra i docenti universitari ed il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie, secondo criteri che tengano conto della categoria di appartenenza del personale soggetto all'accertamento.

Nella prima applicazione della presente legge, sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese il personale di cui all'articolo 7 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, ed il personale direttivo e docente di ruolo delle scuole elementari, in servizio nelle scuole della Regione al 1 ottobre 1976,

Sono altresì esonerati dal predetto accertamento gli insegnanti incaricati che, in servizio nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni regionali per la conoscenza della lingua francese, siano nominati in ruolo per soli titoli. I predetti insegnanti saranno tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'Amministrazione regionale, sentite le Organizzazioni sindacali.

È esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese il personale insegnante già appartenente ad un ruolo regionale che intenda concorrere per un posto d'altro ruolo regionale, subordinatamente alla frequenza di corsi di aggiornamento appositamente indetti dall'Amministrazione regionale.

Art. 7

Le competenze relative al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione nei confronti del personale ispettivo tecnico e dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta nei confronti del restante personale.

Art. 8

Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli Studi che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.

Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del Sovraintendente agli Studi che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale.

Nel caso di ricorsi contro provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.

Art. 9

Il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente in servizio in uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale può essere trasferito a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al precedente articolo 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente. Al personale direttivo e docente può essere concessa l'assegnazione provvisoria in istituti e scuole della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R 31 maggio 1974, n. 417, ferma restando l'appartenenza al proprio ruolo: in tal caso l'onere relativo al trattamento economico è a carico del bilancio della Regione limitatamente alla durata del servizio. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da altra provincia alla Valle d'Aosta può essere disposta soltanto per compensazione.

I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente sono disposti previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

Il trasferimento d'ufficio, qualora sia determinato da accertata situazione d'incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.

Con ordinanze annuali dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, da emanarsi in concomitanza con le corrispondenti ordinanze ministeriali, saranno stabilite le modalità relative ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie e quelle relative all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

---

Si dà atto che la seduta ha termine alle ore 21,06 e che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 9,30.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Guido Chabod)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)