Oggetto del Consiglio n. 95 del 15 marzo 1977 - Verbale

OGGETTO N. 95/77 - INIZIO DISCUSSIONE GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 282, CONCERNENTE: "NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 31 OTTOBRE 1975, N. 861".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme di attuazione del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 24 e 25 febbraio 1977:

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Il presente disegno di legge si propone di dare attuazione al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, nel rispetto delle competenze normative proprie della Regione ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto e dell'articolo 9 del citato D.P.R. sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie interessate. Nei confronti della normativa statale espressamente richiamata dall'articolo 2 del D.P.R. medesimo, esso introduce gli adattamenti richiesti dallo speciale ordinamento scolastico regionale.

In particolare, il disegno di legge in esame:

a) indica l'organo regionale competente a disporre le successive variazioni delle tabelle organiche del personale contemplato dal D.P.R. n. 861;

b) determina i criteri di massima per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui all'articolo 1 del D.P.R. suddetto, demandando all'Assessore alla Pubblica Istruzione di fissare i tempi e le modalità di esecuzione;

c) integra la normativa statale sui concorsi per l'accesso ai ruoli regionali, con puntuale riferimento all'articolo 5 del D.P.R. n. 861 e limitatamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese;

d) delinea i contenuti e le modalità di effettuazione dell'accertamento linguistico in corrispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. n. 861, nei casi di trasferimento o assegnazione provvisoria in Valle d'Aosta del personale scolastico del restante territorio nazionale.

Le competenze del Consiglio scolastico regionale in materia di stato giuridico del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 861 e agli articoli 15 e 18 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nonché la composizione e le attribuzioni dei Consigli di disciplina e dei Consigli per il contenzioso saranno definite con altro provvedimento legislativo, da adottarsi in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

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Disegno di legge regionale n. 282

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..................... n. .......: NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 31 OTTOBRE 1975, n. 861.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1976 sono istituiti distinti ruoli regionali del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta, la cui consistenza organica iniziale è determinata dalle tabelle annesse al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861.

Le successive variazioni delle suddette tabelle organiche saranno disposte in attuazione dei criteri previsti dalle leggi dello Stato e da leggi integrative della Regione, con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 1977.

Art. 2

Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 1 si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861 e con le integrazioni contenute nella presente legge.

Al personale direttivo e docente della scuola elementare è corrisposta per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese, una indennità mensile secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 3

L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, con propria ordinanza da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fisserà le modalità e i tempi per l'assegnazione della sede al personale direttivo e docente delle scuole secondarie, indicato nell'articolo 7 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, che nei termini in precedenza comunicati avrà presentato domanda di inquadramento nei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Con la stessa ordinanza saranno indicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di inquadramento nel ruolo regionale del personale direttivo e docente di ruolo in servizio nelle scuole elementari della Regione al 1 ottobre 1976. Il personale direttivo e docente del ruolo normale delle scuole elementari sarà inquadrato nella sede di cui risulterà essere titolare alla data dell'inquadramento.

L'inquadramento nei ruoli regionali per tutti gli aventi titolo decorrerà dal 1 ottobre 1977.

Art. 4

Ai fini dell'assegnazione della sede al personale docente delle scuole secondarie saranno formate due distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso previste dal D.M. 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima graduatoria saranno collocati, a domanda, i docenti di cui al primo comma dell'articolo 7 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861. Per il personale già in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, l'ordine di collocamento in graduatoria sarà determinato con riferimento alla data di detta nomina e, subordinatamente, al punteggio conseguito nella graduatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Per il personale non ancora in servizio nelle scuole della Regione all'atto della nomina nel ruolo di appartenenza, si terrà conto, in primo luogo, della data del primo distacco in Valle d'Aosta e, secondariamente, nell'ordine, della data di nomina in ruolo e del punteggio conseguito nella graduatoria in base alla quale la nomina stessa è stata disposta. Qualora la decorrenza della nomina in ruolo o del primo distacco in Valle d'Aosta, secondo che si tratti di personale in servizio o non ancora in servizio nella Regione all'atto della nomina in ruolo, sia la stessa per più docenti, i vincitori di concorso a cattedra per titoli ed esami precederanno in graduatoria il personale immesso in ruolo per effetto delle leggi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861.

Gli insegnanti in servizio nella Regione al 1 ottobre 1976, che hanno titolo alla nomina in ruolo per effetto delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, 2 aprile 1968, n. 468, 7 ottobre 1969, n. 748 e 6 dicembre 1971, n. 1074 e sono inclusi nelle corrispondenti graduatorie nazionali, saranno collocati, a domanda, nella graduatoria prevista dal comma precedente dopo l'ultimo degli altri aspiranti. Essi saranno nominati nel ruolo regionale secondo l'ordine delle relative graduatorie nazionali e le aliquote riservate all'assorbimento in ruolo delle predette leggi, nel limite dei posti vacanti al 1 ottobre 1977. Per effetto della nomina nel ruolo regionale gli insegnanti saranno depennati dalle graduatorie nazionali compilate ai sensi delle predette leggi.

Nella seconda graduatoria, da utilizzare dopo l'inquadramento e l'assegnazione della sede ai docenti inclusi nella graduatoria precedente che ne abbiano titolo, saranno collocati gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e della legge 14 agosto 1974, n. 391, che ne abbiano fatto domanda al Sovraintendente agli Studi nel termine del 13 marzo 1976. L'ordine di assegnazione della sede ai predetti docenti è determinato secondo le modalità stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.

L'assegnazione della sede al personale direttivo delle scuole secondarie sarà disposta con lo stesso ordine indicato nel precedente secondo comma.

Nei posti ancora disponibili dopo l'inquadramento del personale indicato nei commi precedenti, potranno essere disposti, nel limite di un quinto dei posti medesimi, i passaggi di cattedra e di presidenza a norma dell'articolo 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e, successivamente, nel limite di un decimo dei posti disponibili, i passaggi di ruolo previsti dall'articolo 77 del D P.R. predetto.

Art. 5

Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente articolo 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dimostrino, attraverso apposito accertamento, piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le Commissioni di concorso saranno formate, di norma, dal personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente di lingua francese.

I concorsi per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica sono indetti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale quando si sia reso disponibile anche un solo posto.

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole.

Per il personale docente i concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione.

In analogia a quanto disposto dall'articolo 133 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio per i posti vacanti e disponibili determinati secondo le modalità di cui all'articolo 30 del predetto D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria. Tale concorso è riservato al personale insegnante di ruolo delle predette scuole della Regione incaricato per almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.

Art. 6

L'accertamento linguistico di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.

Detto accertamento si effettua secondo i programmi d'esame stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, saranno opportunamente adattate in modo da garantire l'indirizzo bilingue dei corsi medesimi.

L'accertamento consiste in una prova scritta e una prova orale nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, non senza riguardo ai programmi di insegnamento vigenti nelle relative scuole.

L'accertamento previsto nei casi di trasferimento e di assegnazione provvisoria potrà essere sostenuto una sola volta nell'anno scolastico. Esso sarà effettuato da apposite Commissioni, nominate dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, e composte ciascuna di tre membri esperti di lingua francese, scelti tra i docenti universitari ed il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie, secondo criteri che tengano conto della categoria di appartenenza del personale soggetto all'accertamento.

Nella prima applicazione della presente legge, sono esonerati dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese il personale di cui all'articolo 7 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, ed il personale direttivo e docente di ruolo delle scuole elementari, in servizio nelle scuole della Regione al 1 ottobre 1976.

Sono altresì esonerati dal predetto accertamento gli insegnanti incaricati che, in servizio nelle scuole della Regione al 1 ottobre 1976 e in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni regionali per la conoscenza della lingua francese, siano nominati in ruolo per soli titoli. I predetti insegnanti saranno tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall'Amministrazione regionale.

Art. 7

Le competenze relative al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo 1 sono esercitate dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione nei confronti del personale ispettivo tecnico e dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta nei confronti del restante personale.

Art. 8

Contro i provvedimenti del Sovraintendente agli Studi, che non siano definitivi per disposizione di legge, è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide in via definitiva.

Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del Sovraintendente agli Studi che irrogano sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze è ammesso ricorso all'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione che decide su parere conforme del Consiglio scolastico regionale.

Nel caso di ricorsi contro provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda nell'ambito della Regione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione decide su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.

Art. 9

Il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente in servizio in uffici, istituti e scuole nel restante territorio nazionale può essere trasferito a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al precedente articolo 1, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente. Al personale direttivo e docente può essere concessa l'assegnazione provvisoria in istituti e scuole della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ferma restando l'appartenenza al proprio ruolo: in tal caso l'onere relativo al trattamento economico è a carico del bilancio della Regione limitatamente alla durata del servizio. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da altra provincia alla Valle d'Aosta non può essere disposta soltanto per compensazione.

I trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente sono disposti previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge.

Il trasferimento d'ufficio, qualora sia determinato da accertata situazione d'incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto su conforme parere del Consiglio scolastico regionale.

Con ordinanze annuali dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, da emanarsi in concomitanza con le corrispondenti ordinanze ministeriali, saranno stabilite le modalità relative ai trasferimenti e alle assegnazioni provvisorie e quelle relative all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta,

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L'Assesseur à l'Instruction Publique, M.lle VIGLINO Maria Ida, avant de faire une relation générale sur le projet de loi dont il s'agit, veut tranquilliser le personnel enseignant de la Région en affirmant que les enseignants titulaires et ceux "incaricati a tempo indeterminato" n'auront pas à soutenir l'examen de langue française pour être titularisés dans les rôles régionaux, tandis que les enseignants "incaricati" devront simplement fréquenter des cours de langue française organisés à l'égard.

Quindi, dopo aver sottolineato la particolarità dell'ordinamento scolastico della Regione, richiamandosi alle disposizioni pre-statutarie del D.L.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 365, pone l'accento sulla difficile situazione venutasi a creare in questi ultimi trent'anni a causa della mancanza di un ruolo regionale degli insegnanti, con grave disagio di tutti gli appartenenti alla categoria, situazione che si è finalmente sbloccata con l'emanazione del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861.

Ricorda che la bozza del citato decreto presidenziale era già stata a lungo discussa ed esaminata, sia da una Commissione tecnica paritetica, formata da rappresentanti della Regione e del Ministero della Pubblica Istruzione, sia dal Consiglio regionale stesso che, nell'adunanza del 26 settembre 1974, approvò lo schema definitivo del decreto stesso nel testo che fu, nella quasi totalità, confermato dal Governo.

Fa presente che il disegno di legge in esame non è altro che l'attuazione delle precitate norme, nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di bilinguismo.

Si sofferma quindi sull'iter del disegno di legge in esame che è stato sottoposto al vaglio di una Commissione di cui facevano parte anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali ed ha riportato, in linea di massima, parere favorevole della Commissione stessa.

Precisa peraltro che l'esecutivo regionale ha stabilito di non poter accogliere tutte le richieste avanzate dalle 00.SS.; infatti non è stato raggiunto l'accordo sui seguenti punti:

- la richiesta di ammissione ai concorsi, ai soli fini dell'abilitazione, anche nel caso che non sia stata superata la prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese.

In questo caso la Giunta regionale ha ritenuto di non poter derogare al principio dell'accertamento della conoscenza della lingua francese ma ha proposto il seguente emendamento per consentire a coloro che non superassero tale prova di partecipare ai concorsi corrispondenti indetti nel restante territorio nazionale:

Art. 6, dopo il terzo comma, aggiungere:

"Le operazioni relative all'accertamento di cui al primo comma del precedente articolo 5 devono concludersi prima dell'inizio delle prove d'esame dei corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale".

- la richiesta di soppressione, dall'ultimo comma dell'articolo 6, della data del 1 ottobre 1976.

Su questo punto ritiene di non poter accedere alla richiesta poiché con l'eliminazione della data verrebbe meno il carattere di sanatoria della norma;

- infine la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese per il personale già di ruolo che intende partecipare ad ulteriori concorsi. Anche tale richiesta non è stata accolta dall'esecutivo regionale.

Conclude affermando che il disegno di legge in argomento, così come è formulato, rispecchia appieno le finalità cui tendono l'esecutivo ed il movimento regionalista dell'Union Valdôtaine, cioè l'intransigente difesa dei diritti della minoranza etnica valdostana.

Il Consigliere PEDRINI sottolinea l'importanza del problema concernente la definizione dello stato giuridico ed economico del personale docente della scuola valdostana e, dopo aver dichiarato di concordare, in linea di massima, con le proposte avanzate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, presenta ed illustra brevemente al Consiglio il seguente ordine del giorno, concernente l'oggetto in discussione:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 282, "Norme di attuazione del D.P.R. 31.10.1975 n. 861",

Prende atto

della sperequazione di trattamento economico esistente tra gli insegnanti della Scuola secondaria e quelli della Scuola elementare in relazione all'indennità mensile regionale e quindi

Dà mandato

alla Giunta Regionale di affrontare il problema di intesa con le Organizzazioni sindacali della Scuola e di predisporre gli strumenti legislativi atti ad eliminare in modo graduale e comunque in un periodo non superiore a tre anni tale diversità di trattamento economico.

Il Consigliere DOLCHI, dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge in discussione, vuole precisare che la proposta in esame non concerne, come erroneamente ritenuto da parte di alcune forze sociali quali il SAVT, la soluzione dei problemi della scuola valdostana, ma più semplicemente riguarda lo stato giuridico ed economico degli insegnanti.

Quindi, dopo aver considerato che, se è avvenuto il confronto con le forze sindacali, non si può ritenere che si sia raggiunto un accordo, si sofferma sul problema della conoscenza della lingua francese facendo notare come lo stesso vada considerato sotto un duplice aspetto: da un lato l'innegabile esistenza del bilinguismo costituzionalmente sancita dallo Statuto regionale, dall'altro lato la situazione di fatto, realmente esistente in Valle d'Aosta, ove la parificazione tra la lingua italiana e quella francese è, in realtà, inesistente.

Conclude auspicando che il disegno di legge in esame non leda dei diritti sindacali acquisiti ed augurandosi che entro tempi brevi siano portate avanti proposte concrete per l'effettiva riforma della scuola valdostana.

Il Consigliere LANIVI, prima di entrare nel merito dell'argomento, propone al Consiglio che una volta ultimata la discussione generale sul disegno di legge i lavori siano sospesi ed aggiornati al pomeriggio, onde consentire una attenta valutazione dei vari emendamenti di cui si annuncia la presentazione.

Fatta questa premessa e considerato che il testo del D.P.R. 861, a giudizio dei Democratici Popolari, rispetto a quello approvato a suo tempo dal Consiglio regionale rappresenta un passo indietro, avanza il sospetto che possano verificarsi, sull'argomento, due possibili strumentalizzazioni: da un lato si potrebbe tendere a colpire troppo severamente la classe insegnante, mentre, dall'altro lato, si potrebbero compromettere determinate prerogative sancite dallo Statuto speciale.

Quindi auspica che l'attuale situazione di tensione esistente tra la classe insegnante e l'Amministrazione regionale sia superata in modo che vengano accolte le giuste rivendicazioni della categoria senza però compromettere quelle prerogative irrinunciabili che sono proprie della Regione.

Conclude annunciando l'intenzione di presentare alcuni emendamenti migliorativi del testo proposto, anche in relazione alle richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali, ed auspicando che, alla conclusione del dibattito, si possa addivenire ad una votazione con il maggior numero possibile di voti favorevoli.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO vuole sottolineare la notevole importanza dell'argomento in discussione che, se pure non riguarda il problema della riorganizzazione della scuola valdostana, ha suscitato, negli ambienti scolastici, un vivo fermento poiché investe lo stato giuridico dell'intera classe insegnante della Regione.

Auspica pertanto che, per quanto concerne la questione del bilinguismo, si possa addivenire ad una interpretazione corretta delle disposizioni senza violare le prerogative sancite dallo Statuto e senza ledere gli eventuali diritti acquisiti dagli insegnanti che già prestano servizio.

Giudica infondate e strumentali le accuse, rivolte alle forze politiche componenti l'esecutivo regionale, di voler portare avanti in modo discriminatorio il problema della conoscenza della lingua francese.

Quindi, dopo essersi dichiarato, a nome del suo Partito, in linea di massima disponibile per un pronunciamento favorevole sull'ordine del giorno testé presentato dal Consigliere Pedrini, conclude il suo intervento riservandosi di formulare poi eventuali puntualizzazioni od emendamenti su alcuni punti del disegno di legge, in sede di discussione delle singole disposizioni in esso contenute.

Il Consigliere BONDAZ, dopo aver fatto rilevare la mancanza di concretezza degli interventi fin qui effettuati dai Consiglieri dell'opposizione, ricorda al Consiglio che, nell'adunanza del 26 settembre 1974, il Gruppo democristiano, oltre al rappresentante del M.S.I., fu l'unico a votare contro la bozza del Decreto del Presidente della Repubblica di cui oggi si approvano le norme di attuazione, esprimendo forti perplessità al riguardo.

Ritiene però che, al momento attuale, essendo ormai entrato in vigore il D.P.R. n. 861, non rimane altro al Gruppo democristiano che approvare il disegno di legge in esame che attua ed integra la predetta disposizione.

Conclude confermando la piena fiducia del Gruppo democristiano nei confronti dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e riservandosi eventuali ulteriori interventi in sede di discussione dei singoli articoli e degli emendamenti che saranno presentati.

Il Consigliere LANIVI, in relazione all'intervento del Consigliere Bondaz, ribadisce che il D.P.R. n. 861 è stato approvato in un testo diverso da quello votato a suo tempo dal Consiglio regionale ed auspica che nel dibattito odierno il Consiglio mantenga la stessa linea seguita in occasione dell'approvazione della bozza di Decreto governativo.

Il Consigliere CHINCHERE' vuole ricordare che il voto favorevole del Gruppo consiliare comunista sulla bozza del D.P.R. n. 861 fu principalmente dovuto a due fatti, giudicati ancor oggi altamente positivi: l'inserimento nei ruoli regionali di tutto il corpo insegnante operante in Valle d'Aosta ed il riconoscimento, quale organo regionale, del Sovraintendente agli Studi.

Fa presente, infatti, che con l'entrata in vigore di tali disposizioni viene a crearsi una situazione estremamente favorevole per avviare un serio processo di rinnovamento della scuola regionale valdostana.

Si sofferma poi sul bilinguismo che si è posto come problema di fondamentale importanza e sul quale il Gruppo comunista dichiara ampia disponibilità di dibattito a condizione che non si ponga la giusta richiesta della conoscenza della lingua francese come elemento discriminante e tale da mettere in discussione i diritti acquisiti di alcuni lavoratori.

Conclude pertanto presentando, a nome del Gruppo consiliare comunista, i seguenti emendamenti:

Art. 5: dopo il primo comma aggiungere:

"Sono esonerati dal suddetto accertamento coloro che, avendo già ottenuto un attestato di conoscenza della lingua francese secondo le disposizioni regionali, entrino in ruolo tramite concorsi per soli titoli od in virtù di leggi speciali".

"I candidati che, in sede di concorso, non abbiano superato la prova di francese sono ammessi alla continuazione delle prove al solo fine dell'eventuale conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità".

"Sono esonerati dal suddetto accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che, appartenendo ad uno dei ruoli di cui all'art. 1, intendono concorrrere ad altro ruolo contemplato nell'articolo 1, con esclusione dei passaggi dai ruoli della scuola secondaria ai ruoli della scuola primaria".

Riprende con il secondo comma del testo presentato.

Art. 6: dall'ultimo comma eliminazione della data "1 ottobre 1976".

Aggiungere all'ultimo comma dopo la parola regionale: "in accordo con le Organizzazioni Sindacali".

Il Vice Presidente CHABOD propone, data l'ora tarda, che i lavori del Consiglio siano sospesi e rinviati alla seduta pomeridiana per la prosecuzione della discussione generale sul disegno di legge in argomento.

Si dà atto che il Consiglio concorda unanime sulla proposta del Vice Presidente.

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore tredici e minuti dodici e rinviata alle ore sedici e minuti trenta.

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