Oggetto del Consiglio n. 236 del 26 novembre 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 236/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti))". (Approvazione di un ordine del giorno)
Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 1)
1. L'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che introducono, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 2)
1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"e) introduzione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero, previo assolvimento delle prescritte formalità fiscali;".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero, fabbricati o introdotti in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi di fabbricazione, i cui prodotti devono essere commercializzati in territorio regionale, la loro cessione in ambito regionale al consumatore finale, nonché il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce ed altra frutta autoctone;".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "importatrici" è sostituita dalla seguente: "assegnatarie";
b) la parola: "importano" è sostituita dalla seguente: "introducono".
4. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"h) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che introducono alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite la catena distributiva;".
5. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"j) catena distributiva: l'insieme degli operatori economici che, nell'ambito del territorio regionale, acquistano alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) e i), al fine di rivenderli nel territorio regionale;".
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese assegnatarie)
1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e le imprese assegnatarie sono disciplinati da apposita convenzione, di durata triennale, approvata con deliberazione della Giunta regionale.
2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia delle dogane sono definiti sulla base di apposito protocollo operativo sottoscritto dalle parti, le cui disposizioni, per gli aspetti che le riguardano, sono direttamente applicabili anche alle imprese assegnatarie.
3. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.
4. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.".
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Banca dati)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese assegnatarie che introducono o immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.
2. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi introdotti, fabbricati ed immessi in consumo in esenzione fiscale.
3. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di alcool, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi introdotti, fabbricati e immessi in consumo e i prezzi medi di cessione del predetto genere in esenzione fiscale, nonché i prezzi medi di cessione senza il beneficio dell'esenzione fiscale.
4. Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.".
Articolo 5
(Modificazione alla rubrica del capo II)
1. Alla rubrica del capo II della legge regionale 16/2006, la parola: "importazione" è sostituita dalla seguente: "introduzione".
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Soggetti assegnatari)
1. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:
a) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione;
b) imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione.".
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 6)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "importatore" è sostituita dalla seguente: "assegnatario";
b) la parola: "complessivamente" è soppressa.
2. Al comma 4 dell'articolo 6, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Introduzione)
1. L'introduzione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione alla struttura competente dei dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo; a detta comunicazione consegue l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, dei dati delle introduzioni.
2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa assegnataria e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane.
3. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.
4. Ogni buono di prelievo relativo ad un'introduzione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'articolo 6.
5. Le imprese assegnatarie e quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci introdotti in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".
Articolo 9
(Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Immissione in consumo)
1. Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, con la periodicità stabilita con deliberazione della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo.
2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese assegnatarie, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità e la coerenza dei dati forniti rispetto agli obblighi contenuti nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La comunicazione, da parte delle imprese assegnatarie, di dati non concordanti con le quantità immesse in consumo, comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25.
4. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati o commercializzati nel territorio regionale.".
Articolo 10
(Abrogazione degli articoli 9 e 10)
1. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 16/2006 sono abrogati.
Articolo 11
(Modificazioni all'articolo 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
b) la parola: "importatrici" è sostituita dalla seguente: "assegnatarie".
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2006, la parola: "importati" è sostituita dalla seguente: "introdotti".
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2006, la parola: "importatrici" è sostituita dalla seguente: "assegnatarie".
Articolo 12
(Modificazioni all'articolo 12)
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2006, la parola: "importatrici" è soppressa.
Articolo 13
(Modificazioni all'articolo 13)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni definite dal regolamento (CE) 15 gennaio 2008, n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006 è abrogata.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006, le parole: "regolamento (CEE) n. 1576/89" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 110/2008".
4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) ed f)".
5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi.".
Articolo 14
(Modificazioni all'articolo 14)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'immissione in consumo, le bottiglie e i contenitori immediati di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), c) e d), devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta".".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16/2006, è inserito il seguente:
"3bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.".
Articolo 15
(Modificazioni all'articolo 15)
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16/2006, la parola: "importatrici" è soppressa.
Articolo 16
(Modificazione all'articolo 17)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2006, è inserito il seguente:
"1bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita del prodotto in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.".
Articolo 17
(Modificazioni all'articolo 18)
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16/2006, la parola: "importatrici" è soppressa.
Articolo 18
(Modificazione all'articolo 19)
1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente.
"3. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale.".
Articolo 19
(Sostituzione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 21
(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione)
1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare:
a) il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e immessi in lavorazione;
b) il saldo tra i prodotti finiti e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.
2. Qualora dal saldo di cui al comma 1, lettera a), risultino quantitativi introdotti in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché possa provvedere a richiederne la copertura.
3. Le eventuali rimanenze di prodotti finiti risultanti dal saldo di cui al comma 1, lettera b), non immesse in consumo, comportano la riduzione del fido spettante per l'anno successivo in misura corrispondente.".
Articolo 20
(Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione)
1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.
2. Le eventuali rimanenze di prodotti destinati alla commercializzazione risultanti dal saldo di cui al comma 1, non immesse in consumo, comportano la riduzione del fido spettante per l'anno successivo in misura corrispondente.".
Articolo 21
(Sostituzione dell'articolo 23)
1. L'articolo 23 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
(Crediti di imposta)
1. Le imprese assegnatarie non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi introdotti o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.
2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente non convalida l'inserimento delle immissioni in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale superiori alle introduzioni o fabbricazioni nella banca dati di cui all'articolo 4.".
Articolo 22
(Modificazioni all'articolo 24)
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2006, le parole: "e richiedere, se del caso, gli elementi necessari a determinare i costi di produzione" sono soppresse.
2. Il comma 2bis dell'articolo 24 della legge regionale 16/2006 è abrogato.
Articolo 23
(Modificazioni all'articolo 25)
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, relative all'introduzione e all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".
2. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2006 è abrogato.
3. Ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2006, la parola: "importatrici" è sostituita dalla seguente: "assegnatarie".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2006, è inserito il seguente:
"5bis. Gli operatori economici che commercializzano i generi in esenzione fiscale con modalità difformi da quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 14, comma 3bis, 17, comma 1bis, e 19, comma 3, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 1.000.".
5. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r 16/2006 è sostituito dal seguente:
"7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei cinque anni successivi alla contestazione della precedente, le relative sanzioni sono raddoppiate.".
6. Il comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese assegnatarie o l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate.".
Articolo 24
(Sostituzione dell'articolo 26)
1. L'articolo 26 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 26
(Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25, commi 1, 2, 4, 5, 5bis e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
Articolo 25
(Modificazione all'articolo 27)
1. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 16/2006, le parole: "della tassa regionale prevista" sono sostituite dalle seguenti: "del diritto regionale previsto".
Articolo 26
(Abrogazione dell'articolo 35 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)
1. L'articolo 35 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è abrogato.
Articolo 27
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Crétaz.
Crétaz (UV) - Grazie, Presidente. La materia di cui tratta il disegno di legge n. 9, debitamente analizzato e dibattuto dalla I Commissione, affronta i temi tesi ad eliminare alcune difficoltà applicative della normativa vigente.
A decorrere dal l gennaio 2007, per effetto dell'approvazione della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16, l'alcool, la birra e lo zucchero in esenzione fiscale sono stati messi in vendita libera e non più distribuiti mediante il sistema delle tessere. Essendo emerse, nel corso dell'anno 2007, delle difficoltà applicative, soprattutto con riferimento al controllo dei prezzi praticati sui predetti generi e merci, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 16/2006, è stato affidato a Finaosta S.p.a. un incarico per lo studio ed una prima applicazione di sistemi di monitoraggio della gestione dei generi contingentati di cui trattasi. Da tale studio, redatto in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta e con la Società AC Nielsen di Milano, sono state confermate le criticità già segnalate relative soprattutto all'argomento dei prezzi finali.
Dopo aver preso atto delle diverse problematiche relative alle procedure amministrative che si sono presentate nel corso del primo anno di applicazione della stessa, la Giunta regionale ha deliberato di istituire uno specifico gruppo di lavoro per condurre ulteriori approfondimenti, sfociati nella sospensione dell'efficacia della normativa fino al 31 dicembre 2008. Tenuto presente le richieste delle imprese operanti nella regione, nonché gli interessi dei cittadini residenti, tra i quali non ultimi i piccoli distillatori di vinacce ad uso familiare che sarebbero stati penalizzati dalla sospensione delle agevolazioni sul finire del corrente anno, entro il mese di ottobre il citato gruppo di lavoro, integrato con la partecipazione di esperti esterni di Confindustria Valle d'Aosta, ha concluso il proprio compito predisponendo una bozza di disegno di legge regionale da sottoporre all'esame della Giunta che ha infine deliberato di presentarlo al Consiglio (d.G.r. 3071 del 24 ottobre 2008).
Sostanzialmente, gli obiettivi che si propone il disegno di legge regionale possono essere sintetizzati nei seguenti tre punti: a) migliorare il monitoraggio delle quantità introdotte e fabbricate in esenzione fiscale, con particolare attenzione ai prezzi medi di vendita praticati dai soggetti assegnatari, confrontandoli con i prezzi medi dello stesso prodotto venduto senza l'esenzione fiscale; b) rendere quanto più possibile "leggera" la definizione dei criteri, affidando alla Giunta regionale la competenza ad approvare modalità e condizioni per la concreta fruizione delle agevolazioni fiscali da parte del consumatore finale; c) semplificare e rendere trasparenti tutte le procedure amministrative che la legge prevede a carico delle aziende e della catena distributiva.
Con questa breve relazione termino il mio intervento illustrativo di introduzione e sono certo che, se sarà necessario, l'Assessore competente potrà ulteriormente scendere nel dettaglio e darci altri dati ed elementi di valutazione. Vi ringrazio per l'attenzione.
Président - Je vous rappelle que le projet de loi a été approuvé par la Ie Commission, avec avis favorable à majorité avec amendement.
La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Merci, M. le Président. Tout d'abord merci au rapporteur, M. Crétaz, qui a voulu introduire ce projet de loi.
Un projet de loi qui arrive à l'attention de l'assemblée avec une inscription d'urgence et je me dois donc de faire quelques considérations préalables, par rapport à l'utilisation de cette procédure et des raisons qui nous ont demandé de l'adopter. Nous n'aurions certainement pas suivi cette procédure s'il n'y aurait pas eu des raisons concrètes et sérieuses et comme j'ai déjà rappelé en IV Commission à l'heure actuelle la matière des contingents des biens en exemption fiscale n'est pas réglementée.
La loi régionale 9/2008 avait disposé la suspension des effets de la loi 16/2006, portant nouvelles dispositions en matière de répartition, assignation et admission à la consommation des contingents d'alcool, bière et sucre en exemption fiscale. Les raisons de cette suspension concernaient une possible admission à la consommation des produits en exemption, qui n'auraient pas permis aux usagers consommateurs de bénéficier totalement des avantages des produits en exemption, c'est-à-dire des produits n'étant pas gravés par des impôts d'accise.
Le Conseil régional approuva donc la loi 9, portant à l'article 35 la disposition suivante (je cite): "A far data dalla entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2008 l'efficacia della legge regionale 16/2006 è sospesa". C'est donc pour dépasser le régime de suspension qu'on a pourvu à préparer un projet de loi permettant de sortir de l'impasse, et également on a prévu des modifications pouvant permettre de répartir et mettre en commerce les biens en exemption, en dépassant en même temps le problème dont je faisais référence tout à l'heure.
C'est vrai que le texte que je viens de lire prévoyait que les effets de l'article 35 de la loi 9 seraient parvenus à expiration le 31 décembre 2008, mais nous aurions quand même dû modifier la loi 16 pour dépasser les éléments pas congruents, dont j'ai fait référence auparavant, c'est-à-dire prévoir une distribution des produits en exemption de manière transparente et percevable de la part des usagers. De plus, nous avons de par les effets de l'article 35 de la loi 9 une situation paradoxale, dont vient de parler M. Crétaz: tous les vignerons qui pourvoient la fabrication de l'eau de vie ne peuvent pas à l'heure actuelle donner suite à cette activité, car la suspension de la loi 16 a empêché l'exercice de cette activité sans le paiement des taux des accises.
Voilà donc en bref les raisons qui ont porté le Président du gouvernement à demander l'inscription d'urgence, cela afin de donner une réponse que beaucoup de personnes s'attendaient. Je sais que pas tous les commissaires étaient d'accord sur l'adoption de la procédure d'urgence, que j'avais déjà annoncée en commission, afin qu'il n'y ait pas de surprises ni de malentendus de la dernière minute. Cependant je me dois de remercier aussi les commissaires, qui tout en n'étant pas d'accord, n'ont pas ralenti les travaux de la commission. En effet nous ne saurions pas ici aujourd'hui à discuter de ce projet de loi, si le président et tous les commissaires de la Ie Commission n'avaient pas accepté de procéder avec rapidité pour l'examen de ce projet de loi.
Ce projet de loi représente une évolution de la loi n° 16/2006, qui visait à structurer les modalités de répartition et d'attribution des contingents des biens en exemption fiscale et à fixer les critères de mise en marché desdits produits. En 2006 par cette loi on voulait mettre en place un ensemble de procédures, permettant de remplacer le système de carnet de tickets qui existait à l'époque, dont peut-être on n'a plus bonne mémoire actuellement (nous sommes passés des fameuses "tessere" à un autre système en 2006). Les procédures prévues par la loi n° 16/2006 prévoyaient la mise en place d'un système tout à fait nouveau et novateur par rapport à celui précédent, un système jamais expérimenté et sans précédent. C'est pourquoi que déjà à l'époque on s'interrogeait sur la possibilité de gérer au mieux le tout, sur la base de l'introduction d'une nouvelle forme de gestion. Il suffirait de relire les différentes interventions dans ce Conseil, là où même le Président de la Région avait dit qu'on pensait de faire chose bonne et sage, mais que nous aurions eu la mesure du fonctionnement qu'avec une expérimentation directe.
Ce fut donc justement pour vérifier la tenue du système qu'un rapport d'analyse et de vérification des procédures fut mandaté à Finaosta, afin qu'elle effectue un monitorage de l'application des dispositions de la loi 16/2006. Les résultats de ce monitorage avaient mis en évidence une série de points faibles, suite auxquels la loi avait été suspendue et par rapport auxquels on a cherché d'intervenir avec les modifications qui sont présentées dans le projet de loi en discussion.
En fait les points forts sur lesquels les modifications sont importantes concernent deux éléments à retenir: d'abord le fait que les consommateurs usagers puissent savoir quel produit ils achètent, s'il s'agit d'un produit en exemption ou pas et selon le cas qu'il y ait une différence de prix entre les deux produits et que celle-ci soit visible et percevable; et puis l'assurance que les produits en exemption, destinés donc à la consommation en Vallée d'Aoste ne soient pas commercialisés en dehors de la région et qu'ils ne fassent pas l'objet d'un trafic parallèle qui est interdit par la loi. Ce sont ceux-ci les points faibles qui avaient été remarqués dans les procédures d'application de la loi précédente. Les modifications de substance sont donc référées à ces matières et font référence à un nombre réduit d'articles.
Parmi ceux-ci l'article 4, qui simplifie les procédures précédentes demandant seulement aux entreprises, auxquelles sont assignés les biens contingentés, les informations afférentes les quantités des produits importés, fabriqués et mis en commerce, et leur prix moyen, soit pour les contingents en exemption soit pour ceux gravés des accises. On simplifie ainsi le fait que tous ceux qui commercialisent uniquement les produits (donc qui ne font pas de l'importation ou d'autre type de marchandage), sont exemptés de la tenue informatique des biens en exemption, étant celle-ci prévue pour les entreprises qui en font importation et/ou fabrication. Ce qui signifie une grande simplification et une réduction importante des dépenses.
Les articles 9 et 14 définissent l'un les obligations afférentes à la mise en commerce pour la consommation des produits en exemption, l'autre les matières et les modalités de réglementation qui devront être contenues dans la délibération d'application du gouvernement, surtout pour la définition et la mise en évidence des produits en exemption par rapport à ceux qui sont taxés et par conséquent la différence de prix entre les uns et les autres et les modalités de perception et d'information par rapport à cette différence.
Tous les autres articles résultant modifiés, portent des modifications et des précisions de caractère pratique, mais ils ne modifient pas la substance des contenus de la précédente loi, sauf que l'on définit mieux le sens de certains termes, ce qui permet une lecture plus précise de la loi.
Comme vous le voyez du projet de loi, il y a une série de dispositions d'application qui sont renvoyées à des délibérations du gouvernement. Il ne s'agit pas d'une volonté de soustraire des compétences au Conseil, mais de pouvoir intervenir avec des éventuelles successives modifications d'urgence en cas de nécessité. C'est le cas des Fidi ou des possibles modifications des dispositions fiscales sur des différents produits, qui pourraient varier en cours d'année et pour lesquelles les conséquentes indications avec une délibération du gouvernement peuvent être plus rapides, par rapport à une procédure de caractère législatif. Cependant nous avons eu le soin de ne pas prévoir de régler avec délibération des dispositions de caractère réglementaire, mais seulement l'application des critères qui, je répète, sont eux déjà fixés dans la loi.
En conclusion, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont travaillé à cette mesure, qui a vu se confronter dans la perspective d'améliorer de manière pratique la loi 16/2006 et cela dans un climat de collaboration. Différents sujets ont travaillé: les commissaires d'abord, les structures de l'Assessorat et du service des biens contingentés, et le bureau législatif et légal de la Région, qui nous a fait part de toute son aide.
Comme M. Crétaz l'a rappelé, avec la délibération 2318/2008 nous avons remis en piste un groupe de travail, chargé de révisionner les modalités de répartition des biens en exemption, dont aussi des sujets extérieurs à l'Administration régionale en font partie. Je les remercie tous, mais en particulier l'Association valdôtaine entrepreneurs, qui a voulu participer avec un représentant à ce groupe de travail, ce qui nous a permis d'avancer avec une proposition partagée.
Maintenant c'est à votre attention que je confie ce projet de loi, tout en espérant de vous avoir fourni les éléments principaux pour information supplémentaire par rapport au texte en examen.
Président - Je vous informe qu'a été déposé à la présidence du Conseil un ordre du jour signé par les Conseillers Louvin, Cerise Giuseppe, Fontana Carmela, Donzel, Rigo, Chatrian et Bertin.
La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Grazie, Presidente. Abbiamo avuto modo in commissione di dire che non è che proviamo naturale simpatia per i provvedimenti che ci capitano fra capo e collo e che hanno un'urgenza. Però, come in quella sede, ribadisco che ogni provvedimento va comunque esaminato caso per caso e rispetto a questo che ci è stato presentato, abbiamo accolto le ragioni dell'Assessore e del relatore rispetto alla necessità di anticipare i tempi su questa materia, quindi ribadiamo questa posizione qui in aula oggi.
Comprendiamo che in un momento così delicato avere la possibilità di mettere sul mercato valdostano qualcosa come 1,8 milioni di euro circa, di cui potranno beneficiare sia coloro che commerciano e producono questi generi, e ci sarà una ricaduta, anche se piccola, sui consumatori, avendo anche la possibilità di verificare queste ricadute, questo lo abbiamo giudicato un fatto positivo ed è la ragione che ci spingerà a votare come PD a favore di questa norma, cioè il fatto che si interviene comunque con una norma in modo positivo sulla realtà economia della regione, sapendo che si vanno a toccare anche delle realtà molto piccole come quelle dei produttori di vinaccia che fanno il distillato. Ma dobbiamo essere in un momento così delicato attenti anche a chi trae piccoli benefici: insomma non pagare una tassa in un momento come questo può essere importante.
Voglio però fare una piccola precisazione. Questa legge viene a correggere una legge che sospendeva cautelativamente questo tipo di beneficio. Ribadisco in aula quello che ho detto in commissione, cioè che su queste materie ci vuole la massima attenzione da parte dell'Amministrazione regionale, trattandosi di materie che riguardano la nostra autonomia e la nostra capacità di esercitare l'autonomia. Quindi anche nella qualità di queste leggi noi misuriamo la volontà di difendere quello spazio legislativo che ci è proprio, e in un momento in cui vi sono riforme grandi che ci toccano come il federalismo fiscale, è importante che dimostriamo questa capacità legislativa là dove esercitiamo delle competenze.
Président - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. Il tema è interessante non solo per gli appassionati di alcolici e superalcolici, ma è un tema delicato e difficile da trattare, rispetto al quale confesso - condividono con me i colleghi - vogliamo entrare proprio in punta di piedi, perché siamo sensibili, come il collega Donzel, alla complessità e alla delicatezza della problematica dell'esenzione fiscale. Qui, ce lo ricordiamo, siamo a ripercorrere vicende che ci riportano al 1949, alle prime discussioni sulla applicazione di misure provvisorie in sostituzione della zona franca ed è per questa ragione che quando si parla di problematiche di esenzione fiscale (ho l'impressione che ne parleremo di nuovo nei prossimi anni, perché in questa legislatura avremo da misurarci di nuovo con altre esenzioni fiscali) dobbiamo farlo con molta cautela, possibilmente in un modo diverso da quello improntato all'urgenza del determinare, che è la procedura seguita in questo caso.
Non insistiamo su questo aspetto, l'Assessore molto garbatamente ci ha fatto presente in commissione delle motivazioni. Vorremmo che queste motivazioni non diventassero una regola e che ci fosse la possibilità, anche per chi deve trattare argomenti di questa complessità, di farlo con la dovuta competenza. Tanto più che la discussione in commissione si è rivelata particolarmente interessante e ha aperto uno squarcio su problematiche delle quali eravamo largamente all'oscuro. È stata appena accennata la questione della sospensione disposta dal Consiglio regionale su proposta della giunta Caveri dell'efficacia di questa legge, segno evidente di alcune grosse difficoltà applicative di cui abbiamo avuto conoscenza attraverso documenti che sono stati segnalati in sede di commissione, fra gli altri questo rapporto redatto da Finaosta all'intenzione della Giunta regionale.
Da questa vicenda abbiamo tratto l'impressione che l'esecutivo precedente si fosse posto correttamente la questione: a chi giova questa esenzione fiscale, dove va a finire questo beneficio di mancato pagamento di un'accisa, cioè di una imposta di fabbricazione e consumo per 200mila litri anidri di alcol, chi ne beneficia? Se è una imposta di fabbricazione e consumo, il fabbricatore o il consumatore? Vicenda complicata e tutt'altro che lineare nella sua definizione.
La proposta di legge che abbiamo di fronte a noi individua una tra le tante modalità operative che potevano essere individuate e, mi pare correttamente, cerca di portare ad emergere l'esistenza di questo beneficio. Su questo una prima considerazione politica: far vedere che c'è un regime fiscale differente per la Valle d'Aosta per alcuni prodotti è un fatto positivo, sia per il commercio che per la produzione. È una spinta che va utilizzata intelligentemente e non in modo speculativo per i produttori, ma nel senso di creare un volano e dare una spinta effettiva all'aumento della produzione in termini di prodotto, per quanto possibile legato anche alla produzione agricola della regione e in ogni caso al commercio. Non oso spingermi fino alla incentivazione al consumo, perché potrebbe sembrare di pessimo gusto, quanto meno peraltro nei termini di valorizzazione di prodotti locali, credo che non sia scandaloso sostenere che la grappa prodotta in Valle d'Aosta e il génépy prodotto in Valle d'Aosta siano dei prodotti di qualità da sostenere. Ma quello che veniva evidenziato nelle preoccupazioni che aveva espresso allora la Giunta e il Consiglio aveva fatto proprie, era il fatto che tutto questo non sembrava tradursi correttamente in una situazione di leggibilità di questa situazione, per cui si arrivava al paradosso di non vedere la differenza di costo per l'utente finale dei prodotti in vendita. Ora, in questo siamo convinti che nell'aver abbandonato prima il sistema delle tessere, ormai improponibile ed ingestibile, e di portare in evidenza per quanto possibile questa esenzione credo che ci debba essere la nostra condivisione.
Ci preoccupa che la manutenzione del sistema legislativo avvenga in queste materie con questa rapidità. Condivido il fatto che le leggi debbano essere testate: il tutto è avvenuto nel corso degli ultimi 12 mesi in questa materia in modo alquanto rocambolesco e forse una migliore ponderazione in allora avrebbe consentito di non arrivare oggi a mettere di nuovo mano a questo e di chiedere a questo Consiglio, di corsa, di accettare, con un atto quasi di fede, quello che è stato il frutto di un attento, approfondito e competente lavoro fatto da un gruppo tecnico. Un coinvolgimento più partecipe di questo Consiglio forse può consentire anche a chi guarda dall'opposizione al lavoro della Giunta, un atteggiamento più sereno nel portare il nostro voto favorevole. Anche il nostro sarà un voto adesivo alla iniziativa di rimettere ordine in questa legge, che avremmo auspicato potesse conferire anche a questo Consiglio una azione regolamentare, applicativa diretta.
Tenendosi nel solco della precedente normativa, la proposta della Giunta continua a far sì che sia la Giunta stessa ad essere organo di regolazione sul piano delle delibere applicative ed è la ragione per la quale abbiamo presentato un ordine del giorno molto semplice e diretto: chiede che ci sia un passaggio di approfondimento e di confronto nella sede di commissione, prima che l'esecutivo dia il via libera alle procedure applicative. Lo ripeto, non siamo in posizione ostativa: siamo perché una serie di prodotti di cui giustamente è orgogliosa la nostra regione e i suoi produttori, venga commercializzata correttamente. Vorremmo che ci fosse molta attenzione nell'esercizio di queste esenzioni fiscali, perché giochiamo molto della nostra credibilità. Qualora si rilevassero farraginosi i meccanismi, ci fossero delle imprecisioni e delle anomalie e questo desse luogo a contestazioni e a discussioni, noi ne ricaveremmo una pessima immagine.
Dobbiamo essere attenti e oculati gestori di queste esenzioni fiscali: sono un beneficio che deriva dall'autonomia valdostana del 1948, dall'articolo 14 che deriva dalla legge del 1949, e disperdere o non saper trarre l'utile in modo corretto da queste agevolazioni di cui disponiamo, sarebbe negativo. Capiamo, Assessore, una certa cautela che lei ha usato anche nel presentare la questione in quest'aula. Siamo ad auspicare che ci sia fiducia anche da parte sua e della Giunta nell'affrontare queste cose in modo aperto e leale in commissione, perché su questo tema abbiamo tutti in quest'aula e in tutta la regione interesse a muoverci con molta attenzione e senza lasciare che nessuna ombra possa persistere sul modo con cui gestiamo questo settore.
Président - La parole au Conseiller La Torre.
La Torre (FA) - Mi permetto di intervenire per qualche brevissima riflessione, solo per creare quel trait d'union fra il momento in cui la legge è stata sospesa e la giornata di oggi, intanto sottolineando come ho fatto in commissione l'importanza e l'urgenza di approvare questa legge, perché è una fase che non giova a chi è il diretto interessato, cioè il cittadino valdostano, in quanto questa fase di sospensione non permette ai cittadini di beneficiare dell'esenzione fiscale.
Condivido la cautela, e chi conosce gli argomenti come il collega Louvin, credo che conosca quante problematiche questo tipo di attività di gestione dei generi contingentati già nel passato aveva dato. Non voglio ricordare le difficoltà per la gestione dello zucchero: sapevamo la deriva che avevano avuto i bollini, quindi la necessità, proprio per i motivi che lei ha detto e che credo siano fondamentali, di avere quella massima trasparenza proprio nella gestione delle esenzioni, che sono una delle caratteristiche che la nostra autonomia ci dà il diritto di esercitare.
All'epoca credo che la nascita della legge fu impostata proprio a questa massima cautela e trasparenza. Una legge che non aveva la presunzione, nel momento in cui veniva applicata, di avere la risposta piena di quello che poteva essere un passaggio di una gestione molto confusa come per qualche verso c'era stato nel passato, a una gestione più lucida e trasparente, che ribadisse che al cittadino valdostano, alla nostra popolazione arrivassero questi effettivi benefici della esenzione. D'altronde c'è un esempio molto semplice da fare, quello a cui ci ispirammo, che è quello della benzina: c'è una esenzione fiscale per la benzina, basta andare alla pompa per vedere immediatamente quanto è il valore della esenzione. Il concetto è lo stesso, certamente attraverso una filiera più complessa: c'è un cittadino che deve beneficiare dell'esenzione, ma ci sono anche dei produttori che non devono essere danneggiati dall'applicazione di questa esenzione, cioè non deve essere un aggravio di costi per i produttori. Fra queste due cose si cercava un equilibrio, e questa legge pur con tutta la sua complessità andava in quella direzione: un equilibrio fra la necessità di manifestare in maniera chiara il beneficio dell'esenzione ai cittadini e un equilibrio che permettesse ai produttori di produrre questo prodotto, che diventava anche un possibile volano caratterizzante della nostra regione, che poteva essere attrattivo rispetto a un turismo che, senza incentivare l'uso dell'alcol, poteva essere simpatico nell'ambito di chi veniva in valle.
Ci siamo, però, trovati di fronte a una situazione imprevista, che è stata quella della verifica o dello studio di prima applicazione, quindi il sistema di monitoraggio da parte di Finaosta, dell'Università della Valle d'Aosta e della Nielsen, che come previsto nella legge, svolgendo l'opera di monitoraggio prevista, emanava una relazione molto chiara e le cui conclusioni erano assolutamente raccapriccianti: "In Valle d'Aosta i prezzi e i prodotti in regime di esenzione fiscale non sono inferiori rispetto ai prezzi dei prodotti analoghi, che non godono della esenzione. Il valore dell'accisa che rappresenta il beneficio fiscale non viene riversato al consumatore finale, ma si disperde nelle transizioni commerciali, probabilmente soprattutto a livello della produzione, importazione e dettaglio. Il valore dell'accisa non è marginale, su una bottiglia di Ricard (un litro è a 45°) è di 4,32 euro. È noto che le differenze fra le accise dei vari paesi generano comportamenti opportunistici nelle zone di confine, per cui il flusso dei prodotti segue canali non convenzionali. Elevati volumi.. di pastis registrati in... sono probabilmente determinati unicamente da questa ragione". Oltretutto nello studio, nel monitoraggio che era anche dettagliato, senza fare nomi, c'erano addirittura dei produttori, dei bar che riuscivano a vendere anche 15.000 bottiglie di pastis all'anno. Credo, allora, che fosse un dovere per chi all'epoca gestiva questa cosa - oltretutto, tenendo conto anche di una posizione di rigidità degli uffici che oggi ho piacere di sapere che è cambiata, perché gli uffici espressero in maniera chiara la loro rigidità anche con degli atti verso la Procura della Repubblica, non certamente gestiti dal nostro Assessorato, ma in maniera autonoma - oggi ho piacere di vedere che i nostri dirigenti hanno una visione più aperta al confronto: ne prendo atto e ritengo che faccia bene l'Assessore, per le motivazioni che abbiamo detto nell'interesse dei cittadini, a portare in tempi stretti questa modifica di legge per essere approvata. Ritengo che all'epoca abbiamo fatto il nostro dovere a sospendere la legge, proprio nelle indicazioni di trasparenza e di attenzione rispetto a un problema così fondamentale come quello della esenzione fiscale.
Président - Est-ce que je peux fermer la discussion générale? La discussion générale est fermée.
La parole à l'Assesseur aux activités productives, Pastoret.
Pastoret (UV) - Merci, M. le Président. Je voudrais revenir au thème de la discussion, car nous parlons aujourd'hui de ce projet de loi, de ses contenus et d'une activité qui a été conduite à partir du groupe de travail qui a été créé au mois d'août 2008, pour suivre une piste qui permette de traiter cette matière, qui est délicate aussi pour les implications politiques et historiques, qui font suite à toute cette matière, de traiter l'ensemble de ces arguments et d'imaginer des solutions comme on a fait dans ce projet de loi, qui soient différentes et en même temps qui ne soient pas opprimants au point de vue bureaucratique.
En revenant aux éléments qui ont été présentés par les collègues Donzel et Louvin, que je remercie pour leurs précisions, non sembri del consociativismo se sono d'accordo con la stragrande maggioranza delle cose che hanno detto. Je pense ne pas avoir besoin d'ajouter rien de particulier. Je voudrais seulement signaler que, quant à l'ordre du jour que nous partageons, nous n'avons pas des idées préconçues et donc deux sont les possibilités: soit cet ordre du jour sera voté et nous y sérions favorables, soit il peut être retiré et je prends l'engagement de venir en commission pour présenter les délibérations d'application. Je le dis en suivant un peu la piste qu'a lancée M. Louvin, un accord entre gentilshommes, même si les accords de tel genre en politique sont très rares; quelqu'un a la tendance à dire que cela est ainsi parce qu'en politique n'existe pas de gentilshommes. Alors, moi je voudrais démentir cette théorie, en disant qu'il n'y aura pas de problème à venir en commission, mais cependant restent présent les éléments que j'ai introduits à l'avance: ceux de l'urgence. Donc, moi je demande à la commission la possibilité de se réunir avec une certaine rapidité, afin de ne pas faire expirer le mois de décembre puisque dans ce cas on rendrait tout à fait inutile l'approbation de cette loi dans des termes de rapidité tels que ceux que nous avons prévus avec l'inscription d'urgence.
Je dis aussi que la délibération ne sera pas une seule, car il y a différents niveaux de difficulté et de complexité. J'imagine qu'au moins une délibération, qui sera très légère et qui pourra s'occuper de quelques secteurs dans le spécifique, ne donnant pas de problèmes d'interprétation et de réglementation particuliers, pourra être présentée très rapidement. Alors je demande au préalable de prévoir plus d'une séance de la commission, pour examiner dans des temps différents ces mêmes délibérations. A ces conditions moi j'adhère au fait de venir en commission et de présenter les dispositions d'application de ce projet de loi, sans aucun problème.
Je trouve de ne pas avoir remarqué des requêtes d'éclaircissement ultérieur par rapport au projet de loi, donc je termine en soulignant l'accueil favorable de cet ordre du jour, soit qu'il soit maintenu soit qu'il soit retiré. Je m'assume quand même l'engagement de soumettre à la commission les dispositions d'application.
Président - La parole au Conseiller Louvin sur l'ordre du jour.
Louvin (VdAV-R) - Mi pare di aver capito che è accolto questo impegno. Noi possiamo parlare come forze di opposizione da questo lato dell'emiciclo, ma non abbiamo alcun problema a seguire la tempistica che verrà proposta dall'Assessore, purché sia ragionevole. Proprio per evitare fraintendimenti, l'ordine del giorno non indica di sottoporre al parere, ma di sottoporre all'esame: ci siamo mossi in questo spirito, perché non abbiamo nessun intento dilatorio. Abbiamo capito ed apprezzato il modo con cui lei ha proposto la questione, pur da noi non particolarmente gradita, dell'urgenza, ma non vogliamo essere di impaccio. Però gradiremmo conoscere per tempo e poter esaminare insieme a lei e farle delle osservazioni che possono anche non essere del tutto inopportune. Per quanto ci riguarda questo è lo spirito e tale rimane. Naturalmente parliamo solo come gruppi consiliari che hanno sottoscritto questo ordine del giorno e che sono contenti di vedere che almeno questo aspetto è apprezzato.
In termini più generali, ma lo riprenderemo in altra sede e su altri provvedimenti, consideriamo che questo Consiglio debba mantenere il suo potere regolamentare che è previsto dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta. Comprendiamo che la natura tecnica di queste disposizioni possa fare ritenere oggi, anche in ossequio a quello che è stato in passato, preferibile una via più rapida che è quella della decisione da parte dell'esecutivo, ma le diciamo che in futuro porremo formalmente la questione che questo Consiglio deliberi non solo le leggi, ma anche i regolamenti attuativi delle leggi, perché questa è competenza del Consiglio. È un tema antico, è un tema che le altre Regioni risolvono diversamente da noi, ma qui abbiamo un determinato assetto che riteniamo di dover difendere. Su questa questione però siamo chiari e netti: per noi è questione di poter valutare con l'esecutivo, prima che sia deliberato, il contenuto di queste varie deliberazioni attuative, previste dalla legge.
Président - La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Vorrei dire che il fatto che si chieda di votare l'ordine del giorno non vada frainteso con il fatto che si mette in dubbio che qualcuno è un gentiluomo, oppure no! Anzi, molto si è apprezzato il modo in cui l'Assessore ha esposto l'argomento. Riteniamo di dare anche la massima disponibilità nel caso di una convocazione d'urgenza della commissione, altrimenti saremmo incoerenti con quanto abbiamo esposto e ritengo sia anche valida l'idea di suddividere in vari momenti l'esposizione del regolamento, perché sia il più chiaro possibile.
Ritengo però di riprendere con favore anche il ragionamento del collega Louvin, rispetto al fatto che è interesse di tutti che il Consiglio regionale si riappropri di materie e di queste tematiche, nell'ordine di riaffermare quelle che sono delle potestà legislative forti della nostra Regione. In questo senso ritengo sia importante che tutti noi valutiamo che questa intenzione di valutare con attenzione anche i regolamenti vada vista non nell'ottica di un non fidarsi o non avere un atteggiamento da gentiluomini, ma sia nella volontà di riaffermare la potestà legislativa di quest'aula.
Président - Je soumets au vote l'ordre du jour, qui récite:
Ordine del giorno
Il Consiglio
Premesso che il disegno di legge regionale n. 9 apporta consistenti modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), allo scopo di rendere più efficace l'applicazione del beneficio riconosciuto dalla legge 3 agosto 1949, n. 623.
Tenuto conto del fatto che questo disegno di legge elimina vincoli precedentemente previsti sulle tipologie di bevande alcoliche ammesse all'esenzione fiscale, nonché sulle quantità (famiglie o raggruppamenti di prodotti) e sulla presentazione e confezionamento dei prodotti finiti e che esso rinvia a deliberazione della Giunta regionale, le modalità e le condizioni per la fruizione dei l'agevolazione fiscale da parte del consumatore finale, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio dei corrispondente valore dell'esenzione.
Attesa l'importanza che tali modalità e condizioni ? che influiscono direttamente su un'esenzione fiscale - siano adeguatamente valutate e ponderate.
Impegna
La Giunta regionale a sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare lo schema delle deliberazioni attuative da adottare in materia, prima della loro approvazione.
F.to: Louvin - Cerise Giuseppe - Fontana Carmela - Donzel - Rigo - Chatrian - Bertin
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Nous passons maintenant à l'examen du projet de loi:
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 29
Pour: 29
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole au Conseiller Louvin sur l'article 10.
Louvin (VdAV-R) - Grazie, Presidente. L'articolo 10 è abrogazione degli articoli 9 e 10. Questo articolo abroga due articoli della legge regionale n. 16, che riguardano la vendita al dettaglio e le responsabilità. Per la vendita al dettaglio, essendoci in previsione delle modalità totalmente diverse, l'abrogazione è necessaria. Non abbiamo potuto approfondire: questa è la ragione per la quale esprimeremo un voto di astensione su questo articolo. Alcuni risvolti pratici delle implicazioni del cambiamento di assetto conseguente all'abrogazione dell'articolo 10, là dove in particolare si pongono con molta precisione a carico delle aziende produttrici, quelle che operano nella cosiddetta incorporazione, delle precise responsabilità, è anche una garanzia di qualità dei prodotti. Ma in particolare, in conseguenza di ciò, si sopprime con l'abrogazione di questo articolo anche l'autorizzazione alle strutture competenti ad operare le necessarie verifiche.
Abbiamo avuto modo di sollevare la questione in commissione e di ottenere dei chiarimenti che ci sono venuti in termini pratici e pragmatici da parte delle strutture amministrative, che hanno evidenziato come ci fossero da un lato già dei controlli esterni di altra natura (pensiamo ai NAS, alla Finanza, eccetera) e dall'altro una carenza nella struttura specifica dell'Assessorato. Sul fatto che comunque non sia più possibile con il nuovo assetto legislativo un intervento di verifica, anche se a campione o occasionale da parte delle strutture dell'Assessorato, noi manteniamo qualche riserva. Avremmo gradito poter approfondire ulteriormente la questione. In assenza di questi margini di tempo e di questa possibilità di capire realmente se fosse opportuno o meno mantenere ancora una finestra aperta in questa direzione, il nostro voto è un voto di astensione cautelare.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 30
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 7 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Donzel, Fontana Carmela, Louvin, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 13 il y a l'amendement n° 1 de la Ie Commission qui récite:
Emendamento
Il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a), c) ed e)"."
Je soumets au vote l'article 13 avec l'amendement n° 1 de la Ie Commission, dans le texte ainsi amendé:
Articolo 13
(Modificazioni all'articolo 13)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni definite dal regolamento (CE) 15 gennaio 2008, n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006 è abrogata.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006, le parole: "regolamento (CEE) n. 1576/89" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 110/2008".
4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a), c) ed e)".
5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi.".
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 14 il y a l'amendement n° 2 de la Ie Commission qui récite:
Emendamento
Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'immissione in consumo, le bottiglie e i contenitori immediati di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), c), d) ed e) devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta"."
Je soumets au vote l'article 14 avec l'amendement n° 2 de la Ie Commission, dans le texte ainsi amendé:
Articolo 14
(Modificazioni all'articolo 14)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'immissione in consumo, le bottiglie e i contenitori immediati di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), c), d) ed e) devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16/2006, è inserito il seguente:
"3bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.".
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 19 il y a l'amendement n° 3 de la Ie Commission qui récite:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 16/2006, come sostituito dall'articolo 19, è soppresso.
Je soumets au vote l'article 19 avec l'amendement n° 3 de la Ie Commission, dans le texte ainsi amendé:
Articolo 19
(Sostituzione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 21
(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione)
1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare:
a) il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e immessi in lavorazione;
b) il saldo tra i prodotti finiti e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.
2. Qualora dal saldo di cui al comma 1, lettera a), risultino quantitativi introdotti in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché possa provvedere a richiederne la copertura.
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 20 il y a l'amendement n° 4 de la Ie Commission qui récite:
Emendamento
Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 16/2006, come sostituito dall'articolo 20, è soppresso.
Je soumets au vote l'article 20 avec l'amendement n° 4 de la Ie Commission, dans le texte ainsi amendé:
Articolo 20
(Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della legge regionale 16/2006 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione)
1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.".
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 27:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole au Conseiller Louvin pour déclaration de vote.
Louvin (VdAV-R) - Rapidissima, perché ho già annunciato nella sostanza, nell'intervento in discussione generale, a nome del nostro gruppo il voto favorevole.
Riprendo molto succintamente un passaggio delle osservazioni svolte dal collega La Torre, che ci ha portato l'esperienza dal vivo della vicenda come si era dipanata nei mesi scorsi. Lo ha fatto con molta franchezza, perché non ci devono essere zone d'ombra in questo, e lo ha fatto citando uno studio realizzato da Finaosta che mi ero guardato dall'evidenziare, perché riportava in un angolo l'indicazione "rapporto riservato" e ritenevo che fosse di natura interna. Siccome sono state evocate conclusioni raccapriccianti, mi auguro che non siano tali quelle di applicazione di questa revisione di legge, perché le preoccupazioni evidenziate da quello studio erano che non andasse a buon fine l'intera sostanza di questa esenzione fiscale. Io stesso nell'averne conoscenza attraverso la commissione mi sono molto preoccupato del fatto che ci potesse essere un non utilizzo da parte del destinatario finale di questo beneficio e che si disperdesse questo attraverso i vari passaggi. Ed è un peccato che questo avvenga.
Non so se questa innovazione di legge avrà l'effetto di sgomberare il campo definitivamente dagli equivoci, ma quanto meno una cosa la potrebbe portare e l'Assessore se ne dovrà fare carico: eliminare quella scarsa consapevolezza della reale consistenza dell'accisa che lo studio indicava. In sostanza, gli stessi produttori e gli stessi importatori di alcol non manifestavano il fatto che ci fosse a beneficio di quella categoria e bene di consumo, un trattamento fiscale differenziato, come se fosse del tutto naturale. Siccome c'è interesse a che venga percepito positivamente dalla comunità, ma non sono tutti litri di alcol ingurgitati da cittadini valdostani, essendo buona parte destinata al commercio frontaliero, al commercio turistico, eccetera, è bene che ci sia una forte azione di valorizzazione di questa nostra esenzione.
Le affidiamo, quindi, questa speranza che venga apprezzato qualche volta da chi fa commercio e produzione ciò che la Regione fa, tenendo presente che sono soldi che non entrano nelle casse regionali, perché se fosse applicata questa accise sarebbe percepita - come è percepita in quantitativi rilevanti sulla produzione della birra - dalle casse regionali. Quindi che questo beneficio sia apprezzato.
Per quanto riguarda le diverse sensibilità dirigenziali non mi pronuncio, non abbiamo titolo a farlo, perché non abbiamo avuto modo di confrontare i diversi momenti, ma ci auguriamo che ci sia rigore da parte dei nostri funzionari, sempre in questa materia come in altre, nel far rispettare le normative regionali e anche intelligenza da parte nostra nel fare leggi per quanto possibile comprensibili ed applicabili.
Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 32
Pour: 32
Le Conseil approuve à l'unanimité.