Oggetto del Consiglio n. 236 del 26 novembre 2008 - Verbale
OGGETTO N. 236/XIII - DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006, N. 16 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE, ASSEGNAZIONE E IMMISSIONE IN CONSUMO DEI CONTINGENTI DI ALCOOL, BIRRA, ZUCCHERO E LORO DERIVATI IN ESENZIONE FISCALE DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 623 (CONCESSIONE ALLA VALLE D'AOSTA DELL'ESENZIONE FISCALE PER DETERMINATE MERCI E CONTINGENTI)). (APPROVAZIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO)
Il Presidente Alberto CERISE dichiara aperta la discussione sul disegno di legge n. 9, indicato in oggetto e iscritto al punto 25.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il relatore, Consigliere CRETAZ.
Intervengono l'Assessore alle attività produttive PASTORET, il Presidente del Consiglio Alberto CERISE (che comunica il deposito di un ordine del giorno a fima dei Consiglieri LOUVIN, Giuseppe CERISE, Carmela FONTANA, DONZEL, RIGO, CHATRIAN e BERTIN), ed i Consiglieri DONZEL, LOUVIN e LA TORRE.
Replica l'Assessore PASTORET.
Il Presidente Alberto CERISE propone di procedere all'esame dell'ordine del giorno, presentato in sede di discussione generale dai Consiglieri LOUVIN, Giuseppe CERISE, Carmela FONTANA, DONZEL, RIGO, CHATRIAN e BERTIN.
Intervengono i Consiglieri LOUVIN e DONZEL.
IL CONSIGLIO
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventinove);
APPROVA
il sottoriportato:
ORDINE DEL GIORNO
PREMESSO che il disegno di legge regionale n. 9 apporta consistenti modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), allo scopo di rendere più efficace l'applicazione del beneficio riconosciuto dalla legge 3 agosto 1949, n. 623.
TENUTO CONTO del fatto che questo disegno di legge elimina vincoli precedentemente previsti sulle tipologie di bevande alcoliche ammesse all'esenzione fiscale, nonché sulle quantità (famiglie o raggruppamenti di prodotti) e sulla presentazione e confezionamento dei prodotti finiti e che esso rinvia a deliberazione della Giunta regionale, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte del consumatore finale, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.
ATTESA l'importanza che tali modalità e condizioni - che influiscono direttamente su un'esenzione fiscale - siano adeguatamente valutate e ponderate.
IMPEGNA
la Giunta regionale a sottoporre all'esame della competente Commissione consiliare lo schema delle deliberazioni attuative da adottare in materia, prima della loro approvazione.
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Successivamente, il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati con gli emendamenti della I Commissione consiliare permanente.
L'articolo 27, relativo all'urgenza, è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto.
Sugli articoli interviene il Consigliere LOUVIN.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere LOUVIN (voto favorevole del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau).
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
- Voti favorevoli: trentadue;
ha approvato il sottoriportato disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti))".
(SEGUE: disegno di legge n. 9)