Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 185 del 12 novembre 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 185/XIII - Interpellanza: "Intendimenti in merito all'applicazione della legge regionale n. 29/2007 concernente la disciplina della professione di maestro di sci".

Interpellanza

Premesso che, nella passata legislatura la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato la legge regionale n. 29 del 13/11/2007 concernente la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta;

Atteso che la suddetta legge regionale è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per questione di legittimità costituzionale di alcuni suoi articoli;

Visto che nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta risulta essere pendente presso il Tar della Valle d'Aosta un ricorso per l'annullamento del rigetto dell'istanza di autorizzazione all'apertura di una scuola di sci per la stagione 2007/2008 (decreto n. 107 prot. n. 18320/T), con conseguente richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti o subendi dai ricorrenti;

Considerato che il Tar della Valle d'Aosta ha sospeso in data 12 giugno 2008 il giudizio in ordine al ricorso sopraccitato fino alla decisione della Corte Costituzionale;

Appreso che la Corte Costituzionale avrebbe calendarizzato l'udienza sulla materia in oggetto il prossimo 18 novembre;

tutto ciò premesso il Consigliere

Interpella

l'Assessore competente per sapere:

1) quali atti e provvedimenti abbia già previsto di porre in essere per evitare, nell'imminenza di una nuova stagione sciistica, ulteriori danni patrimoniali a carico dell'Amministrazione regionale nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiari illegittimi quegli articoli di legge impugnati a suo tempo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) se ritenga opportuno effettuare un'indagine conoscitiva sull'operato dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci stante la situazione di conflittualità che si è ultimamente venuta a creare tra i propri iscritti, anche in considerazione dei cospicui contributi versati a questo ente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e che ammontano a circa 450.000 Euro.

F.to: Zucchi

Presidente - La parola al Consigliere Zucchi.

Zucchi (PdL) - Grazie, Presidente. Assessore, non se ne abbia a male, magari le può andare meglio con questa seconda interpellanza, anzi glielo auguro, perché ho la sensazione che su quella precedente dal punto di vista della programmazione e della prevenzione non le sia andata tanto bene. Siccome c'è sempre tempo e modo per poter recuperare, speriamo che su questa seconda iniziativa lei vada un poco meglio rispetto a quella precedente.

L'interpellanza riguarda la legge che nella passata legislatura quest'aula ha licenziato - mi riferisco alla legge regionale n. 29/2007 - concernente la disciplina della professione del maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Come lei sa, Assessore - lei nella passata legislatura non era in questo Assessorato, però era in questa Giunta -, tale legge ha avuto un iter abbastanza travagliato, delle polemiche, delle situazioni di conflitto, che hanno portato addirittura fino alla Corte costituzionale. Infatti questo provvedimento, che disciplina, come ho detto, la professione dei maestri di sci, le scuole di sci, ci ha comportato delle polemiche da parte di coloro che si sono sentiti defraudati dallo spirito di tale legge, che a mio parere definire liberticida è perfino riduttivo. Cerco di spiegarmi meglio. La legge istituita dal suo predecessore limita enormemente - ed è questo l'oggetto dell'impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (per la cronaca non è stato e non è l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, bensì il Presidente Prodi che ha impugnato per una questione di legittimità costituzionale questa legge per alcuni articoli) - le facoltà riconosciute dalla Costituzione nell'associazionismo (per questo l'ho definita liberticida e illiberale). Sarebbe - per spiegarmi meglio - come se per degli avvocati, per dei commercialisti si stabilisse per legge un numero minimo entro il quale si possono fare delle associazioni di professionisti, perché i maestri di sci sono dei professionisti, sono iscritti ad un albo, hanno sostenuto un esame. Non si capisce il motivo per cui la legge, che è stata licenziata l'anno scorso, abbia dovuto limitare in una maniera così elevata, a 30 unità, il numero minimo per costituire una scuola di sci.

Lei, Assessore, lo sa... su questa materia so che è stato informato anche all'inizio di tale legislatura in occasione di questo suo nuovo incarico... quindi tale legge, oltre ad essere stata impugnata - da qui l'insorgere di problemi di non poco conto -, ha avuto anche delle ripercussioni dal punto di vista del TAR, perché dei soggetti ricorrenti, secondo il mio modo di vedere, hanno giudicato non opportuna l'istituzione di questa legge e l'hanno impugnata. Infatti fra pochi giorni siamo in attesa di vedere quale sarà la sentenza definitiva della Corte costituzionale, che, secondo le nostre informazioni, ha calendarizzato questa udienza su tale materia appunto il 18 novembre. I ricorrenti si sono rivolti al TAR che, come lei sa, ha dichiarato di sospendere la propria pronuncia in attesa della pronuncia più elevata da parte della Corte costituzionale e che presuppone dei danni. Qui mi riallaccio al discorso del collega fatto precedentemente, anche in virtù di altri discorsi che sono stati fatti dal sottoscritto e da altri colleghi all'inizio di questa legislatura e non solo... i danni.

In previsione di una pronuncia, che potrebbe essere favorevole, allora in quel caso nulla si dovrebbe cambiare, ma si riconoscerebbe sancita la regolarità costituzionale di questa legge, quindi non ci potrebbero essere pericoli da parte di tale Amministrazione in merito a dei danni richiesti, subiti e subendi da parte di eventuali soggetti che si ritengono danneggiati... lei ha previsto - proprio in virtù del principio enunciato in premessa - preventivamente le azioni da compiere nel caso in cui la Corte costituzionale dichiari illegittima questa legge per tali articoli? In presenza di una richiesta davanti al TAR che prevede dei danni che sono stati subiti, che potrebbero essere anche futuri, il suo Assessorato e lei avete previsto, in imminenza dello start della nuova stagione sciistica - perché questa è una materia che riguarda la stagione sciistica, quindi siamo alle porte della nuova stagione e, se si deve andare in una direzione dal punto di vista della legge in base alla pronuncia della Corte costituzionale, bisogna sapere quali sono le regole del gioco -, preventivamente, quindi sulla base della programmazione, che attività si devono compiere per evitare che, oltre ai danni che sono già stati subiti, l'Amministrazione regionale ne possa subire ulteriori in merito ad un'errata applicazione di una legge che può essere ritenuta errata dalla Corte costituzionale? Ora io non mi ergo a giudice, è la Corte suprema che si dovrà pronunciare su questa materia. Io, come ho detto, ritengo assolutamente illiberale lo spirito di tale legge per le motivazioni che ho detto prima. Secondo me, è incredibile limitare per legge un numero e un numero elevato, a 30 persone, la possibilità di istituire delle scuole di sci, oltretutto questo è un fatto che non mi risulta essere tale in nessun'altra parte dell'arco alpino, dove in tanti posti esistono numerose scuole di sci senza che vi siano tutti questi numeri così cogenti e difficili da raggiungere, questo è un fatto che a torto o a ragione... se è stata impugnata, evidentemente delle motivazioni dal punto di vista legale e giuridico ci sono. La preoccupazione innanzitutto quindi è quella di capire se lei e il suo Assessorato avete posto in essere degli immediati correttivi dal giorno 19 novembre nel caso malaugurato in cui la Corte costituzionale dovesse sancire l'incostituzionalità di questi articoli - per me caso augurato perché, se la Corte costituzionale dovesse pronunciarsi in tal senso, riterrei che avrebbe soltanto fatto una cosa giusta e in linea con lo spirito della libertà sancito in Costituzione -, correttivi che lei dovrebbe porre in essere fin dal primo giorno.

Seconda domanda - dal momento che non tutti sanno che le scuole di sci sono foraggiate ampiamente con i contributi pubblici, che risultano essere pari a circa 450mila euro, i cittadini magari non lo sanno, ma l'Associazione valdostana dei maestri di sci gode di un contributo di 450mila euro annui all'interno del proprio bilancio -: "se lei ritiene opportuno svolgere delle indagini in merito a delle estreme e reiterate litigiosità in seno a questa associazione". Di fatto, quando si tratta di questioni private, è sacrosanto che il pubblico non debba assolutamente intervenire, ma, quando si tratta di dare dei contributi di questa vasta entità ad un'associazione che poi magari li utilizzi ad usum delphini o a tutela di una lobby o di una parte di questa, riterrei cosa giusta - perché l'Amministrazione si deve ergere a difesa e a tutela di tutti i cittadini senza favorire una lobby, piuttosto che un'altra - andare a verificare se questi soldi vengono spesi in un'ottica equanime o se solo per favorire alcune lobbies che sappiamo essere presenti in seno a quella Associazione.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Grazie, Presidente. Rispetto alla prima domanda, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso mediante ricorso una questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 13/2007, in particolare degli articoli 7, 8 e 11. L'articolo 7 ha specificato quanto già in realtà era previsto nella precedente formulazione della normativa, peraltro mai impugnata, che già prevedeva che i maestri di sci potessero svolgere "la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale". Viene introdotto, ecco la novità, il comma 2 che esplicita ulteriormente cosa si intende per forma individuale e quindi che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività anche occasionalmente organizzata con altri maestri di sci. La normativa regionale risulta, pur nell'ambito dell'ampia autonomia legislativa riconosciuta alla Regione nella materia in argomento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), dello Statuto speciale, pienamente conforme al disposto di cui alla legge n. 81/1991, che è la legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina, la quale all'articolo 20 individua le scuole di sci come unica modalità di esercizio della professione alternativa allo svolgimento in forma autonoma, essendo detta scuola deputata a raccogliere tutti i maestri operanti in una stazione invernale. La normativa statale quindi - e così quella regionale che l'ha fatta propria - esprime la considerazione dell'importanza strategica delle scuole di sci, le quali anche storicamente hanno rappresentato il cuore dello sviluppo della pratica dello sci, garantendo elevata qualità nelle prestazioni professionali e sicurezza degli utenti. Da considerare inoltre, a difesa delle scelte legislative regionali, che anche la legge della Provincia di Bolzano, la legge n. 5/2001, in materia di ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci, anch'essa a quanto risulta mai impugnata, disciplina all'articolo 19 l'attività esterna alla scuola di sci e stabilisce che "ai maestri di sci iscritti nell'elenco provinciale dei maestri di sci è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, sempreché le prestazioni professionali non vengano offerte nel quadro di un'attività organizzata con altri maestri di sci, anche occasionale".

L'articolo 8, comma 2, ha sostituito la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44/1999, prevedendo che l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci sia subordinata al possesso da parte della scuola di un organico di maestri di sci effettivi, ossia coloro che si impegnano ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo il cui numero minimo fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snow board è stabilito sulla base di parametri indicati nell'allegato A della legge. Tale allegato prevede un numero di maestri minimo in relazione alla portata oraria degli impianti, delle località e della lunghezza delle piste di sci di fondo, sostanzialmente raddoppiato rispetto a quanto previsto precedentemente, fatte salve, ai fini delle successive autorizzazioni annuali, le scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006-2007, alle quali continuano ad applicarsi i requisiti e numeri vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 29/2007. Anche in questo caso alla base della scelta legislativa di subordinare l'autorizzazione all'apertura delle scuole di sci in ambito regionale al possesso puntuale di requisiti organizzativi e strutturali vi è l'importanza di sostenere l'elevata qualità dell'offerta turistica regionale, della quale la pratica dello sci costituisce uno degli elementi portanti. L'obiettivo sotteso alla norma è quello di fornire un servizio più adeguato allo sciatore ed evitare, in considerazione dell'accresciuto numero di maestri, la proliferazione di scuole di piccola dimensione, non in grado poi di soddisfare le richieste da parte dell'utenza. La ratio sottesa alla norma è anche quella di favorire e promuovere l'associazionismo dei maestri di sci in ambiti territoriali omogenei, al fine di fornire un servizio di elevato livello qualitativo anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

L'articolo 11 prevede l'inserimento di alcune modifiche a quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 44/1999, che stabilisce le sanzioni amministrative applicabili nel caso di violazione delle disposizioni della legge stessa, in conformità con le modificazioni introdotte dalla legge n. 29/2007. Si tratta quindi di esercizio stabile della professione di maestro di sci senza essere iscritto nella sezione ordinaria dell'albo e di servizio di una scuola di sci in difetto della condizione di possesso dell'organico di maestri di sci effettivo così come previsto dalla norma. Nel primo caso la specificazione della sezione ordinaria rispetto a quanto previsto originariamente in materia generica come iscrizione all'albo deriva dal fatto che la legge n. 29 ha introdotto con l'articolo 3, comma 4, la previsione dello svolgimento di un periodo di pratica professionale. Tale attività è preliminare all'iscrizione all'albo nella sezione ordinaria prevista per i maestri che esercitano stabilmente la professione in Valle e comporta l'istituzione di una nuova sezione speciale in cui sono iscritti i maestri in periodo di pratica professionale. Anche le sanzioni nel secondo caso erano già previste nella normativa precedente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio della scuola senza il numero minimo di maestri previsti si erano stabilite applicando una determinata cifra moltiplicata per ogni maestro di sci mancante al raggiungimento del numero minimo, mentre attualmente è previsto un importo forfetario della sanzione da un minimo ad un massimo.

Premesso che in ogni caso è necessario attendere il giudizio della Corte costituzionale, l'Amministrazione ha adottato gli atti necessari alla costituzione in giudizio, argomentando la propria difesa fondandosi sulla normativa statale e regionale secondo quanto sopra. La legge è in vigore, indipendentemente dal ricorso. Nel caso in cui la Corte costituzionale accolga il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, le modificazioni introdotte con gli articoli citati sarebbero dichiarate illegittime e quindi annullate, il che comporterebbe, rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, un vuoto normativo rispetto alle modalità di svolgimento dell'attività, quindi una possibilità di esercitarla in qualunque forma. Rispetto a quanto previsto dall'articolo 8, potrebbe venir meno il riferimento ad una presenza e relativa dimensione dell'organico di maestri effettivi per la costituzione di una scuola di sci. Sarebbe in ogni caso necessario verificare quanto esattamente disposto dalla sentenza della Corte; non disponiamo di uno strumento che ci permetta di sapere se la Corte accoglierà o no il ricorso e poi quale sarà l'interpretazione della stessa, non sarà un giudizio sintetico "sì" o "no": ci sarà un'argomentazione che, qualora fosse contraria alla legiferazione regionale, ci dirà perché e cosa possiamo fare per adeguare la nostra normativa al giudizio, ma siamo nel mondo delle ipotesi. Quando il collega Zucchi fa dei riferimenti a dei danni patrimoniali, credo che in tale contesto sia non dico fuori luogo, ma una cosa del tutto estranea al nostro ordinamento immaginare di evocare una responsabilità per l'Amministrazione per l'applicazione di una legge. La legge è legge e va applicata, sarebbe singolare immaginare dei danni patrimoniali per l'applicazione di una legge.... al massimo c'è al contrario un danno patrimoniale in caso di non applicazione, ma non che, se applichi la legge, tu abbia un danno! L'Amministrazione, quindi, ha fino ad oggi adottato atti amministrativi dovuti in ottemperanza delle disposizioni di una legge vigente, la cui applicazione è obbligatoria.

Punto n. 2: l'Associazione valdostana dei maestri di sci è organo di autogoverno e di autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali previsti dalla legge quadro nazionale n. 81. Essa è dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato, ha un proprio bilancio e hanno diritto di farne parte con piena parità di diritti e di doveri tutti i maestri di sci residenti o esercenti stabilmente la professione in Valle d'Aosta, iscritti nell'albo, nonché i maestri a riposo, anche se cancellati o non iscritti all'albo stesso. Lo statuto e i regolamenti dell'Associazione e le eventuali modifiche degli stessi sono deliberati dall'assemblea degli iscritti con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'assemblea stessa aventi diritto di voto e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. Lo statuto regola i rapporti interni all'Associazione e stabilisce tutte le modalità di esercizio nel rapporto di associazione, i diritti e i doveri degli iscritti, la presenza, la costituzione, compiti e funzionamento di tutti gli organi di gestione dell'attività dell'Associazione stessa, nel rispetto delle regole di partecipazione democratica e di confronto dei propri iscritti sui temi riguardanti la categoria. Azioni di vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci sono demandate per la rispettiva competenza agli organi comunali, alla Regione e all'Associazione. L'Ispettore di nomina regionale vigila sul regolare esercizio della professione delle scuole di sci con particolare riferimento all'abusivismo, controlla il rispetto della normativa vigente in materia di insegnamento dello sci e relaziona all'Associazione e all'Assessorato le infrazioni riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni. Egli vigila anche sull'osservanza della normativa e dei regolamenti interni emanati dall'Associazione stessa, relazionando a quest'ultima le infrazioni contestate. L'Associazione di suo è dotata, in conformità alla propria autonomia di gestione delle tematiche concernenti la professione, di propri organi, quali, ad esempio, la commissione disciplinare, nel quale vagliare e giudicare tutte le segnalazioni in violazione della normativa professionale, ma anche dirimere, su espressa richiesta degli interessati, le controversie che insorgessero fra i soci in determinate materie. Da non dimenticare in ogni caso il diritto in capo ad ogni iscritto ad un'associazione di esprimere le proprie posizioni, intenzioni e idee nell'ambito del massimo organo sovrano dell'associazione: l'assemblea, che fornisce tutte le direttive necessarie alla realizzazione dello scopo associativo e a cui possono partecipare tutti gli iscritti all'associazione a parità di rappresentanza, con diritto ciascuno ad un solo voto. In conclusione, i rapporti interni di confronto e dialogo fra i vari iscritti ad un'associazione appartenente ad una categoria trovano tutela nella previsione del Codice civile, qualora non vi sia una previsione specifica, negli statuti e nei regolamenti di cui ogni associazione può dotarsi e che garantiscono la partecipazione alle attività svolte.

L'attività di vigilanza della Regione viene svolta in relazione alla regolarità dell'attività dell'Associazione, alla sua conformità con le previsioni normative e con particolare riferimento agli aspetti per i quali la stessa viene finanziata, con riguardo ad eventuali deficienze amministrative o gravi irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento della stessa, per cui in questi casi si potrebbe anche arrivare alla revoca degli organi direttivi - lei avrà visto che qualche settimana fa abbiamo approvato una deliberazione dove abbiamo conferito un incarico proprio ad un ispettore -, non può venire esercitata sull'espressione delle idee e posizioni anche eventualmente contrastanti, che possono essere manifestate nell'ambito di una categoria di soggetti che rappresentano medesimi interessi, svolgono la medesima attività professionale e che si associano liberamente per la tutela degli stessi.

Aspettiamo con pazienza alcuni giorni per avere la pronuncia che speriamo confermi l'attività finora svolta.

Presidente - La parola al Consigliere Zucchi.

Zucchi (PdL) - La ringrazio, Assessore, ho visto che le sono avanzati 6 minuti dei 20 a disposizione, di quei 20 lei ne ha utilizzati 13 - ho fatto il conto a spanne - per dare una dotta disquisizione giuridica dei fondamenti della legge che il Consiglio nella passata legislatura ha ritenuto di votare, ma non era questo lo scopo della mia interpellanza. Credo che non spetti a me, non ho la presunzione di sostituirmi ai giudici e con tutto il rispetto, visti i passati anche in altre materie, non ritengo che spetti all'Assessorato che lei rappresenta almeno in questa fase dare delle motivazioni giuridiche sulla congruità o sulla legittimità costituzionale o meno di una legge visto che fra pochi giorni sarà l'organo supremo che dovrà dirimere questi fatti. Quei 13 minuti quindi, con tutto il rispetto, caro Assessore, li potevamo impiegare in altre cose, perché non era questo l'oggetto dell'interpellanza. L'oggetto dell'iniziativa... sarà una sindrome, lei ha detto che noi siamo particolarmente attenti sulla questione dei danni patrimoniali, credo che ne abbiamo ben donde, sicuramente non sarà per questo caso ma, quando si prendono tante "bastonate" e i cittadini devono sempre sopportare - non su questo caso, ma su altri casi in tante altre materie - dei danni patrimoniali che lì sì sono stati conclamati, con interventi di Corte dei Conti e quant'altro, evidentemente uno non dico che è prevenuto, ma quanto meno ha dal punto di vista dell'esperienza qualche remora e qualche perplessità. In questo senso andava proprio questa nostra interpellanza, consapevoli che si tratta di una questione in itinere, che al limite dovrebbe produrre dei danni in futuro. Assessore, mi sto rivolgendo a lei e anche al Presidente...

(interruzione dell'Assessore Marguerettaz, fuori microfono)

... perché qui c'è da commentare che i nostri cittadini sono abituati a vedere tante prescrizioni, tante questioni, non è questo il caso, ma alla fin fine nessuno paga, perché sono rari i momenti in cui l'Amministrazione, pur di fronte alle sentenze, viene dichiarata colpevole di danni di varia natura, in questo caso potrebbero essere danni patrimoniali e poi chissà come mai non si trova mai il colpevole! Lei ha detto che non potremmo mai pensare di avere dei danni patrimoniali per avere applicato una legge, ma allora io mi chiedo - non sono un giurista, faccio tutt'altro -: ma coloro che hanno proposto un giudizio davanti al TAR, chiedendo anche l'eventuale risarcimento dei danni subiti e subendi, sono dei pazzi? Il fatto che un avvocato, dei legali abbiano chiesto su una legge che è stata applicata, per carità, nessuno disconosce che essa sia stata votata e applicata... ma chi le dice che una legge applicata non può produrre dei danni? Delle due allora l'una: gli avvocati e i ricorrenti di questa legge sono completamente impazziti, chiedono un risarcimento, secondo le sue parole, per delle cose che non verranno mai autorizzate in quanto si tratta di un'applicazione di una legge? Mi sembra un poco strano, evidentemente c'è qualcosa che non va, può essere, non sono un legale amministrativo, ma questo fatto mi incuriosisce e mi incute una certa preoccupazione.

Sono contento nell'apprendere che, nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse dichiarare che i ricorrenti hanno ragione (in merito agli articoli della legge dell'associazionismo che da 15 sono passati a 30), vi sarà una vacanza nella norma, pertanto si può ripristinare subito in assenza di questa norma che rimane lacunosa... e almeno sotto tale aspetto coloro che ritengono di volersi associare lo potranno fare senza limiti alcuni sulla base della legge precedente, benissimo, ritorna il numero dei 15 precedenti. La legge che non è stata impugnata quindi è quella che torna in vigore per quanto attiene questo articolo e da quel lato almeno sono tranquillo che, dovesse essere pronunciata un'illegittimità, le cose dovrebbero andare per il futuro...

Sul secondo punto lei ha risposto e in parte mi ha soddisfatto. Esistono delle ispezioni, ma ho delle perplessità, perché noi viviamo in un mondo che non è propriamente quello cinese con dei miliardi di abitanti, siamo una piccola comunità, quindi credo sia noto a me, come a lei, che ci sono delle vertenze in merito a tali questioni e anche alla questione delle ispezioni. Lei ha detto che esistono degli ispettori da parte della Regione e dei Comuni... e chi controlla gli ispettori? Vi è qualcuno che controlla gli ispettori? Vi sono sempre dei soggetti che controllano, ma che a loro volta magari non sono controllati e, siccome sappiamo che esistono delle situazioni legate alla questione dell'abusivismo, a cui lei ha fatto riferimento, per cui magari vengono trattati in un modo a seconda che questo abusivismo colpisca anche gli interessi di una pluralità di persone, che sono tante... e allora vengono trattate in un modo, per altri magari le istruttorie vengono aperte o non vengono aperte... mi chiedo allora, a garanzia della legge, che dovrebbe essere uguale per tutti in generale e anche a livello di ispezione, quali sono gli accorgimenti? Era questo il senso della seconda domanda. Esistono dei verbali, delle tracce che possono essere reperite... e che possono anche a posteriori verificare se attività ispettive fatte in questo campo possano essere controllate da parte di un altro organo che sia superiore a tali ispettori? Era questa la preoccupazione, perché sappiamo tutti che ci sono delle vertenze in atto anche sul fenomeno dell'abusivismo che vengono trattate in un modo a seconda di chi le propone.