Oggetto del Consiglio n. 241 del 27 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 241/78 - DISCUSSIONE GENERALE SU PROGETTI DI LEGGE NN. 379 E 382 CONCERNENTI LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente DOLCHI, su richiesta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, in relazione all'analogia degli argomenti, propone la trattazione congiunta dei seguenti oggetti:
29) Disegno di legge n. 382, presentato dalla Giunta il 12 aprile 1978, concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 23.5.1973, n. 28 e 10.12.1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma Valle d'Aosta";
55) Proposta di legge n. 379, presentata dai Consiglieri Chincheré, Monami e Crétier il 7 aprile 1978, concernente: "Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, concernente: Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma Valle d'Aosta".
Disegno di legge e proposta di legge trasmessi in copia ai Consiglieri, con apposite relazioni, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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RELAZIONE al disegno di legge n. 382
Il passaggio e l'assorbimento fra i ruoli regionali del personale di vigilanza già in servizio presso il Comitato Regionale per la Caccia della Valle d'Aosta, avvenuto, come è noto, ai sensi della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, ha sollevato il predetto Ente da onerose e rilevanti spese derivanti dal pagamento degli emolumenti, indennità varie e oneri riflessi dovuti al personale stesso.
In relazione a quanto sopra, si ravvisa la opportunità di modificare le leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28, e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della Caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, essenzialmente per la parte che riguarda il finanziamento ordinario e straordinario con fondi regionali del Comitato Regionale della Caccia.
Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Comitato Caccia potrà provvedervi con i proventi del tesseramento ordinario annuale e delle tessere giornaliere.
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RELAZIONE alla proposta di legge n. 379
È intendimento dei presentatori di questa proposta di legge disciplinare ulteriormente l'esercizio venatorio nella nostra Regione. Non ci è sembrato opportuno presentare una legge quadro in materia di caccia, in quanto la legislazione regionale esistente ci pare ancora valida e ampiamente positiva, inquadrando la pratica venatoria nel legittimo rispetto delle esigenze della collettività riguardanti la salvaguardia e la protezione della selvaggina.
D'altro canto l'entrata in vigore della legge quadro nazionale 27 dicembre 1977, n. 968, rende necessario che anche la nostra Regione, laddove è possibile e utile, adegui la sua legislazione.
Pur essendo l'articolato sufficientemente esplicativo della volontà dei proponenti, ci sembra necessario soffermarci sui seguenti aspetti particolari:
QUOTA DI TESSERAMENTO: si impone, a nostro avviso, una regolamentazione che tenga in considerazione sia la legge nazionale che quella regionale del 1973. Pertanto, abbiamo fissato il tetto massimo della quota nella percentuale del 200% di quanto previsto all'art. 24 della legge statale, che è del 110% delle tasse di concessione governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia.
Ci sembra, in questo modo, di garantire a chi pratica l'esercizio venatorio un trattamento rapportato ad altre realtà regionali, senza tuttavia stravolgere quanto era stabilito precedentemente dal Comitato Caccia in ordine al costo dei tesserini.
RISERVE PRIVATE: la concezione privatistica della caccia è talmente feudale da non meritare ulteriori commenti.
Ribadiamo soltanto che tali riserve entreranno a far parte del territorio protetto come oasi di ripopolamento e cattura della selvaggina al fine di garantire un sempre maggior sviluppo qualitativo e numerico della fauna stanziale.
In detto articolo è prevista una concreta salvaguardia dei diritti del personale dipendente da tali riserve.
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Proposta di legge regionale n. 379
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ....................... n. .............: "INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23.5.1973, N. 28, CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Al 1° comma dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è aggiunto la seguente lettera m):
"m) un rappresentante designato dalle Associazioni venatorie nazionalmente riconosciute. Entro 40 giorni dalla nomina del Comitato Regionale Caccia, tali Associazioni dovranno designare il rappresentante, pena la perdita del diritto stesso".
ART. 2
Al 1° comma dell'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) fissare annualmente l'importo della tessera e dei permessi giornalieri ed annuali che danno diritto all'esercizio venatorio nella riserva regionale. Tale importo non potrà essere inferiore al 90% delle tasse erariali di cui all'art. 23 della legge nazionale 27 dicembre 1977, n. 968, né superiore al 200% di detta tassa erariale. È facoltà del Comitato Regionale Caccia regolare il costo di partecipazione alle attività venatorie per i foranei".
Al 1° comma del precitato articolo è aggiunto il seguente punto n):
"n) delimitare zone di addestramento cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina naturale. La gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie e/o cinofile. È data possibilità in dette zone di effettuare l'addestramento cani anche in periodi precedenti ai 30 giorni previsti dalla apertura della caccia. L'accesso a dette zone è consentito dietro pagamento di una quota atta al ripopolamento della selvaggina nella zona medesima".
ART. 3
Il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è sostituito con il seguente:
Art. 16
"Nel predetto calendario la data di apertura e di chiusura dell'esercizio venatorio saranno fissate rispettivamente nella seconda domenica di settembre e nella penultima domenica di novembre. Dovranno inoltre essere fissati le limitazioni di mezzi, di tempo, di luogo, di capi, le specie di selvaggina e le zone in cui la caccia è vietata, le sanzioni di carattere disciplinare e le somme massime per il risarcimento dei danni da addebitare a carico dei cacciatori che contravvengono alle norme del calendario stesso."
ART. 4
Il penultimo periodo del 4° comma dell'art. 17 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è sostituito con il seguente:
"In tali oasi è vietata la caccia, l'uccellazione, l'addestramento cani e qualsiasi altra pratica venatoria che possa arrecare danno alla selvaggina. È tuttavia facoltà del Comitato Regionale Caccia, previa autorizzazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, autorizzare nelle bandite oasi di protezione battute di caccia a scopo selettivo per il miglioramento della fauna. È compito del Comitato Regionale Caccia stabilire i criteri, notificati con deliberazione consiliare, per la partecipazione dei cacciatori a detta battuta. I suddetti criteri dovranno garantire la rotazione dei partecipanti."
ART. 5
Dopo l'art. 17 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è aggiunto il seguente art. 17 bis.
Art. 17 bis
(Elenco specie cacciabile nella riserva regionale)
"Formano oggetto di caccia le sole specie selvatiche seguenti:
- fra i mammiferi: camoscio, marmotta, lepre comune, lepre alpina, coniglio selvatico, volpe, faina donnola;
- fra gli uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, calandro, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo (corvus fragilegus), coturnice, fagiano, fagiano di monte, fischione, folaga, frullino, galinella di acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, passera mattugia, passera oltre montana, pavoncella, pernice bianca, pernice rossa, pettegola, pispola, pittima minore, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, tottavilla, tordella.
È fatto divieto di uccidere o catturare i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano nonché i camosci al di sotto dei due anni, le marmotte durante il letargo e i piccoli dell'annata, la femmina del fagiano di monte, nonché ogni altra specie animale compresa nell'elenco del precedente comma. È vietato altresì l'abbattimento di quei camosci aventi un corno dipinto di bianco (trattasi di camosci catturati e liberati nelle oasi). Il cacciatore trovato in possesso di una femmina di camoscio a cui siano state asportate le mammelle è considerato in contravvenzione per abbattimento di femmina che accompagna il piccolo.
È facoltà del Comitato Regionale Caccia modificare l'elenco della specie cacciabile per particolari e motivate ragioni atte alla salvaguardia e protezione di alcune specie."
ART. 6
L'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è sostituito con il seguente:
Art. 21
"Sono abolite le riserve di caccia private. Le concessioni in atto restano in vigore fino alla loro scadenza e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I territori attualmente occupati dalle riserve private saranno adibiti a zone di ripopolamento e cattura.
I dipendenti delle riserve private saranno assunti dalla Regione in numero non superiore a quello presente in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge."
ART. 7
Alla lettera c) dell'art. 24 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, gli aggettivi "ordinarie e ricorrenti" sono soppressi e sostituiti con l'aggettivo "correnti". È inoltre soppressa la lettera d) del precitato articolo.
ART. 8
L'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è così sostituito:
Art. 25
"Oltre ai fondi previsti dalla legge statale 2 agosto 1967, n. 799, la Giunta regionale, in relazione alle necessità di bilancio del Comitato Regionale per la Caccia, è autorizzata a concedere al Comitato stesso contributi annuali, sino ad un ammontare complessivo di spesa annua di lire 20 milioni, da imputare all'apposito capitolo 3445 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e al corrispondente capitolo di Spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti."
ART. 9
Dopo l'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è aggiunto il seguente articolo 25 bis:
"È compito dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste fornire annualmente al Consiglio regionale i dati relativi alla situazione attinente il patrimonio faunistico regionale".
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Aosta, li
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere MONAMI illustra brevemente la proposta di legge presentata dal Gruppo Comunista, mettendone in rilievo i punti salienti.
Il Consigliere LUSTRISSY si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge presentato dalla Giunta ritenendo corretta, in seguito all'inquadramento nei ruoli regionali del personale di vigilanza già in servizio presso il Comitato Regionale Caccia, la diminuzione dei contributi regionali erogati a favore del Comitato Regionale della Caccia.
Fa presente di avere presentato in sede di Commissione consiliare per l'Agricoltura un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge che prevede la costituzione di un fondo per il risarcimento di eventuali danni arrecati alle attività agricole nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria, fondo la cui copertura finanziaria è prevista nel capitolo 3535 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.
Analizzando la proposta di legge presentata dal Gruppo Comunista e pur riscontrando in essa degli spunti interessanti e positivi, ritiene che al momento attuale, di prossima scadenza della legislatura, sia estremamente difficile esprimere un giudizio ponderato e definitivo su di essa.
Propone pertanto di rinviare detta proposta all'esame della Commissione tecnica istituita presso l'Assessorato dell'Agricoltura, al fine di consentire un suo ulteriore esame ed approfondimento.
Il Consigliere TAMONE, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi della proposta di legge presentata dal Gruppo Comunista, ritiene che il problema dell'esercizio dell'attività venatoria debba essere affrontato nella sua globalità.
Il Consigliere MANGANONI ricorda che, in data 10 gennaio 1974, il Comune di Aosta, di cui facevano parte anche i Comunisti, ha approvato una mozione in cui si chiedeva al Consiglio regionale di prendere gli opportuni provvedimenti legislativi per una drastica limitazione o sospensione della caccia nel territorio regionale. Ritiene che il comportamento tenuto dal Partito Comunista non sia coerente dato che prima hanno chiesto di proibire la caccia e adesso propongono la libertà di cacciare.
Annuncia il proprio voto contrario sia al disegno di legge presentato dalla Giunta, che alla proposta di legge del Gruppo PCI auspicando la proibizione di ogni tipo di attività venatoria nella nostra regione.
Il Consigliere PARISI ritiene necessario che il disegno di legge venga approvato e reputa altresì che debba essere accettato anche l'emendamento presentato dal Consigliere Lustrissy. Per quanto riguarda la proposta di legge presentata dal Gruppo Comunista, osserva che ci sono comunque alcune norme interessanti da tenere nella dovuta considerazione.
Il Consigliere MONAMI, pur concordando con le osservazioni e i rilievi dei Consiglieri che nel dibattito hanno sottolineato alcune carenze nella proposta di legge del Gruppo Comunista che non ha affrontato tutta la complessa materia dell'esercizio dell'attività venatoria, ritiene comunque indispensabile che il Consiglio regionale discuta e approvi la proposta in questione che si propone una più corretta disciplina dell'esercizio della caccia nella nostra regione.
A suo giudizio un eventuale rinvio dell'esame della proposta di legge alla Commissione Tecnica non consentirebbe, dato il ristretto spazio di tempo a disposizione prima della scadenza della legislatura, la sua approvazione prima dell'apertura della prossima stagione venatoria.
Polemizza con quanti si fanno paladini di una totale proibizione dell'attività venatoria, ritenendo che detto problema vada inquadrato nel legittimo rispetto delle esigenze della collettività e della salvaguardia e protezione della fauna.
Il Consigliere MANGANONI chiede da chi sia composta la Commissione Tecnica in questione e rileva che non è stata risposta alla sua domanda circa la posizione tenuta al Comune di Aosta dai Comunisti in merito alla caccia.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE, replicando agli intervenuti nel dibattito, sottolinea l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge predisposto dalla Giunta che modifica, essenzialmente per la parte riguardante il finanziamento ordinario e straordinario con fondi regionali del Comitato Regionale della Caccia, le leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28 e 10 dicembre 1974, n. 10, in seguito al trasferimento nei ruoli regionali del personale di vigilanza già in servizio presso il Comitato Regionale della Caccia.
Riferendosi alla proposta di legge presentata dal Gruppo Comunista, che pur contiene degli aspetti positivi, ritiene necessario un ulteriore approfondimento, in sede di Commissione Tecnica, della complessa materia concernente l'esercizio dell'attività venatoria.
Il Consigliere LUSTRISSY ribadisce l'opportunità dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo da lui presentato per consentire la creazione di un fondo per il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole nell'esercizio della caccia.
Ribadisce il giudizio già espresso nel precedente intervento sull'opportunità di un più approfondito esame della materia in sede di Commissione Tecnica.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale abbinata sul disegno di legge n. 382 e sulla proposta di legge n. 379.
Il Consiglio prende atto.
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