Oggetto del Consiglio n. 242 del 27 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 242/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 MAGGIO 1973, N. 28, E 10 DICEMBRE 1974, N. 47, RECANTI PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA".

Il Presidente DOLCHI, richiamandosi alla chiusura della discussione generale abbinata sul disegno di legge n. 382 recante: "Modificazioni alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28, e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta", nonché sulla proposta di legge n. 379, recante: "Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, concernente: provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta", invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione del disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28, e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con l'apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

(Il testo della relazione è riportato nell'oggetto n. 241/78)

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Il Presidente DOLCHI invita quindi il Consiglio a procedere all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Il Consigliere MANGANONI annuncia il proprio voto contrario.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli ventisette e contrari uno (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Si dà atto che al disegno di legge è stato presentato dal Consigliere Lustrissy il seguente articolo aggiuntivo:

"Articolo 1 bis

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie, è costituito un fondo formato dai proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi versate dallo Stato alla Regione, e per il servizio della caccia di cui al capitolo di spesa n. 3535 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e successivi.

La gestione di questi fondi sarà affidata ad un Comitato composto da rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori più rappresentative sul piano regionale, delle Associazioni venatorie operanti a livello regionale e di un rappresentante del Comitato regionale per la caccia."

Il Consigliere PARISI dichiara che si asterrà dalla votazione sull'emendamento.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, si dichiara contrario all'accoglimento dell'emendamento e sostiene che una tale proposta potrà essere presa in considerazione al momento dell'approvazione della legge quadro sulla caccia in fase di predisposizione da parte della Giunta.

Si dà atto che l'articolo aggiuntivo 1 bis non è approvato con voti contrari quindici e voti favorevoli dodici (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisette; astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo controindicato è approvato con voti favorevoli ventisette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventisette; astenutosi dalla votazione il Consigliere Manganoni).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28, e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta".

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Disegno di legge regionale n. 382

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............... n. ..............: "MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 23 MAGGIO 1973, N. 28, E 10 DICEMBRE 1974, N. 47, RECANTI PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 24 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Comitato regionale per la Caccia provvede all'espletamento dei compiti istituzionali con i seguenti mezzi finanziari:

a) proventi del tesseramento ordinario annuale e delle tessere giornaliere;

b) eventuali contributi dello Stato, della Regione o di privati".

Art. 2

L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, e l'articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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