Oggetto del Consiglio n. 240 del 27 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 240/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA E L'INCREMENTO DELL'APICOLTURA NELLA VALLE D'AOSTA".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Per il continuo e progressivo incremento dell'apicoltura in Valle d'Aosta e per l'interesse che la stessa ha anche per lo sviluppo e l'economia dell'agricoltura si è riscontrata la opportunità e necessità della approvazione di particolari norme e disposizioni per la salvaguardia e la tutela degli apiari e dei prodotti dell'alveare.

Gli apicoltori attualmente operanti nella Regione risultano essere circa 600, mentre gli alveari ammontano a circa 8.000 e sono collocati in tutto il territorio regionale da Pont-Saint-Martin a Courmayeur dal fondo valle a tutte le valli laterali.

Il raccolto del miele è di prima qualità date le caratteristiche locali ed assai ricercato sia sul mercato regionale che sui mercati nazionali ed internazionali. La produzione si aggira sui 900 q.li annui.

In Valle d'Aosta l'attività apistica non assume carattere industriale, ma essa è sempre individuata come parte integrante, per tradizione, della attività agricola, salvo casi rari e sporadici di puri amatori o appassionati.

Per la sua validità economica e redditizia essa può pertanto essere considerata un elemento particolarmente utile e valido quale concorso per il mantenimento delle aziende agricole e la conservazione dell'agricoltura in genere.

Né possono essere dimenticati i vantaggi che essa riserva alle coltivazioni agricole in genere ed alla frutticoltura in particolare per il servizio della impollinazione che gli insetti svolgono con notevole intensità.

Si può inoltre affermare che l'esistenza di una organizzazione efficiente che tuteli e promuova uno sviluppo ulteriore dell'apicoltura non riguarda solamente gli apicoltori ma la collettività per l'apporto che essa fornisce all'economia agricola ed alla risoluzione di problemi ecologici mediante l'impollinazione incrociata che essa favorisce e per la prospettiva di una alimentazione sana e naturale con i suoi prodotti energetici e nutritivi quale il miele, la pappa reale, il propoli e il polline.

Le norme contenute nell'allegato disegno di legge intendono regolamentare tale attività, favorire lo sviluppo della stessa e la commercializzazione dei prodotti dell'alveare nonché tutelare e salvaguardare gli apiari mediante opportune disposizioni per quanto concerne l'assistenza sanitaria e la eliminazione delle varie malattie e infezioni contagiose e, non per ultimo, proposte per la regolamentazione, nel limite del possibile e tenuto conto delle varie esigenze, dell'uso non corretto degli antiparassitari.

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Disegno di legge regionale n. 375

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................... n. ........: PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA E L'INCREMENTO DELL'APICOLTURA NELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, attua, promuove e incoraggia ogni azione utile e valida per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale, nonché per la commercializzazione e la collocazione dei prodotti dell'alveare.

L'apicoltura è considerata, anche, utile ed indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata e per i vantaggi che, di conseguenza, arreca all'economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare.

ART. 2

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9.3.1955, provvede alla disciplina e all'organizzazione degli apicoltori della Regione, nonché alla protezione e salvaguardia degli alveari e dei loro prodotti in conformità alle norme previste dalla presente legge e dagli appositi statuti e regolamenti.

ART. 3

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta ha carattere obbligatorio e svolge la sua attività su tutto il territorio della Regione.

Fanno parte del Consorzio, quali Soci di diritto, tutti gli apicoltori residenti nella Regione, possessori, a qualsiasi titolo, di alveari di ogni tipo e specie aventi stanza fissa nel territorio della Valle per l'intero periodo annuale.

Gli apicoltori i cui alveari abbiano stanza fissa nel territorio della Regione per un periodo inferiore all'anno sono considerati nomadisti e non sono soci di diritto del Consorzio, anche se hanno la loro residenza nella Regione.

Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente al corrente.

A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici (a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui eventualmente verranno trasportati durante il periodo estivo.

Perderà la qualifica di socio quell'apicoltore che dichiari per iscritto o dimostri di non possedere più alveari.

ART. 4

I possessori degli alveari sono tenuti a corrispondere una quota consorziale da determinarsi in base al numero degli alveari e da stabilire annualmente a cura del Consorzio Apistico.

Le quote suddette dovranno essere versate in occasione della denuncia annuale degli alveari.

ART. 5

Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di residenza del venditore.

Anche i casi di donazione e successione sono soggetti alle disposizioni di cui sopra.

Qualora gli alveari acquistati o comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località situate fuori dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente articolo 3.

Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte degli organi consorziali.

Parimenti per gli alveari ceduti a terzi residenti fuori dal territorio della Regione dovrà essere presentata regolare denuncia entro il periodo di giorni 10.

ART. 6

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta svolge i seguenti compiti:

a) promuove e coordina tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale in relazione anche ai notevoli vantaggi che produce a favore dell'agricoltura e della frutticoltura;

b) cura la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali;

c) svolge azione pratica, a mezzo di esperti, contro le malattie contagiose delle api, procurando che nessuno dei soci venga meno alla necessaria disciplina di fronte agli interessi comuni;

d) protegge gli interessi degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari, vigilando per la prevenzione e la soppressione delle frodi;

e) valorizza e fa apprezzare sui mercati la produzione apistica regionale con i mezzi consentiti;

f) assicura la buona collocazione dei prodotti degli alveari difendendo gli apicoltori da eventuali speculazioni commerciali;

g) diffonde i metodi razionali di coltura delle api;

h) promuove l'istituzione di corsi pratici di apicoltura nelle varie zone della Regione.

ART. 7

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea degli apicoltori;

b) le Assemblee di zona per la nomina dei membri della Commissione Consorziale;

c) la Commissione direttiva consorziale;

d) il Presidente;

e) il Vice Presidente;

f) il Collegio dei Sindaci, composto da n. 3 membri che possono essere anche soci del Consorzio;

g) il Comitato dei Probiviri, composto da n. 3 membri preferibilmente scelti fra i non soci.

ART. 8

Per la rinnovazione delle cariche sociali si procederà ogni quattro anni, mediante elezioni a scrutinio segreto e secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio.

ART. 9

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno. Può essere anche convocata in altra epoca su deliberazione della Commissione Consorziale o per domanda scritta di un terzo dei Soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

a) la approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

b) la nomina dei Sindaci, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;

c) la approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di voti che sono validi in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 10

Alla Commissione direttiva Consorziale sono conferiti i poteri più ampi entro i limiti dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto è espressamente riservato all'Assemblea Generale.

La Commissione direttiva Consorziale è composta di n. 13 membri ed è formata da un rappresentante per ognuna delle seguenti zone geografiche in cui, a tale scopo, viene suddiviso il territorio della Regione.

1) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité;

2) Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher;

3) Arnad, Verrès, Issogne, Champdepraz;

4) Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson e Ayas;

5) Saint-Vincent, Emarèse, Châtillon, Antey-Saint-André, Torgnon, Chamois, La Magdeleine e Valtournenche;

6) Pontey, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Nus, Fénis e Saint-Marcel;

7) Quart, Brissogne, Saint-Christophe, Pollein, Charvensod, Aosta, Gressan e Jovençan;

8) Gignod, Allein, Etroubles, Saint-Rhémy, Roisan, Valpelline, Doues, Ollomont, Oyace e Bionaz;

9) Sarre, Aymavilles e Cogne;

10) Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

11) Arvier, Avise e Valgrisenche;

12) Morgex e La Salle;

13) La Thuile, Pré-Saint-Didier e Courmayeur.

I membri della Commissione Direttiva Consorziale sono nominati direttamente dai Soci di ogni zona geografica. Ogni zona nomina il proprio rappresentante. Per favorire tali elezioni saranno organizzate, allo scadere dei mandati quadriennali, a cura del Consorzio, diverse Assemblee di più zone geografiche.

A tale scopo sono istituiti i seguenti raggruppamenti di zone geografiche costituenti le "Assemblee di zona".

1) Pont-Saint-Martin per le zone n. 1 e 2

2) Verrès per le zone n. 3 e 4

3) Châtillon per le zone n. 5 e 6

4) Aosta per le zone 7, 8 e 9

5) Villeneuve per le zone 10, 11, 12 e 13.

I membri della Commissione direttiva avranno la funzione di delegati consorziali di zona. Le deliberazioni della Commissione Direttiva sono assunte a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo articolo 11.

ART. 11

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dai membri della Commissione consorziale a scrutinio segreto fra i membri della Commissione stessa. Per la nomina è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti la Commissione Consorziale.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in ogni suo atto, anche giudiziario, presiede le Assemblee, le adunanze della Commissione Consorziale, provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni e sottoscrive gli atti e i bilanci. Ha duplice voto in caso di parità di votazioni. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice-Presidente.

ART. 12

Il Consorzio Apistico avrà alle sue dipendenze un Segretario contabile tesoriere ed un esperto apistico con i requisiti stabiliti dalla presente legge e da quelli che verranno indicati nello statuto e nei regolamenti.

Il Segretario contabile tesoriere redige i verbali delle Assemblee e della Commissione Consorziale, è responsabile di tutti gli atti e documenti e dei libri contabili amministrativi, firma i mandati unitamente al Presidente e provvede al buon funzionamento del Consorzio secondo le direttive della Commissione Consorziale.

L'esperto apistico del Consorzio attua il controllo e la vigilanza su tutti gli alveari situati nella Regione e deve accertare e verificare negli alveari stessi il sorgere di malattie contagiose con particolare riguardo alla peste americana ed europea. L'esperto, per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze e nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

ART. 13

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato dal Collegio dei Sindaci previsto dal precedente articolo 6.

Il Comitato dei Probiviri decide su tutte le controversie relative alla interpretazione dello statuto e del regolamento del Consorzio, delle deliberazioni e su tutto quanto sia fatta richiesta dalle parti interessate.

ART. 14

Le distanze che debbono obbligatoriamente intercedere fra impianti a favo mobile di stanza fissa nella Regione saranno fissate per le singole zone della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con decreto dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

Parimenti con lo stesso decreto e su richiesta e proposta del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà essere determinata, tenuto conto della particolare posizione geografica, della flora, del clima e dell'apicoltura locali, la possibilità o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in caso positivo, il raggio entro cui, nei confronti degli impianti esistenti, chi eserciti l'apicoltura nomade non può trasportare i propri alveari, quale sia il numero complessivo dei medesimi.

ART. 15

Non è consentito trasportare fuori dalla Regione o reintrodurre nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l'autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio.

Per gli spostamenti all'interno della Regione l'autorizzazione può essere richiesta ai membri della Commissione Consorziale.

I soci iscritti al Consorzio non possono esercitare il nomadismo fuori Valle. Nel caso lo esercitassero perdono la qualifica di socio e devono assoggettarsi alle norme previste per i nomadisti.

ART. 16

Gli apicoltori non residenti in Valle nomadisti e gli apicoltori tali classificati ai sensi del 3° comma del precedente articolo 3, per trasportare i loro alveari in Valle per esercitarvi l'apicoltura nomade devono inoltrare domanda al Presidente del Consorzio Apistico regionale corredata dal certificato di sanità dell'apiario e dal nulla osta della Regione di provenienza.

L'autorizzazione per il trasporto in Valle e per il nomadismo sarà concessa dal Consorzio Apistico previo accertamento sulla possibilità di capienza della zona prescelta ed in relazione alle condizioni stabilite ai sensi del precedente articolo 14 e delle apposite, eventuali norme regolamentari.

I nomadisti di cui sopra dovranno corrispondere al Consorzio una quota fissa per ogni alveare per spese di controllo e di visita sanitaria nell'importo che per ogni anno verrà fissato dal Consorzio stesso.

ART. 17

Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di malattie infettive nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al Consorzio Apistico regionale. La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia.

L'esistenza della infezione sarà dichiarata dall'esperto apistico o in relazione alle segnalazioni di cui sopra o in seguito alle normali visite di controllo.

Della accertata avvenuta infezione sarà data notizia al Sindaco del Comune in cui trovasi l'apiario ed al Veterinario regionale.

ART. 18

L'esperto apistico prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa un termine, trascorso il quale, gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi.

Quando si debba procedere alla distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione. Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze.

I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri.

Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicoltore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, il caso verrà segnalato all'ufficio del Veterinario regionale il quale provvederà a' sensi di legge.

ART. 19

Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione mediante fiamma.

Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione in autoclave od in altri mezzi idonei. L'esperto apistico assisterà a dette operazioni, sorvegliandone l'esecuzione.

ART. 20

È proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed i materiali infetti.

È, inoltre, assolutamente vietato lo spostamento di alveari infetti o presunti tali da malattie contagiose.

ART. 21

Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.

ART. 22

La Giunta regionale su proposta degli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoli può vietare durante il periodo della fioritura (dall'apertura del fiore alla caduta dei petali) la irrorazione delle piante da frutto con prodotti velenosi per le api (arseniati, esteri fosforici, DDT ecc.).

Nel caso di tassativo divieto e qualora per motivi vari i predetti trattamenti non potessero essere dilazionati e si rendessero assolutamente necessari durante la fioritura, gli stessi potranno essere eseguiti previa autorizzazione rilasciata caso per caso dall'Assessorato all'Agricoltura il quale provvederà a rendere avvertiti almeno 48 ore prima gli apicoltori proprietari di alveari siti nel raggio di tre chilometri attorno alla zona da irrorare.

ART. 23

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento di attuazione nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto ed il Regolamento di attuazione regolarmente approvati diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le finalità che intende raggiungere, le modalità per l'elezione degli organi previsti, la composizione degli organi stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzativa, le norme per l'approvazione e la formazione dei bilanci, i termini per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, le modalità per l'approvazione dello stato giuridico ed economico del personale, le norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio.

ART. 24

L'assunzione dell'esperto viene fatta dal Consorzio Apistico in seguito a concorso per titoli e per esami teorico-pratici, il cui programma e requisiti devono essere pubblicati col bando di concorso, da redigere in armonia con le norme e prescrizioni dello Statuto consorziale e dei regolamenti.

La nomina diviene esecutiva dopo la regolare approvazione da parte dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste della deliberazione consorziale di assunzione.

In sede di prima applicazione della presente legge il posto di esperto apistico presso il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta sarà ricoperto dal tecnico, attualmente in servizio di ruolo, con tale qualifica, presso il Consorzio stesso.

Le funzioni di segretario contabile tesoriere del Consorzio saranno assolte da persona assunta, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, dalla Commissione Consorziale.

ART. 25

Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d'Aosta da alveari permanentemente collocati nella Valle e regolarmente censiti ed agli effetti dell'accertamento della sua genuinità, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta potrà disporre per l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita sia all'ingrosso che al minuto di apposite fascette di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità e della zona di origine dello stesso.

Le norme e le regole per la stampa delle fascette, per la loro applicazione e per l'accertamento delle caratteristiche previste per la garanzia del miele locale dovranno essere contenute in un apposito disciplinare regolarmente approvato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

ART. 26

Sono incaricati della sorveglianza e della applicazione della presente legge il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, l'esperto apistico regionale, gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, gli organi di pubblica sicurezza.

ART. 27

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di denunciare alveari o, comunque, alteri le notizie in merito al censimento degli alveari di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 10.000.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 20.000= sino a L. 60.000=.

ART. 28

Chiunque impedisca all'esperto del Consorzio o agli agenti preposti di ispezionare gli apiari ed i locali ove sia conservato il materiale relativo o si rifiuti di dare informazioni od indicazioni richieste nell'esercizio delle loro funzioni o le dia inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 25.000, salvo che il fatto costituisca reato. Inoltre sarà tenuto alla rifusione dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

ART. 29

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24.12.1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

ART. 30

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

ART. 31

I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della PARTE ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 32

Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta è ammesso ricorso alla Giunta regionale.

ART. 33

Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta provvede con le seguenti entrate:

a) proventi delle quote sociali annue;

b) contributo ordinario annuale dell'Amministrazione regionale;

c) eventuali proventi di gestione dei servizi e della attività del Consorzio;

d) eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.

ART. 34

Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del precedente articolo 33 è autorizzata la spesa annua massima di lire 15.000.000= a carico del bilancio regionale, a decorrere dal corrente anno finanziario, spesa da approvare e liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

ART. 35

L'onere annuo di lire 15.000.000= derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo n. 3446 che viene istituito nella PARTE SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e nei bilanci per i successivi anni finanziari.

Alla copertura dell'onere di lire quindicimilioni di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 2175 della PARTE SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 9 dell'allegato E al bilancio medesimo).

All'onere di lire quindicimilioni per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

ART. 36

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2175

Fondo speciale per gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E)

L. 15.000.000=

Variazioni in aumento

Cap. 3446

- di nuova istituzione -

Contributi al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'apicoltura (Legge regionale _____________ n. ________)

L. 15.000.000=

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, illustra brevemente il disegno di legge mettendone in rilievo i punti salienti.

Il Consigliere LUSTRISSY, pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura, ritiene che sia stata prevista una regolamentazione troppo rigida, sia per quanto concerne le assunzioni del personale dipendente del Consorzio apistico, sia per la regolamentazione di certi servizi che potrebbe, a suo giudizio, essere demandata al Consorzio stesso.

Il Consigliere PARISI si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge in questione con la soppressione dell'articolo 22.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge:

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Si dà atto che gli articoli controindicati sono stati approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 10

Si dà atto che all'articolo 10 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento:

Punto 8: aggiungere dopo il Comune di Etroubles il Comune di Saint-Oyen.

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 10 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 11

Si dà atto che l'articolo controindicato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 12

Si dà atto che all'articolo 12 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento:

1° comma: sopprimere le parole "con i requisiti stabiliti dalla presente legge e da quelli che verranno indicati nello statuto e nel regolamento" ed aggiungere l'avverbio "almeno" dopo il sostantivo "dipendenze";

Il Consigliere CHANU dichiara di astenersi dalla votazione dell'emendamento che non ritiene sufficientemente motivato.

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventidue; votanti e favorevoli: ventuno; astenutosi dalla votazione il Consigliere Chanu).

Si dà atto che l'articolo 12 emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 13

Si dà atto che l'articolo 13 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 14

Si dà atto che all'articolo 14 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento:

1° comma - 1^ linea: sostituire il verbo "intercedere" con il verbo "intercorrere".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 14 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 15

Si dà atto che l'articolo 15 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 16

Si dà atto che all'articolo 16 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento:

1° comma, 3a linea: sostituire il numero "3" con il numero "15".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 16 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articoli 17, 18, 19, 20 e 21

Si dà atto che gli articoli controindicati sono stati approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventidue).

Articolo 22

Il Consigliere PARISI propone di sopprimere l'intero articolo 22.

L'Assessore MARCOZ non concorda sulla proposta testé avanzata dal Consigliere Parisi, in quanto ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo in questione tutelino egregiamente gli interessi degli apicoltori che potrebbero ricevere un danno considerevole da un'eventuale irrorazione delle piante da frutto con prodotti velenosi per le api durante il periodo della fioritura.

Il Consigliere PARISI insiste nella proposta di soppressione del citato articolo 22 in quanto ritiene vi siano contraddizioni nella sostanza dell'articolo stesso che se da un lato stabilisce un divieto all'irrorazione delle piante nel periodo della fioritura, ritenuta giustamente dannosa, dall'altro consente l'effettuazione di irrorazioni in determinati casi, dietro autorizzazione rilasciata dall'Assessorato dell'Agricoltura.

Il Consigliere TAMONE ritiene necessaria una regolamentazione dell'uso di prodotti anticrittogamici per le piante da frutto, al fine di evitare gravi danni agli apicoltori.

Il Consigliere LUSTRISSY si dichiara contrario alla proposta di soppressione dell'articolo 22 che costituisce uno dei presupposti fondamentali, attraverso la regolamentazione dell'uso degli antiparassitari per le piante da frutto, per la sopravvivenza della nostra apicoltura.

Il Consigliere CHANU, dichiarandosi contrario alla proposta di soppressione dell'articolo in esame, propone, al fine di evitare il sorgere di eventuali contrasti d'interesse tra le categorie degli apicoltori e degli agricoltori, che, in sede di audizione preventiva, secondo quanto prescritto dal 1° comma dell'articolo 22, vengano sentiti anche i rappresentanti del Consorzio Apistico. Ritiene inoltre che dovrebbero essere previste sanzioni amministrative per eventuali violazioni da parte di agricoltori.

Il Consigliere BANCOD esprime alcune perplessità in ordine ai casi di drastiche restrizioni a carico degli agricoltori.

Il Consigliere LUSTRISSY dichiara di non concordare, almeno per il momento, con la proposta del collega Chanu di prevedere sanzioni amministrative a carico degli agricoltori in quanto ritiene che gli agricoltori stessi sapranno attenersi alle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il Consigliere PARISI in seguito ai chiarimenti avuti nel corso del dibattito che hanno contribuito, in massima parte, a dissipare i suoi dubbi iniziali circa l'utilità della approvazione dell'articolo 22, nel testo presentato dalla Giunta regionale, ritira la sua proposta di emendamento soppressivo dell'articolo 22.

Il Consigliere CHANU pur concordando con la proposta del collega Lustrissy di soprassedere per il momento all'istituzione di sanzioni amministrative a carico di agricoltori che non ottemperino alle disposizioni contenute nell'articolo in esame, rileva una disparità di trattamento tra agricoltori, floricoltori e frutticoltori per le cui inadempienze non sono previste sanzioni e gli apicoltori che sono invece soggetti a sanzioni amministrative.

L'Assessore MARCOZ fa presente che, nel corso di un incontro con i responsabili del Consorzio Apistico per l'esame del disegno di legge in questione, è prevalsa tra gli apicoltori la tesi di non prevedere, per il momento, l'applicazione di sanzioni nei confronti degli agricoltori eventualmente inadempienti e di affidarsi, per contro, al buon senso della categoria degli agricoltori stessi.

Si dà atto che all'articolo 22 è stato presentato dal Consigliere Chanu il seguente emendamento:

Al 1° comma, 3° rigo dopo "frutticoli" aggiungere "nonché il consorzio apistico".

Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Chanu è approvato con voti favorevoli venticinque e voti contrari uno (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenutosi dalla votazione il Consigliere Bancod).

Si dà atto che l'articolo 22 emendato è approvato con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: ventisette; votanti e favorevoli: ventisei; astenutosi dalla votazione il Consigliere Bancod).

Articolo 23

Si dà atto che all'articolo 23 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento sostitutivo:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

"Art. 23

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto e il Regolamento interno di cui al comma precedente diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta regionale."

Si dà atto che l'articolo 23, nel nuovo testo, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Articolo 24

Si dà atto che all'articolo 24 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura il seguente emendamento sostitutivo:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

"Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le finalità che intende raggiungere, le modalità per l'elezione degli organi previsti, la composizione degli organi stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzativa, le norme per l'approvazione e la formazione dei bilanci, i termini per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, l'ordinamento dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, le norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio."

Si dà atto che l'articolo 24, nel nuovo testo, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

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Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i trentasei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta".

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Disegno di legge regionale n. 375

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................... n. ..............: "PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA E L'INCREMENTO DELL'APICOLTURA NELLA VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, attua, promuove e incoraggia ogni azione utile e valida per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale, nonché per la commercializzazione e la collocazione dei prodotti dell'alveare.

L'apicoltura è considerata, anche, utile ed indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata e per i vantaggi che, di conseguenza, arreca all'economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare.

ART. 2

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9.3.1955, provvede alla disciplina e all'organizzazione degli apicoltori della Regione, nonché alla protezione e salvaguardia degli alveari e dei loro prodotti in conformità alle norme previste dalla presente legge e dagli appositi statuti e regolamenti.

ART. 3

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta ha carattere obbligatorio e svolge la sua attività su tutto il territorio della Regione.

Fanno parte del Consorzio, quali Soci di diritto, tutti gli apicoltori residenti nella Regione, possessori, a qualsiasi titolo, di alveari di ogni tipo e specie aventi stanza fissa nel territorio della Valle per l'intero periodo annuale.

Gli apicoltori i cui alveari abbiano stanza fissa nel territorio della Regione per un periodo inferiore all'anno sono considerati nomadisti e non sono soci di diritto del Consorzio, anche se hanno la loro residenza nella Regione.

Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente al corrente.

A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici (a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui eventualmente verranno trasportati durante il periodo estivo.

Perderà la qualifica di socio quell'apicoltore che dichiari per iscritto o dimostri di non possedere più alveari.

ART. 4

I possessori degli alveari sono tenuti a corrispondere una quota consorziale da determinarsi in base al numero degli alveari e da stabilire annualmente a cura del Consorzio Apistico.

Le quote suddette dovranno essere versate in occasione della denuncia annuale degli alveari.

ART. 5

Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di residenza del venditore.

Anche i casi di donazione e successione sono soggetti alle disposizioni di cui sopra.

Qualora gli alveari acquistati o comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località situate fuori dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente articolo 3.

Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte degli organi consorziali.

Parimenti per gli alveari ceduti a terzi residenti fuori dal territorio della Regione dovrà essere presentata regolare denuncia entro il periodo di giorni 10.

ART. 6

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta svolge i seguenti compiti:

a) promuove e coordina tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale in relazione anche ai notevoli vantaggi che produce a favore dell'agricoltura e della frutticoltura;

b) cura la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali;

c) svolge azione pratica, a mezzo di esperti, contro le malattie contagiose delle api, procurando che nessuno dei soci venga meno alla necessaria disciplina di fronte agli interessi comuni;

d) protegge gli interessi degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari, vigilando per la prevenzione e la soppressione delle frodi;

e) valorizza e fa apprezzare sui mercati la produzione apistica regionale con i mezzi consentiti;

f) assicura la buona collocazione dei prodotti degli alveari difendendo gli apicoltori da eventuali speculazioni commerciali;

g) diffonde i metodi razionali di coltura delle api;

h) promuove l'istituzione di corsi pratici di apicoltura nelle varie zone della Regione.

ART. 7

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea degli apicoltori;

b) le Assemblee di zona per la nomina dei membri della Commissione Consorziale;

c) la Commissione direttiva consorziale;

d) il Presidente;

e) il Vice Presidente;

f) il Collegio dei Sindaci, composto da n. 3 membri che possono essere anche soci del Consorzio;

g) il Comitato dei Probiviri, composto da n. 3 membri preferibilmente scelti fra i non soci.

ART. 8

Per la rinnovazione delle cariche sociali si procederà ogni quattro anni, mediante elezioni a scrutinio segreto e secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio.

ART. 9

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno. Può essere anche convocata in altra epoca su deliberazione della Commissione Consorziale o per domanda scritta di un terzo dei Soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

a) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

b) la nomina dei Sindaci, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;

c) l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di voti che sono validi in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 10

Alla Commissione direttiva Consorziale sono conferiti i poteri più ampi entro i limiti dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto è espressamente riservato all'Assemblea Generale.

La Commissione direttiva Consorziale è composta di n. 13 membri ed è formata da un rappresentante per ognuna delle seguenti zone geografiche in cui, a tale scopo, viene suddiviso il territorio della Regione.

1) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité;

2) Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher;

3) Arnad, Verrès, Issogne, Champdepraz;

4) Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson e Ayas;

5) Saint-Vincent, Emarèse, Châtillon, Antey-Saint-André, Torgnon, Chamois, La Magdeleine e Valtournenche;

6) Pontey, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Nus, Fénis e Saint-Marcel;

7) Quart, Brissogne, Saint-Christophe, Pollein, Charvensod, Aosta, Gressan e Jovençan;

8) Gignod, Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Roisan, Valpelline, Doues, Ollomont, Oyace e Bionaz;

9) Sarre, Aymavilles e Cogne;

10) Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

11) Arvier, Avise e Valgrisenche;

12) Morgex e La Salle;

13) La Thuile, Pré-Saint-Didier e Courmayeur.

I membri della Commissione Direttiva Consorziale sono nominati direttamente dai Soci di ogni zona geografica. Ogni zona nomina il proprio rappresentante. Per favorire tali elezioni saranno organizzate, allo scadere dei mandati quadriennali, a cura del Consorzio, diverse Assemblee di più zone geografiche.

A tale scopo sono istituiti i seguenti raggruppamenti di zone geografiche costituenti le "Assemblee di zona".

1) Pont-Saint-Martin per le zone n. 1 e 2

2) Verrès per le zone n. 3 e 4

3) Châtillon per le zone n. 5 e 6

4) Aosta per le zone 7, 8 e 9

5) Villeneuve per le zone 10, 11, 12 e 13.

I membri della Commissione direttiva avranno la funzione di delegati consorziali di zona. Le deliberazioni della Commissione Direttiva sono assunte a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo articolo 11.

ART. 11

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dai membri della Commissione consorziale a scrutinio segreto fra i membri della Commissione stessa. Per la nomina è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti la Commissione Consorziale.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in ogni suo atto, anche giudiziario, presiede le Assemblee, le adunanze della Commissione Consorziale, provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni e sottoscrive gli atti e i bilanci. Ha duplice voto in caso di parità di votazioni. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice-Presidente.

ART. 12

Il Consorzio Apistico avrà alle sue dipendenze almeno un Segretario contabile tesoriere ed un esperto apistico.

Il Segretario contabile tesoriere redige i verbali delle Assemblee e della Commissione Consorziale, è responsabile di tutti gli atti e documenti e dei libri contabili amministrativi, firma i mandati unitamente al Presidente e provvede al buon funzionamento del Consorzio secondo le direttive della Commissione Consorziale.

L'esperto apistico del Consorzio attua il controllo e la vigilanza su tutti gli alveari situati nella Regione e deve accertare e verificare negli alveari stessi il sorgere di malattie contagiose con particolare riguardo alla peste americana ed europea. L'esperto, per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze e nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

ART. 13

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato dal Collegio dei Sindaci previsto dal precedente articolo 6.

Il Comitato dei Probiviri decide su tutte le controversie relative alla interpretazione dello statuto e del regolamento del Consorzio, delle deliberazioni e su tutto quanto sia fatta richiesta dalle parti interessate.

ART. 14

Le distanze che debbono obbligatoriamente intercorrere fra impianti a favo mobile di stanza fissa nella Regione saranno fissate per le singole zone della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con decreto dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

Parimenti con lo stesso decreto e su richiesta e proposta del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà essere determinata, tenuto conto della particolare posizione geografica, della flora, del clima e dell'apicoltura locali, la possibilità o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in caso positivo, il raggio entro cui, nei confronti degli impianti esistenti, chi eserciti l'apicoltura nomade non può trasportare i propri alveari, quale sia il numero complessivo dei medesimi.

ART. 15

Non è consentito trasportare fuori dalla Regione o reintrodurre nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l'autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio.

Per gli spostamenti all'interno della Regione l'autorizzazione può essere richiesta ai membri della Commissione Consorziale.

I soci iscritti al Consorzio non possono esercitare il nomadismo fuori Valle. Nel caso lo esercitassero perdono la qualifica di socio e devono assoggettarsi alle norme previste per i nomadisti.

ART. 16

Gli apicoltori non residenti in Valle nomadisti e gli apicoltori tali classificati ai sensi del 3° comma del precedente articolo 15, per trasportare i loro alveari in Valle per esercitarvi l'apicoltura nomade devono inoltrare domanda al Presidente del Consorzio Apistico regionale corredata dal certificato di sanità dell'apiario e dal nulla osta della Regione di provenienza.

L'autorizzazione per il trasporto in Valle e per il nomadismo sarà concessa dal Consorzio Apistico previo accertamento sulla possibilità di capienza della zona prescelta ed in relazione alle condizioni stabilite ai sensi del precedente articolo 14 e delle apposite, eventuali norme regolamentari.

I nomadisti di cui sopra dovranno corrispondere al Consorzio una quota fissa per ogni alveare per spese di controllo e di visita sanitaria nell'importo che per ogni anno verrà fissato dal Consorzio stesso.

ART. 17

Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di malattie infettive nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al Consorzio Apistico regionale. La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia.

L'esistenza della infezione sarà dichiarata dall'esperto apistico o in relazione alle segnalazioni di cui sopra o in seguito alle normali visite di controllo.

Della accertata avvenuta infezione sarà data notizia al Sindaco del Comune in cui trovasi l'apiario ed al Veterinario regionale.

ART. 18

L'esperto apistico prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa un termine, trascorso il quale, gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi.

Quando si debba procedere alla distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione. Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze.

I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri.

Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicoltore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, il caso verrà segnalato all'ufficio del Veterinario regionale il quale provvederà a' sensi di legge.

ART. 19

Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione mediante fiamma.

Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione in autoclave od in altri mezzi idonei. L'esperto apistico assisterà a dette operazioni, sorvegliandone l'esecuzione.

ART. 20

È proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed i materiali infetti.

È, inoltre, assolutamente vietato lo spostamento di alveari infetti o presunti tali da malattie contagiose.

ART. 21

Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.

ART. 22

La Giunta regionale, su proposta degli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoli nonché il Consorzio apistico, può vietare durante il periodo della fioritura (dall'apertura del fiore alla caduta dei petali) la irrorazione delle piante da frutto con prodotti velenosi per le api (arseniati, esteri fosforici, DDT ecc.).

Nel caso di tassativo divieto e qualora per motivi vari i predetti trattamenti non potessero essere dilazionati e si rendessero assolutamente necessari durante la fioritura, gli stessi potranno essere eseguiti previa autorizzazione rilasciata caso per caso dall'Assessorato all'Agricoltura il quale provvederà a rendere avvertiti almeno 48 ore prima gli apicoltori proprietari di alveari siti nel raggio di tre chilometri attorno alla zona da irrorare.

ART. 23

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto ed il Regolamento interno di cui al comma precedente diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta Regionale.

ART. 24

Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le finalità che intende raggiungere, le modalità per la elezione degli organi previsti, la composizione degli organi stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzativa, le norme per l'approvazione e la formazione dei bilanci, i termini per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, l'ordinamento dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, le norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio.

ART. 25

Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d'Aosta da alveari permanentemente collocati nella Valle e regolarmente censiti ed agli effetti dell'accertamento della sua genuinità, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta potrà disporre per l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita sia all'ingrosso che al minuto di apposite fascette di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità e della zona di origine dello stesso.

Le norme e le regole per la stampa delle fascette, per la loro applicazione e per l'accertamento delle caratteristiche previste per la garanzia del miele locale dovranno essere contenute in un apposito disciplinare regolarmente approvato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

ART. 26

Sono incaricati della sorveglianza e della applicazione della presente legge il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, l'esperto apistico regionale, gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, gli organi di pubblica sicurezza.

ART. 27

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di denunciare alveari o, comunque, alteri le notizie in merito al censimento degli alveari di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 10.000.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 20.000 sino a L. 60.000=.

ART. 28

Chiunque impedisca all'esperto del Consorzio o agli agenti preposti di ispezionare gli apiari ed i locali ove sia conservato il materiale relativo o si rifiuti di dare informazioni od indicazioni richieste nell'esercizio delle loro funzioni o le dia inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 25.000, salvo che il fatto costituisca reato. Inoltre sarà tenuto alla rifusione dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

ART. 29

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24.12.1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

ART. 30

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

ART. 31

I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo 245 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della PARTE ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 32

Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta è ammesso ricorso alla Giunta regionale.

ART. 33

Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta provvede con le seguenti entrate:

a) proventi delle quote sociali annue;

b) contributo ordinario annuale dell'Amministrazione regionale;

c) eventuali proventi di gestione dei servizi e della attività del Consorzio;

d) eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.

ART. 34

Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del precedente articolo 33 è autorizzata la spesa annua massima di lire 15.000.000= a carico del bilancio regionale, a decorrere dal corrente anno finanziario, spesa da approvare e liquidare con deliberazione della Giunta regionale.

ART. 35

L'onere annuo di lire 15.000.000= derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo n. 3446 che viene istituito nella PARTE SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e nei bilanci per i successivi anni finanziari.

Alla copertura dell'onere di lire quindicimilioni di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 2175 della PARTE SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 9 dell'allegato E del bilancio medesimo).

All'onere di lire quindicimilioni per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

ART. 36

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2175

Fondo speciale per gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E)

L. 15.000.000=

Variazioni in aumento

Cap. 3446

- di nuova istituzione -

Contributi al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'apicoltura (Legge regionale _____________ n. ________)

L. 15.000.000=

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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