Oggetto del Consiglio n. 230 del 26 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 230/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI ALBERGATORI DELLA VALLE D'AOSTA. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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Il Consorzio Garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta è stato costituito in Aosta, con atto del Notaio Colombo, in data 9 novembre 1976, sulla base di apposita convenzione con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Il Consorzio non persegue fine di lucro e si propone di assistere e pone di assistere e favorire le aziende alberghiere operanti in Valle d'Aosta in tutte le operazioni di finanziamento bancario.
Caratteristiche principali del Consorzio sono le seguenti:
a) Soci: possono partecipare le aziende alberghiere associate alla ADAVA ed operanti in Valle d'Aosta, sulla base di apposita richiesta che sarà sottoposta all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Consorzio.
Le aziende ammesse dovranno impegnarsi a sottoscrivere una dichiarazione di fideiussione per una quota unitaria minima di un milione, a garanzia collettiva dei fidi accordati.
Al Consorzio possono altresì aderire, a titolo di solidarietà e senza diritto al finanziamento, anche aziende non alberghiere, persone singole, Enti pubblici o privati a carattere economico.
b) Fondo rischi: è stato costituito per salvaguardare le fideiussioni prestate dai partecipanti e dai soci aderenti al Consorzio, con lo scopo di coprire, prima di escutere le fideiussioni, le perdite denunciate dall'Istituto convenzionato.
Il Fondo sarà alimentato inizialmente dal versamento di lire 1 milione da parte della Banca convenzionata; successivamente sarà integrato dalle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo a carico delle aziende usufruenti dei fidi bancari, dall'accantonamento dell'importo dello 0,50% annuo degli interessi percepiti dalle ditte finanziate, oltre che dalle ulteriori somme stanziate da Enti vari o raccolte dal Consorzio.
e) Potenziale operativo: è commisurato a 10 volte l'importo delle fideiussioni rilasciate.
Pertanto la garanzia fideiussoria della Regione nell'interesse del Consorzio Garanzia Fidi fra gli Albergatori della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza di Lire 300 milioni, per la garanzia dei crediti accordati dall'Istituto di Credito ad imprese alberghiere aderenti al predetto Consorzio, consentirà, ai fini operativi, l'erogazione di finanziamenti per lire 3 miliardi.
Il contributo di Lire 60 milioni in conto interessi per l'anno 1978 sarà ripartito come segue:
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£. 25.000.000 - |
quale somma da destinare all'abbattimento di minimo 2 punti del tasso di interesse fissato dalle convenzioni tra il Consorzio e gli Istituti Bancari. |
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Il residuo di lire 25 milioni eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno, verrà accantonato al Fondo rischi. |
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£. 35.000.000 - |
quale somma da destinare all'abbattimento nella misura di 6 punti del tasso di interesse applicato per affidamenti concessi sotto forma di finanziamento a 5 anni con piano di rientro semestrale. |
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Il residuo di Lire 35 milioni eventualmente non utilizzato nel corso del 1978, potrà essere utilizzato per analoghi finanziamenti negli anni successivi. |
Il presente disegno di legge intende favorire l'accesso al credito delle aziende alberghiere, per accrescere l'incremento del settore terziario, coinvolto anch'esso nell'attuale difficile momento di crisi.
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L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra brevemente il disegno di legge in oggetto ed i disegni di legge 389, 390 e 391, iscritti ai punti seguenti dell'ordine del giorno, che hanno analogia tra di loro, facendo presente che trattasi di provvedimenti che tendono a consentire l'abbattimento del costo del denaro a favore delle categorie produttive operanti nel territorio della nostra Regione.
Pur sottolineando la validità di questi interventi regionali che sono stati ampliamente discussi con le categorie interessate, auspica la creazione, in un prossimo futuro, di una finanzia regionale che consentirebbe all'Ente Regione interventi diretti e più cospicui a favore degli operatori economici.
Il Consigliere FOURNIER pur dando un giudizio di massima positivo sui disegni di legge in esame, dichiara di non concordare sulla proposta, ventilata dall'Assessore alle Finanze Ramera, di costituzione di una finanziaria regionale ed auspica un perfezionamento dei fondi regionali di rotazione che hanno già dato in questi ultimi anni ottimi risultati nel campo del credito.
Il Consigliere MONAMI critica innanzi tutto il ricorso alla approvazione di numerosi disegni di legge al termine della legislatura che, oltre al rischio di una produzione legislativa superficiale e scoordinata, può far sorgere il sospetto di un falso dinamismo dell'esecutivo, di chiaro sapore preelettorale.
Entrando nel vivo dell'analisi dei singoli provvedimenti, fa presente che il Gruppo Comunista è, in linea di massima, favorevole alla loro approvazione ritenendo positivo un intervento dell'Ente pubblico nel settore del credito agevolato alle categorie economiche operanti nella nostra Regione.
Ritiene però che affidare la concessione dei crediti alle discrezionalità dei Consigli direttivi dei singoli consorzi confidi possa costituire un eventuale pericolo di casi di discriminazioni tra gli operatori in relazione alla loro appartenenza o meno a determinate Associazioni.
Si dichiara perplesso in ordine all'ipotesi di costituzione di una finanziaria regionale, ritenendo che i fondi regionali di rotazione siano uno strumento valido e sufficiente per garantire l'intervento regionale a favore delle attività economiche della nostra Regione.
Conclude, auspicando per il futuro un intervento regionale unico a favore di tutte le categorie nel settore del credito.
L'Assessore alle Finanze RAMERA pur concordando sull'opportunità di addivenire ad un maggiore coordinamento degli interventi regionali in materia creditizia, ritiene che al momento attuale l'adesione della Regione ai Consorzi Confidi fra gli artigiani, i commercianti e gli albergatori, possa costituire un valido e concreto aiuto per gli operatori che potranno attingere danaro a tasso agevolato per la conduzione delle loro imprese.
Non ritiene fondate le preoccupazioni del Consigliere Monami in ordine ad impossibile disparità di trattamento nell'erogazione dei crediti, in quanto le confidi fra i commercianti, gli albergatori e gli artigiani intendono seguire i medesimi criteri adottati dal Consorzio confidi fra gli industriali che, in questi due anni di attività, ha garantito a tutte le imprese aventi i requisiti la possibilità di accesso al credito.
Il Consigliere TAMONE esprime compiacimento per il fatto che il P.C.I. e il movimento dei D.P. abbiano dato un giudizio sostanzialmente negativo sulla ventilata ipotesi di creazione di una finanziaria regionale che non trova, come già in passate occasioni, consenziente il gruppo U.V..
Il Presidente DOLCHI dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- voti favorevoli: ventiquattro;
- voti contrari: quattro.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al consorzio garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi".
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Disegno di legge n. 388
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................................n. ...........: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI ALBERGATORI DELLA VALLE D'AOSTA. CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, costituito in Aosta, con atto del notaio Colombo, in data 9 novembre 1976.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di 300 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito ad imprese alberghiere aderenti al predetto Consorzio.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.
Art. 4
La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, un contributo di Lire 60 milioni ripartito come segue:
a) lire 25 milioni al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato fra il predetto Consorzio e gli Istituti di credito;
b) lire 35 milioni al fine di consentire l'abbattimento, nella misura di sei punti, del tasso di interesse applicato dagli Istituti di credito per affidamenti concessi alle aziende alberghiere aderenti al Consorzio sotto forma di finanziamento quinquennale con piano di rientro semestrale e destinati all'acquisto, all'ammodernamento di attrezzature alberghiere nonché al rifacimento o sistemazione di opere murarie delle aziende alberghiere.
La destinazione dei finanziamenti, con durata quinquennale, dovrà essere regolarmente documentata e accertata.
Art. 5
La parte della somma di lire 25 milioni, di cui alla lettera a) del precedente art. 4, eventualmente non utilizzata dal Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta nel corso dell'anno 1978, potrà essere accantonata nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio stesso; per contro, la parte della somma di Lire 35 milioni, di cui alla lettera b) del precedente art. 4, eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno 1978, potrà essere utilizzata per analoghi finanziamenti negli anni successivi.
Art. 6
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 3.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, graverà sul nuovo capitolo 4892 che si istituisce, con l'articolo seguente, nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:
- per lire 3.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;
- per lire 60.000.000 mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato F della legge di bilancio).
Per gli anni futuri, l'onere di £. 3.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 7
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione
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Capitolo 4890 - |
Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche |
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£. 3.000.000 |
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Capitolo 2745 - |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spesa in conto capitale - Allegato F) |
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£. 60.000.000 |
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TOTALE £. 63.000.000 |
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Variazioni in aumento
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Capitolo 2610 - |
Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1.4.1975, n. 7) |
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£. 3.000.000 |
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Capitolo 4892 - |
di nuova istituzione |
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Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori della Valle d'Aosta (legge regionale) |
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£. 60.000.000 |
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TOTALE £. 63.000.000 |
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Alla copertura dell'onere di £. 3.000.000 per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
legge regionale , n.
"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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