Oggetto del Consiglio n. 229 del 26 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 229/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1977, N. 10".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Lo scopo della legge regionale 20.1.1977, n. 10 afferente la concessione della garanzia fideiussoria e di un contributo della Regione nell'interesse dei consociati del Confidi industriali fra gli industriali della Valle d'Aosta rischia di essere parzialmente disatteso non essendosi potuto utilizzare in pieno il contributo concesso per consentire l'abbattimento del tasso di interesse fissato dalle convenzioni in atto fra il Consorzio e gli istituti di credito.

L'articolo 3 della legge regionale 1977/10 prevede infatti la concessione di un contributo di 40 milioni finalizzato per consentire una diminuzione del tasso di interesse normalmente praticato che, alla fine del 1976, era di poco superiore al 20%.

Prevedendo espressamente un abbattimento "al 16%" del tasso di interesse fissato, nonché la possibilità di accantonare le somme non utilizzate per "l'erogazione di ulteriori finanziamenti allo stesso tasso del 16%, si riteneva soddisfatta la condizione di apertura creditizia insita negli affidamenti concessi.

Tuttavia il modificarsi del tasso di interesse che ai giorni nostri oscilla sull'ordine del 15,50 - 16% (con la Banca convenzionata) ha reso insignificante il disposto del 2° comma dell'art. 3, rendendo praticamente inservibili accantonamenti per lire 28 milioni circa.

Si rende pertanto necessaria una modifica dell'art. 3 della legge regionale 1977/10 che consenta l'utilizzazione della sopraindicata somma di £. 28.000.000 per l'erogazione di ulteriori finanziamenti con l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti del tasso di interesse fissato dalle convenzioni tra il Consorzio garanzia fidi fra gli industriali e gli Istituti di Credito.

La modifica proposta non comporta dunque nuovi oneri finanziari, trattandosi invece di rendere utilizzabili fondi non erogati dalle Banche per quanto sopra illustrato.

Per le ragioni di cui sopra la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge regionale.

(SEGUE testo del D.L. riportato in calce al provvedimento).

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L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra il disegno di legge alla luce della soprariportata relazione.

Il Consigliere MONAMI premesso che il Gruppo PCI non è contrario ad una politica di agevolazione del credito anche nei confronti degli industriali della Valle d'Aosta, esprime dubbi sulla opportunità di un intervento regionale volto a consentire un ulteriore dibattimento del costo del denaro, essendo, a suo giudizio, accettabile il tasso praticato attualmente dagli istituti di credito.

Il Consigliere FOURNIER chiede se con il disegno di legge in questione si intenda ovviare alla mancata erogazione di una parte dei finanziamenti relativi all'ultimo trimestre dell'anno 1977.

L'Assessore alle Finanze RAMERA ritiene che un intervento regionale per un ulteriore abbattimento del costo del denaro erogato a ditte industriali, possa costituire un aiuto non secondario per le imprese della nostra Regione, soprattutto per quelle operanti all'interno della Società Nazionale Cogne, che subiscono forti ritardi nei pagamenti.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI rassicura il Consigliere Fournier che le agevolazioni previste nel disegno di legge in approvazione, saranno estese anche alle pratiche aperte nel corso dell'ultimo trimestre del 1977, che non hanno potuto essere completamente perfezionate a causa di mancanza di stanziamenti.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli l - 2 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;

- Voti favorevoli: ventidue;

- Voti contrari: due.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10".

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Disegno di legge n. 387

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................................................... n. ...........: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1977, N. 10".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10 è sostituito dal seguente:

Le somme non utilizzate nell'anno potranno essere accantonate per l'erogazione di ulteriori finanziamenti con l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di Credito.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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