Oggetto del Consiglio n. 231 del 26 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 231/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ADESIONE DELLA REGIONE AL CONSORZIO CONFIDI FRA GLI ARTIGIANI DELL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VALLE D'AOSTA - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA E DI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta - Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
---
Il Consorzio Confidi fra gli artigiani dell'Associazione Artigiani Valle d'Aosta è stato costituito in Aosta, con atto del notaio Marcoz, in data 21 ottobre 1977, sulla base di apposite convenzioni con la Cassa di Risparmio di Torino, la Banca Popolare di Novara ed il Banco Valdostano Bérard.
Il Consorzio che non persegue fini di lucro, si propone di assistere e favorire le ditte dell'artigianato in tutte le operazioni di finanziamento bancario e presenta le seguenti caratteristiche:
a) Soci: possono partecipare al Consorzio le ditte artigianali della Valle d'Aosta, che presentino apposita domanda e che, se ammesse sulla base dell'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del. Consorzio sottoscrivano una dichiarazione di fideiussione per una quota minima di 250.000, quale garanzia collettiva dei fidi accordati.
Al Consorzio possono inoltre aderire, a titolo di solidarietà e senza diritto ad ottenere i finanziamenti bancari, anche ditte non aventi i requisiti di piccolo o medio artigianato, persone singole, Enti Pubblici o Privati a carattere economico.
b) Fondo rischi: è stato costituito a salvaguardia delle fideiussioni prestate dai partecipanti e dai soci aderenti al Consorzio al fine di coprire le perdite denunciate dagli Istituti Bancari convenzionati.
Al fondo, alimentato inizialmente dai versamenti di ciascuno degli enti aderenti a titolo di solidarietà, dagli Istituti bancari convenzionati e dall'Associazione Artigiani affluiranno le quote annuali fissate dal Consiglio direttivo a carico delle imprese usufruenti dei fidi bancari, l'accantonamento percentuale dello 0,50% annuo del credito utilizzato dalle ditte finanziate, oltre alle ulteriori somme che potranno comunque essere stanziate da Enti vari o raccolte dal Consorzio Confidi.
c) Potenziale operativo: è commisurato a dieci volte l'importo delle fideiussioni rilasciate, anche se inizialmente il limite massimo di fido da accordare ad ogni ditta consorziata dovrà essere limitato a lire 5.000.000 per l'affidamento diretto e a lire 7.500.000 per il fido commerciale.
d) Le operazioni bancarie relative agli affidamenti concessi verranno regolate a tassi di mercato diminuiti di due punti, sulla base degli accordi preventivi tra gli Istituti Bancari ed il Consorzio Confidi da variarsi in relazione all'andamento del mercato.
Con il presente disegno di legge si intende alleviare la situazione delle imprese artigianali anch'esse coinvolte dalla grave crisi che ha investito tutti i settori produttivi, favorendo loro l'accesso al credito.
Le spese previste dal d.l. in esame sono quantificate in complessive £. 31.000.000 di cui:
a) £. 30.000.000 per la concessione di un contributo per l'anno 1978, al Consorzio Confidi tra gli artigiani dell'Associazione Artigiani della Valle d'Aosta;
b) £. 1.000.000 per eventuali oneri derivanti dalle garanzie da prestare allo stesso Consorzio.
L'onere di cui alla precedente lettera a) graverà sul capitolo 4892 istituito con il d.l. concernente "Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta", la cui denominazione viene così modificata: "Contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori e al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani della Valle d'Aosta", mentre quello di cui alla lettera b) graverà sul capitolo 2610 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi. Alla copertura della spesa si provvederà mediante riduzione del capitolo di spesa 4890 e mediante prelievo dal cap. 2745 denominato "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato F) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura dell'onere di £. 1.000.000 per gli anni successivi, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.
Per le ragioni di cui sopra la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge regionale.
(Segue testo del D.L. riportato in calce al provvedimento).
---
Il Presidente DOLCHI, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, invita il Consiglio all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1-2-3-4-5-6 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque)
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventuno;
- Voti contrari: quattro.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta - Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi".
---
Disegno di legge n. 389
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..........................................n. .........: "Adesione della Regione al Consorzio Confidi fra gli artigiani dell'Associazione Artigiani Valle d'Aosta - Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio Confidi fra gli artigiani dell'Associazione Artigiani Valle d'Aosta, costituito in Aosta con atto del notaio Marcoz, in data 21 ottobre 1977.
Art. 2
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio Confidi fra gli artigiani dell'Associazione Artigiani Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di Lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito ad imprese artigiane aderenti al predetto Consorzio.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norme del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.
Art. 4
La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, un contributo di Lire 30 milioni, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli istituti di credito.
Le somme non utilizzate dal Consorzio di cui al comma precedente nel corso dell'anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio stesso.
Art. 5
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 1.000.000, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, graverà sul capitolo 4892 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:
- per lire 1.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;
- per lire 30.000.000 mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato F della legge di bilancio).
Per gli anni futuri l'onere di Lire 1.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.
Art. 6
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione
|
Capitolo 2745 - |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spesa in conto capitale - Allegato F) |
|
|
£. 30.000.000 |
|
Capitolo 4890 - |
Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche |
|
|
£. 1.000.000 |
|
TOTALE £. 31.000.000 |
|
|
========== |
Variazioni in aumento
|
Capitolo 2610 - |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1.4.1975, n. 7) |
|
|
£. 1.000.000 |
|
Capitolo 4892 - |
la cui denominazione è così modificata: |
|
|
Contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori e al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione Artigiani della Valle d'Aosta (legge regionale) |
|
|
£. 30.000.000 |
|
TOTALE £. 31.000.000 |
|
|
========== |
Nell'Allegato I è aggiunto quanto segue:
Legge regionale 197 , n.
"Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore del Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione Artigiani della Valle d'Aosta".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
______
