Oggetto del Consiglio n. 228 del 26 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 228/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ COOPERATIVA NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1978:
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La proposta di legge regionale per la promozione dell'attività cooperativa trae la sua motivazione:
a) dalla necessità di promuovere l'attività cooperativistica in Valle d'Aosta, con particolare riferimento alla organizzazione agricola - artigianale - turistica - lavoro e consumo;
b) dalla necessità di assicurare adeguata assistenza contabile, amministrativa, legale, fiscale e tecnica, alle cooperative;
c) dalla necessità di formare i quadri dirigenti delle cooperative dando loro gli elementi indispensabili e fondamentali per la retta gestione delle stesse;
d) dalla necessità di coordinare le attività cooperativistiche inquadrandole nel processo dello sviluppo economico e programmatico della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promuovendo leggi idonee a tale sviluppo e coordinando l'inserimento nelle leggi regionali, in conformità al dettaglio costituzionale sulla promozione delle forme associate e cooperative, provvedimenti idonei ed incentivanti a tale sviluppo.
Considerato:
a) gli effetti positivi sortiti dalla applicazione di analoghe leggi in quasi tutte le altre regioni italiane e in modo particolare in Regioni come Marche, Puglia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, ecc.
b) che la esiguità delle forme cooperativistiche esistenti in Valle d'Aosta, la collocano ultima in graduatoria in Italia; dalla situazione al 1975, su 80.466 cooperative solo 54 risultavano in Valle d'Aosta, cioè n. 4 cooperative ogni 1.000 abitanti contro le 14,6 per 1000 della media nazionale, tale situazione è ancora peggiorata in questi ultimi anni se si considera lo sviluppo avuto dalla cooperazione in campo nazionale.
Se poi si dovesse scendere nei particolari per categorie di attività la situazione si dimostrerebbe ancora più carente;
c) che nell'Appennino Emiliano, come nell'Alto Adige, attraverso la cooperazione nelle sue varie forme: conduzione associata dei terreni, turistiche, artigianali, consumo, ecc., si è risollevata, se non risolta, sia l'economia montana che l'occupazione;
d) che le 64 cooperative esistenti in Valle d'Aosta al 30.10.1976 versavano nella quasi totalità, fatte poche eccezioni per le più avviate, in situazioni fiscali, contabili e legali in stato comatoso;
e) che la costituzione della Fédération Régionales des Coopératives Valdôtaines (cooperativa di 2° grado) sorta sull'esempio dell'Alto Adige, della quale fanno oggi parte 52 cooperative, di cui: n. 33 agricole, n. 3 di consumo, n. 11 edilizie, n. 1 di trasporto, n. 4 miste e per le quali la Fédération ha provveduto a stendere n. 35 bilanci, per alcune arretrati da oltre tre anni; n. 41 contabilità; n. 26 denunce IVA e fiscali e relativi aggiornamenti di libri sociali e pratiche burocratiche.
Ritiene:
a) che tutte queste attività evidentemente rappresentano un onere finanziario per la Fédération régionale des Coopératives Valdôtaines, onere che non può essere gravato, se non in minima parte, sulle cooperative, che non sarebbero in grado di sostenerlo.
b) che risulta chiara la necessità (già programmata dalla Fédération) di organizzare seminari di studio, convegni di propaganda, corsi di formazione, organizzazione di visite in zone ove lo sviluppo della cooperazione è maggiore, sì da togliere la Valle d'Aosta dal fanalino di coda e dare un valido impulso all'economia della Regione.
c) che pertanto la legge ha motivazione, oltre che dal finanziamento per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione, anche per la creazione di uno spirito di partecipazione e collaborazione fra le forze sociali e l'Amministrazione regionale per la promozione e lo sviluppo della Valle d'Aosta.
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Disegno di legge n. 365
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............................................................ n. .........: PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' COOPERATIVA NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione ai fini dell'evoluzione sociale, culturale, economica e per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e del consumo.
Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale, è istituita presso l'Amministrazione regionale la Consulta regionale per la cooperazione.
Art. 2
La Consulta regionale per la Cooperazione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere (obbligatorio) su disegni e proposte di legge e regolamenti in materia di cooperazione;
b) elaborare proposte di testi legislativi per la Giunta regionale o il Consiglio regionale in materia di cooperazione;
c) definire i criteri (vincolanti) per la ripartizione dei fondi di finanziamento alla Fédération régionale des Coopératives Valdôtaines e alle Centrali Cooperative, in armonia alla rappresentanza numerica delle singole organizzazioni a livello regionale;
d) esprimere parere in materia di cooperazione su tutte le questioni per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti e sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
e) proporre alla Giunta o all'Assessore competente provvedimenti, indagini, studi e ricerche utili alla diffusione o al consolidamento delle forme cooperative;
f) concordare con gli Organi regionali competenti i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dall'Amministrazione regionale nell'ambito della cooperazione.
Art. 3
La Consulta è composta dai seguenti membri:
a) il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato-Presidente;
b) cinque rappresentanti della Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines di cui due permanenti e tre da designarsi di volta in volta per settori di competenza su una lista di nominativi segnalati dalla suddetta Fédération;
c) due rappresentanti delle Union Regionali legalmente costituite in Valle d'Aosta, delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute;
d) due rappresentanti dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta;
e) un rappresentante dell'Unione Agricoltori Valle d'Aosta;
f) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura;
g) un rappresentante dell'Assessorato regionale Industria e Commercio;
h) un rappresentante dell'Assessorato del Turismo e della politica del territorio e Assessorato alle Finanze;
i) tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno della minoranza;
l) un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.
La Consulta potrà chiamare di volta in volta a farne parte esperti in materia di cooperazione, giurisprudenza, economia, agraria ed altri esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa. Esplica le funzioni di segretario il funzionario dell'Assessorato Industria e Commercio.
Art. 4
In seno alla Consulta è costituita una Segreteria che dovrà organizzare funzionalmente i lavori della Consulta, composta da:
a) il Segretario della Consulta;
b) due membri permanenti designati dalla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines;
c) un rappresentante designato dalle altre organizzazioni cooperative esistenti nella Regione come specificato dall'art. 3 punto c).
Art. 5
La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quant'altre volte il Presidente, per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure in seguito a richiesta motivata, presentata per iscritto, da un Assessore o da un terzo dei componenti.
Ai membri della Consulta e della Segreteria spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura prevista dalle norme regionali vigenti in materia.
Art. 6
Finanziamento.
La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e alle Unioni Regionali delle Centrali Cooperative giuridicamente riconosciute quando contino non meno di quaranta cooperative aderenti nella Regione.
Tale sovvenzione è disposta per:
1) l'organizzazione dei servizi per l'assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale delle cooperative;
2) la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale;
3) la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle Cooperative;
4) l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, viaggi di studio utili ai fini di prendere diretta conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione e di promozione e di tutte le altre iniziative che verranno riconosciute utili allo sviluppo della cooperazione in Valle d'Aosta.
Art. 7
1) La sovvenzione ordinaria di cui ai numeri 1-2-3 dell'art. 6 è corrisposta in base alla delibera della Consulta regionale per la cooperazione, che dovrà tenere conto della forza numerica delle cooperative rappresentate dalle organizzazioni sindacali;
2) per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al numero 4 dell'art. 6 la Fédération régionale des Coopératives valdôtaines e le Unioni regionali di cui all'art. 7 debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale allegando alla stessa:
a) il programma relativo all'iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità di attuazione;
b) il preventivo analitico della spesa.
Art. 8
La Giunta regionale, assegna i contributi e ne determina l'entità.
Art. 9
I beneficiari delle sovvenzioni di cui all'art. 6 dovranno presentare entro i primi tre mesi successivi alla chiusura dell'attività finanziaria una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione da cui risulti la destinazione data alla sovvenzione.
In caso di mancata presentazione dei termini prescritti o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato in tutto o in parte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 10
Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua massima di lire 25.000.000 a carico del bilancio regionale, a decorrere dal corrente anno finanziario.
Art. 11
L'onere annuo di Lire 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo 4836 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e nei bilanci per i successivi anni finanziari.
Alla copertura dell'onere di £. 25.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 13 dell'allegato E al bilancio medesimo).
All'onere di £. 25.000.000 per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.
Art. 12
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
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Cap. 2175 |
- Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) |
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£. 25.000.000 |
Variazione in aumento:
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Cap. 4836 - |
di nuova istituzione - |
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Contributi per la promozione dell'attività cooperativa in Valle d'Aosta (legge regionale .........................................n. .............) |
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£. 25.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere LUSTRISSY, premesso che il Gruppo D.P. è d'accordo sul disegno di legge in questione che prevede la promozione dell'attività cooperativistica, secondo quanto previsto dall'art. 45 della Costituzione, esprime perplessità in ordine al punto b) dell'art. 2, in quanto, a suo giudizio, il compito della Consulta regionale per la cooperazione dovrebbe essere puramente consultivo, appartenendo l'iniziativa legislativa alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e al Popolo valdostano.
Ritiene opportuno allargare la composizione della Consulta ai rappresentanti degli artigiani o degli operatori turistici, categoria direttamente interessata alla cooperazione.
Il Consigliere BANCOD, nel dare un giudizio positivo sul disegno di legge in questione, auspica l'inserimento nella Consulta regionale per la cooperazione di rappresentanti delle Associazioni degli artigiani e dei viticoltori.
Il Consigliere MONAMI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo concernente a questo disegno di legge alla cui stesura il PCI ha contribuito largamente, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti.
Il Consigliere CHANU esprime dubbio sull'opportunità di esaminare e votare in modo affrettato emendamenti che potrebbero, senza un serio approfondimento, stravolgere il contenuto di un disegno di legge che ha il pregio di disciplinare una materia di vitale importanza quale è la cooperazione.
Il Consigliere TAMONE propone una temporanea sospensione della seduta al fine di consentire ai vari gruppi politici l'esame e l'approfondimento degli emendamenti annunciati.
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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore 17,39 e che i lavori del Consiglio riprendono alle ore 18,05.
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Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Il Consigliere CHANU comunica l'astensione del Gruppo demopopolare su tutti gli emendamenti.
Articolo 1
Si dà atto che all'art. 1 è presentato dal Consigliere Tonino il seguente emendamento:
I comma - IV rigo: dopo "consumo" aggiungere: "e del commercio al dettaglio".
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventisette, votanti e favorevoli: ventuno; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 1, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 2
Si dà atto che all'art. 2 è stato presentato dal Gruppo del P.C.I. il seguente emendamento:
al I comma, punto c) abrogare il termine "vincolanti".
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli venti (Consiglieri presenti: ventisei; votanti e favorevoli venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chanu, Fournier, Maquignaz, Parisi, Polliciqni e Quey).
Si dà atto che l'articolo 2, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 sono stati presentati dal Gruppo P.C.I. i seguenti emendamenti:
al primo comma, punto b)
sostituire con: "Tre rappresentanti della Fédération régionales des Coopératives Valdôtaines"
al punto c)
sostituire "due" con "tre rappresentanti".
Si dà atto che gli emendamenti sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 3, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 4
Si dà atto che all'articolo 4 è stato presentato dal Gruppo del P.C.I. il seguente emendamento:
primo comma, punto c)
sostituire "un rappresentante" con "tre rappresentanti".
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'art. 4, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 5
Si dà atto che l'articolo è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento da parte del Gruppo P.C.I.:
primo comma:
sostituire: "...quando contino non meno di quaranta cooperative aderenti nella Regione" con: "...in misura proporzionale al numero di cooperative aderenti nella Regione".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che in seguito alle modifiche proposte all'articolo 6 che prevedono un sensibile aumento del numero delle cooperative ammesse alla sovvenzione annuale, si renderà necessario un aumento dello stanziamento in bilancio fissato attualmente in Lire 25 milioni che la Giunta provvederà quanto prima in tal senso.
Il Consigliere CHANU annuncia voto favorevole del Gruppo D.P. all'articolo 6.
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 6, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 7
Si dà atto che all'art. 7 è stato presentato il seguente emendamento da parte del Gruppo P.C.I.:
punto 1: sostituire al rigo secondo: "...in base alla delibera della ..." con "sulla base dei criteri stabiliti dalla ...".
Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: ventinove; votanti e favorevoli: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Maquignaz, Parisi, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'art. 7 emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articoli 8, 9, 10, 11 e 12: si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BORBEY, CRETIER e FOURNIER, il Presidente DOLCHI, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventisette;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Promozione dell'attività cooperativa nella Regione Autonoma Valle d'Aosta".
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Disegno di legge n. 365
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ................................................... n. ............: PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ COOPERATIVA NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. l
La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione ai fini dell'evoluzione sociale, culturale, economica e per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, del consumo e del commercio al dettaglio.
Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto Regionale, è istituita presso l'Amministrazione regionale la Consulta regionale per la Cooperazione.
Art. 2
La Consulta regionale per la cooperazione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere su disegni e proposte di legge e regolamenti in materia di cooperazione;
b) elaborare proposte di testi legislativi per la Giunta regionale in materi di cooperazione;
c) definire i criteri per la ripartizione dei fondi di finanziamento alla Fédération régionale des Coopératives Valdôtaines e alle Centrali Cooperative, in armonia alla rappresentanza numerica delle singole organizzazioni a livello regionale;
d) esprimere parere in materia di cooperazione su tutte le questioni per le quali lo stesso sia prescritto da legge o regolamenti e sottoposti al suo esame dall'Assessore competente o dalla Giunta;
e) proporre alla Giunta o all'Assessorato competente provvedimenti, indagini, studi e ricerche utili alla diffusione o al consolidamento delle forme cooperative;
f) concordare con gli Organi regionali competenti i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dall'Amministrazione regionale nell'ambito della cooperazione.
Art. 3
La Consulta è composta dai seguenti membri:
a) il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato - Presidente;
b) cinque rappresentanti della Fédération régionale des Coopératives Valdôtaines di cui due permanenti e tre da designarsi di volta in volta per settori di competenza su una lista di nominativi segnalati dalla suddetta Fédération;
c) tre rappresentanti delle Unioni regionali legalmente costituite in Valle d'Aosta, delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute;
d) due rappresentanti dell'Associazione Agricoltori Valle d'Aosta;
e) un rappresentante dell'Unione Agricoltori Valle d'Aosta;
f) un rappresentante delle Associazioni regionali degli artigiani;
g) un rappresentante dell'Associazione dei commercianti;
h) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura;
i) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Industria e Commercio;
l) un rappresentante dell'Assessorato del Turismo e della politica del territorio e Assessorato alle Finanze;
m) tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio, nel proprio ambito, di cui uno della minoranza.
n) un rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione.
La Consulta potrà chiamare di volta in volta a farne parte esperti in materia di cooperazione, giurisprudenza, economia, agraria ed altri esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa. Esplica la funzione di segretario il funzionario dell'Assessorato Industria e Commercio.
Art. 4
In seno alla Consulta è costituita una Segreteria che dovrà organizzare funzionalmente i lavori della Consulta, composta da:
a) il Segretario della Consulta;
b) due membri permanenti designati dalla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines;
c) due rappresentanti designati dalle altre organizzazioni cooperative esistenti nella Regione come specificato dall'art. 3 punto c).
Art. 5
La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quant'altre volte il Presidente, per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure in seguito a richiesta motivata, presentata per iscritto, da un Assessore o da un terzo dei componenti.
Ai membri della Consulta e della Segreteria spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura prevista dalle norme regionali vigenti in materia.
Art. 6
Finanziamento
La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Fédération régionale des Coopératives valdôtaines e alle Unioni regionali delle Centrali cooperative giuridicamente riconosciute in misura proporzionale al numero di cooperative aderenti nella Regione.
Tale sovvenzione è disposta per:
1) l'organizzazione dei servizi per l'assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale delle cooperative;
2) la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale;
3) la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative;
4) l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, viaggi di studio utili ai fini di prendere diretta conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione e di promozione e di tutte le altre iniziative che verranno riconosciute utili allo sviluppo della cooperazione in Valle d'Aosta.
Art. 7
1) La sovvenzione ordinaria di cui ai numeri 1-2-3 dell'art. 6 è corrisposta sulla base dei criteri stabiliti dalla Consulta regionale per la cooperazione, che dovrà tenere conto della forza numerica delle cooperative rappresentate dalle organizzazioni regionali;
2) per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al numero 4 dell'art. 6 la Fédération régionale des Coopératives valdôtaines e le Unioni regionali di cui all'art. 7 debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale allegando alla stessa:
a) il programma relativo all'iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità di attuazione;
b) il preventivo analitico della spesa.
Art. 8
La Giunta regionale assegna i contributi e ne determina l'entità.
Art. 9
I beneficiari delle sovvenzioni di cui all'art. 6 dovranno presentare entro i primi tre mesi successivi alla chiusura dell'attività finanziaria una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità della iniziativa, nonché una dichiarazione da cui risulti la destinazione data alla sovvenzione.
In caso di mancata presentazione dei termini prescritti o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato in tutto o in parte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 10
Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua massima di Lire 25.000.000 a carico del bilancio regionale, a decorrere dal corrente anno finanziario.
Art. 11
L'onere annuo di Lire 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo 4836 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e nei bilanci per i successivi anni finanziari.
Alla copertura dell'onere di £. 25.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 13 dell'allegato E al bilancio medesimo).
All'onere di £. 25.000.000 per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.
Art. 12
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
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Cap. 2175 |
- Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) |
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£. 25.000.000 |
Variazione in aumento:
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Cap. 4836 |
- di nuova istituzione - |
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Contributi per la promozione dell'attività cooperativa in Valle d'Aosta (legge regionale .....................n. ..........) |
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£. 25.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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