Oggetto del Consiglio n. 3112 del 21 novembre 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 3112/XII - Interrogazione: "Lavori di recupero ambientale della Dora Baltea nei Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin".
Interrogazione
Appreso dagli organi di stampa del fermo amministrativo di 12 camion di alcune imprese edili avvenuto nel mese di agosto per l'esecuzione di trasporti inerenti "alcuni lavori in alveo" nel fiume Dora Baltea;
Ricordato che tali lavori previsti dal "Progetto Pilota di recupero ambientale della Dora Baltea" nei Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin sono stati oggetto di un rapporto informativo degli organi di controllo e vigilanza competenti per territorio;
Constatato che sono state e vengono tuttora rilasciate interviste e dichiarazioni, anche da parte di associazioni di categoria, attraverso le quali si denuncia un vuoto normativo;
il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
il Presidente della Regione per sapere:
1) a quale tipologia appartengono i lavori in alveo di cui all'oggetto;
2) quale canone è stato applicato alla ditta e/o ditte che hanno prelevato il materiale litoide;
3) quale nesso logico esiste tra il "vuoto normativo" denunciato dalle associazioni di categoria e le norme contenute nel disegno di legge regionale n. 180 "Nuove disposizioni in materia di rifiuti" e come esse si armonizzano con le norme nazionali vigenti.
F.to: Venturella
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Con riferimento al primo quesito, i lavori relativi a questo "Progetto pilota di recupero ambientale della Dora Baltea" rappresentano un esperimento rispetto a quanto previsto dal Piano regionale di tutela delle acque relativamente agli interventi di recupero e riqualificazione dei corsi d'acqua. L'intervento prevedeva che all'interno delle arginature della Dora Baltea si realizzasse una sorta di alveo di magra nel quale convogliare le acque del fiume in condizioni di magra - d'altra parte, la cosa è molto visibile anche passando sulla strada - con un percorso meandriforme e con una sorta di ripristino di sequenza buca, piana, raschio, in maniera che vi sia un fondo disomogeneo. In questo modo si intendevano ricreare condizioni di "habitat" più vicine a quello naturale e quindi favorire il ripopolamento ittico naturale. La realizzazione degli interventi in alveo di asportazione e movimentazione di materiale con posa di grandi blocchi avviene infatti in periodi molti brevi, ai quali segue un periodo di assestamento con monitoraggio delle specie ittiche presenti, nonché con la constatazione delle condizioni ambientali. I lavori sono realizzati in regime di concessione ai sensi del Testo unico sulle acque del 1904, visto che il materiale inerte asportato può avere, seppur non pregiato, un valore commerciale nel settore edile.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento - che, ripeto, è stato concertato e anche definito in alcune delle sue linee da parte dei tecnici ittici dell'Assessorato dell'agricoltura - prevede che la valutazione del canone eventualmente da corrispondere come corrispettivo del materiale asportato sia valutato una volta completato l'intervento, previsto in 3 anni. Alla fine del triennio potrà infatti essere valutato l'impegno necessario nel monitoraggio, l'entità dei lavori eseguiti e necessari per mantenere in efficienza l'assetto idraulico dato al corso d'acqua a fronte dei quantitativi di materiale asportati e anche della qualità degli stessi. Non essendo terminato l'intervento, non è stato quindi al momento effettuata alcuna quantificazione dei canoni demaniali dovuti. L'autorizzazione è stata rilasciata il 28 febbraio 2006 alla ditta "Icoval", alla quale si è affiancata nella realizzazione dell'intervento la ditta "Servival".
Per quanto riguarda il terzo punto, qui ho un'annotazione fatta dall'Ufficio legale, che riporto. È attualmente all'esame delle Commissioni consiliari una norma che esplicitamente esclude dalla configurazione in termini di attività di autotrasporto per conto terzi, con tutto quello che ciò consegue, il trasporto dei materiali inerti derivanti da operazioni di scavo, demolizione, costruzione effettuata dalle ditte nell'ambito delle attività di cantiere e delle correlate attività di stoccaggio, deposito e spostamento, avvalendosi dello schema contrattuale del cosiddetto "nolo a caldo", locazione di mezzo con conducente. Questa norma è stata inserita nel capo terzo, gestione dei materiali inerti, dei rifiuti speciali inerti, derivanti da attività di scavo, costruzione e demolizione, nel quale sono definite tutte le iniziative ritenute utili a garantire un effettivo recupero di tali materiali. A questi fini è stato ritenuto utile anche disciplinare la locazione dei mezzi di trasporto nelle attività connesse con lo stoccaggio, il deposito e lo spostamento dei materiali nell'ambito delle attività di cantiere, dove si ha anche la produzione dei rifiuti la cui corretta gestione risulta importante per la tutela dell'ambiente.
Si dà atto che dalle ore 17,28 presiede il Vicepresidente Tibaldi.
Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Risposte date all'interrogazione che ci soddisfano in parte, per 1/3 ci soddisfano completamente perché lei ha giustamente parlato di concessioni demaniali, mi pare che sia questo il caso, perché sia sui quotidiani, che mi pare in risposta ad un'interpellanza fatta lo scorso Consiglio, ma soprattutto sui "mass media" si parlava di appalti, di lavori pubblici - ho la documentazione -: chiariamo che non sono né appalti, né lavori pubblici, ma sono lavori dati in concessione demaniale, viene concesso ad una ditta per un periodo di tempo limitato il prelievo di materiale litoide dall'alveo del fiume o del torrente per un certo quantitativo di sabbia e ghiaia, e questo Assessore lo ha affermato, ma è sulla seconda e terza risposta che lei non ci convince, perché? Lei ha detto: "il canone è eventualmente valutato alla fine dei 3 anni: ecco perché non lo abbiamo ancora calcolato o applicato". Io dico di no, perché sul canone vi è un decreto legislativo che lei sicuramente conoscerà: il n. 275 del 12 luglio 1993 che, avendo come oggetto: "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche", prevede l'obbligatorietà di determinare gli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo e fissa anche dei prezzi minimi tenuto conto dell'andamento dei prezzi del libero mercato. Naturalmente nel 1993 erano espressi in lire, ora in euro. Vi è quindi un obbligo di legge di determinare i canoni e devono essere determinati "ante" lavori, non "post" lavori.
Sul quanto invece, Assessore, mi permetta di citare una vostra deliberazione: la n. 25 dell'11 gennaio 2006, che approvava le procedure tecnico-amministrative relative al rilascio di autorizzazioni e i canoni sono stabiliti all'allegato B con un tariffario. Può essere ridotto, ma è tutto stabilito nel tariffario. Assessore, forse lei si è dimenticato che l'asportazione di ghiaia o sabbia pronta, che mi pare fosse quella la tipologia, è di 3,70 euro al metro cubo e, se c'è un misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio, naturalmente con successiva lavorazione, è di 3,20 euro al metro cubo; se poi è un misto di sabbia e limo, è 3 euro. Non possono essere indeterminate, se c'è una riduzione, la riduzione è anche stabilita qualora il materiale da estrarre è per finalità idrauliche di interesse pubblico, riduzione del 10%, quindi non ci può venire a dire, Assessore, che non è stato... termino, Signor Presidente... per cui questo ci lascia basiti, ossia le ditte hanno asportato il materiale e non è stato fissato il canone: questo mi sembra abbastanza originale.
La cosa più grave... e credo che ne parleremo ancora domani con quell'emendamento che ha presentato sulla legge dei rifiuti nel capo III... perché questo emendamento mi pare in contrasto con il Codice della strada e con la legge sui trasporti. Faccio riferimento al Codice della strada laddove parla di destinazione ad uso dei veicoli; credo sia importante... mi permetta, Presidente, di citare articoli e leggi, perché è importante che sia verbalizzato e rendicontato ciò che sto dicendo. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, è il caso nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione; l'uso di terzi comprende locazione senza conducente e servizio di trasporto di cose per conto di terzi. Articolo 88 (Servizio di trasporto di cose per conto terzi): "Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente...". Vado alla legge n. 298, che definisce il trasporto per conto terzi all'articolo 40: "È trasporto di cose per conto terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo". Lei quindi con l'introduzione dell'emendamento al capo III del disegno di legge sui rifiuti non può bypassare le norme nazionali e le norme del Codice della strada e su questo farò un richiamo a leggi e regolamenti, non si può! Fra l'altro, questo tentativo di bypassare è contenuto tale e quale nella deliberazione di Giunta n. 1792 del 6 giugno 2005, che prevedeva le stesse cose e non avete potuto applicarla perché andava contro le normative nazionali, che non sono leggi... ma è il Codice della strada. Chiedo a tutto il Consiglio: può una legge regionale andare contro le norme del Codice della strada? No. Chiedo allora... lo avevo chiesto in Commissione... di approfondire, non ci è stato concesso, quindi un'ultima osservazione: mi sto domandando come mai i lavori di scavo e di asportazione di materiale litoide nell'alveo Dora Baltea sono aumentati in maniera esponenziale da quando c'è qualcuno che siede come Presidente della "CVA"...