Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2919 del 25 luglio 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2919/XII - Controlli sull'alienazione di edifici di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.r. n. 40/95. (Interpellanza)

Interpellanza

Richiamata la legge regionale n. 40/95 "Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" con la quale si approvava il piano quinquennale di vendita di una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che l'articolo 10 impone agli acquirenti il divieto di alienazione degli alloggi per 10 anni e il diritto di prelazione agli Enti venditori;

Appreso che sono posti in vendita, attraverso una nota agenzia immobiliare, alcuni alloggi facenti parte del piano di vendita ARER ad un prezzo pari al triplo del costo di acquisizione dell'ARER;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

l'Assessore competente per sapere:

1) a chi è demandato il controllo del rispetto delle norme della legge regionale 40/95;

2) se esiste una struttura che possa valutare, per l'ente pubblico, la convenienza economico-sociale per esercitare il diritto di prelazione;

3) in che modo il Governo regionale intende affrontare le problematiche esposte in premessa.

F.to: Venturella

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Scorrendo le pagine di un periodico di informazione immobiliare di un'agenzia ben nota ad Aosta, la nostra attenzione è stata attirata dalle pagine riguardanti la Valle d'Aosta, nella fattispecie Aosta ovest, dove leggo testualmente: "Aosta ovest, 5 locali, 150 metri quadri circa, appartamento a pochi passi dal centro storico, composto di ingresso, cucina abitabile, 4 camere da letto e servizi, con ampia soffitta e ampia cantina più 2 posti auto esterni ad uso esclusivo, riscaldamento termo autonomo, euro 315.000". È chiaro che per 5 locali in Aosta ovest, che è ad un passo dal centro storico, è un prezzo in linea. Il fatto è che questo appartamento da informazioni più dettagliate risulta essere uno di quegli appartamenti che è stato inserito nel 1999 in un piano di vendita ARER; è stato venduto nel 1999 a circa (e qui il mio errore forse è che non avevo capito bene e me ne scuso) 120-130mila euro; quindi ho detto 120, più o meno il rapporto fra prezzo attuale e prezzo di cessione da parte dell'ARER, sempre alto passato dal 1999 ad adesso, circa 7-8 anni, è sempre alto. Un'attenta riflessione poi mi ha portato a correggermi, quindi chiedo scusa all'Assessore Cerise perché il rapporto non mi pare realistico: non è 120-130mila euro, ma 120-130 milioni di lire, quindi siamo sui 60-70mila euro, per cui il rapporto viene accresciuto.

Quello che ci domandiamo è: qualcuno controlla il fatto che un alloggio costruito con fondi... non ricordo più se con fondi Gescal o altri, ossia fondi che provenivano dallo Stato, fondi che erano pubblici, è stato venduto ad un prezzo che è stato stabilito da legge prima dello Stato e poi da legge regionale e neanche 8 anni dopo viene posto in vendita ad un prezzo che è 4-5 volte tanto? Perché il fatto è questo: alloggi venduti con fondi pubblici vengono rivenduti 8 anni dopo a dei prezzi che sono chiaramente molto più alti del prezzo di acquisto, con un guadagno netto molto alto. Sappiamo che la legge regionale n. 40/1995 relativa ai piani di vendita, all'articolo 10 pone divieti e vincoli; si dice che l'alloggio non può essere messo in vendita se non allo scadere del 10° anno e che l'ente che prima era proprietario può esercitare il diritto di prelazione. Vogliamo sapere se vi è stato il controllo delle norme, se esiste una struttura che possa valutare all'interno dell'ente pubblico la convenienza socio-economica per esercitare il diritto di prelazione.

Ultima domanda, più politica: "in che modo il Governo regionale intende affrontare le problematiche...", mentre risponde, Assessore, non mi rivolga la schiena... grazie.

Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.

Cerise (UV) - Credo che i quesiti che sono alla base dell'interpellanza presentata dal Consigliere Venturella nascono probabilmente da una lettura un po' affrettata e superficiale della legge regionale n. 40/1995. A questo si accompagna una formulazione non del tutto precisa della parte introduttiva che ritengo opportuno debba essere chiarita per non generare equivoci. Occorre innanzitutto ricordare che la legge regionale a cui si fa riferimento nasce per dare applicazione - o migliore applicazione in sede locale - alla legge nazionale n. 560/1993 che imponeva agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di alienare almeno il 50% del proprio patrimonio e ne fissava i criteri relativi alla determinazione dei prezzi di vendita. Questa scelta, votata dal Parlamento, aveva 2 obiettivi: trovare nuove forme di finanziamento per non far scomparire l'edilizia sociale; obbligare o, se vogliamo, sollecitare all'acquisto dell'alloggio occupato coloro che avevano perso, prevalentemente a causa del reddito, il diritto alla permanenza, evitando nello stesso tempo di ricorrere a provvedimenti forzosi di sfratto per non aggravare una situazione già di per sé ingovernabile. A questo si aggiungevano 2 elementi, spesso ignorati e sottovalutati, che sono stati a suo tempo richiamati dal Ministero competente per rispondere alle critiche di coloro che lamentavano i bassi prezzi di vendita praticati: la volontà di permettere anche ai ceti sociali più deboli di poter accedere all'acquisizione della prima casa; il tentativo di calmierare i prezzi praticati dal libero mercato. Ricordo che vi furono alcune prese di posizione credo dall'Agenzia delle entrate su tali valutazioni perché ritenute eccessivamente basse e a questo hanno fatto seguito delle sentenze - non ricordo più di quale livello di giurisprudenza - con cui si è asserito che in questa logica quelle perizie e quei prezzi determinati conformemente alla legge erano del tutto legittimi. La legge regionale si è dunque necessariamente raccordata con le norme nazionali e questo è avvenuto anche per quanto concerne la potestà da parte dell'acquirente di poter estinguere il diritto di prelazione spettante agli enti originariamente proprietari in caso di vendita. È sembrato così corretto al legislatore permettere, dopo un congruo numero di anni, che anche coloro che avevano acquistato il loro alloggio da un ente pubblico ed a prezzo favorevole potessero disporre del loro bene come tutti i cittadini e, quindi, anche di poterlo rivendere. Nessuno, ad esempio, si sogna di mettere in discussione che chi ha acquistato un alloggio ricorrendo ad un mutuo agevolato non possa rivendere la sua proprietà una volta che essa sia stata completamente pagata. Si possono prevedere - ed è giusto che sia così - vincoli temporali per l'alienazione per cercare di evitare, nei limiti del possibile, interventi speculativi, ma il divieto non può essere di durata eterna e rappresentare una sorta di penalizzazione tesa a compensare il prezzo di vendita praticato dall'ente pubblico. Va peraltro precisato che anche il temine dei 10 anni non è perentorio: il termine di 10 anni è quel termine di durata nel quale è fissato il divieto di alienazione.

Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 40/1995 prevede che, per sopravvenuti e gravi motivi ritenuti validi dall'ente, l'alloggio di cui si è diventati proprietari possa essere messo in vendita prima di tale termine purché ne sia stato pagato interamente il prezzo. Va poi chiarito che, a differenza di quello che può sembrare dal testo dell'interpellanza, l'ARER nel procedere alla vendita dei suoi alloggi non ha mai fatto ricorso a nessuna agenzia immobiliare e che le modalità di alienazione ed i prezzi di vendita praticati hanno sempre fatto riferimento alla normativa vigente. Probabilmente il Consigliere Venturella intendeva riferirsi ad alloggi acquistati dall'ARER e successivamente messi in vendita dai nuovi proprietari attraverso un'agenzia immobiliare. Se questo è avvenuto, sicuramente si sono verificate 2 condizioni indispensabili: è trascorso il limite di tempo fissato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 40/1995 o è stata acquisita l'autorizzazione alla vendita anticipata per gravi motivi; l'interessato, prima di procedere alla vendita di quanto in suo possesso, ha sicuramente estinto il diritto di prelazione spettante all'ARER. A questo proposito devo precisare che se, da un lato, è previsto che l'ente un tempo proprietario dell'alloggio possa esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita, tale diritto - ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale, che a sua volta riprende una norma della legge n. 560/1993 - viene a cessare qualora chi è diventato titolare del bene versi all'ente medesimo un importo pari al 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Per quanto attiene le domande, preciso solo che, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30, istitutiva dell'ARER, la vigilanza sull'azienda spetta all'Assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica; pertanto anche il controllo del rispetto, da parte dell'ARER, delle norme contenute nella legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, in ordine alla vendita del patrimonio di ERP, compete a questo Assessorato, diritto-dovere che l'Assessorato ha esercitato in maniera puntuale. Non esiste poi una struttura incaricata di valutare la convenienza economica-sociale per esercitare il diritto alla prelazione. Può essere utile precisare a questo proposito che, in base a quanto espresso da apposito parere legale all'ARER - richiesto in relazione a possibili dubbi -, la possibilità di estinzione della prelazione è un vero e proprio diritto in capo al proprietario che non dovrà fare altro che esercitare la facoltà che gli spetta. Per quanto sopra, non si capisce quindi in che termini dovrebbe espletarsi un'eventuale azione del Governo regionale.

Infine, per collocare la questione sollevata dal Consigliere Venturella nel giusto contesto e cogliere la poca rilevanza del problema in termini quantitativi, vorrei comunicare qualche dato. Dal giugno 1998, data del primo rogito, al 31 dicembre 2006 l'ARER ha ceduto 295 alloggi in applicazione della legge regionale n. 40/1995; le autorizzazioni rilasciate per la vendita anticipata a causa di gravi motivi al 31 dicembre 2006 sono state 5 ( pari all'1,7% degli alloggi ceduti).

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - La lettura superficiale e affrettata dell'interpellanza, Assessore, ha fatto sì che la prima risposta, tutta la prima parte della risposta fosse assolutamente fuori luogo, perché nel testo dell'interpellanza - se l'italiano almeno quello scritto non è così interpretabile in modi opposti e diversi - non ho fatto nessun riferimento al fatto che l'ARER si fosse appoggiata ad un'agenzia immobiliare. Io ho solo detto che un alloggio venduto dall'ARER ora compare su una nota pagina di un'agenzia immobiliare ad un prezzo che è 4-5 volte tanto. Non abbiamo assolutamente parlato di vincolo e di divieto di 10 anni, che deve essere esteso all'infinito; è una sua brutta abitudine quella di prendere alcuni pezzi e di stravolgerli e di interpretare il nostro pensiero sempre in maniera negativa. Abbiamo solo detto che esistono dei vincoli e dei divieti e abbiamo chiesto come viene attuato il controllo; basta, non abbiamo dato nessun giudizio.

Veniamo poi alla risposta più politica sul terzo quesito: "in che modo il Governo regionale intende affrontare...", le spiego perché, Assessore. Perché proprio in III Commissione, quando abbiamo esaminato il suo disegno di legge regionale, il n. 173, che riordina l'edilizia residenziale pubblica, è emerso che è intenzione da parte degli enti che si occupano di edilizia abitativa nella nostra Regione di acquistare nel libero mercato degli alloggi, è questa la "ratio". Come il Governo regionale intende affrontare questa problematica... permettere che si vendano ancora alloggi di proprietà pubblica a prezzi che sono 3-4 volte il loro prezzo di cessione, oppure ripensare il piano di vendita? E lei, come al solito, su domande specifiche si rifiuta di rispondere, dà delle risposte che non c'entrano assolutamente nulla. È questo il suo atteggiamento che, secondo noi, ascoltando la sua risposta, è gravissimo, perché lei, a fronte di un problema che le poniamo, che può essere anche di 5 alloggi su 243, che rappresentano il 2% o quel che è, ma, se parliamo di un'ottantina di alloggi, di 21 casi di ad esempio 109 alloggi che sono stati reperiti dall'ARER per dare risposte ai cittadini... lei ci dice che i piani di vendita della legge n. 40 andranno avanti così, avranno un futuro radioso... oppure non vuole ascoltare neppure ciò che dicono i componenti della III Commissione, della maggioranza e dello stesso suo partito, che dicono che forse è meglio ripensare il piano di vendita? Colleghi della III Commissione, ora sappiamo che all'Assessore Cerise del problema piano di vendita... possibilità che gli enti proprietari acquistino sul libero mercato non interessa nulla, anzi si continua nel solco tracciato dalla legge n. 40. Non interessa né un provvedimento di riordino serio delle leggi regionali sulle politiche abitative, sull'edilizia abitativa, interessa solo - almeno un interesse contingente - di rispondere in maniera piccata, ma superficiale e frammentaria ad un'interpellanza che non dava nessun giudizio, ma poneva solo un problema serio. Naturalmente la risposta dell'Assessore è stata come al solito insoddisfacente.