Oggetto del Consiglio n. 2889 del 11 luglio 2007 - Verbale

OGGETTO N. 2889/XII - APPROVAZIONE DELLA RISOLUZIONE: "RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RELATIVO AL DISTACCO DEL COMUNE DI CAREMA DALLA REGIONE PIEMONTE".

Il Presidente PERRON propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri CESAL, FERRARIS, Marco VIÉRIN, RINI, FRASSY e VICQUÉRY, iscritta in via d'urgenza all'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 2882/XII).

Illustra il Consigliere CESAL.

Intervengono i Consiglieri SANDRI, il Presidente della Regione CAVERI, i Consiglieri Secondina SQUARZINO e SANDRI (secondo intervento).

IL CONSIGLIO

- con voti favorevoli: ventisei (presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenuti: tre, i Consiglieri Carmela FONTANA, SANDRI e Secondina SQUARZINO);

APPROVA

la sottoriportata:

RISOLUZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la nota in data 25 giugno 2007 con cui il Presidente della Regione trasmette la richiesta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali con la quale si sollecita il Consiglio regionale a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, sullo schema del disegno di legge costituzionale, predisposto dal Ministro dell'Interno, che sancisce il distacco-aggregazione del Comune di Carema;

RILEVATO

- che l' articolo 44 dello Statuto speciale della Valle d' Aosta prevede l'intervento del Presidente della Regione alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 maggio 2007 ha approvato il disegno di legge recante "Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta", senza aver previamente acquisito, come prescritto dall'art. 132, comma secondo, della Costituzione, il parere del Consiglio regionale;

- che il predetto disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 4 giugno 2007;

- che il Consiglio dei Ministri non ha rispettato la procedura sancita in quanto la predetta deliberazione è stata adottata dal Consiglio dei Ministri senza la partecipazione del Presidente della Regione e quindi in violazione di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto Speciale;

PRESO ATTO con soddisfazione dello schema di disegno legge costituzionale presentata dal Governo recante modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione in tema di distacco-aggregazione di Comuni e Province, auspicando nel contempo l'inserimento nel testo di una corretta declinazione del principio dell'intesa;

VERIFICATO comunque che non è stato rispettato il principio di leale collaborazione Stato-Regione, anche in considerazione di quanto statuito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 66 del 29 marzo 2007 relativa al ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione avverso la richiesta di indizione del referendum per il distacco dalla Regione Piemonte e l'aggregazione alla Regione Valle d'Aosta del Comune di Noasca, la quale ha stabilito che "prima dei lavori legislativi che avranno inizio con l'eventuale presentazione del disegno di legge governativo" occorre provvedere "allo specifico e solenne coinvolgimento delle Regioni interessate" mediante la richiesta di parere al Consiglio regionale;

RICHIAMATE tutte le motivazioni sopra esposte

DECIDE

di non pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sullo schema di disegno di legge costituzionale concernente "Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione";

INVITA

la Giunta regionale a promuovere ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 di approvazione del disegno di legge costituzionale recante "Distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 132, comma 2, della Costituzione".

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