Oggetto del Consiglio n. 2776 del 6 giugno 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2776/XII - Parere sullo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale.
Il Consiglio
Considerato che l'articolo 48 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta dispone che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello Statuto stesso e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla Regione, e che gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso;
Rilevato che con nota in data 27 aprile 2007, il Ministro per gli Affari regionali ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 48 bis dello Statuto speciale, lo schema di norme di attuazione in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale, approvato dalla Commissione paritetica in data 30 marzo 2007;
Visto l'articolo 48bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Visto il parere della I Commissione consiliare permanente;
Esprime
parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale.
Allegato
(Omissis)
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Questo schema di norme di attuazione statutaria si pone in relazione all'articolo 16 dello Statuto speciale, che prevede al 2° comma che per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza del territorio della Regione per un periodo non superiore ad un anno. A sua volta la legge regionale n. 3/1993, disciplinante l'elezione del Consiglio regionale in attuazione della disposizione statuaria, ha fissato all'articolo 2 in un anno ininterrotto il periodo residenziale richiesto ai fini del riconoscimento dell'elettorato attivo per il Consiglio Valle. Tale previsione aveva indotto ad intervenire già con il decreto legislativo n. 320/1994, prime norme di attuazione statutaria emanate ai sensi dell'articolo 48 bis dello Statuto, al fine di disciplinare l'elettorato attivo per il Consiglio regionale di coloro che, avendo trasferito, provenendo da fuori Valle, la residenza in un comune valdostano, non vi avessero tuttavia maturato l'anno necessario per essere elettori del Consiglio Valle. In tal caso gli elettori rimangono iscritti per la durata di un anno in apposita lista elettorale aggiunta del Comune di immigrazione, nel quale quindi continuano ad esercitare nel corso di tale periodo il voto per il rinnovo dei Consigli della Regione e della Provincia in cui è compreso il Comune medesimo.
Si è ravvisata l'opportunità di perfezionare e integrare questa disciplina con particolare riferimento agli immigrati in Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, laddove sono previsti analoghi requisiti residenziali che, qualora non maturati, priverebbero il cittadino del diritto di voto sia per uno dei Consigli provinciali, in quanto non più iscritto all'anagrafe di uno dei rispettivi Comuni, che per quello del Consiglio Valle, non avendovi ancora maturato il periodo annuale, e viceversa, nel caso ossia di un Valdostano emigrato in una delle 2 Province autonome che, risultato cancellato dall'anagrafe valdostana, non abbia ancora maturato il periodo residenziale a Trento e a Bolzano, nonché ai cittadini cancellati dall'anagrafe per irreperibilità e nuovamente resisi reperibili, oltre infine agli elettori residenti all'estero ed iscritti all'AIRE e dei loro prossimi congiunti. Si tratta di disposizioni volte ad assicurare la tutela dell'elettorato attivo in favore di tutti coloro che attualmente, trovandosi in situazioni non esplicitamente previste dalla normativa vigente, rischierebbero di vederselo negato.
In particolare bisogna sottolineare la tutela prestata per i Valdostani residenti all'estero, che, ferma restando la maturazione del requisito residenziale in Valle, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per il Consiglio Valle nel Comune valdostano nella cui anagrafe degli Italiani residenti all'estero sono iscritti. Il requisito maturato da tali cittadini si estende - questa è forse la disposizione maggiormente significativa del provvedimento - anche al figlio nato all'estero, ovvero a chi minorenne aveva seguito il genitore all'estero, nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio.
Con tale norma di attuazione si amplia quanto più possibile la platea elettorale per il Consiglio regionale, riconoscendo a tutti coloro che ne abbiano diritto l'effettivo esercizio del voto già a partire dalle prossime elezioni del 2008, sempre che il Ministro per gli affari regionali, invertendo la tendenza ormai considerata, decida di iscrivere questo provvedimento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri per il suo esame e - confidiamo - per l'approvazione.
Président - Je rappelle que l'acte a été approuvé à l'unanimité par la Ière Commission.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Non so quale sia stata la valutazione politica fatta dal collega Venturella rispetto al fatto che questa norma fosse una norma di scarsa rilevanza politica. Pensiamo che tale schema, nel momento in cui dovesse diventare norma, qualche riflessione ci obbliga a farla. Qui stiamo regolamentando l'estensione del diritto di voto per l'elezione del Consiglio regionale. Non possiamo però non dimenticare la norma citata dall'Assessore Cerise e gestita nella legislazione elettorale regionale, che è l'anno di residenza. Oggi potremmo interrogarci se abbia o no senso che la Valle d'Aosta abbia questo tipo di previsione, che non ha pari nella legislazione delle Regioni a statuto ordinario. Per un insieme di situazioni, valutazioni politiche e quant'altro avevamo prima il requisito dei 5 anni, che poi è stato ridimensionato e ridotto a 1 anno, perché? Perché riteniamo che questo requisito abbia senso di essere mantenuto nella nostra Regione. Per quale motivo coloro che non hanno la residenza nella nostra Regione, pur essendoci magari nati e vissuti, non possono più partecipare ed esprimere il loro voto su quella che rimane la loro Regione di origine? Ossia chi, Valdostano nato, Valdostano di discendenza, Valdostano di tradizione per motivi di necessità o di opportunità trasferisce la sua attività anche semplicemente a Torino e poi tutti i fine settimana viene qui a sciare o a trovare i familiari, perde il diritto di partecipare a quel momento importante di scelta politica che è l'elezione del Consiglio regionale. È una valutazione politica che abbiamo fatto. Noi con questa norma creiamo una disparità di situazione rispetto a quelli che sono residenti all'estero. Quelli che sono residenti all'estero valgono, dal nostro punto di vista politico, quelli che risiedono a Torino o a Milano, con la differenza che quelli che risiedono a Torino, o a Milano, o comunque in località più vicine è più facile che abbiano mantenuto non solo il rapporto affettivo e sentimentale con la loro Regione di origine, ma abbiano anche mantenuto una serie di interessi anche economici in Valle d'Aosta. Abbiamo visto la Comunità valdostana di Parigi, è una comunità che ha un'idea della nostra Regione migliore di quella che la Valle d'Aosta non sia o non riesca ad essere, ma hanno perso quegli interessi e quei collegamenti stretti che magari i loro genitori o i loro nonni avevano con la Valle d'Aosta prima di trasferirsi all'estero. Con questa norma andiamo a creare una situazione di disparità fra quei Valdostani che hanno fatto la scelta di andare a Parigi, ma di andare a Londra, in America e comunque lontano dalla Valle d'Aosta e diciamo che questi hanno interesse politico a partecipare alle scelte di elezione del Consiglio regionale e ai figli, piuttosto che ai parenti di nuclei familiari che qui ancora esistono, che per motivi di lavoro si trasferiscono in uno di quei Comuni che vorrebbe magari annettersi alla Valle d'Aosta, gli neghiamo la possibilità di votare per il Consiglio regionale? Non lo so, invito i colleghi a fare una riflessione, anche perché ritengo che questa norma sia incostituzionale nel momento in cui dovesse essere approvata, perché va a creare una disparità di trattamento sul diritto elettorale fra coloro che sono nati in Valle d'Aosta da Valdostani e hanno deciso di andare all'estero, valgono di più dei Valdostani che invece hanno deciso di andare a Carema. Vorrei che qualcuno mi spiegasse qual è la "ratio" di questa cosa, perché a noi sfugge.
Prima di esprimere un giudizio compiuto su tale norma che qualcuno avrà voluto, penso che questa norma non l'abbia richiesta il Ministro Lanzillotta, che peraltro l'ha trasmessa per doveri di ufficio, ma immagino che tale norma abbia un "maître à penser"; vorremmo allora capire questo "maître à penser" quali "arrière-pensées" ha su tale norma. A noi questa norma sembra completamente irrazionale, oltre che incostituzionale, perciò vorremmo avere un approfondimento da parte di coloro che ne sono stati gli ispiratori.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (UV) - Solo per chiedere un'interruzione per una riunione della maggioranza.
Presidente - Il Consiglio è sospeso per 10 minuti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,23 alle ore 19,32.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Abbiamo chiarito l'equivoco con il collega Ottoz.
Per quanto riguarda la questione posta dal collega Frassy, credo che la risposta sia contenuta nel comma 3 dell'articolo 3, dove sono previste queste liste aggiuntive e che prevede l'iscrizione di quelle persone che erano residenti in Valle d'Aosta, si sono trasferite fuori Valle, ma intendono tornarci, di conseguenza il Sindaco del Comune di residenza ha l'obbligo di chiedere la cancellazione e l'iscrizione nelle cosiddette "liste aggiuntive"...
Frassy (fuori microfono) - ... il meccanismo tecnico lo abbiamo capito...
Cerise (UV) - ... non ve ne sono altri di meccanismi. La "ratio" sta nel fatto che queste sono norme di attuazione riguardanti le Regioni a statuto speciale, ma, per quanto riguarda gli elettori valdostani, la cosa è normata, c'è una procedura molto chiara. Può essere eventualmente discriminante, nel senso che non prevede altre intese, ma tutela il diritto di voto per quanto riguarda gli elettori valdostani e li pone tutti sullo stesso piano: che siano residenti all'estero, che vadano a risiede in una Regione d'Italia, piuttosto che in un'altra realtà.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Solo per annunciare il voto favorevole a questo provvedimento, perché discende da una direttiva europea, che ha indicato quali sono i differenti livelli su cui ci si deve suddividere per quanto riguarda il diritto di voto. Credo che l'Italia bene abbia fatto a recepirla per quanto riguarda la possibilità per gli stranieri di votare all'interno del nostro ordinamento a livello delle elezioni municipali, così come i cittadini valdostani residenti all'estero possono votare a livello delle municipalità delle Regioni e dei Paesi in cui risiedono. Rimane però differenziato il livello delle elezioni politiche e delle elezioni regionali, quindi abbiamo questa discrepanza che oggi chi è Valdostano, ma residente all'estero, iscritto all'AIRE, può votare per i rappresentanti degli Italiani all'estero al Parlamento italiano, però non può votare per le elezioni regionali. Questa possibilità mi sembra vada incontro al mantenimento di un forte rapporto con i Valdostani che per motivi di lavoro risiedono all'estero, credo che questo sia un dato positivo che arricchisce la democrazia della Valle d'Aosta e non certo la sminuisce.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Abbiamo capito il percorso amministrativo, tecnico dello schema di decreto legislativo, quello che non abbiamo capito è la volontà politica che è sottesa a questa scelta, nel senso che tale scelta sarebbe una scelta comprensibile e anche condivisibile se non fosse per certi versi innestata nella previsione dell'articolo 16 dello Statuto, poi recepito dalla nostra normativa regionale elettorale, che fa sì che vi sia il requisito annuale della residenza. Capisco l'esigenza di far votare e di dare la possibilità di voto anche ai cittadini italiani, in questo caso che erano residenti in Valle d'Aosta e che ora risiedono all'estero e potremmo anche condividerla, ma questa volontà non è conciliabile con la previsione contenuta nella normativa regionale dell'anno di residenza: l'anno di residenza o c'è, o non c'è. Qui introduciamo un concetto di residenza virtuale, ma sì per i Valdostani, grazie... ma cosa vuol dire? Anche chi si trasferisce perché sta arrivando o perché se ne sta andando aveva o andrà ad acquisire i requisiti, il problema è che, se abbiamo messo il meccanismo dell'anno di residenza, la residenza o c'è, o non c'è. Con questa norma introduciamo nell'epoca dell'"internet" la residenza virtuale. Riteniamo che questo concetto di residenza virtuale sia discutile, anche perché, andando all'estero, a seconda delle legislazioni nazionali dei vari Stati esteri, i cittadini stranieri residenti in quelle Nazioni possono partecipare ai voti delle varie consultazioni locali e non ai voti delle elezioni politiche. Il cittadino valdostano che si trasferisce a Londra, o a Parigi, o a Bruxelles, acquisiti determinati requisiti a sua volta di residenza in quelle località, perciò può partecipare alle elezioni locali. Il fatto di dire restituiamo un diritto che verrebbe privato perciò mi sembra debole e dal punto di vista politico, e dal punto di vista giuridico. È evidente che questa norma rischia di innescare un ulteriore elemento di debolezza e di incertezza sul prossimo momento elettorale, innescando tutto un meccanismo di contenziosi da parte di chi, non avendo o avendo perso la residenza, non potrà votare, rispetto a chi, pur non avendo la residenza perché l'ha persa e si è trasferito all'estero, potrà votare.
Il quadro politico, che forse era già sufficientemente complicato da un insieme di situazioni che ancora oggi con il parere della Commissione che non chiamerò più dei saggi, perché hanno dimostrato di essere tutto men che saggi, ma della Commissione per i procedimenti referendari... ha dimostrato che la materia è tutt'altro che di facile interpretazione. Prendiamo atto che la volontà della maggioranza è quella di incrementare la confusione sul prossimo momento elettorale e non possiamo che astenerci dall'esprimere un voto positivo, perché riteniamo che la norma abbia anche dei profili di incostituzionalità.
Presidente - Pongo in votazione l'oggetto n. 29:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Il Consiglio approva.