Oggetto del Consiglio n. 2723 del 23 maggio 2007 - Resoconto
OBJET N° 2723/XII - Communications du Président du Conseil régional.
Président - J'informe le Conseil de l'activité de la Présidence et des organes du Conseil depuis la dernière réunion de l'Assemblée:
Projet de loi n° 171, présenté par le Gouvernement régional, le 18 mai 2007: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Réunions:
Bureau de Présidence: 2
Ie Commission: 1
IIe Commission: 1
IVe et Ve Commission: 1
IIIe et Ve Commission: 1
Le Président de la Région, par sa lettre du 15 mai dernier, nous a transmis copie du recours d'inconstitutionnalité introduit par le Gouvernement de la République contre la loi régionale n° 34/2006 portant "Disposizioni in materia di parchi faunistici". Aux termes de l'article n° 70 du Règlement intérieur du Conseil le document a été transmis au Président de la première Commission. Les Conseillers qui désirent le consulter peuvent s'adresser au Secrétariat.
Con riferimento alla proposta di legge costituzionale approvata da questo Consiglio regionale il 27 luglio 2006 recante "Modifica all'articolo 50 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta", presentata alla Camera dei deputati il 9 agosto 2006, ed ai pareri contrari espressi il 21 dicembre dello scorso anno sulle proposte di legge costituzionale riguardanti la procedura per la modifica degli Statuti delle regioni a statuto speciale, il Presidente della Regione, con nota del 15 maggio, inviata a questa Presidenza, ai Parlamentari ed al Presidente della I Commissione, dopo aver constatato che il testo della proposta di legge ora all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera non tiene conto della proposta di legge costituzionale approvata dal Consiglio regionale e dei pareri contrari successivi, disattendendo la volontà di questa assemblea, ribadisce l'esigenza di intervenire sul testo unificato mediante la presentazione di alcuni emendamenti all'articolo 2. Copia della lettera è a disposizione presso la Segreteria.
A seguito dei fatti intervenuti dopo la riunione di insediamento della Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ho provveduto a convocare una riunione della Convenzione per venerdì 18 maggio 2007, perché essa assumesse le opportune determinazioni in merito alla presidenza della Convenzione. In tale riunione, poiché l'articolo 2 della legge regionale n. 35/2006 dispone che il Presidente della Convenzione è scelto tra i Consiglieri regionali suoi componenti e il Consigliere Piero Ferraris è membro della Convenzione, senza soluzione di continuità, e poiché le sopravvenute modifiche della composizione della Convenzione non hanno alcuna incidenza in ordine alla valutazioni che hanno condotto alla nomina del Consigliere Ferraris a Presidente della Convenzione, ho proposto che la Convenzione desse atto della prosecuzione dello svolgimento delle funzioni di Presidente da parte del Consigliere Ferraris. Tale impostazione è stata condivisa dalla maggioranza dei membri della Convenzione.
Faccio presente, infine, che, per quanto attiene all'Ufficio di coordinamento, la nuova situazione venutasi a creare non comporta alcun riflesso ed esso è pienamente legittimato a proseguire nei suoi lavori.
Il TAR della Valle d'Aosta, con sentenza in data 17 maggio 2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Maria Grazia Vacchina nei confronti di Flavio Curto per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/XII del 20 dicembre 2006, con la quale il Dott. Flavio Curto veniva eletto Difensore civico presso il Consiglio regionale. Il TAR ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa della Regione, poiché la nuova disciplina regionale sul funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, approvata con legge regionale n. 17/2001, stabilisce che "il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta". Non è stata condivisa l'interpretazione con cui la ricorrente sostiene la propria eleggibilità, adducendo che la disciplina transitoria della legge regionale n. 17/2001 prevede la proroga delle funzioni e dei poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della nuova legge, sino all'elezione del primo Difensore civico. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile non solo perché dal suo accoglimento la ricorrente non potrebbe ottenere alcun effettivo vantaggio, ma anche perché, trattandosi di impugnativa volta a raggiungere un risultato vietato dalla legge, è ravvisabile quella situazione non degna di tutela, definibile di interesse illegittimo perché "configgente con la normativa vigente". Copia della sentenza è a disposizione dei Consiglieri presso gli Uffici della Presidenza.
Colleghi, trovate sul vostro banco una nuova formulazione dell'ordine del giorno. È stato inserito il punto 35.1, perché avevamo provveduto a rinviarlo dal Consiglio scorso: si tratta del progetto di legge n. 159 "Disposizioni per la celebrazione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo di Aosta". Unitamente alla nuova formulazione dell'ordine del giorno trovate anche una copia del disegno di legge relativo.
