Oggetto del Consiglio n. 177 del 28 marzo 1978 - Verbale
OGGETTO N. 177/78 - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1978, PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER APERTURA DI CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA "CHÂTEL ARGENT", CON SEDE IN COMUNE DI VILLENEUVE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24.10.1973, N. 34.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per apertura di credito di conduzione a favore della cooperativa "Châtel Argent", con sede in Comune di Villeneuve, in applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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In applicazione alle norme della Legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, la Cooperativa "Châtel Argent", di Villeneuve, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per apertura presso l'Istituto medesimo di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire cinquanta milioni.
In merito alla attività della predetta Cooperativa si fa presente quanto segue:
Gli iscritti risultano in numero di 320 appartenenti ai Comuni di Villeneuve, Introd, Saint-Nicolas, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Arvier. Essi conferiscono giornalmente circa q.li 45/50 di latte per la sua trasformazione in prodotti caseari. La Cooperativa è entrata in funzione nel maggio dell'anno 1973.
Nell'anno 1977 sono stati conferiti alla Cooperativa 1.364.481 litri di latte. Le forme di fontina prodotte nello stesso periodo sono state di 14.165, oltre a Kg. 10.271 di burro.
Va osservato che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Si rileva quindi che ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della precitata Legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, scelto dalla Cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di lire cinquanta milioni.
Si precisa, infine, che ai sensi della più volte citata Legge regionale ed in particolare dell'art. 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.
In relazione a quanto sopra, la Giunta, con il proprio parere favorevole, propone che il Consiglio regionale
DELIBERI
1) di approvare ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Châtel Argent", con sede in Comune di Villeneuve, fino alla concorrenza massima di lire cinquanta milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla Legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata Legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale, la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;
- vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
DELIBERA
1) di approvare ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1978, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa "Châtel Argent", con sede in Comune di Villeneuve, fino alla concorrenza massima di lire cinquanta milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla Legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata Legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale, la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore dodici e minuti quaranta e rinviata alle ore sedici e minuti trenta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Giulio Dolchi)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
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