Oggetto del Consiglio n. 176 del 28 marzo 1978 - Verbale
OGGETTO N. 176/78 - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1978 PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA, PER APERTURA DI CREDITI DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA VALLE DEL MARMORE, CON SEDE IN VALTOURNENCHE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24.10.1973, N. 34.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per apertura di crediti di conduzione a favore della Società Cooperativa Valle del Marmore, con sede in Valtournenche, in applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
---
In applicazione delle norme della legge regionale 24 ottobre 1973, numero 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, la Società Cooperativa Valle del Marmore, con sede in Valtournenche, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per apertura presso l'Istituto medesimo di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire 50.000.000.
In merito alla attività della predetta Cooperativa fa presente quanto segue:
- la Società Cooperativa Valle del Marmore raggruppa 120 piccoli proprietari ed esplica attività di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione, stagionatura e vendita del latte e dei suoi derivati conferiti dai propri soci diretti produttori in prevalenza nei Comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André, Torgnon.
Il Caseificio di Valtournenche, il primo realizzato dall'Amministrazione regionale, ha lavorato nello scorso anno 1977 circa 800.000 litri di latte.
Le forme di fontina prodotte nello stesso periodo sono 8.800, oltre a circa 5.600 Kg. di burro.
I risultati ottenuti dal caseificio di Valtournenche si possono quindi definire del tutto soddisfacenti.
Va osservato che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli Soci.
Si rileva quindi che ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della precitata legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, scelto dalla Cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma medesima richiesta di lire 50.000.000.
Si precisa, infine, che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme o condizioni previste dalla legge stessa.
In relazione a quanto sopra la Giunta, con il proprio parere favorevole, propone che il Consiglio regionale
DELIBERI
1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore della Società Cooperativa Valle del Marmore, con sede in Valtournenche, fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 (lire cinquantamilioni) - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui si tratta ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di ci sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla precedente deliberazione.
---
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;
- vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore della Società Cooperativa Valle del Marmore, con sede in Valtournenche, fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 (lire cinquantamilioni) - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui si tratta ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla precedente deliberazione.
______
