Oggetto del Consiglio n. 175 del 28 marzo 1978 - Verbale
OGGETTO N. 175/78 - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1978 PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA, PER APERTURA DI CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DEL CASEIFICIO DI SAINT-MARCEL, SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., CON SEDE IN COMUNE DI SAINT-MARCEL, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24.10.1973, N. 34.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978 presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per apertura di credito di conduzione a favore del Caseificio di Saint-Marcel, Società Cooperativa a r.l., con sede in Comune di Saint-Marcel, in applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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In applicazione delle norme della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, il Caseificio di Saint-Marcel, Soc. Coop. a r.l., con sede in Saint-Marcel, ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per apertura presso l'Istituto medesimo di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire cento milioni.
In merito all'attività della predetta Cooperativa fa presente quanto segue:
La Cooperativa di cui si tratta esplica attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, stagionatura e vendita del latte e dei suoi derivati, conferiti dai propri Soci diretti produttori, appartenenti ai Comuni di Saint-Marcel, Quart, Fénis, Verrayes, Chambave, Pontey, Pollein, Nus, Brissogne, Saint-Denis.
Tale attività ha avuto inizio nel dicembre dell'anno 1975.
Per quanto concerne la produzione la Coop. Caseificio di Saint-Marcel, nella stagione 1976/1977, con 252 soci, diretti produttori, conferenti su n. 328 iscritti, ha lavorato 1.502.000 litri di latte liquidandoli a lire 250 al litro pari a lire 375.250.000.
Le forme di fontina prodotte nello stesso periodo ammontano a circa 15.200. Bisogna inoltre aggiungere circa 5.000 Kg. di burro.
I risultati ottenuti dalla Cooperativa di cui sopra possono senz'altro essere considerati più che soddisfacenti.
Va osservato che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.
Si rileva quindi che, ai sensi del 1° capoverso dell'art. 12 della precitata legge regionale 24.10.1977, n. 34, l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta - scelto dalla Cooperativa richiedente - ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di lire cento milioni.
Si precisa infine, che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'art. 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.
In relazione a quanto sopra la Giunta propone, con parere favorevole, che il Consiglio regionale
DELIBERI
1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore del Caseificio di Saint-Marcel, Soc. Coop. a r.l. con sede in Comune di Saint-Marcel, fino alla concorrenza massima di lire cento milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui si tratta ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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Il Consigliere MANGANONI chiede delucidazioni in ordine alla situazione finanziaria dei Caseifici di Villeneuve e Saint-Marcel.
Il Consigliere FOURNIER, pur esprimendosi a favore della concessione delle garanzie fideiussorie, ritiene utile che i Consiglieri possano avere a disposizione dati sulla situazione finanziaria delle Cooperative fideiussate.
Il Presidente della Giunta regionale, ANDRIONE, ritiene che il problema prioritario per i Caseifici sia l'attenzione costante al miglioramento della qualità del prodotto al fine di agevolarne la commercializzazione non solo in Valle, ma anche in altri Paesi.
Il Consigliere MANGANONI ribadisce che alle Cooperative e agli agricoltori sia garantito innanzitutto un accesso più agevolato al credito per la loro attività.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, si riserva di fornire al Consigliere Fournier la documentazione richiesta sulla situazione patrimoniale delle Cooperative.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;
- vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1978, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore del Caseificio di Saint-Marcel, Soc. Coop. a r.l. con sede in Comune di Saint-Marcel, fino alla concorrenza massima di lire cento milioni - comprensiva di capitale, di interessi e di oneri accessori - per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;
2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui si tratta ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale;
3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra sia subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;
4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.
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