Oggetto del Consiglio n. 174 del 28 marzo 1978 - Verbale

OGGETTO N. 174/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1974, N. 25: PROVVEDIMENTI PER LA ZOOTECNIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI CARNE BOVINA".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1974, n. 25: Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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La legge regionale 26 luglio 1974, n. 25, di cui si propone l'abrogazione con il presente progetto di legge, era stata predisposta nell'anno 1974 in applicazione della legge nazionale 18 aprile 1974, n. 118, recante provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina.

La legge regionale in argomento prevedeva interventi straordinari per la zootecnia per la durata di un quinquennio, e precisamente per il periodo 1974-1978.

Tali interventi, già nel primo anno di applicazione, hanno dimostrato la loro piena validità.

Purtroppo, la stessa legge statale soprarichiamata 18.4.1974, n. 118, alla quale si erano ispirate le varie regioni italiane per elaborare i rispettivi disegni di legge a favore della zootecnia, non otteneva il parere favorevole della Commissione delle Comunità Europee.

In particolare si ricorda che la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93 paragrafo 3 del Trattato nei confronti delle sovvenzioni concesse sotto forma di aiuti per capo di bestiame una prima volta il 19 luglio 1974 avverso gli aiuti contemplati dal disegno di legge della regione Lazio, una seconda volta il 2 agosto 1974 avverso gli stessi aiuti contemplati dai due provvedimenti nazionali (legge n. 118/74 e progetti di piano quinquennale) e da 10 provvedimenti regionali.

Il 6 dicembre 1974 la Commissione ha infine esteso la procedura dell'articolo 93 paragrafo 2, avviata il 19 luglio ed il 2 agosto 1974, agli aiuti per capo di bestiame contemplati da altri 11 provvedimenti regionali emanati in applicazione della legge n. 118/74 e del progetto di piano quinquennale.

Con lettera dell'8 dicembre 1974, la Rappresentanza permanente d'Italia ha presentato le osservazioni del Governo italiano in base alla procedura di cui all'articolo 93 paragrafo 2 del Trattato, sottolineando, in particolare, la situazione di grave crisi che caratterizza le strutture della produzione bovina in Italia.

Durante il mese di febbraio 1975, le autorità italiane hanno informato i servizi della Commissione che:

- i disegni di legge regionali previsti in applicazione delle misure nazionali sono stati bloccati nel loro "iter" dal Governo centrale a seguito dell'inizio delle procedure di cui all'articolo 93 paragrafo 2 del Trattato;

Conseguentemente la Commissione delle Comunità Europee in data 30.10.1975 informava il Governo italiano:

che ha deciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93 paragrafo 2 del Trattato avverso la legge nazionale n. 118/74 ed i disegni di legge regionali emanati in applicazione;

che ha deciso di chiudere la suddetta procedura relativa alle citate misure pluriennali per quanto concerne gli aiuti previsti per il 1974 (il che implica un adattamento di tali misure); che mantiene il parere già espresso nella lettera del 2 agosto 1974 sull'incompatibilità con le norme del Mercato comune del progetto di "piano quinquennale" e di tutti i progetti di legge regionali adottati in applicazione dei due provvedimenti nazionali ovvero a questi ispirati ed implicanti aiuti per gli anni 1975 e successivi (aiuti per capo di bestiame) che essa chiede pertanto al Governo italiano di non autorizzare la conversione in legge; che essa chiede al Governo italiano di confermarle entro sei settimane dalla ricezione della presente, che non applicherà tali provvedimenti; in caso contrario la Commissione prenderà la decisione di cui all'articolo 93 del paragrafo 2 del Trattato.

In data 27.10.1975, il Consiglio delle Comunità Europee adottava il regolamento n. 464/75, che istituiva la concessione di un premio comunitario per i vitelli nati vivi, premio prorogato con successivi regolamenti ed attualmente in vigore.

L'Esecutivo Comunitario con successivi regolamenti ha fatto divieto agli stati membri, nei quali trovava applicazione il Premio di nascita per i vitelli, di concedere premi per la macellazione di bovini.

In conseguenza i provvedimenti legislativi regionali che prevedevano la concessione di premi di allevamento e di macellazione vitelli si trovavano in contrasto con la normativa CEE.

Il Ministro degli affari esteri con telegramma in data 6.2.1976, comunicava alla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta che l'esecutivo comunitario aveva chiuso la procedura di infrazione ex art. 93/2 trattato CEE nei confronti della legge 118/74 ed informava che la chiusura di tale procedura era estesa anche ai provvedimenti regionali di attuazione della citata Legge Nazionale, a condizione che il premio in questione fosse stato previsto limitatamente all'anno 1974. Il telegramma sottolineava inoltre che il premio di nascita e allevamento vitelli è stato previsto in misura di 56UC per capo a totale carico della CEE e che pertanto non potevano essere erogati aiuti nazionali in aggiunta a quelli comunitari, precisando che la procedura d'infrazione restava aperta nei confronti delle leggi regionali che prevedevano il premio anche per gli anni successivi al 1974.

A nulla sono valse le giustificazioni adottate dall'Amministrazione regionale con le quali si evidenziava che l'eventuale sospensione degli interventi previsti dalla legge 26.7.1974 n. 25 prima del quinquennio operativo previsto dalla legge non avrebbe consentito agli operatori agricoli interessati di consolidare i miglioramenti aziendali ed i piani di sviluppo aziendale.

Pertanto, per le ragioni sopra ricordate la procedura d'infrazione ex articolo 93/2 del Trattato CEE non poteva essere chiusa, in quanto gli allevatori interessati avrebbero percepito un doppio beneficio: il premio previsto dalla legge regionale 26.7.1974 n. 25 e quello della CEE.

Il Ministero degli Affari Esteri, in data 24.7.1975, ha ribadito nuovamente la necessità che anche la Regione Valle d'Aosta si uniformi alle direttive comunitarie, ricordando, a tale proposito che le altre Regioni hanno ottemperato alle direttive stesse e che un eventuale deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee avrebbe sicuramente esito negativo in mancanza di validi elementi di difesa.

Per tutte le considerazioni e motivazioni sopra esposte si è provveduto a predisporre il presunto progetto di legge.

(segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MARCOZ, illustra brevemente il disegno di legge sottolineando che l'abrogazione della legge si rende necessaria per adeguarsi alle disposizioni della CEE e per l'accesso ai finanziamenti comunitari.

Il Consigliere MANGANONI esprime forti riserve sull'abolizione di una legge regionale che penalizzerà fortemente il settore zootecnico della Regione.

Il Consigliere LUSTRISSY critica l'abrogazione di una legge altamente qualificata e recante interventi a sostegno della zootecnia, ritenendo che un adeguamento alle normative CEE si sarebbe potuto conseguire attraverso modifiche che ne avrebbero salvato la qualità.

Il Consigliere TAMONE, nel sottolineare le difficoltà ad accettare disposizioni comunitarie punitive dell'agricoltura di un paese alpino, suggerisce di percorrere la strada almeno dell'accoglimento delle richieste di contributo giacenti presso l'Assessorato al momento dell'approvazione del disegno di legge abrogativo.

Il Consigliere BORBEY lamenta il fatto che in Italia, in generale, manchi una forte volontà di difendere gli interessi del Paese nei confronti della Comunità Europea, a differenza di altri Paesi che difendono con maggiore vigore i loro interessi nazionali, nella fattispecie nel campo delle politiche agricole. Conclude chiedendo che vengano studiate nuove forme di intervento a sostegno della nostra zootecnia.

Il Consigliere MONAMI, pur criticando l'atteggiamento subordinato dell'Italia nei confronti della CEE e la mancanza di coraggio nel difendere in molti casi l'interesse nazionale, sottolinea la necessità di una revisione dei criteri ispiratori delle politiche di intervento in agricoltura.

Il Presidente della Giunta regionale, ANDRIONE, ritiene che l'unica via percorribile per la tutela dei nostri interessi agricoli in Europa sia un efficace coordinamento con le Regioni dell'arco alpino, finalizzato ad un riconoscimento da parte della CEE delle peculiarità dell'agricoltura di montagna.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Chincheré e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: trentuno;

- Consiglieri votanti: trenta;

- Voti favorevoli: venti;

- Voti contrari: dieci;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Manganoni.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1974, n. 25: Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina".

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Disegno di legge regionale n. 366

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................... n. ..................: ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1974, N. 25: PROVVEDIMENTI PER LA ZOOTECNIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI CARNE BOVINA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 26 luglio 1974, n. 25: "Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina", è abrogata.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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