Oggetto del Consiglio n. 2690 del 9 maggio 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2690/XII - Procedure per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinate e continuative. (Interpellanza)
Interpellanza
Vista la circolare ministeriale (21 dicembre 2006, n. 5/2006) che indica le linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che tale circolare indica una serie di comportamenti che le amministrazioni dovrebbero adottare in materia di affidamento di consulenze o incarichi esterni, quali il carattere straordinario del ricorso a tali consulenze, l'obbligo di motivare l'adozione dell'atto, la verifica delle professionalità cui si ricorre, ma soprattutto introduce l'obbligo per le amministrazioni:
- di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi;
- di inserire in banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;
Ricordato che tali indicazioni sono coerenti con i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo;
Atteso che l'introduzione di tali procedimenti renderebbero il luogo della presa di decisioni più vicino alla popolazione;
i sottoscritti Consiglieri regionali
Interpellano
il Presidente della Regione per sapere:
1) se sono previste attualmente per l'affidamento di consulenze o incarichi esterni, procedure comparative tra le professionalità interne e quelle esterne o tra diverse professionalità esterne, in vista dell'affidamento di incarichi;
2) se è intenzione della Regione adottare procedure nel conferimento di incarichi e consulenze, che recepiscano le indicazioni della circolare ministeriale, così da rendere più trasparenti ed oggettivi i criteri della scelta, e, se così non fosse, in base a quali motivazioni;
3) se, a tal fine, gli uffici interessati sono stati coinvolti per individuare quali modifiche amministrative e/o normative sarebbe necessario introdurre.
F.to: Squarzino Secondina - Venturella
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Non mi sono allacciata precedentemente la cintura e non ho sognato tanto, perché il mio sogno è quello di vedere le cose realizzate; quando vedrò realizzato questo progetto e quando soprattutto sentirò la risposta da parte dei dipendenti, allora sarò in grado di sognare! Spero che anche lei, nel rispondermi a tale interpellanza, abbia lo stesso "incipit", perché su queste cose vorrei che prima o poi vi fossero dei progetti allo studio.
L'argomento di cui vogliamo parlare oggi è sempre il problema delle consulenze, però lo abordiamo da un punto di vista leggermente diverso rispetto alle altre volte, da un punto di vista generale. Sappiamo che recentemente la finanziaria ha messo dei vincoli rispetto all'affidamento di incarichi esterni, ha introdotto un tetto nella spesa per le consulenze, perché in tutta l'amministrazione esse cominciavano ad avere dei carichi molto alti e sempre si era detto che a questo tipo di consulenze bisogna far ricorso in casi eccezionali, mentre non bisognerebbe farvi ricorso in modo surrettizio. La Regione ha dal 1998 la legge n. 18, adesso non entro in merito agli incarichi relativi ai lavori pubblici, perché il discorso è complicato... ma prendiamo quello generale della legge n. 18 in cui sono indicate le procedure per conferire un incarico. Le ricordo in breve: vi è la necessità di motivare la scelta, bisogna che il provvedimento sia motivato, vi deve essere un curriculum dettagliato rispetto alla persona a cui viene dato l'incarico di consulenza, vi deve essere l'indicazione della durata del compenso e anche l'attestazione della congruità del compenso. Nella motivazione in genere - ne prendo una a caso - si dice: "il coordinatore attesta che permane l'esigenza di fare ricorso alla collaborazione di personale esterno con competenze professionali specifiche, che non possono essere diversamente reperite all'interno dell'Amministrazione regionale". Vi è quindi una motivazione, che è una motivazione generica, perché questa, secondo me, è una motivazione che è già stampata nel modulo delle deliberazioni per le consulenze, perché è uguale dappertutto per tutti i tipi di consulenze.
Recentemente, proprio perché si è altrove sollevata più volte la questione di un modo surrettizio di ricorrere alle consulenze per dare 2 tipologie di risposte: una, la più benevola, è quella che dice sempre il collega Venturella: per coprire i buchi di un organico, ossia di assenza di personale; l'altra, più malevola e notoriamente mia, è quella di dare lavoro agli amici, ai figli degli amici, ai futuri elettori... recentemente abbiamo visto che è stata emanata una circolare del Ministero che dà alcune indicazioni più precise, introduce degli obblighi per le amministrazioni pubbliche. La circolare è rivolta ai vari enti pubblici, alle varie agenzie, alla Corte dei Conti, alle istituzioni universitarie e a tutti coloro che hanno a che fare con la necessità di consulenze e poi, per conoscenza, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni... In questa circolare vengono indicati - a parte gli obblighi presenti nella nostra legge, anche se vi è molte volte una legge che poi accetta anche solo una risposta formale agli obblighi di legge - anche 2 elementi di novità: il primo, quello di individuare come disciplinare e rendere pubbliche le procedure che comparano fra di loro le competenze richieste per svolgere quel tipo di attività e che questo professionista ha e quelle che sono presenti all'interno dell'Amministrazione, ossia si dice: se è proprio vero che bisogna fare tale comparazione, ovvero si dice che permane l'esigenza di far ricorso alla collaborazione perché non ci sono competenze, allora vediamo, invece di fare solo questa affermazione, ogni amministrazione individua una procedura con cui compara le competenze interne con tale esigenza, poi farà le sue scelte precise; quindi, da un lato, disciplinare, dall'altra parte rendere pubbliche queste procedure comparative. Il secondo elemento importante è quello che gli elenchi dei propri consulenti, che in base alla nostra legge regionale sono distribuiti ai Consiglieri regionali, siano invece accessibili al pubblico per via telematica, il che è diverso rispetto all'attuale prassi. Noi crediamo che questa metodologia di lavoro sia coerente con i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. Io dico: se questi sono principi che attuati possono introdurre maggior chiarezza e trasparenza nelle decisioni dell'Amministrazione regionale, perché non adottarli? Questa è la domanda che facciamo.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Per quanto concerne il primo e il secondo quesito, è opportuno precisare che bisogna da una parte verificare le norme statali da lei citate, il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni con particolare riferimento al decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 che ha modificato l'articolo 7 del decreto legislativo iniziale, dall'altra l'ordinamento della Regione, noi abbiamo competenza esclusiva sulla base dell'articolo 2 lettera a) sull'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, stato giuridico ed economico del personale, poi la legge regionale n. 18/1998, che conoscete bene, perché votata anche dall'allora Assessore Riccarand: "Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie". Il citato decreto legislativo dispone:
"Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".
La legge regionale n. 18 prevedeva fin dall'inizio, forse siamo stati noi a dare l'esempio, il rispetto dei principi enunciati al novellato comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165, in particolare all'articolo 1 si dispone che il conferimento di incarichi da parte della Regione possa avvenire solo nell'ambito delle sue finalità istituzionali, all'articolo 2, comma 1, si dispone che gli incarichi sono finalizzati a soddisfare in particolare esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessaria, o quando il medesimo non possa essere distolto dalle normali attività di servizio, e al comma 2 che gli incarichi devono consentire oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un apporto qualificato alle capacità professionali e alle conoscenze del personale regionale. All'articolo 3, comma 1, si dispone che gli incarichi possono essere di natura professionale e avere per oggetto consulenze, studi, indagini e collaborazioni tecniche di alta qualificazione e ancora all'articolo 5, comma 1, si dispone che gli incarichi sono conferiti con motivato provvedimento della Giunta a soggetti dotati di specifiche e comprovate competenze in materia che forniscono adeguate garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare. Al comma 3 si precisa che ogni incarico non può eccedere il periodo di mesi 11. Ancora: all'articolo 9, comma 1, si dispone che le deliberazioni della Giunta regionale di incarico devono contenere l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico e al punto d) la previsione del compenso.
Ebbene, la legge n. 662/1996 disponeva all'articolo 1, comma 127, che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso pubblicano elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico, l'ammontare erogato, copia degli elenchi e trasmessi semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica. La legge regionale n. 18 prevedeva già il rispetto di tale principio in quanto all'articolo 10 istituiva l'elenco degli incarichi conferiti ai sensi della legge n. 18 aggiornato e reso pubblico. A tali adempimenti ha sempre provveduto la Segreteria di Giunta, l'aggiornamento è trimestrale e la pubblicità avviene mediante affissione all'Albo notiziario della Regione, oltre che mediante comunicazione al Consiglio regionale e di recente anche per via telematica. Il decreto legislativo n. 165 all'articolo 53, comma 14, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti a cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. A tali obblighi ha provveduto la Segreteria della Giunta, sia pure riscontrando nei primi anni di applicazione alcune difficoltà nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica circa l'esatto livello di approfondimento dei dati da comunicare, oltre a difficoltà derivanti dalla carenza di organico. Attualmente, grazie a una risorsa assegnata in via provvisoria, risultano trasmessi tutti i dati richiesti, suddivisi per semestre e la situazione nello smaltimento di questa documentazione è pressoché conclusa. Gli incarichi sono conferiti tramite deliberazioni di Giunta, che sono disponibili per la consultazione e la trasparenza è garantita e totale essendo tutti gli elementi contenuti nell'atto. Al momento non sono previste modifiche nel... ma se l'applicazione da parte delle amministrazioni interessate dal contenuto del decreto legge n. 223/2006 dovesse evidenziare miglioramenti nelle procedure di conferimento di incarico e consulenza, non è escluso che la Regione possa ispirarsi alla norma statale per migliorare l'attuale norma vigente a livello regionale.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Il senso del suo intervento è in questa ultima frase: "se" e io parto da essa. La prima parte del suo intervento è stata una ricostruzione della normativa e dei contenuti della legge regionale n. 18. Può darsi che non sia stata chiara nella mia presentazione o forse lei, giustamente, voleva pensare ad altro e fare altro, quindi non entro in merito a questo. Sta di fatto che nella mia presentazione avevo detto: "noi abbiamo già una legge regionale che regolamenta questo e che chiede che vi sia la motivazione, chiede che si dica che non è possibile risolvere in modo diverso quel compito che l'Amministrazione si dà. Vi è però un elemento nuovo nella normativa statale... non siamo obbligati a rispettare la normativa statale, ma questa ci dà alcune indicazioni che ci possono servire come suggerimenti...", li riprendo perché mi sembrano importantissimi: il primo, sarebbe importante che la Regione definisse una procedura per sostenere la sua motivazione che non ci sono nell'Amministrazione le competenze professionali necessarie. Credo vi siano procedure che regolamentano come portare avanti questa comparazione fra le risorse esistenti e le necessità. Se si facesse tale tipo di procedura e la si rispettasse, ogni volta che l'opposizione protesta per una consulenza si potrebbe rispondere che si è individuata una procedura chiara che indica le tappe da seguire, una procedura pubblica per cui tutti possono partecipare all'interno dell'Amministrazione per indicare le proprie competenze, che si è verificato che nessuna competenza è presente per cui siamo obbligati a... Se vi è una procedura chiara e pubblica per cui tutti possono sapere che vi è l'esigenza di quella consulenza e tutti possono fare presente le proprie professionalità, la Giunta ha gli elementi per poter decidere in modo trasparente, altrimenti voi non vi sottrarrete mai alla critica che le consulenze sono affidate a parenti, amici. Gli elenchi che sono adesso a disposizione dei Consiglieri anche per via informatica, non sono pubblici, non sono consultabili con sistemi telematici, lo può fare il Consigliere regionale, ma non il singolo cittadino... questa è la trasparenza! Sono convinta che non siamo obbligati a rispettare quelle norme, però se mettiamo delle norme procedurali che consentano di meglio far rispettare quello che la legge n. 18 chiede, credo che faremmo un buon servizio all'Amministrazione e ai cittadini.
Ho sentito un "se si vedrà che è utile", invito il Presidente a fare quello che è scritto nell'ultima parte della nostra iniziativa, ossia incominciare ad interessare gli uffici affinché individuino quali modifiche amministrative o normative sarebbe necessario introdurre per rendere più trasparente quella che oggi è una pagina grigia del comportamento della pubblica amministrazione, ossia questo grande "mare magnum" di consulenze in cui non si capisce mai qual è il motivo vero, perché tutto viene occultato dalla frase "standard" delle deliberazioni: "permane l'esigenza di far ricorso alla collaborazione di personale esterno con competenze professionali specifiche non presenti nell'Amministrazione", poi vi è sempre la seconda parte: "la tal persona offre la propria disponibilità a fornire l'apporto...". O rendiamo pubbliche le procedure di affidamento di incarichi per cui tutti possono accedere, oppure continuiamo questo modo vergognoso di amministrare la cosa pubblica, di utilizzare soldi pubblici per dare prebende, lavoro, consulenze ad amici e parenti.
