Oggetto del Consiglio n. 2667 del 19 aprile 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2667/XII - Reiezione della proposta di legge di iniziativa popolare: "Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".
Articolo 1
(Preferenza unica)
1. Nell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ogni elettore ha la facoltà di manifestare la propria preferenza per un candidato della lista da lui votata.
2. Nella scheda elettorale per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, accanto ad ogni singolo contrassegno di lista, è tracciata una linea orizzontale per l'espressione della preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista votata.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista, si deve scrivere anche il nome, e, ove occorra, perché c'è identità sia di nome sia di cognome fra più candidati della stessa lista, data e luogo di nascita. Sono vietati altri segni, indicazioni o numeri.
Presidente - La parola al Consigliere Cesal.
Cesal (UV) - Chiedo scusa, questo fuori programma me lo dovete concedere... dopo queste lunghe settimane di lavoro volevo ringraziare tutti, soprattutto gli uffici della Presidenza del Consiglio e del Governo che ci hanno sostenuto in tante lunghissime ed estenuanti ore di lavoro, di discussione, spesso di contrapposizione che ci hanno portato a questo risultato. Sono anche emozionato perché ero piuttosto teso, considerato che si tratta di un argomento importante, certamente non ho la convinzione che questa Commissione abbia prodotto una legge perfetta, ma sono convinto che abbiamo fatto tutto il possibile per arrivarci, per cui vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, compreso il collega Sandri, che in determinati passaggi è stato determinante per superare situazioni di difficoltà, peccato che alla fine si sia dissociato e questo è un aspetto che mi riesce incomprensibile. Vorrei ringraziare tutti coloro che in questi giorni ci hanno sostenuto in tale compito. Grazie.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 1.
Frassy (CdL) - Ovviamente è ritirata perché è superato... ho sbagliato...
Presidente - ... non le è ancora consentito di ritirare le proposte di altri...
La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Collega Frassy, il "lapsus" la dice lunga su questa cosa. Leggo l'articolo 1:
"Articolo 1
(Preferenza unica)
1. Nell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ogni elettore ha la facoltà di manifestare la propria preferenza per un candidato della lista da lui votata.
2. Nella scheda elettorale per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, accanto ad ogni singolo contrassegno di lista, è tracciata una linea orizzontale per l'espressione della preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per uno dei candidati della lista votata.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista, si deve scrivere anche il nome, e, ove occorra, perché c'è identità sia di nome sia di cognome fra più candidati della stessa lista, data e luogo di nascita. Sono vietati altri segni, indicazioni o numeri.".
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 35
Votanti: 6
Favorevoli: 3
Contrari: 3
Astenuti: 29 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fontana Carmela, Fosson, Isabellon, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Trattandosi di un articolo unico, si applica l'articolo 77, comma 2, del Regolamento interno, la proposta di legge è respinta.
Il Consiglio respinge la proposta di legge n. 138.
