Oggetto del Consiglio n. 2668 del 19 aprile 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2668/XII - Reiezione della proposta di legge di iniziativa popolare: "Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)".
Articolo 1
(Inserimento dell'articolo 4bis)
1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è inserito il seguente:
"Articolo 4bis
(Coalizione di liste)
1. I partiti, movimenti o gruppi politici possono effettuare il collegamento delle liste, da essi rispettivamente presentate, in una coalizione. La dichiarazione di collegamento deve essere sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici che si coalizzano, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. La dichiarazione di collegamento di una lista produce un effetto di collegamento alla coalizione anche per i gruppi costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 5 alla Cancelleria del Tribunale di Aosta.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 5, i partiti, movimenti o gruppi politici non coalizzati depositano il loro programma elettorale sottoscritto da uno dei soggetti di cui al comma 1.
4. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 5, i partiti, movimenti o gruppi politici tra loro collegati in coalizione depositano un unico programma elettorale sottoscritto dai soggetti di cui al comma 1.".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 5)
1. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente: "(Contrassegni)".
2. All'articolo 5 della l.r. 3/1993 è aggiunto il seguente comma:
"3bis. I partiti, movimenti, o gruppi politici tra loro collegati in coalizione depositano, altresì, con le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3 il contrassegno di coalizione.".
Articolo 3
(Modificazione all'articolo 9)
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:
"a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'articolo 7, comma 6, appositamente convocati, in primo luogo il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni ed alle singole liste non coalizzate e, successivamente, il numero d'ordine da assegnare alle liste che compongono la coalizione ai fini della loro collocazione all'interno della coalizione. I contrassegni delle liste e delle coalizioni sono riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui all'articolo 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio;".
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 17)
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono fornite dalla competente struttura della Presidenza della Regione.".
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, i contrassegni a colori di tutte le coalizioni di lista e di tutte le liste non coalizzate regolarmente presentate. A fianco del contrassegno di ogni coalizione sono, inoltre, riprodotti i contrassegni a colori di tutte le liste della coalizione regolarmente presentate.".
Articolo 5
(Modificazione all'articolo 34)
1. Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"1. L'elettore sceglie un contrassegno di coalizione o un contrassegno di lista sbarrando un unico contrassegno. Sono validi sia i voti espressi sbarrando il solo contrassegno della coalizione, sia i voti espressi sbarrando il solo contrassegno di lista. Qualora l'elettore abbia segnato sia un contrassegno di coalizione sia un contrassegno di lista, la scheda è valida e il voto viene attribuito esclusivamente alla lista.".
Articolo 6
(Modificazioni all'articolo 40)
1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata o della coalizione e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e l'eventuale espressione di preferenze; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista, dei voti di ciascun contrassegno di coalizione e dei voti di preferenza.".
2. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"4. Il segretario proclama ad alta voce i voti dati a contrassegni di coalizione o di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna indicazione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.".
Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 50)
1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 50
(Determinazione del numero di seggi da attribuire)
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:
a) determina i voti validi ottenuti dal contrassegno di ciascuna lista e dal contrassegno di ciascuna coalizione costituita ai sensi dell'articolo 4bis. I voti validi di lista sono dati dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), ottenuti dai contrassegni di ciascuna lista nelle singole sezioni del Collegio; i voti validi dei contrassegni di coalizione sono dati dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), ottenuti esclusivamente dai contrassegni di coalizione nelle singole sezioni del Collegio;
b) divide il totale dei voti validi riportati da tutti i contrassegni, di lista o di coalizione, per il numero di consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi. Successivamente, l'Ufficio elettorale provvede a determinare quali liste singole, quali gruppi di liste e quali coalizioni hanno superato la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi. A tal fine, sono considerati voti validi di coalizione la somma dei voti validi raccolti da tutte le liste componenti la coalizione e dei voti validi dati al contrassegno di coalizione. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste singole, le coalizioni, o i gruppi di liste che non abbiano raggiunto la soglia minima per l'attribuzione dei seggi;
c) procede alla somma dei voti delle liste singole, delle coalizioni formate ai sensi dell'articolo 4 e dei gruppi di liste, collegate esclusivamente ai sensi dell'articolo 6, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);
d) divide la somma di cui alla lettera c) per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione ai fini dell'assegnazione dei seggi; procede, quindi, a verificare quante volte il quoziente elettorale è contenuto nei voti validi di ogni singola lista, gruppo o coalizione, senza tener conto dei resti;
e) individua la lista singola o la coalizione o il gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. Qualora tale lista, o coalizione o gruppo, abbia conseguito almeno 21 seggi, alla lista singola o alla coalizione o al gruppo di liste spetta un numero di seggi in proporzione ai voti validi raggiunti, senza tener conto dei resti;
f) nel caso che la lista singola, o coalizione o gruppo di liste, che abbia ottenuto il maggior numero di seggi non abbia già conseguito almeno 21 seggi, l'Ufficio elettorale regionale attribuisce a tale lista o coalizione o gruppo di liste, il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, a condizione che abbia ottenuto almeno il 43% dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessuna lista singola, o coalizione o gruppo di liste, abbia ottenuto almeno il 43% dei voti validi, si procede a un turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva al voto del primo turno. Al ballottaggio partecipano esclusivamente i contrassegni delle due liste singole o coalizioni o gruppi di liste che abbiano ottenuto i maggiori consensi al primo turno. A chi ottiene il maggior numero di voti al ballottaggio, l'Ufficio elettorale assegna 21 seggi. La ripartizione dei seggi all'interno della coalizione vincente al secondo turno, nonché fra le liste singole, le coalizioni e i gruppi che non hanno vinto, si effettua proporzionalmente sulla base dei voti ottenuti al primo turno;
g) per l'attribuzione dei seggi all'interno della coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, l'Ufficio elettorale regionale attribuisce ad ogni lista della coalizione tanti seggi quante volte il quoziente, ottenuto dividendo la somma dei voti validi delle liste della coalizione per il numero dei seggi spettanti alla coalizione, risulti contenuto nel totale dei voti validi di lista, evidenziando i resti di ciascuna lista, e attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti, sempre che abbiano conseguito almeno un seggio pieno, i seggi non assegnati;
h) l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni o gruppi di liste che abbiano superato la soglia minima di cui alla lettera b). A tale fine, divide il totale dei loro voti per i seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionata del quoziente. Divide poi i voti di lista o di coalizione o dei gruppi di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione o gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, alle liste o coalizioni o gruppi di liste che, nelle divisioni, hanno ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista, o coalizione o gruppo, che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per l'attribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni si applica il meccanismo di cui alla lettera g).".
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Se i colleghi Consiglieri mi garantiscono che hanno letto il provvedimento, evito di rileggerlo.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Differentemente dal provvedimento precedente, voteremo il progetto di legge referendario sulle alleanze preventive anche per rispondere a una delusione che abbiamo avuto sul voto precedente, in particolare per le dichiarazioni che abbiamo sentito qui. Abbiamo l'impressione che questo risultato sia fonte di forti condizionamenti che sono venuti sui colleghi, quindi credo che siamo a una fase di passaggio importante, ma ancora molto arretrata rispetto a quello che ci dovremmo aspettare. Spero che il coraggio che questa sera qualcuno non ha avuto possa venire presto in quest'aula e siamo a disposizione per fornire tutti i supporti, anche psicologici, affinché questo possa avvenire.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.
Ottoz (UV) - Date le pressioni che i colleghi hanno subito, di cui giustamente si lamentava il collega Sandri, volevo chiedere ai colleghi se non ritengono opportuno votare con voto segreto.
Presidente - La parola al Consigliere Bortot.
Bortot (Arc-VA) - Mi dissocio completamente dalla dichiarazione del collega Sandri, per una volta qualche Consigliere qui dentro non ha ubbidito al "grande capo" e ha lavorato di testa propria...
(applausi in aula al grido di bravo, bravo!!!)
Presidente - Vi è una richiesta di voto segreto, qualcun altro sostiene questa richiesta? Collega Ottoz, non posso prendere in considerazione la sua richiesta.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 35
Votanti: 8
Favorevoli: 5
Contrari: 3
Astenuti: 27 (Borre, Caveri, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Ottoz, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Salzone, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento interno, l'intera proposta di legge è respinta.
Il Consiglio respinge la proposta di legge n. 140.
