Oggetto del Consiglio n. 2665 del 19 aprile 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2665/XII - Reiezione della proposta di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 3bis)
1. Il comma 2 dell'articolo 3bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi, nella misura minima del 30 per cento sul totale degli stessi.".
Articolo 2
(Inserimento dell'articolo 4bis)
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:
"Art. 4bis
(Coalizione di liste)
1. I partiti o movimenti politici possono effettuare il collegamento delle liste, da essi rispettivamente presentate, in una coalizione. La dichiarazione di collegamento deve essere sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti o movimenti politici che si coalizzano, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio.
2. La dichiarazione di collegamento e il deposito del programma elettorale della coalizione, sottoscritto da uno dei soggetti di cui al comma 1, sono effettuati contestualmente al deposito, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, dei contrassegni di lista di cui all'articolo 5.".
Articolo 3
(Modificazione all'articolo 11)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati ed i relativi contrassegni secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed il cognome, luogo e data di nascita, nonché il numero progressivo, composto sempre da due cifre, assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue.".
Articolo 4
(Modificazione all'articolo 17)
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"1. Le schede di votazione, fornite dalla competente struttura della Presidenza della Regione, sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.".
2. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"3. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono posti i riquadri in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.".
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 34)
1. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di due.".
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"3. Il voto di preferenza si esprime indicando, con la matita copiativa, negli appositi riquadri posti a fianco del contrassegno della lista votata, il numero arabo corrispondente ai candidati che si vogliono votare. Ogni riquadro può contenere l'espressione di una sola preferenza.".
3. I commi 4, 6 e 7 dell'articolo 34 della l.r. 3/1993 sono abrogati.
4. Il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"5. Le preferenze espresse sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista.".
Articolo 6
(Modificazione all'articolo 40)
1. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il numero corrispondente ai candidati ai quali sono attribuite le preferenze; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.".
Articolo 7
(Modificazione all'articolo 42)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:
"b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista;".
Articolo 8
(Modificazione all'articolo 49)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 3/1993 la parola "35" è soppressa.
Articolo 9
(Sostituzione dell'articolo 50)
1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 50
(Determinazione del numero di seggi da attribuire)
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione costituita ai sensi dell'articolo 4bis. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio; la cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti validi delle liste che compongono la coalizione, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi. Successivamente, l'Ufficio elettorale provvede a determinare quali liste singole e quali coalizioni hanno superato la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi. A tal fine, sono considerati voti validi di coalizione la somma dei voti validi raccolti da tutte le liste componenti la coalizione. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste singole o le coalizioni che non abbiano raggiunto la soglia minima per l'attribuzione dei seggi;
c) procede alla somma dei voti delle liste singole o delle coalizioni che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);
d) divide la somma di cui alla lettera c) per il numero dei Consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione ai fini dell'assegnazione dei seggi; procede, quindi, a verificare quante volte il quoziente elettorale è contenuto nei voti validi di ogni singola lista o coalizione, senza tener conto dei resti;
e) individua la lista singola o la coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. Qualora tale lista o coalizione abbia conseguito almeno 22 seggi, alla lista singola o alla coalizione spetta un numero di seggi in proporzione ai voti validi raggiunti, senza tener conti dei resti;
f) nel caso che la lista singola o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di seggi non abbia già conseguito almeno 22 seggi, l'Ufficio elettorale regionale attribuisce a tale lista o coalizione il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, a condizione che abbia ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessuna lista singola o coalizione abbia ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi, si procede ad un turno di ballottaggio nella seconda domenica successiva al voto del primo turno. Al ballottaggio partecipano esclusivamente le due liste singole o coalizioni che abbiano ottenuto i maggiori consensi al primo turno. A chi ottiene il maggior numero di voti al ballottaggio, l'Ufficio elettorale assegna 22 seggi. La ripartizione dei seggi all'interno delle liste singole o delle coalizioni si effettua proporzionalmente sulla base dei voti ottenuti al primo turno;
g) per l'attribuzione dei seggi all'interno della coalizione che abbia ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi, l'Ufficio elettorale regionale attribuisce ad ogni lista della coalizione, che abbia conseguito almeno due seggi pieni, tanti seggi quante volte il quoziente, ottenuto dividendo la somma dei voti validi espressi a favore delle liste della coalizione per il numero dei seggi della coalizione, risulti contenuto nella cifra elettorale di lista, evidenziando i resti di ciascuna lista, e attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti, sempre che abbiano conseguito almeno due seggi pieni, i seggi non assegnati. In caso di parità di resti, tali seggi sono attribuiti alla lista o coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
h) l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni che abbiano superato la soglia minima di cui alla lettera b). A tale fine, divide il totale dei loro voti per i seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionata del quoziente. Divide poi i voti di lista o di coalizione per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, alle liste o coalizioni che, nelle divisioni, hanno ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista o coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per l'attribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni si applica il meccanismo di cui alla lettera g).".
Articolo 10
(Modificazioni all'articolo 51)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, l'ufficio elettorale regionale:".
Articolo 11
(Disposizione finale)
1. Le caratteristiche essenziali del modello di scheda di votazione descritto nella tabella A allegata alla l.r. 3/1993 sono adeguate alle nuove modalità di espressione del voto previste dalla presente legge.
Articolo 12
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 3/1993:
a) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6;
b) l'articolo 35;
c) il comma 2 dell'articolo 41;
d) le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 51;
e) il comma 4 dell'articolo 54ter.
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21:
a) il comma 2 dell'articolo 5;
b) l'articolo 10.
Presidente - Il primo punto che dovremmo votare è il punto n. 28, ossia la proposta di legge n. 126, chiedo conferma ai presentatori se viene mantenuta oppure no.
La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 1.
Sandri (GV-DS-PSE) - Siamo un po' nelle condizioni di Enrico Toti, in questo momento "tiriamo la stampella" e credo che l'Esercito austriaco non ne avrà un particolare danno, ma, come nel caso di Enrico Toti, può darsi che questa "stampella" gettata - la proposta di legge n. 126 - possa poi rimanere nei libri di storia almeno per qualche decennio. Per i più giovani questo episodio non dice più nulla, ma noi che abbiamo studiato sui sussidiari di una volta ce lo ricordiamo. La "stampella" che stiamo lanciando nei confronti del barbaro oppressore austro-ungarico è abbastanza semplice: è una proposta di legge che ha un piccolo vantaggio rispetto alle altre proposte di legge che sono qui presentate dalla nuova maggioranza del Consiglio... proposta presentata nel luglio 2006. Chiedemmo agli amici dell'"Union Valdôtaine", al loro Presidente, che casualmente è anche il Presidente della I Commissione, di poterne parlare, invece questa proposta di legge ha avuto un destino un po' "baro" perché è andata e tornata dalla I Commissione e non è mai stata discussa. Siamo riusciti a far discutere di Arnad, Issime, Valsavarenche sul progetto di cambiamento delle regole elettorali, sulla minoranza walser in I Commissione, ma essa è stata tabù, non c'erano le condizioni politiche per farlo. Siamo venuti in Consiglio, abbiamo dimostrato buona volontà, siamo tornati in Commissione, non è stato affrontato, né guardato, se non alla fine... come dicevo oggi, l'ammissione del Presidente della I Commissione che dice: "mi dispiace, non possiamo ammettere di lavorare su un testo che non sia dell'Union Valdôtaine". Abbiamo quindi dovuto aspettare fino ad oggi per poterne discutere in Consiglio e lo facciamo volentieri. I tratti fondamentali della proposta di legge sono proprio quelli che concede - sulla scorta di quello dei referendari, perché è molto simile a quella proposta delle alleanze preventive dei referendari - che si vada a un'elezione in cui chi vince e deve vincere con il 50% + 1, quindi c'è una garanzia democratica forte, faccio presente che la proposta di legge associata e che valuteremo successivamente dei referendari richiede solo il 43%, chi vince porta a casa 22 seggi. Se questo non succede, le prime 2 liste più votate vanno a un secondo turno in cui ci sono di nuovo in palio 22 seggi e questo perché consente con il rapporto 22 a 13 di avere una maggioranza sufficientemente forte per poter governare senza dover fare mezzi e mezzucci. Vuol dire che l'elettore sa che, votando per quella determinata coalizione, se vince quella coalizione, ha le condizioni per poter governare fino alla fine della legislatura, cosa che invece non può succedere se noi abbiamo delle quote di maggioranza più basse. Già 21 è a rischio, 18, che è il premio di maggioranza cosiddetto "al secondo turno" della proposta di legge della nuova maggioranza, credo sia inaccettabile e vi invito a riflettere con coraggio, di capire che questa proposta di legge, se fosse portata avanti, potrebbe diventare un vantaggio per tutta la Comunità.
L'altro elemento è quello della doppia preferenza, crediamo profondamente alla necessità di tornare alla legge del 1993; fra l'altro, una legge che fu fatta dopo un momento di ampia crisi, dopo 2 anni di opposizione che, secondo me, fecero molto bene all'"Union Valdôtaine" perché "ricaricò le pile" e la propria capacità di iniziativa, confrontandosi con i problemi per tornare al potere, quindi quella fu una verifica di tutto il bagaglio ideologico e di programma che aveva e, nel momento in cui si andò a fare le modifiche elettorali, si fece una proposta di legge molto più seria di quella con cui abbiamo votato nel 2003 proprio perché aveva 2 preferenze, e, fra l'altro, quella era anche l'unica maggioranza in cui c'era l'"Union Valdôtaine", ma in cui il Presidente della Giunta non era dell'"Union", era Lanivi che all'epoca rappresentava "Pour La Vallée d'Aoste". Credo che tornare a quel sistema elettorale - che fu quello che portò a una delle più ricche e attive legislature, tutte le grandi riforme che ancora oggi funzionano sono della prima "Giunta Viérin" - sia opportuno.
Il terzo punto fondamentale della nostra proposta di legge sono le quote rosa. Non la faccio lunga, solo per ricordare che noi garantiamo con questo provvedimento di legge la presenza di almeno 10 donne in lista, quindi 10 donne e 25 maschi, non mi sembra che questa sia una cosa sconvolgente, ma credo sia una cosa utile per tutti i partiti, per capire quali aspetti possiamo mettere in piedi, in modo da riattivare la partecipazione delle donne alla politica. Voglio fare un paragone: è un po' come sui pannelli solari, il nostro collega Ferraris predispose un progetto di legge - che poi La Torre ha attuato, quindi sono in qualche modo entrambi responsabili -, per certi versi perfetto sulle energie rinnovabili: "diamo contributi alle energie rinnovabili, facciamo tutto quello che si deve fare, deleghiamo poi a un regolamento che è il più preciso che esista sulla faccia della terra". Risultato finale: nessuno ha fatto un pannello solare che sia uno, perché purtroppo su questi temi innovativi bisogna mettere gli obblighi. In quella legge, se vogliamo riformarla, dobbiamo dire: "in un condominio di più di 4-5 appartamenti nelle zone in cui c'è inquinamento siete obbligati a mettere i pannelli solari... o le caldaie ad alta efficienza". Vedrà allora che ci saranno i pannelli solari, ci saranno richieste di contributi, ci sarà un cambiamento di mentalità. Se l'Europa non avesse mezzo gli "Euro 0, 1, 2 e 3", saremmo tutti con le macchine non catalitiche. È l'obbligo che fa cambiare le cose ed è per questo motivo che chiediamo che vi sia l'obbligo ed è l'obbligo di cui ci facciamo tutti carico, perché non è che nel nostro partito non abbiamo tale problema, però solo se questa cosa è condivisa e la mettiamo come obbligo ci consente poi di fare qualche passo avanti. Credo che queste proposte possano avere un forte senso e credo che poi si possa anche concludere in una maniera. Se c'era un modo di impedire il referendum, era quello di approvare questa legge, perché tale provvedimento sostanzialmente recuperando le parti più importanti della proposta referendaria sulle alleanze preventive consentiva di dire che il Consiglio regionale aveva fatto un ragionamento, aveva colto le parti principali di quelle proposte e aveva dato delle risposte serie. Non aver scelto questa, che era già un'ipotesi di mediazione, o se non sceglierete adesso questa idea di mediazione, porterà a una proposta di legge che non consentirà ai saggi di poter dire che il referendum sulle alleanze preventive non debba svolgersi.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Noi non ci siamo soffermati in modo particolare durante i lavori di Commissione rispetto a tale provvedimento, ma dopo che abbiamo visto il risultato, la proposta di legge n. 168 e soprattutto la proposta di legge n. 167, rispetto alle proposte di iniziativa popolare di riforma elettorale, questa è quella che più si avvicina sia per quanto riguarda le quote rosa, sia per quanto riguarda le dichiarazioni preventive, sia per quanto riguarda il premio di maggioranza. Voteremo tale provvedimento, in particolare votiamo "a piene mani" e con convinzione il primo articolo, perché questo è un articolo che va nell'ottica che prima ho cercato di illustrare e che, seppure non è 1/3, è pure una cifra il 30% che si avvicina parecchio, per cui dichiariamo il nostro voto positivo rispetto a tale primo articolo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 27
Favorevoli: 7
Contrari: 20
Astenuti: 3 (Borre, Rini, Viérin Adriana)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento interno la proposta di legge viene respinta.
Il Consiglio respinge la proposta di legge n. 126.
